TRIB
Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/05/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice, Dott.ssa
Daniela Ronzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.1853/024 di ruolo generale dell'anno
2024 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
in persona del Presidente del Cda nonché legale Parte_1
rappresentante Dott. , difeso e rappresentato, come da mandato Parte_2
separato all'atto di citazione, dall'avv. Rizzardo del Giudice del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso
-ATTORE-
CONTRO
Avv.to , Avv.to ALESSANDRO CUCCAGNA Avv.to Controparte_1
ALBERTO RUMIEL, rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Conti del Foro di
Udine, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso lo studio dellostesso
-CONVENUTI-
LIQUIDAZIONE CP_2 Controparte_3
in persona del Liquidatore pro tempore Dott. Controparte_4
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gian Luca Toppan e Alberto Del Col del Foro di Treviso, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Treviso.
-CONVENUTO-
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE:
ut supra rappresentata e difesa, dichiarando espressamente di Parte_1
non accettare il contraddittorio su eventuali nuovi fatti, domande, deduzioni,
eccezioni e/o istanze, così precisa le proprie conclusioni.
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
- nel merito, in vi principale: accertato e statuito che non è intervenuto tra le Parti
e gli Arbitri accordo alcuno in merito all'applicazione dei parametri “massimi” previ-
sti dal D.M. n. 147/2022, datosi altresì atto che le proposte di liquidazione dei compensi arbitrali di cui alle Ordinanze dd. 03.04.2024 non sono state accettate dalle Parti stesse, procedersi alla determinazione del giusto compenso spettante agli – al netto degli acconti corrisposti dalle Parti – facendosi applicazione a Pt_3
tale fine dei criteri di cui al D.M. dianzi richiamato, commisurando detto compenso,
in difetto di pronuncia del lodo, ad un frazione pari al 40% (ovvero e comunque alla diversa frazione, anche minore, ritenuta di giustizia) dell'importo corrispondente al
“para-metro medio” previsto dal D.M. di cui sopra in tema di procedimento arbitrale,
ed in ragione dei valori rispettivamente pertinenti alle due domande oggetto dei procedi-menti arbitrali stessi.
Statuirsi per l'effetto, ove gli acconti versati dalle Parti dovessero risultare di impor-
to superiore alla liquidazione definitiva, i conseguenti obblighi restitutori in favore della Parte_1
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui
2 venisse accertato un intervenuto accordo tra le Parti e gli Arbitri in data 07.12.2022,
accertarsi e dichiararsi che l'accordo medesimo si estendeva all'intero procedimento arbitrale, comprensivo di emissione del lodo finale.
Pertanto, in ragione dell'impossibilità non imputabile alle parti di pervenire ad emissione del lodo, accertarsi e dichiararsi la risoluzione e/o la caducazione degli effetti dell'accordo medesimo ai sensi dell'art. 2228 c.c. o comunque ai sensi di legge, determinando un equo compenso agli Arbitri per il lavoro prestato, facendosi all'uopo applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022, commisurando detto compenso, in difetto di pronuncia del lodo, ad un frazione pari al 40% (ovvero e comunque alla diversa frazione, anche minore, ritenuta di giustizia) dell'importo corrispondente al “parametro medio” previsto dal D.M. di cui sopra in tema di procedimento arbitrale, ed in ragione dei valori rispettivamente pertinenti alle due domande oggetto dei pro-cedimenti arbitrali stessi.
Statuirsi per l'effetto, ove gli acconti versati dalle Parti dovessero risultare di impor-
to superiore alla liquidazione definitiva, i conseguenti obblighi restitutori in favore della Parte_1
- per quanto concerne la domanda riconvenzionale del Collegio Arbitrale:
in principalità: rigettarsi, poiché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte,
tutte le domande riconvenzionali promosse dagli Avv.ti , Alberto Controparte_1
Rumiel e Alessandro Cuccagna;
in subordine: in caso di condanna della Società al pagamento di qualsivoglia somma in favore degli Avv.ti , Alberto Rumiel e Alessandro Cuc- Controparte_1
cagna, accertarsi e dichiararsi il vincolo solidale passivo nel pagamento, al 50%, in capo alla ED Liquidazione Controllata dei beni di CP_3
determinandosi il quantum del compenso dovuto al Collegio Arbitrale nei termini
3 indicati dalla nella propria domanda svolta nel merito in via Parte_1
principale (o nel diverso, anche minore, importo ritenuto di giustizia) per le ragioni esposte;
in ogni caso: accertarsi e dichiararsi che non v'è prova del pagamento della somma di € 25.000,00 oltre accessori in favore del consulente tecnico Dott.
[...]
da parte del Collegio Arbitrale e, per l'effetto, rigettarsi la richiesta Persona_1
di condanna in regresso formulata dal Collegio medesimo nei confronti di parte attrice al punto d) delle conclusioni dimesse nella comparsa di costituzione e risposta.
- in ogni caso: condannare i soggetti convenuti alla rifusione, in favore di Parte_1
delle spese e dei compensi professionali di causa, nonché dell'importo
[...]
dovuto quale contributo unificato oltre accessori. In ogni caso, preso atto del rifiuto manifestato dagli Avv.ti , Alberto Rumiel e Alessandro Cuccagna Controparte_1
ad entrambe le proposte conciliative formulate dal Giudice all'udienza dell'8.10.2024, condannare questi ultimi al pagamento di tutte le spese maturate dopo la formula-zione della proposta medesima;
- in via istruttoria: pur ritenendo la causa matura per la decisione, per mero scrupolo si insiste affinché venga ammessa assunta prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che le trattative che hanno portato alla sottoscrizione dell'accordo transattivo del 09.02.2024 tra la ED di Liquidazione Parte_1
Controllata dei beni di CP_3 Parte_4 CP_5 CP_6
e avevano preso avvio nell'ottobre 2023 e sono state CP_7 CP_8
condotte esclusi-vamente dagli Avv.ti Rizzardo del Giudice e Stefano Benzi con il
Dott. ; Controparte_4
4 2) vero che a fine ottobre 2023 gli Avv.ti Rizzardo del Giudice e Stefano Benzi ave-
vano già raggiunto un'intesa “di massima” con il Dott. in ordi-ne Controparte_4
ai contenuti sostanziali dell'accordo transattivo che le Parti avrebbero sottoscrit-to, e il Dott. si era riservato di presentare istanza al Giudice De- Controparte_4
legato onde ottenere conforme autorizzazione a transigere;
3) dica il teste se l'Avv. Rizzardo del Giudice, l'Avv. Stefano Benzi e il Dott.
[...]
, ai fini del perfezionamento dell'accordo transattivo di cui ai capi- Parte_5
toli di prova che precedono, abbiano mai intrattenuto contatti con il CTU Dott.
[...]
e/o con il Collegio Arbitrale finalizzati alla definizione dei Persona_2
contenuti economici, o comunque delle clausole, dell'accordo medesimo.
Si indicano a testimoni su tutte le circostanze che precedono: l'Avv. Stefano Benzi,
il Dott. Giuliano Giacomazzi, Dott. , come in atti individuati. Tes_1
CONCLUSIONI PER I CONVENUTI:
a) Accertarsi e dichiararsi che le proposte di determinazione dei compensi formulate in data 7 dicembre 2022 sono state accettate dalle parti e che conseguentemente gli importi dovuti per gli interi procedimenti sono di € 218.000 e di € 76.500, oltre accessori.
b) Accertarsi e dichiararsi che la riduzione dovuta a seguito della estinzione dei procedimenti prima della pronuncia dei lodi andrà operata nella misura del 25% o,
al più, del 27,44%.
c) Condannarsi la società attrice al pagamento in favore dei convenuti della somma che risulterà all'esito della riduzione di cui al punto b) e con detrazione degli acconti ricevuti.
d) Condannarsi la società attrice al pagamento in favore dei convenuti della somma di € 25.000 oltre accessori a titolo di compenso dovuto da costoro al consulente
5 tecnico dott. Persona_1
e) Statuirsi la debenza della maggiorazione del 15% a titolo di rimborso delle spese generali degli importi dovuti a titolo di compenso in favore degli arbitri.
f) Respingersi le domande tutte proposte dalla società attrice siccome infondate.
g) Condannarsi solidalmente la società attrice e la convenuta ED
all'integrale rifusione delle spese di patrocinio e rappresentanza, con la maggiorazione del 15% a titolo di rimborso delle spese generali.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA ED:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
- nel merito:
a) In via principale, preso atto che ogni ragione di credito del Collegio Arbitrale (e del CTU) si sarebbe dovuta accertare nelle forme e nel contesto della ED, in applicazione dell'art. 151 CCII, come richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, e che gli Arbitri (ed il CTU) non hanno proposto le domande di insinuazione al passivo nel termine essenziale assegnato dal Liquidatore, rigettarsi qualsiasi richiesta nei confronti della ED.
b) In subordine, e per quanto occorrer possa: accertarsi e statuirsi che non è
intervenuto accordo alcuno tra le Parti (da intendersi: la Società e la ED,
come sopra definite) e gli Arbitri in merito all'applicazione dei parametri “massimi”
previsti dal D.M. n. 147/2022, datosi altresì atto che le proposte di liquidazione dei compensi arbitrali di cui alle Ordinanze dd.
