Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliera;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1793/2021 R.G., tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rispoli, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, via Sciuti n. 38 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante in via principale,
e
, nella qualità di Curatore dell'eredità di Parte_2 PE
(C.F ), rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Calì,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, via Siracusa n. 1/E (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuto ed appellante in via incidentale,
1
nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
) nella qualità di procuratrice di , C.F._2 Controparte_2 nata a [...] il [...] (c.f. ), e di C.F._3 [...]
nata a [...] il [...] (c.f. ), ed CP_3 C.F._4
nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_4
), nella qualità di procuratore di C.F._5 Parte_3
, nata a [...] il [...], (c.f.: ),
[...] C.F._6 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Renata Riccioli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Palermo, via Giovanni Pacini n. 5 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
chiamati in causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 21 giugno 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- avv. Mario Rispoli per : Parte_1
“PIACCIA ALLA CORTE DI APPELLO Preliminarmente, preso atto delle motivazioni che hanno determinato la sostituzione del Giudice Relatore, si insiste nella richiesta di rinnovo della Consulenza tecnica contabile d'ufficio già richiesta in atto di appello, ritenuta superflua dal Consigliere precedente relatore, omonimo del CTU, sostituzione e/o richiamo sul quale si richiede specifica motivazione in caso di mancato richiamo e/o sostituzione, sui quali si insiste anche per un riesame delle valutazioni assiomatiche assunte in prime cure. Per l'ipotesi di mancato accoglimento della richiesta: Dare atto di correttezza, forma e tempestività del gravame con cui è chiesta la riforma della sentenza n. 1981/21 emessa inter partes i 30.4/7.5.21 dalla seconda sezione civile del Tribunale di Palermo, G.U. Dott. Silvia Ingrassia, con cui l'Avv. n.q, è Parte_2 stato condannato a pagare all'appellante, €. 256.720,73 oltre interessi ex art. 1284 co. 1 cc, maturati dai singoli esborsi all'effettivo soddisfo, dichiarando inammissibili tutte le altre
2 domande dell'attore e compensando tra le parti le spese di lite per 2/3, con condanna delle appellate a pagare il restante terzo determinato in €. 181,60 per esborsi, €. 5.847,00 per compensi, oltre rimborsi forfettari, oneri fiscali e previdenziali, ponendo i costi della CTU a carico delle parti per 1/3 ciascuno considerando come una parte tutte le convenute Pt_3
e piuttosto che considerarle singolarmente. Pt_1
Confermare la condanna dell'eredità dell'Ing. in persona PE dell'attuale legale rappresentante Avv. , alla restituzione all'appellante della Parte_2 sorte di €. 135.000 pagata ad per la quota fideiussoria in regresso rispetto alla Parte_4 garanzia solidale prestata a per le esposizioni debitorie di SAGECO Srl del CP_5 defunto in solido con l'appellante ed i signori nato nel Controparte_6 Parte_1
1957, dando atto che, nelle more dell'appello la curatela dell'eredità ha già accreditato tale somma. Dare atto che, diversamente da sorti ed interessi in ordine ai quali si chiede la riforma della sentenza impugnata, si presta acquiescenza sulle spese di assistenza legale nelle trattative e procedure concorsuali, sulle somme pignorate all'appellante da Banco di Roma per 1/5 di TFR e stipendi e sulle spese per acquisire consensi e cancellazioni di pegni ed ipoteche, in citazione in prime cure imputate per ¼ dell'intero a carico dell'eredità, esaminando le singole posizioni richiamate nei singoli assensi alla cancellazioni come attribuite dal CTU con addebiti diversificati, rinunciando al resto. In riforma della sentenza impugnata: Ritenere e dichiarare che i pagamenti eseguiti dall'Arch. (49) a Parte_1 CP_7
concordati in €. 40.080,00 ad estinzione dei crediti chirografari che Banco
[...] di Sicilia vantava dai fidejussori per debiti della SAGECO, devono essere allo stesso imputate in regresso e poste a carico delle convenute per 1/2 indiviso (€. 20.040,00) essendo l'appellante titolare della quietanza per il debito imputato anche all'eredità del defunto fratello, escludendo alcun adempimento autonomo del terzo Ing. trattandosi di somme CP_8 dell'appellante che il figlio custodiva in deposito fiduciario per tutte le ragioni dedotte in atto di appello ed in narrativa, qui da intendersi richiamate, ripetute e trascritte, sulla figura del
“terzo”, escludendo che quest'ultimo possa essere considerato portatore di autonomi diritti, non essendo stato nemmeno identificato in occasione degli accrediti pro solvendo eseguiti dall'appellante, senza assumere iniziative proprie, autonome e spontanee, agendo solo come rappresentante e/o delegato incaricato dal debitore di fornire la provvista, comportandosi in forma neutra su quanto trattato, voluto e pagato dal padre Arch. senza alcun Parte_1 coinvolgimento personale del figlio nelle trattative. Ritenere e dichiarare che i pagamenti eseguiti dall'Arch. (49) a Monte Paschi, Parte_1 insieme ai coobbligati solidali signori e (57) concordati e pagati in €. CP_6 Pt_1 Pt_1
450,000,00 in data 10.10.2007 a transazione, saldo, stralcio ed estinzione delle procedure esecutive immobiliari che la aveva staggito in danno dei quattro fidejussori solidali per CP_5
3 debiti della SAGECO, devono essere poste a carico delle convenute per ¼ dell'intera somma, con il 25% ciascuno imputato ad e (57) mentre il 50%, per €. CP_6 Pt_1 Pt_1
225.000,00, sono stati pagati dall'appellante ed a lui quietanzati, imponendogli di farsi carico anche della quota di €. 112.500,00 dovuta dall'eredità del fratello defunto, coobbligato solidale con gli altri tre, procacciando a sé un assegno dal padre al quale CP_9 aveva depositato la provvista e tutti i suoi risparmi assumendo si rendere disponibile la liquidità all'effettivo proprietario delle somme, a sua semplice richiesta, mentre il predetto Ing. è sempre rimasto estraneo alle vicende senza riservare a sé autonomi diritti e CP_9 senza essere nemmeno identificato in occasione degli accrediti dell'appellante erogati pro solvendo, comportandosi il padre in forma neutra, senza alcun proprio interesse rispetto all'obbligazione assunta dal figlio, rinunciando unilateralmente alle eventuali tutele sancite dall'art. 1180 cc. Ritenere e dichiarare che i pagamenti eseguiti dall'Arch. (49) a Parte_1 CP_10 insieme ai coobbligati solidali signori e (57) concordati e pagati in €. CP_6 Pt_1 Pt_1
1.632.100,00 a transazione, saldo, stralcio ed estinzione delle procedure esecutive immobiliari che la aveva staggito in danno dei quattro fidejussori solidali per debiti della CP_5
SAGECO, devono essere poste a carico delle convenute per ¼ dell'intera somma, con il 25% ciascuno imputati ad e (57) mentre il 50% per €. 816.050,00 sono CP_6 Pt_1 Pt_1 stati pagati dall'appellante ed a lui quietanzati imponendogli di farsi carico anche della quota di €. 408.025,00 imputabile all'eredità del fratello defunto, coobbligato solidale con gli altri tre, pur dando atto che, in sentenza, per tale credito sono stati già compensati €. 128.741,77 accreditati da all'appellante, oltre ad €. 121,258,23 già riconosciuti dovuti e pagati CP_11 imputandoli in acconto del maggior dare, la cui quantificazione è subordinata all'esito del gravame, con un credito residuo per sorte ancora dovuta pari ad €. 158.025,00 oltre interessi. Ritenere e dichiarare che solo l'Arch. (nato nel 1949), per effetto dei pagamenti Parte_1 eseguiti a totale saldo, stralcio ed estinzione anche delle garanzie prestate dal defunto fratello coobligato in parti uguali (¼ dell'intero) con gli altri cofidejussori ex art. PE
1298 cc, alle Banche e/o alle cessionarie dei crediti per fideiussioni gestite da , Parte_4
, Monte dei Paschi e / vanta un credito in regresso nei CP_10 CP_7 CP_7 confronti delle convenute per crediti certi, liquidi ed esigibili, per il combinato disposto degli artt 1299 e 1954 cc, di originari €. 675.565,00, importi riferiti alle sorti dei pagamenti a lui quietanzati senza esborsi delle convenute coobbligate quali cofidejussori solidali per ¼ del debito estinto, da cui detrarre €. 128.741,77 pagati da ed €. 256.258,23 già CP_11 oggetto di condanna nella sentenza di primo grado ed imputati alle medesime causali. Ritenere e dichiarare che nell'unica relazione del gestore dei beni ceduti ai creditori depositata il 18.1.2013 alla sezione volontaria giurisdizione del Tribunale Civile di Palermo, acquisita agli atti di questo processo con la CTU contabile, il Dott. ha confermato di Persona_2 non avere mai comunicato ai creditori ipotecari la sua veste di liquidatore dell'eredità e che
4 alcun esborso ha mai operato per estinguere le passività con le Banche creditrici, garantite in parti uguali da quattro fideiussori solidali per £.
7.012.270.494 al 12.7.98, data del decesso dell'Ing. con uguali garanzie dei Signori , PE Controparte_6 Pt_1
(57), l'Arch. (49) e suo fratello, dante causa delle convenute.
[...] Parte_1
Ritenere e dichiarare che, in assenza di obblighi normativi sulla “tracciabilità” dei pagamenti e sulla provenienza delle “provviste”, è assolutamente irrilevante accertare dove l'appellante ha ottenuto la liquidità per i pagamenti a stralcio concordati, transatti ed adempiuti nei confronti di tutte le creditrici, che gli hanno imposto di estinguere anche le fidejussioni prestate dal fratello defunto, condizionando a tale accollo l'estinzione delle procedure e la cancellazione di pegni e ipoteche, evitando le vendite ed imponendogli il totale utilizzo di tutte le risorse economiche personali derivanti da cessione di propri beni immobili a terzi con obbligo di liquidare il ricavo a e/o da depositi fiduciari nei conti correnti bancari del padre Ing. CP_12 CP_9
e del figlio Ing. per tutte le somme percepite dalla fallita SAGECO,
[...] CP_8 rimaste nella sua disponibilità per quote non pignorabili, oltre alle pigioni degli immobili pignorati, ai proventi da lavoro all'Università, al ricavo dalla vendita dell'unico appartamento in Via del Bersagliere 26 non pignorato per un errore nell'accatastamento, oltre ai risparmi di una vita, mentre dagli atti non emerge alcuna riserva o autonoma rivendicazione nè del padre, nè del figlio dell'appellante sui pagamenti a saldo delle fidejussioni estinte nelle misure, importi e modalità che quest'ultimo ha concordato ed onorato insieme agli altri due cofidejussori, né che hanno rivendicato alcun autonomo diritto (che sarebbe tutelato dall'art. 1180 cc) rispetto alle disponibilità economiche dell'appellante per l'estinzione delle procedure esecutive mentre i terzi, per assumere rilevanza propria, avrebbero dovuto soggettivare i loro interventi, facendosi identificare quali autonomi adempienti che avevano assunto iniziative autonome e spontanee, piuttosto che agire solo quali incaricati dal debitore a fornire la
“provvista” per il pagamento di somme che l'appellante ha concordato con i creditori, insieme agli altri due coobbligati e (57) per misura e modalità, mentre i CP_6 Pt_1 Pt_1 presunti terzi si sono comportati da meri esecutori “neutri” (quali erano), privi di alcun interesse proprio, sia alla vicenda che ad eventuali rivalse. Ritenere e dichiarare che l'appellante, insieme agli altri due coobligati e (57) CP_6 Pt_1
sono stati gli unici fautori e autori delle trattative a saldo e stralcio con i creditori che Pt_1 hanno consentito di estinguere pretese miliardarie delle quali l'appellante si è dovuto far carico anche dei debiti dell'eredità, con diritto a rivendicare alle convenute tutte le somme pagate ai creditori in vece del defunto fratello coobbligato in parti uguali (¼ PE dell'intero) con gli altri cofidejussori ex art. 1298 cc, mentre la parte condebitrice può eccepire ed opporre al solvens solo fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune, solo se questi sono fatti concreti precedenti alla data dell'adempimento ed opponibili al creditore all'atto dell'adempimento e non anche se si tratta di fatti successivi dei quali pretendano di avvantaggiarsi ai danni dell'unico coobligato che ha pagato. Ritenere e dichiarare che è
5 comportamento illegittimo ed ingiustificato delle convenute sottrarsi a pagare quanto l'Arch. ha accreditato a Monte Paschi, ed / con Parte_1 CP_10 CP_7 CP_7 proprio denaro custodito nei conti correnti del padre e del figlio, essendo pacifico che le parti convenute o chi le rappresenta, non hanno mai partecipato economicamente e/o professionalmente all'estinzione dei debiti, pur conseguendo la libera commerciabilità del patrimonio ereditario, veduto a terzi. Ritenere e dichiarare acquisita per tabulas la prova che all'appellante era precluso intrattenere conti correnti personali o, se esistenti, in essi non era sicuro il deposito delle proprie risorse economiche, in pendenza delle procedure esecutive che lo stesso aveva subito con ingiunzioni e pegni promossi dalle principali banche italiane, singolarmente e/o riunite e/o incorporate ( Banco di Roma, , Banco Controparte_13 CP_14 CP_5 Controparte_15 di Sicilia, Banca del Sud, Banca San Paolo, Banca Intesa e Monte dei Controparte_16
Paschi), tenuto conto che la pendenza delle procedure era stata partecipata anche alla centrale rischi gestita dalla Banca d'Italia per un debito di £.
7.012.270.494 oltre interessi contrattuali, mediamente intimati tra il 15 ed il 19% su base annua, con capitalizzazione trimestrale. Ritenere e dichiarare che il debito delle convenute ha natura contrattuale scaturente dal regresso anche ex artt. 1299 e 1954 cc, rispetto ad obbligazioni fondate su solidali impegni fidejussori assunti dall'appellante e dal fratello defunto, oltre che dai signori e (57) CP_6 Pt_1 Pt_1 per debiti della fallita azienda di famiglia SAGECO Spa, in cui operavano tutti come unici azionisti, con accrediti oggi certi, liquidi ed esigibili. Indi a che, ad integrazione delle somme già oggetto di condanna nella sentenza impugnata che, su tali statuizioni già eseguite, va interamente confermata. Condannare l'Avv. quale gestore dell'eredità del defunto Ing. Parte_2 [...]
in solido con le altre parti convenute, a pagare all'appellante €. 20.039,50 PE pari al 50% delle somme accreditate il 13.7.07 ad / oltre interessi CP_7 CP_7 legali ex art. 1284 Co 1 cc, dall'erogazione all'1.10.2015, data di notifica alle convenute dell'istanza di mediazione obbligatoria e, gradatamente, al tasso moratorio determinato in applicazione del D. Lgs 231/02 (8% su base annua) ex art. 1284 Co 4 cc da tale data all'effettivo soddisfo. Condannare l'Avv. quale gestore dell'eredità del defunto Ing. Parte_2 [...] in solido con le altre parti convenute a pagare all'appellante €. 112.500,00, PE quale quota di 1/4 rispetto agli €. 450.000,00 accreditati il 10.10.2007 a Controparte_17
il giorno 11.7.07, oltre interessi legali ex art. 1284 Co 1 cc, dall'erogazione
[...] all'1.10.2015, data di notifica alle convenute dell'istanza di mediazione obbligatoria e, gradatamente, al tasso moratorio determinato in applicazione del D. Lgs 231/02 (8% su base annua) ex art. 1284 Co 4 cc da tale data all'effettivo soddisfo.
6 Condannare l'avv. quale gestore dell'eredità del defunto Ing. Parte_2 [...] in solido con le altre parti convenute a pagare all'appellante, per i pagamenti PE eseguiti a insieme ai coobbligati solidali signori e (57) per CP_10 CP_6 Pt_1 Pt_1
€. 1.632.100,00 a transazione, saldo, stralcio ed estinzione delle procedure esecutive immobiliari che la aveva staggito in danno dei quattro fideiussori solidali ¼ di tale CP_5 importo per €. 408.025,00 da cui compensare €. 128.741,77 accreditati da , oltre CP_11 ad €. 121,258,23 già riconosciuti dovuti e pagati in esecuzione della sentenza di prime cure e trattenuti in acconto del maggior dare la cui quantificazione è stata subordinata all'esito del gravame), per credito residuo ancor dovuto di €. 158.025,00 oltre interessi legali ex art. 1284 Co 1 cc, dall'erogazione all'1.10.2015, data di notifica alle convenute dell'istanza di mediazione, data di notifica alle convenute dell'istanza di mediazione obbligatoria e, gradatamente, al tasso moratorio determinato in applicazione del D. leg,vo 231/02 (8% su base annua) ex art. 1284 Co 4 cc da tale data al soddisfo. Condannare l'avv. quale gestore dell'eredità del defunto Ing. Parte_2 [...]
in solido con le altre convenute ad integrare quanto già sancito in sentenza PE per €. 256.720,73, integrando gli interessi legali ex art. 1284 Co1 cc, già liquidati dall'erogazione al soddisfo, limitandone la debenza fino all'1.10.2015, data di notifica alle convenute dell'istanza di mediazione, mentre, gradatamente, da tale data all'effettivo soddisfo, quanto erogato deve essere integrato computando interessi al tasso moratorio determinato in applicazione del D. Lgs 231/02 (8% annuo) ex art. 1284 Co 4 cc. Con vittoria di compensi e spese per i due gradi di giudizio oltre che della CTU acquisita in prima cure, da porre solidalmente a carico di tutte le parti convenute, in ogni caso, precisando che la sentenza di primo grado, sulla liquidazione delle spese di CTU deve in ogni caso essere riformata avendo errato il Tribunale nel liquidare le ingenti spese di CTU “distribuendole” in modo non uniforme tra tutte le cinque parti contendenti in giudizio, nel quale la chiamata in causa delle eredi del defunto Ing. è stata disposta jussu judicis. PE
I costi della perizia, se non interamente a carico delle parti convenute, erano e sono da imputare in parti uguali tra tutti i contendenti che hanno richiesto l'ammissione del mezzo istruttorio senza alcuna discriminazione, piuttosto che la disposta imputazione per 1/3 a carico dell'eredità, 1/3 a carico dell'odierno appellante, mentre alle chiamate in causa sono stati addebitati tali costi per 1/9 ciascuna, disponendo tutte le necessarie compensazioni tra quanto sarà statuito in appello e quanto già statuito nella sentenza impugnata. Salvo ogni altro diritto, azione e ragione”;
- avv. Donatella Calì per : Parte_2
“precisa le conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed argomentato nelle precedenti note di trattazione scritta, richiamando quanto contenuto nella comparsa di costituzione e risposta
7 con appello incidentale nella quale insiste, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e si riporta alle seguenti conclusioni:
1. Dichiarare inammissibilità dell'appello proposto dal sig. Parte_1
2. Rigettare nel merito il gravame proposto dal sig. perché infondato in fatto e Parte_1 in diritto;
3. Riformare la sentenza di primo grado n. 1981/2021 del Tribunale di Palermo nella parte in cui condanna la Curatela al pagamento degli interessi legali da ciascun pagamento al soddisfo anziché dal deposito della consulenza tecnica o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale. Dichiara espressamente di rinunciare ai termini di legge previsti per le comparse conclusionali e di replica. A tal proposito si rileva l'inammissibilità dell'atto denominato “note conclusive di replica”, depositato dall'appellante in data 15.01.2024, in quanto atto non contenente repliche ma tutt'al piu argomentazioni che trovano sede propria nella comparsa conclusionale (che controparte non ha depositato), alcune delle quali peraltro trattate per la prima volta. Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge”;
- avv. Renata Riccioli per nella qualità di procuratore di Controparte_18
e e per nella qualità Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 di procuratore della sig.ra : Parte_3
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa ritenere e dichiarare inammissibili e nulle le domande ed eccezioni nuove proposte in sede di gravame da Parte_1 nel merito
- ritenere e dichiarare inammissibile e comunque, con qualsivoglia statuizione, rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile, infondato in fatto ed Parte_1 in diritto e sfornito di qualsivoglia supporto probatorio;
e, per l'effetto,
- confermare integralmente la sentenza n°1981/2021 del Tribunale di Palermo impugnata;
in ogni caso
- condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8 Con atto di citazione notificato il 04 novembre 2021, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 1981/2021 Reg. Sent., del 30 aprile 2021, pubblicata il 07 maggio 2021, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio iscritto al n. 9889/2016 R.G..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14 febbraio 2022, si costituiva in giudizio , nella qualità di Curatore dell'eredità di Parte_2
chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il PE rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07 marzo 2022, si costituivano in giudizio , nella qualità di procuratrice di Controparte_1
e , ed , nella qualità di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 procuratore di chiedendo anch'essi il rigetto Parte_3 dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 giugno 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
conveniva in giudizio , nella qualità di Curatore Parte_1 Persona_2 dell'eredità del fratello , chiedendo, fra l'altro e per PE quanto qui rileva, ai sensi dell'art. 1954 c.c., la condanna della Curatela al pagamento di €590.716,23, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dai singoli esborsi al soddisfo.
A sostegno della domanda, esponeva:
- di avere garantito, mediante fideiussioni, insieme al fratello PE
, all'omonimo cugino (cl. '57) ed allo zio ,
[...] Parte_1 Controparte_6 le esposizioni debitorie della società di famiglia, S.A.GE.CO. s.p.a.;
- che, in data 12.07.1998, era deceduto, senza lasciare testamento, il fratello e che i suoi eredi legittimi (la coniuge PE Parte_3
e le figlie e ) avevano accettato
[...] Controparte_2 Controparte_3
l'eredità con beneficio d'inventario e, successivamente, con atti del 29.04.1999 e del 19.05.1999, proceduto, ex art. 507 c.c., al rilascio dei beni ereditari ai creditori, chiedendo al Tribunale la nomina di un curatore che provvedesse alla liquidazione degli stessi;
9 - che, con provvedimento del 07.07.1999, il Tribunale aveva nominato Curatore il dott. ; Persona_2
- che, a seguito del fallimento della S.A.GE.CO. s.p.a., le banche creditrici della società avevano escusso le garanzie fideiussorie e l'odierno attore era stato costretto a corrispondere, con animo di rivalsa, le somme gravanti pro quota sul fratello coobbligato premorto;
- che, nonostante la liberazione dei beni ereditari del defunto da gravami, il Curatore non aveva provveduto alla soddisfazione del suo credito.
Costituitisi in giudizio, quali curatori dell'eredità di , PE prima e successivamente , nonché, a seguito di Persona_2 Parte_2 chiamata in causa, le eredi del de cuius, esperita consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza impugnata il Tribunale così statuiva:
“- condanna la Curatela dell'eredità di al pagamento in favore di PE del complessivo importo di euro 256.720,73, oltre interessi al saggio legale di Parte_1 cui all'art. 1284, comma 1, c.c. da ciascuno pagamento fino al soddisfo, secondo le decorrenze indicate in parte motiva;
- dichiara inammissibili le restanti domande proposte da Parte_1
- compensa le spese di lite tra l'attore e le parti convenute nella misura di 2/3;
- pone il restante 1/3 delle spese di lite a carico delle due parti convenute e, per l'effetto, le condanna al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 181,60 per esborsi, ed euro 5.847,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura di legge;
- pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, a carico di tutte e tre le parti del giudizio, nella misura di 1/3 ciascuno.”
Il Tribunale ha ritenuto provata l'esistenza del diritto al regresso per l'importo, più limitato di quello richiesto, di €256.720,73, escludendolo, invece, riguardo ai pagamenti che risultano essere stati eseguiti dall'attore con denaro non a lui riconducibile ma, invece, proveniente dai conti del padre, , e del CP_9 figlio, , rilevando versarsi in ipotesi di adempimento di terzo ex CP_8 art. 1180 c.c..
Il primo giudice ha negato che in virtù della circostanza per cui l'attore avesse subito un pignoramento presso terzi possa desumersi che lo stesso non potesse intrattenere qualsivoglia rapporto bancario e, dunque, avesse dirottato le proprie disponibilità sui conti dei congiunti.
10 *****
Proponendo impugnazione, con i primi quattro motivi di appello, Pt_1
censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la
[...] domanda riguardo ai pagamenti eseguiti con denaro proveniente dai conti di e . CP_9 CP_8
L'appellante deduce che difettano le condizioni per configurare l'adempimento da parte del terzo, atteso che i titolari dei conti da cui è stata tratta la provvista per i relativi pagamenti non hanno assunto alcuna iniziativa propria, autonoma e spontanea nell'estinzione dell'esposizione, limitandosi a rivestire il ruolo di
“meri esecutori neutri” di un adempimento contrattato, voluto ed eseguito dal solo attore, destinatario delle quietanze dei creditori, il quale non aveva agito quale loro delegato o rappresentante.
Afferma che la sentenza impugnata ha configurato un arricchimento senza causa in capo alle convenute.
Soggiunge che il primo giudice avrebbe dovuto ritenere provato, in forza del pignoramento di 1/5 del suo stipendio ad opera delle principali banche italiane, con comunicazione alla centrale rischi presso la Banca d'Italia per oltre sette miliardi delle vecchie lire, che egli era impossibilitato ad accendere conti correnti nei quali far confluire le somme ricavate vendendo un immobile non pignorato per errore, i risparmi di una vita ed i 4/5 impignorabili dello stipendio, i quali erano pertanto stati versati sui conti del padre e del figlio.
I motivi sono infondati.
La Corte ritiene condivisibile la decisione del primo giudice di considerare, come eccepito dai convenuti, non imputabili all'attore i pagamenti da questi eseguiti con denaro tratto da conti intestati unicamente ai propri padre e figlio, di cui egli non era, dunque, contitolare.
Ai fini della individuazione del titolare del diritto di regresso, ai sensi dell'art. 1954 c.c., deve infatti farsi riferimento a colui che abbia utilizzato le proprie risorse per estinguere il debito comune, non rilevando, invece, la posizione del soggetto che possa avere personalmente curato i rapporti e le trattative con i creditori, eseguendo materialmente il pagamento e ricevendone la quietanza.
11 D'altro canto, l'assunto posto a fondamento della pretesa del secondo Pt_1 cui il denaro depositato sui conti di e fosse in CP_9 CP_8 realtà suo, non è supportato da alcun significativo elemento di prova.
Nessun documento attesta, invero, il rifiuto di istituti bancari all'apertura di conti correnti in favore dell'attore.
In ogni caso, l'odierno appellante non ha offerto, come avrebbe invece agevolmente potuto fare, alcuna prova di avere alimentato i conti dei familiari con risorse proprie, limitandosi al contrario ad una allegazione del tutto generica e, quindi, palesemente insufficiente.
Con il quinto motivo, l'appellante censura la sentenza per avere riconosciuto gli interessi sulle somme dovute esclusivamente nella misura di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., invece che in quella, richiesta, di cui all'art. 1284, comma 4, c.c..
Al riguardo il Tribunale ha escluso l'applicabilità di tale ultima disposizione, ritenendo la stessa riservata esclusivamente all'inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale.
La difesa del invoca la natura contrattuale dell'obbligazione, affermando Pt_1 che l'obbligato in regresso è tenuto a pagare gli interessi extralegali da contratto a favore di chi ha estinto il debito che, ex art. 1203 c.c., ha diritto a surrogazione legale su di essi.
Soggiunge, quindi, di aver limitato la domanda agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. per non incorrere in usura, e che dal ritardato adempimento scaturisce il diritto del creditore anche agli interessi compensativi.
Il motivo è parzialmente fondato.
Premesso che la domanda di surroga nel diritto alla corresponsione degli interessi contrattuali corrisposti in favore dei creditori è nuova, non essendo stata proposta in primo grado con l'atto introduttivo del giudizio (e non avendo depositato memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), ritiene la Corte Pt_1 di poter aderire al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle
12 sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass. Civ., sez. III, n. 61/2023).
Condivisibili appaiono, infatti, i rilievi svolti dalla Suprema Corte in ordine alla ratio ed alla collocazione sistematica della norma, alla assenza in essa di alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni, al senso da attribuire al possibile diverso accordo tra le parti (la stessa Corte di Cassazione, nella successiva pronuncia a SS.UU. n. 12449/2024, pur non affrontando ex professo la questione, è parsa non escludere in via generale ed astratta nessuna delle potenziali fonti di obbligazione - ex art. 1173 c.c. - dalla applicabilità della regola).
E, d'altro canto, non pare che il credito in questione - il quale, pur derivando dalla legge, ex art. 1954 c.c., è strettamente ricollegabile ad una vicenda contrattuale, in cui i fideiussori avevano prestato garanzia in favore di un comune debitore principale - presenti natura e caratteristiche peculiari tali da escluderne la soggezione alla norma in esame.
Non compete, invece, alcun interesse “compensativo”, posto che, oltre che trattarsi anche in questo caso di domanda nuova, l'attore non ha fornito la prova richiesta dall'art. 1224, comma 2, c.c., applicabile alle obbligazioni pecuniarie.
In parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza, pertanto, la Curatela dell'eredità di va condannata al PE pagamento, in favore di , del complessivo importo di Parte_1
€256.720,73, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. fino al 19 maggio 2016 ed al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 20 maggio 2016 (data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio) al soddisfo.
In tema di interessi non merita, invece, accoglimento l'appello incidentale proposta dalla . Controparte_19
Questa censura la sentenza ove ha fissato la decorrenza degli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di ciascuno dei pagamenti.
13 Secondo l'appellante, la data di decorrenza di tali interessi andrebbe individuata in quella del deposito della consulenza tecnica definitiva o, in subordine, in quella della domanda giudiziale.
Ciò perché, prima del giudizio, il credito non poteva considerarsi liquido ed esigibile, secondo il disposto dell'art. 1282 c.c., tanto che è stato necessario un processo per verificare quali fossero le somme effettivamente dovute dalla Curatela, così come dimostrato dalla discordanza in termini quantitativi tra quanto richiesto e quanto riconosciuto dal giudice.
Il motivo non merita accoglimento.
I crediti del cofideiussore agente in regresso erano già liquidi ed esigibili nel momento esatto in cui il suddetto aveva proceduto ai relativi pagamenti in luogo del debitore principale, e ciò in virtù del disposto del più volte citato art. 1954 c.c..
Secondo tale norma, infatti, il fideiussore, una volta eseguito il pagamento, ha regresso contro gli altri fideiussori per la rispettiva porzione, il che vuol dire che il suo credito, parametrato ad una quota del pagamento eseguito, è immediatamente individuabile ed esigibile.
La circostanza per cui alcuni dei pagamenti siano stati contestati ed il creditore abbia dovuto agire in giudizio per ottenere un titolo esecutivo non muta la natura dei crediti per cui l'accertamento giudiziale ha avuto esito positivo.
Con l'ultimo motivo, l'appellante principale si duole della regolamentazione delle spese di lite in primo grado, in particolare della ripartizione delle spese della c.t.u. in ragione di 1/3 a carico suo e di solo 1/9 a carico delle singole chiamate in causa.
Premesso che la censura sulle spese di lite risulta del tutto generica e, dunque, inammissibile (a fronte di specifiche motivazioni poste a base della decisione da parte del Tribunale), riguardo invece alle spese di c.t.u. la statuizione adottata dal primo giudice, con la suddivisione degli esborsi in misura eguale fra le parti processuali - e, dunque, in misura inferiore alle altre per ciò che attiene all'attore
- appare ragionevole ed espressione della possibilità per il giudicante di procedere alla compensazione delle spese (presentando peraltro le eredi di
14 una comunanza di posizione ed interessi, nonché di PE linea difensiva).
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In considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'impugnazione principale della parte parzialmente vittoriosa in primo grado, nonché del rigetto dell'appello riguardante la regolamentazione delle spese di lite del precedente grado di giudizio, e ferma quest'ultima, ricorrono le condizioni, sulla scorta di una valutazione che tenga conto dell'esito finale della lite secondo un criterio unitario e globale (alla luce, dunque, dell'accoglimento parziale della domanda di regresso e del rigetto delle ulteriori domande proposte dall'attore), per confermare la compensazione nella misura di 2/3 delle spese del presente grado di giudizio, con condanna delle convenute, in solido, al pagamento, in favore di
, del residuo terzo, che si liquida, tenuto conto dei parametri di Parte_1 cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €6.063,00, di cui €5.450,00 per compensi (scaglione valore da €260.00,00 a €520.000,00;
€1.400,00 per la fase di studio della controversia, €850,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.200,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €2.000,00 per la fase decisionale) ed €613,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione incidentale, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché la dell' versi un CP_19 Controparte_20 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità
15 dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, proposti rispettivamente da e da Parte_1 [...]
, Curatore dell'eredità di avverso la Parte_2 PE sentenza n. 1981/2021 Reg. Sent., del 30 aprile 2021, pubblicata il 07 maggio 2021, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio iscritto n. 9889/2016 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata, condanna la Curatela dell'eredità di
[...]
al pagamento, in favore di , del PE Parte_1 complessivo importo di €256.720,73, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. fino al 19 maggio 2016 ed al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 20 maggio 2016 al soddisfo;
- rigetta per il resto l'appello principale e l'appello incidentale;
- dichiara compensate per due terzi fra e le altre parti le Parte_1 spese del presente grado di giudizio e condanna le seconde, in solido, al pagamento, in favore del primo, del residuo terzo, che si liquida in complessivi €6.063,00, di cui €5.450,00 per compensi ed €613,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante incidentale versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 07 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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