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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12964/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.11.2024
da
1) Parte_1
Nato a Bari in data 06.07.1964 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Valeria Pescarzoli presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano in data 23.10.1965 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Valeria Pescarzoli presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Paola (CS) in data 25.12.1988
(anno 1988, atto n. 240, parte II, serie A)
Divorziati consensualmente con sentenza del Tribunale di Milano n. 1696/2017 emessa il 11.01.2017 con i seguenti figli:
, nata il [...] Parte_3
, nato il [...] Persona_1
FATTO
Con ricorso depositato in data 18.11.2024, le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1696/2017 emessa il
11.01.2017.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1) Accogliere la presente istanza di revisione della sentenza di divorzio n. 01696/2017 e disporre
l'annullamento dell'assegno di mantenimento per il figlio Per_1
2) Disporre altresì la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie per le ragioni suindicate.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica di cui alle condizioni della sentenza del Tribunale di Milano n.
1696/2017 emessa il 11.01.2017, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.11.2024
da
1) Parte_1
Nato a Bari in data 06.07.1964 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Valeria Pescarzoli presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano in data 23.10.1965 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Valeria Pescarzoli presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Paola (CS) in data 25.12.1988
(anno 1988, atto n. 240, parte II, serie A)
Divorziati consensualmente con sentenza del Tribunale di Milano n. 1696/2017 emessa il 11.01.2017 con i seguenti figli:
, nata il [...] Parte_3
, nato il [...] Persona_1
FATTO
Con ricorso depositato in data 18.11.2024, le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1696/2017 emessa il
11.01.2017.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1) Accogliere la presente istanza di revisione della sentenza di divorzio n. 01696/2017 e disporre
l'annullamento dell'assegno di mantenimento per il figlio Per_1
2) Disporre altresì la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie per le ragioni suindicate.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica di cui alle condizioni della sentenza del Tribunale di Milano n.
1696/2017 emessa il 11.01.2017, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo