Art. 20. Norma finanziaria 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 19Articolo 21
Articolo 20 della Legge 11 novembre 2011, n. 180
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15 novembre 2011
15 novembre 2011
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