3.4.2024 non sono state accettate dalle
Parti stesse, e conseguentemente procedersi alla determinazione del giusto compenso spettante agli Arbitri, al netto degli acconti corrisposti dalle Parti. Con
applicazione a tale fine dei criteri di cui al D.M. dianzi richiamato, commisurando detto compenso, in difetto di pronuncia del lodo, ad una frazione pari al 40%
6 (ovvero e comunque alla diversa frazione, anche minore, ritenuta di giustizia)
dell'importo corrispondente al “parametro medio” previsto dal D.M. di cui sopra in tema di procedimento arbitrale, ed in ragione dei valori rispettivamente pertinenti alle due domande oggetto dei procedimenti arbitrali stessi.
Statuirsi per l'effetto, ove gli acconti versati dalle Parti dovessero risultare di importo superiore alla liquidazione definitiva, i conseguenti obblighi restitutori in favore della
ED.
c) In ogni caso: (i) condannare gli Arbitri alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di causa in favore della ED;
(ii) rigettare la domanda di parte attrice di condanna della ED alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di causa, nonché dell'importo dovuto quale contributo unificato e accessori;
(iii) (nella denegata ipotesi di rigetto delle domande attoree svolte in punto di merito) condannare la Società alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di causa in favore della ED.
- in via istruttoria: accogliere le istanze istruttorie formulate in atti e, in particolar modo, con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., e rigettare l'ammissione di quelle avversarie.
In particolare, senza voler acconsentire all'inversione dell'onere probatorio avente ad oggetto le richieste economiche degli Arbitri (come tale, gravante unicamente sui medesimi), si chiede che venga disposta prova per interpello degli Arbitri e testi,
con i testimoni di seguito indicati, sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che i verbali delle sedute del 7.12.2022 sottoscritti dalla ED
Liquidazione Controllata dei beni di e dalla (cfr. CP_3 Parte_1
docc. 13, p.
5-6 e 45, p.10 Citazione che si esibiscono al teste) indicavano unicamente l'accettazione della liquidazione del compenso degli Arbitri ai sensi del
7 D.M. n. 147/2022?
2) Vero che la vicenda che ha coinvolto i sig.ri (Società / Eredi / Pt_1 Persona_3
ED) si è conclusa a seguito della transazione tombale intervenuta tra le Parti
nel febbraio 2024?
3) Vero che la transazione intervenuta tra le Parti nel febbraio 2024 si è conclusa a seguito dello scambio di missive tra i legali degli Eredi e della Società Persona_3
e la ED?
4) Vero che la transazione intervenuta tra le Parti nel febbraio 2024 ha definito questioni anche ulteriori rispetto a quelle oggetto di domanda con i due arbitrati?
5) Vero che le proposte transattive che hanno definito i due arbitrati sono state formulate dalle Parti, in assenza di alcun sollecito o intervento degli Arbitri?
6) Vero che il Liquidatore, nella propria istanza di autorizzazione a transare di data
22.11.2023, riconosceva espressamente che la definizione transattiva della controversia era finalizzata anche ad evitare che durata, costi e alea dei vari giudizi pendenti e/o da promuovere potessero depauperare ulteriormente il patrimonio del sig. garanzia delle aspettative di soddisfacimento dei creditori (cfr. CP_3
all. 9, p. 20, punto 4, che si esibisce al teste)?
7) Vero che il Liquidatore della ED (il dott. ) si è affidato Controparte_4
ad un accademico esterno, il prof. avv. incaricandolo di esprimere Persona_4
un parere sulle transazioni proposte e sui possibili esiti dei contenziosi in essere e di quelli che avrebbero potuto essere introdotti (cfr. all. 9, p. 56 ss. che si esibisce al teste)?
8) Vero che, esprimendo il proprio parere sulle proposte transattive, il prof. avv.
a affermato che la transazione prospettata avrebbe consentito di Persona_4
““stabilizzare” i rapporti tra le parti, in via definitiva, ed in tempi assai più ravvicinati
8 rispetto a quelli ipotizzabili nel caso di prosecuzione dei contenziosi pendenti o di
avvio di nuove liti” (cfr. all. 9, p. 56 ss., spec. p. 70, che si esibisce al teste)?
9) Vero che il quesito rivolto al CTU nominato dagli Arbitri, dott. Persona_1
è stato il medesimo in entrambi i giudizi arbitrali (cfr. docc. 31 e 58
[...]
Citazione che si esibiscono al teste)?
10) Vero che il CTU nominato dagli Arbitri in entrambi i procedimenti, dott.
[...]
ha prodotto una unica relazione peritale (cfr. doc. 34 Citazione che Persona_1
si esibisce al teste)?
11) Vero che il dott. e il dott. rispettivamente CTP della Società e Tes_1 Tes_2
della ED nei due arbitrati, hanno intrattenuto interlocuzioni prolungate anche con il Liquidatore della ED durante le trattative per la definizione transattiva?
Si indicano i seguenti testi:
dott. , con Studio in Treviso (TV), Viale F. Cairoli n. 15, CTP della Tes_1
Società in relazione ad entrambi i procedimenti arbitrali, su tutti i Parte_1
capitoli di prova;
dott. con Studio in Treviso (TV), Piazza Rinaldi n. 4, CTP Testimone_3
della ED.
Si sono dimessi gli all.ti da 1 a 10 indicati in atti.
*
Ai fini della pratica forense, hanno partecipato alla stesura della presente nota di trattazione scritta la dott.ssa e il dott. (praticanti Persona_5 Persona_6
avvocato dello Studio).
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
9 Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso che tra la Parte_1
stessa e oggi in procedura di Liquidazione Controllata dei beni, CP_3
erano intercorsi numerosi contenziosi fin dal 2019, riferiva che a CP_3
seguito di declaratoria di incompetenza in favore del Collegio arbitrale pronunciata dal Tribunale di Venezia Sezione Imprese, aveva instaurato due distinti procedimenti arbitrali:
a) Il primo avente ad oggetto: “la condanna de al pagamento dei Parte_1
dividendi maturati e non conseguiti di spettanza del sig. quale socio Parte_6
titolare delle azioni rappresentanti il 50% del capitale sociale della dal Parte_1
29.7.202 all'attualità”
b) Il secondo avente ad oggetto “la domanda di annullamento ex artt. 2373 e/o 2377
cc. della delibera dell'assemblea dei soci della delibera assunta in data Parte_1
28.6. 2022 e depositata presso il registro delle imprese di Treviso in data 19.7.2022”.
A seguito di espressa istanza, il Presidente dell'O.d.A. di Treviso nominava quali componenti del Collegio Arbitrale gli Avv.ti , Alessandro Cuccagna Controparte_1
ed Alberto Rumiel.
-Relativamente al primo procedimento, in data 7.12.2022, a seguito di taluni rinvii, si teneva la prima udienza arbitrale, nel contesto della quale venivano definite le tempistiche del procedimento. In particolare, gli Arbitri proponevano, a titolo di proprio compenso, complessivi € 218.619,00 (applicando, in detta proposta, i valori massimi delle tabelle previste dal D.M. n. 147/2022), con previsione di un fondo spese per complessivi € 60.000,00.
-Successivamente all'assegnazione dei termini per le memorie, in data 20.12.2022
il Presidente del Collegio Arbitrale, Avv. , inoltrava alle parti le Controparte_1
note pro-forma ad esse intestate ed entrambe le parti provvedevano al pagamento
10 delle stesse;
-A seguito dello scambio delle note illustrative, istanze istruttorie e note di replica, il
Collegio Arbitrale – con Ordinanza 9.2.2023 – sospendeva il giudizio ai sensi dell'art. 816 sexies c.p.c., in ragione dell'ammissione di alla CP_3
ED di liquidazione controllata dei beni;
-A fronte del ricorso per riassunzione depositato dalla ED, il Collegio
Arbitrale, con ordinanza 14.4.2023, disponeva la prosecuzione del giudizio,
fissando l'udienza del 2.5.2023 e concedendo termine alle parti sino al 28.4.2023
per il deposito di memorie in ordine alla riassunzione.
-Successivamente al deposito di nuovi scritti il Collegio Arbitrale, con ordinanza
5.7.2023 : i) rigettava la richiesta di lodo parziale formulata dalla ED;
(ii)
dava ingresso a CTU tecnico-contabile; iii) fissava per il 31.7.2023 l'udienza per il conferimento dell'incarico al Consulente e per la formulazione dei quesiti.
-Medio tempore la Società formulava una proposta conciliativa alla ED,
dandone cenno agli Arbitri, la proposta veniva rifiutata dalla predetta ED.
-All'udienza di data 31.7.2023, il Collegio sottoponeva il quesito al CTU, scandendo i termini delle operazioni peritali e rinviando il procedimento al 5.12.2023; in data
4.12.2023, il CTU depositava l'elaborato peritale.
-All'udienza del 5.12.2023 l'Avvocato della ED dava preliminarmente atto che nell'ottobre 2023, la ED aveva ricevuto una proposta conciliativa da parte della Società e degli che già aveva ottenuto Controparte_9
l'autorizzazione del Giudice Delegato. Pertanto, le parti, in detta udienza,
chiedevano al Collegio Arbitrale di differire la trattazione della controversia,
manifestando la comune disponibilità ad autorizzare la proroga del termine per la pronuncia del lodo, con nuova data fissata al 4.4.2023.
11 -In data 30.1.2024 il Collegio Arbitrale, dando atto della proroga del termine per la pronuncia del lodo, fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 22.2.2024.
In tale sede, le parti confermavano l'avvenuto accordo transattivo, dichiarando per l'effetto la cessazione della materia del contendere.
-Gli Arbitri invitavano, pertanto, le parti a depositare rinuncia agli atti del giudizio entro il 21.3.2024, proponendo in quella sede la liquidazione delle “spese dovute
sino alla presente fase nella minor somma di € 163.965,00 rispetto a quanto
indicato nel verbale di data 7.12.2022 (escludendo quindi ora la fase decisoria) …”
-Con pronuncia del 3.4.2024 il Collegio Arbitrale dichiarava l'estinzione del giudizio.
-Con successiva ordinanza del 3.4.2024, gli Arbitri rinnovavano la proposta di liquidazione del compenso, incrementandone l'importo, rispetto a quello (di €
163.965,00) indicato con precedente proposta del 21.3.2024, chiedendone la quantificazione nella (maggiore) “somma di €.188.559,75 oltre accessori fiscali e
previdenziali … al lordo delle somme già versate … di liquidare al dott.
[...]
la somma di € 16.000,00 oltre ad accessori …”. Persona_1
Il Secondo procedimento arbitrale seguiva “step” processuali sostanzialmente analoghi, i compensi del Collegio Arbitrale venivano proposti in complessivi €
76.500,00 (quindi applicando – anche in questo procedimento – i valori massimi delle Tabelle previste dal D.M. n.147/2022), con previsione di un fondo spese per complessivi €.30.000,00;
-Entrambe le parti corrispondevano cadauna un fondo spese per la somma di €
18.744,08.
-All'udienza fissata per il 22.2.2024, le parti davano atto del perfezionamento dell'accordo transattivo, dichiarando la cessazione della materia del contendere.
-Il Collegio Arbitrale, a conclusione del giudizio, proponeva la liquidazione delle
12 “spese dovute sino alla presente fase nella minor somma di € 57.365,00 rispetto a
quanto indicato nel verbale di data 7.12.2022 (escludendo quindi ora la fase
decisoria) …” e con ordinanza del 3.4.2024 dichiarava l'estinzione del processo.
Successivamente, con ordinanza del 3.4.2024, il predetto Collegio Arbitrale
rinnovava nuovamente la proposta di liquidazione del compenso, incrementandone l'importo rispetto a quello (di € 57.365,00) indicato alle Parti il 21.3.2024,
proponendo la quantificazione nella (maggiore) “somma di € 65.969,75 oltre
accessori fiscali e previdenziali … al lordo delle somme già versate … di liquidare al
dott. la somma di € 16.000,00 oltre ad accessori …”. Persona_1
Ciò premesso in fatto, l'attrice conveniva dinanzi all'intestato Tribunale gli avv.ti
, Alberto Rumiel, Alessandro Cuccagna quale “Collegio Arbitrale”, Controparte_1
contestando il compenso da essi richiesto per l'attività svolta nelle due procedure arbitrali de quibus chiedendo:
a.di accertare e statuire che non era avvenuto alcun accordo in merito all'applicazione dei parametri massimi previsti dal D.M. n. 147/2022 con riguardo al compenso arbitrale;
b.che le proposte di liquidazione dei compensi degli Arbitri non erano mai state accettate;
c. di determinare il giusto compenso spettante agli Arbitri, al netto degli acconti già
ad essi corrisposti, commisurando il compenso ad una frazione pari al 40%
dell'importo corrispondente al “parametro medio”, in difetto di pronuncia di un lodo in entrambe le procedure.
Veniva convenuta in giudizio anche la ED di Liquidazione controllata dei beni di tanto per motivi di ordine processuale, quanto – sotto un CP_3
profilo sostanziale – per il vincolo di solidarietà che caratterizzava l'obbligo di
13 pagamento del compenso agli Arbitri.
Si costituivano in causa gli Arbitri che contestavano le domande proposte dall'attrice formulando domanda riconvenzionale nei confronti della sola al Parte_1
pagamento delle somme che di seguito venivano indicate, posto che la limitazione soggettiva della predetta domanda era imposta dal fatto che uno dei debitori solidali era assoggettato a procedura concorsuale nel rispetto dell'art.273 del CCII.
In particolare, sostenevano che la proposta dei compensi per entrambi i procedimenti arbitrali era stata accettata dalle parti nella seduta del 7.12.2022 nella misura massima prevista dal D.M. 13.8.2022 n.147 con riferimento allo scaglione di valore riferito al petitum per ciascun procedimento rispettivamente nella somma di
€.218.619,00 per il primo giudizio ed €.76.500,00 per il secondo giudizio e che il pagamento degli acconti costituiva adempimento parziale del suddetto accordo,
inoltre, sostenevano che il consenso non si era formato solo con riguardo alla fase decisionale non perfezionatasi a seguito della rinuncia agli atti e alla conseguente declaratoria di estinzione dei procedimenti, che a detta dei medesimi, l'omessa trattazione della fase decisionale poteva essere calibrata nella percentuale del 25%
o al più del 27,44%.
Rilevava, inoltre, il Collegi Arbitrale che il compenso spettante al Consulente
Tecnico, dott. era un onere a carico degli Arbitri e che quindi Persona_1
doveva considerarsi una voce di spesa da aggiungersi ai compensi loro spettanti;
che l'importo preteso non era stato maggiorato ma corrispondeva come richiesto,
ad €.25.000,00 oltre accessori di legge per complessivi €.31.749,70.
Infine, precisavano i deducente che il compenso doveva andare integrato dalla maggiorazione del 15% per le spese generali posto che per tale causale non esisteva alcuna distinzione rispetto alla professione richiesta all'avvocato.
14 Concludevano, pertanto come in premessa epigrafato.
Si costituiva in causa anche la ED Liquidazione Controllata dei beni di he eccepiva, in principalità, l'intervenuta decadenza degli Arbitri da CP_3
qualsivoglia pretesa creditoria, richiamando la previsione di cui all'art.270 comma 5
CCII che dichiara applicabile la previsione di cui all'art.151 CCII in tema di liquidazione giudiziale secondo cui tutte le pretese a contenuto patrimoniale,
compresi i crediti prededucibili, da far valere sul ricavato della liquidazione,
debbono essere accertate secondo il rito della verificata del passivo e poiché gli
Arbitri pur sollecitati non avevano formulato domanda di insinuazione al passivo, ciò
impediva al Collegio di far accertare il proprio credito nei confronti della ED.
Pur ritenendo assorbente tale rilievo, la convenuta nel merito si riportava alle argomentazioni spese dalla società attrice.
All'udienza del 28.11.2024 questo Giudice proponeva due soluzioni conciliative,
come da verbale, mentre la seconda veniva accettata dall'attrice e dalla ED
(l'attrice aderiva altresì anche alla prima proposta transattiva), il Collegio Arbitrale
rifiutava entrambe e quindi la causa all'udienza del 20.3.2024 veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli atti conclusivi.
Diritto
1.Determinazione del compenso arbitrale riferito ad entrambi i procedimenti.
