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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2024, n. 7902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7902 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 20 novembre 2024, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 20078 R.G. 2022
TRA
nata a [...], il [...] Parte_1
elett.te dom.ta in Napoli alla Via Morgantini n°3, presso e nello studio dell'Avv. Massimo Di Celmo, da cui è rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.
[...]
rapp.to e difeso dagli avv.ti Carmine Mariano, Paola Cosmai e Carlo Di Marsilio, in virtù di procura speciale ad litem e domicilio eletto presso la sede legale dell' , in Napoli, alla CP_1
Via Mariano Semmola – U.O.C. “Avvocatura e Affari Legali”, come da atti
RESISTENTE E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, per procura generale alle liti rep. N.37590 del 23.1.2023 a rogito Notaio di Roma e con questi elettivamente Per_1 domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi n.55, presso la sede provinciale dell' , come CP_1 da atti RESISTENTE – chiamato in causa
. OGGETTO: subordinazione di fatto e riconoscimento di anzianità pregressa e differenze retributive e contributive ex art. 2126 c.c.
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di aver lavorato per conto dell' convenuto CP_1 in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal
1.2.2008, successivamente prorogato con numerosi contratti sino al 31.12.2019, con le funzioni di assistente amministrativo, con trattamento economico parametrato a quello di un dipendente di ruolo amministrativo di cat. C, fascia iniziale, nonché in forza di ulteriore contratto a tempo determinato ai sensi della legge 205\2017, con incarico di collaboratore amministrativo di supporto alla ricerca e trattamento economico omnicomprensivo parametrato a quello spettante ad un dipendente del ruolo amministrativo di categoria D.
Deduce di essere quindi stata assunta a tempo indeterminato a decorrere dal 1.12.2020 a seguito di procedura concorsuale per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d. lgs. 75\2017, con qualifica di assistente amministrativo cat. C.
Deduce di aver svolto, nel corso degli anni, i compiti e le mansioni assegnatele, con le modalità precisate in ricorso, presso diverse articolazioni aziendali – CROM di Mercogliano;
laboratori di Immunologia presso la sede di Napoli dell'Istituto; Servizio Economico Finanziario;
; Provveditorato;
ufficio liquidazione -, con Controparte_3 particolare riguardo ad attività amministrative di registrazione di contratti, ordini e relativi carichi merceologici, di liquidazione informatica e cartacea delle fatture, utilizzando i sistemi informatici aziendali e gli strumenti di lavoro forniti dall'ente, con osservanza di un orario fisso e predeterminato e con obbligo di comunicare malattie e assenze al suo superiore e di concordare con costui e con gli altri dipendenti strutturati dell'ente le ferie estive al fine di garantire la copertura delle attività istituzionali dell'ufficio di appartenenza. Asserisce che dal contenuto dei contratti di formale assunzione e dal concreto svolgimento della prestazione di lavoro risultano integrati i presupposti per riconoscere la riconducibilità dei rapporti di lavoro allo schema della subordinazione sin dall'inizio della prestazione lavorativa.
Richiama la disciplina applicabile, fondante la nullità dei contratti di assunzione formale e i principi giurisprudenziali che consentono il riconoscimento di fatto della prestazione di lavoro subordinato ai fini retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 2126 c.c. Chiede pertanto di accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.2.2008 al 1.12.2020 nonché accertare e dichiarare il suo diritto alle differenze retributive dovute per la categoria C, con le relative progressioni orizzontali previste dal CCNL dipendenti del Comparto Sanità, da determinarsi in separata CP_ sede. Chiede inoltre condannare l'ente convenuto al pagamento in favore dell' dei contributi dovuti per l'intero periodo di cui sopra, tenuto conto della eventuale intervenuta prescrizione e con riserva di far valere in separata sede l'eventuale risarcimento dei danni per assenza o insufficiente contribuzione.
- Controparte_4
[...]
Si è costituito l' convenuto, resistendo al ricorso con vari argomenti in fatto e in diritto. CP_1
Eccepisce il divieto di costituzione del rapporto di lavoro pubblico espressamente sancito dall'art. 36 comma 5 del D. Lgs n. 165\2001 e l'insussistenza di alcun risarcimento del danno, in quanto la lavoratrice risulta stabilizzata proprio in ragione dei contratti flessibili stipulati con l'Ente pubblico. Deduce inoltre l'inammissibilità e infondatezza delle domande, tenuto conto che la sussistenza dei contratti flessibili ha costituito il presupposto per l'accesso alla selezione riservata per la stabilizzazione ex art. 20 della riforma Madia, come richiamato negli atti amministrativi e nel contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del 24 novembre
2020 n. 1699, sottoscritto dalla ricorrente e che il postulato riconoscimento di altra tipologia di rapporto determinerebbe il venir meno del presupposto della stessa stabilizzazione con la conseguente caducazione del contratto di assunzione a tempo indeterminato. Deduce, ancora, l'insufficiente allegazione e prova circa i presupposti per il chiesto riconoscimento delle progressioni orizzontali nella categoria id inquadramento, sottolineando, in ogni caso, la soluzione di continuità tra i rapporti non di ruolo e il rapporto a tempo indeterminato. Eccepisce, altresì, la prescrizione dei crediti di lavoro a decorrere dalla data di esecuzione della singola prestazione periodica e in riferimento a ciascun singolo contratto a termine.
Deduce inammissibilità e infondatezza della domanda di pagamento dei contributi previdenziali, stante la natura accessoria della pretesa rispetto a quella retributiva, ritenuta inammissibile e infondata per quanto sopra. Conclude quindi per il rigetto del ricorso e, in subordine, in caso di riconoscimento anche parziale del diritto della ricorrente alle differenze retributive, del rapporto di collaborazione e il divieto di trasformazione di cui sopra, chiede di ritenere e dichiarare il periodo utilmente computabile nei limiti della eccepita prescrizione, dal 17.11.2017 al 1.12.2020.
- LA COSTITUZIONE DELL' CP_2 Si è costituito l' rimettendosi alle allegazioni delle parti circa l'accertamento del CP_2 presupposto dell'imposizione contributiva e chiedendo, in caso di sussistenza dello stesso, la declaratoria dell'obbligo del datore di lavoro ai versamenti contributi, riservando alla fase amministrativa la quantificazione di quanto eventualmente dovuto.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Costituito il contraddittorio, all'udienza del 20 settembre 2023, sentite le parti, è stata ammessa la prova testi articolata dal ricorrente e dall' convenuto. CP_1
La causa è stata quindi istruita anche a mezzo prova testimoniale e infine rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna udienza di discussione viene quindi decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Deve preliminarmente ritenersi priva di pregio la deduzione di parte resistente di inammissibilità della pretesa di riconoscimento della natura subordinata in via di fatto del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, in ragione dell'avvenuta stabilizzazione della ricorrente a seguito di procedura concorsuale riservata, avente quale presupposto proprio la preesistente anzianità lavorativa alle dipendenze della pubblica amministrazione, in forza della stipula dei contratti di collaborazione professionale, censurati con il ricorso. Ritiene il tribunale che la deduzione debba essere respinta per i motivi che seguono.
