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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/07/2025, n. 3302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3302 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 al numero 6155 avente per oggetto una controversia in materia di occupazione senza titolo
TRA
Parte_1
in persona dei suoi legali rappresentanti, rappresentata e difesa, in virtù
[...]
di procura alle liti stesa a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Nicola
Belsito presso il cui studio, sito in Salerno alla via Nizza nr. 134, è
elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle Controparte_1
liti stesa in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, dall'avv. Mario
Guarino, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Renato De Martino nr. 10,
è elettivamente domiciliata;
CONVENUTO
1 , in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_2
, rappresentato e Controparte_3
difeso dall'avv. Giuseppe Vitolo, presso il cui studio, sito in Salerno al corso
Garibaldi n. 181, è elettivamente domiciliato, giusta procura stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10 giugno 2016,
[...]
in SIla (d'ora innanzi per Parte_1 CP_4
brevità solo “la ”), ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di CP_4
Salerno, e , al fine di ottenere: a) in Controparte_1 Controparte_2
via principale, l'accertamento dell'illegittima occupazione dell'appartamento sito in Salerno, alla via A. Grassi nr. 1, palazzina A int. 7, da parte della convenuta b) in via subordinata, la risoluzione di Controparte_1
“qualsiasi rapporto avente ad oggetto il medesimo immobile che possa
considerarsi scaturito - in via preliminare o definitiva – dagli atti intercorsi
tra le parti ed indicati in narrativa”; c) in ogni caso, la condanna - “se del caso
estesa in via solidale anche all'ing. - all'immediato Controparte_2
rilascio dell'immobile ed al pagamento di un'indennità per l'occupazione
dello stesso dalla data del 20.03.2009 e fino all'effettivo rilascio, da
determinarsi – anche equitativamente – alla stregua di un adeguato canone di
locazione”, indicato in euro 700,00 mensili, “salvo maggiore o minore misura
che il Tribunale vorrà determinare, autorizzando la compensazione – fino a
quantità concorrente – con le somme fino ad ora versate alla dalla CP_4
SI.ra o per suo conto”. CP_1
2 A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto che: 1) in forza di convenzione del 17 dicembre 2002, stipulata con il , era Controparte_5
divenuta cessionaria del diritto di superficie sui lotti 6/a1 e 6/a2, siti alla località S. Eustachio, da destinarsi alla realizzazione di sedici alloggi in due fabbricati facenti parte del piano per l'edilizia economica e popolare;
2)
successivamente, in data 19 novembre 2004, il Comune di Salerno le aveva rilasciato il permesso a costruire 237 del 2004 e che, pertanto, con scrittura privata del 14 maggio 2005, aveva promosse di vendere i sedici alloggi ai soci della Cooperativa Ambra s.r.l., rappresentata dal suo presidente, l'ing.
[...]
; 3) il patto, però, era stato consensualmente risolto con la scrittura _2
del 3 gennaio 2007, in quanto la convenzione stipulata con il CP_5
le avrebbe consentito la cessione solo a favore delle persone fisiche in
[...]
possesso dei requisiti previsti dalla normativa sull'edilizia residenziale pubblica, “ma non a loro cooperative”; 4) con la medesima scrittura del 3
gennaio 2007, l'ing. , qualificandosi come procuratore speciale dei _2
sedici ex soci della aveva convenuto la vendita personale Controparte_3
e diretta a quest'ultimi dei sedici alloggi, indicando le singole unità
immobiliari promesse in vendita;
5) , così, era risultata la Controparte_1
promissaria acquirente dell'appartamento al quarto piano int. 7 della scala A,
con annesso box pertinenziale ubicato piano interrato del fabbricato ERP 3 in località S. Eustachio;
6) nell'interesse degli acquirenti, aveva stipulato un mutuo con la per la somma di euro 1.800.000,00 con Controparte_6
iscrizione ipotecaria sull'immobile e una garanzia fideiussoria dei promissari acquirenti, così come concordato;
7) l'ing. in qualità di _2
procuratore speciale degli acquirenti, aveva ricevuto periodicamente da questi ultimi le somme dovute nella fase di preammortamento, al fine di farne rimessa
3 alla , che aveva mantenuto il rapporto con l'Istituto di credito;
8) in CP_4
particolare, nella qualità di rappresentante degli Controparte_2
acquirenti, aveva annotato il versamento, da parte di Controparte_1
della somma di euro 6.162,06; 8) aveva pure determinato Controparte_2
quanto complessivamente versato da la somma di euro Controparte_1
33.651,45; 9) la procura conferita al convenuto era Controparte_2
risultata priva di qualsiasi “attribuzione di delega, tanto meno della forma
scritta”, ragione per la quale gli altri acquirenti, diversamente da
[...]
avevano perfezionato un contratto preliminare con l'impresa, CP_1
assumendo nella propria sfera giuridica gli effetti della promossa di acquisto;
10) allo stato, non vi era alcun rapporto “formalmente valido in base al quale
tra la e la SI.ra debba considerarsi concluso CP_4 Controparte_1
un preliminare di trasferimento di un bene immobile, che impone la forma
scritta ad substantiam”.
In data 4 ottobre 2016 ha accettato il contraddittorio, Controparte_1
rappresentando: 1) di avere acquistato in data 10 febbraio 2003, la quota di partecipazione alla cooperativa edilizia facente capo ai coniugi CP_3 CP_7
e e di avere versato la somma di euro 31.515,00
[...] Controparte_8
per la prenotazione di un appartamento Peep di S. Eustacchio;
2) che, fino all'anno 2014, in qualità di socia cooperatrice, aveva intrattenuto rapporti col presidente della cooperativa, ; 3) di avere versato, anche Controparte_2
grazie all'apporto del genitore defunto, , la somma di euro Persona_1
83.297,00 per l'acquisto dell'immobile di edilizia residenziale pubblica, il cui costo era stato originariamente fissato in ero 150.000,00; 4) che, sin dall'inizio del suo ingresso nella compagine sociale di le era stato riferito che CP_3
suddetta cooperativa avrebbe acquistato gli alloggi costruiti dalla sul CP_4
4 suolo “assegnatole in diritto di superficie dal comune di Salerno”, per assegnarli, quindi, ai soci cooperatori;
5) che, consegnatole l'immobile nell'anno 2009, aveva ricevuto richieste dal presidente della cooperativa di versamento della rata mensile di mutuo, rispetto al quale aveva rilasciato solo una fideiussione;
6) che aveva versato alla , a mezzo di due assegni CP_4
bancari, la somma di euro 9.696,00; 7) che non era riuscita a ottenere il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile, che, a distanza di cinque anni, solo dopo essersi rivolta ad un legale, aveva scoperto che il contratto originario stipulato tra la cooperativa e la era stato risolto e che, infine, CP_4
, qualificatosi come procuratore speciale dei sedici soci Controparte_2
della aveva sottoscritto con la un contratto Controparte_3 CP_4
preliminare di compravendita dei sedici alloggi, sulla scorta dell'applicazione di condizioni che l'avrebbero impegnata direttamente ma ad ella ignote, non concordate o autorizzate, in relazione alle quali non era mai stata rilasciata alcuna procura;
8) che, in data 14 luglio 2014, le erano stati consegnati, presso lo studio del legale della , un prospetto riepilogativo della somme CP_4
asseritamente dovute, una bozza del contratto preliminare retrodatato e un documento denominato “presa d'atto”, entrambi contenenti condizioni inaccettabili, fondate su premesse false e assolutamente non condivise, mai esplicitate o concordate;
9) che, oltre a quanto già versato, pari a euro
92.993,00, avrebbe dovuto, secondo la prospettazione dell'odierna attrice,
versare a saldo del prezzo la somma di euro 68.403,69 ed accollarsi un mutuo per sorta capitale di euro 131.018,00, unitamente al pagamento di alcune rate già scadute con i relativi interessi di mora;
10) che, peraltro, l'importo di euro
92.993,00 non era stato neppure riconosciuto dalla , la quale aveva CP_4
detratto dal prezzo d'acquisto solo l'eSIua somma di euro 11.246,031; 11)
5 che, tra le somme da versare a saldo, vi era pure quella di euro 10.000,00, a sua volta non corrisposta da;
12) che la , dopo Controparte_2 CP_4
avere riconosciuto l'incameramento della somma di euro 92.993,00, aveva,
poi, a distanza di un solo mese, negato i versamenti in suo favore, annettendo rilevanza, in definitiva, solo agli spostamenti patrimoniali dichiarati da
[...]
, il quale, successivamente compulsato, aveva rappresentato Controparte_2
che le somme di euro 83.297,00, erogata in favore della cooperativa, era stata da questa corrisposta alla , dalla cui contabilità era risultato il CP_4
pagamento, al 31 dicembre 2007, di euro 79.347,89; 13) che _2
aveva ammesso di avere sottoscritto il contratto preliminare di
[...]
compravendita del 3 gennaio 2007 con la , promittente alienante, privo CP_4
di una valida procure conferitagli da . Controparte_1
Sulla scorta di siffatte premesse, la convenuta ha evidenziato: a)
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione;
b)
l'infondatezza della pretesa, in quanto l'occupazione dell'immobile non avrebbe potuto qualificarsi sine titulo (o quanto meno tale ab origine), essendo ella stata immessa nella detenzione materiale e giuridica dell'appartamento dal ridetto , in proprio e/o quale presidente della cooperativa, Controparte_2
assumendo, dunque, la titolarità dei diritti derivanti da un comodato precario
(e gratuito) fino alla stipula dell'atto traslativo.
La convenuta in parola ha, quindi, esperito due domande riconvenzionali condizionate all'accoglimento della pretesa di rilascio della : a) la CP_4
restituzione dell'importo di euro 92.993,00, rivalutato all'attualità (di cui euro
83.297,00 erogate alla cooperativa e da questa trasferite alla ed euro CP_4
9.696,00 corrisposte direttamente all'impresa di costruzione); b) la condanna della al rimborso delle somme spese per le migliorie apportate CP_4
6 all'immobile, interventi realizzati dall'impresa di costruzione al di fuori di quanto previsto dal capitolato di appalto per un valore complessivo di euro
40.000,00, remunerato in contanti senza il rilascio di alcun documento fiscale.
Ancora, la convenuta ha preteso l'evocazione in giudizio di per CP_3
ottenerne la condanna, in solido con , alla restituzione Controparte_2
della somma di euro 82.297,00, versata per l'acquisto dell'immobile,
nell'ipotesi di rigetto della pretesa riconvenzionale esperita nei confronti della parte attrice.
In ogni caso, poi, la convenuta ha richiesto la condanna della , dell'ing. CP_4
e di in solido o in via alternativa, al risarcimento del danno _2 CP_3
ex art. 1337 c.c. o 2043 c.c.
Autorizzata, con decreto del 05 ottobre 2016, la chiamata in causa di in persona del legale rappresentante, in data 26 aprile Parte_2
2017 si è costituito in giudizio , in proprio e quale legale Controparte_2
rappresentante della ridetta cooperativa, pretendendo il rigetto della domanda formulata dalla nei suoi confronti. La parte ha, poi, precisato di avere CP_4
sempre agito con la massima trasparenza e di avere, in ogni caso, rimesso alla l'importo di euro 83.297,00, versato dalla convenuta a titolo di acconto CP_4
sul prezzo.
Appurato il mancato svolgimento della mediazione obbligatoria, il Tribunale
ha concesso il termine per l'integrazione della condizione di procedibilità della domanda di rivendicazione esperita dalla nei confronti di CP_4 [...]
(si confronti l'ordinanza del 9 maggio 2017). CP_1
Svolta la mediazione obbligatoria, il processo è stato istruito e, infine, questo giudice, cui la causa è stata assegnata solo in data 6 luglio 2023, in seguito al
7 respingimento dell'istanza di autorizzazione all'astensione, ha disposto lo scambio degli scritti difensivi conclusivi ai sensi dell'art 190 c.p.c.
In limine, l'eccezione di improcedibilità della domanda sul presupposto del mancato rispetto del termine di quindici giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria (procedimento attivato solo in data
30 maggio 2017 a fronte di un'ordinanza pubblicata il 9 maggio 2017) non coglie nel segno. Al riguardo, occorre precisare che il termine di quindici giorni per l'avvio della mediazione non ha carattere perentorio ma ordinatorio. La
conclusione che precede prende le mosse dal tenore letterale dell'art. 5, comma
2-bis, del decreto legislativo 28 del 2010 (nella versione ratione temporis applicabile alla controversia in esame, introdotta prima del 29 giugno 2023),
secondo cui «quando l'esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si
considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza
l'accordo». Dunque, la condizione di procedibilità viene soddisfatta con l'esperimento della mediazione;
differentemente, l'avvio tempestivo non è
rilevante se non al fine di svolgere nei tempi assegnati il percorso di mediazione. Del resto – è appena il caso di osservare -, il novum normativo, in vigore dal 29 giugno 2023 non contiene il riferimento al termine fisso di quindici giorni per l'introduzione della domanda di mediazione.
Tanto puntualizzato, deve premettersi che la società attrice ha rappresentato l'abusiva occupazione dell'unità abitativa sita in Salerno alla via A. Grassi n.
1, palazzina A, int. 7 da parte di . Controparte_1
Ora, il giudice precedentemente deputato alla trattazione del processo ha,
chiaramente, disponendo la mediazione obbligatoria, accennato alla
8 qualificazione dell'azione in termine di pretesa di rivendicazione (si veda il provvedimento del 9 maggio 2017).
La qualificazione che precede ha tratto le mosse dall'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
Più analiticamente, secondo Cass. sez. un. 7305 del 2014: a) le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono - ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi - ma si distinguono nettamente per la natura, poiché all'analogia del
petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra; b) la prima è connotata quindi da realità e assolutezza, la seconda da personalità e relatività; c) nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono,
identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio
diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi); d) nel caso dell'azione di restituzione, invece, si è al cospetto di una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio.
In particolare, sulla scorta di siffatte premesse, la Corte di cassazione ha affermato che non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse
9 giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto.
Detto altrimenti, la Suprema Corte ha osservato che “l'azione personale di
restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento
dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza
volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la
locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono
necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto
surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere
probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei
confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni
titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il
suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes,
ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che
venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi
opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione
legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione
resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale
di restituzione nei confronti del detentore sine titulo”.
Ciò premesso in linea generale, nel caso in esame, la parte attrice ha,
evidentemente, preteso il rilascio dell'immobile sul presupposto che lo stesso sia stato occupato da in virtù dell'intervento del falsus Controparte_1
procurator , il quale, dichiaratosi rappresentante, tra gli Controparte_2
altri, della ridetta convenuta, ma privo del potere di rappresentanza, ha stipulato (anche) nel nome e per conto di quest'ultima il contratto di compravendita di dell'unità abitativa.
10 Detto altrimenti, secondo la prospettazione della , il contratto – invero CP_4
inscrivibile entro il paradigma della vendita di cosa futura [si veda il tenore letterale dell'art. 1 – “Oggetto della compravendita” (“Gli Acquirenti
acquistano dalla ., che accetta n. 16 alloggi in fabbricati di tipologia CP_4
“in linea” comprensivi di box auto e sottotetto, da realizzarsi nel PEEP del
Comune di Salerno…”) –, in ragione del difetto di rappresentanza di
[...]
è inefficace rispetto a sé, terza contraente, rispetto al Controparte_2
rappresentato e, infine, in relazione alla sfera giuridica del rappresentante.
È appena il caso di osservare, in linea generale, che, sulla la questione attinente ai requisiti essenziali per la esatta individuazione della spendita del nome del rappresentato da parte del rappresentante, si registrano soluzioni non univoche.
Orbene, la dottrina e la giurisprudenza, pur adottando in ultima analisi soluzioni divergenti, muovono da un duplice presupposto pacificamente condiviso: 1) in ordine alla finalità, si è affermato che la contemplatio domini
assolve alla duplice funzione di esteriorizzare il rapporto di gestione rappresentativa esistente tra il rappresentante e il rappresentato e di rendere conseguentemente possibile la imputazione degli effetti del contratto concluso in suo nome dal primo;
2) con riferimento alla forma, si ritiene concordemente che la spendita del nome non debba rivestire una forma solenne né risultare da formule sacramentali o osservare un preciso rituale, e ciò a prescindere dalla tipologia di contratto nel quale si estrinseca il rapporto rappresentativo (in giurisprudenza, vedasi Cass. n. 18441 del 2005; Cass. n. 21520 del 2004, Cass.
n. 3290 del 1982).
A ben vedere, le maggiori divergenze si registrano quando, dal piano negativo della non necessità dell'uso di formule solenni, si passa alla determinazione positiva delle caratteristiche che deve avere la contemplatio domini per poter
11 assolvere alle funzioni sopra citate nell'ambito dei contratti che devono rivestire la forma scritta ad substantiam, tra i quali è annoverabile anche il contratto preliminare di compravendita di diritti reali immobiliari, come quello che ci impegna (artt. 1351 e 1350 c.c.).
Le soluzioni prospettate rispetto a tale profilo tematico possono ricondursi a due tesi contrapposte.
Ebbene, secondo una prima impostazione, nei contratti soggetti a forma scritta
ad substantiam, la contemplatio domini deve risultare in modo espresso non potendosi desumere esclusivamente da elementi presuntivi. Numerose
pronunce di legittimità, nell'assumere tale principio quale fondamento delle rispettive decisioni, hanno concorso altresì a determinarlo in termini sempre più precisi, circoscrivendone i limiti in conformità alle seguenti precisazioni logicamente connesse tra loro: A) il rappresentante deve rendere edotto l'altro contraente, in modo esplicito e non equivoco, che egli agisce non solo nell'interesse ma anche in nome del rappresentato (Cass. n. 25247 del 2006);
B) nei contratti soggetti a forma scritta ad substantiam il principio per cui tutti gli elementi essenziali del contratto devono risultare dal medesimo impone che anche la spendita del nome del rappresentato risulti ad substantiam dallo stesso documento in cui è contenuto il contratto (Cass. n. 1959 del 2007; Cass. n.
