Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 30/12/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. NR. 156/2025/C
Giudizio n. 46413
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE MI AG
rappresentata, ai sensi dell’art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 46413 del registro di segreteria, proposto da OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Guglielmo Saporito, contro l’Inps, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariateresa Nasso e Oreste Manzi, e contro il Ministero dell’economia e delle finanze.
Uditi, nella pubblica udienza del 15 dicembre 2025, tenuta con l’assistenza del segretario dottoressa Alessandra Foschetti, l’avv. Filippo Di Mauro su delega dell’avvocato Guglielmo Saporito per il ricorrente e l’avv. Mariateresa Nasso per l’Inps.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2024, il ricorrente chiede che, per effetto del ricalcolo avvenuto nel febbraio 2024 del trattamento pensionistico privilegiato in godimento, gli siano riconosciuti gli arretrati dal 1° aprile 2011 (data di pensionamento) o, in subordine, dal 3 novembre 2014 (data in cui l’Inps ha ricevuto dalla Guardia di Finanza i nuovi dati reddituali utilizzati per operare la riliquidazione), invece che dal 1° gennaio 2019 come comunicatogli dall’Istituto previdenziale.
In data 19 aprile 2024 ha presentato previa istanza amministrativa all’Inps avverso il provvedimento di riliquidazione e, in particolare, rispetto alla decorrenza degli arretrati.
Il ricorrente rappresenta che, come sopra accennato, l’Inps, con determinazione del 2 febbraio 2024, nel ricalcolare il trattamento pensionistico percepito, ha previsto la decorrenza degli arretrati dal 1° gennaio 2019, considerando prescritto il periodo anteriore.
Ritiene ingiustificato che sia stata fatta valere la prescrizione, in quanto non aveva ricevuto in comunicazione alcun prospetto di liquidazione; ne conseguirebbe che nessuna inerzia gli potrebbe essere imputata.
In diritto, afferma tra l’altro che l’Inps, in questo modo, non avrebbe rispettato il principio civilistico per cui la prescrizione decorre solo dal momento in cui un soggetto è posto nella condizione di conoscere il proprio diritto.
Nel rassegnare le conclusioni chiede che gli sia riconosciuto il diritto al pagamento degli arretrati dal 1° aprile 2011, o in subordine dal 3 novembre 2014, con le conseguenze di legge.
2. In data 22 novembre 2024 la Guardia di Finanza – Ufficio contenzioso trattamento economico ha trasmesso il fascicolo del ricorrente.
3. Il 9 aprile 2025 la Guardia di Finanza ha presentato una memoria.
Dopo aver ricostruito i fatti, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. In particolare, ha evidenziato che tutti i provvedimenti aventi a oggetto la pensione del ricorrente sono stati emessi dall’Inps ed ha citato diverse pronunce di questa Corte con le quali è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni di appartenenza di pubblici dipendenti in pensione, riconoscendola esclusivamente in capo all’Istituto previdenziale.
Nel rassegnare le conclusioni, ha chiesto di essere estromessa dall’odierno giudizio, nonché la condanna del ricorrente alle spese di lite.
4. L’Inps si è costituito con una memoria depositata in data 28 aprile 2025.
Innanzitutto, ricostruisce i fatti, ricordando che il ricorrente è titolare di pensione privilegiata, con decorrenza dal 1° aprile 2011, riconosciutagli con determinazione del 5.6.2013.
In ragione di aggiornamenti degli assegni retributivi accessori, nel 2024 la pensione gli è stata riliquidata con riconoscimento degli interessi e arretrati dall’1/1/2019; quindi, afferma l’Istituto previdenziale, nel limite dei 5 anni antecedenti la riliquidazione stessa, in quanto i ratei precedenti sono stati considerati prescritti.
L’Inps ritiene di aver operato correttamente sulla base della normativa di cui all’art. 38, comma 1, lett. d), n. 2 e comma 4 del decreto legge n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011, che ha modificato l’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, per la quale per i ratei arretrati dei trattamenti pensionistici, ancorché non liquidati, opererebbe la prescrizione quinquennale. Richiama giurisprudenza di questa Corte a supporto della propria tesi.
Evidenzia come il ricorrente non abbia interrotto la prescrizione.
Nel rassegnare le conclusioni aveva chiesto che fosse dichiarata l’intervenuta prescrizione quinquennale di ogni pretesa antecedente l’1/1/2019 e, conseguentemente, il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese.
5. A seguito dell’udienza del 9 maggio 2025 questo Giudice ha disposto un rinvio ritenendo necessario, al fine del decidere, acquisire la determina (non depositata al fascicolo processuale) di riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato in favore del ricorrente. Pertanto, ha onerato l’Inps di depositare tale atto, riconoscendo alle parti un termine per note fino a 10 giorni prima.
6. In data 15 luglio 2025 l’Inps ha ottemperato all’adempimento istruttorio depositando la determinazione di liquidazione del trattamento pensionistico ordinario n. OMISSIS del OMISSIS, l’atto n. OMISSIS, del OMISSIS di riconoscimento della pensione privilegiata, nonché i relativi fogli di calcolo.
7. Il ricorrente ha depositato note d’udienza in data 16 settembre 2025.
Ricorda che il provvedimento del 2024 che ha definitivamente determinato il corretto importo del trattamento pensionistico del ricorrente in 37.664,00 euro segue la prima liquidazione del 2011 pari a 32.363,00 euro e la seconda di 35.792,00 euro nel 2013. Ciò dimostrerebbe la complessità del credito e la difficoltà alla quale è andato incontro il ricorrente, non qualificato in materia, nel riconoscerlo.
In altre parole, la prescrizione, secondo il difensore del ricorrente, premierebbe la condotta negligente dell’amministrazione nei confronti di un creditore “in stato di minorata difesa”.
8. Nel corso dell’udienza del 17 settembre 2025, con ordinanza a verbale, questo Giudice ha disposto come segue: “Il giudizio è rinviato al 15 dicembre 2025 alle ore 11.30 su richiesta di entrambe le parti che tenteranno di concludere una transazione”.
9. A seguito dell’udienza di cui sopra questa Corte, con sentenza non definitiva n. 102, del 30 settembre 2025, ha altresì dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze, con sua conseguente estromissione dal giudizio.
10. In data 12 dicembre 2025 la difesa del ricorrente ha depositato una nota con la quale le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo transattivo in merito all’oggetto del contendere a tacitazione di ogni reciproca pretesa e, conseguentemente, chiedono a questo Giudice di prendere atto della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
11. All’udienza del 15 dicembre 2025 le parti hanno confermato la richiesta che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
DIRITTO
1. Il ricorso è stato proposto per ottenere il riconoscimento del diritto gli arretrati conseguenti alla riliquidazione della pensione avvenuta con determinazione n. OMISSIS, del OMISSIS, senza la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati.
2. Le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in sede stragiudiziale della lite insorta e, come evidenziato nella parte in fatto, hanno chiesto che sia riconosciuta la cessazione della materia del contendere.
Conseguentemente, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
3. La composizione della lite con accordo extragiudiziale giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice Cons. Riccardo Patumi
f.to digitalmente
Depositata in Segreteria il giorno 30 dicembre 2025 p. Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Lucia Caldarelli)
f.to digitalmente
In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Bologna, 30 dicembre 2025 p. Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Lucia Caldarelli)
f.to digitalmente