La dedotta nullità dei contratti di assunzione formale della ricorrente, quale presupposto della pretesa, non inficia il presupposto della pregressa anzianità lavorativa, richiesto per la procedura concorsuale di assunzione a tempo indeterminato, indetta ai sensi della c.d. Riforma madia – d. Lgs. N. 75\2017 -, tenuto conto che tale presupposto ben potrebbe essere costituito dall'accertamento della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, ancorché in virtù di una pluralità di contratti a termine, pacificamente riconducibili alle ipotesi di rapporti di lavoro flessibili considerati dalla norma dell'art. 20 del citato d. Lgs. N. 75\2017. Deve, del resto, evidenziarsi che le disposizioni normative in esame non subordinano la partecipazione alla procedura concorsuale e il successivo reclutamento a tempo indeterminato alla rinuncia, espressa o implicita, a far valere i vizi dei contratti di collaborazione professionale, formale titolo della prestazione lavorativa dell'interessato e che tale rinuncia non si evince dalla disamina degli atti di individuazione della ricorrente, quale vincitrice del concorso né dal contratto individuale di assunzione, versati in atti.
Deve infine ritenersi che la nullità dei predetti contratti, in tesi riconducibile alla violazione di norme imperative da parte della pubblica amministrazione, non può essere posta a carico della parte che ha subito tale condotta illegittima, precludendo l'esercizio della pretesa volta a far valere le conseguenze, in via di fatto, derivanti dall'espletamento di una prestazione di lavoro subordinato in difformità a quanto formalmente previso dai contratti di collaborazione professionale. Ciò premesso, deve rilevarsi che risulta dalla documentazione in atti che tra le parti in causa sono stati stipulati a partire dall'anno 2008 plurimi contratti di collaborazione professionale e relative proroghe sino all'avvenuta assunzione a tempo indeterminato alla fine dell'anno 2020. Tali contratti sono riconducibili allo schema del lavoro autonomo, nella specie della collaborazione continuativa e coordinata. Ritiene il tribunale che il regime normativo di riferimento per l'affidamento degli incarichi siffatti di collaborazione coordinata e continuativa da parte delle pubbliche amministrazioni è quello previsto dall' art. 7, comma 6° del T.U.P.I. n° 165/2001 – del resto espressamente richiamato nei contratti prodotti in atti (vedi fascicolo ricorrente sub n. 2)- , non risultando applicabili alle
P.A. le disposizioni dettate dal D.Lgs. n° 276/2003 e in seguito dal d. lgs n. 81\2015 per il settore privato.
L' art. 7 – co. 6° del T.U.P.I. citato prevede la possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo. L' affidamento di incarichi a terzi non deve tradursi in forme atipiche di assunzione, con la conseguente elusione delle disposizioni sul reclutamento e delle norme in materia di contenimento della spesa, sicché ne deriva che l' elemento dell' autonomia deve risultare prevalente, e l' affidamento dell' incarico a terzi potrà avvenire solo laddove la P.A. non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno. Ne consegue che deve ritenersi escluso dalla previsione la possibilità per le P.A. di affidare, mediante rapporti di collaborazione, i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti dell' amministrazione, proprio al fine di evitare una duplicazione delle funzioni ed un aggravio di costi. Le condizioni necessarie per il conferimento degli incarichi – ricavabili anche dalla giurisprudenza contabile – sono ravvisate nella rispondenza dell' incarico agli obiettivi della amministrazione conferente;
nell' impossibilità per l' amministrazione conferente di procurarsi all' interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell' incarico, da verificare mediante una reale ricognizione;
nella specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell' incarico;
nella temporaneità dell' incarico;
nella proporzione fra compensi erogati all' incaricato e le utilità conseguite dalla amministrazione.
Deve, inoltre, ritenersi che la proroga contrattuale, ammissibile se funzionalizzata al raggiungimento dello scopo negoziale, deve comunque avere carattere di eccezionalità, dovendosi escludere proroghe reiterate, seriali ed ingiustificate.
Il ravvisato carattere di eccezionalità degli incarichi esterni e delle co.co.co. significa dover fronteggiare esigenze peculiari per le quali la P.A. necessita dell' apporto di apposite competenze professionali. In caso contrario, se la P.A. ha necessità costante di far fronte ad esigenze organizzative che esulino da tale eccezionalità, essa dispone di strumenti differenti dalle collaborazioni quali la riqualificazione, la riconversione, la formazione e l' aggiornamento del personale interno onde ottimizzare le risorse umane disponibili.
In quanto al contenuto della prestazione, oggetto dell' incarico di collaborazione, giova rammentare che deve trattarsi di prestazioni di elevata professionalità ossia prestazioni d' opera intellettuale da affidarsi a soggetti muniti di abilitazione all' esercizio di una certa professione ed iscritti in appositi albi ovvero in prestazioni non reperibili nel settore pubblico. In adesione al criterio sostanzialistico e stante l' insufficienza di quello meramente nominalistico, occorre sottolineare che l' effettiva qualificazione del rapporto intercorrente fra le parti deve fondarsi su quegli indici enucleati dalla giurisprudenza della S.C. ( S.U. n°
61/1999 ) tesi ad identificare la natura effettiva della prestazione nel suo concreto atteggiarsi.
Orbene, nella specie, ritiene lo Scrivente che già dal mero esame del contenuto dei contratti di collaborazione professionale e delle relative proroghe risulta evidente la insussistenza dei predetti presupposti, con particolare riferimento alla prestazione richiesta che non è configurata come di elevata professionalità – come del resto sottolineato dalla difesa della resistente nella propria memoria di costituzione -, nella mancata specificazione delle modalità
e dei criteri di svolgimento della prestazione, nel difetto di requisito della temporaneità, considerato il numero delle proroghe degli incarichi esteso ad un arco temporale oltre i dodici anni, nella sostanziale omogeneità della prestazione richiesta. Tali elementi inducono a ritenere che gli schemi contrattuali utilizzati non appaiono rispondenti alle previsioni di legge con conseguente nullità degli stessi.
La stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un'amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può, tuttavia, mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stante il divieto espresso di cui all'art. 36 comma 5 del d .lgs. n. 165 del 2001, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti di cui all'art. 2126 cod. civ., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale. Ai fini della disamina della natura della prestazione di lavoro effettivamente resa dalla ricorrente, deve preliminarmente ritenersi che la sopra riscontrata difformità dei contratti di collaborazione professionale e relative proroghe comporta che nessun rilievo, ai fini della qualificazione richiesta in ricorso, assume la volontà espressa dalle parti nel momento genetico del rapporto di lavoro.
Occorre, a questo punto, procedere all'analisi sostanziale delle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, per verificare se, alla luce degli elementi acquisiti agli atti e delle risultanze probatorie, esse presentino, per le concrete modalità attuative, profili di subordinazione “sostanziale”, stante l'espressa domanda di accertamento esperita sul punto da parte ricorrente.
La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, sulla quale vanno richiamati i principi frutto di giurisprudenza ormai consolidata. Tale orientamento ha ribadito che ai fini di una corretta qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, appare di primaria importanza l'accertamento della c.d. "eterodirezione" e allorquando il carattere della subordinazione non sia immediatamente percepibile per la particolarità delle mansioni svolte e per il concreto atteggiarsi del rapporto, il giudice può, però, ricorrere a criteri complementari e sussidiari, rispetto a quelli della sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore ex artt. 2084 e
2086 c.c., da valutare complessivamente come indizi del rapporto subordinato. Con peculiare all'ambito del pubblico impiego si è statuito che “ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di prestato alle dipendenze di un ente CP_5 pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni” -(v. ex plurimis Cass. n. 9490 del 22 maggio 2020). Orbene, nel caso in esame, già le risultanze documentali inducono a ritenere assolto l'onere probatorio a carico del ricorrente. Come già sopra visto, l'esame dei contratti di collaborazione professionale e delle plurime proroghe assume rilievo probante e significativo della durata del rapporto per un arco temporale tale da renderlo sostanzialmente stabile nonché dello svolgimento costante delle mansioni assegnate e dell'entità della retribuzione pattuita tra le parti, erogata in maniera predeterminata e a cadenza fissa.
Risulta, inoltre, documentato lo svolgimento di attività amministrativa non limitata al
“collegamento tra la Direzione Generale dell'INT e la Direzione Operativa del CROM, oggetto precipuo dei contratti di collaborazione, ma estesa a quella di altri uffici e servizi dell'Istituto – in particolare alla UOC Economico Finanziario per la registrazione degli ordini e dei carichi merceologici nonché dei contratti, mediante l'utilizzo di uno specifico sistema informatico aziendale (docc. Da 30 a 34 della produzione di parte ricorrente); nonché per la istruttoria delle pratiche di liquidazione delle fatture dell'Ente, con abilitazione all'utilizzo dei sistemi informatici aziendali (docc. Da 35 a 41 della produzione di parte ricorrente). Risulta, inoltre, l'inserimento della ricorrente, al pari di altre risorse anche dipendenti dell' CP_6 resistente, in progetti specifici, con svolgimento di mansioni del tutto difformi da quelle di cui al contratto di collaborazione professionale e in orario eccedente quello ordinario, con il pagamento di un compenso ulteriore rispetto a quello contrattualizzato ( v. docc 42 e 43 della produzione di parte ricorrente), con emersione di elementi propri della subordinazione, stante l'inserimento nella struttura dell'Ente deputata a svolgere i progetti, unitamente al personale strutturato e con le medesime mansioni, con sottoposizione a direttive specifiche del datore di lavoro, mediante i preposti superiori gerarchici, e con pagamento di un compenso determinato su base oraria, in considerazione anche del superamento dell'orario normale di lavoro.
Tale quadro probatorio già univocamente foriero della dimostrazione della sussistenza di indici di subordinazione risulta rafforzato dalle risultanze della prova testimoniale espletata.
Si fa, in particolare, riferimento a quanto emerso dalle dichiarazioni dei testi indotti da parte ricorrente in punto di osservanza id un orario predeterminato e costante, dell'inserimento stabile della prestazione di lavoro della ricorrente nell'organizzazione produttiva della convenuta, nello svolgimento di compiti difformi da quelli previsti dai singoli contratti di collaborazione, con contenuto omogeneo rispetto alle attività degli uffici in cui è stata addetta e a quelle degli altri addetti, anche dipendenti strutturati, con sostituzione indifferentemente eseguita dagli uni e dagli altri in caso di assenza programmata o non programmata, inserimento nella turnazione del piano ferie estivo.
I testi escusso su istanza di parte ricorrente all'udienza del 20 settembre 2023, e Tes_1 [...]
, escussa su istanza di parte ricorrente all'udienza del 5 dicembre 2023, hanno Tes_2 confermato lo svolgimento della prestazione di lavoro, anche oraria, sin dal 2008 presso le vari articolazioni di assegnazione, tanto presso il CROM di Mercogliano che presso gli uffici della sede centrale di Napoli, specificando il contenuto delle mansioni svolte presso ciascuna di tale articolazioni. Hanno riferito della sottoposizione della ricorrente a direttive specifiche dei Dirigenti delle strutture nonché dei collaboratori sovraordinati ( si veda quanto riferito dalla teste circa il rapporto diretto con la ricorrente con direttive e ordini esecutivi con Tes_2 controllo del lavoro da lei svolto), dell'osservanza di un orario fisso e della necessità di comunicare eventuali assenze, nonché di giustificare quelle di maggiore durata. Hanno inoltre riferito circa l'inserimento della ricorrente nel piano ferie estivo, redatto da ciascun ufficio e approvato dal dirigente, con inclusione del personale dipendente e dei co.co.co, per garantire la copertura degli uffici stessi.
Le predette dichiarazioni appaiono pienamente circostanziate e provenienti da persone a diretta e specifica conoscenza dei fatti riferiti, ciascuna in riferimento allo specifico ufficio di assegnazione comune, nel corso del tempo, con la ricorrente. Le medesime appaiono pienamente attendibili in quanto provenienti da soggetti rispetto alle quali non sono emersi elementi di convincimento in senso contrario, pur in costanza del rapporto di dipendenza con l'Ente convenuto. Le stesse appaiono, inoltre, pienamente coerenti intrinsecamente e compatibili tra di loro nonché pienamente riscontrate dagli elementi di convincimento tratti dalla prova documentale. Rispetto al complesso delle predette risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, non si ritengono emersi elementi di sostanziale confutazione dalle dichiarazioni rese dai testi indotti da parte convenuta. I testi , escusso all'udienza del 5 dicembre 2023, e , escussa all'udienza del 21 Tes_3 Tes_4 maggio 2024, non hanno evidenziato circostanze in grado di sminuire l'importanza delle circostanze riferite dai testi di parte ricorrente, avendo riferito - come detto nel corso della deposizione – di non aver conoscenze dirette dei fatti di causa ma che esse sono derivate solo dalla lettura delle carte, non avendo riferire nulla circa le concrete modalità di espletamento della prestazione di lavoro della ricorrente, con la quale non hanno avuto rapporti diretti.
