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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1615 / 2022 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
BELLEGGIA STEFANO e FEDERICO RESTANO ed elettivamente domiciliato presso lo
Studio di quest'ultimo in TORINO, CORSO GALILEO FERRARIS, 43;
- appellante contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ALBERTO Controparte_1
TOFFOLETTO, DANIELE GRIFFINI, LUIGI ARDIZZONE, FRANCESCA MAGGIONI, nonché dagli Avv.ti PAVESIO CARLO e PAOLO MISERERE, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di questi ultimi in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 68 10121 TORINO;
- parte appellata e appellante incidentale
e contro
1 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._1
ROBERTO SIGNETTI ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO TELEMATICO;
- parte appellata e appellante incidentale
Oggetto: BAri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di NO – in riforma della Sentenza
n. 1232/2022, pubblicata in data 12/12/2022, del Tribunale di Ivrea, Sez. I Civ., G.U. Dott.ssa
Meri Papalia, nel giudizio recante R.G. n. 265/2021 – così giudicare:
Nel merito:
- accertare e dichiarare la nullità della Sentenza qui impugnata, per i motivi esposti in atti, adottando i provvedimenti conseguenti;
- in riforma della Sentenza qui impugnata, rigettare tutte le domande, conclusioni e istanze, anche istruttorie, proposte ex adverso nei confronti di perché del tutto Controparte_3
infondate in fatto e in diritto e non provate, per tutte le ragioni svolte;
- condannare a restituire a tutte le Controparte_1 Controparte_3
somme che nelle more del presente giudizio di appello la avesse corrisposto in CP_4
esecuzione della Sentenza di primo grado, oltre interessi legali, dal giorno del ricevimento del pagamento da parte di a quello di effettivo saldo ed Controparte_1
oltre alle successive occorrende;
In subordine:
- in subordine, sempre in riforma della Sentenza impugnata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere sussistente l'obbligazione ex adverso dedotta di risarcimento a carico di escludere e/o ridurre l'ammontare Controparte_3 dovuto a titolo di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1227 c.c., in considerazione del concorso colposo di nel cagionare il danno;
Controparte_1
In via istruttoria:
- previa modifica dell'ordinanza del 18 novembre 2021 del Tribunale di Ivrea nella parte in cui non ha ammesso tutte le istanze istruttorie di Controparte_3
(i) ammettere anche i seguenti capitoli di prova testimoniale non accolti, con i testi Dott.
e Dott.ssa : Testimone_1 Tes_2
2 “1 - Se è vero che per ogni potenziale cliente, la fa compilare al cliente una scheda CP_4
anagrafica che raccoglie i suoi dati e documenti identificativi;
nel caso si tratti di società, i dati e poteri del legale rappresentante della stessa;
2 - Se è vero che, con riferimento a Inprogramme SA, veniva trasmessa dal Consulente
alla la documentazione per l'apertura della scheda anagrafica sia della CP_2 CP_4
società che del legale rappresentante, in data 11 giugno 2009, Persona_1
documentazione che si rammostra al teste, e che tale documentazione veniva ricevuta dalla sede della il 16 giugno 2009; CP_4
3 - Se è vero che in data 16.07.2009 veniva trasmessa alla da parte del signor CP_4
la richiesta di apertura di un servizio di custodia e amministrazione titoli per CP_2
Inprogramme SA, documento che si rammostra al teste;
4 - Se è vero che il titolo Luxor Global PLC fu analizzato dalla direzione della e che CP_4
in sede di analisi della profilatura del cliente la direzione della effettuò indagini in CP_4
relazione al titolo Luxor Global Plc;
5 - Se è vero che, in relazione al nuovo cliente Inprogramme SA, venne compiuta da parte del responsabile antiriciclaggio, l'analisi di adeguata verifica, che si rammostra al teste, analisi che venne sottoposta alla direzione della il 21 luglio 2009; CP_4
6 - Se è vero che in seguito alle dimensioni del titolo Luxor Global Plc, l'internal audit della
si attivò con la BA d'AL, sezione di Bolzano, per segnalare l'ingresso del titolo;
CP_4
7 - Se è vero che l'internal audit nella relazione datata 27 luglio 2009 suggerì alla Direzione della BA la segnalazione all'UIF del titolo Luxor Global Plc che avrebbe aumentato la raccolta indiretta della BA;
8 - Se è vero che la segnalò all'UIF l'ingresso del titolo Luxor Global Plc, mediante la CP_4
documentazione che si rammostra al teste;
9 - Se è vero che l accertò che era intervenuto il dissequestro del titolo Luxor Parte_2
Global Plc in base a due sentenze del Tribunale di Milano, che avevano accertato la
“carenza assoluta del fumus del delitto posto a fondamento del provvedimento di sequestro preventivo;
10 – Se è vero che, all'apertura del rapporto con Inprogramme SA, egli o altri esponenti della BA erano stati messi a conoscenza dell'esistenza della società inglese
e del bonifico di un importo di 10 milioni di Euro sul conto di Controparte_1
Inprogramme SA;
11 – Se è vero che la funzione di compliance della segnalò alla BA d'AL e CP_4 all'Ufficio ALno dei Cambi i movimenti nonché i molteplici bonifici effettuati dal conto di
3 Inprogramme SA, inviando ad essa le segnalazioni e le comunicazioni che si rammostrano al teste;
12 – Se è vero che le suddette segnalazioni ebbero riscontro da parte delle Autorità di
Vigilanza;
13 - Se è vero che il 14 settembre 2009 si tenne la riunione, alla presenza di , CP_2
dott. di cui al resoconto, che si rammostra al teste;
Per_1 Per_2
15 – Se è vero che il resoconto della riunione fu inviato alla dott. della BA Per_3
d'AL il 16 settembre 2009 da parte dell'internal audit della;
CP_4
(ii) rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate, ove riproposte in appello;
(iii) nel denegato caso di ammissione dei capitoli ex adverso formulati, ammettere la prova contraria, con i testi indicati, sui capitoli formulati dalla controparte e sulle seguenti circostanze:
“1 - Vero che i diritti di custodia, pari a Euro 122.146,88, relativi al deposito dei titoli Luxor di proprietà di Inprogramme S.A. addebitati da Cassa CE di Bolzano sono stati integralmente sostenuti da come da documento 11 che si rammostra al teste;
CP_3
2 - Vero che ha receduto dal contratto di agenzia con il Sig. in CP_3 Parte_3
data 11 giugno 2014, come da documento 8 che si rammostra al teste;
3 - Vero che la decisione di recedere dal contratto di agenzia dipendeva dal mancato raggiungimento dei livelli minimi di fatturato previsti dalla BA da parte del Sig. , CP_2 come da documento 7 che si rammostra al teste”.
In ogni caso:
- condannare gli appellati alla rifusione a delle spese e dei compensi Controparte_3
professionali ex D.M. 55/14 del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, oltre al rimborso delle spese forfettarie (15%) ex art. 2 D.M. 55/14, IVA e CPA come per legge;
- emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso”.
Per parte appellata – appellante incidentale “In via principale CP_1
- dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare gli appelli avversari, confermando, per
l'effetto, la sentenza impugnata pronunciata dal Tribunale di Ivrea n. 1232/2022, pubblicata in data 12 dicembre 2022; in via subordinata
4 - nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, degli appelli avversari, accogliere occorrendo l'appello incidentale dell'odierna convenuta e in ogni caso le conclusioni rassegnate in primo grado, di seguito integralmente ritrascritte:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito – disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito – così giudicare:
1) accertare e dichiarare che i convenuti signor Controparte_5
sono responsabili individualmente ovvero in concorso fra loro, a titolo Parte_3
contrattuale ovvero, in via concorrente e comunque subordinata, a titolo extracontrattuale, occorrendo previo accertamento, in via incidentale, che i fatti sono considerati dalla legge come reato e occorrendo anche ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c. nonché dell'art. 31, Contr comma 3°, nei confronti di , per i fatti esposti in atti Controparte_1
e per i danni tutti che quest'ultima ha subìto avendo sottoscritto ed eseguito il contratto del
17 agosto 2009 con la Controparte_7
2) per l'effetto, condannare i convenuti in Controparte_5
persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, e signor , Parte_3
solidalmente fra loro ovvero, in via subordinata, per quanto di rispettiva ragione, al risarcimento dei danni predetti, allo stato quantificabili nell'importo di Euro 10.000.000, ovvero nel diverso importo, anche maggiore, che fosse ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre alla rivalutazione e agli interessi dal giorno del dovuto al saldo, interessi da determinarsi per il periodo successivo alla presente domanda al tasso previsto dall'art.
1284, comma 4°, c.c. e solo in subordine al tasso legale ordinario;
3) in ogni caso, condannare i convenuti in Controparte_5
persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, e signor Parte_3 all'integrale refusione, in favore dell'attrice, di spese e compensi del giudizio, oltre I.V.A. e
C.P.A. e rimborso forfetario.
e in via istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie, per le ragioni esposte in atti»; in via istruttoria
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie, per le ragioni esposte in atti;
in ogni caso
- condannare il signor e la in via solidale tra loro, alla CP_2 Controparte_3
integrale rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi del procedimento, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
5 Con salvezza di ogni diritto”.
Per parte appellata – appellante incidentale : “Previe le declaratorie Parte_3
del caso, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la nullità della sentenza qui impugnata, adottando i provvedimenti conseguenti;
in riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata l'assenza di ogni responsabilità dell'appellante sig. , rigettare le domande formulate dalla società CP_2 [...]
nei suoi confronti in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di Controparte_1
cui in narrativa;
in ogni caso, sempre in riforma della sentenza impugnata, con condanna dell'odierna società appellata alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, con distrazione a favore dell'avv. Roberto Signetti, che si dichiara antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il giudizio di primo grado.
1.1 - INVESTMENT è una società di diritto inglese costituita CP_1 CP_1
con lo scopo di investire i fondi del suo socio . Persona_4
1.2 - ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Ivrea, la e CP_1 Parte_1
, chiedendo accertarsi la loro responsabilità contrattuale, ovvero, in Parte_3
via concorrente, extra contrattuale (ex art. 2049 c.c. per la banca), per i danni subiti con la sottoscrizione nel 2009 di un contratto di investimento con la Parte_4
danni quantificati in 10 milioni di euro: in particolare, il , in qualità di
[...] CP_2
promotore finanziario della avrebbe violato i doveri informativi e di trasparenza Pt_1
in materia di servizi finanziari di investimento, inducendo il legale rappresentante della società attrice a fare affidamento sulla regolare esecuzione del contratto di Persona_4
investimento concluso con la di Parte_4 Persona_1
conoscente di lunga data del , mentre la RA s.a., società CP_2 svizzera anch'essa riferibile al sui cui conti erano stati versati i fondi dalla Per_1
HO, li avrebbe poi distratti senza destinarli agli investimenti programmati.
La vicenda, per come rappresentata in atto di citazione, è in breve la seguente,
6 Il 17.08.2009, al fine di stipulare un contratto di investimento, riceveva da Persona_4
– che nella prospettazione attorea avrebbe agito quale promotore Parte_3 finanziario della , attraverso una mail proveniente dall'account della banca Parte_1
– una comunicazione con la quale lo stesso , dando rassicurazioni circa la CP_2
assoluta solvibilità della d al possesso dei requisiti e delle Parte_4
autorizzazioni richieste per fornire una garanzia del credito, comunicava che si sarebbe potuto procedere velocemente alla stipulazione del contratto di investimento, per un importo di € 10.000.000. stipulava, quindi, con la il contratto di CP_1 Parte_4
investimento denominato «asset enhancement agreement», con il quale si impegnava a versare i 10 milioni di euro su un conto acceso dalla RA s.a. presso la
, a fronte della garanzia del credito che sarebbe di lì a breve stata prestata Parte_1
dalla ED TI NA, società di mediazione creditizia riferibile ad Per_1
[...] effettuava il bonifico di € 10.000.000 in favore della RA s.a. CP_1
presso . Parte_1
RA s.a., tuttavia, non investiva la somma così ricevuta in “operazioni di valorizzazione”, come previsto dal contratto di investimento, ma la distraeva verso le più disparate destinazioni, tra cui banche e società offshore ed altri soggetti.
Il infatti, legale rappresentante della RA s.a. ed al quale erano Per_1
pure riconducibili la ED TI NA e la Parte_4
(società di mediazione creditizia), poi fallite nel 2014, aveva operato una serie di truffe ai danni di risparmiatori attuate secondo lo “schema di Ponzi”, per cui era stato destinatario di un procedimento penale dinanzi al Tribunale di NO (conclusosi con la sua condanna a nove anni in primo grado), in cui la posizione del era stata stralciata per CP_2
prescrizione.
1.3 – ha contestato la propria responsabilità nella vicenda: egli non Parte_3
aveva mai svolto alcuna attività di promotore finanziario a favore di o di CP_1
RA s.a., ed anzi il danno lamentato dalla società attrice era riconducibile unicamente all'incauta operazione di investimento, alla quale egli sarebbe stato completamente estraneo;
per di più, sarebbe anche mancato il nesso di occasionalità necessaria tra gli illeciti contestati e l'incarico conferitogli dalla di Parte_1
promotore finanziario.
7 1.4 – Anche ha sostenuto la propria totale assenza di responsabilità: Parte_1
essa banca era estranea ai rapporti tra e CP_1 Parte_4
essendosi limitata alla lavorazione del bonifico dei fondi destinati all'investimento
[...]
verso il conto aperto dalla RA s.a.; in ogni caso, rilevava che il contratto di investimento tra le due società era nullo sia perchè prevedeva un interesse usurario, sia perché era stato concluso con una società non abilitata alle operazioni di investimento – col che doveva ritenersi la responsabilità esclusiva nella vicenda di il CP_1
7.08.2009 veniva aperto il conto della RA s.a., e a quella data erano già in corso le trattative tra il per la e , Per_1 Parte_4 Persona_4 titolare della – che viene indicato come un esperto uomo d'affari; CP_1
si era rivolto al non come promotore finanziario di , Per_4 CP_2 Parte_1
ma affinchè verificasse il regolare trasferimento di fondi dalla banca londinese dove era il conto della a , senza che vi fosse una spendita del CP_1 Parte_1
nome della banca.
1.5 – Con sent. n. 1232/2022 depositata il 12.12.2022, il Tribunale di Ivrea ha riconosciuto la responsabilità di e di e li ha condannati in solido Parte_1 Parte_3 al risarcimento del danno, liquidato in € 14.058.389,45, oltre a interessi legali dalla sentenza al saldo e alle spese di lite.
Per quel che riguarda il , il primo Giudice riteneva che egli, nella sua qualità di CP_2
promotore finanziario, non avesse ottemperato ai suoi doveri informativi, di condotta e di protezione dell'investitore in tutte le fasi dell'operazione, dapprima fornendo alla garanzie sulla bontà dell'investimento e della solidità finanziaria della CP_1
RA s.a. (e dunque, tenendo un comportamento determinante nella conclusione del contratto di investimento, che integrerebbe un'attività di intermediazione finanziaria), e poi, nello svolgimento del rapporto, rassicurando la sul CP_1
corretto adempimento contrattuale della RA.
Con riguardo alla posizione della , osservava il Tribunale che Parte_1 [...]
aveva operato in veste di promotore finanziario della banca, utilizzando Parte_3
l'account di posta elettronica dell'istituto ed indicando in chiusura delle mails i riferimenti a tale istituto di credito, e dunque agendo anche formalmente come soggetto in rapporto con la banca;
la sarebbe perciò responsabile ai sensi dell'art. 31, co. 3, TUF Parte_1
8 per culpa in eligendo del proprio operatore e, di seguito, per culpa in vigilando del suo operato.
2. – L'appello principale di . Parte_5
a proposto appello in via principale, chiedendo, altresì, con istanza Parte_6
di trattazione anticipata ex art. 351, 2° co., c.p.c., la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado e riproponendo le richieste istruttorie respinte in primo grado.
2.1 – Con il primo motivo, l'appellante principale denuncia l'errata valutazione del primo
Giudice circa la conoscenza dell'esistenza, da parte di essa banca, del contratto di investimento tra e la circostanza non CP_8 Parte_4
poteva ritenersi non contestata, dato che essendo la conclusione del contratto un fatto ad essa estraneo, non aveva nessun onere di contestazione o di disconoscimento.
2.2 – Col secondo motivo, si contesta la ricostruzione fornita dal Giudicante di prime cure circa l'attività svolta dal : era promotore finanziario di CP_2 Parte_3
, ma in quella veste egli avrebbe dovuto promuovere investimenti per Parte_1
conto della banca, mentre nella specie, proponendo un investimento in favore di si sarebbe posto al di fuori del suo incarico, agendo solo Parte_4 nell'interesse della stessa come promotore finanziario di Parte_4
, il non aveva concluso alcun contratto di investimento, né Parte_1 CP_2
con né con RA s.a. né con HO, ma Parte_4
si sarebbe limitato a verificare il buon esito del trasferimento di fondi dalla banca londinese della al conto acceso da RA s.a. presso CP_1 Parte_1
quindi a svolgere un'attività dalla quale non poteva derivare alcuna responsabilità
[...] della banca, né contrattuale, né extra contrattuale ai sensi dell'art. 2049 c.c. o dell'art. 31, co. 3, TUF.
2.3 – Con il terzo motivo, si censura come errata la sentenza appellata nella parte in cui afferma l'esistenza di un rapporto di investimento tra e Parte_1
quando, in realtà, nessun rapporto riconducibile ai contratti disciplinati CP_1 dall'art. 23 TUF, e con le forme proprie di questi, sarebbe mai stato concluso: Parte_1
si era infatti limitata a dar corso ad un ordine di bonifico sul conto della
[...]
9 RA s.a., agendo in adempimento del contratto di conto corrente di corrispondenza, e null'altro; anzi, l'operato di essa banca non era in alcun modo connesso con le mansioni tipiche del promotore finanziario, di talchè non era neppure possibile ritenere che le mansioni del avessero costituito occasione necessaria per il CP_2
maturarsi del danno, con affidamento incolpevole della e conseguente CP_1 responsabilità dell'appellante.
2.4 – Con il quarto motivo, si denuncia che ha convenuto in primo grado CP_1
solo ed essa banca tirolese, sebbene con loro non fosse intercorso Parte_3
alcun rapporto negoziale: nella vicenda, tuttavia, risultavano coinvolti anche altri soggetti, il cui apporto causale sarebbe stato decisivo, o comunque tale da interrompere il nesso eziologico tra le condotte della banca e del suo allora promotore finanziario e il danno da perdita integrale dell'investimento, patito da CP_1
2.5 – Con il quinto motivo, la banca appellante lamenta la nullità della sentenza, che non indicherebbe le norme che si assumono state violate e su cui si fonda l'affermazione di responsabilità dei convenuti, e che affermerebbe promiscuamente, allo stesso tempo, una responsabilità contrattuale ed extra contrattuale di esso istituto, impedendo in tal modo di comprendere le reali ragioni poste a fondamento della decisione.
2.6 – Con il sesto motivo, si ribadisce il concorso di colpa, o l'aggravamento del danno, da parte del soggetto danneggiato, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.: HO e il suo amministratore , consumato uomo d'affari inglese ed esperto investitore Persona_4
nei mercati internazionali, avrebbero agito con particolare leggerezza affidando ben 10 milioni di euro alla enza adottare le dovute cautele. Parte_4
2.7 – Con il settimo motivo, formulato in subordine, contesta come errato Parte_1
il calcolo del danno con riguardo agli interessi e la rivalutazione: gli interessi e la rivalutazione vengono fatti decorrere dalla data del 20.08.2009, quando è stato effettuato il trasferimento dei fondi distratti dal ttraverso la RA s.a., anziché Per_1
– come ritenuto corretto – dal giorno della messa in mora con la domanda giudiziale, notificata il 28.01.2021, o, al più, dalla richiesta di restituzione delle somme fatta da il 19.08.2014. CP_1
10 2.8 – Con ordinanza in data 18.01.2023, questa Corte ha accolto l'istanza di inibitoria, previa prestazione di cauzione.
3. – L'appello incidentale di . Parte_3
ha, a sua volta, proposto appello incidentale sul capo di decisione Parte_3
che afferma la sua responsabilità e lo condanna, in via solidale con la , al Parte_1
risarcimento del danno.
La sentenza non avrebbe tenuto conto che i rapporti di investimento erano intercorsi solo tra e senza alcuna attività di CP_1 Parte_4
promozione finanziaria del , il quale si sarebbe limitato ad identificare i due CP_2
soggetti proponenti il contratto di collocamento bancario senza interferire o suggerire le scelte di investimento alla HO;
la sentenza, inoltre, non avrebbe tenuto conto del parallelo contratto di investimento stipulato tra HO e CP_9
e della possibile incidenza causale di esso nella produzione del danno lamentato
[...]
dalla società inglese, coincidente con la perdita del capitale investito, e malgrado il lucro che
HO pensava di ricavare dai due contratti in poco tempo (individuato nella somma del capitale da restituire, più il risultato economico utile ritraibile da CP_10
più la somma frutto di escussione della garanzia prestata da ED
[...]
TI NA); si obietta di seguito alla decisione di primo grado che la responsabilità del promotore e della banca va esclusa quando il danneggiato ha tenuto una condotta che presenti – come nella specie – connotati di grave anomalia, e in questo caso risultavano violate le regole basilari di ogni investimento finanziario.
L'appellante incidentale contesta, infine, la condanna alle spese.
4. – La posizione di HO. L'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. si è costituita chiedendo la declaratoria di inammissibilità ex art. 348 bis CP_1
c.c. o il rigetto nel merito degli appelli, principale e incidentale;
ha riproposto, con appello incidentale, il tema della tardività dell'eccezione di non essere intervenuta per contenere gli effetti dannosi dell'altri condotta illecita, proposta da in comparsa Parte_5 costitutiva depositata oltre i termini dell'art. 167 c.p.c., calcolati sulla data dell'udienza così come era stata differita dal G.I. ai sensi dell'art. 168 bis, 5° co., c.p.c.
In corso di causa, l'appellata ha ceduto la propria posizione creditoria a un litigation found, ma tale operazione non ha comportato una successione nel diritto controverso ai sensi
11 dell'art. 111 c.p.c., o in ogni caso, il processo è proseguito, a norma dell'art. 111, 1° co.,
c.p.c., tra i contendenti originari.
La richiesta di inammissibilità dell'appello (evidentemente ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non essendo formulate censure riguardo alla specificità e alla concludenza dei motivi di gravame, in riferimento ai requisiti dell'art. 342 c.p.c.) viene reiterata da HO nella precisazione delle conclusioni. Nondimeno, e come si evince dal disposto dell'art. 348 ter, 1° co., c.p.c. (“All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello a norma dell'art. 348 bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata ….”), l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza può esser dichiarata soltanto in limine, ossia non oltre la prima udienza ex art. 350 c.p.c., di talchè, una volta iniziata la trattazione nel merito ed a maggior ragione una volta raggiunta la fase decisoria, la sua rilevazione rimane ormai definitivamente preclusa restando assorbita nella decisione finale.
5. – L'esame congiunto dei motivi dell'appello, principale e incidentale, riguardanti la responsabilità di quale promotore finanziario e, in via solidale, di Parte_3
. La ricostruzione dei fatti. CP_11
I primi cinque motivi dell'appello principale e i motivi dell'appello incidentale di
[...]
, che investono la responsabilità di quest'ultimo quale promotore finanziario e Parte_3
solidale di , meritano di essere esaminati congiuntamente. CP_11
5.1 – RA s.a. era, all'epoca dei fatti, una società svizzera esercente l'attività di agenzia e di intermediazione assicurativa in ogni ramo, con possibilità di compiere ogni operazione commerciale e finanziaria e di prestare garanzie reali e personali a favore di terzi;
di tale società era amministratore Persona_1
RA era una società di mediazione creditizia e consulenza in Parte_4
materia finanziaria e assicurativa, con sede in Orbassano e della quale era socio accomandatario Persona_1
Il di professione assicuratore, era altresì amministratore della società italiana Per_1
c.te in NO e titolare dell'agenzia assicurativa di Parte_4 Pt_7
5.1.1 – Come risulta dal rapporto dell'internal audit di del 27.07.2009, al Parte_1
doc.
3.1 fasc. della banca in primo grado, RA s.a. era stata acquisita come cliente di detta banca tramite il promotore finanziario , il quale – il Parte_3
12 giorno stesso dell'inizio del suo rapporto con la banca tirolese, l'11.06.2009 – ha redatto la
“scheda anagrafica”, il contratto di collocamento con consulenza personalizzata, il modulo
MIFID e il contratto quadro di servizio di gestione portafogli;
contestualmente al contratto di gestione portafogli vi è un conferimento iniziale di uno strumento finanziario (titolo Citigroup
EO-MEDIUM-TERMI NOTES, emesso da CITYBANK Inc.) del valore di nominali € 300 milioni e la precisazione, aggiunta a penna verosimilmente dal (che firma tutti CP_2
i documenti come promotore), che il rapporto è stato “acceso per trasferire titoli e cash da riposizionare successivamente su altre tipologie di prodotti di rismarmio gestito”.
Il successivo 14.07 RA s.a. (rimbro di ingresso del 16.07) inoltra, sempre con la firma del come promoter, una richiesta di apertura di dossier titoli e, in pari CP_2
data, trasferisce uno strumento finanziario per nominali $ 900 milioni (titolo Loan Notes 2008
2.10.2018 ISIN CODE GB00B3F58170 emesso da LUXOR GLOBAL PLC); il contratto di deposito amministrato è concluso il 30.07, il conto corrente della società viene poi aperto ai primi di agosto 2009.
Sul contratto di gestione portafogli (“Linea di Gestione denominata RO BOND”, alla nt. 2 della relazione dell'internal audit è denominato “contratto RO BOND”) e poi sul dossier titoli sarebbero transitati due strumenti finanziari oggetto di successiva segnalazione alla BA
d'AL (v. oltre, § 5.1.4).
Nessun contratto per la prestazione di servizi di investimento risulta, peraltro, essere stato concluso tra RA s.a. e per lo specifico affare poi concluso Parte_1
tra la prima e HO (v. oltre, §§ 5.2 e 5.4).
5.1.2 – è stato fino al maggio 2009 promotore finanziario di BA Parte_3
DI e, cessato il suo rapporto con quest'ultima, è divenuto promotore di
; come promotore finanziario di BA DI, il ha Parte_1 CP_2
avuto quale cliente nella veste, questa volta, di amministratore della Persona_1
IMPROGRAMME s.a.s.; la conoscenza tra il e il è, del resto, di CP_2 Per_1
lunga data, risalendo ad un rapporto di collaborazione del primo per il secondo intercorso negli anni Novanta.
Proprio in riferimento alla gestione del cliente BA Parte_4
DI ha inoltrato nei primi di maggio 2009 una segnalazione antiriciclaggio all' riguardante un trasferimento su un dossier titoli intestato alla predetta società di CP_12
titoli per il valore nominale di un miliardo di dollari USA, con ordinante GESTION GRUPO
GUARDIAN S.L. tramite il CREDIT SUISSE di Zurigo. Come emerge dall'annotazione di
13 p.g. della Guardia di Finanza di NO del 30.06.2011, prot. 0248684/11 (doc. 45.12 prodd.
HO), il delegato antiriciclaggio di BA DI ebbe a segnalare la condotta impropria del in relazione a tale operazione, alla quale, secondo CP_2
quanto riferito dallo stesso responsabile antiriciclaggio, ne sarebbero dovute seguire altre per 1,5 miliardi di dollari sempre sul conto titoli della RA. Le operazioni, che sarbbero state garantite da una lettera di affidavit a favore del rilasciata dallo Per_1
sceicco della famiglia reale del Qatar, lettera inserita nella relazione predisposta Per_5
dal , erano state rifiutate come sospette da BA DI e segnalate CP_2
alle autorità antiriciclaggio.
5.1.3 – è un istituto bancario che opera esclusivamente con Parte_1
promotori finanziari ed è privo di sportelli;
la sua attività prevalente riguarda la gestione del risparmio.
Nella seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., riferisce della sua Parte_3 presentazione all'allora vice-direttore di nel giugno 2009, Parte_8 insieme col collega per valutarne l'ingresso nell'istituto come promotori CP_13 finanziari;
in quell'occasione – racconta sempre il – egli avrebbe CP_2 rappresentato agli organi della banca l'operatività di e della sua società Persona_1
RA s.a.
I contenuti dell'incontro vengono riferiti nel dettaglio nel verbale di interrogatorio del davanti al P.M. della Procura di NO in data 15.03.2013 (doc. 41 fasc. CP_2
HO): già dalla sua presentazione agli organismi della banca, il Per_1 avrebbe prospettato “l'idea di far gestire … investimenti molto importanti”, e quando i 10 milioni di euro furono accreditati sul conto della RA s.a. vi sarebbe stata
“soddisfazione all'interno della banca perché sembrava che desse corso a Per_1 quanto aveva prospettato”; il vice direttore , indicato come “il numero uno Testimone_1 operativo all'interno della banca”, sarebbe stato fin dall'origine a conoscenza del bonifico dei 10 milioni di euro.
Già in precedenza, del resto, e precisamente nel verbale di s.i.t. rilasciate alla Questura di
Bolzano il 14.06.2011 (doc. 11 fasc. HO), il aveva dichiarato CP_2
che, dopo avere acquisito come cliente la RA s.a. nella sua veste di (neo- assunto) promoter di , il vrebbe preannunciato a lui e al vice- Parte_1 Per_1 direttore il trasferimento di 10 milioni di euro, nell'ambito di una più ampia operazione Tes_1 finanziaria. L'annuncio avrebbe preceduto – sempre secondo quanto riferisce il CP_14
14 a s.i.t. – l'inoltro della mail del 17.08.2009 a circa la solvibilità e l'affidabilità Persona_4
della RA del CASTELLI.
L'incontro in questione è collocabile nei primi di giugno 2009, dato che dalla relazione dell'internal audit del 27.07.2009 (v. oltre, § 5.1.4) risulta che l'11.06.2009 RA
s.a. entra, proprio tramite il , come cliente di . CP_2 Parte_1
La circostanza dell'incontro è confermata sia dal sia dal vice-direttore , ma CP_13 Tes_1 nessuno dei due dice che si sarebbe parlato dell'operatività della IMPROGRAMME s.a. o di
“programmi di lavoro” con la predetta società; il precisa comunque che il CP_13 vrebbe in quell'occasione vantato la sua conoscenza e i suoi rapporti di affari Per_1
con lo sceicco del Qatar, accreditandosi in tal modo presso la banca come un Per_5
cliente di particolare riguardo.
5.1.4 – A luglio 2009, e precisamente con il citato rapporto del 27.07, l'internal audit di relaziona i vertici dell'istituto di un'indagine interna svolta sulla Parte_1
RA s.a. in merito ad un'operazione di trasferimento da un'altra banca non identificata del titolo Citigroup EO-MEDIUM-TERMI NOTES, emesso da CITYBANK Inc., per nominali € 300.000.000, e ad un'ulteriore operazione di trasferimento dalla RBS di
Zurigo di un altro titolo, emesso da LUXOR BANK PLC, di nominali $ 900.000.000; quest'ultimo titolo era stato dapprima oggetto di sequestro disposto dalla Procura della
Repubblica di Milano, secondo quanto emerso dalle notizie di stampa apparse su giornali nazionali (tra cui il Corriere della Sera), ma era stato poi dissequestrato a seguito dell'accertamento della provenienza di esso dallo sceicco Per_5
La relazione esordisce col dire che il patron di RA s.a., era Per_1
divenuto cliente della banca attraverso il , ed anzi ha cura di sottolineare che CP_2
l'inizio del rapporto con la RA s.a. si colloca proprio lo stesso giorno in cui il ha incominciato a lavorare come promoter per la;
si riferisce CP_2 Parte_5 che l'ingresso dei titoli Citigroup EO-MEDIUM-TERMI NOTES e LUXOR BANK PLC è stato segnalato alla BA d'AL – sede di Bolzano, ma che esso “farà sensibilmente incrementare la raccolta indiretta della banca”; e si suggerisce di segnalare l'operazione all' dato che i titoli sarebbero poi stati trasferiti ad altri operatori, ma al contempo si CP_12 lamenta (il periodo è evidenziato in grassetto nel testo) “la mancanza presso la banca dell'apposito software [per le rilevazioni antiriciclaggio] che deve essere prontamente richiesto all'autorità competente”.
15 A questo punto, la banca disponeva di elementi sufficienti per sottoporre a speciale attenzione il , attraverso cui operava il e vigilare adeguatamente CP_2 Per_1 sul suo operato nelle attività che egli avrebbe potuto compiere nell'interesse del suo cliente;
ma evidentemente quegli allarmi sono stati ignorati.
5.2 – HO racconta che ad agosto 2009 avrebbe avviato le trattative con tali e (quest'ultimo come intermediario) per un'operazione Persona_6 Persona_7 finanziaria da € 10.000.000 tra la stessa HO e Parte_4
da realizzarsi con la conclusione di un contratto di asset enhancement agreement in
[...]
base al quale HO avrebbe trasferito ad la somma Parte_4 di € 10 milioni sul conto della diversa società svizzera RA s.a. presso
, filiale di Bolzano, e avrebbe poi investito il Parte_1 Parte_4
capitale impegnandosi alla restituzione del 100 % del suo valore più il 5 % di interessi;
l'operazione sarebbe stata garantita per il 105 % del capitale da ED TI
NA SOCIETÀ FINANZIARIA s.p.a. - cioè a dire, la predetta società si costituiva garante di per il risarcimento delle eventuali perdite derivanti dal Parte_4
mancato adempimento delle obbligazioni assunte verso HO.
Parallelamente a questo contratto tra HO e il Parte_4
proponeva al la conclusione di un secondo contratto, questa volta con CP_15 Per_4
la sua società FAST TRADING GRUP, che avrebbe incrementato la fruttuosità del capitale investito e che avrebbe fatto parte della medesima operazione finanziaria;
sulla base di tale secondo contratto si obbligava a pagare € 10.000.000, che Controparte_9
RA avrebbe dovuto restituire entro trenta giorni dal trasferimento del capitale investito, secondo il primo contratto, più € 5.000.000 che avrebbe Controparte_9 accreditato ad HO sempre entro trenta giorni, più € 9.700.000 che la stessa avrebbe accordato entro sessanta giorni, a fronte della cessione in favore CP_9
di essa della garanzia a suo tempo emessa da UNITET TI NA.
sarà imputato per concorso nella truffa ai danni di e di Persona_6 Persona_4
HO in relazione all'operazione di trasferimento fondi a favore di
RA s.a. e della conclusione del contratto di asset enhancement agreement del 17.08.2009 (v. oltre, § 5.4).
Della ED TI NA SOCIETÀ FINANZIARIA s.p.a. era, all'epoca, socio di maggioranza il ne è poi divenuto amministratore Persona_1 Per_1
unico nel 2010 (la società è stata dichiarata fallita nel 2014).
16 E' in atti una mail, datata 15.08.2009, di diretta a , con la Persona_6 Persona_4 quale il DOHRTEY preannuncia l'arrivo di una comunicazione da che Parte_1 attesterà la garanzia assicurativa dell'operazione e che tale garanzia viene prestata da un soggetto abilitato (doc. 33 fasc. HO).
5.3 – Il 17.08.2009, alle ore 8,20, , utilizzando l'account dell'istituto Parte_3
“@suedtirolbak.eu” e firmandosi “ – Alto Adige BA – Sudtirol Bank”, Parte_3
invia a , legale rappresentante HO, una e-mail del seguente Persona_4
tenore:
Con detta mail, il , dichiarando di agire su istruzione di RA (si CP_2
tratterebbe della che poi doveva gestire il capitale), Parte_4
conferma di aver verificato che quella società possiede i requisiti necessari per ottenere la garanzia da parte della ED TI NA SOCIETÀ FINANZIARIA, regolarmente autorizzata dalla BA d'AL e indicata come pienamente solvibile [good standing], richiama la sua esperienza di consulente finanziario da quindici anni della
17 riferisce che la stessa società gode di ottima reputazione e si Parte_4
impegna a far pervenire rapidamente la garanzia del credito.
Si tratta, evidentemente, della garanzia preannunciata il 15.08 precedente dalla mail di a . Persona_6 Persona_4
Ad ore 9,50 risponde al : dopo averlo ringraziato per le Persona_4 CP_2
informazioni e le rassicurazioni ricevute, lo informa che avrebbe proceduto rapidamente
(“quickly”) alla stipula del contratto di investimento e a bonificare i 10 milioni di euro, comunicandogli che il bonifico della somma sarebbe stato eseguito dalla LLOYSD
BANKING GROUP e che lo avrebbe messo in contatto con il funzionario di riferimento di tale banca, affinché potesse confermare anche a lui quanto dichiarato nella precedente e- mail.
Questa la mail di risposta, al doc. 12 fasc. HO:
5.4 – Nella stessa data del 17.08.2009, HO sigla con
[...] il contratto di investimento denominato “asset enhancement agreement” – Parte_4 accordo di valorizzazione (“potenziamento”) di attività.
Sempre il 17.08.2009, HO conclude con di Controparte_9 CP_16
un secondo contratto (v. sopra, § 5.2) finalizzato ad incrementare la fruttuosità
[...] della complessiva operazione di investimento con l'acquisto e rivendita di strumenti di debito bancario con rating Standard & Poor's di livello AA o migliore.
Il trasferimento di fondi viene seguito dal , il quale con due mails del 17 e del CP_2
18.08.2009 (sabato) si informa dell'accredito con AX PA, dipendente della banca londinese LLOYDS TSB, e riceve dal suo interlocutore conferma del bonifico alle coordinate
18 del conto di RA s.a. presso (doc. 17 fasc. HO Parte_1
primo grado).
Il 19.08.2009 la somma è accreditata da HO, tramite la banca londinese, sul conto della RA s.a., con valuta 20 (doc. 16).
5.5 – A partire dal giorno successivo l'accredito sul conto della RA s.a., la provvista di dieci milioni di euro bonificata da HO, anziché essere destinata agli investimenti promessi del contratto di asset enhancement agreement, viene trasferita - con una serie di bonifici che insospettiscono la e conducono alla Parte_1 segnalazione antiriciclaggio e alla convocazione del v oltre, § 5.6.2) – verso le Per_1
più disparate destinazioni;
la Guardia di Finanza, nel ricostruire i movimenti del denaro, verifica che almeno cinque dei dieci milioni di euro vengono destinati alle società del o a società dei suoi complici nella truffa (cfr. relazione al doc. 45.10 fasc. Per_1
HO, pag. 17).
In particolare, l'estratto conto del conto corrente di RA s.a., al doc. 16 fasc.
HO, riporta alla data del 26.08.2009 (prima, dunque, della segnalazione delle operazioni sospette all' del 1.09.2009 e dell'incontro con il un investimento CP_12 Per_1 di € 1.000.000 nella gestione patrimoniale “Alpi Quant” della . Parte_5
L'investimento in una gestione patrimoniale della è confermato anche dal Pt_1
nel verbale di s.i.t. del 14.06.2011 e poi nel verbale di interrogatorio come CP_2
persona sottoposta ad indagini del 15.03.2013, rispettivamente ai docc. 11 e 41 fasc.
HO.
Cioè a dire, parte dei 10 milioni costituenti la provvista fornita da HO è stata investita dal come amministratore RA, in prodotti finanziari della Per_1
banca odierna appellante.
5.6 – Sostiene HO che nell'autunno 2009 (dopo, quindi, la conclusione del contratto di asset enhancement agreement e la mail inviata dal a CP_2 [...]
sulla solidità della società investitrice e l'affidabilità della garanzia della ED Per_4
TI NA), si sarebbe svolto un incontro negli uffici della , Parte_1
presenti , presidente della banca, il vice direttore Persona_1 Per_8 Tes_1
e il responsabile dell'internal audit (lo stesso che aveva firmato la
[...] Tes_3 segnalazione del 27.07.2009, v. sopra, § 5.1.4), e che in quell'incontro, sarebbe stato
19 chiesto al destinatario del bonifico di 10 milioni di euro, di chiarire il motivo per Per_1
cui quella cifra non era ancora stata investita in prodotti di risparmio gestito.
La riunione viene datata dalla banca appellante, nei propri atti, al 14.09.2009.
5.6.1 - Interrogato come teste nel giudizio di primo grado, non nega Testimone_1
l'incontro (che colloca a settembre 2009), né che ad esso abbiano partecipato il presidente della , il il funzionario ma specifica che si sarebbe Parte_1 Per_1 Tes_3 trattato di una riunione di prassi “in quanto RA aveva della liquidità sul conto
e normalmente sollecitiamo in tali casi ad investire nei servizi di investimento anziché tenerli sul conto” e dice di non ricordare la cifra presente sul conto della RA s.a.
