Sentenza 5 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/08/2003, n. 11837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11837 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2003 |
Testo completo
I D , O L A L 0 S S 1 O 3 A B . 3 T T I 5 , D R A . R.G.N. 21712/01 A ' A E N T L H S E 3 G O D P O M M A E I S D I A E D . A REPUBBLICA ITALIANA Ud. 3/12/021 1 837/03 O T E O R T T N T 1 0 1 7 N 1 E T S I S I .11719 E R G IN NOME DI L PO I E D R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai signori: dott. Massimo GENGHINI presidente dott. Alessandro CRISCUOLO consigliere dott. MAio Rosario MORELLI consigliere dott. EP MARZIALE cons. relatore dott. EP MAia BERRUTI consigliere ha pronunciato la seguente: Società artigiana/Accomandita semplice/Iscrizione nell'Albo/ SENTENZA Presupposti. sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, unitamente agli avvocati Antonino Sgroi e Fabio Fonzo, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro * REGIONE MARCHE, COMMISSIONE REGIONALE PER EP MA 1 235/02 L'ARTIGIANATO DELLE MARCHE, CLUAN PLAST di lervicella CO & C. S.a.s.; P.M. c/o la Corte d'Appello di Ancona;
· intimati - crow.) avverso il decreto della Corte d'appello di Ancona n. 1777 emesso il 22 giugno 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2002 dal relatore, cons. dott. EP MA;
Udito, per il ricorrente Istituto, l'avv. Sgroi;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -I.N.P.S. proponeva - ricorso alla Commissione tributaria regionale delle MAche chiedendo la cancellazione dell'iscrizione della società in accomandita semplice "Cluan Plast di lervicella CO & C. artigiane, disposta dallaS.a.s." nell'Albo delle imprese Commissione provinciale per l'artigianato di Ancona, deducendo: a) che la società era composta da quattro soci, tre dei quali accomandanti;
b) che solo l'unico socio accomandatario partecipava con il proprio lavoro al processo produttivo;
c) che, EP MA 2 conseguentemente, doveva escludersi che la maggioranza dei soci impiegasse in modo prevalente la propria attività lavorativa nella società, così come prescritto dall'art. 3, secondo comma, legge 8 agosto 1985, n. 443. Il ricorso era respinto dalla Commissione adita sul rilievo che tale requisito non rientrava tra quelli specificamente prescritti per l'iscrizione nell'albo delle società in accomandita semplice dal terzo comma, lettera b, del citato art. 3, legge 443/85, così come modificato dall'art. 1, secondo comma, legge 20 maggio 1997, n. 133, essendo a tal fine necessario (e sufficiente) che tutti i soci accomandatari svolgessero in modo prevalente il proprio lavoro anche manuale nel processo produttivo della società. L'impugnazione di tale decisione, proposta in sede giurisdizionale dall'Istituto, era rigettata, sulla base degli stessi rilievi, dal Tribunale di Ancona. Né diverso orientamento era espresso dalla Corte territoriale. L'Istituto chiede la cassazione di tale decisione con un unico motivo di ricorso. Gli intimati non resistono. Motivi della decisione 2 - La possibilità di esercitare l'impresa artigiana per il tramite di EP MA 3 una società in accomandita semplice è stata introdotta, nel nostro ordinamento, dalla legge 20 maggio 1997, n. 133, che ha modificato l'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In precedenza, l'esercizio di un'impresa artigiana in forma societaria era consentito solo per il tramite di una società in nome collettivo o di una società cooperativa, essendo il ricorso alle società in accomandita semplice e a quelle di capitali espressamente vietato dal citato art. 3 e dovendo ritenersi preclusa, pur nel silenzio della legge, l'utilizzazione della società semplice, che non può avere per oggetto l'esercizio di attività commerciali (art. 2249, primo comma, c.c.). La possibilità di costituire, entro detti limiti, una società artigiana era poi accordata dallo stesso art. 3 alla condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno di essi nel caso di società di due soli soci, svolgesse "in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo" e che, nell'ambito dell'impresa, il lavoro avesse "funzione preminente sul capitale". Con la legge n. 133 del 1997, già ricordata, recante "Modifiche all'art. della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio o di società in accomandita semplice", il legislatore EP MA 4 è intervenuto sul testo del citato art. 3: eliminando dal secondo comma la menzione della società in accomandita semplice (e della società a responsabilità limitata) dal novero di quelle la cui utilizzazione per l'esercizio dell'impresa artigiana era tassativamente esclusa;
aggiungendo due commi, con i quali, rispettivamente: a) sono stati precisati i presupposti per qualificare come artigiana l'impresa esercitata da una società in accomandita semplice o da una società a responsabilità limitata unipersonale;
b) è stata regolata l'incidenza del trasferimento delle quote per atto tra vivi sul mantenimento della qualifica di impresa artigiana. La Corte territoriale ha respinto il reclamo dell'Istituto, 3 - muovendo dalla considerazione, condivisa anche dal Tribunale, che i requisiti per l'iscrizione delle società in accomandita semplice nell'albo delle imprese artigiane debbano essere ricavati unicamente dal terzo comma, lettera b, del citato art. 3 e che, pertanto, occorra a tal fine verificare (non già se la maggioranza dei soci, come richiesto dal secondo comma dello stesso articolo, ma) se ciascun socio accomandatario svolge in prevalenza il proprio lavoro personale nel processo produttivo della società.
3.1 L'esattezza di tale assunto è contestata dal ricorrente che - - EP MA denunziando violazione e falsa applicazione della norma in esame - censura il decreto impugnato per non aver ritenuto, invece, che i requisiti stabiliti dalla lettera "b" del suo terzo comma si aggiungano a quelli richiesti in via generale dal secondo comma dello stesso articolo. E che, conseguentemente, perché una società in accomandita semplice possa essere qualificata come "artigiana" non sarebbe sufficiente che tutti i soci accomandatari, come prescritto dalla lettera "b" del terzo comma, partecipino al processo produttivo della società, ma sarebbe altresì necessario che il loro numero, come richiesto dal secondo comma, sia rappresentativo della maggioranza di tutti i soci, ivi compresi gli accomandanti.
4 - E' però agevole replicare che tale ricostruzione del significato dell'art. 3, legge 443/85 postula un rapporto di genere a specie tra le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma di detto articolo privo del benché minimo riscontro normativo. Nel nuovo testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 133/97, il secondo comma è così formulato: "E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma [che fissa, in via generale, la nozione di impresa artigiana] è costituita in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni EP 6 ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale". Il terzo comma, introdotto dalla citata legge 133/97, stabilisce a sua volta che: "E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al presente comma: a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio, sempre che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice". - I presupposti per il riconoscimento della qualifica di 4.1 "artigiana" all'impresa esercitata da una società in accomandita semplice (e a una società unipersonale a responsabilità limitata) EP MA 7 sono pertanto fissati nel terzo comma del citato art.
3. E tale disposizione, pur facendo riferimento ad altre norme della stessa legge, non opera alcun rinvio al contenuto precettivo del secondo comma, del quale anzi riproduce una parte (l'inciso "nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma"), operando una ripetizione che, se le due norme fossero destinate ad integrarsi, non avrebbe alcuna ragion d'essere. Deve quindi escludersi che la disposizione contenuta nel secondo comma del citato art. 3 assuma il valore di una norma di carattere generale, destinata ad essere applicata in mancanza di una - disposizione contraria rispetto a tutte le figure di società artigiana. Un'indiretta conferma dell'esattezza di questa conclusione si trae, indirettamente, dalla successiva evoluzione della disciplina dettata in materia. Quando, infatti, l'ambito di operatività delle società artigiane è stato ulteriormente ampliato mediante il riconoscimento della possibilità di adottare per l'esercizio dell'impresa artigiana anche la struttura di una società a responsabilità limitata pluripersonale (art. 13, legge 5 marzo 2001, n. 57) i presupposti per ottenere l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, non sono stati individuati mediante rinvio al secondo comma dell'art. 3 ma, EP MA 8 ancora una volta, in via autonoma, facendo ricorso ad una diversa disposizione, inserita nel corpo dell'art. 5, il cui contenuto riproduce, in parte, quello della disposizione appena richiamata.