Deve pertanto concludersi alla luce del dato documentale sopra richiamato e delle dichiarazioni dei testi indicati dalla parte attrice assai più precise e maggiormente dotate di forza probatoria essendo derivate da conoscenze assai qualificate, dirette e specifiche dei fatti di causa, nel senso di ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la parte convenuta in lite nel periodo oggetto della domanda con lo svolgimento delle mansioni indicate nell'atto introduttivo del giudizio. Per le ragioni illustrato nel caso in esame ben può ritenersi che vi sia stata un'anomala utilizzazione dei contratti di collaborazione, con evidente discrasia fattuale derivante dall'ipotesi codicistica e normativa, con l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e con l'adibizione della ricorrente ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione con la copertura vera e propria di vacanza di organico, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto d'impiego (Cass. 6155/2018; Cass. 7757/21).
Ne consegue, stante il divieto di trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, l'applicabilità dell'art.2126 c.c., da cui discende non solo il diritto alla retribuzione in applicazione delle tariffe stabilite dalla contrattazione collettiva (ex art.36 Cost. e 2099 c.c.), ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale (Cass. 1639/2012;
Cass. 12749/2008; Cass. 10551/2003).
Circa la quantificazione delle spettanze retributive va osservato che parte ricorrente ha espressamente riservato la pretesa ad altro e separato giudizio, sicchè in questa sede si ritiene di dover unicamente indicare il parametro di riferimento, costituito dalla retribuzione spettante, ratione temporis, per la categoria C del CCNL Sanità Pubblica, profilo di Assistente Amministrativo, a cui appare senza dubbio riconducibile l'attività svolta dalla ricorrente, per la complessità e il grado di autonomia esercitato, come, del resto, ritenuto, sia pur a fini diversi, dalla stessa amministrazione in sede di stipula e proroga dei contratti di collaborazione professionale. Residua in questa sede, proprio perché concernente l'an della pretesa creditoria, l'esame della eccezione di prescrizione dei crediti retributivi, ritualmente e tempestivamente sollevata dalla convenuta datrice di lavoro.
La questione concerne più in particolare il dies a quo di decorrenza della prescrizione nell'ipotesi di successione di contratti a termine, a cui deve essere ricondotta la fattispecie concreta in esame, in cui risulta di fatto il susseguirsi di una pluralità di rapporti subordinati con scadenza coincidente con quella dei contratti di collaborazione professionale, prorogata e rinnovata secondo la specifica volontà delle parti. Con la pronuncia n. 36197 del 28 dicembre 2023, le Sezioni Unite della Cassazione – con pronuncia richiamata dalla successiva Ordinanza n. 11622 del 30 aprile 2024 della Sezione Lavoro – hanno ritenuto di dover dare continuità all'orientamento già espresso ( si veda tra le altre, Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575; Cass. Sez. L - Sentenza n. 35676 del 19 novembre 2021) in sede di legittimità, circa la decorrenza piena della prescrizione anche in costanza di rapporto di impiego, ritenendo pertanto di superare la prospettazione della differente tesi, contenuta nella ordinanza interlocutoria 28 febbraio 2023, n. 6051, con cui la Sezione Lavoro della Corte ha ritenuto l'oggetto della controversia devoluta “questione di massima di particolare importanza”, ai sensi dell'art. 374, secondo comma c.p.c. e ha disposto la trasmissione del procedimento al Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite. La Suprema Corte ha richiamato la distinzione tra il lavoro privato e quello alle dipendenze della pubblica amministrazione, ancorché in regime di diritto privato, per evidenziare la fondatezza di un diverso regime giuridico della decorrenza della prescrizione per ciascuno di essi, quale conseguenza della ritenuta assenza di un metus nei confronti della pubblica amministrazione datrice di lavoro, sia nell'ipotesi fisiologica che patologica di rapporti di lavoro precari, dettando il seguente principio di diritto ““La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”, da ritenersi non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.
Ritiene lo Scrivente di dover condividere il predetto orientamento, prestando convinta adesione allo stesso. In applicazione di quanto sopra, va rilevato che nel caso in esame, a fronte della piena decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi nel corso della successione dei rapporti precari in ragione dell'insorgenza dei relativi crediti, il primo atto di parte ricorrente idoneo a interrompere il decorso della prescrizione stessa è costituito – sulla base delle risultanze in atti – dalla comunicazione a mezzo pec del 17.2.2022 – allegato n. 51 del fascicolo di parte ricorrente – integrante i requisiti di una costituzione in mora per il riconoscimento delle pretese azionate in questa sede giudiziaria. Devono, sul punto essere superate le contestazioni di parte convenuta circa la mancanza di sottoscrizione della parte e della inidoneità della lettera a esprimere la volontà del titolare di diritto, dovendosi in contrario evidenziare che dall'esame della missiva si evince che il procuratore ha riferito di agire “in nome e per conto” della parte con un rapporto di mandato professionale, non necessitante di forma scritta, e comprovato circa la sua esistenza dal successivo conferimento della procura alle liti in favore del medesimo professionista, documentata in atti. In mancanza di precedenti atti idonei a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, deve pertanto ritenersi che la stessa si sia interamente consumata per il periodo sino al quinquennio anteriore al predetto atto di costituzione in mora e quindi sino al 17.2.2017.
Deve pertanto dichiararsi la intervenuta prescrizione dei crediti retributivi della ricorrente sino alla predetta data.
Deve pertanto essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la causale di cui sopra nei limiti prescrizionali suddetti. Parte convenuta deve essere, inoltre, condannata alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente, che non risulta ancora prescritta in applicazione della sanatoria di cui all'art. 11, co. 5 del decreto-legge n.162\2019, convertito in legge n. 8\2020 ( e successive proroghe).
In conclusione, il ricorso va accolto per quanto sopra. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva, con compensazione di un quarto delle stesse in ragione della sussistenza di un contrasto di orientamento in seno alla sezione lavoro del Tribunale di Napoli e alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, in applicazione dell'art. 2126 c.c., dichiara il diritto della ricorrente al pagamento da parte del convenuto
[...]
, delle differenze retributive di cui sopra, Controparte_1 a far data dal 17.2.2017 sino alla data di assunzione a tempo indeterminato – 1.12.2020; condanna parte convenuta, Controparte_1
alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente;
[...] CP_1 rigetta ogni altra pretesa;
condanna parte resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, di tre quarti delle spese di lite, che liquida, per tale parte, in euro 259,00 per esborsi da contributo unificato ed in euro
2.100,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c., compensando per il resto le spese di lite..
Napoli, lì 20.11.2024
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 20 novembre 2024, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 20078 R.G. 2022
TRA
nata a [...], il [...] Parte_1
elett.te dom.ta in Napoli alla Via Morgantini n°3, presso e nello studio dell'Avv. Massimo Di Celmo, da cui è rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.
[...]
rapp.to e difeso dagli avv.ti Carmine Mariano, Paola Cosmai e Carlo Di Marsilio, in virtù di procura speciale ad litem e domicilio eletto presso la sede legale dell' , in Napoli, alla CP_1
Via Mariano Semmola – U.O.C. “Avvocatura e Affari Legali”, come da atti
RESISTENTE E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, per procura generale alle liti rep. N.37590 del 23.1.2023 a rogito Notaio di Roma e con questi elettivamente Per_1 domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi n.55, presso la sede provinciale dell' , come CP_1 da atti RESISTENTE – chiamato in causa
. OGGETTO: subordinazione di fatto e riconoscimento di anzianità pregressa e differenze retributive e contributive ex art. 2126 c.c.
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di aver lavorato per conto dell' convenuto CP_1 in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal
1.2.2008, successivamente prorogato con numerosi contratti sino al 31.12.2019, con le funzioni di assistente amministrativo, con trattamento economico parametrato a quello di un dipendente di ruolo amministrativo di cat. C, fascia iniziale, nonché in forza di ulteriore contratto a tempo determinato ai sensi della legge 205\2017, con incarico di collaboratore amministrativo di supporto alla ricerca e trattamento economico omnicomprensivo parametrato a quello spettante ad un dipendente del ruolo amministrativo di categoria D.
Deduce di essere quindi stata assunta a tempo indeterminato a decorrere dal 1.12.2020 a seguito di procedura concorsuale per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d. lgs. 75\2017, con qualifica di assistente amministrativo cat. C.
Deduce di aver svolto, nel corso degli anni, i compiti e le mansioni assegnatele, con le modalità precisate in ricorso, presso diverse articolazioni aziendali – CROM di Mercogliano;
laboratori di Immunologia presso la sede di Napoli dell'Istituto; Servizio Economico Finanziario;
; Provveditorato;
ufficio liquidazione -, con Controparte_3 particolare riguardo ad attività amministrative di registrazione di contratti, ordini e relativi carichi merceologici, di liquidazione informatica e cartacea delle fatture, utilizzando i sistemi informatici aziendali e gli strumenti di lavoro forniti dall'ente, con osservanza di un orario fisso e predeterminato e con obbligo di comunicare malattie e assenze al suo superiore e di concordare con costui e con gli altri dipendenti strutturati dell'ente le ferie estive al fine di garantire la copertura delle attività istituzionali dell'ufficio di appartenenza. Asserisce che dal contenuto dei contratti di formale assunzione e dal concreto svolgimento della prestazione di lavoro risultano integrati i presupposti per riconoscere la riconducibilità dei rapporti di lavoro allo schema della subordinazione sin dall'inizio della prestazione lavorativa.
Richiama la disciplina applicabile, fondante la nullità dei contratti di assunzione formale e i principi giurisprudenziali che consentono il riconoscimento di fatto della prestazione di lavoro subordinato ai fini retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 2126 c.c. Chiede pertanto di accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.2.2008 al 1.12.2020 nonché accertare e dichiarare il suo diritto alle differenze retributive dovute per la categoria C, con le relative progressioni orizzontali previste dal CCNL dipendenti del Comparto Sanità, da determinarsi in separata CP_ sede. Chiede inoltre condannare l'ente convenuto al pagamento in favore dell' dei contributi dovuti per l'intero periodo di cui sopra, tenuto conto della eventuale intervenuta prescrizione e con riserva di far valere in separata sede l'eventuale risarcimento dei danni per assenza o insufficiente contribuzione.
- Controparte_4
[...]
Si è costituito l' convenuto, resistendo al ricorso con vari argomenti in fatto e in diritto. CP_1
Eccepisce il divieto di costituzione del rapporto di lavoro pubblico espressamente sancito dall'art. 36 comma 5 del D. Lgs n. 165\2001 e l'insussistenza di alcun risarcimento del danno, in quanto la lavoratrice risulta stabilizzata proprio in ragione dei contratti flessibili stipulati con l'Ente pubblico. Deduce inoltre l'inammissibilità e infondatezza delle domande, tenuto conto che la sussistenza dei contratti flessibili ha costituito il presupposto per l'accesso alla selezione riservata per la stabilizzazione ex art. 20 della riforma Madia, come richiamato negli atti amministrativi e nel contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del 24 novembre
2020 n. 1699, sottoscritto dalla ricorrente e che il postulato riconoscimento di altra tipologia di rapporto determinerebbe il venir meno del presupposto della stessa stabilizzazione con la conseguente caducazione del contratto di assunzione a tempo indeterminato. Deduce, ancora, l'insufficiente allegazione e prova circa i presupposti per il chiesto riconoscimento delle progressioni orizzontali nella categoria id inquadramento, sottolineando, in ogni caso, la soluzione di continuità tra i rapporti non di ruolo e il rapporto a tempo indeterminato. Eccepisce, altresì, la prescrizione dei crediti di lavoro a decorrere dalla data di esecuzione della singola prestazione periodica e in riferimento a ciascun singolo contratto a termine.
Deduce inammissibilità e infondatezza della domanda di pagamento dei contributi previdenziali, stante la natura accessoria della pretesa rispetto a quella retributiva, ritenuta inammissibile e infondata per quanto sopra. Conclude quindi per il rigetto del ricorso e, in subordine, in caso di riconoscimento anche parziale del diritto della ricorrente alle differenze retributive, del rapporto di collaborazione e il divieto di trasformazione di cui sopra, chiede di ritenere e dichiarare il periodo utilmente computabile nei limiti della eccepita prescrizione, dal 17.11.2017 al 1.12.2020.
- LA COSTITUZIONE DELL' CP_2 Si è costituito l' rimettendosi alle allegazioni delle parti circa l'accertamento del CP_2 presupposto dell'imposizione contributiva e chiedendo, in caso di sussistenza dello stesso, la declaratoria dell'obbligo del datore di lavoro ai versamenti contributi, riservando alla fase amministrativa la quantificazione di quanto eventualmente dovuto.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Costituito il contraddittorio, all'udienza del 20 settembre 2023, sentite le parti, è stata ammessa la prova testi articolata dal ricorrente e dall' convenuto. CP_1
La causa è stata quindi istruita anche a mezzo prova testimoniale e infine rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna udienza di discussione viene quindi decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Deve preliminarmente ritenersi priva di pregio la deduzione di parte resistente di inammissibilità della pretesa di riconoscimento della natura subordinata in via di fatto del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, in ragione dell'avvenuta stabilizzazione della ricorrente a seguito di procedura concorsuale riservata, avente quale presupposto proprio la preesistente anzianità lavorativa alle dipendenze della pubblica amministrazione, in forza della stipula dei contratti di collaborazione professionale, censurati con il ricorso. Ritiene il tribunale che la deduzione debba essere respinta per i motivi che seguono.
La dedotta nullità dei contratti di assunzione formale della ricorrente, quale presupposto della pretesa, non inficia il presupposto della pregressa anzianità lavorativa, richiesto per la procedura concorsuale di assunzione a tempo indeterminato, indetta ai sensi della c.d. Riforma madia – d. Lgs. N. 75\2017 -, tenuto conto che tale presupposto ben potrebbe essere costituito dall'accertamento della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, ancorché in virtù di una pluralità di contratti a termine, pacificamente riconducibili alle ipotesi di rapporti di lavoro flessibili considerati dalla norma dell'art. 20 del citato d. Lgs. N. 75\2017. Deve, del resto, evidenziarsi che le disposizioni normative in esame non subordinano la partecipazione alla procedura concorsuale e il successivo reclutamento a tempo indeterminato alla rinuncia, espressa o implicita, a far valere i vizi dei contratti di collaborazione professionale, formale titolo della prestazione lavorativa dell'interessato e che tale rinuncia non si evince dalla disamina degli atti di individuazione della ricorrente, quale vincitrice del concorso né dal contratto individuale di assunzione, versati in atti.
Deve infine ritenersi che la nullità dei predetti contratti, in tesi riconducibile alla violazione di norme imperative da parte della pubblica amministrazione, non può essere posta a carico della parte che ha subito tale condotta illegittima, precludendo l'esercizio della pretesa volta a far valere le conseguenze, in via di fatto, derivanti dall'espletamento di una prestazione di lavoro subordinato in difformità a quanto formalmente previso dai contratti di collaborazione professionale. Ciò premesso, deve rilevarsi che risulta dalla documentazione in atti che tra le parti in causa sono stati stipulati a partire dall'anno 2008 plurimi contratti di collaborazione professionale e relative proroghe sino all'avvenuta assunzione a tempo indeterminato alla fine dell'anno 2020. Tali contratti sono riconducibili allo schema del lavoro autonomo, nella specie della collaborazione continuativa e coordinata. Ritiene il tribunale che il regime normativo di riferimento per l'affidamento degli incarichi siffatti di collaborazione coordinata e continuativa da parte delle pubbliche amministrazioni è quello previsto dall' art. 7, comma 6° del T.U.P.I. n° 165/2001 – del resto espressamente richiamato nei contratti prodotti in atti (vedi fascicolo ricorrente sub n. 2)- , non risultando applicabili alle
P.A. le disposizioni dettate dal D.Lgs. n° 276/2003 e in seguito dal d. lgs n. 81\2015 per il settore privato.
L' art. 7 – co. 6° del T.U.P.I. citato prevede la possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo. L' affidamento di incarichi a terzi non deve tradursi in forme atipiche di assunzione, con la conseguente elusione delle disposizioni sul reclutamento e delle norme in materia di contenimento della spesa, sicché ne deriva che l' elemento dell' autonomia deve risultare prevalente, e l' affidamento dell' incarico a terzi potrà avvenire solo laddove la P.A. non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno. Ne consegue che deve ritenersi escluso dalla previsione la possibilità per le P.A. di affidare, mediante rapporti di collaborazione, i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti dell' amministrazione, proprio al fine di evitare una duplicazione delle funzioni ed un aggravio di costi. Le condizioni necessarie per il conferimento degli incarichi – ricavabili anche dalla giurisprudenza contabile – sono ravvisate nella rispondenza dell' incarico agli obiettivi della amministrazione conferente;
nell' impossibilità per l' amministrazione conferente di procurarsi all' interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell' incarico, da verificare mediante una reale ricognizione;
nella specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell' incarico;
nella temporaneità dell' incarico;
nella proporzione fra compensi erogati all' incaricato e le utilità conseguite dalla amministrazione.
Deve, inoltre, ritenersi che la proroga contrattuale, ammissibile se funzionalizzata al raggiungimento dello scopo negoziale, deve comunque avere carattere di eccezionalità, dovendosi escludere proroghe reiterate, seriali ed ingiustificate.
Il ravvisato carattere di eccezionalità degli incarichi esterni e delle co.co.co. significa dover fronteggiare esigenze peculiari per le quali la P.A. necessita dell' apporto di apposite competenze professionali. In caso contrario, se la P.A. ha necessità costante di far fronte ad esigenze organizzative che esulino da tale eccezionalità, essa dispone di strumenti differenti dalle collaborazioni quali la riqualificazione, la riconversione, la formazione e l' aggiornamento del personale interno onde ottimizzare le risorse umane disponibili.
In quanto al contenuto della prestazione, oggetto dell' incarico di collaborazione, giova rammentare che deve trattarsi di prestazioni di elevata professionalità ossia prestazioni d' opera intellettuale da affidarsi a soggetti muniti di abilitazione all' esercizio di una certa professione ed iscritti in appositi albi ovvero in prestazioni non reperibili nel settore pubblico. In adesione al criterio sostanzialistico e stante l' insufficienza di quello meramente nominalistico, occorre sottolineare che l' effettiva qualificazione del rapporto intercorrente fra le parti deve fondarsi su quegli indici enucleati dalla giurisprudenza della S.C. ( S.U. n°
61/1999 ) tesi ad identificare la natura effettiva della prestazione nel suo concreto atteggiarsi.
Orbene, nella specie, ritiene lo Scrivente che già dal mero esame del contenuto dei contratti di collaborazione professionale e delle relative proroghe risulta evidente la insussistenza dei predetti presupposti, con particolare riferimento alla prestazione richiesta che non è configurata come di elevata professionalità – come del resto sottolineato dalla difesa della resistente nella propria memoria di costituzione -, nella mancata specificazione delle modalità
e dei criteri di svolgimento della prestazione, nel difetto di requisito della temporaneità, considerato il numero delle proroghe degli incarichi esteso ad un arco temporale oltre i dodici anni, nella sostanziale omogeneità della prestazione richiesta. Tali elementi inducono a ritenere che gli schemi contrattuali utilizzati non appaiono rispondenti alle previsioni di legge con conseguente nullità degli stessi.
La stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un'amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può, tuttavia, mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stante il divieto espresso di cui all'art. 36 comma 5 del d .lgs. n. 165 del 2001, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti di cui all'art. 2126 cod. civ., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale. Ai fini della disamina della natura della prestazione di lavoro effettivamente resa dalla ricorrente, deve preliminarmente ritenersi che la sopra riscontrata difformità dei contratti di collaborazione professionale e relative proroghe comporta che nessun rilievo, ai fini della qualificazione richiesta in ricorso, assume la volontà espressa dalle parti nel momento genetico del rapporto di lavoro.