3903 del 2000; Cass. n. 3670 del 1995; Cass. n. 10523 del 1994, Cass. n. 7590
del 1994; si veda altresì Cass. n. 8050 del 2003); C) in caso di espressa spendita del nome, la prova che il rappresentante abbia espressamente speso il nome del rappresentato può essere fornita anche per presunzioni, diversamente dall'ipotesi in cui la spendita del nome sia mancata del tutto;
in quest'ultimo caso, infatti, la contemplatio domini non potrebbe essere desunta da elementi presuntivi e il contratto produrrebbe effetto solo nei confronti del
12 rappresentante (Cass. n. 433 del 2007); D) l'onere di provare il rapporto di rappresentanza nel caso in cui vi sia stata la spendita del nome nei suddetti termini incombe su chi afferma di aver assunto la veste di rappresentante (Cass.
n. 25247 del 2006); E) la relativa indagine, riguardando accertamenti di fatto,
è devoluta al giudice di merito il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità; resta irrilevante la conoscenza o l'affidamento creato nel terzo contraente circa l'esistenza del rapporto interno e dei poteri di rappresentanza che esso comporta (Cass. n. 936 del 1984; Cass. n. 25246 cit.).
Secondo altra impostazione nettamente divergente dalla prima si dovrebbe ritenere, al contrario, ammissibile anche una contemplatio domini tacita, la quale si verrebbe a configurare allorché, oltre a non ricorrere all'uso di formule sacramentali, il potere rappresentativo si manifesti attraverso un insieme di circostanze idonee a rivelare il rapporto sottostante, quali la stessa struttura del contratto, la sua intestazione o la titolarità del bene (Cass. n. 3290 del 1982;
Cass. n. 2002 del 1969; Cass. n. 9980 del 1996).
Anche questa seconda tesi è stata ulteriormente precisata dalle pronunce di legittimità che ad essa hanno aderito nei seguenti termini: A) la contemplatio
domini può essere manifestata attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso (Cass. n. 18441 del 2005);
B) tale principio, basato sulla tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato da chi ha contrattato con una persona ritenendola rappresentante del soggetto legittimato al negozio e non può valere nel caso opposto, quando cioè
colui che ha contrattato senza spendere in modo univoco il nome del rappresentato, cerca di sottrarsi alla responsabilità personale derivante dal suo ambiguo comportamento (Cass. n. 14530 del 2000); C) in materia di società,
13 per manifestare il rapporto rappresentativo è sufficiente che dalle modalità e dalle circostanze in cui l'amministratore ha svolto l'attività negoziale, dalla struttura e dall'oggetto del negozio i terzi possano riconoscerne l'inerenza all'impresa sociale (Cass. n. 21520 del 2004).
Ora, ad avviso del Tribunale, appare senz'altro preferibile l'adesione alla prima opzione ricostruttiva, in armonia col formalismo che si pone a governo dei contratti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari, dovendosi, però,
nel contempo, ritenere, in linea con la più recente e avvertita giurisprudenza
(Cass. n. 17346 del 2009), integrati i presupposti per la contemplatio domini
negotii anche nel caso in cui la spendita del nome si manifesta in documenti espressamente richiamati dalle clausole contrattuali [la cd. contemplatio
domini può risultare anche da elementi testuali integrativi, ossia i cc. dd.
"allegati", che ove richiamati nell'atto principale, concorrono ad integrarne il relativo contenuto (si confrontino pure Cass. n. 4016 del 1995; Cass. n. 7047
del 1983; Cass. n. 1044 del 1981; Cass. n. 91 del 1976); è stato osservato che l'onere formale può ritenersi soddisfatto anche nei casi nei quali il negozio richiedente la forma scritta ad substantiam risulti costituito da due parti materialmente distinte, ma collegate tra loro per effetto del richiamo dell'una,
contenuto nell'altra, in guisa tale da formare un unico, ancorché complesso,
atto scritto, in sé racchiudente tutti gli elementi essenziali del contratto (Cass.
n. 17346 del 2009, che, in relazione ad un contratto preliminare di compravendita di immobili stipulato dal legale rappresentante della società
venditrice senza l'espressa spendita del nome di quest'ultima, aveva ritenuto sussistente la "contemplatio domini" in virtù delle indicazioni risultanti dal coevo "capitolato" di appalto riportante le caratteristiche degli immobili promessi in vendita e richiamato dal contratto principale)].
14 Ciò posto, dal testo del regolamento negoziale sottoposto all'attenzione di questo Tribunale risulta, in modo espresso e univoco, che Controparte_2
abbia sottoscritto il contratto sul presupposto della sua qualità di rappresentante volontario della convenuta (“Le sedici persone fisiche,
rappresentati nel presente atto dall'Ing. , nato a [...]_2
il 19 aprile 1938;”), spendendo, cioè, il nome, tra gli altri, di
[...]
(si veda i riferimenti correlati alla sottoscrizione alla settima CP_1
pagina del documento).
Si tratta, allora, di una cd. contemplatio, la quale assolve alla duplice funzione di esteriorizzare il rapporto di gestione rappresentativa esistente tra il rappresentante ed il rappresentato e di rendere conseguentemente possibile l'imputazione al secondo degli effetti del contratto concluso in suo nome dal primo, rispondente, peraltro, agli oneri di forma che governano i negozi aventi per oggetto diritti reali immobiliari, come quello qui in scrutinio.
Come già evidenziato, però, al cospetto dell'espressa manifestazione del rapporto di gestione rappresentativa tra e Controparte_1 _2
, la ha eretto, in questa sede, una linea difensiva volta a
[...] CP_4
censurare il difetto di rappresentanza volontaria, scilicet la natura di falsus
procurator del predetto al precipuo fine di sollecitare Controparte_2
l'accertamento dell'inefficacia del contratto del 3 gennaio 2007.
In punto di diritto e in linea generale, giova rammentare che il contratto concluso dal falsus procurator non è né inesistente né nullo né annullabile,
nonostante la norma si riferisca espressamente alla validità (rectius invalidità),
ma inefficace;
e ciò perché il contratto è perfetto e il vizio è esterno, incidendo esso sulla legittimazione, che non sussiste al momento della conclusione del contratto, ma può sopravvenire in seguito a ratifica.
15 In particolare, rispetto al rappresentato il contratto non è efficace in quanto l'imputazione degli effetti del negozio direttamente in capo al rappresentato discende, pur sempre, dal potere di rappresentanza dello stipulante. Se questo potere non sussiste il negozio rimane come tale estraneo alla sfera giuridica del rappresentato. Rispetto al rappresentante, invece, il negozio è inefficace in quanto si tratta, pur sempre, di un atto compiuto nel nome del rappresentato
(carattere eccezionale avrebbe – è stato osservato – la regola dettata in materia di cambiale e di assegno bancario che obbliga in proprio il falso rappresentante firmatario del titolo (art. 11 l. camb. art. 14 l. ass. banc.). Detto altrimenti, il mancato prodursi degli effetti in capo al rappresentato non può quindi comportare l'automatica sostituzione della parte prevista con un soggetto sostanzialmente estraneo al negozio. La stipulazione del contratto in difetto di potere di rappresentanza rende piuttosto responsabile il sedicente rappresentante verso il terzo per i danni che questi ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nell'efficacia dell'atto. Chiaramente, nei confronti del terzo il contratto è ugualmente inefficace, in quanto gli effetti reali od obbligatori del negozio presuppongono l'operatività dello stesso nei confronti del rappresentato.
Profondendo un maggiore impegno esplicativo, va osservato che la giurisprudenza prevalente aderisce alla tesi della dottrina maggioritaria,
sostenendo che il contratto concluso dal rappresentante senza poteri è
inefficace (temporaneamente); segnatamente si tratta di negozio a formazione successiva e soggettivamente complessa o in itinere o in stato di pendenza che produce i suoi effetti con la ratifica (Cass. n. 24643 del 2014; Cass. n. 24133
del 2013; Cass. n. 14618 del 2010; Cass. n. 27399 del 2009; Cass. n. 2860 del
2008; Cass. n. 3872 del 2004; Cass. n. 14944 del 2001; Cass. n. 1708 del 2000;
16 Cass. n. 410 del 2000; Cass. n. 11396 del 1999; Cass. n. 1929 del 1993; Cass.
n. 4601 del 1983).
Per sgomberare il campo da interferenze concettuali, giova segnalare che la non ha preteso l'adempimento degli obblighi contrattuali assunti da CP_4 [...]
in nome e per conto di mirando, Controparte_2 Controparte_1
piuttosto, all'ottenimento dell'accertamento incidentale dell'inefficacia del contratto del 3 gennaio 2007, in virtù del quale la convenuta ha assunto la disponibilità fisica dell'unità abitativa più volte menzionata, e al rilascio della stessa.
La circostanza del difetto del potere rappresentativo è stata, a ben vedere,
valorizzata da e [per quest'ultimo Controparte_1 Controparte_2
si legga quanto scritto alla undicesima pagina della comparsa di costituzione
(“Ciò a conferma dell'assoluta irrilevanza nel caso concreto dell'assenza di
una specifica procura scritta in capo all'esponente”)] tra le pieghe argomentative delle proprie comparse di costituzione e risposta.
Ora, argomentazioni contenute nell'atto difensivo di – Controparte_1
volte a stimolare l'adozione di una pronuncia di rigetto della domanda attorea,
valorizzando il profilo della legittima disponibilità del bene - costituiscono enunciati difensivi a firma del procuratore ad litem, come tali inidonei a rappresentare, seppur implicitamente, la volontà di ratificare il negozio perfezionato dal falsus procurator
In linea generale, è noto che la ratifica ex art. 1399 c.c. costituisce atto negoziale diretto ad immettere, con effetto retroattivo, nella sfera giuridica dell'interessato il risultato dell'attività compiuta dal rappresentante senza poteri
(Cass. n. 14944 del 2001). Sicché la ratifica dell'attività svolta dal falsus
procurator non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto
17 il dominus, ma eSIe che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà, da portare a conoscenza dell'altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti (Cass. n. 30938 del 2017; Cass. n. 2153 del 2014; Cass.
n. 10709 del 1991). Quanto alla forma della ratifica, la norma prescrive la stessa forma dell'atto da ratificare, in perfetta aderenza con quanto prescritto dall'art. 1392 c.c. per la forma della procura (in giurisprudenza, si vedano Cass.
n. 27399 del 2009, Cass. n. 24571 del 2006, Cass. n. 24371 del 2006; la ratifica,
poi, deve essere provata per iscritto se relativa a un contratto sottoposto a un onere di forma scritta richiesta ad probationem (Cass. n. 8855 del 1996; Cass.
n. 5246 del 1986; Cass. n. 4361 del 1982). Quando, invece, il negozio non è
formale, è possibile una ratifica tacita attraverso qualsiasi atto o comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà dell'interessato di far proprio il contratto concluso dal falsus procurator
Deve soggiungersi che, qualora il negozio rappresentativo eSIa la forma scritta, il requisito di forma richiesto anche a pena di nullità della ratifica può
essere soddisfatto pure da un documento, sebbene redatto ad altri fini ovvero avente formale diverso contenuto, idoneo ad evidenziare direttamente la volontà incompatibile con quella di rifiutare l'atto del rappresentante senza potere (Cass. n. 12308 del 2011; Cass. n. 17389 del 2004; Cass. n. 11123 del
1991; Cass. n. 2406 del 1989). Si riscontra in tal caso una ratifica implicita
(Cass. n. 12647 del 2008).
Detto altrimenti, la ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta ad
substantiam, stipulato da falsus procurator, non richiede che il dominus
manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto,
potendo la volontà di ratifica essere manifestata anche implicitamente – purché
18 sia rispettata l'eSIenza della forma scritta – e risultare da un atto che, redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere (Cass. n. 4938 del 2022; Cass. n.
2617 del 2021; Cass. n. 21844 del 2010; Cass. n. 15295 del 2002; Cass. n. 9289
del 2001; Cass. n. 4794 del 1999)
In particolare, il requisito formale – è stato evidenziato - si reputa rispettato anche qualora la volontà di ratifica sia contenuta in un atto giudiziario regolarmente sottoscritto, come un atto di citazione con il quale si chieda l'esecuzione o la risoluzione del contratto rappresentativo o come una comparsa di risposta, salvo che non risulti l'esclusivo fine di sciogliersi dagli effetti del contratto Cass. n. 12843 del 2024; Cass. n. 4938 del 2022; Cass. n.
11453 del 2015; Cass. n. 21229 del 2010; Cass. n. 16221 del 2002; Cass. n.
14944 del 2001; Cass. n. 11396 del 1999; Cass. n. 249 del 1997; Cass. n. 2127
del 1989; Cass. n. 3714 del 1988; Cass. n. 1275 del 1986), ovvero qualora il
dominus produca in giudizio il contratto rappresentativo (Cass. 1454 del 1974).
Ancora, il difetto del potere rappresentativo, in mancanza di ratifica, è
rilevabile anche d'ufficio (Cass. n. 26871 del 2022; Cass. n. 1751 del 2018;
Cass. n. 11377 del 2015).
Sulla base di queste coordinate, si rileva che, poiché la ratifica di un negozio può essere compiuta anche da un rappresentante del dominus (Cass. n. 12843
cit.) se la procura alle liti, rilasciata da questi al difensore, comprende il potere di disporre del diritto in contesa, anche mediante una comparsa può essere ratificato un contratto, redatto per iscritto a pena di nullità ex art. 1350 c.c. dal
falsus procurator, in quanto tale atto processuale ha il requisito necessario della
19 scrittura ed è portato a conoscenza della controparte ex artt. 166 e 170 c.p.c.
(Cass. n. 249 del 1997; Cass. n. 61 del 1981; già Cass. n. 3587 del 1968).
Nondimeno, le argomentazioni del difensore contenute in uno scritto difensivo,
dirette e finalizzate unicamente al conseguimento di un determinato risultato processuale, non possono essere attribuite in via diretta alla parte rappresentata, né interpretate come manifestazione di volontà della stessa di disporre del diritto sostanziale o processuale in contesa, posto che per lo svolgimento di un'attività difensiva di tale contenuto occorre un mandato speciale (Cass. n. 12135 del 2014; Cass. n. 5905 del 2006; Cass. n. 722 del
1995; Cass. n. 934 del 1989). Pertanto, la ratifica formulata dal solo procuratore e difensore munito di una semplice procura alle liti rilasciata ex
art. 83 c.p.c. è idonea ad abilitare al compimento dei soli atti processuali e non anche a disporre, sul piano sostanziale, del diritto in contesa, sicché l'atto resta privo di efficacia in assenza di una chiara ed univoca manifestazione di volontà
del dominus, portata a conoscenza della controparte, da cui possa desumersi l'intenzione di approvare l'atto compiuto dal falsus procurator e di farne propri i relativi effetti (Cass. n. 2572 del 2011).
Ora, l'indicazione di stile, secondo cui la procura ad litem comprende “ogni
più ampia facoltà di legge” – come nel caso di specie [“con le più ampie
facoltà (…)”] non vale, chiaramente, ad attribuire al difensore poteri più ampi di quelli previsti dal primo comma dell'art. 84 c.p.c. e, quindi, non conferisce il potere di compimento di un atto dispositivo dell'oggetto della controversia
(Cass. n. 2928 del 1993; Cass. n. 1922 del 1985). Ne consegue che, in difetto di uno specifico mandato volto a consentire la ratifica del contratto concluso dal falsus procurator, la ratifica esplicitata dal difensore non può produrre effetti nei confronti dell'assistito.
20 Peraltro – è appena il caso di osservare -, neppure il conferimento del potere processuale di conciliare o tranSIere la controversia avrebbe consentito di esercitare la facoltà di ratifica, che non ha avuto alcuna finalità di composizione amichevole della lite (ancora, Cass. n. 12843 cit.).
Esclusa la rilevanza, ai fini della ratifica, degli atti a firma del procuratore costituito nell'interesse di non può ritenersi, poi, che le Controparte_1
missive sottoscritte dalla convenuta e allegate nel proprio fascicolo processuale costituiscano atti di ratifica, in quanto dette missive, seppure manifestanti,
implicitamente e per iscritto, la volontà incompatibile con quella di rifiutare l'atto del rappresentante senza potere (si veda supra per i riferimenti giurisprudenziali) non sono rivolte alla ma alla società cooperativa (si CP_4
confronti la missiva del 17 gennaio 2012).
A ben vedere, poi, la volontà di ratifica non potrebbe neppure essere desunta dai titoli di credito sottoscritti da in quanto emessi Controparte_1
precedentemente alla rappresentata consapevolezza dell'esistenza del contratto. Per gli stessi motivi, non potrebbe annettersi rilevanza, ai fini che qui interessano, all'immissione nella disponibilità dell'immobile, realizzata nell'anno 2009 (arg. Cass. n. 12843 del 2024).
Esclusa la ratifica, deve, giocoforza, accertarsi, in via incidentale, l'inefficacia originaria, per la terza contraente ( ) e per la falsa rappresentata ( CP_4 [...]
, del contratto di compravendita di cosa futura del 3 gennaio 2007, CP_1
dovendosi altresì valutare la conseguente fondatezza della pretesa restitutoria svolta dalla società attrice.
Alla stregua delle coordinate ermeneutiche tracciate innanzi, l'opzione qualificatoria dell'azione di rivendicazione non pare cogliere nel segno. Si è al cospetto, infatti, non già di un'occupazione sine titulo della convenuta, ma
21 della prospettazione – la cui fondatezza è stata accertata all'esito del dibattito processuale – dell'inefficacia del negozio in adempimento del quale
[...]
è stata immessa nella disponibilità dell'unità abitativa. CP_1
Sotto tale ultimo angolo prospettico, giova evidenziare che non può neppure qualificarsi – come pure dalla stessa prospettato – in Controparte_1
termini di comodataria dell'immobile. Invero, sebbene la giurisprudenza più
recente (Cass. n. 21853 del 2020) interpreti l'art. 1803 c.c. in modo ampio,
attribuendo la legittimazione attiva a concedere in comodato in capo a chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, non può affermarsi che _2
, falso rappresentante, abbia esercitato un potere di fatto e di diritto
[...]
sull'immobile.
Se così è, una volta accertata l'inefficacia del contratto nei confronti della parte attrice e della convenuta, in accoglimento della promossa azione di restituzione, quest'ultima va condannata al rilascio dell'immobile ubicato al quarto piano, scala A, interno 7 del PEEP – ERP 3, in località S. Eustacchio.
