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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/07/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
PU R.G. 18-1//2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI ENNA sezione civile - ufficio procedure concorsuali
Il giudice, dott. Davide Naldi
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.5.2025;
rilevato che in data 28.5.2025 è stato depositato il provvedimento di omologa, ma su segnalazione della cancelleria in data odierna il fascicolo risultava ancora in riserva;
rilevato che dalla Consolle del Magistrato si è appreso un problema tecnico legato al deposito, come da screenshot di seguito riprodotto:
Deposita nuovamente la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al procedimento unitario n. 18-1//2024 presentato da:
(CF. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. SALVATORE PSAILA (CF. C.F._2
1 e coadiuvato dall' C.F._3 Controparte_1
che ha designato quale gestore della crisi la dott.ssa .
[...] CP_2
Sommario Il procedimento ................................................................................................................................................................... 2
I requisiti per l'omologa ..................................................................................................................................................... 3
Competenza ................................................................................................................................................................... 3
Presupposti soggettivi: ................................................................................................................................................... 3
1) Qualifica di consumatore ...................................................................................................................................... 3
2) Sovraindebitamento ................................................................................................................................................... 4
3) Assenza di condizioni soggettive ostative (art 69 CCII) ...................................................................................... 4
Documentazione ............................................................................................................................................................ 7
La proposta. Verifica dei contenuti in punto di ammissibilità e fattibilità ........................................................................ 10
Esecuzione del piano ........................................................................................................................................................ 14
P.Q.M.
............................................................................................................................................................................... 15
Il procedimento
Con ricorso del 3/4.12.2024 (invero risultano due depositi contenenti documentazione allegata solo in parte sovrapponibile) i debitori istanti hanno chiesto “ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi, Voglia ammetterli ad una Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore a norma degli articoli 67 e seguenti del C.C.I.I. secondo la proposta redatta dal Gestore succitato e indi, fissata udienza, omologare la proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore allegata al presente ricorso.
Chiedono, altresì, che accolto il piano di ristrutturazione, venga disposta la sospensione della vendita all'asta dell'unico immobile di proprietà dei ricorrenti”.
Esaminata la relazione dell'OCC e la documentazione allegata il Giudice, avvalendosi del potere previsto dall'art. 70 comma 1 CCII - che prevede, tra l'altro, che al fine di valutare le condizioni di ammissibilità della proposta e del piano “il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti” - ha concesso termini di 15 giorni al debitore per integrare la domanda, il piano e la documentazione sulla base di alcuni rilievi (cfr. provvedimento del 10.1.2015).
A seguito delle integrazioni il giudice, con decreto del 7.2.2025, ha aperto la procedura disponendo, fra l'altro, i previsti adempimenti pubblicitari e la sospensione del procedimento esecutivo immobiliare R.g. n. 33/23, fissando l'udienza di omologa il 15.5.2025 (poi differita al 22.5.2025 per le condizioni di meteo avverse).
2 Con A tale udienza sono comparsi i debitori, assistiti dal difensore, il gestore della crisi e l' , unico creditore che ha presentato osservazioni all'accordo.
I requisiti per l'omologa
Ai sensi del comma 7 dell'art. 70 CCII, il giudice è tenuto a verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano. Solo nel caso di contestazioni circa la convenienza della proposta da parte di uno o più creditori - a cui non è preclusa l'opposizione per aver concesso il credito valutando adeguatamente il merito creditizio all'atto di erogazione del finanziamento (art. 69 comma 2 CCII) – al giudice è demandato anche il compito di verificare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.
Nel giudizio di omologa, dunque, il giudice è tenuto ad effettuare – nuovamente – una verifica delle condizioni di ammissibilità e della conformità del piano alla legge. Laddove non vi sia la necessità di rivalutare questioni che già apparivano chiare in sede di apertura, ci si limiterà, dunque, a riportare quanto già statuito nel decreto che aperto la procedura, eventualmente integrandone le motivazioni.
Il giudizio di fattibilità del piano, invece, attiene alla concreta idoneità del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati e il soddisfacimento dei creditori nei tempi e nelle modalità previste dal piano.
Non serve verificare l'adesione al piano da parte di una maggioranza di creditori, dato che non sono previste votazioni. Di conseguenza, se non vi sono osservazioni circa la convenienza da parte dei creditori, il giudice deve solo verificare l'ammissibilità e la fattibilità, restando fuori le ragioni di convenienza. Il Piano, quindi, è omologato ed è vincolante per i debitori anteriori.
Competenza
Alla luce della produzione in atti risulta sussistente la competenza territoriale del Tribunale adito, trovando al riguardo applicazione il disposto dell'art. 27 co. 2 CCI (a cui fa rinvio l'art. 68 CCI) che affida la trattazione della domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza all'ufficio nel cui circondario il debitore ha il centro di interessi principali. Ed infatti i ricorrenti sono residenti in
Barrafranca, come da certificato di residenza in atti.
Presupposti:
1) Qualifica di consumatore
1) I ricorrenti rivestono la qualifica di “consumatore”, ossia “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo
3 V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore” (art. 2 co. 1 lett. e) CCII).
Il ricorrente è lavoratore dipendente presso l' con la Parte_1 CP_4 qualifica di “operatore tecnico autista”, mentre non svolge alcuna Pt_2 Parte_2 attività lavorativa.
Entrambi hanno maturato un'esposizione debitoria per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali.
2) Sovraindebitamento
Sussiste il presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento, da intendersi come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore”, vale a dire, rispettivamente, l'indisponibilità di flussi di cassa
(reddituali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori.
3) Assenza di condizioni soggettive ostative (art 69 CCII)
I ricorrenti non hanno beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni anteriori al deposito della domanda.
Non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
Non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
In ordine all'ultimo requisito, deve rilevarsi che la c.d. Direttiva Insolvency, recepita dal Codice della
Crisi, per quanto di interesse, si è prefissata l'obiettivo di “trattare l'insolvenza di persone che non esercitano un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale che in quanto consumatori sono, in buona fede, incapaci, temporaneamente o definitivamente, di pagare i debiti in scadenza” evidenziando come sia “necessario salvaguardare l'accesso ai beni e ai servizi di base al fine di garantire loro condizioni di vita dignitose” (considerando 98).
Il legislatore, nel recepire la direttiva ha fatto riferimento alla frode, alla mala fede o alla colpa grave quali condizioni ostative all'omologa del piano di ristrutturazione.
Il riferimento alla frode rimanda ad atti e comportamenti o preordinati al mancato pagamento dei creditori (insolvenza fraudolenta) oppure consistenti in atti di dissimulazione, occultamento, distrazione, volti a sottrarre o diminuire la garanzia patrimoniale dei creditori.
La mala fede, invece può consistere nel disinteresse delle ragioni creditorie o nel compimento di atti scorretti e non cautelativi dell'interesse dell'altro contraente.
In punto di sussistenza di profili di colpa in capo al debitore nella generazione della situazione di sovra indebitamento, si ritiene condivisibile l'orientamento secondo cui l'aver ecceduto o mal calcolato le proprie capacità di rimborso, ovvero il non aver tenuto conto di future possibili
4 sopravvenienze e difficoltà, non giunge a configurare quella colpa grave che osta all'ammissione della domanda.
Il giudice, tuttavia, dovrà valutare la situazione nel suo complesso per verificare se la negligenza del debitore sia di gravità tale da non ammetterlo a beneficiare della procedura.
Orbene, nel caso in esame, è doveroso precisare che la narrazione dei debitori non trova sempre adeguato riscontro documentale, a nulla valendo le autodichiarazioni rese, che nulla apportano rispetto alle dichiarazioni già esposte in ricorso e contenute nella relazione, risolvendosi in una tautologia.
In primo luogo, è onere del debitore che vuole accedere alla procedura dimostrare l'assenza di condizioni ostative;
in secondo luogo, è compito dell'OCC richiedere tutta quella documentazione ulteriore e necessaria (anche se non obbligatoria ai fini dell'ammissibilità) oppure effettuare adeguate ricerche al fine di redigere la relazione di cui all'art. 68 CCII ma sulla base di dati e fatti oggettivamente riscontrati e riscontrabili.
È di tutta evidenzia, dunque, che compito del giudice non può essere quello di limitarsi a recepire acriticamente la relazione del professionista. Alla verifica dei contenuti richiesti dalla legge deve affiancarsi anche una verifica sulla logicità e attendibilità delle valutazioni compiute dall'OCC e che si riflettono anche sulla esistenza o meno di cause ostative all'apertura della procedura.
Nel caso in esame, tuttavia, si evidenzia che:
- la mancanza di documentazione attinente alle spese effettuate può anche essere giustificata dalla risalenza nel tempo delle stesse. Il debitore, non può giovarsi di tale mancanza ma non solo per tale motivo può farsi discendere l'esistenza di una colpa grave;
- i debitori non possiedono beni di valore se non due auto, immatricolate da lunga data e necessarie per gli spostamenti familiari e l'immobile oggetto di esecuzione, è adibito, solo in parte, a principale abitazione;
- sarebbe stato utile e opportuno, come richiesto, la produzione del contratto di acquisto dell'immobile, tuttavia, un valore del bene è offerto dal tecnico nominato nella procedura nominata. Dalla relazione di stima emerge che trattasi di un fabbricato in parte adibito a residenza della famiglia, ed in parte incompleto, con la conseguenza che appare verosimile che parte delle somme sia stata destinata al completamento dell'edificio. Comunque, dalle foto in atti e dai rilievi effettuati dal tecnico l'immobile appare modesto (se pur di ampia metratura) e di valore adeguato alle consistenze reddituali dei debitori;
- i debiti traggono principalmente origine da richieste di finanziamento e seppur non è stata chiarita la destinazione delle somme percepite, è in parte verosimile che le stesse siano state impiegate nel completamento dell'immobile (risalente agli anni sessanta) e che la residua parte sia stata destinata a spese comunque ordinarie, quali l'acquisto delle autovetture e altre
5 spese familiari. È invece inverosimile – o comunque non sono emersi indizi in tal senso – che i debitori all'epoca in cui uscirono dal nucleo familiare (giovanissimi e disoccupati) disponessero di capitali idonei a far fronte a spese importanti senza ricorrere a finanziamenti o ad elargizioni di parenti;
- non risulta che i soggetti abbiano posto in essere condotte distrattive o atti di straordinaria amministrazione che possano celare atti revocabili;
- il ha tentato di migliorare la sua situazione reddituale ed ha ottenuto un Parte_1
Cont contratto a tempo indeterminato presso l' come autista con condizioni più vantaggiose rispetto al precedente rapporto lavorativo, dimostrando comunque un atteggiamento resiliente a fronte delle difficoltà economiche emerse;
- sono sopraggiunti problemi di salute per i due figli. Seppur non sono documentate le spese sanitarie e nonostante buona parte dei trattamenti e delle terapie sono state erogate dal Servizio
Sanitario Nazionale, oppure si tratta di servizi educativi gratuitamente erogati dagli istituti scolastici, è verosimile ritenere che la situazione comporti un aggravio, seppur marginale sulle spese familiari ordinarie, oltre che di tempo personale, che non può essere dedicato, ad esempio, ad attività lavorative o lucrative;
- l'indebitamento complessivo non è elevato, ma soprattutto è maturato progressivamente nel corso del tempo, sicché è possibile ritenere che i debitori abbiano, pur negligentemente, non calibrato adeguatamente le proprie spese rispetto ai flussi in entrata, ma senza che possa ravvisarsi una colpa grave;
- non vi sono indici rivelatori di una colpa grave;
Con
- è la stessa ad aver concesso, nel 2023, e quindi già quando lo stato di indebitamento era consolidato, un finanziamento con cessione del quinto nonostante l'ammontare delle Cont trattenute, come certificato dall' ammontasse ad euro 992,17 (cfr. doc. 5 allegato al deposito del 23.3.2025) su una busta paga media (al 2023) di euro 1634,86 con una retribuzione netta pari ad euro 642,69. Anche se la colpa del debitore nell'indebitamento e quella del creditore nella valutazione del merito creditizio riguardano profili distinti, non può non rilevarsi una certa connessione tra le due valutazioni, l'una da effettuarsi sul debitore,
l'altra sul creditore. Con la differenza che le parti hanno però esperienze, competenze e professionalità completamente diverse. E dunque appare logico che anche il giudizio sulla valutazione compiuta dai soggetti in ordine alla capacità di onorare il prestito, deve essere parimenti differente. Parimenti non può non chiedersi per quale ragione si dovrebbe ritenere in grave colpa il debitore (soggetto non professionale) per aver richiesto ed ottenuto il finanziamento, se lo stesso istituto finanziario, a fronte del quadro debitorio, della chiara e
6 semplice situazione reddituale e dell'istruttoria compiuta lo ha ritenuto “meritevole” di ottenere il finanziamento.
In altri termini può ritenersi che i debitori siano finiti in quel circolo vizioso di finanziamenti volti a ripianare precedenti prestiti o finalizzati a sostenere le spese familiari, senza che però possano ravvisarsi profili di colpa grave.
Documentazione
La proposta è stata corredata -anche mediante successive integrazioni- dalla documentazione prescritta dall'art. 67 CCII ed accompagnata dalla relazione dell'OCC che appare completa -anche a seguito delle successive integrazioni- dei contenuti di cui all'art. 68 co 2 e 3 CCII.
In particolare, ai sensi dell'art. 67 comma 2 CCII la domanda è stata corredata dall'elenco:
a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
7 8 b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
9 e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
Quest'ultimo è stato quantificato in euro 1.424,19, tenuto conto che il nucleo familiare è composto dai due debitori e da due figli, peraltro con deficit di apprendimento e di carattere motorio.
La relazione dell'OCC, allegata al ricorso, soddisfa i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 68 CCII contenendo:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda1;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo si deve evidenziare che la verifica della corretta valutazione sul merito creditizio del debitore effettuato dai soggetti finanziatori non è stata effettuata nei confronti tutti i creditori nonostante i rilievi effettuati da questo giudice. Ciò non pare andare a discapito del debitore, che potrebbe subire le contestazioni da parte di creditori che eventualmente non abbiano adempiuti ai loro obblighi di valutazione. In ogni caso deve essere valutato ai fini del compenso, dato che sono del tutto insoddisfacenti i chiarimenti resi con l'integrazione del 21.1.2025
(punto 4, p. 7)
Inoltre, sono state quantificate le spese necessarie al fabbisogno familiare e l'importo di euro 1.424,19 indicato dai debitori è ritenuto congruo.
La proposta. Verifica dei contenuti in punto di ammissibilità e fattibilità
I debitori conserveranno la disponibilità dei beni mobili e immobili indicati in premessa. Nella specie i debitori, secondo il piano proposto, si impegnano a corrispondere, nell'arco temporale di 10 anni e 11 mesi, con bonifici semestrali, l'importo complessivo di euro 55.126,42 (pari ad euro
418,00 mensili per undici anni), comprensivo del compenso OCC1.
Tale importo, nella prospettiva dei ricorrenti, sarebbe superiore a quello realizzabile in sede di liquidazione (euro 38.025,29).
I ricorrenti intendono soddisfare:
- integralmente i crediti in prededuzione;
- nella misura del 55,00 % il creditore ipotecario e i privilegiati
- nella misura del 10% i restanti creditori - chirografari e privilegiati - per incapienza dell'attivo.
La proposta è conforme alla legge ed in particolare a quanto previsto dall'art. 67 CCII. Secondo tale norma, peraltro, essa ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.
Nel caso in esame, poi, viene in rilievo anche la falcidia dei creditori che hanno concesso il finanziamento con cessione del quinto, nonché ai sensi del comma 4 la falcidia del creditore ipotecario e del privilegiato Agenzia dell'Entrate – Riscossione. Controparte_5
A norma dell'art. 67 comma 4 CCI essi possono essere soddisfatti non integralmente “allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”.
Sul punto appare coerente l'analisi dell'OCC (p. 22 e ss.) con le seguenti precisazioni.
L'OCC, dato che sono stati già effettuati due tentativi di vendita l'immobile, se pur inizialmente stimato per euro 104.059,00, ipotizza che, tenuto conto del ribasso del prezzo d'asta a 58.534,00 e dell'offerta minima per aggiudicare l'immobile (43.900,00) nonché dei presumibili e congrui costi della procedura, (stimati in euro 10.942)2, il valore di realizzo per l'ipotecario sarebbe di euro
32.957,29 a cui potrebbero aggiungersi altre somme pignorabili sullo stipendio per un massimo di
5.068,00 in caso di apertura della liquidazione controllata3. Nella prospettiva del piano, invece, il creditore vedrebbe soddisfatto il credito per euro 52.326,42. Il calcolo però assume: a) che nella liquidazione controllata non siano pignorabili somme oltre il quinto, ma tale assunto è errato perché il limite del quinto non vale per la liquidazione controllata in cui è sottoposto a liquidazione tutto ciò che non serve al fabbisogno familiare, trovando applicazione quindi una norma speciale;
b) fissa il limite a 3 anni, ipotizzando l'esdebitazione entro quella data
(che non è detto intervenga), oppure la chiusura della procedura (ma nessuna norma prevede il limite di 3 anni di durata).
Ad ogni modo l'alternativa liquidatoria è abbastanza realistica e comunque vi sono ampi margini per ritenere che l'ipotesi del piano di ristrutturazione prevede un soddisfacimento del credito dell'ipotecario seppur non integrale (55%) non inferiore a quello altrimenti realizzabile in sede di liquidazione controllata, dove comunque occorrerebbe, peraltro, considerare i costi legati a tale procedura.
La dilazione del pagamento in 10 anni e 11 mesi, invece, non incide sul rispetto dell'art. 67 comma
4 CCII, cioè sull'ammissibilità della proposta, piuttosto sulla convenienza.
Quanto alla introdotta moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca si osserva che la Corte di Cassazione ha ritenuto che il termine di due anni non sia un termine finale (entro cui il creditore va pagato) ma un termine iniziale (entro cui il creditore deve essere iniziato a pagare), incidendo la scelta di dilazionare il pagamento in tempi più lunghi sulla valutazione di convenienza del piano.
Pur essendosi pronunciata sul termine di moratoria previsto dalla l. 3/2012 – ma la cui disciplina ricalca quella vigente - tale conclusione è stata raggiunta valorizzando la ratio dell'istituto “che intende realizzare un bilanciamento dell'interesse del creditore ad essere soddisfatto nella misura consentita dalla conformazione della garanzia patrimoniale del credito (art. 2910 c.c.) e nel più breve tempo possibile, con quello del debitore a realizzare un piano di pagamenti dei debiti che sia per lui sostenibile e che gli permetta di uscire dalla situazione di sovraindebitamento”.
Sono giunte osservazioni al piano da parte di e da parte di CP_6 [...]
Controparte_7
Anche in tal caso non può non evidenziarsi che l'OCC ha curato un deposito in data 2.4.2025 nel fascicolo 18/24 e non nel sub-procedimento (o comunque tale atto risulta ivi collocato) in cui, allegando le osservazioni di ha dichiarato essere giunte fuori termine senza però CP_6 allegare le relative ricevute per consentire al giudice di constatare tale tardività. Sul punto ha ritenuto dunque di non esprimersi.
12 Quanto alle osservazioni di BNL è solo a seguito di un provvedimento integrativo del giudice che esse sono state allegate nel procedimento 18/24 in maniera integrale, dato che tra i vari allegati depositati il 23.3.2025 (nel proc. Un. 18-1/24) esse erano mancanti.
A prescindere dalla tardività o meno delle osservazioni di non verificabile allo stato CP_6
– la stessa deduce la grave colpa del debitore nell'indebitamento e la non convenienza della proposta perché dalle cessioni del quinto otterrebbe l'integrale incasso del credito, che sarebbe negato solo in caso di perdita del lavoro.
IBL:
- eccepisce come causa ostativa all'omologa il profilo della colpa grave nell'indebitamento;
- contesta l'integrale corresponsione del compenso all'OCC con l'inizio dei pagamenti, in violazione dell'art. 71 comma 4 CCII;
- non condivide l'alternativa prospettiva liquidatoria perché non sarebbe argomentata in ordine a diverse modalità di valorizzazione del cespite;
- contesta una indebita falcidia del credito per la perdita di garanzie accessorie quali: versamento diretto ad opera del , per effetto della cessione Controparte_8 del quinto;
Polizza vita/impiego obbligatoria connessa al contratto di finanziamento, destinata a non operare in caso di risoluzione del rapporto prima della cessazione del rischio assicurato;
garanzia del vincolo sul TFR;
- afferma di aver compiutamente valutato il merito creditizio.
Quanto alle deduzioni di evidente che il giudizio di convenienza che il Tribunale è CP_6 tenuto a compiere non può avere riguardo alla singola posizione. Ovvio che la falcidia del credito comporta una riduzione quantitativa dell'importo che il creditore otterrà ma è stato specificato che tale falcidia può riguardare anche i crediti finanziati con rimborso mediante cessione del quinto. La finalità dell'istituto è quella di garantire al sovraindebitato “onesto ma insolvente” di uscire dal circolo vizioso del debito. Si deve anche considerare che, se si addivenisse alla liquidazione dell'immobile nella procedura esecutiva o nella diversa liquidazione controllata, verosimilmente la situazione del debitore potrebbe ulteriormente peggiorare a causa dell'indisponibilità di un immobile ove risiedere con la propria famiglia, inducendo il debitore a contrarre nuove spese, a porre in essere comportamenti ostruzionistici oppure poco dignitosi per la persona.
La convenienza, invece, va valutata bilanciando l'interesse del debitore e quello della intera massa dei creditori, dovendosi valutare se le condizioni imposte sono ragionevoli e bilanciate per tutti i creditori. E nel caso in esame il trattamento riservato alle varie classi di creditori appare equo anche in ragione del diverso grado di prelazione dei crediti.
13 Con Le osservazioni di sono invece inammissibili, dovendosi concordare con le valutazioni compiute Contr dall' in ordine al non diligente adempimento degli obblighi imposti all'istituto nella valutazione del merito creditizio.
Ai sensi dell'art. 124 bis del Testo Unico Bancario (D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”
L'art. 69 comma 2 CCII prevede che “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”. Con Nel caso in esame ha deciso di concedere il finanziamento mediante cessione del quinto:
- nel 2023, quando è la stessa Banca, nel lamentare la colpa grave dei ricorrenti, a ritenere che il quadro debitorio manifestasse a pieno una situazione di insolvenza;
- omettendo di valutare, e di richiedere al cliente, l'esistenza di altri mutui, prestiti o altri impegni finanziari in essere che erano trattenuti in busta paga (cfr. all. 5 istruttoria finanziaria).
Anzi chiedendo espressamente di non considerarli;
- non considerando che il rapporto rata/reddito era pari al 38,44%, superiore agli standard richiesti;
- non attribuendo il giusto peso alle trattenute già in essere sulla busta paga, da cui risultava una retribuzione mensile pari ad euro 642,69, certamente inidonea a garantire un tenore di vita dignitoso.
Ad ogni modo, pur a voler esaminare nel merito le altre contestazioni, ci si riporta a quanto già detto in merito alla convenienza e alla diligenza del debitore nell'indebitamento, mentre con riferimento alla violazione dell'art.71 comma 4 CCII, il profilo era già stato evidenziato con il decreto di apertura4e l'OCC ha avuto modo di precisare che le rate verranno solo accantonate e successivamente liquidate, ma non è prevista l'immediata corresponsione di somme. Inoltre, eventuali acconti saranno concessi solo se autorizzati dal Giudice.
Esecuzione del piano 4 (NOTA 1, p.6 decreto): “1 Quanto al compenso si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore, all'art. 71 CCII, subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta previa autorizzazione del giudice delegato, e che eventuali acconti devono analogamente essere accordati dal Giudice previa esecuzione di un progetto di ripartizione parziale. Ne segue che l'ammontare della somma indicata non può essere considerata come vincolante e che, in ogni caso, le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate”. 14 Ai sensi dell'art. 71 CCII il debitore dovrà compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e l'OCC vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice qualora necessario.
Ogni sei mesi, l'OCC riferirà al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione, allegando idonea documentazione contabile.
Terminata l'esecuzione del piano, l'OCC, sentito il debitore, presenterà, entro il termine che si stabilisce con la presente sentenza in 60 giorni, al giudice, la relazione finale di cui all'art. 71 co 4
CCII. Ai sensi della disposizione richiamata “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del
Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”.
P.Q.M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ai sensi degli art. 67 e ss. CCII, da e Parte_1 Parte_2
DISPONE che il debitore ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano;
DICHIARA chiusa la procedura;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata ai creditori a cura dell'O.C.C. immediatamente e comunque non oltre 48 ore dalla comunicazione;
DISPONE che, nel medesimo termine, la presente sentenza venga inoltre pubblicata -dall'organo competente- nell'apposita area del sito del tribunale ai sensi dell'art. 70 co 1 e 8 CCII;
DISPONE che l'OCC, e per esso il professionista designato quale gestore della crisi, dott.ssa CP_2
, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà sottoponendole ove
[...] necessario al giudice;
DICHIARA inopponibili le cessioni del quinto e i pignoramenti gravanti sullo stipendio del debitore e DISPONE sino alla completa esecuzione del piano il divieto di avvio o di prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sullo stipendio del debitore;
INVITA il gestore a relazionare secondo quanto scritto in parte motiva nonché ad accantonare il proprio compenso ai sensi dell'art. 71 c. 4 CCII;
15 INIBISCE al debitore la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, nonché il compimento di atti di straordinaria amministrazione senza la previa autorizzazione del tribunale;
PONE le spese della procedura a carico dell'istante.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni.
Enna, 28/05/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Deve però ribadirsi una certa lacunosità degli accertamenti compiuti dall'OCC, già rilevata con il provvedimento del 10.1.2025, e solo in parte integrata dall'Organismo con la successiva nota del 21.1.2025. In particolare, l'OCC a seguito delle richieste di chiarimenti, o non è riuscita a reperire la documentazione necessaria (estratti conto, movimentazioni bancarie) che pur avrebbe dovuto reperire in anticipo per verificare la posizione degli istanti, o ha riversato documentazione senza realmente soddisfare la richiesta di chiarimento o svolgere un'attività valutativa della stessa. Anche le modalità di produzione della copiosa documentazione avrebbero potuto essere più idonee a garantirne la fruibilità (vd. a tal proposito Decreto del Ministero della Giustizia del 7 agosto 2023, n. 110) risultando inoltre sparse tra diversi sub fascicoli, che non si comprende da chi e per quale motivo siano stati generati. Pur se le criticità sono state superate dal Tribunale mediante ricorso ad altre circostanze emerse e valorizzazione della documentazione in atti, la carenza istruttoria dell'OCC potrà essere valutata sulla liquidazione del compenso
10 2 L'importo non è stato quantificato nell'ambito della procedura e solo stimato (p.24 relazione) essendo poi proposto il pagamento di euro 7.486,34. 3 Considerato che il sig. ha uno stipendio in media pari a Euro 1.843,14 sul quale è già esecutivo, da parte di Parte_1 Compass Banca spa, un pignoramento dello stipendio pari ad €139,10
- Un 1/5 della parte pignorabile è pari a Euro 140,80
- Considerando un anno di pignoramento, in totale Euro 1.689,60
- Per il lasso di tempo della liquidazione, ovvero, 3 anni si avrà complessivamente € 5.068,00 11
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI ENNA sezione civile - ufficio procedure concorsuali
Il giudice, dott. Davide Naldi
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.5.2025;
rilevato che in data 28.5.2025 è stato depositato il provvedimento di omologa, ma su segnalazione della cancelleria in data odierna il fascicolo risultava ancora in riserva;
rilevato che dalla Consolle del Magistrato si è appreso un problema tecnico legato al deposito, come da screenshot di seguito riprodotto:
Deposita nuovamente la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al procedimento unitario n. 18-1//2024 presentato da:
(CF. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. SALVATORE PSAILA (CF. C.F._2
1 e coadiuvato dall' C.F._3 Controparte_1
che ha designato quale gestore della crisi la dott.ssa .
[...] CP_2
Sommario Il procedimento ................................................................................................................................................................... 2
I requisiti per l'omologa ..................................................................................................................................................... 3
Competenza ................................................................................................................................................................... 3
Presupposti soggettivi: ................................................................................................................................................... 3
1) Qualifica di consumatore ...................................................................................................................................... 3
2) Sovraindebitamento ................................................................................................................................................... 4
3) Assenza di condizioni soggettive ostative (art 69 CCII) ...................................................................................... 4
Documentazione ............................................................................................................................................................ 7
La proposta. Verifica dei contenuti in punto di ammissibilità e fattibilità ........................................................................ 10
Esecuzione del piano ........................................................................................................................................................ 14
P.Q.M.
............................................................................................................................................................................... 15
Il procedimento
Con ricorso del 3/4.12.2024 (invero risultano due depositi contenenti documentazione allegata solo in parte sovrapponibile) i debitori istanti hanno chiesto “ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi, Voglia ammetterli ad una Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore a norma degli articoli 67 e seguenti del C.C.I.I. secondo la proposta redatta dal Gestore succitato e indi, fissata udienza, omologare la proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore allegata al presente ricorso.
Chiedono, altresì, che accolto il piano di ristrutturazione, venga disposta la sospensione della vendita all'asta dell'unico immobile di proprietà dei ricorrenti”.
Esaminata la relazione dell'OCC e la documentazione allegata il Giudice, avvalendosi del potere previsto dall'art. 70 comma 1 CCII - che prevede, tra l'altro, che al fine di valutare le condizioni di ammissibilità della proposta e del piano “il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti” - ha concesso termini di 15 giorni al debitore per integrare la domanda, il piano e la documentazione sulla base di alcuni rilievi (cfr. provvedimento del 10.1.2015).
A seguito delle integrazioni il giudice, con decreto del 7.2.2025, ha aperto la procedura disponendo, fra l'altro, i previsti adempimenti pubblicitari e la sospensione del procedimento esecutivo immobiliare R.g. n. 33/23, fissando l'udienza di omologa il 15.5.2025 (poi differita al 22.5.2025 per le condizioni di meteo avverse).
2 Con A tale udienza sono comparsi i debitori, assistiti dal difensore, il gestore della crisi e l' , unico creditore che ha presentato osservazioni all'accordo.
I requisiti per l'omologa
Ai sensi del comma 7 dell'art. 70 CCII, il giudice è tenuto a verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano. Solo nel caso di contestazioni circa la convenienza della proposta da parte di uno o più creditori - a cui non è preclusa l'opposizione per aver concesso il credito valutando adeguatamente il merito creditizio all'atto di erogazione del finanziamento (art. 69 comma 2 CCII) – al giudice è demandato anche il compito di verificare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.
Nel giudizio di omologa, dunque, il giudice è tenuto ad effettuare – nuovamente – una verifica delle condizioni di ammissibilità e della conformità del piano alla legge. Laddove non vi sia la necessità di rivalutare questioni che già apparivano chiare in sede di apertura, ci si limiterà, dunque, a riportare quanto già statuito nel decreto che aperto la procedura, eventualmente integrandone le motivazioni.
Il giudizio di fattibilità del piano, invece, attiene alla concreta idoneità del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati e il soddisfacimento dei creditori nei tempi e nelle modalità previste dal piano.
Non serve verificare l'adesione al piano da parte di una maggioranza di creditori, dato che non sono previste votazioni. Di conseguenza, se non vi sono osservazioni circa la convenienza da parte dei creditori, il giudice deve solo verificare l'ammissibilità e la fattibilità, restando fuori le ragioni di convenienza. Il Piano, quindi, è omologato ed è vincolante per i debitori anteriori.
Competenza
Alla luce della produzione in atti risulta sussistente la competenza territoriale del Tribunale adito, trovando al riguardo applicazione il disposto dell'art. 27 co. 2 CCI (a cui fa rinvio l'art. 68 CCI) che affida la trattazione della domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza all'ufficio nel cui circondario il debitore ha il centro di interessi principali. Ed infatti i ricorrenti sono residenti in
Barrafranca, come da certificato di residenza in atti.
Presupposti:
1) Qualifica di consumatore
1) I ricorrenti rivestono la qualifica di “consumatore”, ossia “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo
3 V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore” (art. 2 co. 1 lett. e) CCII).
Il ricorrente è lavoratore dipendente presso l' con la Parte_1 CP_4 qualifica di “operatore tecnico autista”, mentre non svolge alcuna Pt_2 Parte_2 attività lavorativa.
Entrambi hanno maturato un'esposizione debitoria per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali.
2) Sovraindebitamento
Sussiste il presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento, da intendersi come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore”, vale a dire, rispettivamente, l'indisponibilità di flussi di cassa
(reddituali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori.
3) Assenza di condizioni soggettive ostative (art 69 CCII)
I ricorrenti non hanno beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni anteriori al deposito della domanda.
Non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
Non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
In ordine all'ultimo requisito, deve rilevarsi che la c.d. Direttiva Insolvency, recepita dal Codice della
Crisi, per quanto di interesse, si è prefissata l'obiettivo di “trattare l'insolvenza di persone che non esercitano un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale che in quanto consumatori sono, in buona fede, incapaci, temporaneamente o definitivamente, di pagare i debiti in scadenza” evidenziando come sia “necessario salvaguardare l'accesso ai beni e ai servizi di base al fine di garantire loro condizioni di vita dignitose” (considerando 98).
Il legislatore, nel recepire la direttiva ha fatto riferimento alla frode, alla mala fede o alla colpa grave quali condizioni ostative all'omologa del piano di ristrutturazione.
Il riferimento alla frode rimanda ad atti e comportamenti o preordinati al mancato pagamento dei creditori (insolvenza fraudolenta) oppure consistenti in atti di dissimulazione, occultamento, distrazione, volti a sottrarre o diminuire la garanzia patrimoniale dei creditori.
La mala fede, invece può consistere nel disinteresse delle ragioni creditorie o nel compimento di atti scorretti e non cautelativi dell'interesse dell'altro contraente.
In punto di sussistenza di profili di colpa in capo al debitore nella generazione della situazione di sovra indebitamento, si ritiene condivisibile l'orientamento secondo cui l'aver ecceduto o mal calcolato le proprie capacità di rimborso, ovvero il non aver tenuto conto di future possibili
4 sopravvenienze e difficoltà, non giunge a configurare quella colpa grave che osta all'ammissione della domanda.
Il giudice, tuttavia, dovrà valutare la situazione nel suo complesso per verificare se la negligenza del debitore sia di gravità tale da non ammetterlo a beneficiare della procedura.
Orbene, nel caso in esame, è doveroso precisare che la narrazione dei debitori non trova sempre adeguato riscontro documentale, a nulla valendo le autodichiarazioni rese, che nulla apportano rispetto alle dichiarazioni già esposte in ricorso e contenute nella relazione, risolvendosi in una tautologia.
In primo luogo, è onere del debitore che vuole accedere alla procedura dimostrare l'assenza di condizioni ostative;
in secondo luogo, è compito dell'OCC richiedere tutta quella documentazione ulteriore e necessaria (anche se non obbligatoria ai fini dell'ammissibilità) oppure effettuare adeguate ricerche al fine di redigere la relazione di cui all'art. 68 CCII ma sulla base di dati e fatti oggettivamente riscontrati e riscontrabili.
È di tutta evidenzia, dunque, che compito del giudice non può essere quello di limitarsi a recepire acriticamente la relazione del professionista. Alla verifica dei contenuti richiesti dalla legge deve affiancarsi anche una verifica sulla logicità e attendibilità delle valutazioni compiute dall'OCC e che si riflettono anche sulla esistenza o meno di cause ostative all'apertura della procedura.
Nel caso in esame, tuttavia, si evidenzia che:
- la mancanza di documentazione attinente alle spese effettuate può anche essere giustificata dalla risalenza nel tempo delle stesse. Il debitore, non può giovarsi di tale mancanza ma non solo per tale motivo può farsi discendere l'esistenza di una colpa grave;
- i debitori non possiedono beni di valore se non due auto, immatricolate da lunga data e necessarie per gli spostamenti familiari e l'immobile oggetto di esecuzione, è adibito, solo in parte, a principale abitazione;
- sarebbe stato utile e opportuno, come richiesto, la produzione del contratto di acquisto dell'immobile, tuttavia, un valore del bene è offerto dal tecnico nominato nella procedura nominata. Dalla relazione di stima emerge che trattasi di un fabbricato in parte adibito a residenza della famiglia, ed in parte incompleto, con la conseguenza che appare verosimile che parte delle somme sia stata destinata al completamento dell'edificio. Comunque, dalle foto in atti e dai rilievi effettuati dal tecnico l'immobile appare modesto (se pur di ampia metratura) e di valore adeguato alle consistenze reddituali dei debitori;
- i debiti traggono principalmente origine da richieste di finanziamento e seppur non è stata chiarita la destinazione delle somme percepite, è in parte verosimile che le stesse siano state impiegate nel completamento dell'immobile (risalente agli anni sessanta) e che la residua parte sia stata destinata a spese comunque ordinarie, quali l'acquisto delle autovetture e altre
5 spese familiari. È invece inverosimile – o comunque non sono emersi indizi in tal senso – che i debitori all'epoca in cui uscirono dal nucleo familiare (giovanissimi e disoccupati) disponessero di capitali idonei a far fronte a spese importanti senza ricorrere a finanziamenti o ad elargizioni di parenti;
- non risulta che i soggetti abbiano posto in essere condotte distrattive o atti di straordinaria amministrazione che possano celare atti revocabili;
- il ha tentato di migliorare la sua situazione reddituale ed ha ottenuto un Parte_1
Cont contratto a tempo indeterminato presso l' come autista con condizioni più vantaggiose rispetto al precedente rapporto lavorativo, dimostrando comunque un atteggiamento resiliente a fronte delle difficoltà economiche emerse;
- sono sopraggiunti problemi di salute per i due figli. Seppur non sono documentate le spese sanitarie e nonostante buona parte dei trattamenti e delle terapie sono state erogate dal Servizio
Sanitario Nazionale, oppure si tratta di servizi educativi gratuitamente erogati dagli istituti scolastici, è verosimile ritenere che la situazione comporti un aggravio, seppur marginale sulle spese familiari ordinarie, oltre che di tempo personale, che non può essere dedicato, ad esempio, ad attività lavorative o lucrative;
- l'indebitamento complessivo non è elevato, ma soprattutto è maturato progressivamente nel corso del tempo, sicché è possibile ritenere che i debitori abbiano, pur negligentemente, non calibrato adeguatamente le proprie spese rispetto ai flussi in entrata, ma senza che possa ravvisarsi una colpa grave;
- non vi sono indici rivelatori di una colpa grave;
Con
- è la stessa ad aver concesso, nel 2023, e quindi già quando lo stato di indebitamento era consolidato, un finanziamento con cessione del quinto nonostante l'ammontare delle Cont trattenute, come certificato dall' ammontasse ad euro 992,17 (cfr. doc. 5 allegato al deposito del 23.3.2025) su una busta paga media (al 2023) di euro 1634,86 con una retribuzione netta pari ad euro 642,69. Anche se la colpa del debitore nell'indebitamento e quella del creditore nella valutazione del merito creditizio riguardano profili distinti, non può non rilevarsi una certa connessione tra le due valutazioni, l'una da effettuarsi sul debitore,
l'altra sul creditore. Con la differenza che le parti hanno però esperienze, competenze e professionalità completamente diverse. E dunque appare logico che anche il giudizio sulla valutazione compiuta dai soggetti in ordine alla capacità di onorare il prestito, deve essere parimenti differente. Parimenti non può non chiedersi per quale ragione si dovrebbe ritenere in grave colpa il debitore (soggetto non professionale) per aver richiesto ed ottenuto il finanziamento, se lo stesso istituto finanziario, a fronte del quadro debitorio, della chiara e
6 semplice situazione reddituale e dell'istruttoria compiuta lo ha ritenuto “meritevole” di ottenere il finanziamento.
In altri termini può ritenersi che i debitori siano finiti in quel circolo vizioso di finanziamenti volti a ripianare precedenti prestiti o finalizzati a sostenere le spese familiari, senza che però possano ravvisarsi profili di colpa grave.
Documentazione
La proposta è stata corredata -anche mediante successive integrazioni- dalla documentazione prescritta dall'art. 67 CCII ed accompagnata dalla relazione dell'OCC che appare completa -anche a seguito delle successive integrazioni- dei contenuti di cui all'art. 68 co 2 e 3 CCII.
In particolare, ai sensi dell'art. 67 comma 2 CCII la domanda è stata corredata dall'elenco:
a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
7 8 b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
9 e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
Quest'ultimo è stato quantificato in euro 1.424,19, tenuto conto che il nucleo familiare è composto dai due debitori e da due figli, peraltro con deficit di apprendimento e di carattere motorio.
La relazione dell'OCC, allegata al ricorso, soddisfa i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 68 CCII contenendo:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda1;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo si deve evidenziare che la verifica della corretta valutazione sul merito creditizio del debitore effettuato dai soggetti finanziatori non è stata effettuata nei confronti tutti i creditori nonostante i rilievi effettuati da questo giudice. Ciò non pare andare a discapito del debitore, che potrebbe subire le contestazioni da parte di creditori che eventualmente non abbiano adempiuti ai loro obblighi di valutazione. In ogni caso deve essere valutato ai fini del compenso, dato che sono del tutto insoddisfacenti i chiarimenti resi con l'integrazione del 21.1.2025
(punto 4, p. 7)
Inoltre, sono state quantificate le spese necessarie al fabbisogno familiare e l'importo di euro 1.424,19 indicato dai debitori è ritenuto congruo.
La proposta. Verifica dei contenuti in punto di ammissibilità e fattibilità
I debitori conserveranno la disponibilità dei beni mobili e immobili indicati in premessa. Nella specie i debitori, secondo il piano proposto, si impegnano a corrispondere, nell'arco temporale di 10 anni e 11 mesi, con bonifici semestrali, l'importo complessivo di euro 55.126,42 (pari ad euro
418,00 mensili per undici anni), comprensivo del compenso OCC1.
Tale importo, nella prospettiva dei ricorrenti, sarebbe superiore a quello realizzabile in sede di liquidazione (euro 38.025,29).
I ricorrenti intendono soddisfare:
- integralmente i crediti in prededuzione;
- nella misura del 55,00 % il creditore ipotecario e i privilegiati
- nella misura del 10% i restanti creditori - chirografari e privilegiati - per incapienza dell'attivo.
La proposta è conforme alla legge ed in particolare a quanto previsto dall'art. 67 CCII. Secondo tale norma, peraltro, essa ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.
Nel caso in esame, poi, viene in rilievo anche la falcidia dei creditori che hanno concesso il finanziamento con cessione del quinto, nonché ai sensi del comma 4 la falcidia del creditore ipotecario e del privilegiato Agenzia dell'Entrate – Riscossione. Controparte_5
A norma dell'art. 67 comma 4 CCI essi possono essere soddisfatti non integralmente “allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”.
Sul punto appare coerente l'analisi dell'OCC (p. 22 e ss.) con le seguenti precisazioni.
L'OCC, dato che sono stati già effettuati due tentativi di vendita l'immobile, se pur inizialmente stimato per euro 104.059,00, ipotizza che, tenuto conto del ribasso del prezzo d'asta a 58.534,00 e dell'offerta minima per aggiudicare l'immobile (43.900,00) nonché dei presumibili e congrui costi della procedura, (stimati in euro 10.942)2, il valore di realizzo per l'ipotecario sarebbe di euro
32.957,29 a cui potrebbero aggiungersi altre somme pignorabili sullo stipendio per un massimo di
5.068,00 in caso di apertura della liquidazione controllata3. Nella prospettiva del piano, invece, il creditore vedrebbe soddisfatto il credito per euro 52.326,42. Il calcolo però assume: a) che nella liquidazione controllata non siano pignorabili somme oltre il quinto, ma tale assunto è errato perché il limite del quinto non vale per la liquidazione controllata in cui è sottoposto a liquidazione tutto ciò che non serve al fabbisogno familiare, trovando applicazione quindi una norma speciale;
b) fissa il limite a 3 anni, ipotizzando l'esdebitazione entro quella data
(che non è detto intervenga), oppure la chiusura della procedura (ma nessuna norma prevede il limite di 3 anni di durata).
Ad ogni modo l'alternativa liquidatoria è abbastanza realistica e comunque vi sono ampi margini per ritenere che l'ipotesi del piano di ristrutturazione prevede un soddisfacimento del credito dell'ipotecario seppur non integrale (55%) non inferiore a quello altrimenti realizzabile in sede di liquidazione controllata, dove comunque occorrerebbe, peraltro, considerare i costi legati a tale procedura.
La dilazione del pagamento in 10 anni e 11 mesi, invece, non incide sul rispetto dell'art. 67 comma
4 CCII, cioè sull'ammissibilità della proposta, piuttosto sulla convenienza.
Quanto alla introdotta moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca si osserva che la Corte di Cassazione ha ritenuto che il termine di due anni non sia un termine finale (entro cui il creditore va pagato) ma un termine iniziale (entro cui il creditore deve essere iniziato a pagare), incidendo la scelta di dilazionare il pagamento in tempi più lunghi sulla valutazione di convenienza del piano.
Pur essendosi pronunciata sul termine di moratoria previsto dalla l. 3/2012 – ma la cui disciplina ricalca quella vigente - tale conclusione è stata raggiunta valorizzando la ratio dell'istituto “che intende realizzare un bilanciamento dell'interesse del creditore ad essere soddisfatto nella misura consentita dalla conformazione della garanzia patrimoniale del credito (art. 2910 c.c.) e nel più breve tempo possibile, con quello del debitore a realizzare un piano di pagamenti dei debiti che sia per lui sostenibile e che gli permetta di uscire dalla situazione di sovraindebitamento”.
Sono giunte osservazioni al piano da parte di e da parte di CP_6 [...]
Controparte_7
Anche in tal caso non può non evidenziarsi che l'OCC ha curato un deposito in data 2.4.2025 nel fascicolo 18/24 e non nel sub-procedimento (o comunque tale atto risulta ivi collocato) in cui, allegando le osservazioni di ha dichiarato essere giunte fuori termine senza però CP_6 allegare le relative ricevute per consentire al giudice di constatare tale tardività. Sul punto ha ritenuto dunque di non esprimersi.
12 Quanto alle osservazioni di BNL è solo a seguito di un provvedimento integrativo del giudice che esse sono state allegate nel procedimento 18/24 in maniera integrale, dato che tra i vari allegati depositati il 23.3.2025 (nel proc. Un. 18-1/24) esse erano mancanti.
A prescindere dalla tardività o meno delle osservazioni di non verificabile allo stato CP_6
– la stessa deduce la grave colpa del debitore nell'indebitamento e la non convenienza della proposta perché dalle cessioni del quinto otterrebbe l'integrale incasso del credito, che sarebbe negato solo in caso di perdita del lavoro.
IBL:
- eccepisce come causa ostativa all'omologa il profilo della colpa grave nell'indebitamento;
- contesta l'integrale corresponsione del compenso all'OCC con l'inizio dei pagamenti, in violazione dell'art. 71 comma 4 CCII;
- non condivide l'alternativa prospettiva liquidatoria perché non sarebbe argomentata in ordine a diverse modalità di valorizzazione del cespite;
- contesta una indebita falcidia del credito per la perdita di garanzie accessorie quali: versamento diretto ad opera del , per effetto della cessione Controparte_8 del quinto;
Polizza vita/impiego obbligatoria connessa al contratto di finanziamento, destinata a non operare in caso di risoluzione del rapporto prima della cessazione del rischio assicurato;
garanzia del vincolo sul TFR;
- afferma di aver compiutamente valutato il merito creditizio.
Quanto alle deduzioni di evidente che il giudizio di convenienza che il Tribunale è CP_6 tenuto a compiere non può avere riguardo alla singola posizione. Ovvio che la falcidia del credito comporta una riduzione quantitativa dell'importo che il creditore otterrà ma è stato specificato che tale falcidia può riguardare anche i crediti finanziati con rimborso mediante cessione del quinto. La finalità dell'istituto è quella di garantire al sovraindebitato “onesto ma insolvente” di uscire dal circolo vizioso del debito. Si deve anche considerare che, se si addivenisse alla liquidazione dell'immobile nella procedura esecutiva o nella diversa liquidazione controllata, verosimilmente la situazione del debitore potrebbe ulteriormente peggiorare a causa dell'indisponibilità di un immobile ove risiedere con la propria famiglia, inducendo il debitore a contrarre nuove spese, a porre in essere comportamenti ostruzionistici oppure poco dignitosi per la persona.
La convenienza, invece, va valutata bilanciando l'interesse del debitore e quello della intera massa dei creditori, dovendosi valutare se le condizioni imposte sono ragionevoli e bilanciate per tutti i creditori. E nel caso in esame il trattamento riservato alle varie classi di creditori appare equo anche in ragione del diverso grado di prelazione dei crediti.
13 Con Le osservazioni di sono invece inammissibili, dovendosi concordare con le valutazioni compiute Contr dall' in ordine al non diligente adempimento degli obblighi imposti all'istituto nella valutazione del merito creditizio.
Ai sensi dell'art. 124 bis del Testo Unico Bancario (D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”
L'art. 69 comma 2 CCII prevede che “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”. Con Nel caso in esame ha deciso di concedere il finanziamento mediante cessione del quinto:
- nel 2023, quando è la stessa Banca, nel lamentare la colpa grave dei ricorrenti, a ritenere che il quadro debitorio manifestasse a pieno una situazione di insolvenza;
- omettendo di valutare, e di richiedere al cliente, l'esistenza di altri mutui, prestiti o altri impegni finanziari in essere che erano trattenuti in busta paga (cfr. all. 5 istruttoria finanziaria).
Anzi chiedendo espressamente di non considerarli;
- non considerando che il rapporto rata/reddito era pari al 38,44%, superiore agli standard richiesti;
- non attribuendo il giusto peso alle trattenute già in essere sulla busta paga, da cui risultava una retribuzione mensile pari ad euro 642,69, certamente inidonea a garantire un tenore di vita dignitoso.
Ad ogni modo, pur a voler esaminare nel merito le altre contestazioni, ci si riporta a quanto già detto in merito alla convenienza e alla diligenza del debitore nell'indebitamento, mentre con riferimento alla violazione dell'art.71 comma 4 CCII, il profilo era già stato evidenziato con il decreto di apertura4e l'OCC ha avuto modo di precisare che le rate verranno solo accantonate e successivamente liquidate, ma non è prevista l'immediata corresponsione di somme. Inoltre, eventuali acconti saranno concessi solo se autorizzati dal Giudice.
Esecuzione del piano 4 (NOTA 1, p.6 decreto): “1 Quanto al compenso si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore, all'art. 71 CCII, subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta previa autorizzazione del giudice delegato, e che eventuali acconti devono analogamente essere accordati dal Giudice previa esecuzione di un progetto di ripartizione parziale. Ne segue che l'ammontare della somma indicata non può essere considerata come vincolante e che, in ogni caso, le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate”. 14 Ai sensi dell'art. 71 CCII il debitore dovrà compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e l'OCC vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice qualora necessario.
Ogni sei mesi, l'OCC riferirà al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione, allegando idonea documentazione contabile.
Terminata l'esecuzione del piano, l'OCC, sentito il debitore, presenterà, entro il termine che si stabilisce con la presente sentenza in 60 giorni, al giudice, la relazione finale di cui all'art. 71 co 4
CCII. Ai sensi della disposizione richiamata “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del
Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”.
P.Q.M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ai sensi degli art. 67 e ss. CCII, da e Parte_1 Parte_2
DISPONE che il debitore ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano;
DICHIARA chiusa la procedura;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata ai creditori a cura dell'O.C.C. immediatamente e comunque non oltre 48 ore dalla comunicazione;
DISPONE che, nel medesimo termine, la presente sentenza venga inoltre pubblicata -dall'organo competente- nell'apposita area del sito del tribunale ai sensi dell'art. 70 co 1 e 8 CCII;
DISPONE che l'OCC, e per esso il professionista designato quale gestore della crisi, dott.ssa CP_2
, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà sottoponendole ove
[...] necessario al giudice;
DICHIARA inopponibili le cessioni del quinto e i pignoramenti gravanti sullo stipendio del debitore e DISPONE sino alla completa esecuzione del piano il divieto di avvio o di prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sullo stipendio del debitore;
INVITA il gestore a relazionare secondo quanto scritto in parte motiva nonché ad accantonare il proprio compenso ai sensi dell'art. 71 c. 4 CCII;
15 INIBISCE al debitore la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, nonché il compimento di atti di straordinaria amministrazione senza la previa autorizzazione del tribunale;
PONE le spese della procedura a carico dell'istante.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni.
Enna, 28/05/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Deve però ribadirsi una certa lacunosità degli accertamenti compiuti dall'OCC, già rilevata con il provvedimento del 10.1.2025, e solo in parte integrata dall'Organismo con la successiva nota del 21.1.2025. In particolare, l'OCC a seguito delle richieste di chiarimenti, o non è riuscita a reperire la documentazione necessaria (estratti conto, movimentazioni bancarie) che pur avrebbe dovuto reperire in anticipo per verificare la posizione degli istanti, o ha riversato documentazione senza realmente soddisfare la richiesta di chiarimento o svolgere un'attività valutativa della stessa. Anche le modalità di produzione della copiosa documentazione avrebbero potuto essere più idonee a garantirne la fruibilità (vd. a tal proposito Decreto del Ministero della Giustizia del 7 agosto 2023, n. 110) risultando inoltre sparse tra diversi sub fascicoli, che non si comprende da chi e per quale motivo siano stati generati. Pur se le criticità sono state superate dal Tribunale mediante ricorso ad altre circostanze emerse e valorizzazione della documentazione in atti, la carenza istruttoria dell'OCC potrà essere valutata sulla liquidazione del compenso
10 2 L'importo non è stato quantificato nell'ambito della procedura e solo stimato (p.24 relazione) essendo poi proposto il pagamento di euro 7.486,34. 3 Considerato che il sig. ha uno stipendio in media pari a Euro 1.843,14 sul quale è già esecutivo, da parte di Parte_1 Compass Banca spa, un pignoramento dello stipendio pari ad €139,10
- Un 1/5 della parte pignorabile è pari a Euro 140,80
- Considerando un anno di pignoramento, in totale Euro 1.689,60
- Per il lasso di tempo della liquidazione, ovvero, 3 anni si avrà complessivamente € 5.068,00 11