5.6.2 – Dall'esame della annotazione di p.g. della Guardia di Finanza del 30.06.2011 (doc.
45.12 fasc. HO) emergono ben diciotto segnalazioni antiriciclaggio effettuate da per operazioni compiute da come legale Parte_1 Persona_1
rappresentante della RA s.a. tra il 1.09.2009 e il 1.06.2010.
La prima di tali operazioni segnalate all' riguarda una serie di bonifici, a favore di vari CP_12
soggetti (tra cui la società italiana del titolare Parte_4 Per_1 dell'agenzia a NO, e la ED CONSUTING NA, di cui era socio Pt_7 di maggioranza lo stesso con causale l'acquisto di quote di partecipazione Per_1
azionaria, utilizzando come provvista proprio i 10 milioni di euro confluiti sul conto della
RA s.a. da parte della HO.
Alla data della riunione del 14.09.2009 (così collocata nel tempo dalla banca appellante) le operazioni di RA s.a. segnalate come sospette da sono CP_17
quattro, due del 1°.09 e due del 2.09.
La Guardia di Finanza riferisce che aveva comunicato all' di aver Parte_9 CP_12
convocato il insieme al suo promotore finanziario e che Per_1 CP_2 dall'incontro (si tratterebbe proprio della riunione del settembre 2009, di cui parla il vice direttore ) era emerso che i bonifici risultavano giustificati dal pagamento di fatture per Tes_1
attività professionali relative ad operazioni di investimento e che la provvista era costituita da somme ricevute da un membro della famiglia regnante del Qatar (lo sceicco Per_5
Di tale riunione il dr. , funzionario di , relaziona il suo Tes_3 Parte_1 referente presso la BA d'AL con mail del 16.09 seguente (doc. 6 fasc. , Pt_1
precisando che alla riunione erano presenti, oltre al vice-direttore , al presidente Tes_1
20 e al , anche il membro del collegio sindacale della banca dr. Pt_10 CP_2
PLASCHKE.
E' in atti, al doc.
6.1 prodd. , la raccomandata a mano con cui la banca Parte_5 comunica al per conto di RA s.a., di aver riscontrato “consistenti Per_1
e ripetuti movimenti di pagamento attraverso lo strumento del bonifico bancario” e rileva che
“tale attività non sporadica non coincide con quanto da Voi dichiarato in sede di accensione del rapporto (ai fini del d.lgs. 231/07) [è la normativa antiriciclaggio]”; si invita quindi il cliente ad un incontro per “comprendere se le Vostre esigenze siano o meno cambiate rispetto a quanto inizialmente dichiaratoci …”.
5.6.3 – Può dunque dirsi certo, ad onta delle dichiarazioni reticenti ed evasive del teste
, che , al 1°.09.2009 quando effettua la segnalazione Testimone_1 Parte_1 antiriciclaggio all' era perfettamente a conoscenza dei trasferimenti, da parte del CP_12 come amministratore RA s.a., del denaro ricevuto nell'agosto Per_1
precedente da HO, tanto da segnalarle come operazioni sospette e da convocare il per chiarimenti a riguardo;
la stessa banca era, inoltre, a Per_1 conoscenza – per quanto riportavano le causali dei bonifici e, di seguito, per quanto le aveva riferito il nell'incontro da essa banca sollecitato – che quei trasferimenti Per_1
corrispondevano ad investimenti finanziari con scopi e destinazione ignoti, e che comunque, dietro quelle operazioni, vi era proprio il (anche lui convocato a chiarimenti), CP_2
in veste di promotore finanziario.
Del resto, non si spiegherebbe la presenza del presidente dell'istituto e di un Per_8 componente del collegio sindacale all'incontro del 14.09.2009 con il se si fosse Per_1 trattato solo – come dichiara il vice-direttore – di un semplice colloquio “di prassi” con Tes_1
un cliente per discutere della liquidità sul suo conto.
5.7 – In data 21.10.2009, – sempre corrispondendo dall'account della Parte_3
, pur parlando di RA ( come “my client” - Parte_1 Parte_4 rassicura che ha personalmente seguito l'operazione ed è tutto a posto, salvo Persona_4
una questione di conformità che verrà risolto a breve.
Questo il testo (doc. 17 fasc. HO):
21 Il successivo 30.11 invia, dallo stesso account, un'altra e-mail relativa al seguito dell'operazione, di cui si incarica personalmente (doc. 18):
22 5.8 – Per cercare di chiarire se i rapporti tra e Parte_3 Persona_1
come legale rappresentante di RA s.a., coinvolgessero anche Parte_1
il Giudicante di primo grado ha emesso, nell'ordinanza istruttoria del 18.11.2021, un
[...] ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. per il “programma di lavoro” che sarebbe, nella prospettazione attorea, stato concordato tra il la banca odierna appellata, Per_1
e della corrispondenza intercorsa tra il e il ramite l'account messo CP_2 Per_1
a disposizione del primo dall'istituto bancario.
Con nota del 9.02.2022, ha risposto di non disporre più della Parte_1
corrispondenza elettronica in quanto il provider BRENNERCOM s.p.a. che utilizzava a quel tempo, aveva una struttura del servizio tale per cui la cancellazione definitiva, effettuata da ciascun utente, delle e-mail in entrata e in uscita sul proprio indirizzo, comportava la cancellazione definitiva delle stesse dal sistema, senza possibilità di recupero e che il servizio con quel provider era cessato dal 2013.
6. – Segue, l'esame congiunto dei motivi dell'appello principale e incidentale riguardanti la responsabilità di come promotore finanziario e solidale ex art. 31, co. Parte_3
3, TUF di IR Pt_1
6.1 – A norma dell'art. 31, co. 3, TUF, nel testo in vigore all'epoca dei fatti (periodo compreso tra il d.lgs. 101/2009 e il d.lgs. 44/2014), le banche e gli intermediari finanziari sono responsabili, in solido coi promotori finanziari da essi nominati quali dipendenti, agenti o mandatari, dei danni da essi arrecati a terzi nell'ambito di offerte fuori sede, anche se tali danni siano conseguenza di responsabilità penale.
Il fondamento di una tale responsabilità (da contatto sociale) sta nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa (art. 31, co. 1, TUF), traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere la rispondenza per le conseguenze pregiudizievoli che possono subire i terzi i quali entrano in rapporto con il promotore in quanto tale: l'intermediario, cioè, espone con l'affidamento di mansioni di speciale rilevanza e delicatezza al promotore la sfera giuridica altrui al rischio di un'ingerenza dannosa ad opera del soggetto di cui si avvale nella propria attività imprenditoriale, ed è in ragione di ciò che egli può essere chiamato a rispondere civilmente del fatto del promotore, pure in presenza di un fatto doloso integrante gli estremi di un reato.
Nell'ambito dei risarcimenti agli investitori danneggiati da violazioni della normativa in materia di finanza sussiste, bensì, una responsabilità solidale di natura contrattuale
23 dell'istituto di credito titolare dei rapporti contrattuali con gli investitori, in relazione proprio alle attività dannose del promotore;
ma una responsabilità della banca sussiste anche per attività illecite del promoter pur se questi non è legato da un rapporto negoziale con la banca o se la sua attività lesiva viene svolta al di fuori di uno specifico contratto per la prestazione di servizi di investimento, qualora detta attività sia svolta con modalità tali da ingenerare un incolpevole affidamento dell'investitore sullo stabile inserimento del promotore nella struttura gestionale della banca (Cass., 12.02.2025, n. 3644).
Presupposto della responsabilità dell'intermediario è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza di legittimità inquadra nella nozione di nesso di occasionalità necessaria, ponendo una sostanziale continuità tra l'art. 31, co. 3, TUF e l'art. 2049 c.c. sulla responsabilità del preponente e del datore di lavoro per il fatto del preposto o del lavoratore subordinato.
Per ritenere un rapporto di occasionalità necessaria è sufficiente che il fatto del promotore sia riconducibile alle attività e alle incombenze affidategli, senza che il carattere doloso della condotta valga di per sé solo ad interrompere il nesso causale (anche, dunque, in ipotesi di truffa ai danni del cliente, attuata senza alcuna consapevolezza dell'intermediario: cfr.
Cass., 25.10.2022, n. 31.453). Anzi: ricondotta la responsabilità ex art. 31, co. 3 TUF alla più ampia fattispecie della responsabilità dell'art. 2049 c.c. (così la Cass., n. 31.453/22, cit.), il nesso di occasionalità necessaria non è neppure escluso dal fatto che il promotore, in veste di preposto, abbia abusato della sua posizione od abbia agito per finalità estranee a quelle dell'intermediario, in veste di preponente (in relazione all'art. 2049 c.c., Cass.,
8.11.1984, n. 5649).
Il nesso di occasionalità necessaria può, semmai, essere escluso dal contegno del danneggiato, allorchè la sua condotta sia caratterizzata da anomalie tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, e in questo caso, la condotta del soggetto leso fa venire meno il legame causale tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della banca intermediaria per il fatto del promotore (ex coeteris, Cass. 27.08.2020, n. 17.947); il contegno anomalo dell'investitore può, inoltre, essere valutato quale fatto colposo concorrente con l'illecito del promotore finanziario, in funzione della diminuzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, 1° co., c.c.
(da ultimo, Cass. 28.07.2021, n. 21643);
24 6.2 – L'attività svolta dal nella vicenda, così come descritta al § 5, è CP_2
chiaramente riconducibile ad una prestazione di servizi di investimento attraverso la promozione della conclusione di un contratto di gestione patrimoniale (il contratto di asset enhancement agreement), in un luogo diverso dalla sede legale di chi presta l'attività o il servizio (nella specie, la , ai sensi dell'art. 30, co. 1, lett. b, Parte_4
TUF: attività che il ha compiuto ingenerando nel suo interlocutore CP_14 [...]
– grazie al coinvolgimento del vero dominus dell'affare nelle Per_4 Persona_1 relazioni con banca per cui il lavorava come promoter – il ragionevole CP_14 affidamento sul fatto che egli operasse in qualità di preposto dell'intermediario autorizzato
. Parte_1
La mail del del 17.08.2009 – evidentemente preceduta da contatti dello stesso CP_2
con gli altri soggetti dell'operazione, in particolare col con CP_2 Per_1 [...]
il quale, infatti, il 15 precedente preannuncia a l'arrivo di una missiva Per_6 Per_4 da che attesterà la garanzia assicurativa dell'operazione e che tale Parte_1 garanzia viene prestata da un soggetto abilitato – sarebbe risultata decisiva, od avrebbe comunque concorso in maniera rilevante alla decisione del di concludere il Per_4
contratto di asset enhancement agreement: con tale e-mail, il , forte di una CP_2
rivendicata esperienza quindicennale come consulente finanziario, fornisce rassicurazioni al consentendogli di superare ogni dubbio sull'affidabilità della Per_4 Parte_4
(trad.: “Essendo consulente personale e banchiere di RA da 15 anni,
[...] posso certificare senza dubbio l'eccellente reputazione di RA”) e sulla solidità Contr del garante ED TI NA (trad.: è una società regolarmente registrata ai sensi del diritto italiano e regolamentata dalla BA CE d'AL
(Bankitalia) con licenza n. 3611; la società è solvibile [good standing], la tutela del capitale
+ interessi fornita è valida e legalmente vincolante”), e lo stesso risponde Per_4
ringraziando delle informazioni e assicurazioni trasmessegli e che procederà rapidamente
(lo fa lo stesso giorno) alla sottoscrizione del contratto di investimento e al bonifico della relativa somma.
La circostanza che alla data della predetta comunicazione (ossia al 17.08.2009) i documenti del contratto di asset enhancement agreement fossero già verosimilmente stati predisposti e che, nelle more, il avrebbe avuto il tempo e l'opportunità di interpellare legali e Per_4 consulenti sulla bontà dell'affare, non esclude il contributo causale fornito della mail del
, dato che proprio quella missiva consente all'uomo d'affari londinese di CP_2 superare ogni dubbio residuo e di determinarsi a firmare, trasferendo “velocemente” o
25 “rapidamente” (quickly) il denaro (trad: “Da quanto ho capito, i contratti sono in fase di lavorazione [si tratterebbe delle garanzie della ED TI NA, dato che il testo del contratto di investimento, siglato il giorno stesso, sarebbe già pronto;
la garanzia arriva solo nei giorni seguenti] e dovremmo procedere rapidamente al trasferimento del denaro”).
Del pari, l'esclusione, da un certo momento in avanti, del dalla gestione del CP_2
presunto affare non annulla con effetti retroattivi il contributo causale fornito dal suo intervento con la mail del 17.08.2009, ed anzi, il fatto che nella corrispondenza successiva tra alcuni dei personaggi coinvolti nella truffa egli venga definito “il nostro banker” – lungi dallo sminuirne il ruolo, come assume la difesa appellante – sembra invece attribuirgli retrospettivamente un ruolo tutt'altro che marginale o secondario nella vicenda della conclusione dell'asset enhancement agreement tra HO e
[...]
Parte_4
6.3 - E' nei fatti, come rileva il primo Giudice, la violazione da parte del promotore finanziario dei doveri di diligenza attinenti all'adeguata informazione del cliente sulla affidabilità dei soggetti coinvolti nell'operazione di investimento, e dunque una sua responsabilità per cattiva condotta, in rapporto ai suoi doveri delineati dall'(allora vigente) art. 107 Reg.
CONSOB 29.10.2007, n. 16.190; ciò anche senza riconoscere una sua collusione od un suo coinvolgimento diretto con gli autori della truffa.
Non può infatti ragionevolmente sostenersi – come fanno le difese appellanti – che il non abbia violato alcuna regola di condotta ed abbia anzi del tutto CP_2 correttamente fornito informazioni favorevoli su soggetti che all'epoca godevano di larga reputazione commerciale: attesa la sua speciale relazione con il e con le sue Per_1
società, anche quando lavorava per BA DI, il disponeva CP_2 senz'altro di conoscenze sufficienti per comprendere quanto fosse opaca ed equivoca la gestione finanziaria delle società del dei faccendieri che ruotavano intorno a Per_1
lui, e di tale situazione avrebbe, come promotore finanziario, dovuto rendere edotto il cliente che proprio a lui chiedeva garanzie sull'affidabilità dei soggetti con cui stava per affidare ben
10 milioni di euro.
6.4 – , a fronte di segnalazioni provenienti dall'internal audit sul conto del Parte_1
(introdotto come cliente proprio dal ed anzi presentato ai vertici Per_1 CP_2 dell'istituto come un finanziere con aderenze di livello internazionale) risalenti a fine luglio
26 2009, non ha vigilato sull'operato del suo promotore, sebbene fossero da subito emersi, a neppure due mesi dall'ingresso del nuovo promoter e del suo cliente nell'istituto, dei trasferimenti non poco anomali sul dossier titoli della RA s.a., tanto da attivare la segnalazione alla BA d'AL e all' Significativo è tra l'altro il fatto che la CP_12 corrispondenza sull'account dell'ufficio, in entrata e in uscita, per il sistema in uso all'epoca con il provider BRENNERCOM, potesse essere cancellata da ciascun utente senza lasciare traccia: segno, questo, di un palese difetto di un adeguato sistema di controlli interni.
Tale condotta della banca configura una palese negligenza o trascuratezza dei propri doveri di operatore qualificato nella sorveglianza dell'operato dei propri collaboratori, che non ha impedito al , proprio in veste di promoter di con cliente il CP_2 Parte_1 di inviare dall'account di posta elettronica dell'istituto e con firma “Antonio Per_1
OC – Alto Adige BA – Sudtirol Bank”, la mail del 17.08.2009, a cui sarebbe seguita la stipula del contratto di asset enhancement agreement da parte del per conto di Per_4
HO.
Dopo l'incontro del 14.09.2009 a seguito di convocazione a chiarimenti del Per_1
insieme col , sulla scorta del riscontro di ulteriori operazioni anomale che CP_2
corrispondevano ad investimenti di dubbia liceità o sicuramente poco chiari nei loro destinatari e nelle loro finalità, la condotta di sarebbe divenuta di CP_11
consapevole accondiscendenza alle condotte del suo promotore, essendosi ormai rivelate la personalità del e le sue attività di spregiudicato faccendiere: ma sono Per_1 sufficienti a ritenere la grave negligenza in vigilando sull'operato del già gli CP_2 elementi di cui la banca disponeva con il report dell'internal audit del 29.07.2009, prima, dunque, che il si muovesse in favore delle società del on la mail CP_2 Per_1
incriminata del 17.08.2009.
Tutto ciò costituisce motivo per ritenere una responsabilità solidale di , Parte_1 insieme con l'autore della condotta illecita, ai sensi dell'art. 31, co. 3, TUF, nel testo vigente ratione temporis.
Il fatto che tra e RA s.a. Parte_1 Parte_4
e tra e HO non fosse mai stato concluso un contratto per Parte_1
la prestazione di servizi finanziari rimane, viceversa, privo di rilievo per disconoscere la responsabilità della banca;
così come è irrilevante, ai fini della responsabilità della banca ex art. 31, co. 3, TUF, il fatto che non vi sia stato alcun trasferimento di denaro al CP_2
o che egli non abbia comunque mai avuto la disponibilità di fondi da parte di
HO.
27 6.5 - Per quanto fin qui emerso e per le informazioni delle quali egli disponeva al momento della sottoscrizione dell'asset enhancement agreement, la condotta di , per Persona_4
HO, nella vicenda non sembra essere idonea ad interrompere il legame di connessione tra le mansioni del e la condotta dannosa da quest'ultimo CP_2
osservata.
La giurisprudenza (v. sopra, § 6.1) nega infatti ogni equivalenza tra il semplice concorso di colpa del danneggiato e il contegno dell'investitore idoneo ad elidere il nesso di occasionalità necessaria, ma richiede, per poter escludere la responsabilità solidale dell'intermediario, che il cliente osservi un comportamento significativamente anomalo al punto tale da rivelare una collusione od una consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (v. altresì Cass., 13.12.2013, n. 27925; Id.,
24.03.2011; Id., 25.01.2011, n. 1741): ma nessun elemento conduce a ritenere che il
, determinandosi grazie alle rassicurazioni (o grazie anche alle rassicurazioni) del Per_4
a concludere con l'asset enhancement agreement un'operazione finanziaria CP_2
dagli elevati contenti speculativi (ma i cui risultati sarebbero stati garantiti da una garanzia prestata da una società titolare di autorizzazione della BA d'AL, ossia la ED
TI NA), abbia agito accettando consapevolmente il rischio che le informazioni fornite dal sull'affidabilità della e sulla CP_2 Parte_4 solvibilità della garante fossero false – quasi che si trattasse di una scommessa o di una puntata ad un gioco d'azzardo.
Il contratto di asset enhancement agreement concluso da Parte_11
costituisce una gestione patrimoniale in cui una parte Parte_4 conferisce un capitale ad un'altra perché lo investa faccia rendere (“potenziamento” dell'asset-capitale; trad.: “… Premesso che il Cliente si impegna a trasferire il proprio asset al Gestore per un periodo di un anno dalla data di sottoscrizione del presente contratto e il
Gestore si impegna a garantire tale asset con garanzia assicurativa ... erogata da società di assicurazione dei crediti debitamente autorizzata … e a gestire l'asset in conformità alle condizioni di seguito stabilite”; punti 3 e 4: “Il Gestore si impegna ad avviare immediatamente il proprio processo di gestione e a versare al Cliente il 100% del valore dell'Asset entro 30 giorni lavorativi dal completamento del punto 1 di cui sopra.
4. Il Gestore si impegna inoltre a restituire al Cliente l'Asset oltre al 5% degli interessi quindici giorni prima della scadenza della garanzia di assicurazione dei crediti …”).
28 La genericità dell'oggetto del contratto, poiché non risulterebbero indicati gli investimenti che avrebbe effettuato per realizzare quei risultati, può bensì Parte_4 essere apprezzata in termini di imprudenza da parte dell'investitore, rilevante ex art. 1227,
1° co., c.c., ma non vale ad integrare quella rilevante anomalia di condotta, che sfocia in una condotta consapevole di adesione od acquiescenza alle inadempienze del promotore,
e che sola vale ad escludere la responsabilità, solidale e concorrente, della banca investitrice. Occorre considerare, infatti, che il rilascio di una garanzia di buona esecuzione da parte della ED TI NA, in quanto proveniente da un soggetto autorizzato dalla BA d'AL ai sensi dell'art. 106 TUB, poteva assicurare un certo margine di tranquillità anche ad un soggetto sicuramente esperto di investimenti come il
: la misura dell'utile promesso nell'operazione (recupero del capitale entro 30 Per_4
giorni, più un 5 % di rendimento a fronte di investimenti sui mercati mondiali, entro il termine di durata annuale della garanzia) è bensì indizio del suo carattere altamente speculativo, ma proprio per contenerne i possibili esiti negativi HO aveva preteso il rilascio di una garanzia a prima richiesta che trasferisse sul garante il rischio economico di un risultato in tutto o in parte sfavorevole degli investimenti da effettuare.
6.6 – Può in conclusione dirsi accertata, alla luce di quanto sopra, la responsabilità diretta del e solidale di a norma dell'art. 31, co. 3, TUF, per i danni CP_2 Parte_1
subiti da HO nella vicenda.
La doglianza per cui il Giudicante di prime cure non avrebbe indicato le norme violate e su cui si fonda l'affermazione di responsabilità della banca e del suo (ormai ex) promoter e che la sentenza risulterebbe equivoca in punto al titolo in base al quale viene Parte_1
chiamata a rispondere, se si tratti di responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, così impedendo di comprendere le reali ragioni poste a fondamento della decisione, è in larga misura infondata, risultando comunque chiaro il percorso argomentativo che fa il Tribunale per pervenire alla soluzione pur quando non vi sia una analitica indicazione delle norme di riferimento;
a tutto concedere, si tratterebbe di un vizio comunque destinato ad essere superato dalla sostituzione della sentenza appellata con quella da emettersi dal giudice del gravame, esulando dai casi in cui la pronuncia di appello è solo rescindente (cfr. art. 354, ult. co., c.p.c.).
7. – La quantificazione del danno. Il concorso di colpa e/o l'aggravamento del danno da parte di HO.
29 7.1 - Il danno patito da HO è quantificabile nel valore del capitale perduto nell'investimento concluso per effetto (o comunque col concorso rilevante) delle rassicurazioni fornite dal approfittando della sua posizione di promotore CP_2
finanziario di . Parte_1
Essendo il pregiudizio economico conseguente ad una distrazione delle somme che dovevano essere destinate all'investimento, poiché di esse si sono illecitamente appropriati i vari personaggi coinvolti nella truffa anche attraverso lo schermo di società offshore, la circostanza che nel contratto di asset enhancement agreement non fossero definiti i contenuti della gestione patrimoniale da effettuarsi da Parte_4 nell'interesse di HO non vale in alcun modo ad escludere il legame causale tra la perdita patrimoniale, riconducibile ad un'illecita appropriazione delle risorse, e il fatto lesivo.
Analogamente privo di rilievo è il fatto che HO, come soggetto danneggiato, abbia deciso di agire civilmente contro e , Parte_1 Parte_3
tralasciando gli altri protagonisti della vicenda e le loro società: vertendosi in ipotesi di concausazione dell'illecito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2055 c.c. e di conseguente responsabilità solidale del soggetti coinvolti (nel senso che l'art. 2055 c.c. valga anche nei casi di convergenza causale di condotte tra loro indipendenti, non richiedendo una compartecipazione consapevole nel fatto ingiusto, cfr., per tutte, Cass., 21.06.2013, n.
15.687), la scelta del debitore solidale contro il quale dirigere la richiesta di danno spetta evidentemente al creditore senza necessità di coinvolgere gli altri coobbligati.
Anche l'obiezione della difesa , per cui la sentenza di primo grado non avrebbe CP_2
tenuto conto del parallelo contratto di investimento stipulato tra HO e
[...]
e della possibile incidenza causale di esso nella produzione del danno CP_9
lamentato dalla società inglese, coincidente con la perdita del capitale investito, è del tutto fuorviante: il danno deriva da una distrazione delle somme che HO aveva destinato a quell'affare, sicchè anche i contenuti del rapporto con Controparte_9
rimangono ininfluenti nella causazione del pregiudizio lamentato.
7.2 – Il danno di cui si discute un debito risarcitorio;
esso va quindi liquidato attualizzandolo alla data di pronuncia della sentenza, con applicazione degli interessi sulla somma annualmente rivalutata con decorrenza dalla data dell'esborso della somma andata definitivamente perduta fino al saldo effettivo (per tutte, Cass., 10.04.2018, n. 8766, in tema di debiti risarcitori da fatto illecito).
30 E' errata, al riguardo, la pretesa di , formulata come settimo motivo di Parte_1
appello, di far decorrere interessi e rivalutazione dal giorno della messa in mora con la domanda giudiziale, notificata il 28.01.2021, o, al più, dalla richiesta di restituzione delle somme fatta da il 19.08.2014, dal momento che non si tratta di un debito CP_1 pecuniario già liquido agli effetti dell'art. 1224 c.c., bensì di un debito pecuniario di natura risarcitoria, come tale illiquido e che dovrà essere quantificato giudizialmente attualizzandolo, con gli interessi, alla data di deposito della sentenza.
7.3 – Entrambi gli appellanti, principale e incidentale, reiterano, con uno specifico motivo di gravame, il tema del concorso di colpa o dell'aggravamento del danno, da parte del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c.: HO e il suo amministratore
[...]
, consumato uomo d'affari inglese ed esperto investitore nei mercati internazionali, Per_4
avrebbe agito con particolare leggerezza affidando ben 10 milioni di euro alla
RA senza adottare le dovute cautele. ha a sua volta riproposto in questa sede, come motivo di appello CP_1 incidentale, il tema della tardività dell'eccezione di non essere intervenuta per contenere gli effetti dannosi dell'altri condotta illecita, proposta da in comparsa Parte_1 costitutiva depositata oltre i termini dell'art. 167 c.p.c.; tema sul quale il primo Giudice non si sarebbe espresso, o si sarebbe espresso indirettamente in modo negativo, con l'esaminare direttamente nel merito detta eccezione.
7.3.1 – L'eccezione di tardività formulata da HO è, per quanto attiene al concorso di colpa, infondata.
L'affermazione di un contributo colposo del soggetto leso nella causazione del danno non costituisce eccezione in senso proprio (Cass., 1.02.2000, n. 1073) poiché, incidendo sul nesso causale tra la condotta illecita e il danno ingiusto, attiene propriamente all'accertamento di uno degli elementi costitutivi della fattispecie illecita, e non integra un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto al risarcimento;
al contrario, la limitazione degli effetti dannosi da parte del danneggiato secondo buona fede, rilevante a norma del 2° co. dell'art. 1227 c.c., costituisce eccezione in senso proprio in quanto consiste nella violazione di un obbligo di condotta successivo al fatto illecito, diretto a contenerne le conseguenze pregiudizievoli (Cass., 25.05.2010, n. 12.714).
E nel caso di specie, è senz'altro ravvisabile un'ipotesi di concorso colposo a norma dell'art. 1227, 1° co., c.c.
31 7.3.2 – Il comportamento osservato nella vicenda da , amministratore di Persona_4
HO, appare contraddistinto da un non modesto grado di avventatezza ed imprudenza: egli ha affidato ingenti risorse da investire in operazioni speculative ad un soggetto privo di reale solidità patrimoniale (la società in Parte_4 accomandita semplice con capitale sociale di soli € 1.000: cfr. la visura a Registro delle
Imprese al doc. 5 fasc. HO) e senza definire adeguatamente i contenuti e le caratteristiche degli investimenti (diversamente dal contratto con , Controparte_9
dove si parla di acquisto e rivendita di strumenti di debito bancario con rating AA o migliore), facendo affidamento sulle rassicurazioni di un promoter con il quale non aveva avuto in precedenza alcun rapporto (il ), e pur potendo disporre di consulenti legali e CP_2
finanziari di ben altra levatura.
Tale comportamento, se non integra quegli estremi di “significativa anomalia” che vale a spezzare il nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del promotore e il fatto dannoso a lui riferibile, è nondimeno apprezzabile come concorso di colpa del danneggiato per avere contribuito, in maniera non trascurabile, alla causazione del pregiudizio economico subito.
La diversa valutazione del primo Giudice, che ha negato il contributo colposo di
HO col dire che “l'attrice, società straniera, ha fatto pieno affidamento sul comportamento dell'intermediario che si presentava all'esterno quale professionista del settore e sponsorizzava i recapiti della banca, di talchè manca quell'elemento di consapevole acquiescenza dell'investitore in ordine all'illecito dell'intermediario finanziario, che possa configurare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. …”, confonde evidentemente il concorso di colpa rilevante ex art. 1227, 1° co., c.c. al fine di limitare il diritto al risarcimento, con la condotta anomala che interrompe il nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del promotore e il fatto lesivo, ai fini della responsabilità solidale dell'intermediario a norma dell'art. 31, co. 3, TUF (v. sopra, §§ 6.1 e 6.5).
La misura del concorso della società appellata nell'evento è stimabile, anche in ragione dell'esperienza dell'investitore e dell'accessibilità, per via del suo ruolo, ad un livello di informazioni e di conoscenze, anche attraverso terzi professionisti, sicuramente molto elevato, nel 50 %.
8. – Conclusioni e spese.
8.1 – L'appello, per concludere, può essere parzialmente accolto col riconoscimento di un concorso di colpa di HO del 50 % e conseguente riduzione della metà del
32 danno risarcibile, calcolato in € 10.000.000 versati il 20.08.2009 attualizzati alla data di deposito della sentenza (non della camera di consiglio) secondo l'ultima rilevazione ISTAT di gennaio 2025 (€ 15.481.623,15).
Per la cifra di € 7.740.811,57 va pertanto ridotta la condanna di e di Parte_3
a.g., in solido, con interessi al tasso legale dalla presente sentenza fino Parte_1
al saldo effettivo.
8.2 – Le spese di entrambi i gradi debbono essere compensate nella stessa misura del concorso di colpa del danneggiato, e dunque della metà, ponendo la restante metà a carico solidale degli appellanti principale e incidentale e , Parte_1 Parte_3 comune essendo il loro interesse in causa agli effetti dell'art. 97 c.p.c.
La liquidazione va fatta come segue:
- calcolo sulla somma riconosciuta (art. 5 d.m. 55/3014) di € 7.740.811,57 comprensiva di interessi e rivalutazione (art. 10, 2° co., c.p.c., richiamato dall'art. 5 cit.); fa eccezione l'inibitoria cautelare, che si è svolta sulla somma liquidata dal primo Giudice, pari ad €
14.058.389,45;
- € 70.000 per le quattro fasi in primo grado, quantificati tra i medi e i massimi tariffari in ragione della complessità delle questioni trattate e dei documenti esaminati;
- aumento del liquidato per il primo grado ad € 75.000 ex art. 4, co. 2, d.m. 55/2014 per la pluralità di parti contro le quali HO si è dovuta difendere (le cui posizioni non sono perfettamente assimilabili);
- € 50.000 per questo secondo grado, quantificati tra i medi e i massimi tariffari in ragione della complessità delle questioni trattate e dei documenti esaminati, ed esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi;
- aumento del liquidato per il secondo grado ad € 55.000 ex art. 4, co. 2, d.m. 55/2014 per la pluralità di parti contro le quali HO si è dovuta difendere (le cui posizioni non sono perfettamente assimilabili);
- € 11.582 per l'inibitoria cautelare ex art. 283 c.p.c., calcolata sul valore del liquidato dal primo giudice (€ 14.058.389,45) sui minimi tariffari essendo le questioni già assorbite dall'esame della causa per il merito, escluse le fasi introduttiva (l'istanza era dell'appellante ) e di trattazione. Parte_1
P.Q.M.
33 La Corte d'Appello di NO, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
e da contro avverso Parte_3 Controparte_1
la sent. n. 1232/2022 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 12.12.2022, con atto di citazione notificato in data 20.12.2022 e con comparsa di risposta depositata in data 21.03.2023:
a) in parziale accoglimento dell'appello principale di a.g. e dell'appello Parte_1
incidentale di , condanna a.g. e Parte_3 Parte_1 [...]
, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di Parte_3 [...]
, danno che liquida in complessivi € 7.740.811,57, oltre a Parte_12
interessi al tasso legale dalla data di deposito della sentenza al saldo effettivo;
b) liquida le spese sostenute da per il primo Parte_12 grado di giudizio in complessivi € 75.000;
c) liquida le spese sostenute da per questo Parte_12 secondo grado di giudizio in complessivi € 55.000;
d) liquida le spese sostenute da per la fase di Parte_12 inibitoria ex art. 283 c.p.c. in € 11.582;
e) condanna a.g. e , in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_3
rifusione, in favore di delle spese dei due Parte_12
gradi di giudizio, liquidate come ai punti precedenti, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e c.u. come in atti, nella misura del 50 %;
f) dichiara compensate le spese per il restante 50 %.
Così deciso in NO, nella camera di consiglio del 7/01/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci
34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1615 / 2022 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
BELLEGGIA STEFANO e FEDERICO RESTANO ed elettivamente domiciliato presso lo
Studio di quest'ultimo in TORINO, CORSO GALILEO FERRARIS, 43;
- appellante contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ALBERTO Controparte_1
TOFFOLETTO, DANIELE GRIFFINI, LUIGI ARDIZZONE, FRANCESCA MAGGIONI, nonché dagli Avv.ti PAVESIO CARLO e PAOLO MISERERE, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di questi ultimi in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 68 10121 TORINO;
- parte appellata e appellante incidentale
e contro
1 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._1
ROBERTO SIGNETTI ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO TELEMATICO;
- parte appellata e appellante incidentale
Oggetto: BAri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di NO – in riforma della Sentenza
n. 1232/2022, pubblicata in data 12/12/2022, del Tribunale di Ivrea, Sez. I Civ., G.U. Dott.ssa
Meri Papalia, nel giudizio recante R.G. n. 265/2021 – così giudicare:
Nel merito:
- accertare e dichiarare la nullità della Sentenza qui impugnata, per i motivi esposti in atti, adottando i provvedimenti conseguenti;
- in riforma della Sentenza qui impugnata, rigettare tutte le domande, conclusioni e istanze, anche istruttorie, proposte ex adverso nei confronti di perché del tutto Controparte_3
infondate in fatto e in diritto e non provate, per tutte le ragioni svolte;
- condannare a restituire a tutte le Controparte_1 Controparte_3
somme che nelle more del presente giudizio di appello la avesse corrisposto in CP_4
esecuzione della Sentenza di primo grado, oltre interessi legali, dal giorno del ricevimento del pagamento da parte di a quello di effettivo saldo ed Controparte_1
oltre alle successive occorrende;
In subordine:
- in subordine, sempre in riforma della Sentenza impugnata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere sussistente l'obbligazione ex adverso dedotta di risarcimento a carico di escludere e/o ridurre l'ammontare Controparte_3 dovuto a titolo di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1227 c.c., in considerazione del concorso colposo di nel cagionare il danno;
Controparte_1
In via istruttoria:
- previa modifica dell'ordinanza del 18 novembre 2021 del Tribunale di Ivrea nella parte in cui non ha ammesso tutte le istanze istruttorie di Controparte_3
(i) ammettere anche i seguenti capitoli di prova testimoniale non accolti, con i testi Dott.
e Dott.ssa : Testimone_1 Tes_2
2 “1 - Se è vero che per ogni potenziale cliente, la fa compilare al cliente una scheda CP_4
anagrafica che raccoglie i suoi dati e documenti identificativi;
nel caso si tratti di società, i dati e poteri del legale rappresentante della stessa;
2 - Se è vero che, con riferimento a Inprogramme SA, veniva trasmessa dal Consulente
alla la documentazione per l'apertura della scheda anagrafica sia della CP_2 CP_4
società che del legale rappresentante, in data 11 giugno 2009, Persona_1
documentazione che si rammostra al teste, e che tale documentazione veniva ricevuta dalla sede della il 16 giugno 2009; CP_4
3 - Se è vero che in data 16.07.2009 veniva trasmessa alla da parte del signor CP_4
la richiesta di apertura di un servizio di custodia e amministrazione titoli per CP_2
Inprogramme SA, documento che si rammostra al teste;
4 - Se è vero che il titolo Luxor Global PLC fu analizzato dalla direzione della e che CP_4
in sede di analisi della profilatura del cliente la direzione della effettuò indagini in CP_4
relazione al titolo Luxor Global Plc;
5 - Se è vero che, in relazione al nuovo cliente Inprogramme SA, venne compiuta da parte del responsabile antiriciclaggio, l'analisi di adeguata verifica, che si rammostra al teste, analisi che venne sottoposta alla direzione della il 21 luglio 2009; CP_4
6 - Se è vero che in seguito alle dimensioni del titolo Luxor Global Plc, l'internal audit della
si attivò con la BA d'AL, sezione di Bolzano, per segnalare l'ingresso del titolo;
CP_4
7 - Se è vero che l'internal audit nella relazione datata 27 luglio 2009 suggerì alla Direzione della BA la segnalazione all'UIF del titolo Luxor Global Plc che avrebbe aumentato la raccolta indiretta della BA;
8 - Se è vero che la segnalò all'UIF l'ingresso del titolo Luxor Global Plc, mediante la CP_4
documentazione che si rammostra al teste;
9 - Se è vero che l accertò che era intervenuto il dissequestro del titolo Luxor Parte_2
Global Plc in base a due sentenze del Tribunale di Milano, che avevano accertato la
“carenza assoluta del fumus del delitto posto a fondamento del provvedimento di sequestro preventivo;
10 – Se è vero che, all'apertura del rapporto con Inprogramme SA, egli o altri esponenti della BA erano stati messi a conoscenza dell'esistenza della società inglese
e del bonifico di un importo di 10 milioni di Euro sul conto di Controparte_1
Inprogramme SA;
11 – Se è vero che la funzione di compliance della segnalò alla BA d'AL e CP_4 all'Ufficio ALno dei Cambi i movimenti nonché i molteplici bonifici effettuati dal conto di
3 Inprogramme SA, inviando ad essa le segnalazioni e le comunicazioni che si rammostrano al teste;
12 – Se è vero che le suddette segnalazioni ebbero riscontro da parte delle Autorità di
Vigilanza;
13 - Se è vero che il 14 settembre 2009 si tenne la riunione, alla presenza di , CP_2
dott. di cui al resoconto, che si rammostra al teste;
Per_1 Per_2
15 – Se è vero che il resoconto della riunione fu inviato alla dott. della BA Per_3
d'AL il 16 settembre 2009 da parte dell'internal audit della;
CP_4
(ii) rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate, ove riproposte in appello;
(iii) nel denegato caso di ammissione dei capitoli ex adverso formulati, ammettere la prova contraria, con i testi indicati, sui capitoli formulati dalla controparte e sulle seguenti circostanze:
“1 - Vero che i diritti di custodia, pari a Euro 122.146,88, relativi al deposito dei titoli Luxor di proprietà di Inprogramme S.A. addebitati da Cassa CE di Bolzano sono stati integralmente sostenuti da come da documento 11 che si rammostra al teste;
CP_3
2 - Vero che ha receduto dal contratto di agenzia con il Sig. in CP_3 Parte_3
data 11 giugno 2014, come da documento 8 che si rammostra al teste;
3 - Vero che la decisione di recedere dal contratto di agenzia dipendeva dal mancato raggiungimento dei livelli minimi di fatturato previsti dalla BA da parte del Sig. , CP_2 come da documento 7 che si rammostra al teste”.
In ogni caso:
- condannare gli appellati alla rifusione a delle spese e dei compensi Controparte_3
professionali ex D.M. 55/14 del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, oltre al rimborso delle spese forfettarie (15%) ex art. 2 D.M. 55/14, IVA e CPA come per legge;
- emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso”.
Per parte appellata – appellante incidentale “In via principale CP_1
- dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare gli appelli avversari, confermando, per
l'effetto, la sentenza impugnata pronunciata dal Tribunale di Ivrea n. 1232/2022, pubblicata in data 12 dicembre 2022; in via subordinata
4 - nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, degli appelli avversari, accogliere occorrendo l'appello incidentale dell'odierna convenuta e in ogni caso le conclusioni rassegnate in primo grado, di seguito integralmente ritrascritte:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito – disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito – così giudicare:
1) accertare e dichiarare che i convenuti signor Controparte_5
sono responsabili individualmente ovvero in concorso fra loro, a titolo Parte_3
contrattuale ovvero, in via concorrente e comunque subordinata, a titolo extracontrattuale, occorrendo previo accertamento, in via incidentale, che i fatti sono considerati dalla legge come reato e occorrendo anche ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c. nonché dell'art. 31, Contr comma 3°, nei confronti di , per i fatti esposti in atti Controparte_1
e per i danni tutti che quest'ultima ha subìto avendo sottoscritto ed eseguito il contratto del
17 agosto 2009 con la Controparte_7
2) per l'effetto, condannare i convenuti in Controparte_5
persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, e signor , Parte_3
solidalmente fra loro ovvero, in via subordinata, per quanto di rispettiva ragione, al risarcimento dei danni predetti, allo stato quantificabili nell'importo di Euro 10.000.000, ovvero nel diverso importo, anche maggiore, che fosse ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre alla rivalutazione e agli interessi dal giorno del dovuto al saldo, interessi da determinarsi per il periodo successivo alla presente domanda al tasso previsto dall'art.
1284, comma 4°, c.c. e solo in subordine al tasso legale ordinario;
3) in ogni caso, condannare i convenuti in Controparte_5
persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, e signor Parte_3 all'integrale refusione, in favore dell'attrice, di spese e compensi del giudizio, oltre I.V.A. e
C.P.A. e rimborso forfetario.
e in via istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie, per le ragioni esposte in atti»; in via istruttoria
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie, per le ragioni esposte in atti;
in ogni caso
- condannare il signor e la in via solidale tra loro, alla CP_2 Controparte_3
integrale rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi del procedimento, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
5 Con salvezza di ogni diritto”.
Per parte appellata – appellante incidentale : “Previe le declaratorie Parte_3
del caso, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la nullità della sentenza qui impugnata, adottando i provvedimenti conseguenti;
in riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata l'assenza di ogni responsabilità dell'appellante sig. , rigettare le domande formulate dalla società CP_2 [...]
nei suoi confronti in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di Controparte_1
cui in narrativa;
in ogni caso, sempre in riforma della sentenza impugnata, con condanna dell'odierna società appellata alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, con distrazione a favore dell'avv. Roberto Signetti, che si dichiara antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il giudizio di primo grado.
1.1 - INVESTMENT è una società di diritto inglese costituita CP_1 CP_1
con lo scopo di investire i fondi del suo socio . Persona_4
1.2 - ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Ivrea, la e CP_1 Parte_1
, chiedendo accertarsi la loro responsabilità contrattuale, ovvero, in Parte_3
via concorrente, extra contrattuale (ex art. 2049 c.c. per la banca), per i danni subiti con la sottoscrizione nel 2009 di un contratto di investimento con la Parte_4
danni quantificati in 10 milioni di euro: in particolare, il , in qualità di
[...] CP_2
promotore finanziario della avrebbe violato i doveri informativi e di trasparenza Pt_1
in materia di servizi finanziari di investimento, inducendo il legale rappresentante della società attrice a fare affidamento sulla regolare esecuzione del contratto di Persona_4
investimento concluso con la di Parte_4 Persona_1
conoscente di lunga data del , mentre la RA s.a., società CP_2 svizzera anch'essa riferibile al sui cui conti erano stati versati i fondi dalla Per_1
HO, li avrebbe poi distratti senza destinarli agli investimenti programmati.
La vicenda, per come rappresentata in atto di citazione, è in breve la seguente,
6 Il 17.08.2009, al fine di stipulare un contratto di investimento, riceveva da Persona_4
– che nella prospettazione attorea avrebbe agito quale promotore Parte_3 finanziario della , attraverso una mail proveniente dall'account della banca Parte_1
– una comunicazione con la quale lo stesso , dando rassicurazioni circa la CP_2
assoluta solvibilità della d al possesso dei requisiti e delle Parte_4
autorizzazioni richieste per fornire una garanzia del credito, comunicava che si sarebbe potuto procedere velocemente alla stipulazione del contratto di investimento, per un importo di € 10.000.000. stipulava, quindi, con la il contratto di CP_1 Parte_4
investimento denominato «asset enhancement agreement», con il quale si impegnava a versare i 10 milioni di euro su un conto acceso dalla RA s.a. presso la
, a fronte della garanzia del credito che sarebbe di lì a breve stata prestata Parte_1
dalla ED TI NA, società di mediazione creditizia riferibile ad Per_1
[...] effettuava il bonifico di € 10.000.000 in favore della RA s.a. CP_1
presso . Parte_1
RA s.a., tuttavia, non investiva la somma così ricevuta in “operazioni di valorizzazione”, come previsto dal contratto di investimento, ma la distraeva verso le più disparate destinazioni, tra cui banche e società offshore ed altri soggetti.
Il infatti, legale rappresentante della RA s.a. ed al quale erano Per_1
pure riconducibili la ED TI NA e la Parte_4
(società di mediazione creditizia), poi fallite nel 2014, aveva operato una serie di truffe ai danni di risparmiatori attuate secondo lo “schema di Ponzi”, per cui era stato destinatario di un procedimento penale dinanzi al Tribunale di NO (conclusosi con la sua condanna a nove anni in primo grado), in cui la posizione del era stata stralciata per CP_2
prescrizione.
1.3 – ha contestato la propria responsabilità nella vicenda: egli non Parte_3
aveva mai svolto alcuna attività di promotore finanziario a favore di o di CP_1
RA s.a., ed anzi il danno lamentato dalla società attrice era riconducibile unicamente all'incauta operazione di investimento, alla quale egli sarebbe stato completamente estraneo;
per di più, sarebbe anche mancato il nesso di occasionalità necessaria tra gli illeciti contestati e l'incarico conferitogli dalla di Parte_1
promotore finanziario.
7 1.4 – Anche ha sostenuto la propria totale assenza di responsabilità: Parte_1
essa banca era estranea ai rapporti tra e CP_1 Parte_4
essendosi limitata alla lavorazione del bonifico dei fondi destinati all'investimento
[...]
verso il conto aperto dalla RA s.a.; in ogni caso, rilevava che il contratto di investimento tra le due società era nullo sia perchè prevedeva un interesse usurario, sia perché era stato concluso con una società non abilitata alle operazioni di investimento – col che doveva ritenersi la responsabilità esclusiva nella vicenda di il CP_1
7.08.2009 veniva aperto il conto della RA s.a., e a quella data erano già in corso le trattative tra il per la e , Per_1 Parte_4 Persona_4 titolare della – che viene indicato come un esperto uomo d'affari; CP_1
si era rivolto al non come promotore finanziario di , Per_4 CP_2 Parte_1
ma affinchè verificasse il regolare trasferimento di fondi dalla banca londinese dove era il conto della a , senza che vi fosse una spendita del CP_1 Parte_1
nome della banca.
1.5 – Con sent. n. 1232/2022 depositata il 12.12.2022, il Tribunale di Ivrea ha riconosciuto la responsabilità di e di e li ha condannati in solido Parte_1 Parte_3 al risarcimento del danno, liquidato in € 14.058.389,45, oltre a interessi legali dalla sentenza al saldo e alle spese di lite.
Per quel che riguarda il , il primo Giudice riteneva che egli, nella sua qualità di CP_2
promotore finanziario, non avesse ottemperato ai suoi doveri informativi, di condotta e di protezione dell'investitore in tutte le fasi dell'operazione, dapprima fornendo alla garanzie sulla bontà dell'investimento e della solidità finanziaria della CP_1
RA s.a. (e dunque, tenendo un comportamento determinante nella conclusione del contratto di investimento, che integrerebbe un'attività di intermediazione finanziaria), e poi, nello svolgimento del rapporto, rassicurando la sul CP_1
corretto adempimento contrattuale della RA.
Con riguardo alla posizione della , osservava il Tribunale che Parte_1 [...]
aveva operato in veste di promotore finanziario della banca, utilizzando Parte_3
l'account di posta elettronica dell'istituto ed indicando in chiusura delle mails i riferimenti a tale istituto di credito, e dunque agendo anche formalmente come soggetto in rapporto con la banca;
la sarebbe perciò responsabile ai sensi dell'art. 31, co. 3, TUF Parte_1
8 per culpa in eligendo del proprio operatore e, di seguito, per culpa in vigilando del suo operato.
2. – L'appello principale di . Parte_5
a proposto appello in via principale, chiedendo, altresì, con istanza Parte_6
di trattazione anticipata ex art. 351, 2° co., c.p.c., la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado e riproponendo le richieste istruttorie respinte in primo grado.
2.1 – Con il primo motivo, l'appellante principale denuncia l'errata valutazione del primo
Giudice circa la conoscenza dell'esistenza, da parte di essa banca, del contratto di investimento tra e la circostanza non CP_8 Parte_4
poteva ritenersi non contestata, dato che essendo la conclusione del contratto un fatto ad essa estraneo, non aveva nessun onere di contestazione o di disconoscimento.
2.2 – Col secondo motivo, si contesta la ricostruzione fornita dal Giudicante di prime cure circa l'attività svolta dal : era promotore finanziario di CP_2 Parte_3
, ma in quella veste egli avrebbe dovuto promuovere investimenti per Parte_1
conto della banca, mentre nella specie, proponendo un investimento in favore di si sarebbe posto al di fuori del suo incarico, agendo solo Parte_4 nell'interesse della stessa come promotore finanziario di Parte_4
, il non aveva concluso alcun contratto di investimento, né Parte_1 CP_2
con né con RA s.a. né con HO, ma Parte_4
si sarebbe limitato a verificare il buon esito del trasferimento di fondi dalla banca londinese della al conto acceso da RA s.a. presso CP_1 Parte_1
quindi a svolgere un'attività dalla quale non poteva derivare alcuna responsabilità
[...] della banca, né contrattuale, né extra contrattuale ai sensi dell'art. 2049 c.c. o dell'art. 31, co. 3, TUF.
2.3 – Con il terzo motivo, si censura come errata la sentenza appellata nella parte in cui afferma l'esistenza di un rapporto di investimento tra e Parte_1
quando, in realtà, nessun rapporto riconducibile ai contratti disciplinati CP_1 dall'art. 23 TUF, e con le forme proprie di questi, sarebbe mai stato concluso: Parte_1
si era infatti limitata a dar corso ad un ordine di bonifico sul conto della
[...]
9 RA s.a., agendo in adempimento del contratto di conto corrente di corrispondenza, e null'altro; anzi, l'operato di essa banca non era in alcun modo connesso con le mansioni tipiche del promotore finanziario, di talchè non era neppure possibile ritenere che le mansioni del avessero costituito occasione necessaria per il CP_2
maturarsi del danno, con affidamento incolpevole della e conseguente CP_1 responsabilità dell'appellante.
2.4 – Con il quarto motivo, si denuncia che ha convenuto in primo grado CP_1
solo ed essa banca tirolese, sebbene con loro non fosse intercorso Parte_3
alcun rapporto negoziale: nella vicenda, tuttavia, risultavano coinvolti anche altri soggetti, il cui apporto causale sarebbe stato decisivo, o comunque tale da interrompere il nesso eziologico tra le condotte della banca e del suo allora promotore finanziario e il danno da perdita integrale dell'investimento, patito da CP_1
2.5 – Con il quinto motivo, la banca appellante lamenta la nullità della sentenza, che non indicherebbe le norme che si assumono state violate e su cui si fonda l'affermazione di responsabilità dei convenuti, e che affermerebbe promiscuamente, allo stesso tempo, una responsabilità contrattuale ed extra contrattuale di esso istituto, impedendo in tal modo di comprendere le reali ragioni poste a fondamento della decisione.
2.6 – Con il sesto motivo, si ribadisce il concorso di colpa, o l'aggravamento del danno, da parte del soggetto danneggiato, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.: HO e il suo amministratore , consumato uomo d'affari inglese ed esperto investitore Persona_4
nei mercati internazionali, avrebbero agito con particolare leggerezza affidando ben 10 milioni di euro alla enza adottare le dovute cautele. Parte_4
2.7 – Con il settimo motivo, formulato in subordine, contesta come errato Parte_1
il calcolo del danno con riguardo agli interessi e la rivalutazione: gli interessi e la rivalutazione vengono fatti decorrere dalla data del 20.08.2009, quando è stato effettuato il trasferimento dei fondi distratti dal ttraverso la RA s.a., anziché Per_1
– come ritenuto corretto – dal giorno della messa in mora con la domanda giudiziale, notificata il 28.01.2021, o, al più, dalla richiesta di restituzione delle somme fatta da il 19.08.2014. CP_1
10 2.8 – Con ordinanza in data 18.01.2023, questa Corte ha accolto l'istanza di inibitoria, previa prestazione di cauzione.
3. – L'appello incidentale di . Parte_3
ha, a sua volta, proposto appello incidentale sul capo di decisione Parte_3
che afferma la sua responsabilità e lo condanna, in via solidale con la , al Parte_1
risarcimento del danno.
La sentenza non avrebbe tenuto conto che i rapporti di investimento erano intercorsi solo tra e senza alcuna attività di CP_1 Parte_4
promozione finanziaria del , il quale si sarebbe limitato ad identificare i due CP_2
soggetti proponenti il contratto di collocamento bancario senza interferire o suggerire le scelte di investimento alla HO;
la sentenza, inoltre, non avrebbe tenuto conto del parallelo contratto di investimento stipulato tra HO e CP_9
e della possibile incidenza causale di esso nella produzione del danno lamentato
[...]
dalla società inglese, coincidente con la perdita del capitale investito, e malgrado il lucro che
HO pensava di ricavare dai due contratti in poco tempo (individuato nella somma del capitale da restituire, più il risultato economico utile ritraibile da CP_10
più la somma frutto di escussione della garanzia prestata da ED
[...]
TI NA); si obietta di seguito alla decisione di primo grado che la responsabilità del promotore e della banca va esclusa quando il danneggiato ha tenuto una condotta che presenti – come nella specie – connotati di grave anomalia, e in questo caso risultavano violate le regole basilari di ogni investimento finanziario.
