Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 19.02.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 24211/2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Antonella D'Alto (C.F.: ), presso il cui C.F._2 studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Silvio Spaventa n. 9;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'avv.to Anna Di Stefano, giusta procura generale alle liti;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
La signora ha esposto di aver presentato in data 12.07.2023 (rectius: Parte_1
23/03/2022) domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello status di handicap con connotazione di gravità; negati i benefici in via amministrativa, ha, quindi, proposto, in data 12.07.2023, ricorso per A.T.P. recante n. RG 13297/2023 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché dello status di handicap grave dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con relativa condanna alla corresponsione dei ratei. L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o la tardività della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa.
All'odierna udienza la causa è decisa con sentenza letta pubblicamente.
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Nel merito, il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che il CTU avrebbe omesso di valutare gli indici di autonomia funzionale della ricorrente, sottostimando le patologie
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In particolare, la parte ricorrente ha rilevato che l'ausiliare avrebbe errato nel valutare l'incidenza che le affezioni hanno sulla capacità di deambulare e di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita nonché sullo stato di handicap. Ebbene, l'ausiliare nominato nella fase di ATP, dott. sulla base dell'esame Persona_1 della documentazione sanitaria esibita e delle risultanze degli accertamenti medico-legali dallo stesso eseguiti, ha ritenuto la signora affetta da: Pt_1
- “Artrosi polidistrettuale, con osteoporosi e discrete limitazioni funzionali”;
- “Mild Cognitive Impairment in esiti di aterosclerosi cerebro-sistemica e deflessione umorale, con incontinenza da urgenza urinaria”;
- “Cardiopatia post-ischemica con lieve insufficienza mitro-tricuspidale, in esiti di lontano (2012) IMA trattato con ptca e successivo impianto di PM per malattia atriale”;
- “Esiti di Quadrantectomia con Bls per neoplasia della mammella destra, esiti di innesto a lembo, per neoplasia cutanea del dorso naso". In base alle patologie accertate, alla loro ricaduta funzionale e considerata l'età, l'ausiliare ha ritenuto la perizianda un soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, corrispondenti ad una invalidità del 100% dalla data della domanda amministrativa.
Per quanto attiene ai benefici di cui alla Legge 104/92, il consulente ha poi precisato che
“le minorazioni su descritte, valutate nella loro globalità non determinano nella signora
, una grave compromissione dell'autonomia personale, né processo di Parte_1 svantaggio sociale o di emarginazione con gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria”. In particolare, dall'esame obiettivo eseguito, l'ausiliare ha verificato, quanto al sistema osteoarticolare: “Rachide in asse, cicatrice chirurgica di circa 8 cm, stabilizzata in regione lombare, sufficientemente mobile sia nella rotazione che nella flesso-estensione, con dolori riferiti alla digito-pressione dei metameri vertebrali dorsali e lombo-sacrali. Lasègue negativo bilateralmente per discopatia sintomatica. Stazione eretta possibile, variazioni posturali difficoltose, ma autonome”. In relazione all'apparato cardiovascolare, il consulente ha evidenziato: “PA=110/70; F.C.=80 b/min. Toni puri, pause libere. Itto non palpabile. Aia cardiaca delimitabile percussoriamente, nei limiti. Assenza di fremiti e sfregamenti. Polsi arteriosi presenti e, normosfigmici e validi sui punti di repere distali. Assenza di edemi declivi e di dispnea durante le operazioni peritali”. Con riferimento al sistema nervoso sono emersi: “Riflessi pupillari alla luce e accomodazione normali. Tono e trofismo ridotto ai quattro arti. Ulteriori nervi cranici indenni. Assenza di nistagmo e di segni extrapiramidali. Riflessi osteotendinei normo- evocati, bilaterali. Prove cerebellari negative”.
Quanto alla psiche, il CTU ha rilevato che: “La ricorrente si presenta curata nell'aspetto e nella persona, orientata nello S/T. Tranquilla e attenta nel corso della visita medica è trapelato una discreta deflessione umorale e modesto rallentamento psico-motorio. Sufficientemente loquace si è espressa con eloquio valido e organizzato, in linea con l'età e il grado d'istruzione, sono emersi lievi deficit mnesici riferibili ad avvenimenti del passato, ma non ha evidenziato disturbi del linguaggio né difficoltà nella comprensione verbale”. Quanto al in esiti di aterosclerosi cerebro-sistemica e Controparte_2 deflessione umorale, con incontinenza da urgenza urinaria, il ctu ha osservato: “Il concetto di Mild Cognitive Impairment definisce la fase di transizione tra l'invecchiamento normale
e la demenza, esso si riferisce ad una popolazione di soggetti anziani che non sono compromessi nel loro funzionamento quotidiano, ma che hanno un sub-clinico e isolato deficit cognitivo e sono potenzialmente a rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. Evidentemente, non tutti i soggetti con lieve deficit cognitivo, sviluppano necessariamente la demenza. La periziata, alla visita medica ha mostrato modesto rallentamento psicomotorio, elemento fondamentale di una evidente deflessione umorale. Questa condizione può determinare movimenti spontanei ridotti, andatura lenta, senso di astenia e difficoltà nel compiere qualsiasi azione che richieda un minimo sforzo. Il rallentamento può anche manifestarsi sul piano ideativo, con una sensazione di lentezza e vuoto mentale con difficoltà di concentrazione e disturbi della memoria, che alla fine si traduce in incertezza, indecisione, fino a vera e propria incapacità di prendere qualunque decisione.
Frequentemente si associa al quadro descritto, un coinvolgimento psicosomatico, con sintomatologia funzionale, riferibile a disturbi espressione di un disagio psicologico, che non hanno una origine organica, come nel caso in questione, ove vengono riferiti: gastro- duodenopatia, colon irritabile ecc.
Si è detto dei lievi deficit mnesici ma non sono coinvolte altre funzioni cognitive come il linguaggio, le abilità visuo-spaziali, le capacità di ragionamento ecc. In corso di operazioni peritali, ella ha evidenziato lievi deficit mnesici, ma è apparsa orientata, con lieve deflessione umorale, ma non è risultata affetta da declino cognitivo”.
Quanto poi agli “Esiti di Quadrantectomia con Bls per neoplasia della mammella destra, esiti di innesto a lembo, per neoplasia cutanea del dorso naso”, il ctu ha dichiarato:
“Considerata risolta la patologia cutanea del naso, relativamente al carcinoma mammario, il follow-up ancora in corso risulta costantemente negativo per ripresa di malattia e pertanto, seppur sempre da attenzionare con follow-up periodico, a distanza di 8 anni dal trattamento terapeutico, la patologia tumorale non determina gravi compromissioni funzionali”. Il nominato consulente ha, dunque, concluso ritenendo non sussistenti le condizioni per il riconoscimento del diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento né dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92. Le deduzioni attoree non risultano sufficienti a contrastare le valutazioni espresse dal CTU, non avendo la parte ricorrente dimostrato la presenza di un quadro patologico tale da determinare l'impossibilità di deambulare in autonomia nonché l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né la sussistenza di una disabilità grave, rilevante ai sensi del citato art. 3, comma 3, della L. 104/92.
Invero, risulta infondata l'eccezione sollevata in sede di opposizione, secondo cui il CTU non avrebbe sufficientemente valutato le implicazioni delle patologie da cui è affetta la ricorrente, con particolare riferimento all'artropatia diffusa ed alla mialgia, ai fini della capacità di attendere ai suoi bisogni quotidiani nonché di deambulare autonomamente. L'ausiliario ha, infatti, precisato, proprio con riguardo all'artrosi, che “la rotazione e la flesso-estensione vengono espresse in autonomia e in maniera senz'altro sufficiente;
nonostante il descritto quadro mio-artropatico, la deambulazione, anche se rallentata è apparsa sufficiente e autonoma”. Ed ancora, in sede di esame obiettivo, il CTU ha rilevato, quanto agli arti superiori,
“Assenza di scrosci articolari e di dolore alla digitopressione dei processi coracoidei bilateralmente. Sufficiente i movimenti di flesso-estensione e di adduzione/abduzione; limitate le elevazioni con estensioni a 110°. Forza segmentaria utile, riferite artralgie metacarpali” e, quanto agli arti inferiori, “Sufficientemente mobili, la flesso-estensione attiva appare discreta in assenza di coxo-gonalgia, riferita diffusa mialgia, che interessa prevalentemente le strutture muscolari delle cosce. Forza segmentaria sufficiente”.
Parimenti infondata risulta la doglianza relativa alla presunta genericità della disamina eseguita dal CTU con riferimento alla patologia della cardiopatia ischemica. Invero, come emerge dalla perizia in atti, in relazione a tale patologia, l'ausiliare ha precisato che: “La ricorrente, alla visita medica è risultata asintomatica per angor e/o dispnea con buona risposta clinico/emodinamica al trattamento farmacologico. Valori pressori nei limiti: PA=110/70; F.C.=60 b/min. in assenza di edemi declivi e di dispnea. Dall'attenta valutazione della documentazione agli atti, inoltre, si è constatato la mancanza di ipertensione polmonare e di congestione del piccolo circolo. Tutto ciò, fa ritenere che la malattia cardiaca sofferta dalla periziata, in controllo clinico non influenza in maniera significativa la sua attività fisica ordinaria”.
La documentazione medica prodotta dalla ricorrente, invero, non è idonea a sminuire il giudizio dell'ausiliare, tenuto conto che l'Eco-Color-Doppler effettuato in data 20.04.2023 rileva che il calibro ed il decorso degli assi arteriosi e carotidei sono regolari, dal che si conclude per la sussistenza di “aterosclerosi carotidea di grado lieve-moderato, non emodinamicamente significativa”; l'esame cardiologico eseguito in pari data, inoltre, evidenzia “Atrio sinistro nei limiti. Valvola mitrale fibrosclerotica con insufficienza di grado lieve. Ventricolo sinistro di normali dimensioni con ipertrofia eccentrica e conservata cinesi globale e segmentaria. Valvola aortica tricuspide, sclerocalcifica, con insufficienza di grado poco più che lieve. Dilatazione dell'aorta ascendente per BSA (24 mm/m1). Sezioni destre nei limiti. Insufficienza tricuspidalica di grado lieve. Vena cava inferiore non dilatata, normo-collassante con gli atti del respiro. Indenne il pericardio”.
Analogamente, il referto di visita cardiologica del 02.05.2023, parimenti prodotto a corredo del procedimento di ATP, certifica “assenza di sintomi cardiologici maggiori”, “Toni di normale intensità”, “Ritmo sinusale (60/m'). Nella norma”.
Quanto poi al deficit mnesico, il ctu ha riconosciuto la ricorrente “tranquilla, con umore lievemente deflesso, orientata e lucida con qualche deficit mnesico”; l'istante ha lamentato una ridotta valutazione della patologia e dell'incidenza sulla vita quotidiana, ma non ha offerto elementi per ritenere viziato il giudizio dell'ausiliare.
Il consulente ha, dunque, correttamente valutato il complessivo quadro clinico della parte ricorrente, avendo eseguito un esame clinico obiettivo e verificato tutta la documentazione sanitaria depositata: trattasi, pertanto, di indagine che si ritiene idonea ed adeguata al fine di valutare l'autonomia nella deambulazione nonché nel compimento degli atti quotidiani della vita. Invero, in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971
e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità; cfr. Cass. n. 15882/2015 per cui l'ausilio di bastoni costituisce una circostanza irrilevante, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto). Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap - come definito dalla Legge n. 104/92 - esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa. In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta. Lo stato di handicap riguarda coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. In questo caso la valutazione non verte, dunque, solo sull'accertamento di tipo fisico, ma anche sulle conseguenze di tipo sociale che la minorazione comporta (l'art. 3, comma 3 della Legge
104/92).
Ebbene, le motivazioni fornite sul punto dall'ausiliare risultano chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici in atti e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate.
Con l'opposizione, dunque, l'istante non ha evidenziato errori, omissioni o vizi di indagine in cui sarebbe incorso il CTU in relazione alla gravità o alla natura delle suindicate patologie.
La parte ricorrente, infatti, si è limitata genericamente a rilevare una maggiore gravità delle patologie, senza tuttavia addurre motivazioni a supporto né dimostrare una diversa e maggiore incidenza sul compimento degli atti quotidiani della vita o sulla capacità di deambulare della parte ricorrente. Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
* Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
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La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata all'odierna udienza.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_ le spese di C.T.U. sono poste a carico dell' e liquidate come da separato decreto. NAPOLI, 19.02.2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante