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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1304/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1304/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Cesare Massetti Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1304/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 12 febbraio 2025, promossa d a OGGETTO:
(C.F. , con il
Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
patrocinio dell'avv. Stefano Parlatore del foro di Roma e degli avv.ti (nazionale,
Enrico Attanasio e Jacopo Celesia del foro di Milano per procura speciale internazionale, alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata terrestre, aereo, il 9.3.2023 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. marittimo)
Giampiero Codognola del foro di Brescia
APPELLANTE
c o n t r o
C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. GRASSO GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA C. BATTISTI, 84 46043 CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE per procura in calce alla comparsa di risposta;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 499/2021 del
24/05/2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti della Sentenza n. Parte_1
499/2021 del Tribunale di Mantova, resa il 24 maggio 2021, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria e riformando integralmente il suddetto provvedimento, così giudicare:
A. Nel merito
1. In riforma dell'impugnata sentenza n. 499/2021 del 24 maggio 2021 del
Tribunale di Mantova e, per quanto occorrer possa, previa revoca dell'ordinanza del 18 marzo 2017 ammissiva della prova testimoniale dedotta ex adverso, rigettare integralmente ogni domanda di pagamento a titolo di corrispettivo formulata in giudizio da Controparte_1
relativamente a tutti gli importi contestati da e Parte_1
dunque eccedenti la somma di € 934.470,03, riformando, per l'effetto, la condanna pronunciata nei confronti dell'odierna appellante dal Tribunale
di Mantova.
2. In via subordinata, ancora in riforma dell'impugnata sentenza e, per quanto occorrer possa, previa revoca dell'ordinanza del 18 marzo 2017, rideterminare - nella misura e/o secondo le modalità esposte in narrativa nello svolgimento dei singoli motivi di impugnazione - quanto dovuto dall'odierna appellante a in pagamento dei Controparte_1
trasporti per i quali è causa e, per l'effetto, riformare nel quantum la condanna pronunciata nei confronti di dal Tribunale di Parte_1
Mantova.
3. In ogni caso, condannare alla restituzione in Controparte_1
favore di di tutto quanto dalla prima incassato Parte_1
in eccesso rispetto ai compensi che effettivamente le spettavano e/o indebitamente ricevuti a titolo spese, e quindi condannare
[...]
a restituire a la somma di € Controparte_1 Parte_1
1.377.601,07,
oltre rivalutazione monetaria e interessi – ovvero, nella ipotesi di cui alle conclusioni sub 2 che precedono, la somma che verrà determinata in corso di causa, anche in questo caso oltre rivalutazione monetaria e interessi -
oltre la quota di spese del C.T.U. liquidate a carico di Parte_1
e le spese di assistenza del C.T. di parte. Salvo, infine, il rimborso di ogni altro onere accessorio sostenuto o sostenendo da anche Parte_1
a titolo di imposta di registro.
4. Rigettare integralmente l'appello incidentale formulato da
[...]
con la comparsa del 20 dicembre 2021, in quanto Controparte_1
inammissibile e infondato.
B. In via istruttoria, per quanto possa occorrere 5. Ordinare, ai sensi degli articoli 210 e/o 213 c.p.c., l'esibizione e,
comunque, l'acquisizione nel presente giudizio dell'intero fascicolo del procedimento penale concluso con la Sentenza n. 4270/2022 (Tribunale di
Brescia, III Sezione Penale e del Riesame, R.G. 2935/2021, Dott.
Vincenzo Nicolazzo), ovvero, in subordine, assegnare a Parte_1
un termine per provvedere al deposito di tale fascicolo.
[...]
6. Disporre ex articolo 213 c.p.c., relativamente alle prestazioni (trasporti)
per cui è causa e/o per analoghe / equivalenti prestazioni, richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione competente (si indicano a tal fine: Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Brescia e/o di
Mantova; Direzione Generale per il trasporto stradale del Ministero dei
Trasporti; e la costituita Controparte_2 CP_3
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Comitato centrale per l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori;
Osservatorio sulle attività di autotrasporto quale organo della Consulta sopra menzionata;
ogni altra pubblica amministrazione competente) in merito alle tariffe di cui agli usi e alle consuetudini previsti dall'articolo 9, c.
1. D.Lgs. 21.11.05 n. 286.
7. Disporre relativamente alle prestazioni (trasporti) per cui è causa e/o per analoghe / equivalenti prestazioni, consulenza tecnica d'ufficio volta alla determinazione dei prezzi applicabili ai trasporti per cui è causa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 D.Lgs. 21.11.05, n. 286, ovvero alla determinazione di prezzi di mercato, anche ai sensi dell'articolo 1657 c.c.
se del caso anche al fine della eventuale integrazione dei dati ex articolo 9
D.Lgs. 286/05 che risultassero mancanti.
8. Ammettere, previa parziale revoca in parte qua della ordinanza del 18
marzo 2017, i mezzi di prova dedotti da con la Parte_1
memoria ex articolo 183, c. 6, n. 2 c.p.c. del 18 novembre 2016, non ammessi con detta ordinanza, ossia: (i) i capitoli di prova 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 con i testi ivi indicati;
(ii) l'esibizione, da parte di degli originali dei documenti ex adverso prodotti Controparte_1
sub nn. 22, 23a-24b, 24 e 25. (ii) la CTU tecnica al fine di determinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1657 c.c., il corrispettivo eventualmente (ancora) dovuto alla Controparte_4
effettivamente e di cui alle fatture azionate nel decreto opposto. CP_5
9. Disporre un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio che quantifichi l'importo dovuto a per i viaggi effettuati, Controparte_1
defalcando i corrispettivi relativi ai viaggi verso destinazioni che non sono indicate nei docc. avv. 22-25 depositati da in Controparte_1
primo grado;
Dell'appellata
- sull'appello principale promosso dalla in via Parte_1
principale nel merito:
previe tutte le necessarie declaratorie, rigettarsi perché infondato l'appello ex adverso proposto, con integrale conferma della sentenza impugnata;
in via istruttoria:
respingere le istanze istruttorie svolte con l'atto di appello da Parte_1
per i motivi dedotti nel presente atto;
[...]
- sull'appello incidentale promosso dalla difesa di Controparte_1
in via principale nel merito: - previe tutte le necessarie declaratorie del caso, a parziale riforma della decisione impugnata, accogliersi il motivo di appello formulato da questa difesa e conseguentemente dichiarare che il corrispettivo dovuto da alla per i servizi di Parte_1 Controparte_1
trasporto oggetto di causa è pari ad €. 2.729.834,90 oltre interessi legali dal dovuto al saldo e pertanto
- condannare a corrispondere alla Parte_1 [...]
la somma di € 2.729.834,90 oltre interessi legali dal Controparte_1
dovuto al saldo e per l'effetto;
- in riforma della pronuncia impugnata, porre integralmente a carico di le spese del primo grado di giudizio, oltre che le Parte_1
spese relative al grado di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso depositato da il Tribunale di Controparte_1
Mantova emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
296/2016 in data 4.3.2016 nei confronti di , Parte_1
sostenendo di vantare un credito di € 2.728.834,90 a titolo di corrispettivo per prestazioni di servizi di trasporto avvenuti tra il mese di settembre ed il mese di novembre 2015, producendo prova scritta costituita da 10
fatture, ordini e documenti di trasporto.
Proponeva opposizione e chiedeva la sospensione Parte_1
ex art. 649 c.p.c della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, non contestava di essere debitrice nei confronti di
[...] per la minor somma di euro 934.470,03, mentre contestava CP_1
la debenza delle somme eccedenti detto importo, deducendo la mancata pattuizione delle tariffe in concreto applicate da A Controparte_1
sostegno dell'opposizione esponeva:
-di essersi avvalsa per 16 anni del servizio di trasporto da parte della onorando fatture per oltre 80 milioni di euro, di Controparte_1
cui più di 40 milioni nel periodo 2010/2015;
- che nel mese di novembre/dicembre 2015 era venuta causalmente a conoscenza di una sistematica attività truffaldina posta in essere a suo danno, da molti anni, da una propria dipendente ( con la Persona_1
complicità e la partecipazione della . In particolare, Controparte_1
veniva fatto credere ai titolari di ed ai relativi uffici Parte_1
contabili, che i corrispettivi richiesti mensilmente da si Controparte_1
riferissero ad una quantità di trasporti enormemente superiore a quelli effettivamente eseguiti;
a tal fine la allegava alle fatture “liste Per_1
viaggi” comprensive di trasporti mai eseguiti in modo da fare apparire l'importo delle fatture, prive di qualsiasi indicazione in ordine alle singole prestazioni di trasporto, in linea con il tariffario in uso presso la
[...]
ed utilizzato dai suoi impiegati per formulare i prezzi della Parte_1
merce venduta ai clienti, che tenevano conto anche del costo del trasporto;
- che, pertanto, le tariffe applicate erano raddoppiate o triplicate rispetto a quelle che la pensava fossero applicate come risultanti dalla sua Pt_1
contabilità interna, e altre volte corrispondenti a viaggi del tutto inesistenti, e comunque provate con documenti sottoscritti dalla sola dipendente infedele;
-che la documentazione depositata da non era idonea Controparte_1
alla prova del credito ingiunto, atteso che gli ordini e i documenti di trasporto (c.d. ddt) erano sottoscritti dalla sola dipendente Persona_1
infedele attestante prestazioni mai effettuate, e non dagli amministratori dell'ingiunta, con conseguente necessità, al più, di applicare analogicamente l'art. 1657 cc;
- che, pertanto, la corretta quantificazione del corrispettivo andava individuata in € 934.470,03, come risultante dalla contabilità interna di
; Parte_1
-che la legittimità del licenziamento dalla dipendente infedele era stato accertato con sentenza passata in giudicato, che aveva attestato come il numero dei trasporti fosse molto superiore al reale al fine di non fare emergere il costo unitario di ciascun trasporto applicato dalla CP_1
assai meno conveniente di quanto non risultasse;
-che era in corso anche un processo penale nei confronti della e Per_1
del legale rappresentante della . Controparte_1
Si costituiva in giudizio opponendosi alla richiesta Controparte_1
di sospensione e contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto. In particolare, deduceva:
-che la documentazione ex art. 634 cpc doveva ritenersi idonea, sia per ciò
che concerneva le fatture sia per le richieste dei viaggi e gli ordini di trasporto inviati via fax da , gli accordi di tariffa Parte_1
per ogni singola tratta di viaggio nonché i ddt;
- che vi erano rapporti commerciali con l'ingiunta, nella persona della da più di quindici anni, pertanto, doveva ritenersi che la Per_1 Pt_1
avesse ratificato l'operato della sua rappresentante;
- che con particolare riferimento a richieste di trasporti per destinazioni specifiche e “nuove”, rispetto agli accordi iniziali, l'ingiungente trasmetteva a controparte, nella persona della un dettaglio dei Per_1
trasporti senza tariffa o in sospeso indicando la tariffa richiesta e, ove convenuta, tale dettaglio era restituito con timbro e sottoscrizione per accettazione, applicandosi poi la suddetta tariffa per tutti i viaggi verso quella destinazione;
- che era disponibile a produrre in originale i documenti depositati in copia unitamente al ricorso ex art. 638 cpc;
- che l'eventuale predisposizione di liste viaggi fasulle era questione interna alla committente e non risultava essere oggetto di fatturazione da parte della;
CP_1
-che tali liste erano comunque disconosciute dall'ingiungente.
Concessa la parziale sospensione limitatamente alle somme eccedenti quelle non contestate, pari ad euro 934.470,03, la causa veniva istruita tramite l'assunzione di prove orali ed esperimento di c.t.u..
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 14.01.2020, respinta la richiesta proposta da di riunione del Parte_1
presente procedimento con altra causa da lei promossa dinanzi al
Tribunale di Mantova nei confronti di con riguardo a Controparte_1
fatture relative al mese di dicembre 2015, e respinta, con provvedimento del 27.06.2020, l'istanza di revoca della provvisoria esecuzione e/o il ricorso ex art. 700 cpc, alternativamente proposti dalla Parte_1
con atto del 12.05.2020, all'udienza del 15.12.2020, tenutasi con
[...]
modalità cartolari, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Con sentenza n. 499/2021 il Tribunale di Mantova ha delineato l'oggetto del contendere nella individuazione dell'importo delle tariffe da applicare,
non essendo, invece, stata contestata l'effettuazione delle prestazioni di trasporto eseguite da per suo conto. Controparte_1
Quanto, in primo luogo, alla censura secondo cui non vi sarebbero stati accordi sulle tariffe effettivamente applicate da ovvero Controparte_1
gli stessi sarebbero intervenuti con la dipendente infedele, il giudice ha richiamato i documenti versati agli atti dalla società convenuta e le testimonianze rese da e entrambi Testimone_1 Testimone_2
dipendenti della i quali hanno confermato i predetti documenti e CP_1
hanno illustrato la prassi intercorsa in relazione all'applicazione di tariffe concordate con la alle nuove destinazioni che mensilmente erano Per_1
concordate. Quanto alle testimonianze dei dipendenti di , Parte_1
e e del consulente Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
software in ordine all'esistenza di validi accordi scritti Persona_2
aventi ad oggetto le tariffe dei servizi di trasporto raccolte in un “listino prezzi” predisposto dalla e prodotto sub doc. 8 della opponente, il Per_1
Tribunale ha ritenuto che i testi non avessero saputo circostanziare in quale contesto sarebbero maturate tali diverse pattuizioni, indicare specificamente le parti che erano addivenute a tali accordi e,
segnatamente, precisare se di essi fosse a conoscenza e parte la
[...]
sottolineando che, essendo rimasti estranei ad ogni Controparte_1
contrattazione al riguardo, non sapessero come le tariffe venivano concordate e conoscessero solo l'esistenza di un file excel per uso interno.