Occorre, a questo punto, procedere all'analisi sostanziale delle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, per verificare se, alla luce degli elementi acquisiti agli atti e delle risultanze probatorie, esse presentino, per le concrete modalità attuative, profili di subordinazione “sostanziale”, stante l'espressa domanda di accertamento esperita sul punto da parte ricorrente.
La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, sulla quale vanno richiamati i principi frutto di giurisprudenza ormai consolidata. Tale orientamento ha ribadito che ai fini di una corretta qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, appare di primaria importanza l'accertamento della c.d. "eterodirezione" e allorquando il carattere della subordinazione non sia immediatamente percepibile per la particolarità delle mansioni svolte e per il concreto atteggiarsi del rapporto, il giudice può, però, ricorrere a criteri complementari e sussidiari, rispetto a quelli della sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore ex artt. 2084 e
2086 c.c., da valutare complessivamente come indizi del rapporto subordinato. Con peculiare all'ambito del pubblico impiego si è statuito che “ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di prestato alle dipendenze di un ente CP_5 pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni” -(v. ex plurimis Cass. n. 9490 del 22 maggio 2020). Orbene, nel caso in esame, già le risultanze documentali inducono a ritenere assolto l'onere probatorio a carico del ricorrente. Come già sopra visto, l'esame dei contratti di collaborazione professionale e delle plurime proroghe assume rilievo probante e significativo della durata del rapporto per un arco temporale tale da renderlo sostanzialmente stabile nonché dello svolgimento costante delle mansioni assegnate e dell'entità della retribuzione pattuita tra le parti, erogata in maniera predeterminata e a cadenza fissa.
Risulta, inoltre, documentato lo svolgimento di attività amministrativa non limitata al
“collegamento tra la Direzione Generale dell'INT e la Direzione Operativa del CROM, oggetto precipuo dei contratti di collaborazione, ma estesa a quella di altri uffici e servizi dell'Istituto – in particolare alla UOC Economico Finanziario per la registrazione degli ordini e dei carichi merceologici nonché dei contratti, mediante l'utilizzo di uno specifico sistema informatico aziendale (docc. Da 30 a 34 della produzione di parte ricorrente); nonché per la istruttoria delle pratiche di liquidazione delle fatture dell'Ente, con abilitazione all'utilizzo dei sistemi informatici aziendali (docc. Da 35 a 41 della produzione di parte ricorrente). Risulta, inoltre, l'inserimento della ricorrente, al pari di altre risorse anche dipendenti dell' CP_6 resistente, in progetti specifici, con svolgimento di mansioni del tutto difformi da quelle di cui al contratto di collaborazione professionale e in orario eccedente quello ordinario, con il pagamento di un compenso ulteriore rispetto a quello contrattualizzato ( v. docc 42 e 43 della produzione di parte ricorrente), con emersione di elementi propri della subordinazione, stante l'inserimento nella struttura dell'Ente deputata a svolgere i progetti, unitamente al personale strutturato e con le medesime mansioni, con sottoposizione a direttive specifiche del datore di lavoro, mediante i preposti superiori gerarchici, e con pagamento di un compenso determinato su base oraria, in considerazione anche del superamento dell'orario normale di lavoro.
Tale quadro probatorio già univocamente foriero della dimostrazione della sussistenza di indici di subordinazione risulta rafforzato dalle risultanze della prova testimoniale espletata.
Si fa, in particolare, riferimento a quanto emerso dalle dichiarazioni dei testi indotti da parte ricorrente in punto di osservanza id un orario predeterminato e costante, dell'inserimento stabile della prestazione di lavoro della ricorrente nell'organizzazione produttiva della convenuta, nello svolgimento di compiti difformi da quelli previsti dai singoli contratti di collaborazione, con contenuto omogeneo rispetto alle attività degli uffici in cui è stata addetta e a quelle degli altri addetti, anche dipendenti strutturati, con sostituzione indifferentemente eseguita dagli uni e dagli altri in caso di assenza programmata o non programmata, inserimento nella turnazione del piano ferie estivo.
I testi escusso su istanza di parte ricorrente all'udienza del 20 settembre 2023, e Tes_1 [...]
, escussa su istanza di parte ricorrente all'udienza del 5 dicembre 2023, hanno Tes_2 confermato lo svolgimento della prestazione di lavoro, anche oraria, sin dal 2008 presso le vari articolazioni di assegnazione, tanto presso il CROM di Mercogliano che presso gli uffici della sede centrale di Napoli, specificando il contenuto delle mansioni svolte presso ciascuna di tale articolazioni. Hanno riferito della sottoposizione della ricorrente a direttive specifiche dei Dirigenti delle strutture nonché dei collaboratori sovraordinati ( si veda quanto riferito dalla teste circa il rapporto diretto con la ricorrente con direttive e ordini esecutivi con Tes_2 controllo del lavoro da lei svolto), dell'osservanza di un orario fisso e della necessità di comunicare eventuali assenze, nonché di giustificare quelle di maggiore durata. Hanno inoltre riferito circa l'inserimento della ricorrente nel piano ferie estivo, redatto da ciascun ufficio e approvato dal dirigente, con inclusione del personale dipendente e dei co.co.co, per garantire la copertura degli uffici stessi.
Le predette dichiarazioni appaiono pienamente circostanziate e provenienti da persone a diretta e specifica conoscenza dei fatti riferiti, ciascuna in riferimento allo specifico ufficio di assegnazione comune, nel corso del tempo, con la ricorrente. Le medesime appaiono pienamente attendibili in quanto provenienti da soggetti rispetto alle quali non sono emersi elementi di convincimento in senso contrario, pur in costanza del rapporto di dipendenza con l'Ente convenuto. Le stesse appaiono, inoltre, pienamente coerenti intrinsecamente e compatibili tra di loro nonché pienamente riscontrate dagli elementi di convincimento tratti dalla prova documentale. Rispetto al complesso delle predette risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, non si ritengono emersi elementi di sostanziale confutazione dalle dichiarazioni rese dai testi indotti da parte convenuta. I testi , escusso all'udienza del 5 dicembre 2023, e , escussa all'udienza del 21 Tes_3 Tes_4 maggio 2024, non hanno evidenziato circostanze in grado di sminuire l'importanza delle circostanze riferite dai testi di parte ricorrente, avendo riferito - come detto nel corso della deposizione – di non aver conoscenze dirette dei fatti di causa ma che esse sono derivate solo dalla lettura delle carte, non avendo riferire nulla circa le concrete modalità di espletamento della prestazione di lavoro della ricorrente, con la quale non hanno avuto rapporti diretti.
Deve pertanto concludersi alla luce del dato documentale sopra richiamato e delle dichiarazioni dei testi indicati dalla parte attrice assai più precise e maggiormente dotate di forza probatoria essendo derivate da conoscenze assai qualificate, dirette e specifiche dei fatti di causa, nel senso di ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la parte convenuta in lite nel periodo oggetto della domanda con lo svolgimento delle mansioni indicate nell'atto introduttivo del giudizio. Per le ragioni illustrato nel caso in esame ben può ritenersi che vi sia stata un'anomala utilizzazione dei contratti di collaborazione, con evidente discrasia fattuale derivante dall'ipotesi codicistica e normativa, con l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e con l'adibizione della ricorrente ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione con la copertura vera e propria di vacanza di organico, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto d'impiego (Cass. 6155/2018; Cass. 7757/21).
Ne consegue, stante il divieto di trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, l'applicabilità dell'art.2126 c.c., da cui discende non solo il diritto alla retribuzione in applicazione delle tariffe stabilite dalla contrattazione collettiva (ex art.36 Cost. e 2099 c.c.), ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale (Cass. 1639/2012;
Cass. 12749/2008; Cass. 10551/2003).
Circa la quantificazione delle spettanze retributive va osservato che parte ricorrente ha espressamente riservato la pretesa ad altro e separato giudizio, sicchè in questa sede si ritiene di dover unicamente indicare il parametro di riferimento, costituito dalla retribuzione spettante, ratione temporis, per la categoria C del CCNL Sanità Pubblica, profilo di Assistente Amministrativo, a cui appare senza dubbio riconducibile l'attività svolta dalla ricorrente, per la complessità e il grado di autonomia esercitato, come, del resto, ritenuto, sia pur a fini diversi, dalla stessa amministrazione in sede di stipula e proroga dei contratti di collaborazione professionale. Residua in questa sede, proprio perché concernente l'an della pretesa creditoria, l'esame della eccezione di prescrizione dei crediti retributivi, ritualmente e tempestivamente sollevata dalla convenuta datrice di lavoro.
La questione concerne più in particolare il dies a quo di decorrenza della prescrizione nell'ipotesi di successione di contratti a termine, a cui deve essere ricondotta la fattispecie concreta in esame, in cui risulta di fatto il susseguirsi di una pluralità di rapporti subordinati con scadenza coincidente con quella dei contratti di collaborazione professionale, prorogata e rinnovata secondo la specifica volontà delle parti. Con la pronuncia n. 36197 del 28 dicembre 2023, le Sezioni Unite della Cassazione – con pronuncia richiamata dalla successiva Ordinanza n. 11622 del 30 aprile 2024 della Sezione Lavoro – hanno ritenuto di dover dare continuità all'orientamento già espresso ( si veda tra le altre, Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575; Cass. Sez. L - Sentenza n. 35676 del 19 novembre 2021) in sede di legittimità, circa la decorrenza piena della prescrizione anche in costanza di rapporto di impiego, ritenendo pertanto di superare la prospettazione della differente tesi, contenuta nella ordinanza interlocutoria 28 febbraio 2023, n. 6051, con cui la Sezione Lavoro della Corte ha ritenuto l'oggetto della controversia devoluta “questione di massima di particolare importanza”, ai sensi dell'art. 374, secondo comma c.p.c. e ha disposto la trasmissione del procedimento al Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite. La Suprema Corte ha richiamato la distinzione tra il lavoro privato e quello alle dipendenze della pubblica amministrazione, ancorché in regime di diritto privato, per evidenziare la fondatezza di un diverso regime giuridico della decorrenza della prescrizione per ciascuno di essi, quale conseguenza della ritenuta assenza di un metus nei confronti della pubblica amministrazione datrice di lavoro, sia nell'ipotesi fisiologica che patologica di rapporti di lavoro precari, dettando il seguente principio di diritto ““La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”, da ritenersi non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.
Ritiene lo Scrivente di dover condividere il predetto orientamento, prestando convinta adesione allo stesso. In applicazione di quanto sopra, va rilevato che nel caso in esame, a fronte della piena decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi nel corso della successione dei rapporti precari in ragione dell'insorgenza dei relativi crediti, il primo atto di parte ricorrente idoneo a interrompere il decorso della prescrizione stessa è costituito – sulla base delle risultanze in atti – dalla comunicazione a mezzo pec del 17.2.2022 – allegato n. 51 del fascicolo di parte ricorrente – integrante i requisiti di una costituzione in mora per il riconoscimento delle pretese azionate in questa sede giudiziaria. Devono, sul punto essere superate le contestazioni di parte convenuta circa la mancanza di sottoscrizione della parte e della inidoneità della lettera a esprimere la volontà del titolare di diritto, dovendosi in contrario evidenziare che dall'esame della missiva si evince che il procuratore ha riferito di agire “in nome e per conto” della parte con un rapporto di mandato professionale, non necessitante di forma scritta, e comprovato circa la sua esistenza dal successivo conferimento della procura alle liti in favore del medesimo professionista, documentata in atti. In mancanza di precedenti atti idonei a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, deve pertanto ritenersi che la stessa si sia interamente consumata per il periodo sino al quinquennio anteriore al predetto atto di costituzione in mora e quindi sino al 17.2.2017.
Deve pertanto dichiararsi la intervenuta prescrizione dei crediti retributivi della ricorrente sino alla predetta data.
Deve pertanto essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la causale di cui sopra nei limiti prescrizionali suddetti. Parte convenuta deve essere, inoltre, condannata alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente, che non risulta ancora prescritta in applicazione della sanatoria di cui all'art. 11, co. 5 del decreto-legge n.162\2019, convertito in legge n. 8\2020 ( e successive proroghe).
In conclusione, il ricorso va accolto per quanto sopra. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva, con compensazione di un quarto delle stesse in ragione della sussistenza di un contrasto di orientamento in seno alla sezione lavoro del Tribunale di Napoli e alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, in applicazione dell'art. 2126 c.c., dichiara il diritto della ricorrente al pagamento da parte del convenuto
[...]
, delle differenze retributive di cui sopra, Controparte_1 a far data dal 17.2.2017 sino alla data di assunzione a tempo indeterminato – 1.12.2020; condanna parte convenuta, Controparte_1
alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente;
[...] CP_1 rigetta ogni altra pretesa;
condanna parte resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, di tre quarti delle spese di lite, che liquida, per tale parte, in euro 259,00 per esborsi da contributo unificato ed in euro
2.100,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c., compensando per il resto le spese di lite..
Napoli, lì 20.11.2024
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo