TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4104/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel. dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4104/2024 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Seregno (MB), Via Santino de Nova, 30/32 – C.F.: - (doc. 1), rappresentato e C.F._2 difeso giusta procura alle liti posta allegata al ricorso, dall'Avv. Natalia L. Terruzzi (C.F.
) e dall'Avv. Sabina Villa (C.F.: ), con poteri congiunti e C.F._3 C.F._4 disgiunti, entrambe del Foro di Monza, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Natalia L. Terruzzi sito in Monza, Via Mosè Bianchi n 14 con dichiarazione, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta certificata
Email_1 Email_2
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] l'[...] e CP_1 C.F._5 residente a [...], rappresentata e difesa nel presente giudizio, dall'avv. VITO CANTORE (C.F.: ), con studio in Seregno (MB), Via C.F._6
Giovanni Bosco n. 7, come da mandato allegato (cfr. doc. n. 1). L'avv. Vito Cantore indica il proprio indirizzo pec, per l'inoltro delle comunicazioni e notifiche da parte della Cancelleria: Email_3
RESISTENTE
Con l'intervento del PM sede
OGGETTO:MODIFICHE ai sensi dell'art. 473bis. 29 c.p.c.
Con atto trasmesso in data 30.5.2025 le parti precisavano le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 3 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Monza del 13.12.2022, nell'ambito del procedimento congiunto di divorzio n. 7311/2022 R.G.,
- disporre l'affidamento condiviso delle minori ed ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione a settimane alternate presso ciascun genitore.
Rimangono ferme ed invariate le statuizioni di cui all'indicata sentenza art. 3 da lettera c), d), e), f) relative alla gestione/organizzazione dei periodi di vacanza/festività e ponti;
- porre a carico del Sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento delle figlie con il Parte_1 versamento dell'importo di Euro 2.000,00 mensile (Euro 1.000,00 per ciascuna minore), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento, nella misura del 100% delle spese straordinarie per le figlie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza:
- revoca /cessazione dell'obbligo del Sig. di contribuire annualmente per le vacanze delle Pt_1 figlie con l'importo di Euro 5.000,00;
- dare atto che il Sig. rimborserà alla Sig.ra l'importo di Euro Parte_1 CP_1
1.903,20, corrisposto al proprio CTP Dr.ssa come da fattura n.3/2025; Persona_3
- dare atto che sarà ad integrale carico del Sig. il saldo delle competenze relative Parte_1 all'attività del CTU Dr. mentre gli acconti versati dalle Pari al detto tecnico Persona_4 rimarranno a carico di ciascuna di esse;
- dare atto della rinuncia del Sig. a richiedere alla Sig.ra il rimborso Parte_1 CP_1 della quota del 20%, a carico della medesima, delle spese straordinarie anticipate dal dallo stesso Sig.,
Pt_1
- spese legali interamente compensate;
- dare atto della rinuncia dei Signori e all'impugnazione Parte_1 CP_1 dell'emananda sentenza.
- Le parti rinunciano alla comparizione all'udienza e chiedono la rimessione al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno concordato nel corso del giudizio, dopo i provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. e l'ammissione di c.t.u. contabile, la modifica delle condizioni, meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse delle figlie minori nata il [...] e nata Per_2 Per_1 il 6.7.2011 e, per la restante parte, relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza Tribunale di Monza nr. 7311/2022:
pagina 2 di 3 1) Recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Presidente rel.
dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel. dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4104/2024 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Seregno (MB), Via Santino de Nova, 30/32 – C.F.: - (doc. 1), rappresentato e C.F._2 difeso giusta procura alle liti posta allegata al ricorso, dall'Avv. Natalia L. Terruzzi (C.F.
) e dall'Avv. Sabina Villa (C.F.: ), con poteri congiunti e C.F._3 C.F._4 disgiunti, entrambe del Foro di Monza, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Natalia L. Terruzzi sito in Monza, Via Mosè Bianchi n 14 con dichiarazione, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta certificata
Email_1 Email_2
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] l'[...] e CP_1 C.F._5 residente a [...], rappresentata e difesa nel presente giudizio, dall'avv. VITO CANTORE (C.F.: ), con studio in Seregno (MB), Via C.F._6
Giovanni Bosco n. 7, come da mandato allegato (cfr. doc. n. 1). L'avv. Vito Cantore indica il proprio indirizzo pec, per l'inoltro delle comunicazioni e notifiche da parte della Cancelleria: Email_3
RESISTENTE
Con l'intervento del PM sede
OGGETTO:MODIFICHE ai sensi dell'art. 473bis. 29 c.p.c.
Con atto trasmesso in data 30.5.2025 le parti precisavano le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 3 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Monza del 13.12.2022, nell'ambito del procedimento congiunto di divorzio n. 7311/2022 R.G.,
- disporre l'affidamento condiviso delle minori ed ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione a settimane alternate presso ciascun genitore.
Rimangono ferme ed invariate le statuizioni di cui all'indicata sentenza art. 3 da lettera c), d), e), f) relative alla gestione/organizzazione dei periodi di vacanza/festività e ponti;
- porre a carico del Sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento delle figlie con il Parte_1 versamento dell'importo di Euro 2.000,00 mensile (Euro 1.000,00 per ciascuna minore), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento, nella misura del 100% delle spese straordinarie per le figlie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza:
- revoca /cessazione dell'obbligo del Sig. di contribuire annualmente per le vacanze delle Pt_1 figlie con l'importo di Euro 5.000,00;
- dare atto che il Sig. rimborserà alla Sig.ra l'importo di Euro Parte_1 CP_1
1.903,20, corrisposto al proprio CTP Dr.ssa come da fattura n.3/2025; Persona_3
- dare atto che sarà ad integrale carico del Sig. il saldo delle competenze relative Parte_1 all'attività del CTU Dr. mentre gli acconti versati dalle Pari al detto tecnico Persona_4 rimarranno a carico di ciascuna di esse;
- dare atto della rinuncia del Sig. a richiedere alla Sig.ra il rimborso Parte_1 CP_1 della quota del 20%, a carico della medesima, delle spese straordinarie anticipate dal dallo stesso Sig.,
Pt_1
- spese legali interamente compensate;
- dare atto della rinuncia dei Signori e all'impugnazione Parte_1 CP_1 dell'emananda sentenza.
- Le parti rinunciano alla comparizione all'udienza e chiedono la rimessione al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno concordato nel corso del giudizio, dopo i provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. e l'ammissione di c.t.u. contabile, la modifica delle condizioni, meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse delle figlie minori nata il [...] e nata Per_2 Per_1 il 6.7.2011 e, per la restante parte, relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza Tribunale di Monza nr. 7311/2022:
pagina 2 di 3 1) Recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Presidente rel.
dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3