Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 826/2023 R.C.F.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 826/2023 R.C.F., promossa con ricorso depositato in data 27.2.2023
D A con il proc. dom. avv. D'ANGELO BARBARA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, con il proc. dom. avv. FABBRO ANNA, Controparte_1
-resistente -
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: separazione giudiziale
C O N C L U S I O N I
Per il ricorrente:
1
• Il minore rimane affidato ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento e residenza anagrafica presso la madre.
• La casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, resterà con quanto in essa contenuto nella disponibilità della signora CP_1
• Tutte le decisioni più importanti e/o onerose relative al figlio ed in particolare quelle relative alla salute, all'indirizzo scolastico, alla residenza, all'espatrio verranno prese congiuntamente fra i genitori - nonché disgiuntamente le decisioni inerenti gli atti rientranti nell'ordinaria amministrazione –, i quali si impegnano a darsi reciproca informazione di ogni fatto rilevante della vita del minore, sia personale che scolastica che di relazione, oltre a prestarsi reciproca disponibilità a farsi carico del figlio ove l'altro ne sia impedito per qualunque ragione, previo congruo preavviso.
• L'esercizio della responsabilità genitoriale verso il figlio avverrà secondo le seguenti modalità:
• il signor potrà vedere il figlio quando vorrà, nel rispetto delle Pt_1
esigenze di studio e di riposo del minore e comunque il mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina, quando si occuperà di riaccompagnare il figlio a scuola. Il padre inoltre trascorrerà con il figlio
i fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina, quando si occuperà di riaccompagnare il figlio a scuola.
• Le vacanze estive saranno trascorse per due settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
• Vacanze scolastiche di Natale e Pasqua: secondo il calendario ordinario,
2 con l'alternanza di anno in anno fra i genitori delle principali festività.
• Eventuali modifiche di orario verranno concordate di volta in volta tra i genitori e, nel caso di impedimento per impegni lavorativi paterni o di malattia del figlio, l'accudimento dello stesso sarà a carico del genitore non impedito o di persone di fiducia dei genitori, con espressa esclusione sin
d'ora di condurre il minore malato presso il Salone della signora CP_1
per ivi trascorrere la giornata.
• Entrambi i genitori si autorizzano al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio, per sé medesimi e per la minore.
• Il sig. corrisponderà in favore della sig.ra con Pt_1 CP_1 decorrenza marzo 2023 un assegno mensile di € 200,00, aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, ciò facendo entro il giorno 12 di ogni mese mediante bonifico su conto intestato alla signora e che questa avrà cura di CP_1
segnalare.
• I genitori sosterranno, nella misura pari al 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie al figlio secondo il protocollo d'intesa siglato tra il
Tribunale di Udine e l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia
Sezione Territoriale di Udine.
• L'assegno unico sarà percepito dalla signora CP_1
• Nulla per la signora in quanto economicamente autosufficiente. CP_1
Per la resistente:
“1- Definitivamente pronunciandosi sulla domanda di separazione, già oggetto di sentenza parziale ex art. 709 bis cpc, accertarsi e dichiararsi
l'addebito a carico del marito sig per violazione dei Parte_1
doveri nascenti dal matrimonio
2- Assegnare la casa coniugale con il suo contenuto alla sig.ra
[...]
[...] [..
[...]
Pt_2
3- Porre definitivamente a carico di un assegno mensile Parte_1 di € 500,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio con Per_1
obbligo di versamento entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e con rivalutazione Istat annuale, importi da versare su conto corrente riferibile alla sig.ra tenuto conto della effettiva capacità reddituale della CP_1 sig. da accertare anche attraverso l'ordine di esibizione ex art. Pt_1
210 c.p.c. dei seguenti documenti - contratto con GSE - Gestore dei Servizi
Energetici e chiavi d'accesso all'applicazione on-line; - contratto acquisto autovettura e contratto di finanziamento;
- contratti acquisto valori mobiliari e relativi ordini di acquisto/vendita; - fondi pensione o prodotti assimilati;
- polizze assicurative;
- estratto del conto corrente personale sig.