Il Tribunale, richiamati anche gli analoghi esiti dell'istruttoria svolta in altro parallelo giudizio n. 1240/2017 RG, definito con sentenza dal
Tribunale di Mantova, ha ritenuto, quindi, provata l'esistenza di accordi scritti sulle tariffe applicate raggiunti tra la e la Controparte_1
tramite la sua dipendente mentre ha Parte_1 Persona_1
escluso che fosse stata raggiunta la prova della conoscenza da parte di del fatto che nella contabilità interna della Controparte_1 [...]
alle fatture risultassero allegate “liste Parte_1 Controparte_1
viaggi fasulle”, vistate dalla e riportanti un numero di viaggi Per_1
superiore a quelli eseguiti e fatturati dalla nonchè del Controparte_1
fatto che la avesse redatto ed aggiornasse periodicamente un file Per_1
trasporti per uso interno dei dipendenti commerciali della , in cui Pt_1 inseriva tariffe diverse da quelle effettivamente concordate con la
[...]
sulla base di accordi scritti, raggiunti con scambio di fax ed CP_1
emails, versati in atti. Secondo il Tribunale, dunque, le tariffe applicate erano state concordate tra le parti per il tramite della dipendente Per_1
non essendo provato l'accordo raggiunto inter partes circa le tariffe contenute nel predetto listino interno alla . Le vicende penali e Pt_1
giuslavoristiche della non potevano assumere rilievo nei rapporti Per_1
tra le due società al fine di escludere l'obbligo di pagamento tenuto conto che la era stata dipendente della ed addetta ai Per_1 Parte_1
rapporti con la per molti anni e questo aveva fatto Controparte_1
sorgere l'apparenza, imputabile alla , circa la sussistenza di potere Pt_1
di negoziazione del prezzo delle tariffe.
Il primo giudice ha evidenziato, poi, come nel presente giudizio non fosse stata provata una condotta di mala fede di , non Controparte_1
essendo stato peraltro richiesto l'annullamento o la nullità degli accordi sulle tariffe, sicché trovava applicazione la responsabilità del datore di lavoro per fatto dei suoi ausiliari ai sensi dell'art. 1228 c.c. e dell'art. 2049
c.c.; ha ritenuto destituita di fondamento la affermata estraneità della agli accordi indicati, essendosi essa limitata a dichiarare di Pt_1
disconoscere le firme e le sigle apposte sui predetti documenti in quanto non riferibili ai legali rappresentanti della società attrice, senza negare la riferibilità di tali sottoscrizioni alla la quale aveva apposto il Per_1
proprio visto su tutta la documentazione versata in causa da
[...]
., per cui non poteva porsi in dubbio che tali accordi fossero CP_1 riferibili alla società opponente.
Quanto al disconoscimento di conformità agli originali degli accordi (fax ed emails), ha dato atto che la aveva prodotto gli Controparte_1
originali delle emails e che, quanto ai fax, la contestazione era generica.
Ha, quindi, rilevato che la ctu svolta aveva accertato n. 1039 trasporti effettuati tra settembre e novembre 2015 rispetto ai 1109 richiesti, stante la incompletezza della documentazione con riferimento a 70 viaggi che rendeva impossibile valorizzare la relativa tratta, e che le istanze istruttorie erano inammissibili in quanto relative a documenti irrilevanti, avendo le parti determinato il corrispettivo dei servizi mediante accordi scritti.
Il primo giudice ha, infine, ritenuto che l'esistenza di tali accordi e per iscritto in relazione a trasporti internazionali escludesse altresì
l'ammissibilità della c.t.u. finalizzata a determinare i prezzi ai sensi dell'art 9 L. 286/05 .
Ha quindi concluso che, applicando il tariffario Bertani che, in quanto concordato con la impegna la , la somma Per_1 Parte_1
dovuta fosse pari ad euro 2.290.556,00, Iva inclusa, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
In ragione del fatto che si era dichiarata disponibile Parte_1
ad accettare la proposta conciliativa formulata dal ctu all'esito delle operazioni peritali, ha compensato le spese di lite in ragione della metà,
considerata anche l'attività svolta nel procedimento cautelare in corso di causa. ***
Avverso la sentenza ha proposto appello affidando Parte_1
le sue censure a cinque motivi d'appello e chiedendo che, in riforma della sentenza del Tribunale di Mantova, fosse rigettata ogni domanda proposta da in eccedenza rispetto alla somma riconosciuta di Controparte_1
euro 934.470,03; in subordine, rideterminarsi il dovuto ed in ogni caso condannarsi la società appellata alla restituzione della somma di euro
1.377.601,07, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, o di quanto corrisposto in eccesso rispetto alla somma che sarà rideterminata, oltre rimborso spese di lite e di ctu e di ctp.; ha insistito nelle istanze istruttorie.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto del gravame;
Controparte_1
in via incidentale, ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
dichiararsi che il corrispettivo dovuto per i servizi di trasporto oggetto di causa è pari ad euro 2.729.834,90.
In allegato al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
11.02.2025 i nuovi difensori dell'appellante hanno depositato copia delle pronunce intervenute dopo la proposizione dell'appello:
- sentenza penale n. 4270 del 15/12/2022 con cui legale CP_6
rappresentante dell'appellata, e sono stati condannati per il Persona_1
delitto di truffa aggravata in concorso commesso ai danni di Parte_1
in relazione a viaggi falsamente eseguiti e a tariffe applicate
[...]
nel periodo da maggio 2005 a dicembre 2015, e al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio e al pagamento di una provvisionale;
- contabile di pagamento della provvisionale del 14.03.2023;
-sentenza della Corte di Appello di Brescia n.139/2024 del 5.2.2024 che,
in analoga vicenda e con riferimento a due fatture relative a servizi di trasporto svolti nel dicembre 2015, in accoglimento dell'opposizione proposta da , ha revocato il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto e rideterminato il compenso dovuto da quest'ultima a
[...]
in euro 34.133,96; CP_1
- dispositivo della sentenza del giudice del lavoro di Brescia del 2/3/2023,
con cui la è stata, per analoghi fatti, condannata al risarcimento Per_1
del danno nei confronti dell'ex datore di lavoro e dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Brescia, sezione lavoro, del 6.6.2024 che in parziale riforma della predetta sentenza, ha condannato la al Per_1
risarcimento del danno nella misura di euro € 5.768.307,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
-atto di citazione introduttivo del giudizio risarcitorio n. 12908/23 nei confronti di ed altri, memorie prodotte nel predetto Controparte_7
giudizio ed ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia il 20.12.2024.
Anche i difensori di alla medesima udienza hanno Controparte_1
prodotto i seguenti documenti:
-atto di appello avverso la sentenza penale del Tribunale di Brescia
4270/2022;
-ricorso per Cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di
Appello di Brescia n. 139/2024 del 5.2.2024; -comparsa di costituzione nel giudizio risarcitorio n. 12908/23 pendente davanti al Tribunale di Brescia e memorie ex art 171 ter, n. 1-2-3 cpc.
All'udienza del 12 febbraio 2025 la Corte si è riservata di decidere unitamente al merito sulla ammissibilità dei documenti depositati unitamente ai fogli di precisazione delle conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la ammissibilità della documentazione prodotta da entrambe le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.02.2025, non potendo essere prodotta unitamente all'atto di appello in quanto di formazione successiva.
Con il primo motivo l'appellante censura la mancata applicazione, in ordine alle tariffe, della normativa suppletiva di cui agli artt. 6 e 9 del d.
lgs. 286/05, non condividendo l'affermazione del primo giudice in ordine alla sua irrilevanza nel caso specifico.
Sostiene in particolare che gli accordi in atti e di cui ai docc. da 22 a 25
prodotti da controparte, non rivestano la forma scritta “rinforzata”
richiesta dal citato art. 6, in quanto non rispettano i requisiti dettati da tale disposizione. Neppure potrebbero supplire a tali carenze di forma le testimonianze assunte in atti, né il fatto che oggetto di causa siano
“trasporti internazionali” potrebbe considerarsi ragione ostativa all'applicabilità della predetta normativa, essendo italiano sia il trasportatore che la cliente società appellante, il luogo di conclusione del contratto e la località di partenza ed arrivo del trasporto.
Quanto alla applicabilità della Convenzione di Ginevra del 19.5.1956 o
CMR, trattasi di disciplina non esaustiva della materia del trasporto internazionale di merci su strada, con la conseguenza che gli aspetti non regolati rimangono soggetti al diritto nazionale applicabile secondo le regole generali del conflitto, tra cui proprio la disciplina del prezzo del trasporto e della sua formazione di cui la Convenzione non si occupa.
Invoca, pertanto, la conseguente applicazione, quanto alle tariffe, dei criteri sussidiari di cui all'art. 9 richiamante gli usi e consuetudini raccolti nei bollettini CCIAA aggiornati come ivi indicato e ribadisce come non fosse onere dell'attrice opponente produrre documentazione attestante i richiamati usi e consuetudini.
Sostiene che la domanda di controparte dovrebbe pertanto essere respinta
(sebbene per quanto riguarda l'eccesso richiesto rispetto all'importo di euro 934.470,00 riconosciuto) chiedendo, in subordine, rideterminarsi i corrispettivi dovuti ai sensi dell'art. 9 D. Legisl. n. 286/05, eventualmente anche a mezzo di una CTU, al fine d'accertare la tariffa effettivamente applicabile, previa richiesta ex art. 213 cpc alla CCIAA e agli organismi competenti in materia, ovvero per l'applicazione dei prezzi di mercato ex art. 1657 cc.
Con il secondo motivo l'appellante si duole che il primo giudice abbia ritenuto raggiunta la prova degli accordi sulle tariffe applicate dalla Censura in particolare che i documenti da 22 a 25 Controparte_1
prodotti da ossia copie di comunicazioni fax e e-mail con proposte CP_1
che sarebbero state accettate dalla cliente, siano stati ritenuti idonei a tale prova, trattandosi solo di “quotazione di trasporti in sospeso” che sarebbero al più riferiti a specifici trasporti e che sarebbero del tutto risalenti e pertanto estranei ai trasporti oggetto di causa. Censura altresì
che sia stata ammessa la prova per testi in quanto volta a dare prova di accordi di contenuto e portata diversi da quelli risultanti per iscritto dai documenti. Rileva che, in ogni caso, tali deposizioni si erano risolte in generica conferma in blocco del doc. 11 (Tariffario e del doc. 22 CP_1
della (fax e emails con quotazione trasporto in sospeso), senza CP_1
alcuna specificazione in ordine al fatto che le tariffe risalenti fossero state oggetto di un preciso accordo con . Contesta la Parte_1
testimonianza di che comunque ritiene inidonea essendosi riferita Tes_1
genericamente a nuove tariffe e ad accettazioni mentre mancherebbe la prova di accordi sui viaggi successivamente effettuati, e quella del teste il quale peraltro ha confermato che solo le fatture emesse nei Tes_2
confronti della erano semplificate e non fornivano alcun dettaglio, Pt_1
ed entrambi hanno riferito che il doc 11 “Tariffario Bertani” era un documento per uso meramente interno della con la conseguenza CP_1
che deve escludersi che esso sia mai stato inviato a Parte_1
per l'approvazione. Per contro, avrebbe confortato la ricostruzione dell'appellante l'affermazione dei testi e in ordine al Tes_3 Tes_4
non avere mai visto tali documenti e quest'ultimo di essere sicuro che non ci fossero. Ribadisce che le tariffe erano concordate telefonicamente e a peso e non a tratta e che i predetti testi hanno dichiarato come le tariffe applicate non corrispondessero al listino interno e come fosse il listino medesimo a essere oggetto d'accordo secondo quanto constava a Tes_3
Sostiene che le prove non abbiano pertanto fondato la domanda della convenuta opposta che doveva essere respinta.
Con il terzo motivo censura l'estraneità Pt_1 Parte_1
all'appellante degli accordi che sarebbero stati conclusi tra l'appellata e la
Quest'ultima sarebbe da ritenersi priva di qualsivoglia potere Per_1
rappresentativo dell'appellante e la sua condotta non sarebbe pertanto idonea a impegnarla. Non sarebbe rilevante il fatto che la agisse Per_1
nell'ambito delle proprie mansioni ovvero che si fosse creata l'apparenza del diritto in capo alla medesima e nemmeno potrebbe sostenersi che non fosse stata allegata e provata, come desumibile dalla documentazione relativa ai procedimenti penali versata in atti, una condotta di mala fede della ed errato il ragionamento secondo cui, in assenza Controparte_1
di domanda d'annullamento o nullità degli accordi dalla stessa conclusi,
non sarebbe configurabile l'esonero da responsabilità del datore per il fatto del suo dipendente. Sostiene che non potrebbero sovrapporsi le questioni inerenti al potere di negoziazione del dipendente con la responsabilità del debitore per il fatto degli ausiliari ex art. 1228 cc.
Con il quarto motivo d'appello, proposto in via subordinata al mancato accoglimento dei precedenti, eccepisce la nullità e/o inefficacia dei supposti accordi tariffari. Evidenzia come tale nullità, riscontrabile nella condotta della per l'avere contrattato con malafede, sarebbe stata Per_1
rilevabile d'ufficio e come l'eventuale domanda d'annullamento sarebbe stata incompatibile con la tesi dell'opponente che postulava non un vizio del consenso ma la totale assenza, stante la collusione tra la ed il Per_1
legale rappresentante della . Controparte_1
Con il quinto motivo, proposto in via ulteriormente subordinata,
l'appellante contesta gli importi della condanna in quanto ricavati dall'applicazione di tariffe inesistenti tout court, trattandosi dei viaggi fatturati con riferimento ai quali non esisteva un documento con la apparente autorizzazione della tariffa, confezionata unilateralmente, e ai quali, invece, il ctu ha arbitrariamente applicato le tariffe più prossime in relazione alla destinazione o partenza, pervenendo ad un importo (euro
2.290.556,00) recepito dal Tribunale, mentre avrebbe dovuto defalcare da tale importo la somma di euro 57.508,84.
Ha proposto appello incidentale e con il primo Controparte_1
motivo ha eccepito la violazione del principio di non contestazione in quanto, nonostante la effettività dei viaggi fatturati da Controparte_1
non fosse stata contestata da , il primo giudice
[...] Parte_1
ha aderito alle conclusioni del ctu, escludendo 70 viaggi dal computo delle prestazioni eseguite e per i quali, al contrario, sussisterebbe il diritto di credito al pagamento del corrispettivo.
Con il secondo motivo contesta che il Tribunale, pur avendo accertato la validità degli accordi sui prezzi raggiunti dalle parti, sarebbe incorso in errore recependo le conclusioni del ctu, il quale non aveva applicato i prezzi risultanti dal “Tariffario Bertani” ma aveva preso come basi tali prezzi aggiungendo poi un coefficiente di ponderazione collegato al peso della merce trasportata, nonostante gli accordi raggiunti dalle parti riguardassero le tratte e non già il peso.
Con il terzo motivo si duole della compensazione in ragione della CP_1
metà delle spese di lite che chiede vengano poste integralmente a carico della controparte in considerazione della sua totale soccombenza.
*****
Il primo motivo di appello principale è infondato.
Ritiene la Corte di rivedere le ragioni della decisione assunte con il proprio precedente n. 139/2024 del 5.2.2024 pronunciato nell'altro giudizio tra le medesime parti, attualmente pendente davanti alla Corte di Cassazione.
Re melius perpensa, si ritiene, infatti, che la normativa invocata dall'appellante – artt. 6 e 9 d. lgs. 168/2005 - non possa trovare applicazione nel caso di specie, al quale si applica, invece, per espressa previsione delle parti, la disciplina dettata dalla Convention des
Marchandises par Route (CMR), stipulata a Ginevra il 19/5/1956 e ratificata in Italia con legge 1621/1960 – prodotta dalla stessa Parte_1
quale doc. 1 in allegato all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
[...]
ed ivi richiamata a pag. 6 - che non prevede i vincoli di cui alla legislazione interna. Come affermato, infatti, dalla Suprema Corte <in tema di trasporto
internazionale di merci su strada, la normativa dettata dalla convenzione
di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la L. 6 dicembre 1960,
n. 1621) è da considerarsi quale lex specialis e, in quanto tale, è
applicabile solo in quanto le parti contraenti abbiano manifestato la loro
volontà di sottoporsi a tale disciplina, sia attraverso l'inserimento nella
lettera di vettura dell'indicazione che il trasporto è assoggettato al regime
di cui alla predetta convenzione (art. 6, par. L, lett. K), sia - in mancanza
della lettera di vettura - attraverso specifica pattuizione, che può essere
adottata anche verbalmente, sempre che se ne fornisca adeguata prova,
essendo normativa speciale (v. Cass. sentenza n. 3983/1975; Cass. SU
1034/1978; Cass. sentenza n. 10/1982; Cass. Civ. Sez. 3, 2 ottobre 2003
n. 14680; Idem, 27 maggio 2005 n. 11282; Idem, 24 maggio 2010 n.
15729; Sez. 3, Sentenza n. 7201 del 2015).>> (cfr. Cass.
5.3.2019 n.
6316).
Nel caso di specie, trattasi di trasporto internazionale di merci su strada in quanto il luogo di ricevimento della merce ed il luogo previsto per la consegna indicati in contratto sono situati in due paesi diversi, di cui uno parte della Convenzione (requisito della c.d. «internazionalità oggettiva»
del trasporto), e le parti hanno manifestato espressamente ed inequivocamente la loro volontà di sottoporsi alla disciplina della
Convenzione di Ginevra del 1956, come si evince dalle lettere di vettura internazionale prodotte sub documenti da 11 a 20 in allegato alla comparsa di primo grado della nelle quali è inserita la previsione che, CP_1 nonostante qualsiasi clausola in contrario, il trasporto è soggetto al regime di cui alla predetta convenzione ed è stampigliata la dicitura “CMR”.
Ciò trova conferma nella giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza Cass.
civ.
9.5.2007 n. 10561) secondo cui, ai fini della qualificazione come
“internazionale” del trasporto di merci su strada ciò che conta è “…il dato
oggettivo del trasporto di merci oltre i confini nazionali degli Stati membri
e verso altri Stati della Comunità”, mentre è del tutto irrilevante la comune nazionalità italiana delle società che sono parti del contratto di trasporto.
La disciplina di cui agli artt. 6 e 9 del d. lgs. 286/05, invocata dall'appellante, non può dunque trovare applicazione, con conseguente irrilevanza delle richieste istruttorie al riguardo ribadite in questo grado dall'appellante.
Non è, pertanto, necessaria la forma scritta ai fini della conclusione del contratto e della determinazione delle tariffe relative al trasporto e, a maggior ragione, la forma scritta “rafforzata” prevista dall'art. 6 del predetto d. lgs. 286/05.
La Convenzione di Ginevra, infatti, definisce cosa sia il trasporto internazionale di merci su strada e disciplina la responsabilità del vettore,
la documentazione necessaria ed il contenuto della lettera di vettura
(CMR), il limite massimo di risarcimento per il mittente in caso di perdita o danneggiamento della merce. Non stabilisce, invece, le tariffe, la cui determinazione è lasciata alla libera contrattazione delle parti, sebbene le influenzi indirettamente in quanto, stabilendo le responsabilità ed i limiti di risarcimento, influenza i costi ed i rischi assicurativi e,
conseguentemente, anche le tariffe, per la determinazione delle quali non richiede alcun accordo scritto, potendo la prova essere raggiunta anche per testi.
Viene in considerazione, peraltro, anche il Regolamento n. 4058 del 1989
CEE (cfr. Cass. civ. sentenza 9.5.2007 n. 10561, cit), ispirato alla volontà
della creazione di un mercato comunitario del trasporto di merci su strada ispirato al criterio della libera formazione dei prezzi e della determinazione di un sistema di tariffazione omogeneo nello spazio comunitario, secondo cui è il dato oggettivo e funzionale del trasporto di merci nello spazio comunitario a determinare la sua applicabilità; esso, nel terzo considerando, prevede che "la libera formazione dei prezzi dei
trasporti di merci su strada costituisce il regime tariffario più adatto alla
creazione di un mercato libero dei trasporti ... nonchè alle finalità del
mercato interno e all'esigenza di istituire un sistema di tariffazione
uniformemente applicabile nell'insieme della comunità".
In mancanza di accordo, peraltro, non è possibile applicare la tariffa minima prevista dell'art. 83-bis, commi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 e 11, d.l. 25
giugno 2008, n. 112, conv., con modif., in l. 6 agosto 2008, n. 133 per i contratti di autotrasporto di merci su strada stipulati in forma orale, poiché
prevista solo per i trasporti nazionali per conto terzi in quanto i parametri che concorrono alla formazione del costo minimo sono tipici dell'autotrasporto nazionale e tengono conto delle riduzioni del costo del carburante derivanti dalle norme sul parziale rimborso delle accise (cfr.
Corte Cost.
2.3.2018 n. 47); in ogni caso tale normativa è stata abrogata dalla legge 190 del 2014, che ha sancito la libertà di negoziazione del corrispettivo del trasporto.
Il motivo va, pertanto, respinto.
Va ora esaminato, per ragioni di ordine logico giuridico, il terzo motivo
di appello che è invece fondato.
Il primo giudice ha ritenuto responsabile delle Parte_1
conseguenze della condotta tenuta dalla dipendente Persona_1
affermando che < abbia agito “in Per_1
modo infedele” rispetto al suo datore di lavoro, sia stata licenziata e quindi sia stata denunciata dall'opponente non può assumere rilievo nei rapporti tra le due società al fine di escludere l'obbligazione di pagamento,
risultando pacificamente che la dipendente di Parte_1
era stata, per diversi anni, addetta ai rapporti con la Controparte_1
ed agisse nell'ambito delle proprie mansioni, facendo insorgere l'apparenza, imputabile alla società opponente, circa la sussistenza di tale potere di negoziazione del prezzo delle singole tariffe;
né risulta raggiunta prova di una condotta di mala fede della convenuta nel presente giudizio ove non è stata svolta alcuna domanda di annullamento o nullità degli accordi raggiunti: deve darsi pertanto applicazione al principio per il quale, in tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari,
l'inadempimento del terzo, del quale il contraente si avvalga per svolgere l'incarico, non costituisce di per sé giusta causa di esonero da responsabilità del contraente stesso, in quanto, ai sensi dell'art. 1228
cov.civ., questi è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso e colposo dei suoi ausiliari, salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell'ausiliario. (…) Ne consegue che, in quanto datore di lavoro della sig.ra parte opponente sarà tenuta nei confronti della società Persona_1
opposta, a detto titolo, a corrispondere i prezzi concordati dalla propria
Responsabile dell'Ufficio commerciale, nell'esercizio delle mansioni ad essa attribuite e di fatto svolte, come emerge dalle raccolte deposizioni testimoniali>>.
Tale conclusione non può essere condivisa.
L'art. 1228 c.c. stabilisce che <
debitore che nell'adempimento dell'obbligazione, si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro>>.
Al riguardo, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, <
dipendenti scatta ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli (Sez. 3, Sentenza n. 8210 del 04/04/2013, Rv. 625668 - 01)>> (cfr. Cass. 23.3.2018 n. 7241); in altri termini la responsabilità del datore per lo svolgimento delle incombenze affidate ai dipendenti sussiste allorchè il fatto illecito sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni cui sia adibito.
Tuttavia il comportamento doloso (anche di rilevanza penale) del terzo interrompe il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze e il danno nell'ipotesi di condotta "anomala", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di incauta ed avventata acquiescenza alla violazione delle regole
(Sez. 1, Sentenza n. 22956 del 10/11/2015, Rv. 637646 01; Cass.
23.3.2018 n. 7241).
Al riguardo non risponde al vero che non abbia Parte_1
tempestivamente allegato la mala fede della : sin Controparte_1
dall'atto di citazione in opposizione essa ha, infatti, denunciato il comportamento infedele della propria dipendente e ha narrato <
sinistro ed inquietante>> che aveva portato all'applicazione sistematica da parte della di tariffe superiori a quelle concordate e alla scoperta CP_1
di questo sistema;
inoltre all'udienza del 5 maggio 2016, immediatamente successiva alla produzione dei documenti da parte della Controparte_1
li ha prontamente contestati, non solo sotto il profilo Parte_1
che le “prefatture” sub doc.ti da 1 a 10 non erano mai state inviate a ed il “Tariffario” non risultava sottoscritto dai suoi Pt_1
amministratori, ma, per quel che qui interessa, anche con riferimento al fatto che le sottoscrizioni per conferma apposte sui predetti documenti dalla non erano ad essa società riferibili stante la condotta infedele Per_1
della dipendente ed il comportamento quantomeno “anomalo” tenuto dalla in tutta la vicenda. CP_1
Ciò premesso, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nella specie sussiste la prova oltre che della condotta infedele della di Per_1
una condotta se non di collusione quantomeno “anomala” della
[...]
, idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il CP_1
fatto doloso della dipendente, come desumibile:
-dalla documentazione versata in atti, parte della quale di provenienza della stessa società appellata;
- dall'esito delle deposizioni testimoniali assunte nel presente giudizio;
-dall'esito delle prove assunte in sede penale e in sede di impugnazione del licenziamento della Per_1
- dalla sentenza penale n. 4270/2022 emessa dal Tribunale di Brescia nei confronti di Presidente del Consiglio di Amministrazione CP_6
della con la quale lo stesso è stato condannato Controparte_1
per truffa aggravata, unitamente alla all'epoca dipendente della Per_1
; Parte_1
-dalla sentenza della Corte di Appello n. 376/2018 del 24.10.2018, ormai passata in giudicato, che ha dichiarato legittimo il licenziamento di
[...]
Per_1
Alla utilizzabilità di tale documentazione non osta la circostanza che la sentenza penale sia stata oggetto di impugnazione e non sia dunque passata in giudicato, o che alla vicenda lavoristica scaturita dall'impugnazione del licenziamento della sia rimasta estranea la . Per_1 Controparte_1
Secondo, infatti, l'insegnamento consolidato della SC, le prove assunte in un precedente processo, anche penale e anche se svoltosi tra parti diverse,
e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile quali prove precostituite e atipiche se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (cfr. di recente e per tutte: Cass.
16.4.2025 n. 9957 e la giurisprudenza ivi citata).
Rileva, infatti, la Corte che gli stessi testi addotti dalla hanno CP_1
riferito che il sistema di approvazione delle tariffe e di fatturazione adottato per era decisamente diverso rispetto a quello Parte_1
adottato nei confronti di tutti gli altri clienti. In particolare, il teste
[...]
dipendente della ha riferito che il cd “Tariffario Tes_6 CP_1
Bertani” (cfr. doc. 11) era un documento interno della e che le CP_1
tariffe per le nuove tratte in esso non riportate non venivano concordate prima ma venivano inviate solo dopo l'effettuazione del viaggio e confermate via fax o e-mail dalla Detta prassi è stata confermata Per_1
dal teste che ha precisato che la era l'unico Testimone_2 Pt_1
cliente al quale veniva inviata fattura semplificata, contenente la sola distinzione tra viaggi comunitari e non, senza alcuna altra indicazione, e ciò su espressa richiesta della ha altresì riferito che la tariffa per Per_1
le nuove tratte veniva concordata dopo la sua effettuazione in quanto tutti i viaggi venivano fatturati a fine mese, mentre per tutti gli altri clienti il viaggio veniva eseguito solo dopo averne concordato il costo.
La prassi sopra descritta trova conferma nella documentazione versata in atti: come si evince dai fax dal 2000 al 2011 e dalle e-mail dal 2012 al settembre 2015 prodotte in primo grado da e dai Controparte_1
doc.ti 23a, 23b, e 25, quest'ultima inviava via fax e successivamente via e-mail alla la “quotazione trasporti in sospeso” per destinazioni Per_1
nuove per le quali non era stata pattuita preventivamente alcuna tariffa,
contenenti il riepilogo dei viaggi effettuati senza ancora tariffa e la indicazione della tariffa unilateralmente applicata da per ciascuna CP_1
destinazione. Tali comunicazioni, contenenti la indicazione della nuova tariffa mai pattuita, venivano trasmessi a Parte_1
esclusivamente all'indirizzo della che li stampava, sottoscriveva, Per_1
scannerizzava e restituiva per accettazione solo pochi minuti dopo la ricezione nonostante alcun controllo potesse essere eseguito in così poco tempo e peraltro senza alcuna documentazione allegata, circostanza che rendeva palese anche a come tali tariffe non fossero Controparte_1
state sottoposte all'accettazione degli amministratori della società. E che di ciò fosse ben consapevole la , lo si evince anche Controparte_1
dalla mail 18.12.2015 (doc.21 in primo grado della ) con la quale Pt_1
la - avendo partecipato alla riunione con gli amministratori di CP_1
il 5.12.2015 in cui era stata rappresentata la Parte_1
discordanza tra le tariffe applicate dalla e quelle che la società CP_1
appellata aveva ritenuto fino a quel momento essere state sempre applicate ed erano state mostrate le liste viaggi allegate alle fatture rivelatesi falsamente redatte dalla in quanto disconosciute dalla Per_1 [...]
ormai sapendo, quindi, che la documentazione sarebbe stata CP_1
visionata anche da e da - Parte_3 Persona_2
contrariamente alla prassi seguita per anni ha chiesto alla di essere Pt_1
autorizzata ad emettere fattura per alcuni trasporti eseguiti nel novembre del 2015, e ciò, peraltro, nonostante detti “trasporti” risultassero tra quelli inseriti nel cd “tariffario , in contrasto con la prassi seguita in CP_1
precedenza in cui provvedeva direttamente ad emettere fattura.
Illuminante è altresì la deposizione dei testi addotti dalla , Pt_1
di Master House, incaricato dalla Persona_2 Parte_1
ad aprile 2015 di informatizzare il sistema di gestione dei costi di trasporto e del magazzino anche in vista del prossimo pensionamento della Per_1
e di dipendente di incaricato di inserire i dati, da Testimone_5 Pt_1
cui è emerso che a seguito dell'invio da parte della solo a fine CP_1
ottobre 2015, dopo vari solleciti, delle informazioni utili per effettuare l'incrocio dei dati, era emersa la non corrispondenza degli importi delle tariffe riportate nel file excel interno a , creato ed aggiornato dalla Pt_1
e quelli in concreto applicati risultanti dalle fatture, pari quasi al Per_1
doppio, nonché tra il numero dei viaggi indicato dalla e quello CP_1
risultante nelle liste viaggi allegate alle fatture (stilati ad hoc dalla Per_1
per fare combaciare l'importo delle tariffe con gli apparenti inferiori prezzi indicati nel tariffario interno alla da lei stessa predisposto, cfr. Pt_1
sentenza di appello nel processo di impugnazione del licenziamento, passata in giudicato).
Il ha altresì riferito che la in quei mesi aveva tenuto un Per_2 CP_1
comportamento reticente, producendo i dati e i documenti richiesti solo a seguito di varie sollecitazioni ed in modo estremamente confuso.
Ciò trova conferma nel contenuto della posta elettronica eliminata massivamente dalla il 1° dicembre 2015 in concomitanza con la Per_1
scoperta dell'importo delle tariffe effettivamente applicate da e CP_1
recuperata dal tecnico informatico all'uopo incaricato da (cfr. Pt_1
sentenza penale in atti), da cui emerge che proprio in quel periodo
(marzo/novembre 2015) vi era stato uno scambio di e-mail con cui i dipendenti della , senza alcuna giustificazione, Controparte_1
tenevano aggiornata la di tutte le richieste in ordine a dati e Per_1
documentazioni che pervenivano dalla e da per lo Pt_3 Per_2
sviluppo del software;
la invece di rivolgere alla sua collega di Per_1
lavoro eventuali rimostranze in ordine alla correttezza di quanto richiesto alla dava direttamente ai dipendenti della indicazioni in CP_1 CP_1
senso contrario circa la documentazione ed i dati da comunicare al suo datore di lavoro proprio allo scopo di ostacolare la ricostruzione dei rapporti economici intervenuti tra le parti. Particolarmente significative in questo senso sono:
-la e-mail del 31.7.2015 con cui l' dipendente della Tes_2 CP_1
inoltrava alla un attimo dopo averla ricevuta, la richiesta di Per_1
trasmissione di dati che gli era pervenuta da dipendente Parte_3 di , a cui la rispondeva: “Gentilmente tolga il nr Pt_1 Per_1
documento!!!!” (cfr. doc. 26 di ); Pt_1
-le due e-mail in pari data (docc.28 e doc.29), indirizzate alla sola
[...]
, con le quali la chiedeva alla dipendente di CP_1 Per_1
quest'ultima, sig.ra , di eliminare il dato, necessario per CP_8
qualsivoglia verifica, riguardante la data del carico sostituendolo con la data/fine mese di fatturazione, invitandola a parlare della cosa con CP_6
vice presidente del CdA della (“P.F. parli con il sig.
[...] CP_1
perché avevamo concordato di indicare così come A Allegato”), CP_6
precisando, a seguito di specifica richiesta della , che il dato da CP_8
indicare era solo il mese di riferimento della fatturazione (“Sì esatto il
mese a cui si riferisce la fatturazione – senza specificare il giorno”);
- e-mail in data 11.9.2015 (doc.30) con cui la a seguito della Per_1
insistenza della circa l'invio da parte della dei dati per il Pt_3 CP_1
controllo delle spese di trasporto, richiesta che continuava a rimanere inevasa stante le diverse indicazioni contestualmente fornite dalla Per_1
ai dipendenti della scriveva a “QUESTA INSISTE CP_1 CP_8
!!!! IL FILE ALLEGATO E' QUELLO ESATTO PER TRASMISISONE
DATI”, e-mail a cui seguiva il benestare della (“Ok”). CP_8
Emerge palesemente dal contenuto delle predette email l'intenzione della volta ad ostacolare la scoperta dell'effettivo costo del trasporto Per_1
eseguito con la complicità della come reso altresì evidente dal CP_1
tentativo della di eliminarle cancellandole in blocco nella speranza Per_1 di nascondere il rapporto “anomalo” intrattenuto con la Controparte_1
(cfr. sentenza penale cit.).
[...]
Tale “anomalia” trova, infine, emblematica conferma nel rapporto intrattenuto dalla con Vice presidente del CdA Per_1 CP_6
della Come emerge dalla sentenza penale e dalle Controparte_1
indagini della Guardia di Finanza in atti, sono stati rinvenuti una serie di messaggi sms che i due si sono scambiati tra il 2013 ed il 2015 allo scopo di organizzare incontri personali presso il casello di Desenzano del Garda,
in un luogo lontano dalla sede delle due aziende e dall'abitazione della al di fuori dell'orario di lavoro e all'insaputa degli amministratori Per_1
di ; il testo dei messaggi è breve e da esso non si evince la ragione Pt_1
dell'incontro ma risulta una certa abitualità, come emerge dall'uso dell'espressione “al solito posto” (cfr. telefonata del 29 luglio 2014) o dall'invito a vedersi per prendere un caffè; con riferimento a tali messaggi nessuna spiegazione è stata addotta dalla ma le ragioni di tale CP_1
scambio sono rese evidenti dal contenuto non ermetico dell'ultimo sms del
12 giugno 2015, ore 13:07 inviato dal “Salve . Avrei bisogno CP_1 Per_1
di parlarle per la vs richiesta di collegamento per le fatturazioni, oggi una
sua collega ci ha fatto abbastanza pressione x avere risposte. Per favore
mi chiami quando può Grazie”, che denota la evidente preoccupazione del derivante dalle continue richieste di invio di dati e documenti da CP_1
parte della e del e che dimostra ulteriormente come la Pt_3 Per_2
predetta società stava volontariamente, in accordo con la (come Per_1
sopra si è detto), cercando di ostacolare la ricostruzione dei dati e dei costi effettivamente sostenuti per il trasporto.
Alla luce di tutto quanto esposto, il terzo motivo va accolto dovendo ritenersi non applicabile la responsabilità di per la Parte_1
condotta infedele della sua dipendente nello svolgimento Persona_1
dell'incarico relativo alle tariffe applicate da stante la Controparte_7
“anomalia” della condotta tenuta da quest'ultima, rimanendo in ciò
assorbito il secondo, quarto e quinto motivo di appello. Ne risulta assorbito altresì ogni ulteriore profilo, anche istruttorio.
Rileva la Corte che con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
[...]
ha ammesso spettare comunque un compenso alla Parte_1 [...]
con riferimento ai trasporti effettivamente eseguiti e non CP_1
contestati, compenso che ha riconosciuto nell'importo di € 934.470,03
IVA compresa in relazione alle fatture oggetto di causa, oltre interessi come da domanda.
Passando all'esame del primo motivo di appello incidentale, risponde al vero che la non ha contestato il numero di trasporti Parte_1
eseguiti dalla ed indicati nelle prefatture trasmesse alla e CP_1 Pt_1
nei files di cui ai doc.ti 2 e 3 del fascicolo della in primo grado;
CP_1
oggetto di contestazione, infatti, erano solo i viaggi risultanti dalle liste
“viaggi fasulle”, vistate dalla e registrate nella contabilità interna Per_1
della unitamente alle fatture provenienti dalla che non Pt_1 CP_1
trovano rispondenza nelle liste dei files della e non erano redatte CP_1
su carta intestata di quest'ultima che ne ha disconosciuto la sottoscrizione già in occasione dell'incontro tenutosi tra le parti in data 4.12.2015. Non
appare, dunque, corretta la esclusione dal computo delle prestazioni eseguite da dei 70 viaggi indicati dal c.t.u. Controparte_1
Rileva, tuttavia, la Corte che l'importo di euro 934.470,03 è stato riconosciuto come dovuto da con riferimento a tutti i Parte_1
trasporti di cui alle fatture azionate, comprensivi quindi anche dei 70
viaggi esclusi dal primo giudice.
Il secondo e terzo motivo di appello incidentale rimangono assorbiti nell'accoglimento dell'appello principale.
Ne consegue la riforma della sentenza appellata e la conseguente condanna dell'appellata alla restituzione di quanto corrisposto in eccesso in esecuzione della sentenza appellata.
La sentenza gravata va pertanto riformata nel senso suindicato.
La parziale riforma della sentenza determina la necessità di riliquidare le spese di primo e secondo grado sulla base di una rivalutazione complessiva dell'esito della controversia. Se l'appellante è vittoriosa quanto alla revoca del decreto ingiuntivo e alla riduzione dell'importo dovuto, l'appellata vede comunque riconosciuta una parte del suo credito,
per la quale l'ingiunta non ha mai formulato, nel corso del procedimento,
offerta d'adempiere insistendo invece per la reiezione d'ogni domanda di controparte, mentre è soccombente con riferimento all'appello incidentale.
Ne deriva che, essendovi parziale soccombenza reciproca, appare equo disporre la compensazione per 1/4 tra le parti delle spese dei due gradi, condannando alla rifusione, a favore della Controparte_1
controparte, della rimanente parte.
Le spese vanno liquidate nell'intero come segue, ai sensi del DM 55/2014
e ss. mod., identificando lo scaglione, ai sensi dell'art. 5 del medesimo,
nella somma effettivamente liquidata (valore minimo per la fase istruttoria di primo grado in considerazione dell'attività effettivamente svolta):
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 520.001,00 a 1.000.000,00
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3039,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 13.534,00
Fase decisionale, valore medio: € 8013,00
Compenso tabellare (valori medi) € 29.193,00
Competenza: corte d' appello
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00
Fase istruttoria, valore minimo: € 3.822,00
Fase decisoria, valore medio: € 9.487,00
Compenso tabellare (valori medi) € 22.333,00
Le spese di ctu, nella misura già liquidata in atti, vanno invece poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del tribunale di Mantova n. 499/2021 del 24.5.2021, nel contraddittorio con , in sua riforma così provvede: Controparte_1
1) accoglie parzialmente l'opposizione ex art. 645 cpc e, per l'effetto,
ridetermina in € 934.470,03 (comprensive d'IVA) il compenso dovuto da a in relazione ai trasporti di Parte_1 Controparte_1
cui alle fatture azionate con il decreto ingiuntivo, oltre interessi come da domanda;
2) condanna alla restituzione di quanto corrisposto, Controparte_1
in eccesso rispetto alla somma testé indicata, in esecuzione della sentenza appellata;
3) compensa per 1/4 tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
dei rimanenti 3/4, spese che liquida per l'intero in:
[...]
- € 29.193,00 per compensi del giudizio di I grado;
- € 22.333,00 per compensi del giudizio d'appello;
oltre a rimborso contributo unificato, a spese generali 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% le spese di ctu.
Atteso il rigetto dell'appello incidentale, va disposta a carico dell'appellata la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater
DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1304/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Cesare Massetti Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1304/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 12 febbraio 2025, promossa d a OGGETTO:
(C.F. , con il
Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
patrocinio dell'avv. Stefano Parlatore del foro di Roma e degli avv.ti (nazionale,
Enrico Attanasio e Jacopo Celesia del foro di Milano per procura speciale internazionale, alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata terrestre, aereo, il 9.3.2023 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. marittimo)
Giampiero Codognola del foro di Brescia
APPELLANTE
c o n t r o
C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. GRASSO GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA C. BATTISTI, 84 46043 CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE per procura in calce alla comparsa di risposta;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 499/2021 del
24/05/2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti della Sentenza n. Parte_1
499/2021 del Tribunale di Mantova, resa il 24 maggio 2021, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria e riformando integralmente il suddetto provvedimento, così giudicare:
A. Nel merito
1. In riforma dell'impugnata sentenza n. 499/2021 del 24 maggio 2021 del
Tribunale di Mantova e, per quanto occorrer possa, previa revoca dell'ordinanza del 18 marzo 2017 ammissiva della prova testimoniale dedotta ex adverso, rigettare integralmente ogni domanda di pagamento a titolo di corrispettivo formulata in giudizio da Controparte_1
relativamente a tutti gli importi contestati da e Parte_1
dunque eccedenti la somma di € 934.470,03, riformando, per l'effetto, la condanna pronunciata nei confronti dell'odierna appellante dal Tribunale
di Mantova.
2. In via subordinata, ancora in riforma dell'impugnata sentenza e, per quanto occorrer possa, previa revoca dell'ordinanza del 18 marzo 2017, rideterminare - nella misura e/o secondo le modalità esposte in narrativa nello svolgimento dei singoli motivi di impugnazione - quanto dovuto dall'odierna appellante a in pagamento dei Controparte_1
trasporti per i quali è causa e, per l'effetto, riformare nel quantum la condanna pronunciata nei confronti di dal Tribunale di Parte_1
Mantova.
3. In ogni caso, condannare alla restituzione in Controparte_1
favore di di tutto quanto dalla prima incassato Parte_1
in eccesso rispetto ai compensi che effettivamente le spettavano e/o indebitamente ricevuti a titolo spese, e quindi condannare
[...]
a restituire a la somma di € Controparte_1 Parte_1
1.377.601,07,
oltre rivalutazione monetaria e interessi – ovvero, nella ipotesi di cui alle conclusioni sub 2 che precedono, la somma che verrà determinata in corso di causa, anche in questo caso oltre rivalutazione monetaria e interessi -
oltre la quota di spese del C.T.U. liquidate a carico di Parte_1
e le spese di assistenza del C.T. di parte. Salvo, infine, il rimborso di ogni altro onere accessorio sostenuto o sostenendo da anche Parte_1
a titolo di imposta di registro.
4. Rigettare integralmente l'appello incidentale formulato da
[...]
con la comparsa del 20 dicembre 2021, in quanto Controparte_1
inammissibile e infondato.
B. In via istruttoria, per quanto possa occorrere 5. Ordinare, ai sensi degli articoli 210 e/o 213 c.p.c., l'esibizione e,
comunque, l'acquisizione nel presente giudizio dell'intero fascicolo del procedimento penale concluso con la Sentenza n. 4270/2022 (Tribunale di
Brescia, III Sezione Penale e del Riesame, R.G. 2935/2021, Dott.
Vincenzo Nicolazzo), ovvero, in subordine, assegnare a Parte_1
un termine per provvedere al deposito di tale fascicolo.
[...]
6. Disporre ex articolo 213 c.p.c., relativamente alle prestazioni (trasporti)
per cui è causa e/o per analoghe / equivalenti prestazioni, richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione competente (si indicano a tal fine: Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Brescia e/o di
Mantova; Direzione Generale per il trasporto stradale del Ministero dei
Trasporti; e la costituita Controparte_2 CP_3
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Comitato centrale per l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori;
Osservatorio sulle attività di autotrasporto quale organo della Consulta sopra menzionata;
ogni altra pubblica amministrazione competente) in merito alle tariffe di cui agli usi e alle consuetudini previsti dall'articolo 9, c.
1. D.Lgs. 21.11.05 n. 286.
7. Disporre relativamente alle prestazioni (trasporti) per cui è causa e/o per analoghe / equivalenti prestazioni, consulenza tecnica d'ufficio volta alla determinazione dei prezzi applicabili ai trasporti per cui è causa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 D.Lgs. 21.11.05, n. 286, ovvero alla determinazione di prezzi di mercato, anche ai sensi dell'articolo 1657 c.c.
se del caso anche al fine della eventuale integrazione dei dati ex articolo 9
D.Lgs. 286/05 che risultassero mancanti.
8. Ammettere, previa parziale revoca in parte qua della ordinanza del 18
marzo 2017, i mezzi di prova dedotti da con la Parte_1
memoria ex articolo 183, c. 6, n. 2 c.p.c. del 18 novembre 2016, non ammessi con detta ordinanza, ossia: (i) i capitoli di prova 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 con i testi ivi indicati;
(ii) l'esibizione, da parte di degli originali dei documenti ex adverso prodotti Controparte_1
sub nn. 22, 23a-24b, 24 e 25. (ii) la CTU tecnica al fine di determinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1657 c.c., il corrispettivo eventualmente (ancora) dovuto alla Controparte_4
effettivamente e di cui alle fatture azionate nel decreto opposto. CP_5
9. Disporre un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio che quantifichi l'importo dovuto a per i viaggi effettuati, Controparte_1
defalcando i corrispettivi relativi ai viaggi verso destinazioni che non sono indicate nei docc. avv. 22-25 depositati da in Controparte_1
primo grado;
Dell'appellata
- sull'appello principale promosso dalla in via Parte_1
principale nel merito:
previe tutte le necessarie declaratorie, rigettarsi perché infondato l'appello ex adverso proposto, con integrale conferma della sentenza impugnata;
in via istruttoria:
respingere le istanze istruttorie svolte con l'atto di appello da Parte_1
per i motivi dedotti nel presente atto;
[...]
- sull'appello incidentale promosso dalla difesa di Controparte_1
in via principale nel merito: - previe tutte le necessarie declaratorie del caso, a parziale riforma della decisione impugnata, accogliersi il motivo di appello formulato da questa difesa e conseguentemente dichiarare che il corrispettivo dovuto da alla per i servizi di Parte_1 Controparte_1
trasporto oggetto di causa è pari ad €. 2.729.834,90 oltre interessi legali dal dovuto al saldo e pertanto
- condannare a corrispondere alla Parte_1 [...]
la somma di € 2.729.834,90 oltre interessi legali dal Controparte_1
dovuto al saldo e per l'effetto;
- in riforma della pronuncia impugnata, porre integralmente a carico di le spese del primo grado di giudizio, oltre che le Parte_1
spese relative al grado di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso depositato da il Tribunale di Controparte_1
Mantova emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
296/2016 in data 4.3.2016 nei confronti di , Parte_1
sostenendo di vantare un credito di € 2.728.834,90 a titolo di corrispettivo per prestazioni di servizi di trasporto avvenuti tra il mese di settembre ed il mese di novembre 2015, producendo prova scritta costituita da 10
fatture, ordini e documenti di trasporto.
Proponeva opposizione e chiedeva la sospensione Parte_1
ex art. 649 c.p.c della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, non contestava di essere debitrice nei confronti di
[...] per la minor somma di euro 934.470,03, mentre contestava CP_1
la debenza delle somme eccedenti detto importo, deducendo la mancata pattuizione delle tariffe in concreto applicate da A Controparte_1
sostegno dell'opposizione esponeva:
-di essersi avvalsa per 16 anni del servizio di trasporto da parte della onorando fatture per oltre 80 milioni di euro, di Controparte_1
cui più di 40 milioni nel periodo 2010/2015;
- che nel mese di novembre/dicembre 2015 era venuta causalmente a conoscenza di una sistematica attività truffaldina posta in essere a suo danno, da molti anni, da una propria dipendente ( con la Persona_1
complicità e la partecipazione della . In particolare, Controparte_1
veniva fatto credere ai titolari di ed ai relativi uffici Parte_1
contabili, che i corrispettivi richiesti mensilmente da si Controparte_1
riferissero ad una quantità di trasporti enormemente superiore a quelli effettivamente eseguiti;
a tal fine la allegava alle fatture “liste Per_1
viaggi” comprensive di trasporti mai eseguiti in modo da fare apparire l'importo delle fatture, prive di qualsiasi indicazione in ordine alle singole prestazioni di trasporto, in linea con il tariffario in uso presso la
[...]
ed utilizzato dai suoi impiegati per formulare i prezzi della Parte_1
merce venduta ai clienti, che tenevano conto anche del costo del trasporto;
- che, pertanto, le tariffe applicate erano raddoppiate o triplicate rispetto a quelle che la pensava fossero applicate come risultanti dalla sua Pt_1
contabilità interna, e altre volte corrispondenti a viaggi del tutto inesistenti, e comunque provate con documenti sottoscritti dalla sola dipendente infedele;
-che la documentazione depositata da non era idonea Controparte_1
alla prova del credito ingiunto, atteso che gli ordini e i documenti di trasporto (c.d. ddt) erano sottoscritti dalla sola dipendente Persona_1
infedele attestante prestazioni mai effettuate, e non dagli amministratori dell'ingiunta, con conseguente necessità, al più, di applicare analogicamente l'art. 1657 cc;
- che, pertanto, la corretta quantificazione del corrispettivo andava individuata in € 934.470,03, come risultante dalla contabilità interna di
; Parte_1
-che la legittimità del licenziamento dalla dipendente infedele era stato accertato con sentenza passata in giudicato, che aveva attestato come il numero dei trasporti fosse molto superiore al reale al fine di non fare emergere il costo unitario di ciascun trasporto applicato dalla CP_1
assai meno conveniente di quanto non risultasse;
-che era in corso anche un processo penale nei confronti della e Per_1
del legale rappresentante della . Controparte_1
Si costituiva in giudizio opponendosi alla richiesta Controparte_1
di sospensione e contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto. In particolare, deduceva:
-che la documentazione ex art. 634 cpc doveva ritenersi idonea, sia per ciò
che concerneva le fatture sia per le richieste dei viaggi e gli ordini di trasporto inviati via fax da , gli accordi di tariffa Parte_1
per ogni singola tratta di viaggio nonché i ddt;
- che vi erano rapporti commerciali con l'ingiunta, nella persona della da più di quindici anni, pertanto, doveva ritenersi che la Per_1 Pt_1
avesse ratificato l'operato della sua rappresentante;
- che con particolare riferimento a richieste di trasporti per destinazioni specifiche e “nuove”, rispetto agli accordi iniziali, l'ingiungente trasmetteva a controparte, nella persona della un dettaglio dei Per_1
trasporti senza tariffa o in sospeso indicando la tariffa richiesta e, ove convenuta, tale dettaglio era restituito con timbro e sottoscrizione per accettazione, applicandosi poi la suddetta tariffa per tutti i viaggi verso quella destinazione;
- che era disponibile a produrre in originale i documenti depositati in copia unitamente al ricorso ex art. 638 cpc;
- che l'eventuale predisposizione di liste viaggi fasulle era questione interna alla committente e non risultava essere oggetto di fatturazione da parte della;
CP_1
-che tali liste erano comunque disconosciute dall'ingiungente.
Concessa la parziale sospensione limitatamente alle somme eccedenti quelle non contestate, pari ad euro 934.470,03, la causa veniva istruita tramite l'assunzione di prove orali ed esperimento di c.t.u..
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 14.01.2020, respinta la richiesta proposta da di riunione del Parte_1
presente procedimento con altra causa da lei promossa dinanzi al
Tribunale di Mantova nei confronti di con riguardo a Controparte_1
fatture relative al mese di dicembre 2015, e respinta, con provvedimento del 27.06.2020, l'istanza di revoca della provvisoria esecuzione e/o il ricorso ex art. 700 cpc, alternativamente proposti dalla Parte_1
con atto del 12.05.2020, all'udienza del 15.12.2020, tenutasi con
[...]
modalità cartolari, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Con sentenza n. 499/2021 il Tribunale di Mantova ha delineato l'oggetto del contendere nella individuazione dell'importo delle tariffe da applicare,
non essendo, invece, stata contestata l'effettuazione delle prestazioni di trasporto eseguite da per suo conto. Controparte_1
Quanto, in primo luogo, alla censura secondo cui non vi sarebbero stati accordi sulle tariffe effettivamente applicate da ovvero Controparte_1
gli stessi sarebbero intervenuti con la dipendente infedele, il giudice ha richiamato i documenti versati agli atti dalla società convenuta e le testimonianze rese da e entrambi Testimone_1 Testimone_2
dipendenti della i quali hanno confermato i predetti documenti e CP_1
hanno illustrato la prassi intercorsa in relazione all'applicazione di tariffe concordate con la alle nuove destinazioni che mensilmente erano Per_1
concordate. Quanto alle testimonianze dei dipendenti di , Parte_1
e e del consulente Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
software in ordine all'esistenza di validi accordi scritti Persona_2
aventi ad oggetto le tariffe dei servizi di trasporto raccolte in un “listino prezzi” predisposto dalla e prodotto sub doc. 8 della opponente, il Per_1
Tribunale ha ritenuto che i testi non avessero saputo circostanziare in quale contesto sarebbero maturate tali diverse pattuizioni, indicare specificamente le parti che erano addivenute a tali accordi e,
segnatamente, precisare se di essi fosse a conoscenza e parte la
[...]
sottolineando che, essendo rimasti estranei ad ogni Controparte_1
contrattazione al riguardo, non sapessero come le tariffe venivano concordate e conoscessero solo l'esistenza di un file excel per uso interno.
Il Tribunale, richiamati anche gli analoghi esiti dell'istruttoria svolta in altro parallelo giudizio n. 1240/2017 RG, definito con sentenza dal
Tribunale di Mantova, ha ritenuto, quindi, provata l'esistenza di accordi scritti sulle tariffe applicate raggiunti tra la e la Controparte_1
tramite la sua dipendente mentre ha Parte_1 Persona_1
escluso che fosse stata raggiunta la prova della conoscenza da parte di del fatto che nella contabilità interna della Controparte_1 [...]
alle fatture risultassero allegate “liste Parte_1 Controparte_1
viaggi fasulle”, vistate dalla e riportanti un numero di viaggi Per_1
superiore a quelli eseguiti e fatturati dalla nonchè del Controparte_1
fatto che la avesse redatto ed aggiornasse periodicamente un file Per_1
trasporti per uso interno dei dipendenti commerciali della , in cui Pt_1 inseriva tariffe diverse da quelle effettivamente concordate con la
[...]
sulla base di accordi scritti, raggiunti con scambio di fax ed CP_1
emails, versati in atti. Secondo il Tribunale, dunque, le tariffe applicate erano state concordate tra le parti per il tramite della dipendente Per_1
non essendo provato l'accordo raggiunto inter partes circa le tariffe contenute nel predetto listino interno alla . Le vicende penali e Pt_1
giuslavoristiche della non potevano assumere rilievo nei rapporti Per_1
tra le due società al fine di escludere l'obbligo di pagamento tenuto conto che la era stata dipendente della ed addetta ai Per_1 Parte_1
rapporti con la per molti anni e questo aveva fatto Controparte_1
sorgere l'apparenza, imputabile alla , circa la sussistenza di potere Pt_1
di negoziazione del prezzo delle tariffe.
Il primo giudice ha evidenziato, poi, come nel presente giudizio non fosse stata provata una condotta di mala fede di , non Controparte_1
essendo stato peraltro richiesto l'annullamento o la nullità degli accordi sulle tariffe, sicché trovava applicazione la responsabilità del datore di lavoro per fatto dei suoi ausiliari ai sensi dell'art. 1228 c.c. e dell'art. 2049
c.c.; ha ritenuto destituita di fondamento la affermata estraneità della agli accordi indicati, essendosi essa limitata a dichiarare di Pt_1
disconoscere le firme e le sigle apposte sui predetti documenti in quanto non riferibili ai legali rappresentanti della società attrice, senza negare la riferibilità di tali sottoscrizioni alla la quale aveva apposto il Per_1
proprio visto su tutta la documentazione versata in causa da
[...]
., per cui non poteva porsi in dubbio che tali accordi fossero CP_1 riferibili alla società opponente.
Quanto al disconoscimento di conformità agli originali degli accordi (fax ed emails), ha dato atto che la aveva prodotto gli Controparte_1
originali delle emails e che, quanto ai fax, la contestazione era generica.
Ha, quindi, rilevato che la ctu svolta aveva accertato n. 1039 trasporti effettuati tra settembre e novembre 2015 rispetto ai 1109 richiesti, stante la incompletezza della documentazione con riferimento a 70 viaggi che rendeva impossibile valorizzare la relativa tratta, e che le istanze istruttorie erano inammissibili in quanto relative a documenti irrilevanti, avendo le parti determinato il corrispettivo dei servizi mediante accordi scritti.
Il primo giudice ha, infine, ritenuto che l'esistenza di tali accordi e per iscritto in relazione a trasporti internazionali escludesse altresì
l'ammissibilità della c.t.u. finalizzata a determinare i prezzi ai sensi dell'art 9 L. 286/05 .
Ha quindi concluso che, applicando il tariffario Bertani che, in quanto concordato con la impegna la , la somma Per_1 Parte_1
dovuta fosse pari ad euro 2.290.556,00, Iva inclusa, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
In ragione del fatto che si era dichiarata disponibile Parte_1
ad accettare la proposta conciliativa formulata dal ctu all'esito delle operazioni peritali, ha compensato le spese di lite in ragione della metà,
considerata anche l'attività svolta nel procedimento cautelare in corso di causa. ***
Avverso la sentenza ha proposto appello affidando Parte_1
le sue censure a cinque motivi d'appello e chiedendo che, in riforma della sentenza del Tribunale di Mantova, fosse rigettata ogni domanda proposta da in eccedenza rispetto alla somma riconosciuta di Controparte_1
euro 934.470,03; in subordine, rideterminarsi il dovuto ed in ogni caso condannarsi la società appellata alla restituzione della somma di euro
1.377.601,07, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, o di quanto corrisposto in eccesso rispetto alla somma che sarà rideterminata, oltre rimborso spese di lite e di ctu e di ctp.; ha insistito nelle istanze istruttorie.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto del gravame;
Controparte_1
in via incidentale, ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
dichiararsi che il corrispettivo dovuto per i servizi di trasporto oggetto di causa è pari ad euro 2.729.834,90.
In allegato al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
11.02.2025 i nuovi difensori dell'appellante hanno depositato copia delle pronunce intervenute dopo la proposizione dell'appello:
- sentenza penale n. 4270 del 15/12/2022 con cui legale CP_6
rappresentante dell'appellata, e sono stati condannati per il Persona_1
delitto di truffa aggravata in concorso commesso ai danni di Parte_1
in relazione a viaggi falsamente eseguiti e a tariffe applicate
[...]
nel periodo da maggio 2005 a dicembre 2015, e al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio e al pagamento di una provvisionale;
- contabile di pagamento della provvisionale del 14.03.2023;
-sentenza della Corte di Appello di Brescia n.139/2024 del 5.2.2024 che,
in analoga vicenda e con riferimento a due fatture relative a servizi di trasporto svolti nel dicembre 2015, in accoglimento dell'opposizione proposta da , ha revocato il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto e rideterminato il compenso dovuto da quest'ultima a
[...]
in euro 34.133,96; CP_1
- dispositivo della sentenza del giudice del lavoro di Brescia del 2/3/2023,
con cui la è stata, per analoghi fatti, condannata al risarcimento Per_1
del danno nei confronti dell'ex datore di lavoro e dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Brescia, sezione lavoro, del 6.6.2024 che in parziale riforma della predetta sentenza, ha condannato la al Per_1
risarcimento del danno nella misura di euro € 5.768.307,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
-atto di citazione introduttivo del giudizio risarcitorio n. 12908/23 nei confronti di ed altri, memorie prodotte nel predetto Controparte_7
giudizio ed ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia il 20.12.2024.
Anche i difensori di alla medesima udienza hanno Controparte_1
prodotto i seguenti documenti:
-atto di appello avverso la sentenza penale del Tribunale di Brescia
4270/2022;
-ricorso per Cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di
Appello di Brescia n. 139/2024 del 5.2.2024; -comparsa di costituzione nel giudizio risarcitorio n. 12908/23 pendente davanti al Tribunale di Brescia e memorie ex art 171 ter, n. 1-2-3 cpc.
All'udienza del 12 febbraio 2025 la Corte si è riservata di decidere unitamente al merito sulla ammissibilità dei documenti depositati unitamente ai fogli di precisazione delle conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la ammissibilità della documentazione prodotta da entrambe le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.02.2025, non potendo essere prodotta unitamente all'atto di appello in quanto di formazione successiva.
Con il primo motivo l'appellante censura la mancata applicazione, in ordine alle tariffe, della normativa suppletiva di cui agli artt. 6 e 9 del d.
lgs. 286/05, non condividendo l'affermazione del primo giudice in ordine alla sua irrilevanza nel caso specifico.
Sostiene in particolare che gli accordi in atti e di cui ai docc. da 22 a 25
prodotti da controparte, non rivestano la forma scritta “rinforzata”
richiesta dal citato art. 6, in quanto non rispettano i requisiti dettati da tale disposizione. Neppure potrebbero supplire a tali carenze di forma le testimonianze assunte in atti, né il fatto che oggetto di causa siano
“trasporti internazionali” potrebbe considerarsi ragione ostativa all'applicabilità della predetta normativa, essendo italiano sia il trasportatore che la cliente società appellante, il luogo di conclusione del contratto e la località di partenza ed arrivo del trasporto.
Quanto alla applicabilità della Convenzione di Ginevra del 19.5.1956 o
CMR, trattasi di disciplina non esaustiva della materia del trasporto internazionale di merci su strada, con la conseguenza che gli aspetti non regolati rimangono soggetti al diritto nazionale applicabile secondo le regole generali del conflitto, tra cui proprio la disciplina del prezzo del trasporto e della sua formazione di cui la Convenzione non si occupa.
Invoca, pertanto, la conseguente applicazione, quanto alle tariffe, dei criteri sussidiari di cui all'art. 9 richiamante gli usi e consuetudini raccolti nei bollettini CCIAA aggiornati come ivi indicato e ribadisce come non fosse onere dell'attrice opponente produrre documentazione attestante i richiamati usi e consuetudini.
Sostiene che la domanda di controparte dovrebbe pertanto essere respinta
(sebbene per quanto riguarda l'eccesso richiesto rispetto all'importo di euro 934.470,00 riconosciuto) chiedendo, in subordine, rideterminarsi i corrispettivi dovuti ai sensi dell'art. 9 D. Legisl. n. 286/05, eventualmente anche a mezzo di una CTU, al fine d'accertare la tariffa effettivamente applicabile, previa richiesta ex art. 213 cpc alla CCIAA e agli organismi competenti in materia, ovvero per l'applicazione dei prezzi di mercato ex art. 1657 cc.
Con il secondo motivo l'appellante si duole che il primo giudice abbia ritenuto raggiunta la prova degli accordi sulle tariffe applicate dalla Censura in particolare che i documenti da 22 a 25 Controparte_1
prodotti da ossia copie di comunicazioni fax e e-mail con proposte CP_1
che sarebbero state accettate dalla cliente, siano stati ritenuti idonei a tale prova, trattandosi solo di “quotazione di trasporti in sospeso” che sarebbero al più riferiti a specifici trasporti e che sarebbero del tutto risalenti e pertanto estranei ai trasporti oggetto di causa. Censura altresì
che sia stata ammessa la prova per testi in quanto volta a dare prova di accordi di contenuto e portata diversi da quelli risultanti per iscritto dai documenti. Rileva che, in ogni caso, tali deposizioni si erano risolte in generica conferma in blocco del doc. 11 (Tariffario e del doc. 22 CP_1
della (fax e emails con quotazione trasporto in sospeso), senza CP_1
alcuna specificazione in ordine al fatto che le tariffe risalenti fossero state oggetto di un preciso accordo con . Contesta la Parte_1
testimonianza di che comunque ritiene inidonea essendosi riferita Tes_1
genericamente a nuove tariffe e ad accettazioni mentre mancherebbe la prova di accordi sui viaggi successivamente effettuati, e quella del teste il quale peraltro ha confermato che solo le fatture emesse nei Tes_2
confronti della erano semplificate e non fornivano alcun dettaglio, Pt_1
ed entrambi hanno riferito che il doc 11 “Tariffario Bertani” era un documento per uso meramente interno della con la conseguenza CP_1
che deve escludersi che esso sia mai stato inviato a Parte_1
per l'approvazione. Per contro, avrebbe confortato la ricostruzione dell'appellante l'affermazione dei testi e in ordine al Tes_3 Tes_4
non avere mai visto tali documenti e quest'ultimo di essere sicuro che non ci fossero. Ribadisce che le tariffe erano concordate telefonicamente e a peso e non a tratta e che i predetti testi hanno dichiarato come le tariffe applicate non corrispondessero al listino interno e come fosse il listino medesimo a essere oggetto d'accordo secondo quanto constava a Tes_3
Sostiene che le prove non abbiano pertanto fondato la domanda della convenuta opposta che doveva essere respinta.
Con il terzo motivo censura l'estraneità Pt_1 Parte_1
all'appellante degli accordi che sarebbero stati conclusi tra l'appellata e la
Quest'ultima sarebbe da ritenersi priva di qualsivoglia potere Per_1
rappresentativo dell'appellante e la sua condotta non sarebbe pertanto idonea a impegnarla. Non sarebbe rilevante il fatto che la agisse Per_1
nell'ambito delle proprie mansioni ovvero che si fosse creata l'apparenza del diritto in capo alla medesima e nemmeno potrebbe sostenersi che non fosse stata allegata e provata, come desumibile dalla documentazione relativa ai procedimenti penali versata in atti, una condotta di mala fede della ed errato il ragionamento secondo cui, in assenza Controparte_1
di domanda d'annullamento o nullità degli accordi dalla stessa conclusi,
non sarebbe configurabile l'esonero da responsabilità del datore per il fatto del suo dipendente. Sostiene che non potrebbero sovrapporsi le questioni inerenti al potere di negoziazione del dipendente con la responsabilità del debitore per il fatto degli ausiliari ex art. 1228 cc.
Con il quarto motivo d'appello, proposto in via subordinata al mancato accoglimento dei precedenti, eccepisce la nullità e/o inefficacia dei supposti accordi tariffari. Evidenzia come tale nullità, riscontrabile nella condotta della per l'avere contrattato con malafede, sarebbe stata Per_1
rilevabile d'ufficio e come l'eventuale domanda d'annullamento sarebbe stata incompatibile con la tesi dell'opponente che postulava non un vizio del consenso ma la totale assenza, stante la collusione tra la ed il Per_1
legale rappresentante della . Controparte_1
Con il quinto motivo, proposto in via ulteriormente subordinata,
l'appellante contesta gli importi della condanna in quanto ricavati dall'applicazione di tariffe inesistenti tout court, trattandosi dei viaggi fatturati con riferimento ai quali non esisteva un documento con la apparente autorizzazione della tariffa, confezionata unilateralmente, e ai quali, invece, il ctu ha arbitrariamente applicato le tariffe più prossime in relazione alla destinazione o partenza, pervenendo ad un importo (euro
2.290.556,00) recepito dal Tribunale, mentre avrebbe dovuto defalcare da tale importo la somma di euro 57.508,84.