4.2 Del resto, la tesi che il riconoscimento, come artigiana, dell'impresa esercitata per il tramite di una società in accomandita semplice è subordinato alla ricorrenza della duplice condizione che (tutti) i soci accomandatari svolgano in prevalenza la propria attività lavorativa nel processo produttivo della società e che il loro numero sia pari (almeno) alla maggioranza dei soci è contraddetta da lavori preparatori, dai quali si ricava che il disegno di legge (Atto S 2095, XIII Legislatura, trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 7 febbraio 1997) prevedeva la possibilità di costituire ed esercitare l'impresa artigiana in forma di società in accomandita semplice alla condizione che "ciascun socio" fosse in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2, che fissa la nozione dell'imprenditore artigiano, precisando che egli deve esercitare personalmente l'impresa "svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo". Il testo venne però modificato dalla Commissione Industria, in sede deliberante, nella sedute del 13 e del 18 marzo 1997, sostituendo le parole "ciascun socio" con le parole "ciascun socio EP MA 9 accomandatario". E la modifica, ai fini che qui interessano, appare particolarmente significativa, se si considera che tale testo fu esaminato congiuntamente a quello di altri due disegni di legge (nn. 1074 e 1526), i quali prevedevano, invece, che il requisito della partecipazione personale dovesse essere riferita alla maggioranza dei soci e furono dichiarati assorbiti, a seguito dell'approvazione di quello n. 2095. -4.3 Né, contrariamente a quel che si afferma nel ricorso, può dirsi che la "ratio" dell'intera disciplina sull'artigianato consenta di qualificare come "artigiana" la società in accomandita semplice solo se il lavoro dei soci accomandatari sia "prevalente" rispetto agli apporti dei soci accomandanti. Tale requisito è, infatti, richiesto dalla legge n. 443/85, per caratterizzare l'impresa artigiana sotto un duplice profilo. E precisamente: -in relazione alle altre attività esercitate dal titolare dell'impresa (o da una parte dei soci, nel caso in cui essa sia esercitata in forma di società), rispetto alle quali quella impiegata nel processo produttivo dell'impresa artigiana deve essere "prevalente", tanto da escludere che l'artigiano possa essere titolare di più imprese artigiane (art. 3, ultimo comma); EP MA 1 10 in relazione agli altri fattori della produzione, rispetto ai quali il "lavoro" (che l'assenza d'ogni riferimento alla persona del titolare dell'impresa o dei soci porta a ritenere, a differenza di quanto previsto dall'art. 2083 c.c., comprensivo della totalità delle energie lavorative impiegate nel processo produttivo e, quindi, anche di quelle dei dipendenti: Cass. 27 luglio 1998, n. 7366) deve avere funzione "preminente" (art. 3, secondo comma). Ma non anche al fine di esigere che il numero dei soci "lavoratori" debba essere sempre e in ogni caso (e, pertanto, anche nella società in accomandita semplice) prevalente rispetto a quello dei soci che non partecipano al processo produttivo. رناد 4.4 - La difesa dell'INPS/richiama, a sostegno della propria tesi, alle motivazioni della sentenza n. 401 del 5 giugno 2000, con la quale la quale questa Corte, a Sezioni Unite, ha statuito che anche le società cooperative a responsabilità limitata possono essere iscritte nell'albo delle imprese artigiane e fruire, conseguentemente, del trattamento previdenziale previsto per tale categoria di imprese. Il riferimento non è, però, calzante. Invero, con detta sentenza, si è sottolineato che la nota caratterizzante dell'impresa artigiana in forma societaria non è data dalla responsabilità illimitata dei soci EP 11 ma, pur sempre, dalla prevalenza del lavoro sul capitale. Ma tale requisito, come si è appena osservato, nel sistema della legge 443/85 deve essere valutato in relazione all'intera componente della forza lavoro, quale fattore di produzione dell'impresa sociale, come tale comprensiva anche dell'attività lavorativa dei dipendenti (retro, § 4.3) ed è quindi estraneo ai rapporti tra le diverse categorie dei soci. Resta così confermato che, come correttamente deciso dalla Corte territoriale, non ha alcuna base normativa la tesi, sostenuta con il ricorso, secondo cui nelle società artigiane costituite in forma di accomandita semplice i soci accomandatari (tenuti, in quanto tali, ad impiegare il proprio lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo) debbono costituire la maggioranza dei soci. 4.4.1 - Dell'insostenibilità di un siffatto orientamento interpretativo sembra essersi convinto, del resto, lo stesso Istituto ricorrente, come può desumersi dalla circolare n. 150/01 da esso emanata il 16 luglio 2001, ricordata in udienza dal Procuratore Generale. In detta circolare si afferma, infatti, che la legge n. 133/97 pone come "uniche" condizioni, per il riconoscimento della natura artigiana delle società in accomandita semplice, "che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, legge EP 12 443/85 e non sia unico socio di società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice", rettificando espressamente le direttive in precedenza impartite con la circolare n. 126/97 del 2 giugno 1997, nella quale si era fatto riferimento anche alla necessità che i soci accomandatari costituissero la maggioranza dei soci della società. 5 Il ricorso deve essere quindi respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto, in questa sede, alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2002. Il Presidente Mavimofeykim L'e Euseple st ✓ CANCELLIERE CO Maz Locuenco I D , CORTE SUPREMA O CASSAZIONE O 3 L 3 L 0 Prima Sezione Civile 1 5 O A . B S . T S I N Depositato in Cancelleria R A D T A ' , A 3 L T 5 060. 2003 A 7 L - S S E E 8 O - D P 1 S IL CANCELARE I 1 I S C N N E * E G S O G I G A A E D L O E T EP MA A T O I L R R L T S E D