Differentemente, non merita accoglimento la domanda di condanna al risarcimento dal danno, non avendo, la società attrice, dimostrato il patimento di conseguenze pregiudizievoli risarcibili ai sensi dell'art. 1223 c.c.
La conclusione, a parere dello scrivente, non può che trarre alimento dall'orientamento interpretativo espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza n. 33645 del 2022, le quali, come noto, hanno composto un contrasto insorto fra la seconda e la terza sezione civile circa i presupposti richiesti e i limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione sine titulo, fatto illecito certamente differente
22 rispetto all'ipotesi che ci impegna, ma assimilabile ai fini della determinazione della morfologia dei pregiudizi risarcibili.
Sul punto, occorre rammentare che la sentenza evocata fa registrare una distanza, almeno dal punto di vista sostanziale, rispetto alla teorica del “danno
in re ipsa”, id est un pregiudizio risarcibile coincidente tout court con l'evento lesivo, il cui terreno elettivo – opina la Corte – è quello della risarcibilità del danno emergente, ossia la perdita subita, e non, invece, del mancato guadagno,
che deve essere oggetto di prova puntuale da parte del danneggiato.
Sul piano definitorio, le sezioni unite hanno affermato che la perdita risarcibile nell'ipotesi di illecito consistente nell'occupazione abusiva di un immobile è
rappresentata dal pregiudizio alle facoltà di godimento e ai poteri di disposizione che danno corpo allo statuto proprietario.
Pertanto, può venire in rilievo il pregiudizio: a) consistente nella privazione della facoltà di godimento diretto del bene occasionato dall'occupazione e traducibile nell'impossibilità del titolare di utilizzare in prima persona l'immobile e di trarre, quindi, immediatamente ogni utilità ch'esso può offrire;
b) dato dal mancato godimento indiretto della cosa, concretantesi nel venire meno della possibilità di mettere a frutto il bene concedendolo in locazione a terzi, (purché) alle ordinarie condizioni di mercato;
c) rappresentato dal vulnus arrecato alle prerogative dispositive del proprietario disattese, espressive
"diritto di scegliere le possibili destinazioni del bene e di modificarne
l'organizzazione produttiva".
Diverso l'esito, invece, per il pregiudizio consistente nella perduta possibilità
di vendita del bene occupato. In vero, muovendo dalla premessa che lo jus
vendendi costituirebbe non già una prerogativa tipica e contenutistica del diritto di disporre e di godere della res, quanto, piuttosto, una semplice
23 estrinsecazione della normale condizione di titolarità di un qualsiasi diritto disponibile, detta voce di danno viene infatti incasellata, unitamente al pregiudizio traducibile nella sfumata facoltà di locare l'immobile ad un prezzo superiore a quello di mercato, sotto l'etichetta del lucro cessante (o del mancato guadagno), necessitante di specifica dimostrazione, fuoriuscendo così dalla problematica del danno "in re ipsa".
Circoscritto così l'ambito di indagine del danno "in re ipsa" al solo danno emergente, sub specie di perdita del godimento (diretto e indiretto) e del potere dispositivo, le sezioni unite, a ben vedere, accantonano tale ricostruzione,
aderendo a quella concezione c.d. "causalistica" del danno, caldeggiata dalla terza sezione civile della Corte di cassazione, che isola e assegna alle conseguenze pregiudizievoli dell'atto illecito un rilievo autonomo e distinto rispetto alla condotta illecita e alla lesione della situazione giuridica soggettiva rilevante, costruendo, conseguentemente, il momento risarcitorio nel binomio danno-evento e danno-conseguenza, e quindi sulla distinzione tra causalità
materiale e causalità giuridica.
Ciò, chiaramente, si pone in evidente collisione con l'alternativa teoria c.d.
"normativa" del danno, fondamento della tesi del danno "in re ipsa" e seguita dalla seconda sezione. Detta teoria, infatti, facendo coincidere l'oggetto del danno con il contenuto del diritto violato, trae l'esistenza del pregiudizio risarcibile dall'accertamento del mero fatto lesivo, sì che il danno risarcibile,
lungi dal costituire un momento autonomo, o meglio, una distinta conseguenza causalmente riconducibile alla violazione dell'interesse giuridicamente protetto, rappresenta, piuttosto, la semplice valutazione in termini economici di quello stesso evento antigiuridico.
24 Nella prospettiva causalistica, allora, la domanda di risarcimento del danno emergente da occupazione abusiva presuppone, quindi, pur sempre la sussistenza di un quid pluris, costituito dal danno - conseguenza risarcibile,
specificamente individuato dai giudici nella "specifica possibilità di esercizio
del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta
della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e
disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Una voce di danno, questa,
che, evidentemente, tramite le regole del nesso di causalità giuridica esistente fra la violazione del diritto dominicale (rectius: di godere e disporre della cosa)
e la concreta facoltà di godimento perduta, dovrà essere oggetto di un accertamento autonomo e distinto rispetto a quello - da svolgersi, questa volta,
alla stregua delle regole della causalità materiale rilevanti tra la condotta usurpativa e l'offesa all'interesse giuridicamente protetto - relativo al danno-
evento integrante il requisito dell'ingiustizia di cui all'art. 2043 c.c.
Benché, allora, le sezioni unite affermino espressamente di voler perseguire
"la linea (...) del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno (...) e
quella della teoria causale", la ricostruzione del danno - pur inteso come
"specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa" - in termini di pregiudizio comunque risarcibile solo ove conseguenza del fatto illecito che prospetta, impingendo totalmente nella teoria causale, mina alla radice la plausibilità stessa di un danno "in re ipsa".
In quanto fatto costitutivo della domanda risarcitoria, il danno conseguenza,
ossia la perdita concreta della possibilità di godere del bene subita dal dominus
a fronte della condotta illecita altrui, deve essere oggetto di prova da parte del danneggiato, esattamente come il danno-evento, nel rispetto della regola generale di cui all'art. 2697 c.c.
25 Tuttavia, la Corte di cassazione sostiene altresì che siffatta prova ben può
essere fornita tramite presunzioni, proponendo di sostituire la locuzione danno
"in re ipsa" con quella di "danno presunto o danno normale" (nello stesso senso si vedano Cass. n. 32108 del 2019; Cass. n. 39 del 2021; Cass. n. 13274
del 2021; Cass. n. 40755 del 2021; quanto, invece alla giurisprudenza di merito, Trib. Ravenna 25 febbraio 2021; Trib. Salerno 16 marzo 2022; Trib.
Roma 18 marzo 2022; Trib. Brescia 6 aprile 2022; App. Cagliari 23 giugno
2022; App. Cagliari-Sassari 12 ottobre 2022), privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato, facendovi poi discendere la regola secondo cui al danneggiato compete la pura e semplice "allegazione della concreta possibilità di esercizio
del diritto di godimento che è andata persa", in considerazione della
(presunzione della) "tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del
proprietario a seguito dell'occupazione abusiva".
Se così è, il presupposto della risarcibilità risulterà integrato a seguito della mera allegazione della specifica prerogativa di godimento concretamente ostacolata, e ciò in quanto, a fronte dell'assolvimento di tale onere, l'effettiva sussistenza di quel danno conseguenza deve considerarsi "normalmente"
presunta.
Si tratta – è stato evidenziato – di una allegazione supportata da una vera e propria presunzione, che, pur non intaccando la necessità di dimostrare, invece,
secondo le regole ordinarie, e quindi anche attraverso il ricorso alle presunzioni semplici, l'illegittima materiale occupazione impeditiva dell'esercizio del diritto dominicale, agevola la possibilità di liquidare il danno-conseguenza, e tende ad accorciare la distanza tra un danno formalmente non "in re ipsa" e un
26 danno sostanzialmente tale (in dottrina, taluni hanno evocato il concetto di
“prova in re ipsa” del danno).
Detto altrimenti, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno è richiesta l'allegazione della "concreta possibilità di esercizio del
diritto di godimento che è andata persa". Ciò perché il "non uso" del bene di proprietà non è suscettibile di risarcimento, in quanto l'inerzia è
"manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto" e alla
"reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non
uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria". L'allegazione compiuta in questi termini consente l'attivazione di una presunzione giurisprudenziale, che opera, al pari di una presunzione legale relativa, come
"regola di giudizio" incidente sulla ripartizione degli oneri di prova posti a carico delle parti, invertendo la distribuzione prevista dall'art. 2697 c.c. Il
proprietario che agisce in via risarcitoria deve allegare (non provare) in concreto la perdita subita per effetto dell'altrui occupazione illegittima, ciò,
comunque, fondando la propria pretesa su una situazione soggettiva che la legge descrive come diritto di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo. È il convenuto occupatore che deve provare che, nonostante l'illegittimità della sua condotta, nessun danno emergente è stato arrecato all'attore.
Indicate dal proprietario le circostanze di fatto della occupazione dell'immobile e delle occasioni di godimento sacrificate, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio subito non si hanno ex se per accertate giudizialmente, in forza di un procedimento inferenziale logico-conoscitivo, ma non è l'attore a dover dimostrare il danno
27 subito, quanto il convenuto usurpatore a dover dimostrare che tale danno non si è verificato.
Costruendosi il danno alla proprietà da occupazione illegittima come "danno presunto" o "danno normale", ove all'esito del giudizio residui incertezza sul verificarsi di una effettiva perdita della facoltà di godimento dominicale,
finisce per gravare sull'occupatore il rischio della prova mancata.
Rimane, quindi, centrale soltanto l'onere di allegazione del danneggiato:
potendo il danno alla proprietà assumere molteplici forme, con riguardo al rapporto che intercorre tra il diritto leso ed il soggetto che ne è titolare, l'attore deve precisare quali pregiudizi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno.
Il giudice non deve, né può sopperire alle carenze di allegazione del proprietario che domandi il risarcimento di un danno, relative all'oggetto della domanda e alle circostanze in fatto che la supportano, in quanto il consentito utilizzo in materia delle presunzioni attiene all'attività probatoria e non anche a quella assertiva. I fatti secondari "noti", e cioè quei fatti utili a dimostrare i fatti principali per mezzo di un ragionamento logico inferenziale, non sfuggono all'obbligo di allegazione (e di prova diretta, ex art. 2697 c.c.) dell'attore.
In quest'ottica, spetterà al convenuto opporsi contestando, ai sensi dell'art. 115,
comma primo, c.p.c., non già genericamente, ma nel rigoroso rispetto del principio di specificità, le circostanze dalle quali desumere che il proprietario non avrebbe comunque esercitato il proprio potere di godimento. Ipotesi,
quest'ultima, che ove integrata riattiva la disciplina generale e, dunque,
irrigidisce l'onere probatorio del danneggiato, chiamato, questa volta, a fornire la prova effettiva - seppur anche mediante le nozioni di fatto rientranti nella
28 comune esperienza o le presunzioni semplici - della sussistenza della specifica facoltà di godimento perduta e inizialmente solo allegata.
Presunto il danno da perdita del godimento o del valore d'uso, la determinazione dello stesso può essere ancorata al valore locativo di mercato.
La Corte rileva, infatti, che, se il danno da perdita subita – direttamente provato e presunto - di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere determinato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato, quale standard di valutazione che rimanda a una normalità
statistica, diversa da quella valoriale.
Ora, l'assetto interpretativo delineato, nato in [...] alle vicende lesive del diritto di proprietà, ben può essere posto a governo dell'ipotesi (diversa, ma sovrapponibile sul piano fenomenico) di una occupazione illegittima in ragione dell'accertamento (incidentale) dell'inefficacia originaria del titolo di detenzione, che pur potrebbe assumete rilevanza in termine di illiceità.
Orbene, nella vicenda all'attenzione dell'odierno giudicante, l' ha sì CP_4
fornito compiuta dimostrazione dell'evento dannoso, id est l'illegittima occupazione del bene immobile, ma non ha allegato (né nell'atto di citazione né nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c.) la specifica possibilità di godimento perduta in ragione dell'assunto contegno illecito e, in particolare, la perdita di valore correlata al potenziale, concreto e non capriccioso uso dell'immobile occupato dalla convenuta.
Ciò, evidentemente, esclude la configurabilità di un danno risarcibile ex art. 1223 c.c.
L'accoglimento della pretesa restitutoria esperita dalla impone – atteso CP_4
lo specifico nesso di condizionamento impresso dalla convenuta - di delibare
29 la domanda riconvenzionale promossa da tesa a ottenere Controparte_1
la condanna della società attrice alla restituzione della complessiva somma di euro 132.993,00, “oltre rivalutazione e interessi”.
Preliminarmente, non v'è dubbio che le domande così formulate debbano essere qualificate come volte alla ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., supponendo l'inefficacia del titolo posto a giustificazione dello spostamento patrimoniale effettuato.
Il titolo venuto meno non è, però, quello di cui è stata accertata incidentalmente l'inefficacia tra le parti in ragione del difetto di potere rappresentativo di
[...]
, bensì il contratto del 14 maggio 2005, mercé il quale la Controparte_2
società cooperativa aveva acquistato dalla le sedici unità Parte_2 CP_4
abitative da costruire. Detto contratto è stato risolto consensualmente in data 3
gennaio 2007 (si veda il secondo documento allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse di ) e Controparte_2
siffatta circostanza risulta essere stata espressamente valorizzata da tutte le parti processuali tra le pieghe dei propri scritti difensivi (si confronti la seconda pagina dell'atto di citazione, la quarta pagina della comparsa di costituzione depositata nell'interesse di e, infine, la quarta pagina Controparte_1
della comparsa di costituzione depositata nell'interesse di _2
).
[...]
Tanto puntualizzato, se è vero, da un lato, che, rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo, è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. (da ultimo, Cass. n. 27421 del 2023;
ancora Cass. n. 610 del 2019; Cass. n. 25170 del 2016; Cass. n. 11073 del
2003), è pure vero, dall'altro lato, che l'azione in discorso deve essere rivolta
30 all'effettivo accipiens, inteso, però, come destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente o a mezzo di rappresentante, visto che ad ogni effetto è il dominus colui che deve qualificarsi come effettivo accipiens
(Cass. n. 5926, del 1995 confermata anche dalle successive Cass. 13357 del
2004 e 13829 del 2004), “essendo, dunque, inconferente la prova del materiale
trasferimento delle somme dal mandatario all'incasso al creditore mandante”
(Cass. n. 27421 del 2023; Cass. n. 7871 del 2011).
Detto altrimenti, nell'indebito oggettivo, disciplinato dall'art. 2033 c.c.,
l'azione restitutoria, avendo carattere personale, può essere esperita solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato,
personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta.
In tale prospettiva, la Corte di cassazione ha, condivisibilmente, precisato che la legittimazione passiva rispetto alla condictio indebiti va attribuita all'accipiens materiale solo ove vi sia coincidenza tra questi e il soggetto in favore del quale si sia verificata l'attribuzione patrimoniale;
differentemente,
mancando tale coincidenza, la legittimazione passiva va attribuita al soggetto che abbia effettivamente ricevuto l'incremento patrimoniale e non a quello che materialmente ha percepito il pagamento (si veda Cass. n. 610 del 2019).
Ciò chiarito, ad avviso del Tribunale, all'esito del dibattito processuale, è
emersa la prova della percezione del pagamento da parte della , la quale CP_4
è, dunque, tenuta alla restituzione conseguente al dissolvimento del vincolo negoziale innanzi indicato.
Del resto, ha, innanzitutto, preteso dalla parte attrice Controparte_1
l'adempimento dell'obbligo restitutorio.
Sul tema, al cospetto delle deduzioni espresse dalla convenuta, la , nel CP_4
corpo della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c.,
31 in data 22 gennaio 2018 ha rappresentato quanto segue: “4) I pagamenti nei
confronti della sono stati -come già detto, e come da tutti anche in CP_4
giudizio confermato- sempre eseguiti dall'ing. , il quale, ne faceva _2
versamento alla e ne otteneva ricevuta, ma mai riferita agli acquirenti CP_4
personalmente, bensì sempre e solo cumulativa;
ugualmente venivano
annotate dalla (ma distinguendo ad ogni fine la “diversa” modalità del CP_4
versamento) le poche rimesse ricevute direttamente dagli acquirenti, in una
apparente confusione che ha trovato poi puntuale riscontro proprio nello
scrupolo contabile della società attrice. Ed infatti, nessuno dei quindici
acquirenti ha costatato discordanze tra i versamenti effettuati e quanto
calcolato a proprio credito al momento della formalizzazione degli atti,
quando l'ing. ha depositato una dichiarazione -da lui debitamente _2
firmata e della quale si è tenuto espresso conto, assieme agli acquirenti, nella
definizione dei conteggi- con la quale ha attribuito ai singoli acquirenti le
somme rispettivamente versategli: ne consegue che, al di là di ogni
dichiarazione di carattere preparatorio alle formalizzazioni o da equivoci che
possono essere sorti nel corso dei contatti, per come tentati anche con la SI.ra
, l'unico documento dal quale si può oggi evincere quel che le è stato CP_1
accreditato è la detta scrittura firmata dell'ing. , ben intendendosi _2
che se avesse lui commesso degli errori di attribuzione, è sempre lui che ne
deve dar conto: risultando, infatti, esatto il totale dei versamenti fatti alla
, ed altrettanto esatta la loro distribuzione tra i quindici acquirenti (e la CP_4
stessa SI.ra , per quanto riconosciuto in citazione), ogni discordanza CP_1
con le asserzioni della convenuta riguarda il suo personale rapporto con l'ing.
, che ne dovrà rispondere nei suoi confronti e che non può alterare _2
le risultanze della dichiarazione da lui stesso sottoscritta, come sembra voler
32 fare in memoria di costituzione, tentando di farvi comparire una cifra che non
è stata versata e che non ha –nemmeno lui– considerato, tanto più che la
matematica non consente che siano veri i conteggi finora effettuati ed
altrettanto vera l'attribuzione alla SI.ra della cifra ora pretesa. CP_1
Il che vuol anche dire che, ove mai quella somma risulti incassata dall'ing.
[...]
e, in una qualsiasi evoluzione del giudizio, la SI.ra ne _2 CP_1
possa trar conto in caso di attribuzione in suo favore dell'immobile per il quale
è causa, essa deve essere –da chi di ragione dei convenuti– versata alla , CP_4
in tal senso integrandosi fin d'ora e nei termini consentiti, le conclusioni già
rassegnate in citazione”.
Ora, la dichiarazione cui la fa riferimento è, evidentemente, quella CP_4
corrispondente al quarto allegato dell'atto di citazione, dichiarazione attraverso la quale ha comunicato i pagamenti fatti alla società Controparte_2
attrice, riferendo alla posizione di la (sola) somma di euro Controparte_1
6.162,06.
La deduzione sviluppata nell'interesse della nel corpo della memoria CP_4
depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c. è volta, a ben vedere,
a ridurre il peso probatorio delle ammissioni svolte dal procuratore ad litem
nel corso dei contatti stragiudiziali. La valorizzazione della dichiarazione espressa da appare, però, fuori fuoco, in ragione Controparte_2
dell'accertato (ma rappresentato anche dalla ) difetto di potere CP_4
rappresentativo in capo al ridetto convenuto.
A ciò si aggiunga che deduzione innanzi richiamata cozza con quanto precedentemente espresso nell'interesse dell'attrice alla quarta pagina dell'atto di citazione, ove si legge che “per conto della SI.ra ” Controparte_1
avrebbe dovuto essere considerato il versamento della diversa, e maggiore,
33 somma di euro 33.651,45, oltre che dell'importo di euro 9.696,00 – versato attraverso “due assegni emessi in favore di -, a titolo di rate di CP_4
ammortamento del mutuo bancario.
Quanto immediatamente precede consiste, però, in una “mera” ammissione del procuratore ad litem, non costituendo una dichiarazione confessoria.
Sul punto, è infatti noto che, affinché le ammissioni in parola possano assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c, è necessario che la stessa sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto. Di conseguenza – è stato evidenziato -, si rivela inidonea a detto scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché ad essa collegato (Cass. n. 26686 del 2005; n. 7492 del 1996; n. 12096 del 1995;
n. 12830 del 1992).
In definitiva, le allegazioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem non hanno valore confessorio, ma costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, unitamente ad altre fonti di cognizione, per la formazione del suo convincimento (Cass. n.
2070 del 2007; 319 del 2004; n. 15760 del 2001),
Certamente, allora, un valore indiziario può essere riconosciuto pure alla missiva del 2 settembre 2014 (si veda il quarto allegato alla comparsa di costituzione depositata nell'interesse di e il quindicesima Controparte_2
allegato alla comparsa di costituzione depositata nell'interesse di Parte_3
, mercé la quale il medesimo procuratore costituito pure in questo
[...]
34 giudizio nell'interesse della ha ammesso la corresponsione, da parte di CP_4
per il tramite della società cooperativa e del sul legale Controparte_1
rappresentante, della somma di euro 83.279,00 a titolo di acconto sul prezzo e di euro 9.696,00 a titolo di pagamento delle rate di mutuo.
Siffatta missiva è idonea a integrare la piattaforma istruttoria e concorre, ai fini della formazione del libero convincimento giudiziale, con la copia del
“mastrino di sottoconto” estratto dalla contabilità dell' , prodotto sia da CP_4
(si confronti il ventiduesimo allegato alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta) che da (si veda il terzo allegato Controparte_2
alla comparsa).
Detto mastrino costituisce una scrittura contabile tesa a registrare i movimenti afferenti a un conto, nella specie quello di . Dalla visione Controparte_1
della ridetta scrittura emerge che la convenuta ha erogato in favore della CP_4
l'importo di euro 79.347,89 dal 30 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
In particolare, nel processo è stata prodotta la stampa di un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema della società attrice e consegnata,
evidentemente, alla convenuta, stampa che costituisce una riproduzione meccanica riproduttiva di operazioni la cui veridicità non è stata specificamente contestata ai sensi dell'art. 2712 c.c. Sotto tale ultimo angolo prospettico, deve evidenziarsi che, alla quinta pagina della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, ha solo rappresentato CP_4
l'irrilevanza del “cosiddetti mastrini di sottoconto”, valorizzandone la natura di “annotazioni non definitive fatte dalla sulla scorta dei versamenti CP_4
indifferenziati del per poter contabilizzare gli stati di _2
avanzamento”.
35 Al riguardo, è noto al Tribunale che, ai sensi dell'art. 2709 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazioni fanno prova contro l'imprenditore e che ciò pone in essere una presunzione in suo sfavore della veridicità di quanto ivi affermato (Cass. n. 936 del 1996; Cass. n. 4329 del
2003; (Cass. n. 9284 del 1987).
Pertanto, questo giudice ben può presumere gli spostamenti patrimoniali svolti da nei confronti di , dovendo pure considerarsi in Controparte_1 CP_4
proposito che: a) l'attrice non ha sviluppato alcuna specifica deduzione argomentativa sul valore probatorio sulle annotazioni contabili in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 2712 c.c.; b) la scrittura contabile in parola è stata evidentemente offerta a , come da questi Controparte_2
rappresentato alla decima pagina della propria comparsa di costituzione e risposta, circostanza che, peraltro, la non ha specificamente contestato CP_4
nella prima difesa utile.
Le già richiamate deduzioni sviluppare nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. (“annotazioni non definitive fatte dalla
sulla scorta dei versamenti indifferenziati del per poter CP_4 _2
contabilizzare gli stati di avanzamento”) non paiono cogliere nel segno. Ed
invero, il mastrino accoglie espressamente le operazioni relative al conto riferibile ai rapporti di “dare e avere” con nel corso Controparte_1
dell'anno 2007, evocando, quindi, un “diretto” rapporto tra questa e la società
attrice.
Gli elementi istruttori sin qui valorizzati (mastrino di sottoconto e ammissioni extraprocessuali dell'odierno procuratore alle liti della società attrice) trovano,
poi, ulteriore elemento di riscontro negli assegni bancari emessi in favore della società cooperativa Ambra. Trattasi dei seguenti titoli:
36 - Assegno bancario nr. 5.005.438.770-07 per la somma di euro 6.535,00;
- Assegno bancario nr. 5.005.438.767-04 per la somma di euro 6.650,00;
- Assegno bancario nr. 5.005.438.766-03 per la somma di euro 7.400,00;
- Assegno bancario nr. 1097478148-00 per la somma di euro 650,00;
- Assegno bancario nr. 5.005.438.764-01 per la somma di euro 1.300,00;
- Assegno bancario nr. 1097478146-11 per la somma di euro 1.500,00;
- Assegno bancario nr. 1092118630-05 per la somma di euro 900,00;
- Assegno bancario nr. 1097478145-10 per la somma di euro 520,00
- Assegno bancario nr. 1097478144-09 per la somma di euro 1645,00
- Assegno bancario nr. 1097478143-08 per la somma di euro 1.250,00
- Assegno bancario nr. 1097478142-07 per la somma di euro 4.295,00
- Assegno bancario nr. 1097478141-06 per la somma di euro 4.741,00
- Assegno bancario nr. 1092106920-08 per la somma di euro 1.100,00
- Assegno bancario nr. 1092106918-06 per la somma di euro 1.650,00
- Assegno bancario nr. 1092106917-05 per la somma di euro 1.400,00
- Assegno bancario nr. 1092106916-04 per la somma di euro 1.447,00
- Assegno bancario nr. 1092106915-03 per la somma di euro 814,00
- Assegno bancario nr. 1092106913-01 per la somma di euro 1.485,00
- Assegno bancario nr. 1092106911-12 per la somma di euro 6.500,00
Trattasi di assegni emessi in favore di e dalla stessa incassati tra il 30 CP_3
maggio 2003 al 18 maggio 2006 (si vedano le quietanze emesse in nome e per conto della società cooperativa in calce alla copia fotostatica degli assegni la cui conformità rispetto agli originali non è stata specificamente disconosciuta ai sensi dell'art. 2719 c.c.) per un complessivo valore di euro 51.782,00.
37 Ora, dalle copie fotostatiche degli assegni risulta che gli stessi sono stati tutti incassati prima del 31 dicembre 2007, data che rappresenta la chiusura del conto emergente dal mastrino.
A ciò si aggiunga che , in sede d'interrogatorio formale, Controparte_2
rispondendo ai capitoli a) e b) enucleati nel corpo della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2 nell'interesse di , ha Controparte_1
rappresentato non solo il versamento, da parte di quest'ultima, della somma di euro 83.297,00 alla società cooperativa, ma ha anche soggiunto che detta somma è stata, poi, rimessa alla quale acconto per l'acquisto dell'unità CP_4
immobiliare.
Non può, evidentemente, attribuirsi il valore di prova legale alla dichiarazione resa da in risposta al capitolo enucleato alla lettera b) Controparte_2
della memoria in parola, in quanto trattasi di dichiarazione favorevole alla parte che non ha rappresentato neppure una dichiarazione aggiuntiva al riconoscimento di un fatto a sé sfavorevole, sottoposta, come tale, al regime di cui all'art. 2734 c.c. La dichiarazione, infatti, è stata resa a fronte di uno specifico (e inammissibile) capitolo di domanda e non ha rappresentato,
dunque, un elemento aggiuntivo a una confessione giudiziale.
Pertanto, la dichiarazione confessoria di circa il Controparte_2
versamento, in favore della società cooperativa – destinataria anch'essa di una pretesa restitutoria - da parte di , del complessivo importo Controparte_1
di euro 83.297,00, liberamente apprezzabile nei confronti della (Cass. CP_4
n. 3118 del 2022), la nitida ammissione extraprocessuale del procuratore alle liti della circa la corresponsione, alla ridetta società, tramite CP_4 CP_3
della “sola somma di € 83.279,00” e, infine, le annotazioni contabili del mastrino – che danno conto dei pagamenti effettuati da Parte_4
[.. sino al 31 dicembre 2007 – convincono - se complessivamente considerate, in quanto tutte integranti la piattaforma istruttoria, in termini di indizi liberamente valutabili - del fatto che la ridetta si sia giovata dell'incremento CP_4
patrimoniale disposto da per un importo di euro Controparte_1
83.297,00, al precipuo fine dell'acquisto dell'immobile.
Pertanto, l'attrice deve essere condannata alla restituzione della somma innanzi indicata a . Controparte_1
Analogamente, esclusa la sussistenza di un rapporto tra e CP_4 [...]
deve essere riconosciuta la restituzione, a favore di quest'ultima, CP_1
della somma complessiva di euro 9.696,00 versati direttamente all'attrice come risulta dagli assegni bancari nr. 5.022.522.364-02 e 5.022.522.363-01 allegati agli atti, congiuntamente alla dichiarazione del prenditore, debitamente sottoscritta. Si tratta, infatti, degli importi corrisposti all'attrice a titolo di rate di mutuo, che, però, risultano privi di giustificazione causale.
In definitiva, la convenuta, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di cui alla lett. b), ha diritto (solo) alla corresponsione da parte di , a titolo di ripetizione dell'indebito, della complessiva somma di euro CP_4
92.993,00.
Ciò posto, deve soggiungersi che, sull'importo dovuto a titolo restitutorio,
devono essere riconosciuti gli interessi al saggio legale dalla data della domanda. Ed infatti, la disciplina dell'obbligo restitutorio accertato in capo al convenuto è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, poiché – come già
accennato - viene a mancare la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale eseguita in forza del contratto risolto (si veda in generale Cass. n.
20651 del 2005). Di conseguenza, in coerenza con la previsione di cui all'art. contratto dichiarato risolto è tenuto a restituire al solvens la somma percepita,
con frutti ed interessi dal giorno del pagamento, nell'ipotesi di mala fede dell'accipiens, ovvero dal giorno della domanda, qualora invece quegli era in buona fede (Cass. n.8564 del 2009).
Ora, considerato che, in materia di indebito, la buona fede si presume (Cass.
n.11259 del 2002; Cass. n.21113 del 2005; Cass. n. 10297 del 2007), la decisione di far decorrere gli interessi dalla data della domanda appare in linea con gli esiti del dibattito processuale, dibattito all'esito del quale, anche per difetto di specifica allegazione, non è emersa la malafede dell'accipiens.
L'espressione "domanda" di cui all'art. 2033 non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale ma ha valore di atto di costituzione in mora, che, ai sensi dell'art. 1219, può anche essere stragiudiziale, dovendosi considerare l'accipiens (in buona fede) quale debitore e non come possessore,
con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso di buona fede ex art. 1148 (Cass.
sez. un. n. 15895 del 2019; Cass. n. 9757 del 2024; Cass. n. 7586 del 2011).
Nel caso in esame, non risulta nel fascicolo processuale che la convenuta abbia,
in modo chiaro e univoco, richiesto la corresponsione della somma innanzi indicata. Pertanto, gli interessi legali dovranno correre dal momento della domanda giudiziale, corrispondente alla data di costituzione nel presente giudizio (4 ottobre 2016).
Si tratta di un debito di valuta, per cui tale importo non è soggetto a rivalutazione monetaria, "se non nei termini del maggior danno rispetto a
quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c., che va, peraltro,
provato dal richiedente" (Cass. 14289 del 2018, Cass. n. 5639 del 2014, Cass.
40 n. 13339 del 2006, Cass. n. 6758 del 2003, Cass. n. 10373 del 2002, n. 3113
del 1995).
Nel caso di specie, dunque, non essendo stato allegato il maggior danno,
saranno dovuti i soli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma primo,
c.c., decorrenti dal 4 ottobre 2016.
Differentemente, non merita accoglimento la pretesa di condanna al rimborso,
anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., delle somme asseritamente spese per le migliorie apportate all'immobile.
In particolare, la convenuta ha affermato di avere sostenuto notevoli esborsi per l'esecuzione di diversi lavori, tra cui “1) pavimentazione diversa rispetto
al capitolato nell'ingresso e in cucina;
2) migliorie dell'impianto elettrico con
apposizione di ulteriori punti luce e prese di corrente rispetto a quanto
previsto in capitolato;
3) n. 7 porte a scrigno con relativi vetri fuori
capitolato;4) predisposizione della climatizzazione dell'appartamento; 5)
apposizione di motori elettrici alle serrande;
6) pitturazione diversa
dell'immobile; 7) parquet nel salone, nel corridoio e nelle tre camere;
8)
piastrelle a mosaico nei due bagni;
9) tre termo arredi, nel salone e nel bagno;
10) mosaici nella parete della cucina;
11) controsoffittatura con faretti;
12)
sostituzione di tutte le placche delle prese di corrente e relative pulsantiere;
13) motorizzazione della serranda del garage”.
Dei pagamenti effettuati per i rappresentati miglioramenti, però, non vi è
specifica, univoca e pregnante traccia probatoria all'interno del fascicolo processuale. Ne deriva – per l'assorbente motivazione che precede – il rigetto della pretesa [sul punto, si rammenti che la consulenza tecnica d'ufficio non è
mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che
41 necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato – come vorrebbe la parte convenuta nel caso in esame - al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume,
ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati
(da ultimo, Cass. n. 8498 del 2025)].
Infine, ha pure chiesto la condanna di , dell'ing. Controparte_1 CP_4
e dell' solidalmente o in via alternativa, al risarcimento _2 CP_3
del danno ex art. 1337 c.c. o ex art. 2043 c.c. nella misura di euro 182.831,00
o, in subordine, di euro 49.838,00.
Più in dettaglio, la convenuta ha ritenuto sussistenti profili di responsabilità in capo all'attrice, imputandole la violazione dell'obbligo di buona fede nel corso delle trattive contrattuali, censurandone, in particolare, la richiesta di un prezzo eccessivamente alto rispetto a quello “calmierato”, e in capo a _2
, che, in occasione della sottoscrizione del contratto del gennaio 2007,
[...]
ha colpevolmente speso il proprio nome, vincolandola direttamente a condizioni mai in precedenza comunicate e/o concordate.
Sul punto, in disparte ogni ulteriore considerazione anche in punto di qualificazione, deve escludersi la possibilità di accoglimento della pretesa di risarcimento del danno patito, da limitarsi – secondo la precisa volontà della parte espressa alla diciottesima pagina della comparsa di costituzione e risposta
–, in ragione dell'accoglimento, seppure parziale, della pretesa restitutoria, al valore economico di euro 49.838,00, corrispondente “al corrispettivo versato
per l'ingresso in cooperativa, ovviamente debitamente rivalutato
all'attualità”.
42 A ben vedere, infatti, pur volendo ritenere non contestato dall' il CP_3
versamento della somma indicata per entrare nella compagine sociale, la parte non ha allegato alcun elemento idoneo a convincere del fatto che ella non avrebbe assunto la determinazione volitiva di acquistare la partecipazione sociale dei coniugi e se avesse saputo dell'evoluzione CP_7 CP_8
delle vicende negoziali relative all'acquisito dell'immobile da costruire.
Non resta che statuire sulle spese di lite, che, per l'obiettiva controvertibilità
degli accertamenti svolti e della complessità delle vicende negoziali sullo sfondo della controversia, si stima equo compensare integralmente tra tutte le parti, dovendosi pure considerare la reciproca soccombenza di
[...]
e di . CP_1 CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del dott. Giulio Fortunato, in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente oggetto di trattazione, così provvede:
1) accoglie l'azione promossa da Parte_1
in SIlia nei confronti di
[...] CP_4 [...]
e, per l'effetto, condanna quest'ultima al rilascio dell'immobile CP_1
sito in Sant'Eustachio di Salerno, alla via A. Grassi nr. 1, palazzina A, int.
7;
2) rigetta la (qualificata) domanda di risarcimento del danno promossa da nei confronti di;
CP_4 Controparte_1
3) accoglie in parte la (qualificata) domanda di ripetizione dell'indebito e,
per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di CP_4
43 della complessiva somma di euro 92.993,00, oltre Controparte_1
agli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, c.c.,
decorrenti dal 4 ottobre 2016 sino al saldo;
4) rigetta le ulteriori domande esperite da;
Controparte_1
5) compensa le spese di lite tra tutte le parti processuali.
Così deciso in Salerno in data 21 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott.
Aldo Di Dario.
44 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2033 c.c., colui che ha ricevuto un pagamento non dovuto in base ad un
39
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 al numero 6155 avente per oggetto una controversia in materia di occupazione senza titolo
TRA
Parte_1
in persona dei suoi legali rappresentanti, rappresentata e difesa, in virtù
[...]
di procura alle liti stesa a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Nicola
Belsito presso il cui studio, sito in Salerno alla via Nizza nr. 134, è
elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle Controparte_1
liti stesa in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, dall'avv. Mario
Guarino, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Renato De Martino nr. 10,
è elettivamente domiciliata;
CONVENUTO
1 , in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_2
, rappresentato e Controparte_3
difeso dall'avv. Giuseppe Vitolo, presso il cui studio, sito in Salerno al corso
Garibaldi n. 181, è elettivamente domiciliato, giusta procura stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10 giugno 2016,
[...]
in SIla (d'ora innanzi per Parte_1 CP_4
brevità solo “la ”), ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di CP_4
Salerno, e , al fine di ottenere: a) in Controparte_1 Controparte_2
via principale, l'accertamento dell'illegittima occupazione dell'appartamento sito in Salerno, alla via A. Grassi nr. 1, palazzina A int. 7, da parte della convenuta b) in via subordinata, la risoluzione di Controparte_1
“qualsiasi rapporto avente ad oggetto il medesimo immobile che possa
considerarsi scaturito - in via preliminare o definitiva – dagli atti intercorsi
tra le parti ed indicati in narrativa”; c) in ogni caso, la condanna - “se del caso
estesa in via solidale anche all'ing. - all'immediato Controparte_2
rilascio dell'immobile ed al pagamento di un'indennità per l'occupazione
dello stesso dalla data del 20.03.2009 e fino all'effettivo rilascio, da
determinarsi – anche equitativamente – alla stregua di un adeguato canone di
locazione”, indicato in euro 700,00 mensili, “salvo maggiore o minore misura
che il Tribunale vorrà determinare, autorizzando la compensazione – fino a
quantità concorrente – con le somme fino ad ora versate alla dalla CP_4
SI.ra o per suo conto”. CP_1
2 A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto che: 1) in forza di convenzione del 17 dicembre 2002, stipulata con il , era Controparte_5
divenuta cessionaria del diritto di superficie sui lotti 6/a1 e 6/a2, siti alla località S. Eustachio, da destinarsi alla realizzazione di sedici alloggi in due fabbricati facenti parte del piano per l'edilizia economica e popolare;
2)
successivamente, in data 19 novembre 2004, il Comune di Salerno le aveva rilasciato il permesso a costruire 237 del 2004 e che, pertanto, con scrittura privata del 14 maggio 2005, aveva promosse di vendere i sedici alloggi ai soci della Cooperativa Ambra s.r.l., rappresentata dal suo presidente, l'ing.
[...]
; 3) il patto, però, era stato consensualmente risolto con la scrittura _2
del 3 gennaio 2007, in quanto la convenzione stipulata con il CP_5
le avrebbe consentito la cessione solo a favore delle persone fisiche in
[...]
possesso dei requisiti previsti dalla normativa sull'edilizia residenziale pubblica, “ma non a loro cooperative”; 4) con la medesima scrittura del 3
gennaio 2007, l'ing. , qualificandosi come procuratore speciale dei _2
sedici ex soci della aveva convenuto la vendita personale Controparte_3
e diretta a quest'ultimi dei sedici alloggi, indicando le singole unità
immobiliari promesse in vendita;
5) , così, era risultata la Controparte_1
promissaria acquirente dell'appartamento al quarto piano int. 7 della scala A,
con annesso box pertinenziale ubicato piano interrato del fabbricato ERP 3 in località S. Eustachio;
6) nell'interesse degli acquirenti, aveva stipulato un mutuo con la per la somma di euro 1.800.000,00 con Controparte_6
iscrizione ipotecaria sull'immobile e una garanzia fideiussoria dei promissari acquirenti, così come concordato;
7) l'ing. in qualità di _2
procuratore speciale degli acquirenti, aveva ricevuto periodicamente da questi ultimi le somme dovute nella fase di preammortamento, al fine di farne rimessa
3 alla , che aveva mantenuto il rapporto con l'Istituto di credito;
8) in CP_4
particolare, nella qualità di rappresentante degli Controparte_2
acquirenti, aveva annotato il versamento, da parte di Controparte_1
della somma di euro 6.162,06; 8) aveva pure determinato Controparte_2
quanto complessivamente versato da la somma di euro Controparte_1
33.651,45; 9) la procura conferita al convenuto era Controparte_2
risultata priva di qualsiasi “attribuzione di delega, tanto meno della forma
scritta”, ragione per la quale gli altri acquirenti, diversamente da
[...]
avevano perfezionato un contratto preliminare con l'impresa, CP_1
assumendo nella propria sfera giuridica gli effetti della promossa di acquisto;
10) allo stato, non vi era alcun rapporto “formalmente valido in base al quale
tra la e la SI.ra debba considerarsi concluso CP_4 Controparte_1
un preliminare di trasferimento di un bene immobile, che impone la forma
scritta ad substantiam”.
In data 4 ottobre 2016 ha accettato il contraddittorio, Controparte_1
rappresentando: 1) di avere acquistato in data 10 febbraio 2003, la quota di partecipazione alla cooperativa edilizia facente capo ai coniugi CP_3 CP_7
e e di avere versato la somma di euro 31.515,00
[...] Controparte_8
per la prenotazione di un appartamento Peep di S. Eustacchio;
2) che, fino all'anno 2014, in qualità di socia cooperatrice, aveva intrattenuto rapporti col presidente della cooperativa, ; 3) di avere versato, anche Controparte_2
grazie all'apporto del genitore defunto, , la somma di euro Persona_1
83.297,00 per l'acquisto dell'immobile di edilizia residenziale pubblica, il cui costo era stato originariamente fissato in ero 150.000,00; 4) che, sin dall'inizio del suo ingresso nella compagine sociale di le era stato riferito che CP_3
suddetta cooperativa avrebbe acquistato gli alloggi costruiti dalla sul CP_4
4 suolo “assegnatole in diritto di superficie dal comune di Salerno”, per assegnarli, quindi, ai soci cooperatori;
5) che, consegnatole l'immobile nell'anno 2009, aveva ricevuto richieste dal presidente della cooperativa di versamento della rata mensile di mutuo, rispetto al quale aveva rilasciato solo una fideiussione;
6) che aveva versato alla , a mezzo di due assegni CP_4
bancari, la somma di euro 9.696,00; 7) che non era riuscita a ottenere il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile, che, a distanza di cinque anni, solo dopo essersi rivolta ad un legale, aveva scoperto che il contratto originario stipulato tra la cooperativa e la era stato risolto e che, infine, CP_4
, qualificatosi come procuratore speciale dei sedici soci Controparte_2
della aveva sottoscritto con la un contratto Controparte_3 CP_4
preliminare di compravendita dei sedici alloggi, sulla scorta dell'applicazione di condizioni che l'avrebbero impegnata direttamente ma ad ella ignote, non concordate o autorizzate, in relazione alle quali non era mai stata rilasciata alcuna procura;
8) che, in data 14 luglio 2014, le erano stati consegnati, presso lo studio del legale della , un prospetto riepilogativo della somme CP_4
asseritamente dovute, una bozza del contratto preliminare retrodatato e un documento denominato “presa d'atto”, entrambi contenenti condizioni inaccettabili, fondate su premesse false e assolutamente non condivise, mai esplicitate o concordate;
9) che, oltre a quanto già versato, pari a euro
92.993,00, avrebbe dovuto, secondo la prospettazione dell'odierna attrice,
versare a saldo del prezzo la somma di euro 68.403,69 ed accollarsi un mutuo per sorta capitale di euro 131.018,00, unitamente al pagamento di alcune rate già scadute con i relativi interessi di mora;
10) che, peraltro, l'importo di euro
92.993,00 non era stato neppure riconosciuto dalla , la quale aveva CP_4
detratto dal prezzo d'acquisto solo l'eSIua somma di euro 11.246,031; 11)
5 che, tra le somme da versare a saldo, vi era pure quella di euro 10.000,00, a sua volta non corrisposta da;
12) che la , dopo Controparte_2 CP_4
avere riconosciuto l'incameramento della somma di euro 92.993,00, aveva,
poi, a distanza di un solo mese, negato i versamenti in suo favore, annettendo rilevanza, in definitiva, solo agli spostamenti patrimoniali dichiarati da
[...]
, il quale, successivamente compulsato, aveva rappresentato Controparte_2
che le somme di euro 83.297,00, erogata in favore della cooperativa, era stata da questa corrisposta alla , dalla cui contabilità era risultato il CP_4
pagamento, al 31 dicembre 2007, di euro 79.347,89; 13) che _2
aveva ammesso di avere sottoscritto il contratto preliminare di
[...]
compravendita del 3 gennaio 2007 con la , promittente alienante, privo CP_4
di una valida procure conferitagli da . Controparte_1
Sulla scorta di siffatte premesse, la convenuta ha evidenziato: a)
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione;
b)
l'infondatezza della pretesa, in quanto l'occupazione dell'immobile non avrebbe potuto qualificarsi sine titulo (o quanto meno tale ab origine), essendo ella stata immessa nella detenzione materiale e giuridica dell'appartamento dal ridetto , in proprio e/o quale presidente della cooperativa, Controparte_2
assumendo, dunque, la titolarità dei diritti derivanti da un comodato precario
(e gratuito) fino alla stipula dell'atto traslativo.
La convenuta in parola ha, quindi, esperito due domande riconvenzionali condizionate all'accoglimento della pretesa di rilascio della : a) la CP_4
restituzione dell'importo di euro 92.993,00, rivalutato all'attualità (di cui euro
83.297,00 erogate alla cooperativa e da questa trasferite alla ed euro CP_4
9.696,00 corrisposte direttamente all'impresa di costruzione); b) la condanna della al rimborso delle somme spese per le migliorie apportate CP_4
6 all'immobile, interventi realizzati dall'impresa di costruzione al di fuori di quanto previsto dal capitolato di appalto per un valore complessivo di euro
40.000,00, remunerato in contanti senza il rilascio di alcun documento fiscale.
Ancora, la convenuta ha preteso l'evocazione in giudizio di per CP_3
ottenerne la condanna, in solido con , alla restituzione Controparte_2
della somma di euro 82.297,00, versata per l'acquisto dell'immobile,
nell'ipotesi di rigetto della pretesa riconvenzionale esperita nei confronti della parte attrice.
In ogni caso, poi, la convenuta ha richiesto la condanna della , dell'ing. CP_4
e di in solido o in via alternativa, al risarcimento del danno _2 CP_3
ex art. 1337 c.c. o 2043 c.c.
Autorizzata, con decreto del 05 ottobre 2016, la chiamata in causa di in persona del legale rappresentante, in data 26 aprile Parte_2
2017 si è costituito in giudizio , in proprio e quale legale Controparte_2
rappresentante della ridetta cooperativa, pretendendo il rigetto della domanda formulata dalla nei suoi confronti. La parte ha, poi, precisato di avere CP_4
sempre agito con la massima trasparenza e di avere, in ogni caso, rimesso alla l'importo di euro 83.297,00, versato dalla convenuta a titolo di acconto CP_4
sul prezzo.
Appurato il mancato svolgimento della mediazione obbligatoria, il Tribunale
ha concesso il termine per l'integrazione della condizione di procedibilità della domanda di rivendicazione esperita dalla nei confronti di CP_4 [...]
(si confronti l'ordinanza del 9 maggio 2017). CP_1
Svolta la mediazione obbligatoria, il processo è stato istruito e, infine, questo giudice, cui la causa è stata assegnata solo in data 6 luglio 2023, in seguito al
7 respingimento dell'istanza di autorizzazione all'astensione, ha disposto lo scambio degli scritti difensivi conclusivi ai sensi dell'art 190 c.p.c.
In limine, l'eccezione di improcedibilità della domanda sul presupposto del mancato rispetto del termine di quindici giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria (procedimento attivato solo in data
30 maggio 2017 a fronte di un'ordinanza pubblicata il 9 maggio 2017) non coglie nel segno. Al riguardo, occorre precisare che il termine di quindici giorni per l'avvio della mediazione non ha carattere perentorio ma ordinatorio. La
conclusione che precede prende le mosse dal tenore letterale dell'art. 5, comma
2-bis, del decreto legislativo 28 del 2010 (nella versione ratione temporis applicabile alla controversia in esame, introdotta prima del 29 giugno 2023),
secondo cui «quando l'esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si
considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza
l'accordo». Dunque, la condizione di procedibilità viene soddisfatta con l'esperimento della mediazione;
differentemente, l'avvio tempestivo non è
rilevante se non al fine di svolgere nei tempi assegnati il percorso di mediazione. Del resto – è appena il caso di osservare -, il novum normativo, in vigore dal 29 giugno 2023 non contiene il riferimento al termine fisso di quindici giorni per l'introduzione della domanda di mediazione.
Tanto puntualizzato, deve premettersi che la società attrice ha rappresentato l'abusiva occupazione dell'unità abitativa sita in Salerno alla via A. Grassi n.
1, palazzina A, int. 7 da parte di . Controparte_1
Ora, il giudice precedentemente deputato alla trattazione del processo ha,
chiaramente, disponendo la mediazione obbligatoria, accennato alla
8 qualificazione dell'azione in termine di pretesa di rivendicazione (si veda il provvedimento del 9 maggio 2017).
La qualificazione che precede ha tratto le mosse dall'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
Più analiticamente, secondo Cass. sez. un. 7305 del 2014: a) le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono - ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi - ma si distinguono nettamente per la natura, poiché all'analogia del
petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra; b) la prima è connotata quindi da realità e assolutezza, la seconda da personalità e relatività; c) nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono,
identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio
diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi); d) nel caso dell'azione di restituzione, invece, si è al cospetto di una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio.
In particolare, sulla scorta di siffatte premesse, la Corte di cassazione ha affermato che non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse
9 giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto.
Detto altrimenti, la Suprema Corte ha osservato che “l'azione personale di
restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento
dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza
volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la
locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono
necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto
surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere
probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei
confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni
titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il
suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes,
ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che
venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi
opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione
legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione
resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale
di restituzione nei confronti del detentore sine titulo”.
Ciò premesso in linea generale, nel caso in esame, la parte attrice ha,
evidentemente, preteso il rilascio dell'immobile sul presupposto che lo stesso sia stato occupato da in virtù dell'intervento del falsus Controparte_1
procurator , il quale, dichiaratosi rappresentante, tra gli Controparte_2
altri, della ridetta convenuta, ma privo del potere di rappresentanza, ha stipulato (anche) nel nome e per conto di quest'ultima il contratto di compravendita di dell'unità abitativa.
10 Detto altrimenti, secondo la prospettazione della , il contratto – invero CP_4
inscrivibile entro il paradigma della vendita di cosa futura [si veda il tenore letterale dell'art. 1 – “Oggetto della compravendita” (“Gli Acquirenti
acquistano dalla ., che accetta n. 16 alloggi in fabbricati di tipologia CP_4
“in linea” comprensivi di box auto e sottotetto, da realizzarsi nel PEEP del
Comune di Salerno…”) –, in ragione del difetto di rappresentanza di
[...]
è inefficace rispetto a sé, terza contraente, rispetto al Controparte_2
rappresentato e, infine, in relazione alla sfera giuridica del rappresentante.
È appena il caso di osservare, in linea generale, che, sulla la questione attinente ai requisiti essenziali per la esatta individuazione della spendita del nome del rappresentato da parte del rappresentante, si registrano soluzioni non univoche.
Orbene, la dottrina e la giurisprudenza, pur adottando in ultima analisi soluzioni divergenti, muovono da un duplice presupposto pacificamente condiviso: 1) in ordine alla finalità, si è affermato che la contemplatio domini
assolve alla duplice funzione di esteriorizzare il rapporto di gestione rappresentativa esistente tra il rappresentante e il rappresentato e di rendere conseguentemente possibile la imputazione degli effetti del contratto concluso in suo nome dal primo;
2) con riferimento alla forma, si ritiene concordemente che la spendita del nome non debba rivestire una forma solenne né risultare da formule sacramentali o osservare un preciso rituale, e ciò a prescindere dalla tipologia di contratto nel quale si estrinseca il rapporto rappresentativo (in giurisprudenza, vedasi Cass. n. 18441 del 2005; Cass. n. 21520 del 2004, Cass.
n. 3290 del 1982).
A ben vedere, le maggiori divergenze si registrano quando, dal piano negativo della non necessità dell'uso di formule solenni, si passa alla determinazione positiva delle caratteristiche che deve avere la contemplatio domini per poter
11 assolvere alle funzioni sopra citate nell'ambito dei contratti che devono rivestire la forma scritta ad substantiam, tra i quali è annoverabile anche il contratto preliminare di compravendita di diritti reali immobiliari, come quello che ci impegna (artt. 1351 e 1350 c.c.).
Le soluzioni prospettate rispetto a tale profilo tematico possono ricondursi a due tesi contrapposte.
Ebbene, secondo una prima impostazione, nei contratti soggetti a forma scritta
ad substantiam, la contemplatio domini deve risultare in modo espresso non potendosi desumere esclusivamente da elementi presuntivi. Numerose
pronunce di legittimità, nell'assumere tale principio quale fondamento delle rispettive decisioni, hanno concorso altresì a determinarlo in termini sempre più precisi, circoscrivendone i limiti in conformità alle seguenti precisazioni logicamente connesse tra loro: A) il rappresentante deve rendere edotto l'altro contraente, in modo esplicito e non equivoco, che egli agisce non solo nell'interesse ma anche in nome del rappresentato (Cass. n. 25247 del 2006);
B) nei contratti soggetti a forma scritta ad substantiam il principio per cui tutti gli elementi essenziali del contratto devono risultare dal medesimo impone che anche la spendita del nome del rappresentato risulti ad substantiam dallo stesso documento in cui è contenuto il contratto (Cass. n. 1959 del 2007; Cass. n.
3903 del 2000; Cass. n. 3670 del 1995; Cass. n. 10523 del 1994, Cass. n. 7590
del 1994; si veda altresì Cass. n. 8050 del 2003); C) in caso di espressa spendita del nome, la prova che il rappresentante abbia espressamente speso il nome del rappresentato può essere fornita anche per presunzioni, diversamente dall'ipotesi in cui la spendita del nome sia mancata del tutto;
in quest'ultimo caso, infatti, la contemplatio domini non potrebbe essere desunta da elementi presuntivi e il contratto produrrebbe effetto solo nei confronti del
12 rappresentante (Cass. n. 433 del 2007); D) l'onere di provare il rapporto di rappresentanza nel caso in cui vi sia stata la spendita del nome nei suddetti termini incombe su chi afferma di aver assunto la veste di rappresentante (Cass.
n. 25247 del 2006); E) la relativa indagine, riguardando accertamenti di fatto,
è devoluta al giudice di merito il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità; resta irrilevante la conoscenza o l'affidamento creato nel terzo contraente circa l'esistenza del rapporto interno e dei poteri di rappresentanza che esso comporta (Cass. n. 936 del 1984; Cass. n. 25246 cit.).
Secondo altra impostazione nettamente divergente dalla prima si dovrebbe ritenere, al contrario, ammissibile anche una contemplatio domini tacita, la quale si verrebbe a configurare allorché, oltre a non ricorrere all'uso di formule sacramentali, il potere rappresentativo si manifesti attraverso un insieme di circostanze idonee a rivelare il rapporto sottostante, quali la stessa struttura del contratto, la sua intestazione o la titolarità del bene (Cass. n. 3290 del 1982;
Cass. n. 2002 del 1969; Cass. n. 9980 del 1996).
Anche questa seconda tesi è stata ulteriormente precisata dalle pronunce di legittimità che ad essa hanno aderito nei seguenti termini: A) la contemplatio
domini può essere manifestata attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso (Cass. n. 18441 del 2005);
B) tale principio, basato sulla tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato da chi ha contrattato con una persona ritenendola rappresentante del soggetto legittimato al negozio e non può valere nel caso opposto, quando cioè
colui che ha contrattato senza spendere in modo univoco il nome del rappresentato, cerca di sottrarsi alla responsabilità personale derivante dal suo ambiguo comportamento (Cass. n. 14530 del 2000); C) in materia di società,
13 per manifestare il rapporto rappresentativo è sufficiente che dalle modalità e dalle circostanze in cui l'amministratore ha svolto l'attività negoziale, dalla struttura e dall'oggetto del negozio i terzi possano riconoscerne l'inerenza all'impresa sociale (Cass. n. 21520 del 2004).
Ora, ad avviso del Tribunale, appare senz'altro preferibile l'adesione alla prima opzione ricostruttiva, in armonia col formalismo che si pone a governo dei contratti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari, dovendosi, però,
nel contempo, ritenere, in linea con la più recente e avvertita giurisprudenza
(Cass. n. 17346 del 2009), integrati i presupposti per la contemplatio domini
negotii anche nel caso in cui la spendita del nome si manifesta in documenti espressamente richiamati dalle clausole contrattuali [la cd. contemplatio
domini può risultare anche da elementi testuali integrativi, ossia i cc. dd.
"allegati", che ove richiamati nell'atto principale, concorrono ad integrarne il relativo contenuto (si confrontino pure Cass. n. 4016 del 1995; Cass. n. 7047
del 1983; Cass. n. 1044 del 1981; Cass. n. 91 del 1976); è stato osservato che l'onere formale può ritenersi soddisfatto anche nei casi nei quali il negozio richiedente la forma scritta ad substantiam risulti costituito da due parti materialmente distinte, ma collegate tra loro per effetto del richiamo dell'una,
contenuto nell'altra, in guisa tale da formare un unico, ancorché complesso,
atto scritto, in sé racchiudente tutti gli elementi essenziali del contratto (Cass.
n. 17346 del 2009, che, in relazione ad un contratto preliminare di compravendita di immobili stipulato dal legale rappresentante della società
venditrice senza l'espressa spendita del nome di quest'ultima, aveva ritenuto sussistente la "contemplatio domini" in virtù delle indicazioni risultanti dal coevo "capitolato" di appalto riportante le caratteristiche degli immobili promessi in vendita e richiamato dal contratto principale)].
14 Ciò posto, dal testo del regolamento negoziale sottoposto all'attenzione di questo Tribunale risulta, in modo espresso e univoco, che Controparte_2
abbia sottoscritto il contratto sul presupposto della sua qualità di rappresentante volontario della convenuta (“Le sedici persone fisiche,
rappresentati nel presente atto dall'Ing. , nato a [...]_2
il 19 aprile 1938;”), spendendo, cioè, il nome, tra gli altri, di
[...]
(si veda i riferimenti correlati alla sottoscrizione alla settima CP_1
pagina del documento).
Si tratta, allora, di una cd. contemplatio, la quale assolve alla duplice funzione di esteriorizzare il rapporto di gestione rappresentativa esistente tra il rappresentante ed il rappresentato e di rendere conseguentemente possibile l'imputazione al secondo degli effetti del contratto concluso in suo nome dal primo, rispondente, peraltro, agli oneri di forma che governano i negozi aventi per oggetto diritti reali immobiliari, come quello qui in scrutinio.
Come già evidenziato, però, al cospetto dell'espressa manifestazione del rapporto di gestione rappresentativa tra e Controparte_1 _2
, la ha eretto, in questa sede, una linea difensiva volta a
[...] CP_4
censurare il difetto di rappresentanza volontaria, scilicet la natura di falsus
procurator del predetto al precipuo fine di sollecitare Controparte_2
l'accertamento dell'inefficacia del contratto del 3 gennaio 2007.
In punto di diritto e in linea generale, giova rammentare che il contratto concluso dal falsus procurator non è né inesistente né nullo né annullabile,
nonostante la norma si riferisca espressamente alla validità (rectius invalidità),
ma inefficace;
e ciò perché il contratto è perfetto e il vizio è esterno, incidendo esso sulla legittimazione, che non sussiste al momento della conclusione del contratto, ma può sopravvenire in seguito a ratifica.
15 In particolare, rispetto al rappresentato il contratto non è efficace in quanto l'imputazione degli effetti del negozio direttamente in capo al rappresentato discende, pur sempre, dal potere di rappresentanza dello stipulante. Se questo potere non sussiste il negozio rimane come tale estraneo alla sfera giuridica del rappresentato. Rispetto al rappresentante, invece, il negozio è inefficace in quanto si tratta, pur sempre, di un atto compiuto nel nome del rappresentato
(carattere eccezionale avrebbe – è stato osservato – la regola dettata in materia di cambiale e di assegno bancario che obbliga in proprio il falso rappresentante firmatario del titolo (art. 11 l. camb. art. 14 l. ass. banc.). Detto altrimenti, il mancato prodursi degli effetti in capo al rappresentato non può quindi comportare l'automatica sostituzione della parte prevista con un soggetto sostanzialmente estraneo al negozio. La stipulazione del contratto in difetto di potere di rappresentanza rende piuttosto responsabile il sedicente rappresentante verso il terzo per i danni che questi ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nell'efficacia dell'atto. Chiaramente, nei confronti del terzo il contratto è ugualmente inefficace, in quanto gli effetti reali od obbligatori del negozio presuppongono l'operatività dello stesso nei confronti del rappresentato.
Profondendo un maggiore impegno esplicativo, va osservato che la giurisprudenza prevalente aderisce alla tesi della dottrina maggioritaria,
sostenendo che il contratto concluso dal rappresentante senza poteri è
inefficace (temporaneamente); segnatamente si tratta di negozio a formazione successiva e soggettivamente complessa o in itinere o in stato di pendenza che produce i suoi effetti con la ratifica (Cass. n. 24643 del 2014; Cass. n. 24133
del 2013; Cass. n. 14618 del 2010; Cass. n. 27399 del 2009; Cass. n. 2860 del
2008; Cass. n. 3872 del 2004; Cass. n. 14944 del 2001; Cass. n. 1708 del 2000;
16 Cass. n. 410 del 2000; Cass. n. 11396 del 1999; Cass. n. 1929 del 1993; Cass.
n. 4601 del 1983).
Per sgomberare il campo da interferenze concettuali, giova segnalare che la non ha preteso l'adempimento degli obblighi contrattuali assunti da CP_4 [...]
in nome e per conto di mirando, Controparte_2 Controparte_1
piuttosto, all'ottenimento dell'accertamento incidentale dell'inefficacia del contratto del 3 gennaio 2007, in virtù del quale la convenuta ha assunto la disponibilità fisica dell'unità abitativa più volte menzionata, e al rilascio della stessa.
La circostanza del difetto del potere rappresentativo è stata, a ben vedere,
valorizzata da e [per quest'ultimo Controparte_1 Controparte_2
si legga quanto scritto alla undicesima pagina della comparsa di costituzione
(“Ciò a conferma dell'assoluta irrilevanza nel caso concreto dell'assenza di
una specifica procura scritta in capo all'esponente”)] tra le pieghe argomentative delle proprie comparse di costituzione e risposta.
Ora, argomentazioni contenute nell'atto difensivo di – Controparte_1
volte a stimolare l'adozione di una pronuncia di rigetto della domanda attorea,
valorizzando il profilo della legittima disponibilità del bene - costituiscono enunciati difensivi a firma del procuratore ad litem, come tali inidonei a rappresentare, seppur implicitamente, la volontà di ratificare il negozio perfezionato dal falsus procurator
In linea generale, è noto che la ratifica ex art. 1399 c.c. costituisce atto negoziale diretto ad immettere, con effetto retroattivo, nella sfera giuridica dell'interessato il risultato dell'attività compiuta dal rappresentante senza poteri
(Cass. n. 14944 del 2001). Sicché la ratifica dell'attività svolta dal falsus
procurator non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto
17 il dominus, ma eSIe che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà, da portare a conoscenza dell'altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti (Cass. n. 30938 del 2017; Cass. n. 2153 del 2014; Cass.
n. 10709 del 1991). Quanto alla forma della ratifica, la norma prescrive la stessa forma dell'atto da ratificare, in perfetta aderenza con quanto prescritto dall'art. 1392 c.c. per la forma della procura (in giurisprudenza, si vedano Cass.
n. 27399 del 2009, Cass. n. 24571 del 2006, Cass. n. 24371 del 2006; la ratifica,
poi, deve essere provata per iscritto se relativa a un contratto sottoposto a un onere di forma scritta richiesta ad probationem (Cass. n. 8855 del 1996; Cass.
n. 5246 del 1986; Cass. n. 4361 del 1982). Quando, invece, il negozio non è
formale, è possibile una ratifica tacita attraverso qualsiasi atto o comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà dell'interessato di far proprio il contratto concluso dal falsus procurator
Deve soggiungersi che, qualora il negozio rappresentativo eSIa la forma scritta, il requisito di forma richiesto anche a pena di nullità della ratifica può
essere soddisfatto pure da un documento, sebbene redatto ad altri fini ovvero avente formale diverso contenuto, idoneo ad evidenziare direttamente la volontà incompatibile con quella di rifiutare l'atto del rappresentante senza potere (Cass. n. 12308 del 2011; Cass. n. 17389 del 2004; Cass. n. 11123 del
1991; Cass. n. 2406 del 1989). Si riscontra in tal caso una ratifica implicita
(Cass. n. 12647 del 2008).
Detto altrimenti, la ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta ad
substantiam, stipulato da falsus procurator, non richiede che il dominus
manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto,
potendo la volontà di ratifica essere manifestata anche implicitamente – purché
18 sia rispettata l'eSIenza della forma scritta – e risultare da un atto che, redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere (Cass. n. 4938 del 2022; Cass. n.
2617 del 2021; Cass. n. 21844 del 2010; Cass. n. 15295 del 2002; Cass. n. 9289
del 2001; Cass. n. 4794 del 1999)
In particolare, il requisito formale – è stato evidenziato - si reputa rispettato anche qualora la volontà di ratifica sia contenuta in un atto giudiziario regolarmente sottoscritto, come un atto di citazione con il quale si chieda l'esecuzione o la risoluzione del contratto rappresentativo o come una comparsa di risposta, salvo che non risulti l'esclusivo fine di sciogliersi dagli effetti del contratto Cass. n. 12843 del 2024; Cass. n. 4938 del 2022; Cass. n.
11453 del 2015; Cass. n. 21229 del 2010; Cass. n. 16221 del 2002; Cass. n.
14944 del 2001; Cass. n. 11396 del 1999; Cass. n. 249 del 1997; Cass. n. 2127
del 1989; Cass. n. 3714 del 1988; Cass. n. 1275 del 1986), ovvero qualora il
dominus produca in giudizio il contratto rappresentativo (Cass. 1454 del 1974).
Ancora, il difetto del potere rappresentativo, in mancanza di ratifica, è
rilevabile anche d'ufficio (Cass. n. 26871 del 2022; Cass. n. 1751 del 2018;
Cass. n. 11377 del 2015).
Sulla base di queste coordinate, si rileva che, poiché la ratifica di un negozio può essere compiuta anche da un rappresentante del dominus (Cass. n. 12843
cit.) se la procura alle liti, rilasciata da questi al difensore, comprende il potere di disporre del diritto in contesa, anche mediante una comparsa può essere ratificato un contratto, redatto per iscritto a pena di nullità ex art. 1350 c.c. dal
falsus procurator, in quanto tale atto processuale ha il requisito necessario della
19 scrittura ed è portato a conoscenza della controparte ex artt. 166 e 170 c.p.c.
(Cass. n. 249 del 1997; Cass. n. 61 del 1981; già Cass. n. 3587 del 1968).
Nondimeno, le argomentazioni del difensore contenute in uno scritto difensivo,
dirette e finalizzate unicamente al conseguimento di un determinato risultato processuale, non possono essere attribuite in via diretta alla parte rappresentata, né interpretate come manifestazione di volontà della stessa di disporre del diritto sostanziale o processuale in contesa, posto che per lo svolgimento di un'attività difensiva di tale contenuto occorre un mandato speciale (Cass. n. 12135 del 2014; Cass. n. 5905 del 2006; Cass. n. 722 del
1995; Cass. n. 934 del 1989). Pertanto, la ratifica formulata dal solo procuratore e difensore munito di una semplice procura alle liti rilasciata ex
art. 83 c.p.c. è idonea ad abilitare al compimento dei soli atti processuali e non anche a disporre, sul piano sostanziale, del diritto in contesa, sicché l'atto resta privo di efficacia in assenza di una chiara ed univoca manifestazione di volontà
del dominus, portata a conoscenza della controparte, da cui possa desumersi l'intenzione di approvare l'atto compiuto dal falsus procurator e di farne propri i relativi effetti (Cass. n. 2572 del 2011).
Ora, l'indicazione di stile, secondo cui la procura ad litem comprende “ogni
più ampia facoltà di legge” – come nel caso di specie [“con le più ampie
facoltà (…)”] non vale, chiaramente, ad attribuire al difensore poteri più ampi di quelli previsti dal primo comma dell'art. 84 c.p.c. e, quindi, non conferisce il potere di compimento di un atto dispositivo dell'oggetto della controversia
(Cass. n. 2928 del 1993; Cass. n. 1922 del 1985). Ne consegue che, in difetto di uno specifico mandato volto a consentire la ratifica del contratto concluso dal falsus procurator, la ratifica esplicitata dal difensore non può produrre effetti nei confronti dell'assistito.
20 Peraltro – è appena il caso di osservare -, neppure il conferimento del potere processuale di conciliare o tranSIere la controversia avrebbe consentito di esercitare la facoltà di ratifica, che non ha avuto alcuna finalità di composizione amichevole della lite (ancora, Cass. n. 12843 cit.).
Esclusa la rilevanza, ai fini della ratifica, degli atti a firma del procuratore costituito nell'interesse di non può ritenersi, poi, che le Controparte_1
missive sottoscritte dalla convenuta e allegate nel proprio fascicolo processuale costituiscano atti di ratifica, in quanto dette missive, seppure manifestanti,
implicitamente e per iscritto, la volontà incompatibile con quella di rifiutare l'atto del rappresentante senza potere (si veda supra per i riferimenti giurisprudenziali) non sono rivolte alla ma alla società cooperativa (si CP_4
confronti la missiva del 17 gennaio 2012).
A ben vedere, poi, la volontà di ratifica non potrebbe neppure essere desunta dai titoli di credito sottoscritti da in quanto emessi Controparte_1
precedentemente alla rappresentata consapevolezza dell'esistenza del contratto. Per gli stessi motivi, non potrebbe annettersi rilevanza, ai fini che qui interessano, all'immissione nella disponibilità dell'immobile, realizzata nell'anno 2009 (arg. Cass. n. 12843 del 2024).
Esclusa la ratifica, deve, giocoforza, accertarsi, in via incidentale, l'inefficacia originaria, per la terza contraente ( ) e per la falsa rappresentata ( CP_4 [...]
, del contratto di compravendita di cosa futura del 3 gennaio 2007, CP_1
dovendosi altresì valutare la conseguente fondatezza della pretesa restitutoria svolta dalla società attrice.
Alla stregua delle coordinate ermeneutiche tracciate innanzi, l'opzione qualificatoria dell'azione di rivendicazione non pare cogliere nel segno. Si è al cospetto, infatti, non già di un'occupazione sine titulo della convenuta, ma
21 della prospettazione – la cui fondatezza è stata accertata all'esito del dibattito processuale – dell'inefficacia del negozio in adempimento del quale
[...]
è stata immessa nella disponibilità dell'unità abitativa. CP_1
Sotto tale ultimo angolo prospettico, giova evidenziare che non può neppure qualificarsi – come pure dalla stessa prospettato – in Controparte_1
termini di comodataria dell'immobile. Invero, sebbene la giurisprudenza più
recente (Cass. n. 21853 del 2020) interpreti l'art. 1803 c.c. in modo ampio,
attribuendo la legittimazione attiva a concedere in comodato in capo a chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, non può affermarsi che _2
, falso rappresentante, abbia esercitato un potere di fatto e di diritto
[...]
sull'immobile.
Se così è, una volta accertata l'inefficacia del contratto nei confronti della parte attrice e della convenuta, in accoglimento della promossa azione di restituzione, quest'ultima va condannata al rilascio dell'immobile ubicato al quarto piano, scala A, interno 7 del PEEP – ERP 3, in località S. Eustacchio.
Differentemente, non merita accoglimento la domanda di condanna al risarcimento dal danno, non avendo, la società attrice, dimostrato il patimento di conseguenze pregiudizievoli risarcibili ai sensi dell'art. 1223 c.c.
La conclusione, a parere dello scrivente, non può che trarre alimento dall'orientamento interpretativo espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza n. 33645 del 2022, le quali, come noto, hanno composto un contrasto insorto fra la seconda e la terza sezione civile circa i presupposti richiesti e i limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione sine titulo, fatto illecito certamente differente
22 rispetto all'ipotesi che ci impegna, ma assimilabile ai fini della determinazione della morfologia dei pregiudizi risarcibili.
Sul punto, occorre rammentare che la sentenza evocata fa registrare una distanza, almeno dal punto di vista sostanziale, rispetto alla teorica del “danno
in re ipsa”, id est un pregiudizio risarcibile coincidente tout court con l'evento lesivo, il cui terreno elettivo – opina la Corte – è quello della risarcibilità del danno emergente, ossia la perdita subita, e non, invece, del mancato guadagno,
che deve essere oggetto di prova puntuale da parte del danneggiato.
Sul piano definitorio, le sezioni unite hanno affermato che la perdita risarcibile nell'ipotesi di illecito consistente nell'occupazione abusiva di un immobile è
rappresentata dal pregiudizio alle facoltà di godimento e ai poteri di disposizione che danno corpo allo statuto proprietario.
Pertanto, può venire in rilievo il pregiudizio: a) consistente nella privazione della facoltà di godimento diretto del bene occasionato dall'occupazione e traducibile nell'impossibilità del titolare di utilizzare in prima persona l'immobile e di trarre, quindi, immediatamente ogni utilità ch'esso può offrire;
b) dato dal mancato godimento indiretto della cosa, concretantesi nel venire meno della possibilità di mettere a frutto il bene concedendolo in locazione a terzi, (purché) alle ordinarie condizioni di mercato;
c) rappresentato dal vulnus arrecato alle prerogative dispositive del proprietario disattese, espressive
"diritto di scegliere le possibili destinazioni del bene e di modificarne
l'organizzazione produttiva".
Diverso l'esito, invece, per il pregiudizio consistente nella perduta possibilità
di vendita del bene occupato. In vero, muovendo dalla premessa che lo jus
vendendi costituirebbe non già una prerogativa tipica e contenutistica del diritto di disporre e di godere della res, quanto, piuttosto, una semplice
23 estrinsecazione della normale condizione di titolarità di un qualsiasi diritto disponibile, detta voce di danno viene infatti incasellata, unitamente al pregiudizio traducibile nella sfumata facoltà di locare l'immobile ad un prezzo superiore a quello di mercato, sotto l'etichetta del lucro cessante (o del mancato guadagno), necessitante di specifica dimostrazione, fuoriuscendo così dalla problematica del danno "in re ipsa".
Circoscritto così l'ambito di indagine del danno "in re ipsa" al solo danno emergente, sub specie di perdita del godimento (diretto e indiretto) e del potere dispositivo, le sezioni unite, a ben vedere, accantonano tale ricostruzione,
aderendo a quella concezione c.d. "causalistica" del danno, caldeggiata dalla terza sezione civile della Corte di cassazione, che isola e assegna alle conseguenze pregiudizievoli dell'atto illecito un rilievo autonomo e distinto rispetto alla condotta illecita e alla lesione della situazione giuridica soggettiva rilevante, costruendo, conseguentemente, il momento risarcitorio nel binomio danno-evento e danno-conseguenza, e quindi sulla distinzione tra causalità
materiale e causalità giuridica.
Ciò, chiaramente, si pone in evidente collisione con l'alternativa teoria c.d.
"normativa" del danno, fondamento della tesi del danno "in re ipsa" e seguita dalla seconda sezione. Detta teoria, infatti, facendo coincidere l'oggetto del danno con il contenuto del diritto violato, trae l'esistenza del pregiudizio risarcibile dall'accertamento del mero fatto lesivo, sì che il danno risarcibile,
lungi dal costituire un momento autonomo, o meglio, una distinta conseguenza causalmente riconducibile alla violazione dell'interesse giuridicamente protetto, rappresenta, piuttosto, la semplice valutazione in termini economici di quello stesso evento antigiuridico.
24 Nella prospettiva causalistica, allora, la domanda di risarcimento del danno emergente da occupazione abusiva presuppone, quindi, pur sempre la sussistenza di un quid pluris, costituito dal danno - conseguenza risarcibile,
specificamente individuato dai giudici nella "specifica possibilità di esercizio
del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta
della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e
disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Una voce di danno, questa,
che, evidentemente, tramite le regole del nesso di causalità giuridica esistente fra la violazione del diritto dominicale (rectius: di godere e disporre della cosa)
e la concreta facoltà di godimento perduta, dovrà essere oggetto di un accertamento autonomo e distinto rispetto a quello - da svolgersi, questa volta,
alla stregua delle regole della causalità materiale rilevanti tra la condotta usurpativa e l'offesa all'interesse giuridicamente protetto - relativo al danno-
evento integrante il requisito dell'ingiustizia di cui all'art. 2043 c.c.
Benché, allora, le sezioni unite affermino espressamente di voler perseguire
"la linea (...) del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno (...) e
quella della teoria causale", la ricostruzione del danno - pur inteso come
"specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa" - in termini di pregiudizio comunque risarcibile solo ove conseguenza del fatto illecito che prospetta, impingendo totalmente nella teoria causale, mina alla radice la plausibilità stessa di un danno "in re ipsa".
In quanto fatto costitutivo della domanda risarcitoria, il danno conseguenza,
ossia la perdita concreta della possibilità di godere del bene subita dal dominus
a fronte della condotta illecita altrui, deve essere oggetto di prova da parte del danneggiato, esattamente come il danno-evento, nel rispetto della regola generale di cui all'art. 2697 c.c.
25 Tuttavia, la Corte di cassazione sostiene altresì che siffatta prova ben può
essere fornita tramite presunzioni, proponendo di sostituire la locuzione danno
"in re ipsa" con quella di "danno presunto o danno normale" (nello stesso senso si vedano Cass. n. 32108 del 2019; Cass. n. 39 del 2021; Cass. n. 13274
del 2021; Cass. n. 40755 del 2021; quanto, invece alla giurisprudenza di merito, Trib. Ravenna 25 febbraio 2021; Trib. Salerno 16 marzo 2022; Trib.
Roma 18 marzo 2022; Trib. Brescia 6 aprile 2022; App. Cagliari 23 giugno
2022; App. Cagliari-Sassari 12 ottobre 2022), privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato, facendovi poi discendere la regola secondo cui al danneggiato compete la pura e semplice "allegazione della concreta possibilità di esercizio
del diritto di godimento che è andata persa", in considerazione della
(presunzione della) "tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del
proprietario a seguito dell'occupazione abusiva".
Se così è, il presupposto della risarcibilità risulterà integrato a seguito della mera allegazione della specifica prerogativa di godimento concretamente ostacolata, e ciò in quanto, a fronte dell'assolvimento di tale onere, l'effettiva sussistenza di quel danno conseguenza deve considerarsi "normalmente"
presunta.
Si tratta – è stato evidenziato – di una allegazione supportata da una vera e propria presunzione, che, pur non intaccando la necessità di dimostrare, invece,
secondo le regole ordinarie, e quindi anche attraverso il ricorso alle presunzioni semplici, l'illegittima materiale occupazione impeditiva dell'esercizio del diritto dominicale, agevola la possibilità di liquidare il danno-conseguenza, e tende ad accorciare la distanza tra un danno formalmente non "in re ipsa" e un
26 danno sostanzialmente tale (in dottrina, taluni hanno evocato il concetto di
“prova in re ipsa” del danno).
Detto altrimenti, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno è richiesta l'allegazione della "concreta possibilità di esercizio del
diritto di godimento che è andata persa". Ciò perché il "non uso" del bene di proprietà non è suscettibile di risarcimento, in quanto l'inerzia è
"manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto" e alla
"reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non
uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria". L'allegazione compiuta in questi termini consente l'attivazione di una presunzione giurisprudenziale, che opera, al pari di una presunzione legale relativa, come
"regola di giudizio" incidente sulla ripartizione degli oneri di prova posti a carico delle parti, invertendo la distribuzione prevista dall'art. 2697 c.c. Il
proprietario che agisce in via risarcitoria deve allegare (non provare) in concreto la perdita subita per effetto dell'altrui occupazione illegittima, ciò,
comunque, fondando la propria pretesa su una situazione soggettiva che la legge descrive come diritto di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo. È il convenuto occupatore che deve provare che, nonostante l'illegittimità della sua condotta, nessun danno emergente è stato arrecato all'attore.
Indicate dal proprietario le circostanze di fatto della occupazione dell'immobile e delle occasioni di godimento sacrificate, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio subito non si hanno ex se per accertate giudizialmente, in forza di un procedimento inferenziale logico-conoscitivo, ma non è l'attore a dover dimostrare il danno
27 subito, quanto il convenuto usurpatore a dover dimostrare che tale danno non si è verificato.
Costruendosi il danno alla proprietà da occupazione illegittima come "danno presunto" o "danno normale", ove all'esito del giudizio residui incertezza sul verificarsi di una effettiva perdita della facoltà di godimento dominicale,
finisce per gravare sull'occupatore il rischio della prova mancata.
Rimane, quindi, centrale soltanto l'onere di allegazione del danneggiato:
potendo il danno alla proprietà assumere molteplici forme, con riguardo al rapporto che intercorre tra il diritto leso ed il soggetto che ne è titolare, l'attore deve precisare quali pregiudizi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno.
Il giudice non deve, né può sopperire alle carenze di allegazione del proprietario che domandi il risarcimento di un danno, relative all'oggetto della domanda e alle circostanze in fatto che la supportano, in quanto il consentito utilizzo in materia delle presunzioni attiene all'attività probatoria e non anche a quella assertiva. I fatti secondari "noti", e cioè quei fatti utili a dimostrare i fatti principali per mezzo di un ragionamento logico inferenziale, non sfuggono all'obbligo di allegazione (e di prova diretta, ex art. 2697 c.c.) dell'attore.
In quest'ottica, spetterà al convenuto opporsi contestando, ai sensi dell'art. 115,
comma primo, c.p.c., non già genericamente, ma nel rigoroso rispetto del principio di specificità, le circostanze dalle quali desumere che il proprietario non avrebbe comunque esercitato il proprio potere di godimento. Ipotesi,
quest'ultima, che ove integrata riattiva la disciplina generale e, dunque,
irrigidisce l'onere probatorio del danneggiato, chiamato, questa volta, a fornire la prova effettiva - seppur anche mediante le nozioni di fatto rientranti nella
28 comune esperienza o le presunzioni semplici - della sussistenza della specifica facoltà di godimento perduta e inizialmente solo allegata.
Presunto il danno da perdita del godimento o del valore d'uso, la determinazione dello stesso può essere ancorata al valore locativo di mercato.
La Corte rileva, infatti, che, se il danno da perdita subita – direttamente provato e presunto - di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere determinato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato, quale standard di valutazione che rimanda a una normalità
statistica, diversa da quella valoriale.
Ora, l'assetto interpretativo delineato, nato in [...] alle vicende lesive del diritto di proprietà, ben può essere posto a governo dell'ipotesi (diversa, ma sovrapponibile sul piano fenomenico) di una occupazione illegittima in ragione dell'accertamento (incidentale) dell'inefficacia originaria del titolo di detenzione, che pur potrebbe assumete rilevanza in termine di illiceità.
Orbene, nella vicenda all'attenzione dell'odierno giudicante, l' ha sì CP_4
fornito compiuta dimostrazione dell'evento dannoso, id est l'illegittima occupazione del bene immobile, ma non ha allegato (né nell'atto di citazione né nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c.) la specifica possibilità di godimento perduta in ragione dell'assunto contegno illecito e, in particolare, la perdita di valore correlata al potenziale, concreto e non capriccioso uso dell'immobile occupato dalla convenuta.
Ciò, evidentemente, esclude la configurabilità di un danno risarcibile ex art. 1223 c.c.
L'accoglimento della pretesa restitutoria esperita dalla impone – atteso CP_4
lo specifico nesso di condizionamento impresso dalla convenuta - di delibare
29 la domanda riconvenzionale promossa da tesa a ottenere Controparte_1
la condanna della società attrice alla restituzione della complessiva somma di euro 132.993,00, “oltre rivalutazione e interessi”.
Preliminarmente, non v'è dubbio che le domande così formulate debbano essere qualificate come volte alla ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., supponendo l'inefficacia del titolo posto a giustificazione dello spostamento patrimoniale effettuato.
Il titolo venuto meno non è, però, quello di cui è stata accertata incidentalmente l'inefficacia tra le parti in ragione del difetto di potere rappresentativo di
[...]
, bensì il contratto del 14 maggio 2005, mercé il quale la Controparte_2
società cooperativa aveva acquistato dalla le sedici unità Parte_2 CP_4
abitative da costruire. Detto contratto è stato risolto consensualmente in data 3
gennaio 2007 (si veda il secondo documento allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse di ) e Controparte_2
siffatta circostanza risulta essere stata espressamente valorizzata da tutte le parti processuali tra le pieghe dei propri scritti difensivi (si confronti la seconda pagina dell'atto di citazione, la quarta pagina della comparsa di costituzione depositata nell'interesse di e, infine, la quarta pagina Controparte_1
della comparsa di costituzione depositata nell'interesse di _2
).
[...]
Tanto puntualizzato, se è vero, da un lato, che, rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo, è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. (da ultimo, Cass. n. 27421 del 2023;
ancora Cass. n. 610 del 2019; Cass. n. 25170 del 2016; Cass. n. 11073 del
2003), è pure vero, dall'altro lato, che l'azione in discorso deve essere rivolta
30 all'effettivo accipiens, inteso, però, come destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente o a mezzo di rappresentante, visto che ad ogni effetto è il dominus colui che deve qualificarsi come effettivo accipiens
(Cass. n. 5926, del 1995 confermata anche dalle successive Cass. 13357 del
2004 e 13829 del 2004), “essendo, dunque, inconferente la prova del materiale
trasferimento delle somme dal mandatario all'incasso al creditore mandante”
(Cass. n. 27421 del 2023; Cass. n. 7871 del 2011).
Detto altrimenti, nell'indebito oggettivo, disciplinato dall'art. 2033 c.c.,
l'azione restitutoria, avendo carattere personale, può essere esperita solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato,
personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta.
In tale prospettiva, la Corte di cassazione ha, condivisibilmente, precisato che la legittimazione passiva rispetto alla condictio indebiti va attribuita all'accipiens materiale solo ove vi sia coincidenza tra questi e il soggetto in favore del quale si sia verificata l'attribuzione patrimoniale;
differentemente,
mancando tale coincidenza, la legittimazione passiva va attribuita al soggetto che abbia effettivamente ricevuto l'incremento patrimoniale e non a quello che materialmente ha percepito il pagamento (si veda Cass. n. 610 del 2019).
Ciò chiarito, ad avviso del Tribunale, all'esito del dibattito processuale, è
emersa la prova della percezione del pagamento da parte della , la quale CP_4
è, dunque, tenuta alla restituzione conseguente al dissolvimento del vincolo negoziale innanzi indicato.
Del resto, ha, innanzitutto, preteso dalla parte attrice Controparte_1
l'adempimento dell'obbligo restitutorio.
Sul tema, al cospetto delle deduzioni espresse dalla convenuta, la , nel CP_4
corpo della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c.,
31 in data 22 gennaio 2018 ha rappresentato quanto segue: “4) I pagamenti nei
confronti della sono stati -come già detto, e come da tutti anche in CP_4
giudizio confermato- sempre eseguiti dall'ing. , il quale, ne faceva _2
versamento alla e ne otteneva ricevuta, ma mai riferita agli acquirenti CP_4
personalmente, bensì sempre e solo cumulativa;
ugualmente venivano
annotate dalla (ma distinguendo ad ogni fine la “diversa” modalità del CP_4
versamento) le poche rimesse ricevute direttamente dagli acquirenti, in una
apparente confusione che ha trovato poi puntuale riscontro proprio nello
scrupolo contabile della società attrice. Ed infatti, nessuno dei quindici
acquirenti ha costatato discordanze tra i versamenti effettuati e quanto
calcolato a proprio credito al momento della formalizzazione degli atti,
quando l'ing. ha depositato una dichiarazione -da lui debitamente _2
firmata e della quale si è tenuto espresso conto, assieme agli acquirenti, nella
definizione dei conteggi- con la quale ha attribuito ai singoli acquirenti le
somme rispettivamente versategli: ne consegue che, al di là di ogni
dichiarazione di carattere preparatorio alle formalizzazioni o da equivoci che
possono essere sorti nel corso dei contatti, per come tentati anche con la SI.ra
, l'unico documento dal quale si può oggi evincere quel che le è stato CP_1
accreditato è la detta scrittura firmata dell'ing. , ben intendendosi _2
che se avesse lui commesso degli errori di attribuzione, è sempre lui che ne
deve dar conto: risultando, infatti, esatto il totale dei versamenti fatti alla
, ed altrettanto esatta la loro distribuzione tra i quindici acquirenti (e la CP_4
stessa SI.ra , per quanto riconosciuto in citazione), ogni discordanza CP_1
con le asserzioni della convenuta riguarda il suo personale rapporto con l'ing.
, che ne dovrà rispondere nei suoi confronti e che non può alterare _2
le risultanze della dichiarazione da lui stesso sottoscritta, come sembra voler
32 fare in memoria di costituzione, tentando di farvi comparire una cifra che non
è stata versata e che non ha –nemmeno lui– considerato, tanto più che la
matematica non consente che siano veri i conteggi finora effettuati ed
altrettanto vera l'attribuzione alla SI.ra della cifra ora pretesa. CP_1
Il che vuol anche dire che, ove mai quella somma risulti incassata dall'ing.
[...]
e, in una qualsiasi evoluzione del giudizio, la SI.ra ne _2 CP_1
possa trar conto in caso di attribuzione in suo favore dell'immobile per il quale
è causa, essa deve essere –da chi di ragione dei convenuti– versata alla , CP_4
in tal senso integrandosi fin d'ora e nei termini consentiti, le conclusioni già
rassegnate in citazione”.
Ora, la dichiarazione cui la fa riferimento è, evidentemente, quella CP_4
corrispondente al quarto allegato dell'atto di citazione, dichiarazione attraverso la quale ha comunicato i pagamenti fatti alla società Controparte_2
attrice, riferendo alla posizione di la (sola) somma di euro Controparte_1
6.162,06.
La deduzione sviluppata nell'interesse della nel corpo della memoria CP_4
depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c. è volta, a ben vedere,
a ridurre il peso probatorio delle ammissioni svolte dal procuratore ad litem
nel corso dei contatti stragiudiziali. La valorizzazione della dichiarazione espressa da appare, però, fuori fuoco, in ragione Controparte_2
dell'accertato (ma rappresentato anche dalla ) difetto di potere CP_4
rappresentativo in capo al ridetto convenuto.
A ciò si aggiunga che deduzione innanzi richiamata cozza con quanto precedentemente espresso nell'interesse dell'attrice alla quarta pagina dell'atto di citazione, ove si legge che “per conto della SI.ra ” Controparte_1
avrebbe dovuto essere considerato il versamento della diversa, e maggiore,
33 somma di euro 33.651,45, oltre che dell'importo di euro 9.696,00 – versato attraverso “due assegni emessi in favore di -, a titolo di rate di CP_4
ammortamento del mutuo bancario.
Quanto immediatamente precede consiste, però, in una “mera” ammissione del procuratore ad litem, non costituendo una dichiarazione confessoria.
Sul punto, è infatti noto che, affinché le ammissioni in parola possano assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c, è necessario che la stessa sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto. Di conseguenza – è stato evidenziato -, si rivela inidonea a detto scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché ad essa collegato (Cass. n. 26686 del 2005; n. 7492 del 1996; n. 12096 del 1995;
n. 12830 del 1992).
In definitiva, le allegazioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem non hanno valore confessorio, ma costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, unitamente ad altre fonti di cognizione, per la formazione del suo convincimento (Cass. n.
2070 del 2007; 319 del 2004; n. 15760 del 2001),
Certamente, allora, un valore indiziario può essere riconosciuto pure alla missiva del 2 settembre 2014 (si veda il quarto allegato alla comparsa di costituzione depositata nell'interesse di e il quindicesima Controparte_2
allegato alla comparsa di costituzione depositata nell'interesse di Parte_3
, mercé la quale il medesimo procuratore costituito pure in questo
[...]
34 giudizio nell'interesse della ha ammesso la corresponsione, da parte di CP_4
per il tramite della società cooperativa e del sul legale Controparte_1
rappresentante, della somma di euro 83.279,00 a titolo di acconto sul prezzo e di euro 9.696,00 a titolo di pagamento delle rate di mutuo.
Siffatta missiva è idonea a integrare la piattaforma istruttoria e concorre, ai fini della formazione del libero convincimento giudiziale, con la copia del
“mastrino di sottoconto” estratto dalla contabilità dell' , prodotto sia da CP_4
(si confronti il ventiduesimo allegato alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta) che da (si veda il terzo allegato Controparte_2
alla comparsa).
Detto mastrino costituisce una scrittura contabile tesa a registrare i movimenti afferenti a un conto, nella specie quello di . Dalla visione Controparte_1
della ridetta scrittura emerge che la convenuta ha erogato in favore della CP_4
l'importo di euro 79.347,89 dal 30 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
In particolare, nel processo è stata prodotta la stampa di un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema della società attrice e consegnata,
evidentemente, alla convenuta, stampa che costituisce una riproduzione meccanica riproduttiva di operazioni la cui veridicità non è stata specificamente contestata ai sensi dell'art. 2712 c.c. Sotto tale ultimo angolo prospettico, deve evidenziarsi che, alla quinta pagina della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, ha solo rappresentato CP_4
l'irrilevanza del “cosiddetti mastrini di sottoconto”, valorizzandone la natura di “annotazioni non definitive fatte dalla sulla scorta dei versamenti CP_4
indifferenziati del per poter contabilizzare gli stati di _2
avanzamento”.
35 Al riguardo, è noto al Tribunale che, ai sensi dell'art. 2709 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazioni fanno prova contro l'imprenditore e che ciò pone in essere una presunzione in suo sfavore della veridicità di quanto ivi affermato (Cass. n. 936 del 1996; Cass. n. 4329 del
2003; (Cass. n. 9284 del 1987).
Pertanto, questo giudice ben può presumere gli spostamenti patrimoniali svolti da nei confronti di , dovendo pure considerarsi in Controparte_1 CP_4
proposito che: a) l'attrice non ha sviluppato alcuna specifica deduzione argomentativa sul valore probatorio sulle annotazioni contabili in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 2712 c.c.; b) la scrittura contabile in parola è stata evidentemente offerta a , come da questi Controparte_2
rappresentato alla decima pagina della propria comparsa di costituzione e risposta, circostanza che, peraltro, la non ha specificamente contestato CP_4
nella prima difesa utile.
Le già richiamate deduzioni sviluppare nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. (“annotazioni non definitive fatte dalla
sulla scorta dei versamenti indifferenziati del per poter CP_4 _2
contabilizzare gli stati di avanzamento”) non paiono cogliere nel segno. Ed
invero, il mastrino accoglie espressamente le operazioni relative al conto riferibile ai rapporti di “dare e avere” con nel corso Controparte_1
dell'anno 2007, evocando, quindi, un “diretto” rapporto tra questa e la società
attrice.
Gli elementi istruttori sin qui valorizzati (mastrino di sottoconto e ammissioni extraprocessuali dell'odierno procuratore alle liti della società attrice) trovano,
poi, ulteriore elemento di riscontro negli assegni bancari emessi in favore della società cooperativa Ambra. Trattasi dei seguenti titoli:
36 - Assegno bancario nr. 5.005.438.770-07 per la somma di euro 6.535,00;
- Assegno bancario nr. 5.005.438.767-04 per la somma di euro 6.650,00;
- Assegno bancario nr. 5.005.438.766-03 per la somma di euro 7.400,00;
- Assegno bancario nr. 1097478148-00 per la somma di euro 650,00;
- Assegno bancario nr. 5.005.438.764-01 per la somma di euro 1.300,00;
- Assegno bancario nr. 1097478146-11 per la somma di euro 1.500,00;
- Assegno bancario nr. 1092118630-05 per la somma di euro 900,00;
- Assegno bancario nr. 1097478145-10 per la somma di euro 520,00
- Assegno bancario nr. 1097478144-09 per la somma di euro 1645,00
- Assegno bancario nr. 1097478143-08 per la somma di euro 1.250,00
- Assegno bancario nr. 1097478142-07 per la somma di euro 4.295,00
- Assegno bancario nr. 1097478141-06 per la somma di euro 4.741,00
- Assegno bancario nr. 1092106920-08 per la somma di euro 1.100,00
- Assegno bancario nr. 1092106918-06 per la somma di euro 1.650,00
- Assegno bancario nr. 1092106917-05 per la somma di euro 1.400,00
- Assegno bancario nr. 1092106916-04 per la somma di euro 1.447,00
- Assegno bancario nr. 1092106915-03 per la somma di euro 814,00
- Assegno bancario nr. 1092106913-01 per la somma di euro 1.485,00
- Assegno bancario nr. 1092106911-12 per la somma di euro 6.500,00
Trattasi di assegni emessi in favore di e dalla stessa incassati tra il 30 CP_3
maggio 2003 al 18 maggio 2006 (si vedano le quietanze emesse in nome e per conto della società cooperativa in calce alla copia fotostatica degli assegni la cui conformità rispetto agli originali non è stata specificamente disconosciuta ai sensi dell'art. 2719 c.c.) per un complessivo valore di euro 51.782,00.
37 Ora, dalle copie fotostatiche degli assegni risulta che gli stessi sono stati tutti incassati prima del 31 dicembre 2007, data che rappresenta la chiusura del conto emergente dal mastrino.
A ciò si aggiunga che , in sede d'interrogatorio formale, Controparte_2
rispondendo ai capitoli a) e b) enucleati nel corpo della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2 nell'interesse di , ha Controparte_1
rappresentato non solo il versamento, da parte di quest'ultima, della somma di euro 83.297,00 alla società cooperativa, ma ha anche soggiunto che detta somma è stata, poi, rimessa alla quale acconto per l'acquisto dell'unità CP_4
immobiliare.
Non può, evidentemente, attribuirsi il valore di prova legale alla dichiarazione resa da in risposta al capitolo enucleato alla lettera b) Controparte_2
della memoria in parola, in quanto trattasi di dichiarazione favorevole alla parte che non ha rappresentato neppure una dichiarazione aggiuntiva al riconoscimento di un fatto a sé sfavorevole, sottoposta, come tale, al regime di cui all'art. 2734 c.c. La dichiarazione, infatti, è stata resa a fronte di uno specifico (e inammissibile) capitolo di domanda e non ha rappresentato,
dunque, un elemento aggiuntivo a una confessione giudiziale.
Pertanto, la dichiarazione confessoria di circa il Controparte_2
versamento, in favore della società cooperativa – destinataria anch'essa di una pretesa restitutoria - da parte di , del complessivo importo Controparte_1
di euro 83.297,00, liberamente apprezzabile nei confronti della (Cass. CP_4
n. 3118 del 2022), la nitida ammissione extraprocessuale del procuratore alle liti della circa la corresponsione, alla ridetta società, tramite CP_4 CP_3
della “sola somma di € 83.279,00” e, infine, le annotazioni contabili del mastrino – che danno conto dei pagamenti effettuati da Parte_4
[.. sino al 31 dicembre 2007 – convincono - se complessivamente considerate, in quanto tutte integranti la piattaforma istruttoria, in termini di indizi liberamente valutabili - del fatto che la ridetta si sia giovata dell'incremento CP_4
patrimoniale disposto da per un importo di euro Controparte_1
83.297,00, al precipuo fine dell'acquisto dell'immobile.
Pertanto, l'attrice deve essere condannata alla restituzione della somma innanzi indicata a . Controparte_1
Analogamente, esclusa la sussistenza di un rapporto tra e CP_4 [...]
deve essere riconosciuta la restituzione, a favore di quest'ultima, CP_1
della somma complessiva di euro 9.696,00 versati direttamente all'attrice come risulta dagli assegni bancari nr. 5.022.522.364-02 e 5.022.522.363-01 allegati agli atti, congiuntamente alla dichiarazione del prenditore, debitamente sottoscritta. Si tratta, infatti, degli importi corrisposti all'attrice a titolo di rate di mutuo, che, però, risultano privi di giustificazione causale.
In definitiva, la convenuta, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di cui alla lett. b), ha diritto (solo) alla corresponsione da parte di , a titolo di ripetizione dell'indebito, della complessiva somma di euro CP_4
92.993,00.
Ciò posto, deve soggiungersi che, sull'importo dovuto a titolo restitutorio,
devono essere riconosciuti gli interessi al saggio legale dalla data della domanda. Ed infatti, la disciplina dell'obbligo restitutorio accertato in capo al convenuto è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, poiché – come già
accennato - viene a mancare la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale eseguita in forza del contratto risolto (si veda in generale Cass. n.
20651 del 2005). Di conseguenza, in coerenza con la previsione di cui all'art. contratto dichiarato risolto è tenuto a restituire al solvens la somma percepita,
con frutti ed interessi dal giorno del pagamento, nell'ipotesi di mala fede dell'accipiens, ovvero dal giorno della domanda, qualora invece quegli era in buona fede (Cass. n.8564 del 2009).
Ora, considerato che, in materia di indebito, la buona fede si presume (Cass.
n.11259 del 2002; Cass. n.21113 del 2005; Cass. n. 10297 del 2007), la decisione di far decorrere gli interessi dalla data della domanda appare in linea con gli esiti del dibattito processuale, dibattito all'esito del quale, anche per difetto di specifica allegazione, non è emersa la malafede dell'accipiens.
L'espressione "domanda" di cui all'art. 2033 non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale ma ha valore di atto di costituzione in mora, che, ai sensi dell'art. 1219, può anche essere stragiudiziale, dovendosi considerare l'accipiens (in buona fede) quale debitore e non come possessore,
con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso di buona fede ex art. 1148 (Cass.
sez. un. n. 15895 del 2019; Cass. n. 9757 del 2024; Cass. n. 7586 del 2011).
Nel caso in esame, non risulta nel fascicolo processuale che la convenuta abbia,
in modo chiaro e univoco, richiesto la corresponsione della somma innanzi indicata. Pertanto, gli interessi legali dovranno correre dal momento della domanda giudiziale, corrispondente alla data di costituzione nel presente giudizio (4 ottobre 2016).
Si tratta di un debito di valuta, per cui tale importo non è soggetto a rivalutazione monetaria, "se non nei termini del maggior danno rispetto a
quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c., che va, peraltro,
provato dal richiedente" (Cass. 14289 del 2018, Cass. n. 5639 del 2014, Cass.
40 n. 13339 del 2006, Cass. n. 6758 del 2003, Cass. n. 10373 del 2002, n. 3113
del 1995).
Nel caso di specie, dunque, non essendo stato allegato il maggior danno,
saranno dovuti i soli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma primo,
c.c., decorrenti dal 4 ottobre 2016.
Differentemente, non merita accoglimento la pretesa di condanna al rimborso,
anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., delle somme asseritamente spese per le migliorie apportate all'immobile.
In particolare, la convenuta ha affermato di avere sostenuto notevoli esborsi per l'esecuzione di diversi lavori, tra cui “1) pavimentazione diversa rispetto
al capitolato nell'ingresso e in cucina;
2) migliorie dell'impianto elettrico con
apposizione di ulteriori punti luce e prese di corrente rispetto a quanto
previsto in capitolato;
3) n. 7 porte a scrigno con relativi vetri fuori
capitolato;4) predisposizione della climatizzazione dell'appartamento; 5)
apposizione di motori elettrici alle serrande;
6) pitturazione diversa
dell'immobile; 7) parquet nel salone, nel corridoio e nelle tre camere;
8)
piastrelle a mosaico nei due bagni;
9) tre termo arredi, nel salone e nel bagno;
10) mosaici nella parete della cucina;
11) controsoffittatura con faretti;
12)
sostituzione di tutte le placche delle prese di corrente e relative pulsantiere;
13) motorizzazione della serranda del garage”.
Dei pagamenti effettuati per i rappresentati miglioramenti, però, non vi è
specifica, univoca e pregnante traccia probatoria all'interno del fascicolo processuale. Ne deriva – per l'assorbente motivazione che precede – il rigetto della pretesa [sul punto, si rammenti che la consulenza tecnica d'ufficio non è
mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che
41 necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato – come vorrebbe la parte convenuta nel caso in esame - al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume,
ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati
(da ultimo, Cass. n. 8498 del 2025)].
Infine, ha pure chiesto la condanna di , dell'ing. Controparte_1 CP_4
e dell' solidalmente o in via alternativa, al risarcimento _2 CP_3
del danno ex art. 1337 c.c. o ex art. 2043 c.c. nella misura di euro 182.831,00
o, in subordine, di euro 49.838,00.
Più in dettaglio, la convenuta ha ritenuto sussistenti profili di responsabilità in capo all'attrice, imputandole la violazione dell'obbligo di buona fede nel corso delle trattive contrattuali, censurandone, in particolare, la richiesta di un prezzo eccessivamente alto rispetto a quello “calmierato”, e in capo a _2
, che, in occasione della sottoscrizione del contratto del gennaio 2007,
[...]
ha colpevolmente speso il proprio nome, vincolandola direttamente a condizioni mai in precedenza comunicate e/o concordate.
Sul punto, in disparte ogni ulteriore considerazione anche in punto di qualificazione, deve escludersi la possibilità di accoglimento della pretesa di risarcimento del danno patito, da limitarsi – secondo la precisa volontà della parte espressa alla diciottesima pagina della comparsa di costituzione e risposta
–, in ragione dell'accoglimento, seppure parziale, della pretesa restitutoria, al valore economico di euro 49.838,00, corrispondente “al corrispettivo versato
per l'ingresso in cooperativa, ovviamente debitamente rivalutato
all'attualità”.
42 A ben vedere, infatti, pur volendo ritenere non contestato dall' il CP_3
versamento della somma indicata per entrare nella compagine sociale, la parte non ha allegato alcun elemento idoneo a convincere del fatto che ella non avrebbe assunto la determinazione volitiva di acquistare la partecipazione sociale dei coniugi e se avesse saputo dell'evoluzione CP_7 CP_8
delle vicende negoziali relative all'acquisito dell'immobile da costruire.
Non resta che statuire sulle spese di lite, che, per l'obiettiva controvertibilità
degli accertamenti svolti e della complessità delle vicende negoziali sullo sfondo della controversia, si stima equo compensare integralmente tra tutte le parti, dovendosi pure considerare la reciproca soccombenza di
[...]
e di . CP_1 CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del dott. Giulio Fortunato, in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente oggetto di trattazione, così provvede:
1) accoglie l'azione promossa da Parte_1
in SIlia nei confronti di
[...] CP_4 [...]
e, per l'effetto, condanna quest'ultima al rilascio dell'immobile CP_1
sito in Sant'Eustachio di Salerno, alla via A. Grassi nr. 1, palazzina A, int.
7;
2) rigetta la (qualificata) domanda di risarcimento del danno promossa da nei confronti di;
CP_4 Controparte_1
3) accoglie in parte la (qualificata) domanda di ripetizione dell'indebito e,
per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di CP_4
43 della complessiva somma di euro 92.993,00, oltre Controparte_1
agli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, c.c.,
decorrenti dal 4 ottobre 2016 sino al saldo;
4) rigetta le ulteriori domande esperite da;
Controparte_1
5) compensa le spese di lite tra tutte le parti processuali.
Così deciso in Salerno in data 21 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott.
Aldo Di Dario.
44 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2033 c.c., colui che ha ricevuto un pagamento non dovuto in base ad un
39