Il verbale redatto all'udienza del 7.12.2022 riporta il seguente contenuto: “…Il
Collegio viene autorizzato fin d'ora dalle parti che accettano alla determinazione dei
compensi giusta parametri forensi di cui al Decreto Ministeriale 13 agosto 2022 n.147 e,
esaminate le domande proposte con la “Domanda di arbitrato” depositata in data 17
ottobre 2022, avente ad oggetto, le domande in epigrafe indicate, i compensi vengono
15 così quantificati in complessivi €.218.619,00” identica verbalizzazione, salvo la differenza di importo del compenso, è riportata nel verbale del secondo procedimento arbitrale, entrambi sottoscritti dalle parti personalmente.
E' evidente che tali documenti consacrano la conclusione dell'accordo non solo in ordine ai parametri forensi riferiti al D.M. 13.8.2022 n.147 applicabile ratione
temporis, ma anche in ordine al compenso totale riferito all'intero procedimento arbitrale e allo scaglione tra 4.000.001 a 8.000.000 con applicazione del valore massimo per complessivi €.218.619,00 riferito al primo giudizio arbitrale e allo scaglione indeterminabile di particolare importanza, modulato sul valore massimo per complessivi €.76.500,00, infatti, l'interpretazione sostenuta dall'attrice e della
ED secondo cui l'accordo avrebbe riguardato solo i parametri forensi di cui al D.M. n.147/22 e non anche i compensi modulati nel valore massimo, non solo è
contraria al contenuto del verbale, ma è anche inconferente posto che il D.M.
applicabile non necessitava di specifico accordo essendo logicamente quello riferibile al momento del perfezionamento del patto, mentre ciò che doveva essere espressamente concordato erano oltre che gli scaglioni di riferimento, il valore.
Parimenti contrario alla lettura del verbale è ipotizzare che la congiunzione “e” sia sufficiente per ritenere che sia stato il solo Collegio a quantificare il compenso in via di “proposta”, risultando dirimente il fatto che comunque quella proposta è stata sottoscritta dalle parti e quindi indubbiamente accettata.
Si aggiunga che sia che in adesione a tale Parte_1 CP_3
accettazione procedevano a versare i rispettivi acconti a comprova di una parziale esecuzione del prospettato accordo e anche nello svolgimento della trattativa con la
ED per addivenire ad un accordo stragiudiziale, sia l'attrice sia la predetta
ED di liquidazione controllata, davano per assodato che il totale da
16 corrispondere al Collegio Arbitrale sarebbe stato di complessivi €.295.119,00 oltre accessori (specificatamente €.218.619,00 per il primo procedimento arbitrale ed
€.76.500,00 per il secondo cfr. docc.8 e 9 ED).
Se è pur vero che tale importo veniva prospettato in una fase di proposta conciliativa e non può avere valenza di confessione stragiudiziale, va certamente valorizzato con finalità interpretativa della già perfezionata volontà negoziale.
Parimenti non ha pregio la considerazione attorea secondo cui l'applicazione dei valori massimi poteva essere stabilita solo ad avvenuta pronuncia del lodo, posto che in considerazione delle questioni prospettate, dei valori in gioco, degli interessi coinvolti, nonché della prevedibile necessità di dar corso ad un accertamento tecnico, i valori massimi concordati potevano certamente essere previsti ex ante.
Da ultimo, va precisato che nella fattispecie de qua non può essere invocata la previsione di cui all'art.2228 cc., come sostenuto dall'attrice, posto che la definizione anticipata dei giudizi arbitrali non si è verificata per impossibilità
sopravvenuta della prestazione, ma semmai per un accordo stragiudiziale inter partes.
Ciò premesso in punto di diritto, poichè l'accordo raggiunto per la determinazione del compenso non ha avuto integrale esecuzione perché non ha avuto luogo la fase decisoria connotata dalla pronuncia del lodo, dagli importi così concordati andrà
detratta la percentuale corrispondente a tale fase che si stima equo indicare nella percentuale del 27,44%, coincidente con la percentuale ponderale.
2.Compenso spettante al Ctu dott. Persona_1
L'onere del pagamento di tale compenso grava sugli Arbitri e quindi rappresenta una voce di spesa che va ad aggiungersi ai compensi spettanti al Collegio Arbitrale.
Si aggiunga che nel provvedimento del 22.2.2024 veniva espressamente indicato
17 che: “in caso di mancato pagamento volontario della somma sopraindicata, la stessa
dovrà essere aggiunta al compenso spettante al Collegio Arbitrale”, né le parti avevano manifestato opposizione a tale modalità di pagamento, di talchè, non è pertinente il precedente giurisprudenziale (cfr. Cass. civ. n.22446/2016) ricordato dall'attrice.
Con riferimento al quantum, l'importo richiesto dal Ctu e per il quale è stato prodotta notula di proforma, pare congruo atteso che in un'unica perizia sono contenute le risposte a quesiti che hanno riguardato due distinti procedimenti arbitrali, avuto riguardo alla complessità delle questioni affrontate e al pregio dell'indagine espletata, ne consegue la liquidazione di un compenso di €.25.000,00 come richiesto, oltre accessori di legge se dovuti, per un importo complessivo di
€.31.749,70.
3.Spese forfettarie
Le spese forfettarie come richieste dal Collegio Arbitrale, non sono invece dovute per due ordini di ragioni: in principalità perché l'accordo sul compenso perfezionatosi nel verbale della seduta del 7.12.2022, non prevedeva espressamente tali costi, la circostanza poi che il fondo spese sia stato pagato con l'aggiunta di tali spese, potendo essere interpretato quale mero errore, non può
ritenersi vincolante per fondare la pretesa dei convenuti, non avendo alcuna valenza di comportamento concludente.
Secondariamente perché, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, già ricordato dall'attrice (cfr. Cass. civ. n.1673/2003 e Trib.
Roma Ord. n.24.04.2017 n.576), le spese generali non sono dovute agli Arbitri
attesa la “non assoluta equiparazione dell'arbitro all'esercente la professione forense in
relazione alla peculiarità dell'opera rispettivamente prestata”.
4.Eccezione sollevata dalla ED
18 L'eccezione sollevata dalla ED non merita accoglimento posto che gli Arbitri
hanno agito proponendo domanda riconvenzionale solamente nei confronti della quale obbligato in solito, mentre la citazione in causa della ED Parte_1
Liquidazione Controllata dei beni di , si è ressa necessaria per le CP_3
ragioni processuali e sostanziali già esplicitate dall'attrice e condivisibili.
Un tanto anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
5. Conclusioni
Ne consegue che , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, quale debitore in solido, va condannata a pagare al Collegio Arbitrale per le causali di cui è processo i seguenti importi:
a. Primo giudizio arbitrale: €.158.629,94 oltre Iva e cpa se dovuti per legge, escluse le spese generali (€.218.619,00 – 27,44%)
b. Secondo giudizio arbitrale: €.55.508,40 oltre Iva e cpa se dovuti per legge,
escluse le spese generali (€.76.500,00 – 27,44%).
Da detrarsi gli acconti già ricevuti dal Collegio Arbitrale.
c. Compenso del Ctu di €.25.000,00 oltre accessori di legge se dovuti, per un importo complessivo di €.31.749,70.
Trattasi di una obbligazione solidale dal lato passivo tra l'attrice e la ED e per la quale è ipotizzabile essere intervenuto già un accordo inter partes anche in ordine all'azione di regresso da parte della società . Parte_1
***
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'importo liquidato e degli acconti corrisposti (valore medio per scaglione di riferimento ad eccezione della fase istruttoria per la quale sono stati applicati i valori minimi, avuto riguardo all'attività processuale espletata).
19
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1)In accoglimento della domanda riconvenzionale dedotta dai convenuti, condanna
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare al Parte_1
Collegio Arbitrale i seguenti importi per le causali di cui è processo:
a. Primo giudizio arbitrale: €.158.629,94 oltre Iva e cpa se dovuti per legge, escluse le spese generali (€.218.619,00 – 27,44%)
b. Secondo giudizio arbitrale: €.55.508,40 oltre Iva e cpa se dovuti per legge,
escluse le spese generali (€.76.500,00 – 27,44%).
Da detrarre gli acconti già ricevuti dal Collegio Arbitrale.
c. Compenso del Ctu di €.25.000,00 oltre accessori di legge se dovuti, per un importo complessivo di €.31.749,70.
Rigetta per il resto.
2)Condanna , in persona del suo legale rappresentante pro tempore a Parte_1
rifondere al Collegio Arbitrale le spese di lite che liquida nella somma di €.8.433,00
per compenso professionale, €.518,00 per anticipazione oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge.
3)Nulla sulle spese per quanto riguarda la ED di liquidazione controllata dei beni di CP_3
Treviso 10.05.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
20
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice, Dott.ssa
Daniela Ronzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.1853/024 di ruolo generale dell'anno
2024 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
in persona del Presidente del Cda nonché legale Parte_1
rappresentante Dott. , difeso e rappresentato, come da mandato Parte_2
separato all'atto di citazione, dall'avv. Rizzardo del Giudice del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso
-ATTORE-
CONTRO
Avv.to , Avv.to ALESSANDRO CUCCAGNA Avv.to Controparte_1
ALBERTO RUMIEL, rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Conti del Foro di
Udine, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso lo studio dellostesso
-CONVENUTI-
LIQUIDAZIONE CP_2 Controparte_3
in persona del Liquidatore pro tempore Dott. Controparte_4
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gian Luca Toppan e Alberto Del Col del Foro di Treviso, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Treviso.
-CONVENUTO-
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE:
ut supra rappresentata e difesa, dichiarando espressamente di Parte_1
non accettare il contraddittorio su eventuali nuovi fatti, domande, deduzioni,
eccezioni e/o istanze, così precisa le proprie conclusioni.
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
- nel merito, in vi principale: accertato e statuito che non è intervenuto tra le Parti
e gli Arbitri accordo alcuno in merito all'applicazione dei parametri “massimi” previ-
sti dal D.M. n. 147/2022, datosi altresì atto che le proposte di liquidazione dei compensi arbitrali di cui alle Ordinanze dd. 03.04.2024 non sono state accettate dalle Parti stesse, procedersi alla determinazione del giusto compenso spettante agli – al netto degli acconti corrisposti dalle Parti – facendosi applicazione a Pt_3
tale fine dei criteri di cui al D.M. dianzi richiamato, commisurando detto compenso,
in difetto di pronuncia del lodo, ad un frazione pari al 40% (ovvero e comunque alla diversa frazione, anche minore, ritenuta di giustizia) dell'importo corrispondente al
“para-metro medio” previsto dal D.M. di cui sopra in tema di procedimento arbitrale,
ed in ragione dei valori rispettivamente pertinenti alle due domande oggetto dei procedi-menti arbitrali stessi.
Statuirsi per l'effetto, ove gli acconti versati dalle Parti dovessero risultare di impor-
to superiore alla liquidazione definitiva, i conseguenti obblighi restitutori in favore della Parte_1
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui
2 venisse accertato un intervenuto accordo tra le Parti e gli Arbitri in data 07.12.2022,
accertarsi e dichiararsi che l'accordo medesimo si estendeva all'intero procedimento arbitrale, comprensivo di emissione del lodo finale.
Pertanto, in ragione dell'impossibilità non imputabile alle parti di pervenire ad emissione del lodo, accertarsi e dichiararsi la risoluzione e/o la caducazione degli effetti dell'accordo medesimo ai sensi dell'art. 2228 c.c. o comunque ai sensi di legge, determinando un equo compenso agli Arbitri per il lavoro prestato, facendosi all'uopo applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022, commisurando detto compenso, in difetto di pronuncia del lodo, ad un frazione pari al 40% (ovvero e comunque alla diversa frazione, anche minore, ritenuta di giustizia) dell'importo corrispondente al “parametro medio” previsto dal D.M. di cui sopra in tema di procedimento arbitrale, ed in ragione dei valori rispettivamente pertinenti alle due domande oggetto dei pro-cedimenti arbitrali stessi.
Statuirsi per l'effetto, ove gli acconti versati dalle Parti dovessero risultare di impor-
to superiore alla liquidazione definitiva, i conseguenti obblighi restitutori in favore della Parte_1
- per quanto concerne la domanda riconvenzionale del Collegio Arbitrale:
in principalità: rigettarsi, poiché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte,
tutte le domande riconvenzionali promosse dagli Avv.ti , Alberto Controparte_1
Rumiel e Alessandro Cuccagna;
in subordine: in caso di condanna della Società al pagamento di qualsivoglia somma in favore degli Avv.ti , Alberto Rumiel e Alessandro Cuc- Controparte_1
cagna, accertarsi e dichiararsi il vincolo solidale passivo nel pagamento, al 50%, in capo alla ED Liquidazione Controllata dei beni di CP_3
determinandosi il quantum del compenso dovuto al Collegio Arbitrale nei termini
3 indicati dalla nella propria domanda svolta nel merito in via Parte_1
principale (o nel diverso, anche minore, importo ritenuto di giustizia) per le ragioni esposte;
in ogni caso: accertarsi e dichiararsi che non v'è prova del pagamento della somma di € 25.000,00 oltre accessori in favore del consulente tecnico Dott.
[...]
da parte del Collegio Arbitrale e, per l'effetto, rigettarsi la richiesta Persona_1
di condanna in regresso formulata dal Collegio medesimo nei confronti di parte attrice al punto d) delle conclusioni dimesse nella comparsa di costituzione e risposta.
- in ogni caso: condannare i soggetti convenuti alla rifusione, in favore di Parte_1
delle spese e dei compensi professionali di causa, nonché dell'importo
[...]
dovuto quale contributo unificato oltre accessori. In ogni caso, preso atto del rifiuto manifestato dagli Avv.ti , Alberto Rumiel e Alessandro Cuccagna Controparte_1
ad entrambe le proposte conciliative formulate dal Giudice all'udienza dell'8.10.2024, condannare questi ultimi al pagamento di tutte le spese maturate dopo la formula-zione della proposta medesima;
- in via istruttoria: pur ritenendo la causa matura per la decisione, per mero scrupolo si insiste affinché venga ammessa assunta prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che le trattative che hanno portato alla sottoscrizione dell'accordo transattivo del 09.02.2024 tra la ED di Liquidazione Parte_1
Controllata dei beni di CP_3 Parte_4 CP_5 CP_6
e avevano preso avvio nell'ottobre 2023 e sono state CP_7 CP_8
condotte esclusi-vamente dagli Avv.ti Rizzardo del Giudice e Stefano Benzi con il
Dott. ; Controparte_4
4 2) vero che a fine ottobre 2023 gli Avv.ti Rizzardo del Giudice e Stefano Benzi ave-
vano già raggiunto un'intesa “di massima” con il Dott. in ordi-ne Controparte_4
ai contenuti sostanziali dell'accordo transattivo che le Parti avrebbero sottoscrit-to, e il Dott. si era riservato di presentare istanza al Giudice De- Controparte_4
legato onde ottenere conforme autorizzazione a transigere;
3) dica il teste se l'Avv. Rizzardo del Giudice, l'Avv. Stefano Benzi e il Dott.
[...]
, ai fini del perfezionamento dell'accordo transattivo di cui ai capi- Parte_5
toli di prova che precedono, abbiano mai intrattenuto contatti con il CTU Dott.
[...]
e/o con il Collegio Arbitrale finalizzati alla definizione dei Persona_2
contenuti economici, o comunque delle clausole, dell'accordo medesimo.
Si indicano a testimoni su tutte le circostanze che precedono: l'Avv. Stefano Benzi,
il Dott. Giuliano Giacomazzi, Dott. , come in atti individuati. Tes_1
CONCLUSIONI PER I CONVENUTI:
a) Accertarsi e dichiararsi che le proposte di determinazione dei compensi formulate in data 7 dicembre 2022 sono state accettate dalle parti e che conseguentemente gli importi dovuti per gli interi procedimenti sono di € 218.000 e di € 76.500, oltre accessori.
b) Accertarsi e dichiararsi che la riduzione dovuta a seguito della estinzione dei procedimenti prima della pronuncia dei lodi andrà operata nella misura del 25% o,
al più, del 27,44%.
c) Condannarsi la società attrice al pagamento in favore dei convenuti della somma che risulterà all'esito della riduzione di cui al punto b) e con detrazione degli acconti ricevuti.
d) Condannarsi la società attrice al pagamento in favore dei convenuti della somma di € 25.000 oltre accessori a titolo di compenso dovuto da costoro al consulente
5 tecnico dott. Persona_1
e) Statuirsi la debenza della maggiorazione del 15% a titolo di rimborso delle spese generali degli importi dovuti a titolo di compenso in favore degli arbitri.
f) Respingersi le domande tutte proposte dalla società attrice siccome infondate.
g) Condannarsi solidalmente la società attrice e la convenuta ED
all'integrale rifusione delle spese di patrocinio e rappresentanza, con la maggiorazione del 15% a titolo di rimborso delle spese generali.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA ED:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
- nel merito:
a) In via principale, preso atto che ogni ragione di credito del Collegio Arbitrale (e del CTU) si sarebbe dovuta accertare nelle forme e nel contesto della ED, in applicazione dell'art. 151 CCII, come richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, e che gli Arbitri (ed il CTU) non hanno proposto le domande di insinuazione al passivo nel termine essenziale assegnato dal Liquidatore, rigettarsi qualsiasi richiesta nei confronti della ED.
b) In subordine, e per quanto occorrer possa: accertarsi e statuirsi che non è
intervenuto accordo alcuno tra le Parti (da intendersi: la Società e la ED,
come sopra definite) e gli Arbitri in merito all'applicazione dei parametri “massimi”
previsti dal D.M. n. 147/2022, datosi altresì atto che le proposte di liquidazione dei compensi arbitrali di cui alle Ordinanze dd.
3.4.2024 non sono state accettate dalle
Parti stesse, e conseguentemente procedersi alla determinazione del giusto compenso spettante agli Arbitri, al netto degli acconti corrisposti dalle Parti. Con
applicazione a tale fine dei criteri di cui al D.M. dianzi richiamato, commisurando detto compenso, in difetto di pronuncia del lodo, ad una frazione pari al 40%
6 (ovvero e comunque alla diversa frazione, anche minore, ritenuta di giustizia)
dell'importo corrispondente al “parametro medio” previsto dal D.M. di cui sopra in tema di procedimento arbitrale, ed in ragione dei valori rispettivamente pertinenti alle due domande oggetto dei procedimenti arbitrali stessi.
Statuirsi per l'effetto, ove gli acconti versati dalle Parti dovessero risultare di importo superiore alla liquidazione definitiva, i conseguenti obblighi restitutori in favore della
ED.
c) In ogni caso: (i) condannare gli Arbitri alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di causa in favore della ED;
(ii) rigettare la domanda di parte attrice di condanna della ED alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di causa, nonché dell'importo dovuto quale contributo unificato e accessori;
(iii) (nella denegata ipotesi di rigetto delle domande attoree svolte in punto di merito) condannare la Società alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di causa in favore della ED.
- in via istruttoria: accogliere le istanze istruttorie formulate in atti e, in particolar modo, con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., e rigettare l'ammissione di quelle avversarie.
In particolare, senza voler acconsentire all'inversione dell'onere probatorio avente ad oggetto le richieste economiche degli Arbitri (come tale, gravante unicamente sui medesimi), si chiede che venga disposta prova per interpello degli Arbitri e testi,
con i testimoni di seguito indicati, sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che i verbali delle sedute del 7.12.2022 sottoscritti dalla ED
Liquidazione Controllata dei beni di e dalla (cfr. CP_3 Parte_1
docc. 13, p.
5-6 e 45, p.10 Citazione che si esibiscono al teste) indicavano unicamente l'accettazione della liquidazione del compenso degli Arbitri ai sensi del
7 D.M. n. 147/2022?
2) Vero che la vicenda che ha coinvolto i sig.ri (Società / Eredi / Pt_1 Persona_3
ED) si è conclusa a seguito della transazione tombale intervenuta tra le Parti
nel febbraio 2024?
3) Vero che la transazione intervenuta tra le Parti nel febbraio 2024 si è conclusa a seguito dello scambio di missive tra i legali degli Eredi e della Società Persona_3
e la ED?
4) Vero che la transazione intervenuta tra le Parti nel febbraio 2024 ha definito questioni anche ulteriori rispetto a quelle oggetto di domanda con i due arbitrati?
5) Vero che le proposte transattive che hanno definito i due arbitrati sono state formulate dalle Parti, in assenza di alcun sollecito o intervento degli Arbitri?
6) Vero che il Liquidatore, nella propria istanza di autorizzazione a transare di data
22.11.2023, riconosceva espressamente che la definizione transattiva della controversia era finalizzata anche ad evitare che durata, costi e alea dei vari giudizi pendenti e/o da promuovere potessero depauperare ulteriormente il patrimonio del sig. garanzia delle aspettative di soddisfacimento dei creditori (cfr. CP_3
all. 9, p. 20, punto 4, che si esibisce al teste)?
7) Vero che il Liquidatore della ED (il dott. ) si è affidato Controparte_4
ad un accademico esterno, il prof. avv. incaricandolo di esprimere Persona_4
un parere sulle transazioni proposte e sui possibili esiti dei contenziosi in essere e di quelli che avrebbero potuto essere introdotti (cfr. all. 9, p. 56 ss. che si esibisce al teste)?
8) Vero che, esprimendo il proprio parere sulle proposte transattive, il prof. avv.
a affermato che la transazione prospettata avrebbe consentito di Persona_4
““stabilizzare” i rapporti tra le parti, in via definitiva, ed in tempi assai più ravvicinati
8 rispetto a quelli ipotizzabili nel caso di prosecuzione dei contenziosi pendenti o di
avvio di nuove liti” (cfr. all. 9, p. 56 ss., spec. p. 70, che si esibisce al teste)?
9) Vero che il quesito rivolto al CTU nominato dagli Arbitri, dott. Persona_1
è stato il medesimo in entrambi i giudizi arbitrali (cfr. docc. 31 e 58
[...]
Citazione che si esibiscono al teste)?
10) Vero che il CTU nominato dagli Arbitri in entrambi i procedimenti, dott.
[...]
ha prodotto una unica relazione peritale (cfr. doc. 34 Citazione che Persona_1
si esibisce al teste)?
11) Vero che il dott. e il dott. rispettivamente CTP della Società e Tes_1 Tes_2
della ED nei due arbitrati, hanno intrattenuto interlocuzioni prolungate anche con il Liquidatore della ED durante le trattative per la definizione transattiva?
Si indicano i seguenti testi:
dott. , con Studio in Treviso (TV), Viale F. Cairoli n. 15, CTP della Tes_1
Società in relazione ad entrambi i procedimenti arbitrali, su tutti i Parte_1
capitoli di prova;
dott. con Studio in Treviso (TV), Piazza Rinaldi n. 4, CTP Testimone_3
della ED.
Si sono dimessi gli all.ti da 1 a 10 indicati in atti.
*
Ai fini della pratica forense, hanno partecipato alla stesura della presente nota di trattazione scritta la dott.ssa e il dott. (praticanti Persona_5 Persona_6
avvocato dello Studio).
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
9 Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso che tra la Parte_1
stessa e oggi in procedura di Liquidazione Controllata dei beni, CP_3
erano intercorsi numerosi contenziosi fin dal 2019, riferiva che a CP_3
seguito di declaratoria di incompetenza in favore del Collegio arbitrale pronunciata dal Tribunale di Venezia Sezione Imprese, aveva instaurato due distinti procedimenti arbitrali:
a) Il primo avente ad oggetto: “la condanna de al pagamento dei Parte_1
dividendi maturati e non conseguiti di spettanza del sig. quale socio Parte_6
titolare delle azioni rappresentanti il 50% del capitale sociale della dal Parte_1
29.7.202 all'attualità”
b) Il secondo avente ad oggetto “la domanda di annullamento ex artt. 2373 e/o 2377
cc. della delibera dell'assemblea dei soci della delibera assunta in data Parte_1
28.6. 2022 e depositata presso il registro delle imprese di Treviso in data 19.7.2022”.
A seguito di espressa istanza, il Presidente dell'O.d.A. di Treviso nominava quali componenti del Collegio Arbitrale gli Avv.ti , Alessandro Cuccagna Controparte_1
ed Alberto Rumiel.
-Relativamente al primo procedimento, in data 7.12.2022, a seguito di taluni rinvii, si teneva la prima udienza arbitrale, nel contesto della quale venivano definite le tempistiche del procedimento. In particolare, gli Arbitri proponevano, a titolo di proprio compenso, complessivi € 218.619,00 (applicando, in detta proposta, i valori massimi delle tabelle previste dal D.M. n. 147/2022), con previsione di un fondo spese per complessivi € 60.000,00.
-Successivamente all'assegnazione dei termini per le memorie, in data 20.12.2022
il Presidente del Collegio Arbitrale, Avv. , inoltrava alle parti le Controparte_1
note pro-forma ad esse intestate ed entrambe le parti provvedevano al pagamento
10 delle stesse;
-A seguito dello scambio delle note illustrative, istanze istruttorie e note di replica, il
Collegio Arbitrale – con Ordinanza 9.2.2023 – sospendeva il giudizio ai sensi dell'art. 816 sexies c.p.c., in ragione dell'ammissione di alla CP_3
ED di liquidazione controllata dei beni;
-A fronte del ricorso per riassunzione depositato dalla ED, il Collegio
Arbitrale, con ordinanza 14.4.2023, disponeva la prosecuzione del giudizio,
fissando l'udienza del 2.5.2023 e concedendo termine alle parti sino al 28.4.2023
per il deposito di memorie in ordine alla riassunzione.