Ha proposto appello incidentale e con il primo Controparte_1
motivo ha eccepito la violazione del principio di non contestazione in quanto, nonostante la effettività dei viaggi fatturati da Controparte_1
non fosse stata contestata da , il primo giudice
[...] Parte_1
ha aderito alle conclusioni del ctu, escludendo 70 viaggi dal computo delle prestazioni eseguite e per i quali, al contrario, sussisterebbe il diritto di credito al pagamento del corrispettivo.
Con il secondo motivo contesta che il Tribunale, pur avendo accertato la validità degli accordi sui prezzi raggiunti dalle parti, sarebbe incorso in errore recependo le conclusioni del ctu, il quale non aveva applicato i prezzi risultanti dal “Tariffario Bertani” ma aveva preso come basi tali prezzi aggiungendo poi un coefficiente di ponderazione collegato al peso della merce trasportata, nonostante gli accordi raggiunti dalle parti riguardassero le tratte e non già il peso.
Con il terzo motivo si duole della compensazione in ragione della CP_1
metà delle spese di lite che chiede vengano poste integralmente a carico della controparte in considerazione della sua totale soccombenza.
*****
Il primo motivo di appello principale è infondato.
Ritiene la Corte di rivedere le ragioni della decisione assunte con il proprio precedente n. 139/2024 del 5.2.2024 pronunciato nell'altro giudizio tra le medesime parti, attualmente pendente davanti alla Corte di Cassazione.
Re melius perpensa, si ritiene, infatti, che la normativa invocata dall'appellante – artt. 6 e 9 d. lgs. 168/2005 - non possa trovare applicazione nel caso di specie, al quale si applica, invece, per espressa previsione delle parti, la disciplina dettata dalla Convention des
Marchandises par Route (CMR), stipulata a Ginevra il 19/5/1956 e ratificata in Italia con legge 1621/1960 – prodotta dalla stessa Parte_1
quale doc. 1 in allegato all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
[...]
ed ivi richiamata a pag. 6 - che non prevede i vincoli di cui alla legislazione interna. Come affermato, infatti, dalla Suprema Corte <in tema di trasporto
internazionale di merci su strada, la normativa dettata dalla convenzione
di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la L. 6 dicembre 1960,
n. 1621) è da considerarsi quale lex specialis e, in quanto tale, è
applicabile solo in quanto le parti contraenti abbiano manifestato la loro
volontà di sottoporsi a tale disciplina, sia attraverso l'inserimento nella
lettera di vettura dell'indicazione che il trasporto è assoggettato al regime
di cui alla predetta convenzione (art. 6, par. L, lett. K), sia - in mancanza
della lettera di vettura - attraverso specifica pattuizione, che può essere
adottata anche verbalmente, sempre che se ne fornisca adeguata prova,
essendo normativa speciale (v. Cass. sentenza n. 3983/1975; Cass. SU
1034/1978; Cass. sentenza n. 10/1982; Cass. Civ. Sez. 3, 2 ottobre 2003
n. 14680; Idem, 27 maggio 2005 n. 11282; Idem, 24 maggio 2010 n.
15729; Sez. 3, Sentenza n. 7201 del 2015).>> (cfr. Cass.
5.3.2019 n.
6316).
Nel caso di specie, trattasi di trasporto internazionale di merci su strada in quanto il luogo di ricevimento della merce ed il luogo previsto per la consegna indicati in contratto sono situati in due paesi diversi, di cui uno parte della Convenzione (requisito della c.d. «internazionalità oggettiva»
del trasporto), e le parti hanno manifestato espressamente ed inequivocamente la loro volontà di sottoporsi alla disciplina della
Convenzione di Ginevra del 1956, come si evince dalle lettere di vettura internazionale prodotte sub documenti da 11 a 20 in allegato alla comparsa di primo grado della nelle quali è inserita la previsione che, CP_1 nonostante qualsiasi clausola in contrario, il trasporto è soggetto al regime di cui alla predetta convenzione ed è stampigliata la dicitura “CMR”.
Ciò trova conferma nella giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza Cass.
civ.
9.5.2007 n. 10561) secondo cui, ai fini della qualificazione come
“internazionale” del trasporto di merci su strada ciò che conta è “…il dato
oggettivo del trasporto di merci oltre i confini nazionali degli Stati membri
e verso altri Stati della Comunità”, mentre è del tutto irrilevante la comune nazionalità italiana delle società che sono parti del contratto di trasporto.
La disciplina di cui agli artt. 6 e 9 del d. lgs. 286/05, invocata dall'appellante, non può dunque trovare applicazione, con conseguente irrilevanza delle richieste istruttorie al riguardo ribadite in questo grado dall'appellante.
Non è, pertanto, necessaria la forma scritta ai fini della conclusione del contratto e della determinazione delle tariffe relative al trasporto e, a maggior ragione, la forma scritta “rafforzata” prevista dall'art. 6 del predetto d. lgs. 286/05.
La Convenzione di Ginevra, infatti, definisce cosa sia il trasporto internazionale di merci su strada e disciplina la responsabilità del vettore,
la documentazione necessaria ed il contenuto della lettera di vettura
(CMR), il limite massimo di risarcimento per il mittente in caso di perdita o danneggiamento della merce. Non stabilisce, invece, le tariffe, la cui determinazione è lasciata alla libera contrattazione delle parti, sebbene le influenzi indirettamente in quanto, stabilendo le responsabilità ed i limiti di risarcimento, influenza i costi ed i rischi assicurativi e,
conseguentemente, anche le tariffe, per la determinazione delle quali non richiede alcun accordo scritto, potendo la prova essere raggiunta anche per testi.
Viene in considerazione, peraltro, anche il Regolamento n. 4058 del 1989
CEE (cfr. Cass. civ. sentenza 9.5.2007 n. 10561, cit), ispirato alla volontà
della creazione di un mercato comunitario del trasporto di merci su strada ispirato al criterio della libera formazione dei prezzi e della determinazione di un sistema di tariffazione omogeneo nello spazio comunitario, secondo cui è il dato oggettivo e funzionale del trasporto di merci nello spazio comunitario a determinare la sua applicabilità; esso, nel terzo considerando, prevede che "la libera formazione dei prezzi dei
trasporti di merci su strada costituisce il regime tariffario più adatto alla
creazione di un mercato libero dei trasporti ... nonchè alle finalità del
mercato interno e all'esigenza di istituire un sistema di tariffazione
uniformemente applicabile nell'insieme della comunità".
In mancanza di accordo, peraltro, non è possibile applicare la tariffa minima prevista dell'art. 83-bis, commi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 e 11, d.l. 25
giugno 2008, n. 112, conv., con modif., in l. 6 agosto 2008, n. 133 per i contratti di autotrasporto di merci su strada stipulati in forma orale, poiché
prevista solo per i trasporti nazionali per conto terzi in quanto i parametri che concorrono alla formazione del costo minimo sono tipici dell'autotrasporto nazionale e tengono conto delle riduzioni del costo del carburante derivanti dalle norme sul parziale rimborso delle accise (cfr.
Corte Cost.
2.3.2018 n. 47); in ogni caso tale normativa è stata abrogata dalla legge 190 del 2014, che ha sancito la libertà di negoziazione del corrispettivo del trasporto.
Il motivo va, pertanto, respinto.
Va ora esaminato, per ragioni di ordine logico giuridico, il terzo motivo
di appello che è invece fondato.
Il primo giudice ha ritenuto responsabile delle Parte_1
conseguenze della condotta tenuta dalla dipendente Persona_1
affermando che < abbia agito “in Per_1
modo infedele” rispetto al suo datore di lavoro, sia stata licenziata e quindi sia stata denunciata dall'opponente non può assumere rilievo nei rapporti tra le due società al fine di escludere l'obbligazione di pagamento,
risultando pacificamente che la dipendente di Parte_1
era stata, per diversi anni, addetta ai rapporti con la Controparte_1
ed agisse nell'ambito delle proprie mansioni, facendo insorgere l'apparenza, imputabile alla società opponente, circa la sussistenza di tale potere di negoziazione del prezzo delle singole tariffe;
né risulta raggiunta prova di una condotta di mala fede della convenuta nel presente giudizio ove non è stata svolta alcuna domanda di annullamento o nullità degli accordi raggiunti: deve darsi pertanto applicazione al principio per il quale, in tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari,
l'inadempimento del terzo, del quale il contraente si avvalga per svolgere l'incarico, non costituisce di per sé giusta causa di esonero da responsabilità del contraente stesso, in quanto, ai sensi dell'art. 1228
cov.civ., questi è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso e colposo dei suoi ausiliari, salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell'ausiliario. (…) Ne consegue che, in quanto datore di lavoro della sig.ra parte opponente sarà tenuta nei confronti della società Persona_1
opposta, a detto titolo, a corrispondere i prezzi concordati dalla propria
Responsabile dell'Ufficio commerciale, nell'esercizio delle mansioni ad essa attribuite e di fatto svolte, come emerge dalle raccolte deposizioni testimoniali>>.
Tale conclusione non può essere condivisa.
L'art. 1228 c.c. stabilisce che <
debitore che nell'adempimento dell'obbligazione, si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro>>.
Al riguardo, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, <
dipendenti scatta ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli (Sez. 3, Sentenza n. 8210 del 04/04/2013, Rv. 625668 - 01)>> (cfr. Cass. 23.3.2018 n. 7241); in altri termini la responsabilità del datore per lo svolgimento delle incombenze affidate ai dipendenti sussiste allorchè il fatto illecito sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni cui sia adibito.
Tuttavia il comportamento doloso (anche di rilevanza penale) del terzo interrompe il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze e il danno nell'ipotesi di condotta "anomala", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di incauta ed avventata acquiescenza alla violazione delle regole
(Sez. 1, Sentenza n. 22956 del 10/11/2015, Rv. 637646 01; Cass.
23.3.2018 n. 7241).
Al riguardo non risponde al vero che non abbia Parte_1
tempestivamente allegato la mala fede della : sin Controparte_1
dall'atto di citazione in opposizione essa ha, infatti, denunciato il comportamento infedele della propria dipendente e ha narrato <
sinistro ed inquietante>> che aveva portato all'applicazione sistematica da parte della di tariffe superiori a quelle concordate e alla scoperta CP_1
di questo sistema;
inoltre all'udienza del 5 maggio 2016, immediatamente successiva alla produzione dei documenti da parte della Controparte_1
li ha prontamente contestati, non solo sotto il profilo Parte_1
che le “prefatture” sub doc.ti da 1 a 10 non erano mai state inviate a ed il “Tariffario” non risultava sottoscritto dai suoi Pt_1
amministratori, ma, per quel che qui interessa, anche con riferimento al fatto che le sottoscrizioni per conferma apposte sui predetti documenti dalla non erano ad essa società riferibili stante la condotta infedele Per_1
della dipendente ed il comportamento quantomeno “anomalo” tenuto dalla in tutta la vicenda. CP_1
Ciò premesso, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nella specie sussiste la prova oltre che della condotta infedele della di Per_1
una condotta se non di collusione quantomeno “anomala” della
[...]
, idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il CP_1
fatto doloso della dipendente, come desumibile:
-dalla documentazione versata in atti, parte della quale di provenienza della stessa società appellata;
- dall'esito delle deposizioni testimoniali assunte nel presente giudizio;
-dall'esito delle prove assunte in sede penale e in sede di impugnazione del licenziamento della Per_1
- dalla sentenza penale n. 4270/2022 emessa dal Tribunale di Brescia nei confronti di Presidente del Consiglio di Amministrazione CP_6
della con la quale lo stesso è stato condannato Controparte_1
per truffa aggravata, unitamente alla all'epoca dipendente della Per_1
; Parte_1
-dalla sentenza della Corte di Appello n. 376/2018 del 24.10.2018, ormai passata in giudicato, che ha dichiarato legittimo il licenziamento di
[...]
Per_1
Alla utilizzabilità di tale documentazione non osta la circostanza che la sentenza penale sia stata oggetto di impugnazione e non sia dunque passata in giudicato, o che alla vicenda lavoristica scaturita dall'impugnazione del licenziamento della sia rimasta estranea la . Per_1 Controparte_1
Secondo, infatti, l'insegnamento consolidato della SC, le prove assunte in un precedente processo, anche penale e anche se svoltosi tra parti diverse,
e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile quali prove precostituite e atipiche se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (cfr. di recente e per tutte: Cass.
16.4.2025 n. 9957 e la giurisprudenza ivi citata).
Rileva, infatti, la Corte che gli stessi testi addotti dalla hanno CP_1
riferito che il sistema di approvazione delle tariffe e di fatturazione adottato per era decisamente diverso rispetto a quello Parte_1
adottato nei confronti di tutti gli altri clienti. In particolare, il teste
[...]
dipendente della ha riferito che il cd “Tariffario Tes_6 CP_1
Bertani” (cfr. doc. 11) era un documento interno della e che le CP_1
tariffe per le nuove tratte in esso non riportate non venivano concordate prima ma venivano inviate solo dopo l'effettuazione del viaggio e confermate via fax o e-mail dalla Detta prassi è stata confermata Per_1
dal teste che ha precisato che la era l'unico Testimone_2 Pt_1
cliente al quale veniva inviata fattura semplificata, contenente la sola distinzione tra viaggi comunitari e non, senza alcuna altra indicazione, e ciò su espressa richiesta della ha altresì riferito che la tariffa per Per_1
le nuove tratte veniva concordata dopo la sua effettuazione in quanto tutti i viaggi venivano fatturati a fine mese, mentre per tutti gli altri clienti il viaggio veniva eseguito solo dopo averne concordato il costo.
La prassi sopra descritta trova conferma nella documentazione versata in atti: come si evince dai fax dal 2000 al 2011 e dalle e-mail dal 2012 al settembre 2015 prodotte in primo grado da e dai Controparte_1
doc.ti 23a, 23b, e 25, quest'ultima inviava via fax e successivamente via e-mail alla la “quotazione trasporti in sospeso” per destinazioni Per_1
nuove per le quali non era stata pattuita preventivamente alcuna tariffa,
contenenti il riepilogo dei viaggi effettuati senza ancora tariffa e la indicazione della tariffa unilateralmente applicata da per ciascuna CP_1
destinazione. Tali comunicazioni, contenenti la indicazione della nuova tariffa mai pattuita, venivano trasmessi a Parte_1
esclusivamente all'indirizzo della che li stampava, sottoscriveva, Per_1
scannerizzava e restituiva per accettazione solo pochi minuti dopo la ricezione nonostante alcun controllo potesse essere eseguito in così poco tempo e peraltro senza alcuna documentazione allegata, circostanza che rendeva palese anche a come tali tariffe non fossero Controparte_1
state sottoposte all'accettazione degli amministratori della società. E che di ciò fosse ben consapevole la , lo si evince anche Controparte_1
dalla mail 18.12.2015 (doc.21 in primo grado della ) con la quale Pt_1
la - avendo partecipato alla riunione con gli amministratori di CP_1
il 5.12.2015 in cui era stata rappresentata la Parte_1
discordanza tra le tariffe applicate dalla e quelle che la società CP_1
appellata aveva ritenuto fino a quel momento essere state sempre applicate ed erano state mostrate le liste viaggi allegate alle fatture rivelatesi falsamente redatte dalla in quanto disconosciute dalla Per_1 [...]
ormai sapendo, quindi, che la documentazione sarebbe stata CP_1
visionata anche da e da - Parte_3 Persona_2
contrariamente alla prassi seguita per anni ha chiesto alla di essere Pt_1
autorizzata ad emettere fattura per alcuni trasporti eseguiti nel novembre del 2015, e ciò, peraltro, nonostante detti “trasporti” risultassero tra quelli inseriti nel cd “tariffario , in contrasto con la prassi seguita in CP_1
precedenza in cui provvedeva direttamente ad emettere fattura.
Illuminante è altresì la deposizione dei testi addotti dalla , Pt_1
di Master House, incaricato dalla Persona_2 Parte_1
ad aprile 2015 di informatizzare il sistema di gestione dei costi di trasporto e del magazzino anche in vista del prossimo pensionamento della Per_1
e di dipendente di incaricato di inserire i dati, da Testimone_5 Pt_1
cui è emerso che a seguito dell'invio da parte della solo a fine CP_1
ottobre 2015, dopo vari solleciti, delle informazioni utili per effettuare l'incrocio dei dati, era emersa la non corrispondenza degli importi delle tariffe riportate nel file excel interno a , creato ed aggiornato dalla Pt_1
e quelli in concreto applicati risultanti dalle fatture, pari quasi al Per_1
doppio, nonché tra il numero dei viaggi indicato dalla e quello CP_1
risultante nelle liste viaggi allegate alle fatture (stilati ad hoc dalla Per_1
per fare combaciare l'importo delle tariffe con gli apparenti inferiori prezzi indicati nel tariffario interno alla da lei stessa predisposto, cfr. Pt_1
sentenza di appello nel processo di impugnazione del licenziamento, passata in giudicato).
Il ha altresì riferito che la in quei mesi aveva tenuto un Per_2 CP_1
comportamento reticente, producendo i dati e i documenti richiesti solo a seguito di varie sollecitazioni ed in modo estremamente confuso.
Ciò trova conferma nel contenuto della posta elettronica eliminata massivamente dalla il 1° dicembre 2015 in concomitanza con la Per_1
scoperta dell'importo delle tariffe effettivamente applicate da e CP_1
recuperata dal tecnico informatico all'uopo incaricato da (cfr. Pt_1
sentenza penale in atti), da cui emerge che proprio in quel periodo
(marzo/novembre 2015) vi era stato uno scambio di e-mail con cui i dipendenti della , senza alcuna giustificazione, Controparte_1
tenevano aggiornata la di tutte le richieste in ordine a dati e Per_1
documentazioni che pervenivano dalla e da per lo Pt_3 Per_2
sviluppo del software;
la invece di rivolgere alla sua collega di Per_1
lavoro eventuali rimostranze in ordine alla correttezza di quanto richiesto alla dava direttamente ai dipendenti della indicazioni in CP_1 CP_1
senso contrario circa la documentazione ed i dati da comunicare al suo datore di lavoro proprio allo scopo di ostacolare la ricostruzione dei rapporti economici intervenuti tra le parti. Particolarmente significative in questo senso sono:
-la e-mail del 31.7.2015 con cui l' dipendente della Tes_2 CP_1
inoltrava alla un attimo dopo averla ricevuta, la richiesta di Per_1
trasmissione di dati che gli era pervenuta da dipendente Parte_3 di , a cui la rispondeva: “Gentilmente tolga il nr Pt_1 Per_1
documento!!!!” (cfr. doc. 26 di ); Pt_1
-le due e-mail in pari data (docc.28 e doc.29), indirizzate alla sola
[...]
, con le quali la chiedeva alla dipendente di CP_1 Per_1
quest'ultima, sig.ra , di eliminare il dato, necessario per CP_8
qualsivoglia verifica, riguardante la data del carico sostituendolo con la data/fine mese di fatturazione, invitandola a parlare della cosa con CP_6
vice presidente del CdA della (“P.F. parli con il sig.
[...] CP_1
perché avevamo concordato di indicare così come A Allegato”), CP_6
precisando, a seguito di specifica richiesta della , che il dato da CP_8
indicare era solo il mese di riferimento della fatturazione (“Sì esatto il
mese a cui si riferisce la fatturazione – senza specificare il giorno”);
- e-mail in data 11.9.2015 (doc.30) con cui la a seguito della Per_1
insistenza della circa l'invio da parte della dei dati per il Pt_3 CP_1
controllo delle spese di trasporto, richiesta che continuava a rimanere inevasa stante le diverse indicazioni contestualmente fornite dalla Per_1
ai dipendenti della scriveva a “QUESTA INSISTE CP_1 CP_8
!!!! IL FILE ALLEGATO E' QUELLO ESATTO PER TRASMISISONE
DATI”, e-mail a cui seguiva il benestare della (“Ok”). CP_8
Emerge palesemente dal contenuto delle predette email l'intenzione della volta ad ostacolare la scoperta dell'effettivo costo del trasporto Per_1
eseguito con la complicità della come reso altresì evidente dal CP_1
tentativo della di eliminarle cancellandole in blocco nella speranza Per_1 di nascondere il rapporto “anomalo” intrattenuto con la Controparte_1
(cfr. sentenza penale cit.).
[...]
Tale “anomalia” trova, infine, emblematica conferma nel rapporto intrattenuto dalla con Vice presidente del CdA Per_1 CP_6
della Come emerge dalla sentenza penale e dalle Controparte_1
indagini della Guardia di Finanza in atti, sono stati rinvenuti una serie di messaggi sms che i due si sono scambiati tra il 2013 ed il 2015 allo scopo di organizzare incontri personali presso il casello di Desenzano del Garda,
in un luogo lontano dalla sede delle due aziende e dall'abitazione della al di fuori dell'orario di lavoro e all'insaputa degli amministratori Per_1
di ; il testo dei messaggi è breve e da esso non si evince la ragione Pt_1
dell'incontro ma risulta una certa abitualità, come emerge dall'uso dell'espressione “al solito posto” (cfr. telefonata del 29 luglio 2014) o dall'invito a vedersi per prendere un caffè; con riferimento a tali messaggi nessuna spiegazione è stata addotta dalla ma le ragioni di tale CP_1
scambio sono rese evidenti dal contenuto non ermetico dell'ultimo sms del
12 giugno 2015, ore 13:07 inviato dal “Salve . Avrei bisogno CP_1 Per_1
di parlarle per la vs richiesta di collegamento per le fatturazioni, oggi una
sua collega ci ha fatto abbastanza pressione x avere risposte. Per favore
mi chiami quando può Grazie”, che denota la evidente preoccupazione del derivante dalle continue richieste di invio di dati e documenti da CP_1
parte della e del e che dimostra ulteriormente come la Pt_3 Per_2
predetta società stava volontariamente, in accordo con la (come Per_1
sopra si è detto), cercando di ostacolare la ricostruzione dei dati e dei costi effettivamente sostenuti per il trasporto.
Alla luce di tutto quanto esposto, il terzo motivo va accolto dovendo ritenersi non applicabile la responsabilità di per la Parte_1
condotta infedele della sua dipendente nello svolgimento Persona_1
dell'incarico relativo alle tariffe applicate da stante la Controparte_7
“anomalia” della condotta tenuta da quest'ultima, rimanendo in ciò
assorbito il secondo, quarto e quinto motivo di appello. Ne risulta assorbito altresì ogni ulteriore profilo, anche istruttorio.
Rileva la Corte che con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
[...]
ha ammesso spettare comunque un compenso alla Parte_1 [...]
con riferimento ai trasporti effettivamente eseguiti e non CP_1
contestati, compenso che ha riconosciuto nell'importo di € 934.470,03
IVA compresa in relazione alle fatture oggetto di causa, oltre interessi come da domanda.
Passando all'esame del primo motivo di appello incidentale, risponde al vero che la non ha contestato il numero di trasporti Parte_1
eseguiti dalla ed indicati nelle prefatture trasmesse alla e CP_1 Pt_1
nei files di cui ai doc.ti 2 e 3 del fascicolo della in primo grado;
CP_1
oggetto di contestazione, infatti, erano solo i viaggi risultanti dalle liste
“viaggi fasulle”, vistate dalla e registrate nella contabilità interna Per_1
della unitamente alle fatture provenienti dalla che non Pt_1 CP_1
trovano rispondenza nelle liste dei files della e non erano redatte CP_1
su carta intestata di quest'ultima che ne ha disconosciuto la sottoscrizione già in occasione dell'incontro tenutosi tra le parti in data 4.12.2015. Non
appare, dunque, corretta la esclusione dal computo delle prestazioni eseguite da dei 70 viaggi indicati dal c.t.u. Controparte_1
Rileva, tuttavia, la Corte che l'importo di euro 934.470,03 è stato riconosciuto come dovuto da con riferimento a tutti i Parte_1
trasporti di cui alle fatture azionate, comprensivi quindi anche dei 70
viaggi esclusi dal primo giudice.
Il secondo e terzo motivo di appello incidentale rimangono assorbiti nell'accoglimento dell'appello principale.
Ne consegue la riforma della sentenza appellata e la conseguente condanna dell'appellata alla restituzione di quanto corrisposto in eccesso in esecuzione della sentenza appellata.
La sentenza gravata va pertanto riformata nel senso suindicato.
La parziale riforma della sentenza determina la necessità di riliquidare le spese di primo e secondo grado sulla base di una rivalutazione complessiva dell'esito della controversia. Se l'appellante è vittoriosa quanto alla revoca del decreto ingiuntivo e alla riduzione dell'importo dovuto, l'appellata vede comunque riconosciuta una parte del suo credito,
per la quale l'ingiunta non ha mai formulato, nel corso del procedimento,
offerta d'adempiere insistendo invece per la reiezione d'ogni domanda di controparte, mentre è soccombente con riferimento all'appello incidentale.
Ne deriva che, essendovi parziale soccombenza reciproca, appare equo disporre la compensazione per 1/4 tra le parti delle spese dei due gradi, condannando alla rifusione, a favore della Controparte_1
controparte, della rimanente parte.
Le spese vanno liquidate nell'intero come segue, ai sensi del DM 55/2014
e ss. mod., identificando lo scaglione, ai sensi dell'art. 5 del medesimo,
nella somma effettivamente liquidata (valore minimo per la fase istruttoria di primo grado in considerazione dell'attività effettivamente svolta):
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 520.001,00 a 1.000.000,00
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3039,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 13.534,00
Fase decisionale, valore medio: € 8013,00
Compenso tabellare (valori medi) € 29.193,00
Competenza: corte d' appello
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00
Fase istruttoria, valore minimo: € 3.822,00
Fase decisoria, valore medio: € 9.487,00
Compenso tabellare (valori medi) € 22.333,00
Le spese di ctu, nella misura già liquidata in atti, vanno invece poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del tribunale di Mantova n. 499/2021 del 24.5.2021, nel contraddittorio con , in sua riforma così provvede: Controparte_1
1) accoglie parzialmente l'opposizione ex art. 645 cpc e, per l'effetto,
ridetermina in € 934.470,03 (comprensive d'IVA) il compenso dovuto da a in relazione ai trasporti di Parte_1 Controparte_1
cui alle fatture azionate con il decreto ingiuntivo, oltre interessi come da domanda;
2) condanna alla restituzione di quanto corrisposto, Controparte_1
in eccesso rispetto alla somma testé indicata, in esecuzione della sentenza appellata;
3) compensa per 1/4 tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
dei rimanenti 3/4, spese che liquida per l'intero in:
[...]
- € 29.193,00 per compensi del giudizio di I grado;
- € 22.333,00 per compensi del giudizio d'appello;
oltre a rimborso contributo unificato, a spese generali 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% le spese di ctu.
Atteso il rigetto dell'appello incidentale, va disposta a carico dell'appellata la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater
DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli