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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 05/05/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 666/2024
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 29/4/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 666/2024 avente per oggetto “ripetizione indebito” promossa da
, difeso dall'avv. PULCINO Donatina Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE- CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, avv. , nell'evidenziare di aver provveduto a pagare, Parte_1
annualmente e con regolarità, le somme dovute a titolo di contributi previdenziali dovuti alla
, deduce: Controparte_1
- di essere incorso in errore avendo pagato, in data 20.02.2024, la somma di euro 3.267,69 a titolo di contributi minimi obbligatori relativi all'anno 2023, in luogo delle somme dovute per l'annualità 2024;
- di aver provveduto a comunicare all'Ente di previdenza l'errore in cui era incorso, richiedendo, alternativamente, la compensazione di quanto indebitamente corrisposto con quanto dovuto a titolo di contributi per l'anno 2024 ovvero il rimborso della somma;
- di non aver ricevuto alcuna risposta e di aver, in ogni caso, proceduto a versare regolarmente all' resistente le somme dovute a titolo i contributi minimi relativi all'anno CP_2
2024 provvedendo, altresì, a richiedere in via amministrativa, con domanda del 21.05.2024 -
pagina 1 di 3 che restava, tuttavia, inevasa- il rimborso di quanto indebitamente versato in relazione all'anno 2023.
Pertanto, il ricorrente agiva in giudizio al fine di ottenere la restituzione dall'Ente della somma di euro 3.267,69, indebitamente corrisposta.
La nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio e va CP_1
dichiarata contumace.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con i documenti allegati dal ricorrente.
_____
In ragione della documentazione allegata alle note in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2024
e del 29/04/2025, depositate ex art. 127 ter c.p.c., emerge che il ricorrente ha ricevuto, in data
31/10/2024, comunicazione con la quale parte resistente riconosceva come indebito il pagamento della somma di Euro 3.267,69, facendo presente che il relativo rimborso sarebbe avvenuto <<nei tempi tecnici strettamente necessari ad emettere il mandato di pagamento>>;
a tale comunicazione faceva seguito, in data 10/11/2024, il preavviso di rimborso, che effettivamente veniva eseguito in data 12/11/2024, come da bonifico allegato. Parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere insistendo, tuttavia, per la condanna della al pagamento delle spese e competenze di giudizio in virtù del CP_1
principio della soccombenza virtuale.
Sulla scorta delle allegazioni documentali versate da parte ricorrente, deve essere, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla definizione nel merito, in virtù dell'avvenuto rimborso da parte dell'Ente resistente delle somme indebitamente corrisposte dall'avv. a titolo di contribuzione in Parte_1 relazione all'annualità 2023.
Detto pagamento comporta, infatti, il venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite e priva parte ricorrente di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Quanto al regolamento delle spese del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, esse possono essere compensate in ragione della metà e, per il resto, devono essere poste a carico di parte resistente.
Invero, le ragioni della parziale compensazione sono dettate dal comportamento processuale di parte resistente, improntato a buona fede, dato che l'ente ha comunque provveduto al rimborso pochi mesi rispetto alla richiesta in tal senso avanzata il 21.05.2024 e alla introduzione del presente ricorso, così evitando lungaggini processuali;
nello specifico, la richiesta di rimborso del 21.05.2024 è stata vagliata in termini positivi dall'ente in data pagina 2 di 3 11.10.2024 ed il rimborso è stato effettuato con bonifico del 12.11.2024; inoltre, non può sottacersi che, a monte, l'indebito era derivato da un errore posto in essere dal ricorrente.
Tuttavia, per la parte residua le spese processuali vanno poste a carico di parte resistente, dato che la richiesta di rimborso era -nel merito- fondata e avrebbe potuto essere gestita in tempi più rapidi in via amministrativa, anche tenuto conto della evidenza dell'errore commesso dal ricorrente, onde scongiurare l'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso così decide:
1) Dichiara la contumacia di parte resistente;
2) Dichiara cessata la materia del contendere;
3) Compensa le spese processuali per la metà e condanna la
[...]
al pagamento delle spese processuali residue in Controparte_1
favore del ricorrente, spese che liquida in detta proporzione in euro 21,50 per esborsi e in euro 300,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 5 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 29/4/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 666/2024 avente per oggetto “ripetizione indebito” promossa da
, difeso dall'avv. PULCINO Donatina Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE- CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, avv. , nell'evidenziare di aver provveduto a pagare, Parte_1
annualmente e con regolarità, le somme dovute a titolo di contributi previdenziali dovuti alla
, deduce: Controparte_1
- di essere incorso in errore avendo pagato, in data 20.02.2024, la somma di euro 3.267,69 a titolo di contributi minimi obbligatori relativi all'anno 2023, in luogo delle somme dovute per l'annualità 2024;
- di aver provveduto a comunicare all'Ente di previdenza l'errore in cui era incorso, richiedendo, alternativamente, la compensazione di quanto indebitamente corrisposto con quanto dovuto a titolo di contributi per l'anno 2024 ovvero il rimborso della somma;
- di non aver ricevuto alcuna risposta e di aver, in ogni caso, proceduto a versare regolarmente all' resistente le somme dovute a titolo i contributi minimi relativi all'anno CP_2
2024 provvedendo, altresì, a richiedere in via amministrativa, con domanda del 21.05.2024 -
pagina 1 di 3 che restava, tuttavia, inevasa- il rimborso di quanto indebitamente versato in relazione all'anno 2023.
Pertanto, il ricorrente agiva in giudizio al fine di ottenere la restituzione dall'Ente della somma di euro 3.267,69, indebitamente corrisposta.
La nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio e va CP_1
dichiarata contumace.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con i documenti allegati dal ricorrente.
_____
In ragione della documentazione allegata alle note in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2024
e del 29/04/2025, depositate ex art. 127 ter c.p.c., emerge che il ricorrente ha ricevuto, in data
31/10/2024, comunicazione con la quale parte resistente riconosceva come indebito il pagamento della somma di Euro 3.267,69, facendo presente che il relativo rimborso sarebbe avvenuto <<nei tempi tecnici strettamente necessari ad emettere il mandato di pagamento>>;
a tale comunicazione faceva seguito, in data 10/11/2024, il preavviso di rimborso, che effettivamente veniva eseguito in data 12/11/2024, come da bonifico allegato. Parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere insistendo, tuttavia, per la condanna della al pagamento delle spese e competenze di giudizio in virtù del CP_1
principio della soccombenza virtuale.
Sulla scorta delle allegazioni documentali versate da parte ricorrente, deve essere, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla definizione nel merito, in virtù dell'avvenuto rimborso da parte dell'Ente resistente delle somme indebitamente corrisposte dall'avv. a titolo di contribuzione in Parte_1 relazione all'annualità 2023.
Detto pagamento comporta, infatti, il venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite e priva parte ricorrente di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Quanto al regolamento delle spese del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, esse possono essere compensate in ragione della metà e, per il resto, devono essere poste a carico di parte resistente.
Invero, le ragioni della parziale compensazione sono dettate dal comportamento processuale di parte resistente, improntato a buona fede, dato che l'ente ha comunque provveduto al rimborso pochi mesi rispetto alla richiesta in tal senso avanzata il 21.05.2024 e alla introduzione del presente ricorso, così evitando lungaggini processuali;
nello specifico, la richiesta di rimborso del 21.05.2024 è stata vagliata in termini positivi dall'ente in data pagina 2 di 3 11.10.2024 ed il rimborso è stato effettuato con bonifico del 12.11.2024; inoltre, non può sottacersi che, a monte, l'indebito era derivato da un errore posto in essere dal ricorrente.
Tuttavia, per la parte residua le spese processuali vanno poste a carico di parte resistente, dato che la richiesta di rimborso era -nel merito- fondata e avrebbe potuto essere gestita in tempi più rapidi in via amministrativa, anche tenuto conto della evidenza dell'errore commesso dal ricorrente, onde scongiurare l'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso così decide:
1) Dichiara la contumacia di parte resistente;
2) Dichiara cessata la materia del contendere;
3) Compensa le spese processuali per la metà e condanna la
[...]
al pagamento delle spese processuali residue in Controparte_1
favore del ricorrente, spese che liquida in detta proporzione in euro 21,50 per esborsi e in euro 300,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 5 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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