Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
Letto l'art 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dal ricorrente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al n. 15768/'24 del ruolo generale,
T R A
, rappta e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Elena Parte_1
Boccanfuso e Maria Dolores Broccoli, presso il cui studio in Napoli, nella Via Firenze n. 32, elett.te domicilia
E
Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
[...] difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l
[...]
sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. Controparte_1
55,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.7.2024, la ricorrente in epigrafe deduceva di aver prestato attività quale docente dal 17.02.2020 al 10.06.2020, dal 20.02.2021 al 11.06.2021 e dal 06.10.2021 al 1.12.2021, senza aver percepito la retribuzione professionale docenti. Tanto premesso, lamentando la violazione della
1
Per l'effetto, condannare il Controparte_1 [...]
, al pagamento delle relative differenze retributive, in Controparte_1 ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.425,90 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo…”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto, che CP_1 concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorso merita accoglimento. Con recentissima pronuncia (n. 12309/24), la Suprema Corte ha ribadito: “il Collegio intende dare continuità ai principi affermati da Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018 (seguita dalla conforme Cass. n. 6293 del 5 marzo 2020) a quale ha così statuito:
- l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999...";
- quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
2 - dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
- non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ";
- la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
- in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro;
Per_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), " non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge
3 o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
4. la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli indicati principi là dove ha affermato, richiamando l'orientamento di legittimità sopra ricordato, che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la "Retribuzione Professionale Docenti" a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio;
”. Alla luce dei rilievi che precedono, è documentato lo svolgimento da parte attrice di attività di docenza quale supplente temporaneo per i periodi
17.02.2020 al 10.06.2020, dal 20.02.2021 al 11.06.2021 e dal 06.10.2021 al 1.12.2021, (contratti di lavoro in atti), rilevato che la quantificazione della somma non è oggetto di contestazione da parte del , il ricorso deve CP_1 essere accolto siccome fondato e, per l'effetto, il deve Controparte_1 essere condannato al pagamento della somma di euro in € 1.425,90 a titolo di retribuzione professionale docente, come quantificata nei conteggi attoreii. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente e per l'effetto condanna il a CP_2 corrisponderle la complessiva somma di euro 1.425,90, oltre interessi legali sulle singole componenti del credito dalla data di maturazione di ciascuna di esse al soddisfo;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.350,00, CP_2 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi. Napoli, 2.3.2025 Il Giudice del lavoro dr Manuela Fontana
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