Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 14/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese ex art. 352 c.p.c. mediante deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n. di R.G. 3335/2024, promossa da:
(C.F.: ), in persona del suo Parte_1 C.F._1
Procuratore Rag. (C.F.: ), CP C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide Dalla Francesca e Andrea Salesi,
- appellante - contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._3 dall'Avv. Gaetano Abela,
- appellato - per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Vigevano n. 81/2024, depositata il 7.3.2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Vigevano n. 81/2024 del 7 marzo 2024 (R.G. 486/2019) non notificata, disattesa ogni contraria istanza e eccezione: 1) condannare al CP_2 risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla Sig.ra pari ad € 1.745,01 Pt_1
o, comunque, al minor importo di € 1.408,14, oltre interessi dalla data della domanda;
2) compensi e spese (anche generali) di ambedue i gradi di giudizio rifusi».
Per l'appellato:
«Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pavia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, in particolare in via principale, nel merito: - Respingere l'appello formulato nell'interesse di in Parte_1 persona del procuratore generale in quanto infondato in fatto e in CP
1
- respingere tutte le domande avanzate da quale CP procuratore speciale della SI.ra , nei confronti del Geom. Parte_1 CP_2
perché infondate in fatto e in diritto, assumendo ogni provvedimento
[...] consequenziale a favore del medesimo Con il favore delle spese e dei CP_2 compensi professionali di giudizio».
PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
1. – L'appellato , nel periodo tra il 2012 ed il 2017, aveva CP_2 svolto l'attività di amministratore del "Condominio Emanuela & Barbara" con sede in Suardi (PV), via Roma, del quale è parte l'appellante Pt_1
Nel corso della gestione, il fornitore di energia elettrica
[...] interrompeva la fornitura stante la morosità del Condominio. Il 16.4.2018,
veniva revocato dall'incarico di amministratore con decreto del CP_2
Tribunale di Pavia, per non avere convocato l'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale riferita all'esercizio 2016/2017.
2. - Nell'anno 2019, conveniva in giudizio l'odierno Parte_1 appellato presso il Giudice di Pace di Vigevano, con domanda di risarcimento danni. A fondamento di tale domanda, sosteneva: i) che esso convenuto, durante il mandato, aveva ricevuto somme in contanti da alcuni condòmini, a titolo di contributi, omettendo di versarle sul conto corrente del Condominio;
ii) che, oltre a ciò, aveva ingiustificatamente prelevato importi da tale conto;
iii) che, a causa della cattiva gestione, aveva provocato l'incremento del debito nei confronti del fornitore di energia elettrica. Chiedeva quindi, sulla base di tali assunti, la condanna del convenuto stesso al risarcimento del danno patrimoniale in misura pari alla propria percentuale millesimale calcolata sul totale degli “ammanchi” sub i) e ii) e del maggior debito sub iii), nonché di quello non patrimoniale, da liquidarsi equitativamente, derivante dall'interruzione della somministrazione di energia elettrica. L'appellato si costituiva resistendo alla domanda, ed il Giudice di Pace, all'esito del giudizio
- nel corso del quale era licenziata C.T.U. contabile - emetteva il 7.3.2024 la sentenza n. 81/2024, accogliendo la domanda per i limitati importi di € 28,00 a fronte dell'incremento degli oneri discendenti dalla morosità nel pagamento dell'energia elettrica, respingendo quindi integralmente quella di ristoro degli
“ammanchi”, e di € 500,00, liquidati equitativamente, a titolo di danno non patrimoniale “in considerazione del presumibile disagio … cagionato dalla effettiva cessazione della fornitura”. Le spese di lite venivano integralmente compensate.
2 3. – Ha presentato appello la SI.ra dolendosi del Parte_1 mancato accoglimento della domanda di condanna al risarcimento degli
“ammanchi”, quantificabile, alla luce della C.T.U, in un importo variabile tra € 1.745,01 ed € 1.408,14. Inoltre, ha censurato la gravata decisione in punto compensazione delle spese di lite. L'appellato si è costituito senza proporre appello incidentale sui capi rispetto ai quali era risultato soccombente e limitandosi quindi a chiedere il rigetto del gravame, ponendo soprattutto in evidenza il fatto che i rendiconti della propria gestione erano stati sempre confermati in sede assembleare e le relative deliberazioni non erano state mai tempestivamente impugnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. – L'appellata sentenza - dopo avere premesso che «l'intervenuta approvazione da parte dell'assemblea condominiale dei rendiconti consuntivi costituisce sempre, dal punto di vista civilistico, un atto vincolante, con conseguente limite a una diversa ricostruzione della contabilità relativa agli esercizi in questione, superabile, sì, ma solo previa impugnazione, per errore di fatto o dolo, delle singole poste incriminate o successiva correzione, sostituzione o revocata da parte dell'assemblea», per giungere alla conclusione che «nel caso di specie, nessuna richiesta di revisione sostanziale dell'intervenuta approvazione dei rendiconti consuntivi pregressi veniva formalizzata – che avrebbe consentito di cristallizzare la situazione patrimoniale del condominio alla cessazione dell'amministratore uscente e determinare il saldo finale di cassa alla chiusura della cessata gestione - né veniva proposta impugnazione alle delibere assembleari» (ovvero, cercando di offrire una sintesi di tali rilievi, avendo il Giudice "a quo" sostanzialmente rilevato che gli ammanchi di cassa di cui trattasi non erano mai emersi in sede di emanazione delle deliberazioni di approvazione dei consuntivi né successivamente fino al passaggio di consegne al nuovo amministratore) – ha ulteriormente precisato che «la gestione se pur “libera” - dell'amministratore, assecondata da un comportamento quiescente dell'attrice che non si è attivata né per tempo né con gli strumenti previsti dalla legge, hanno reso difficoltoso - persino al nominato CTU - il controllo delle poste in bilancio».
Già se ci si arresta a tale statuizione, non appare possibile ritenere che il Giudice della gravata sentenza abbia inteso attribuire valore dirimente al fatto, enfatizzato dall'appellato, della mancata impugnazione da parte dell'appellante delle delibere di approvazione dei consuntivi.
Ciò, anzitutto, in quanto se questo fosse stato il tenore della decisione il giudice stesso avrebbe, a chiare lettere, sostenuto – fondato o meno possa essere il relativo assunto - che non vi può essere alcun danno risarcibile per il singolo condòmino in quanto le poste contabili devono intendersi consolidate ed insuscettibili di essere rimesse in discussione.
3 Invero, che questo non sia il “cuore” della decisione, emerge in maniera abbastanza chiara dal capoverso immediatamente successivo a quelli sopra enunciati, laddove si statuisce quanto segue: «Tuttavia (l'uso di tale congiunzione avversativa fa in qualche modo emergere l'implicita statuizione dell'insufficienza, ai fini del rigetto della domanda “in parte qua”, del mero dato fattuale della omessa impugnazione delle delibere di cui trattasi – n.d.r.) va evidenziato che gli addebiti mossi al cessato amministratore (che di per sé non costituiscono motivo di irregolare redazione del bilancio, tenuto conto che di tale irregolarità non vi è neppure prova certa), non fanno sorgere in modo automatico l'obbligo di risarcire i danni patrimoniali in assenza di alcun concreto pregiudizio sofferto dal lamentante (quali: esborsi ulteriori rispetto a quelli effettivamente dovuti, danni contrattuali risarciti a fornitori…), fatta eccezione, nel caso di specie, per gli oneri accessori conseguenti al distacco/riallaccio dell'utenza, unica conseguenza economica documentata, conseguente all'omesso o ritardato pagamento delle bollette EN».
Il ragionamento sotteso alla decisione è che l'appellante avrebbe (doverosamente) versato i contributi dovuti, destinati al pagamento dei vari creditori del condominio (e, essendo comunque obbligato a tale versamento, non potrebbe ottenere in rimborso i pagamenti stessi, e ciò neppure se l'amministratore avesse in ipotesi destinato le somme medesime a finalità differenti rispetto a quelle per le quali sono state versate), e, pertanto, il mero rilievo di un ammanco di cassa, in difetto di allegazione e prova che ciò abbia determinato l'effettiva necessità di sostenere maggiori esborsi – ovvero, comunque, che da ciò sia derivato un concreto e tangibile pregiudizio per l'appellante stesso - non potrebbe giustificare la domanda di risarcimento del danno.
Coerentemente con tale impostazione, lo stesso Giudice ha poi precisato che «l'unica evidenza documentale circa l'aggravio di oneri ed interessi di mora è rappresentata dal prospetto di dilazione concessa da EN gas per il pagamento dello scaduto: in tale documento sono evidenziati oneri per complessivi euro 246,41. (…)».
In sostanza, sembra doversi desumere che, secondo il Giudice "a quo", non vi sia la prova che l'ammanco di cassa, quand'anche sussistente, abbia causato all'appellante “maggiori oneri” – e, quindi, un danno risarcibile – nel senso di incremento del debito del condominio (interessi di mora, spese, ecc.), al quale è stata chiamata a contribuire, ovvero nel senso della necessità, al fine di coprire le relative perdite, di versare somme aggiuntive rispetto a quelle che aveva presumibilmente già pagato per alimentare il fondo comune.
5. – Premesso quanto sopra, l'appellante ha esordito individuando correttamente il capo della sentenza che contiene la decisione (par. A.
1. dell'atto di appello). Poi, dopo avere ribadito che l'ammanco di cassa era stato accertato dalla C.T.U., ha censurato quello che appare essere il “cuore” della decisione, limitandosi sul punto alla sintetica affermazione che «l'ammanco di cassa ha, con ogni evidenza, determinato un danno diretto alla Sig.ra che si Pt_1
4 è trovata necessariamente a sostenere, pro-quota, il relativo esborso per coprire detto ammanco».
Tale assunto non è condivisibile.
Il fondo comune costituito dai contributi versati dai condòmini non è, a differenza di quanto sembra sostenere l'appellante, un patrimonio comune sul quale gli stessi condòmini partecipano “pro quota” in base alla rispettiva caratura millesimale, tale per cui le perdite sullo stesso si traducono automaticamente in un danno patrimoniale per il corrispondente importo.
Infatti:
a) anzitutto, dal punto di vista strettamente patrimoniale e contabile, nel caso in cui l'amministratore si appropriasse di parte di detto fondo, non vi sarebbe a rigore un danno bensì la trasformazione di disponibilità liquide in un credito del condominio verso lo stesso amministratore (ed, infatti, in questi casi, è di regola il condominio – e non il singolo condòmino – ad agire per la restituzione delle somme medesime);
b) in secondo luogo, i diritti dei condòmini sul fondo “cassa” dipendono da quanto i condòmini stessi hanno effettivamente versato e sono proporzionali a tali versamenti: l'impostazione secondo la quale tali diritti sarebbero in ogni caso da quantificare sulla base della caratura millesimale è concettualmente errata, essendo quest'ultima funzionale alla ripartizione delle spese (alcune, non tutte) e non, come sembra ipotizzare l'appellante, alla suddivisione delle quote sul fondo comune;
vero è che spesso i valori di cui trattasi coincidono, ma ciò non avviene sempre e comunque, sia in ragione del fatto che il condòmino non può evidentemente pretendere nulla di più di quanto ha effettivamente versato sia in quanto una siffatta “presunzione” è smentita dal fatto che il criterio di cui all'art. 1123 comma 1° c.c. non è l'unico che deve essere utilizzato per la ripartizione delle spese riguardanti le parti comuni, e, di conseguenza, l'effettiva misura del contributo dovuto non è sempre computabile in base alla tabella millesimale.
In definitiva, non può trovare accoglimento l'assunto dell'appellante secondo cui l'ammanco di cassa avrebbe determinato “con ogni evidenza”, un “danno diretto alla Sig.ra che si è trovata necessariamente a sostenere, pro- Pt_1 quota, il relativo esborso per coprire detto ammanco”.
La statuizione del Giudice "a quo" contenuta nel capo impugnato, secondo cui non vi sarebbe la prova di un siffatto danno, deve essere confermata.
Si deve anche precisare che, nella specie, l'appellante non ha fatto valere un credito del Condominio nei confronti dell'appellato per la restituzione delle somme mancanti – ammesso che fosse legittimato a farlo – ma ha agito, a nome e per conto proprio, con un'azione risarcitoria che presuppone un danno
5 consolidato, ovvero una perdita patrimoniale definitiva, sull'implicito presupposto che tale restituzione non sia più possibile.
6. – Anche il motivo di appello riguardante la decisione in punto spese di lite deve essere rigettato. Vi è stata certamente, nella specie, una soccombenza reciproca e non si ravvisa ragione per riformare la sentenza su tale punto, che deve quindi essere confermato, anche per quanto concerne la regolazione delle spese di C.T.U.
7. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
8. – Trova applicazione l'art. 13, comma 1° quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. La stessa norma prevede che il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando:
I. rigetta l'appello;
II. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite relative a questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 850,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
III. dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1° quater, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso il 13 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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