-Successivamente al deposito di nuovi scritti il Collegio Arbitrale, con ordinanza
5.7.2023 : i) rigettava la richiesta di lodo parziale formulata dalla ED;
(ii)
dava ingresso a CTU tecnico-contabile; iii) fissava per il 31.7.2023 l'udienza per il conferimento dell'incarico al Consulente e per la formulazione dei quesiti.
-Medio tempore la Società formulava una proposta conciliativa alla ED,
dandone cenno agli Arbitri, la proposta veniva rifiutata dalla predetta ED.
-All'udienza di data 31.7.2023, il Collegio sottoponeva il quesito al CTU, scandendo i termini delle operazioni peritali e rinviando il procedimento al 5.12.2023; in data
4.12.2023, il CTU depositava l'elaborato peritale.
-All'udienza del 5.12.2023 l'Avvocato della ED dava preliminarmente atto che nell'ottobre 2023, la ED aveva ricevuto una proposta conciliativa da parte della Società e degli che già aveva ottenuto Controparte_9
l'autorizzazione del Giudice Delegato. Pertanto, le parti, in detta udienza,
chiedevano al Collegio Arbitrale di differire la trattazione della controversia,
manifestando la comune disponibilità ad autorizzare la proroga del termine per la pronuncia del lodo, con nuova data fissata al 4.4.2023.
11 -In data 30.1.2024 il Collegio Arbitrale, dando atto della proroga del termine per la pronuncia del lodo, fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 22.2.2024.
In tale sede, le parti confermavano l'avvenuto accordo transattivo, dichiarando per l'effetto la cessazione della materia del contendere.
-Gli Arbitri invitavano, pertanto, le parti a depositare rinuncia agli atti del giudizio entro il 21.3.2024, proponendo in quella sede la liquidazione delle “spese dovute
sino alla presente fase nella minor somma di € 163.965,00 rispetto a quanto
indicato nel verbale di data 7.12.2022 (escludendo quindi ora la fase decisoria) …”
-Con pronuncia del 3.4.2024 il Collegio Arbitrale dichiarava l'estinzione del giudizio.
-Con successiva ordinanza del 3.4.2024, gli Arbitri rinnovavano la proposta di liquidazione del compenso, incrementandone l'importo, rispetto a quello (di €
163.965,00) indicato con precedente proposta del 21.3.2024, chiedendone la quantificazione nella (maggiore) “somma di €.188.559,75 oltre accessori fiscali e
previdenziali … al lordo delle somme già versate … di liquidare al dott.
[...]
la somma di € 16.000,00 oltre ad accessori …”. Persona_1
Il Secondo procedimento arbitrale seguiva “step” processuali sostanzialmente analoghi, i compensi del Collegio Arbitrale venivano proposti in complessivi €
76.500,00 (quindi applicando – anche in questo procedimento – i valori massimi delle Tabelle previste dal D.M. n.147/2022), con previsione di un fondo spese per complessivi €.30.000,00;
-Entrambe le parti corrispondevano cadauna un fondo spese per la somma di €
18.744,08.
-All'udienza fissata per il 22.2.2024, le parti davano atto del perfezionamento dell'accordo transattivo, dichiarando la cessazione della materia del contendere.
-Il Collegio Arbitrale, a conclusione del giudizio, proponeva la liquidazione delle
12 “spese dovute sino alla presente fase nella minor somma di € 57.365,00 rispetto a
quanto indicato nel verbale di data 7.12.2022 (escludendo quindi ora la fase
decisoria) …” e con ordinanza del 3.4.2024 dichiarava l'estinzione del processo.
Successivamente, con ordinanza del 3.4.2024, il predetto Collegio Arbitrale
rinnovava nuovamente la proposta di liquidazione del compenso, incrementandone l'importo rispetto a quello (di € 57.365,00) indicato alle Parti il 21.3.2024,
proponendo la quantificazione nella (maggiore) “somma di € 65.969,75 oltre
accessori fiscali e previdenziali … al lordo delle somme già versate … di liquidare al
dott. la somma di € 16.000,00 oltre ad accessori …”. Persona_1
Ciò premesso in fatto, l'attrice conveniva dinanzi all'intestato Tribunale gli avv.ti
, Alberto Rumiel, Alessandro Cuccagna quale “Collegio Arbitrale”, Controparte_1
contestando il compenso da essi richiesto per l'attività svolta nelle due procedure arbitrali de quibus chiedendo:
a.di accertare e statuire che non era avvenuto alcun accordo in merito all'applicazione dei parametri massimi previsti dal D.M. n. 147/2022 con riguardo al compenso arbitrale;
b.che le proposte di liquidazione dei compensi degli Arbitri non erano mai state accettate;
c. di determinare il giusto compenso spettante agli Arbitri, al netto degli acconti già
ad essi corrisposti, commisurando il compenso ad una frazione pari al 40%
dell'importo corrispondente al “parametro medio”, in difetto di pronuncia di un lodo in entrambe le procedure.
Veniva convenuta in giudizio anche la ED di Liquidazione controllata dei beni di tanto per motivi di ordine processuale, quanto – sotto un CP_3
profilo sostanziale – per il vincolo di solidarietà che caratterizzava l'obbligo di
13 pagamento del compenso agli Arbitri.
Si costituivano in causa gli Arbitri che contestavano le domande proposte dall'attrice formulando domanda riconvenzionale nei confronti della sola al Parte_1
pagamento delle somme che di seguito venivano indicate, posto che la limitazione soggettiva della predetta domanda era imposta dal fatto che uno dei debitori solidali era assoggettato a procedura concorsuale nel rispetto dell'art.273 del CCII.
In particolare, sostenevano che la proposta dei compensi per entrambi i procedimenti arbitrali era stata accettata dalle parti nella seduta del 7.12.2022 nella misura massima prevista dal D.M. 13.8.2022 n.147 con riferimento allo scaglione di valore riferito al petitum per ciascun procedimento rispettivamente nella somma di
€.218.619,00 per il primo giudizio ed €.76.500,00 per il secondo giudizio e che il pagamento degli acconti costituiva adempimento parziale del suddetto accordo,
inoltre, sostenevano che il consenso non si era formato solo con riguardo alla fase decisionale non perfezionatasi a seguito della rinuncia agli atti e alla conseguente declaratoria di estinzione dei procedimenti, che a detta dei medesimi, l'omessa trattazione della fase decisionale poteva essere calibrata nella percentuale del 25%
o al più del 27,44%.
Rilevava, inoltre, il Collegi Arbitrale che il compenso spettante al Consulente
Tecnico, dott. era un onere a carico degli Arbitri e che quindi Persona_1
doveva considerarsi una voce di spesa da aggiungersi ai compensi loro spettanti;
che l'importo preteso non era stato maggiorato ma corrispondeva come richiesto,
ad €.25.000,00 oltre accessori di legge per complessivi €.31.749,70.
Infine, precisavano i deducente che il compenso doveva andare integrato dalla maggiorazione del 15% per le spese generali posto che per tale causale non esisteva alcuna distinzione rispetto alla professione richiesta all'avvocato.
14 Concludevano, pertanto come in premessa epigrafato.
Si costituiva in causa anche la ED Liquidazione Controllata dei beni di he eccepiva, in principalità, l'intervenuta decadenza degli Arbitri da CP_3
qualsivoglia pretesa creditoria, richiamando la previsione di cui all'art.270 comma 5
CCII che dichiara applicabile la previsione di cui all'art.151 CCII in tema di liquidazione giudiziale secondo cui tutte le pretese a contenuto patrimoniale,
compresi i crediti prededucibili, da far valere sul ricavato della liquidazione,
debbono essere accertate secondo il rito della verificata del passivo e poiché gli
Arbitri pur sollecitati non avevano formulato domanda di insinuazione al passivo, ciò
impediva al Collegio di far accertare il proprio credito nei confronti della ED.
Pur ritenendo assorbente tale rilievo, la convenuta nel merito si riportava alle argomentazioni spese dalla società attrice.
All'udienza del 28.11.2024 questo Giudice proponeva due soluzioni conciliative,
come da verbale, mentre la seconda veniva accettata dall'attrice e dalla ED
(l'attrice aderiva altresì anche alla prima proposta transattiva), il Collegio Arbitrale
rifiutava entrambe e quindi la causa all'udienza del 20.3.2024 veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli atti conclusivi.
Diritto
1.Determinazione del compenso arbitrale riferito ad entrambi i procedimenti.
Il verbale redatto all'udienza del 7.12.2022 riporta il seguente contenuto: “…Il
Collegio viene autorizzato fin d'ora dalle parti che accettano alla determinazione dei
compensi giusta parametri forensi di cui al Decreto Ministeriale 13 agosto 2022 n.147 e,
esaminate le domande proposte con la “Domanda di arbitrato” depositata in data 17
ottobre 2022, avente ad oggetto, le domande in epigrafe indicate, i compensi vengono
15 così quantificati in complessivi €.218.619,00” identica verbalizzazione, salvo la differenza di importo del compenso, è riportata nel verbale del secondo procedimento arbitrale, entrambi sottoscritti dalle parti personalmente.
E' evidente che tali documenti consacrano la conclusione dell'accordo non solo in ordine ai parametri forensi riferiti al D.M. 13.8.2022 n.147 applicabile ratione
temporis, ma anche in ordine al compenso totale riferito all'intero procedimento arbitrale e allo scaglione tra 4.000.001 a 8.000.000 con applicazione del valore massimo per complessivi €.218.619,00 riferito al primo giudizio arbitrale e allo scaglione indeterminabile di particolare importanza, modulato sul valore massimo per complessivi €.76.500,00, infatti, l'interpretazione sostenuta dall'attrice e della
ED secondo cui l'accordo avrebbe riguardato solo i parametri forensi di cui al D.M. n.147/22 e non anche i compensi modulati nel valore massimo, non solo è
contraria al contenuto del verbale, ma è anche inconferente posto che il D.M.
applicabile non necessitava di specifico accordo essendo logicamente quello riferibile al momento del perfezionamento del patto, mentre ciò che doveva essere espressamente concordato erano oltre che gli scaglioni di riferimento, il valore.
Parimenti contrario alla lettura del verbale è ipotizzare che la congiunzione “e” sia sufficiente per ritenere che sia stato il solo Collegio a quantificare il compenso in via di “proposta”, risultando dirimente il fatto che comunque quella proposta è stata sottoscritta dalle parti e quindi indubbiamente accettata.
Si aggiunga che sia che in adesione a tale Parte_1 CP_3
accettazione procedevano a versare i rispettivi acconti a comprova di una parziale esecuzione del prospettato accordo e anche nello svolgimento della trattativa con la
ED per addivenire ad un accordo stragiudiziale, sia l'attrice sia la predetta
ED di liquidazione controllata, davano per assodato che il totale da
16 corrispondere al Collegio Arbitrale sarebbe stato di complessivi €.295.119,00 oltre accessori (specificatamente €.218.619,00 per il primo procedimento arbitrale ed
€.76.500,00 per il secondo cfr. docc.8 e 9 ED).
Se è pur vero che tale importo veniva prospettato in una fase di proposta conciliativa e non può avere valenza di confessione stragiudiziale, va certamente valorizzato con finalità interpretativa della già perfezionata volontà negoziale.
Parimenti non ha pregio la considerazione attorea secondo cui l'applicazione dei valori massimi poteva essere stabilita solo ad avvenuta pronuncia del lodo, posto che in considerazione delle questioni prospettate, dei valori in gioco, degli interessi coinvolti, nonché della prevedibile necessità di dar corso ad un accertamento tecnico, i valori massimi concordati potevano certamente essere previsti ex ante.
Da ultimo, va precisato che nella fattispecie de qua non può essere invocata la previsione di cui all'art.2228 cc., come sostenuto dall'attrice, posto che la definizione anticipata dei giudizi arbitrali non si è verificata per impossibilità
sopravvenuta della prestazione, ma semmai per un accordo stragiudiziale inter partes.
Ciò premesso in punto di diritto, poichè l'accordo raggiunto per la determinazione del compenso non ha avuto integrale esecuzione perché non ha avuto luogo la fase decisoria connotata dalla pronuncia del lodo, dagli importi così concordati andrà
detratta la percentuale corrispondente a tale fase che si stima equo indicare nella percentuale del 27,44%, coincidente con la percentuale ponderale.
2.Compenso spettante al Ctu dott. Persona_1
L'onere del pagamento di tale compenso grava sugli Arbitri e quindi rappresenta una voce di spesa che va ad aggiungersi ai compensi spettanti al Collegio Arbitrale.
Si aggiunga che nel provvedimento del 22.2.2024 veniva espressamente indicato
17 che: “in caso di mancato pagamento volontario della somma sopraindicata, la stessa
dovrà essere aggiunta al compenso spettante al Collegio Arbitrale”, né le parti avevano manifestato opposizione a tale modalità di pagamento, di talchè, non è pertinente il precedente giurisprudenziale (cfr. Cass. civ. n.22446/2016) ricordato dall'attrice.
Con riferimento al quantum, l'importo richiesto dal Ctu e per il quale è stato prodotta notula di proforma, pare congruo atteso che in un'unica perizia sono contenute le risposte a quesiti che hanno riguardato due distinti procedimenti arbitrali, avuto riguardo alla complessità delle questioni affrontate e al pregio dell'indagine espletata, ne consegue la liquidazione di un compenso di €.25.000,00 come richiesto, oltre accessori di legge se dovuti, per un importo complessivo di
€.31.749,70.
3.Spese forfettarie
Le spese forfettarie come richieste dal Collegio Arbitrale, non sono invece dovute per due ordini di ragioni: in principalità perché l'accordo sul compenso perfezionatosi nel verbale della seduta del 7.12.2022, non prevedeva espressamente tali costi, la circostanza poi che il fondo spese sia stato pagato con l'aggiunta di tali spese, potendo essere interpretato quale mero errore, non può
ritenersi vincolante per fondare la pretesa dei convenuti, non avendo alcuna valenza di comportamento concludente.
Secondariamente perché, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, già ricordato dall'attrice (cfr. Cass. civ. n.1673/2003 e Trib.
Roma Ord. n.24.04.2017 n.576), le spese generali non sono dovute agli Arbitri
attesa la “non assoluta equiparazione dell'arbitro all'esercente la professione forense in
relazione alla peculiarità dell'opera rispettivamente prestata”.
4.Eccezione sollevata dalla ED
18 L'eccezione sollevata dalla ED non merita accoglimento posto che gli Arbitri
hanno agito proponendo domanda riconvenzionale solamente nei confronti della quale obbligato in solito, mentre la citazione in causa della ED Parte_1
Liquidazione Controllata dei beni di , si è ressa necessaria per le CP_3
ragioni processuali e sostanziali già esplicitate dall'attrice e condivisibili.
Un tanto anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
5. Conclusioni
Ne consegue che , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, quale debitore in solido, va condannata a pagare al Collegio Arbitrale per le causali di cui è processo i seguenti importi:
a. Primo giudizio arbitrale: €.158.629,94 oltre Iva e cpa se dovuti per legge, escluse le spese generali (€.218.619,00 – 27,44%)
b. Secondo giudizio arbitrale: €.55.508,40 oltre Iva e cpa se dovuti per legge,
escluse le spese generali (€.76.500,00 – 27,44%).
Da detrarsi gli acconti già ricevuti dal Collegio Arbitrale.
c. Compenso del Ctu di €.25.000,00 oltre accessori di legge se dovuti, per un importo complessivo di €.31.749,70.
Trattasi di una obbligazione solidale dal lato passivo tra l'attrice e la ED e per la quale è ipotizzabile essere intervenuto già un accordo inter partes anche in ordine all'azione di regresso da parte della società . Parte_1
***
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'importo liquidato e degli acconti corrisposti (valore medio per scaglione di riferimento ad eccezione della fase istruttoria per la quale sono stati applicati i valori minimi, avuto riguardo all'attività processuale espletata).
19
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1)In accoglimento della domanda riconvenzionale dedotta dai convenuti, condanna
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare al Parte_1
Collegio Arbitrale i seguenti importi per le causali di cui è processo:
a. Primo giudizio arbitrale: €.158.629,94 oltre Iva e cpa se dovuti per legge, escluse le spese generali (€.218.619,00 – 27,44%)
b. Secondo giudizio arbitrale: €.55.508,40 oltre Iva e cpa se dovuti per legge,
escluse le spese generali (€.76.500,00 – 27,44%).
Da detrarre gli acconti già ricevuti dal Collegio Arbitrale.
c. Compenso del Ctu di €.25.000,00 oltre accessori di legge se dovuti, per un importo complessivo di €.31.749,70.
Rigetta per il resto.
2)Condanna , in persona del suo legale rappresentante pro tempore a Parte_1
rifondere al Collegio Arbitrale le spese di lite che liquida nella somma di €.8.433,00
per compenso professionale, €.518,00 per anticipazione oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge.
3)Nulla sulle spese per quanto riguarda la ED di liquidazione controllata dei beni di CP_3
Treviso 10.05.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
20