Art. 20. Norma finanziaria 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 20 della Legge 11 novembre 2011, n. 180
Articolo 19Articolo 21
Articolo 20 della Legge 11 novembre 2011, n. 180
Versione
15 novembre 2011
15 novembre 2011
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2000, n. 11881
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 739
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1138
- Trib. Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 3576
- Articolo 11 della Legge 12 febbraio 1955, n. 44
- Articolo 13 della Legge 11 maggio 1971, n. 390