- contratti e bollette energia, gas e acqua;
- documentazione Pt_1 inerente imposte e tasse gravanti sull'immobile in comproprietà (es. avvisi di pagamento); ove necessario, disponga all'uopo le opportune indagini patrimoniali, anche avvalendosi della polizia tributaria.
4- Porre definitivamente a carico del sig il pagamento delle spese Pt_1
straordinarie
5- in favore del figlio nella misura del 70%, e alla sig.ra Per_1
nella misura del 30%, applicando per il resto quanto previsto CP_1 dal protocollo siglato dal Tribunale di Udine e l'osservatorio Nazionale sul
Diritto di Famiglia – Sez. Territoriale di Udine
6- Disporre l'affido congiunto del figlio minore, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, stabilendo che il padre trascorra con
i fine settimana alternati dal venerdì (all'uscita da scuola) alla Per_1
domenica sera, quando rientrerà entro le 21.00; oltre a due pomeriggi infrasettimanali nelle giornate del martedì e giovedì con pernotto il martedì, nel week-end in cui starà con la madre;
un pomeriggio senza Per_1
4 pernotto, il martedì, nei week end in cui starà con il padre;
Per_1
fermo restando la possibilità per il padre di vedere il figlio anche in altre giornate e orari, previo accordo con la madre, tenendo conto degli impegni scolastici ed extra-scolastici del figlio.
7- Prevedere, nel caso di indisponibilità di un genitore ad accudire il figlio minore nelle giornate stabilite dal provvedimento giudiziale, ove anche
l'altro risulti impossibilitato, la possibilità di avvalersi della collaborazione dei propri familiari (zii e nonni), o di altri aiuti esterni, avendo cura di evitare di coinvolgere il figlio nelle relazioni sentimentali dei genitori, per le ragioni già dedotte in narrativa;
8- Prevedere che, durante l'estate, ciascuno dei genitori trascorra con il figlio minore almeno due settimane anche non consecutive, previo adeguato preavviso all'altro genitore, possibilmente da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, previo ascolto di , il quale trascorrerà Natale, Per_1
Capodanno, Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, alternanza che riguarderà anche tutte le altre festività nazionali;
9- Confermare l'assegno unico universale, a beneficio del figlio, venga percepito dalla sig.ra come anche da verbale d'udienza del CP_1
29.01.2024;
10- Disporre che entrambi i genitori accedano con medesime funzionalità al controllo parentale sui social-media installati sui dispositivi in uso al figlio minore;
anche sostituendo detti dispositivi in caso di necessità al fine di rendere effettivo il controllo;
11- Prevedere il consenso all'espatrio del minore da parte dell'altro genitore, in caso di viaggi all'estero”.
Per il Pubblico Ministero:
“visto, affidamento condiviso del figlio, collocamento presso la madre, diritto di visita del padre e assegno di mantenimento a suo carico come
5 stabiliti nell'esclusivo interesse del minore”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato in data 27.2.2023 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il 27/04/2000 Parte_1
con e che dalla loro unione è nato Controparte_1 Per_1
(15.10.2009), ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha domandato, altresì, l'affido condiviso del figlio con collocamento presso la madre e ampio diritto di visita paterno proponendosi di versare un assegno mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio.
Si è costituita la moglie, che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di separazione, ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto che la separazione venisse addebitata al marito. Ha, inoltre, insistito per una diversa e maggiore quantificazione dell'assegno per il figlio e per una diversa suddivisione delle spese straordinarie. Infine, ha chiesto il riconoscimento in proprio favore un assegno di mantenimento di euro
300,00.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art 708 c.p.c., ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha disciplinato il diritto di visita paterno;
nulla ha riconosciuto a titolo di assegno di mantenimento per la moglie, mentre ha fissato in euro 500,00, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie, l'assegno previsto a carico del padre per il mantenimento del figlio. Ha nominato la dott.ssa
Marta Diamante quale giudice istruttore.
All'udienza del 23.10.2023, la parti hanno chiesto di essere autorizzate a
6 precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia da parte dei procuratori ai termini di cui all'art
190 c.p.c.
Pronunciata sentenza non definitiva n. 1089/2023, la causa è stata istruita con deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e con aggiornamento reddituale.
All'udienza del 25.9.2025 le parti hanno precisato le conclusioni di cui in epigrafe e il giudice istruttore ha concesso i termini previsti dall'art. 190
c.p.c..
Scaduti tali termini ed esaminati gli scritti difensivi conclusivi, la causa è ora pronta per essere decisa.
***
2- sulla domanda di addebito
Quanto all'addebito della separazione, giova rammentare che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass sent. n.
3923/18).
In particolare, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale in tanto può giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, in quanto determini la situazione d'intollerabilità del protrarsi della convivenza coniugale ma non anche se intervenga dopo che questa situazione sia già maturata e dunque in un contesto di disgregazione della comunione materiale
7 e spirituale.
L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica.
Nella fattispecie, la moglie ha fondato la domanda di addebito allegando la occasionale scoperta, a maggio 2022, attraverso la lettura di un sms
WhatsApp dal telefono del marito, di una relazione extraconiugale intrattenuta da costui con una collega (punto 2 della memoria di costituzione).
La resistente ha aggiunto che il messaggio rappresentava una prova di alcuni sospetti già nutriti da qualche tempo circa la presenza di un'altra donna nella vita del marito, il quale, fra, l'altro si intratteneva fino tardi chattando sul cellulare. Durante l'inverno 2022, inoltre, il marito si recava assiduamente a casa della signora potando con sé il figlio. Ancora, la resistente riferiva che dopo la nascita del figlio nel 2009 il marito aveva cominciato a manifestare distacco e freddezza nei suoi confronti, adducendo mancanza di desiderio e di attrazione, al punto da dichiararle di non “vederla più come donna” e condannandola ad accettare un “matrimonio bianco”. La moglie ha riferito di non essersi rassegnata e di avere proposto soluzioni volte a sbloccare il rapporto;
di contro, il marito si era rifiutato di affrontare il problema e anche di intraprendere un percorso terapeutico (punti da 5 a 10 della memoria).
La domanda di addebito è fondata.
A tale conclusione deve giungersi, invero, per l'operatività del principio di non contestazione.
È noto, infatti, che, a fronte di un'allegazione specifica, la relativa contestazione, quando dovuta, va fatta nella prima difesa utile, e comunque entro termini perentori previsti per le allegazioni prima, e per la
8 formulazione delle istanze istruttorie poi (Cass. sent. 12636/2005; Cass. sent.
n.1540/07, Cass. n.5191/2008 e Cass. n.13079/2008). Da ultimo, giova premettere che il tema della pronuncia di addebito in sede di separazione personale, non appartiene alla materia indisponibile, tant'è che non sono esercitabili, al riguardo, poteri istruttori officiosi (Cass. sent. n. 21293 del
10.10.2007).
Nel caso di specie, la difesa della moglie ha formulato una precisa domanda di addebito della separazione.
Per contro, la difesa del marito non ha contestato i punti 2 e da 5 a 10 della memoria di costituzione, né ha contestato di avere intrattenuto una relazione extraconiugale già nel 2022 e, comunque, in concomitanza con l'allontanamento dalla casa familiare;
ancora, non ha preso posizione in modo circostanziato sulla domanda di addebito, limitandosi a lamentare genericamente – senza tuttavia provare – che era stata la moglie ad abbandonare marito e figlio preferendo invece dedicarsi alla propria attività lavorativa.
Nel complesso è mancata una valida contestazione delle allegazioni della moglie sul collegamento causale tra l'intollerabilità della convivenza, desumibile dall'uscita di casa del marito, e la relazione con altra donna, mai negata.
Una volta acquisito al materiale istruttorio utilizzabile tale elemento, era onere del marito provare la preesistenza della crisi matrimoniale, il che non è avvenuto in causa.
Né il marito ha chiesto di provare circostanze fattuali idonee allo scopo, essendo i capitoli di prova articolati evidentemente generici, non circostanziati e valutativi.
Al contrario, dal contenuto della serie di messaggi telefonici scambiati tra i coniugi e prodotta da parte resistente (doc. 22) si ricavano dinamiche del
9 tutto normali.
Ad ulteriore riprova della fondatezza della domanda vi è l'evidente prossimità temporale tra l'uscita di casa del marito - precedente alla proposizione del ricorso del 28.2.2023 - e la scoperta della relazione da parte della moglie a maggio 2022.
Gli indizi suindicati, ai quali si aggiunge la precedente frequentazione per motivi lavorativi, convincono con grave convergenza della sussistenza di un nesso causale tra la suddetta relazione e la crisi coniugale a seguito della quale è stata subito avviata, peraltro proprio su iniziativa del marito, la procedura di separazione contenziosa.
3- sull'affido e sul collocamento del figlio minore
Dalla relazione tra le parti è nato , il [...]. Per_1
Stante il diritto – da ritenersi assolutamente preminente – del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ricevendo da ciascuno cura, educazione ed istruzione, il caso concreto dovrà essere disciplinato secondo la regola legale dell'affido condiviso, sulla cui applicazione non sono state evidenziate da nessuno dei coniugi effettive e documentate ragioni ostative.
Il figlio minore verrà, pertanto, affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Consegue a ciò l'assegnazione alla madre della casa coniugale.
Quanto al diritto/dovere di visita paterno, osserva del resto il Collegio come non vi sia alcuna valida ragione per discostarsi dalla suddivisione dei tempi in atto siccome originariamente stabiliti in via provvisoria dal Presidente – suddivisione che consente al ragazzo un'ampia frequentazione di entrambi i genitori –, con la precisazione che, vista l'età ormai raggiunta e il disagio espresso dal ragazzo alla madre a seguito del trasferimento del padre nell'abitazione della compagna assieme ai figli della donna (ragazzi che
10 in ogni caso già frequenta), egli sarà libero di accordarsi volta per Per_1
volta con il padre circa le modalità e le tempistiche di permanenza nella relativa abitazione.
Di qui la superfluità dell'ascolto del minore.
Pertanto, il padre avrà diritto/dovere di tenere con sé il figlio a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alle 21 della domenica oltre ad un pomeriggio con relativo pernotto durante le settimane che terminano con weekend di spettanza paterno e ad un pomeriggio nonché un altro pomeriggio con pernotto nelle settimane che terminano con weekend di spettanza della madre. Il padre terrà con sé il figlio anche per 2 settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori previo ascolto del figlio entro il 30 maggio di ogni anno. nel periodo natalizio e in quello pasquale i genitori alterneranno di anno in anno la giornata di Natale e di Capodanno nonché quella di Pasqua e di Pasquetta.
4- sul mantenimento del figlio minore
L'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“Nella quantificazione dell'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore va osservato il principio di proporzionalità, che, a sua volta, postula una effettiva
11 valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita da lui goduto in costanza di matrimonio dei genitori e dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi (cioè del mantenimento diretto)” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 5 giugno 2023 n. 15693).
Venendo alle rispettive posizioni economico-reddituali si osserva che
- dal 730/2024 prodotto, il marito risulta percepire un reddito imponibile complessivo di euro 40.000,00 - reddito che, detratta l'imposta netta di euro
8.667,00 e suddiviso il risultato per 12 mensilità, corrisponde ad una disponibilità netta mensile di circa euro 2.600,00. Tale retribuzione è di poco più alta della retribuzione media mensile dei tre anni precedenti che il
Presidente aveva calcolato in euro 2.489,00.
Il marito ha allegato di sostenere un costo per finanziamento auto di euro
380,00 mensili ma non ne ha dato prova;
pertanto, dello stesso non se ne deve tenere conto. Inoltre, va valorizzata la circostanza che è venuto meno l'esborso sostenuto per il canone di locazione per circa euro 500,00 mensili, essendosi egli trasferito a vivere nell'abitazione della compagna;
- dall'altro lato, la moglie gestisce un salone di parrucchiera e le dichiarazioni dei redditi prodotti attestano la percezione di un reddito netto in costante evoluzione. Infatti, dalla dichiarazione dei redditi riferita all'anno
2021 si apprezzano entrate lorde (ricavi) di euro 14.670,00 che, detratti i contributi per euro 4.053,00 e l'imposta netta di euro 1.032,00 e CP_2
suddiviso il risultato per 12 mensilità, corrisponde ad una disponibilità netta mensile di circa 800,00 euro mensili;
dalla dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2022 si apprezzano, invece, entrate lorde (ricavi) di euro 32.087,00 che, detratti i contributi per euro 7.837,00 e l'imposta netta di euro CP_2
6.080,00 e suddiviso il risultato per 12 mensilità, corrisponde ad una disponibilità netta mensile di circa 1.500,00 euro mensili. Infine, dalla
12 dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2023 si apprezzano entrate lorde
(ricavi) di euro 24.757,00 che, detratti i contributi per euro 5.400,00 e CP_2
l'imposta netta di euro 3.297,00 e suddiviso il risultato per 12 mensilità, corrisponde ad una disponibilità netta mensile di circa 1.340,00 euro mensili.
Ha allegato l'esistenza di debiti contratti nell'esercizio dell'impresa.
Tutto ciò premesso e considerato;
- valorizzata l'indubbia sperequazione reddituale esistente;
- considerato che il marito non ha documentato esborsi fissi mensili e si è trasferito a vivere nell'abitazione della compagna con un evidente risparmio di spesa;
- tenuto conto, però, che la casa familiare è stata assegnata alla moglie;
- considerato, inoltre, che le esigenze del figlio vanno parametrate anche in base all'età e che vi è un contributo indiretto del padre nel mantenimento ordinario del figlio;
- considerato, da ultimo, che la moglie percepisce l'intero assegno unico universale ammontante a circa 174,00 euro;
tutto ciò premesso e valutato, il Collegio ritiene equo confermare la quantificazione operata dal Presidente in euro 500,00 dell'assegno di mantenimento per il figlio minore che il padre dovrà versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex indici ISTAT.
Le spese straordinarie riguardanti la salute, educazione e svago del figlio debbono essere poste, invece, a carico del padre nella misura del 50% e a carico della madre per il restante 50%.
Tale determinazione avrà decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
Per l'identificazione di quelle che sono le spese straordinarie e per le quali ci sia necessità di un preventivo consenso si richiama quanto stabilito dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia della sezione di Udine
13 (protocollato presso la segreteria della presidenza del Tribunale di Udine).
5- sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vengono compensate per la metà; la restante metà, stante la soccombenza del marito in relazione alla domanda di addebito, viene posta a carico del predetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni altra e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, ferma la pronuncia n. 1089/2023, così decide:
1- Accerta e dichiara che la separazione è addebitabile al marito;
2- Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3- Assegna alla madre la casa coniugale;
4- Dispone che il padre avrà diritto/dovere di tenere con sé il figlio a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alle 21 della domenica oltre ad un pomeriggio con relativo pernotto durante le settimane che terminano con weekend di spettanza paterno e ad un pomeriggio nonché un altro pomeriggio con pernotto nelle settimane che terminano con weekend di spettanza della madre. Il padre terrà con sé il figlio anche per 2 settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori previo ascolto del figlio entro il 30 maggio di ogni anno. Nel periodo natalizio e in quello pasquale i genitori alterneranno di anno in anno la giornata di Natale
e di Capodanno nonché quella di Pasqua e di Pasquetta. Resta fermo che il minore, vista l'età, sarà libero di accordarsi volta per volta con il padre circa le modalità e le tempistiche di permanenza nella relativa abitazione.
5- Ordina al padre di concorrere nel mantenimento del figlio versando
14 alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di euro
500,00 rivalutabile annualmente ex indici ISTAT;
6- Pone le spese straordinarie riguardanti la salute, educazione e svago del figlio a carico del padre nella misura del 50% e a carico della madre per il restante 50% con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza. Per l'identificazione di quelle che sono le spese straordinarie e per le quali ci sia necessità di un preventivo consenso si richiama quanto stabilito dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia della sezione di Udine (protocollato presso la segreteria della presidenza del Tribunale di Udine).
7- Dispone che l' venga percepito dalla madre;
CP_3
8- Nulla a titolo di assegni tra i coniugi;
9- Compensa per metà le spese di lite e condanna il marito a rimborsare alla moglie la restante metà – spese che liquida per l'intero in euro
5.000,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 12.2.2025
Il Presidente
Dr.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice Est.
Dr.ssa Marta Diamante
15