L'appellante incidentale contesta, infine, la condanna alle spese.
4. – La posizione di HO. L'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. si è costituita chiedendo la declaratoria di inammissibilità ex art. 348 bis CP_1
c.c. o il rigetto nel merito degli appelli, principale e incidentale;
ha riproposto, con appello incidentale, il tema della tardività dell'eccezione di non essere intervenuta per contenere gli effetti dannosi dell'altri condotta illecita, proposta da in comparsa Parte_5 costitutiva depositata oltre i termini dell'art. 167 c.p.c., calcolati sulla data dell'udienza così come era stata differita dal G.I. ai sensi dell'art. 168 bis, 5° co., c.p.c.
In corso di causa, l'appellata ha ceduto la propria posizione creditoria a un litigation found, ma tale operazione non ha comportato una successione nel diritto controverso ai sensi
11 dell'art. 111 c.p.c., o in ogni caso, il processo è proseguito, a norma dell'art. 111, 1° co.,
c.p.c., tra i contendenti originari.
La richiesta di inammissibilità dell'appello (evidentemente ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non essendo formulate censure riguardo alla specificità e alla concludenza dei motivi di gravame, in riferimento ai requisiti dell'art. 342 c.p.c.) viene reiterata da HO nella precisazione delle conclusioni. Nondimeno, e come si evince dal disposto dell'art. 348 ter, 1° co., c.p.c. (“All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello a norma dell'art. 348 bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata ….”), l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza può esser dichiarata soltanto in limine, ossia non oltre la prima udienza ex art. 350 c.p.c., di talchè, una volta iniziata la trattazione nel merito ed a maggior ragione una volta raggiunta la fase decisoria, la sua rilevazione rimane ormai definitivamente preclusa restando assorbita nella decisione finale.
5. – L'esame congiunto dei motivi dell'appello, principale e incidentale, riguardanti la responsabilità di quale promotore finanziario e, in via solidale, di Parte_3
. La ricostruzione dei fatti. CP_11
I primi cinque motivi dell'appello principale e i motivi dell'appello incidentale di
[...]
, che investono la responsabilità di quest'ultimo quale promotore finanziario e Parte_3
solidale di , meritano di essere esaminati congiuntamente. CP_11
5.1 – RA s.a. era, all'epoca dei fatti, una società svizzera esercente l'attività di agenzia e di intermediazione assicurativa in ogni ramo, con possibilità di compiere ogni operazione commerciale e finanziaria e di prestare garanzie reali e personali a favore di terzi;
di tale società era amministratore Persona_1
RA era una società di mediazione creditizia e consulenza in Parte_4
materia finanziaria e assicurativa, con sede in Orbassano e della quale era socio accomandatario Persona_1
Il di professione assicuratore, era altresì amministratore della società italiana Per_1
c.te in NO e titolare dell'agenzia assicurativa di Parte_4 Pt_7
5.1.1 – Come risulta dal rapporto dell'internal audit di del 27.07.2009, al Parte_1
doc.
3.1 fasc. della banca in primo grado, RA s.a. era stata acquisita come cliente di detta banca tramite il promotore finanziario , il quale – il Parte_3
12 giorno stesso dell'inizio del suo rapporto con la banca tirolese, l'11.06.2009 – ha redatto la
“scheda anagrafica”, il contratto di collocamento con consulenza personalizzata, il modulo
MIFID e il contratto quadro di servizio di gestione portafogli;
contestualmente al contratto di gestione portafogli vi è un conferimento iniziale di uno strumento finanziario (titolo Citigroup
EO-MEDIUM-TERMI NOTES, emesso da CITYBANK Inc.) del valore di nominali € 300 milioni e la precisazione, aggiunta a penna verosimilmente dal (che firma tutti CP_2
i documenti come promotore), che il rapporto è stato “acceso per trasferire titoli e cash da riposizionare successivamente su altre tipologie di prodotti di rismarmio gestito”.
Il successivo 14.07 RA s.a. (rimbro di ingresso del 16.07) inoltra, sempre con la firma del come promoter, una richiesta di apertura di dossier titoli e, in pari CP_2
data, trasferisce uno strumento finanziario per nominali $ 900 milioni (titolo Loan Notes 2008
2.10.2018 ISIN CODE GB00B3F58170 emesso da LUXOR GLOBAL PLC); il contratto di deposito amministrato è concluso il 30.07, il conto corrente della società viene poi aperto ai primi di agosto 2009.
Sul contratto di gestione portafogli (“Linea di Gestione denominata RO BOND”, alla nt. 2 della relazione dell'internal audit è denominato “contratto RO BOND”) e poi sul dossier titoli sarebbero transitati due strumenti finanziari oggetto di successiva segnalazione alla BA
d'AL (v. oltre, § 5.1.4).
Nessun contratto per la prestazione di servizi di investimento risulta, peraltro, essere stato concluso tra RA s.a. e per lo specifico affare poi concluso Parte_1
tra la prima e HO (v. oltre, §§ 5.2 e 5.4).
5.1.2 – è stato fino al maggio 2009 promotore finanziario di BA Parte_3
DI e, cessato il suo rapporto con quest'ultima, è divenuto promotore di
; come promotore finanziario di BA DI, il ha Parte_1 CP_2
avuto quale cliente nella veste, questa volta, di amministratore della Persona_1
IMPROGRAMME s.a.s.; la conoscenza tra il e il è, del resto, di CP_2 Per_1
lunga data, risalendo ad un rapporto di collaborazione del primo per il secondo intercorso negli anni Novanta.
Proprio in riferimento alla gestione del cliente BA Parte_4
DI ha inoltrato nei primi di maggio 2009 una segnalazione antiriciclaggio all' riguardante un trasferimento su un dossier titoli intestato alla predetta società di CP_12
titoli per il valore nominale di un miliardo di dollari USA, con ordinante GESTION GRUPO
GUARDIAN S.L. tramite il CREDIT SUISSE di Zurigo. Come emerge dall'annotazione di
13 p.g. della Guardia di Finanza di NO del 30.06.2011, prot. 0248684/11 (doc. 45.12 prodd.
HO), il delegato antiriciclaggio di BA DI ebbe a segnalare la condotta impropria del in relazione a tale operazione, alla quale, secondo CP_2
quanto riferito dallo stesso responsabile antiriciclaggio, ne sarebbero dovute seguire altre per 1,5 miliardi di dollari sempre sul conto titoli della RA. Le operazioni, che sarbbero state garantite da una lettera di affidavit a favore del rilasciata dallo Per_1
sceicco della famiglia reale del Qatar, lettera inserita nella relazione predisposta Per_5
dal , erano state rifiutate come sospette da BA DI e segnalate CP_2
alle autorità antiriciclaggio.
5.1.3 – è un istituto bancario che opera esclusivamente con Parte_1
promotori finanziari ed è privo di sportelli;
la sua attività prevalente riguarda la gestione del risparmio.
Nella seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., riferisce della sua Parte_3 presentazione all'allora vice-direttore di nel giugno 2009, Parte_8 insieme col collega per valutarne l'ingresso nell'istituto come promotori CP_13 finanziari;
in quell'occasione – racconta sempre il – egli avrebbe CP_2 rappresentato agli organi della banca l'operatività di e della sua società Persona_1
RA s.a.
I contenuti dell'incontro vengono riferiti nel dettaglio nel verbale di interrogatorio del davanti al P.M. della Procura di NO in data 15.03.2013 (doc. 41 fasc. CP_2
HO): già dalla sua presentazione agli organismi della banca, il Per_1 avrebbe prospettato “l'idea di far gestire … investimenti molto importanti”, e quando i 10 milioni di euro furono accreditati sul conto della RA s.a. vi sarebbe stata
“soddisfazione all'interno della banca perché sembrava che desse corso a Per_1 quanto aveva prospettato”; il vice direttore , indicato come “il numero uno Testimone_1 operativo all'interno della banca”, sarebbe stato fin dall'origine a conoscenza del bonifico dei 10 milioni di euro.
Già in precedenza, del resto, e precisamente nel verbale di s.i.t. rilasciate alla Questura di
Bolzano il 14.06.2011 (doc. 11 fasc. HO), il aveva dichiarato CP_2
che, dopo avere acquisito come cliente la RA s.a. nella sua veste di (neo- assunto) promoter di , il vrebbe preannunciato a lui e al vice- Parte_1 Per_1 direttore il trasferimento di 10 milioni di euro, nell'ambito di una più ampia operazione Tes_1 finanziaria. L'annuncio avrebbe preceduto – sempre secondo quanto riferisce il CP_14
14 a s.i.t. – l'inoltro della mail del 17.08.2009 a circa la solvibilità e l'affidabilità Persona_4
della RA del CASTELLI.
L'incontro in questione è collocabile nei primi di giugno 2009, dato che dalla relazione dell'internal audit del 27.07.2009 (v. oltre, § 5.1.4) risulta che l'11.06.2009 RA
s.a. entra, proprio tramite il , come cliente di . CP_2 Parte_1
La circostanza dell'incontro è confermata sia dal sia dal vice-direttore , ma CP_13 Tes_1 nessuno dei due dice che si sarebbe parlato dell'operatività della IMPROGRAMME s.a. o di
“programmi di lavoro” con la predetta società; il precisa comunque che il CP_13 vrebbe in quell'occasione vantato la sua conoscenza e i suoi rapporti di affari Per_1
con lo sceicco del Qatar, accreditandosi in tal modo presso la banca come un Per_5
cliente di particolare riguardo.
5.1.4 – A luglio 2009, e precisamente con il citato rapporto del 27.07, l'internal audit di relaziona i vertici dell'istituto di un'indagine interna svolta sulla Parte_1
RA s.a. in merito ad un'operazione di trasferimento da un'altra banca non identificata del titolo Citigroup EO-MEDIUM-TERMI NOTES, emesso da CITYBANK Inc., per nominali € 300.000.000, e ad un'ulteriore operazione di trasferimento dalla RBS di
Zurigo di un altro titolo, emesso da LUXOR BANK PLC, di nominali $ 900.000.000; quest'ultimo titolo era stato dapprima oggetto di sequestro disposto dalla Procura della
Repubblica di Milano, secondo quanto emerso dalle notizie di stampa apparse su giornali nazionali (tra cui il Corriere della Sera), ma era stato poi dissequestrato a seguito dell'accertamento della provenienza di esso dallo sceicco Per_5
La relazione esordisce col dire che il patron di RA s.a., era Per_1
divenuto cliente della banca attraverso il , ed anzi ha cura di sottolineare che CP_2
l'inizio del rapporto con la RA s.a. si colloca proprio lo stesso giorno in cui il ha incominciato a lavorare come promoter per la;
si riferisce CP_2 Parte_5 che l'ingresso dei titoli Citigroup EO-MEDIUM-TERMI NOTES e LUXOR BANK PLC è stato segnalato alla BA d'AL – sede di Bolzano, ma che esso “farà sensibilmente incrementare la raccolta indiretta della banca”; e si suggerisce di segnalare l'operazione all' dato che i titoli sarebbero poi stati trasferiti ad altri operatori, ma al contempo si CP_12 lamenta (il periodo è evidenziato in grassetto nel testo) “la mancanza presso la banca dell'apposito software [per le rilevazioni antiriciclaggio] che deve essere prontamente richiesto all'autorità competente”.
15 A questo punto, la banca disponeva di elementi sufficienti per sottoporre a speciale attenzione il , attraverso cui operava il e vigilare adeguatamente CP_2 Per_1 sul suo operato nelle attività che egli avrebbe potuto compiere nell'interesse del suo cliente;
ma evidentemente quegli allarmi sono stati ignorati.
5.2 – HO racconta che ad agosto 2009 avrebbe avviato le trattative con tali e (quest'ultimo come intermediario) per un'operazione Persona_6 Persona_7 finanziaria da € 10.000.000 tra la stessa HO e Parte_4
da realizzarsi con la conclusione di un contratto di asset enhancement agreement in
[...]
base al quale HO avrebbe trasferito ad la somma Parte_4 di € 10 milioni sul conto della diversa società svizzera RA s.a. presso
, filiale di Bolzano, e avrebbe poi investito il Parte_1 Parte_4
capitale impegnandosi alla restituzione del 100 % del suo valore più il 5 % di interessi;
l'operazione sarebbe stata garantita per il 105 % del capitale da ED TI
NA SOCIETÀ FINANZIARIA s.p.a. - cioè a dire, la predetta società si costituiva garante di per il risarcimento delle eventuali perdite derivanti dal Parte_4
mancato adempimento delle obbligazioni assunte verso HO.
Parallelamente a questo contratto tra HO e il Parte_4
proponeva al la conclusione di un secondo contratto, questa volta con CP_15 Per_4
la sua società FAST TRADING GRUP, che avrebbe incrementato la fruttuosità del capitale investito e che avrebbe fatto parte della medesima operazione finanziaria;
sulla base di tale secondo contratto si obbligava a pagare € 10.000.000, che Controparte_9
RA avrebbe dovuto restituire entro trenta giorni dal trasferimento del capitale investito, secondo il primo contratto, più € 5.000.000 che avrebbe Controparte_9 accreditato ad HO sempre entro trenta giorni, più € 9.700.000 che la stessa avrebbe accordato entro sessanta giorni, a fronte della cessione in favore CP_9
di essa della garanzia a suo tempo emessa da UNITET TI NA.
sarà imputato per concorso nella truffa ai danni di e di Persona_6 Persona_4
HO in relazione all'operazione di trasferimento fondi a favore di
RA s.a. e della conclusione del contratto di asset enhancement agreement del 17.08.2009 (v. oltre, § 5.4).
Della ED TI NA SOCIETÀ FINANZIARIA s.p.a. era, all'epoca, socio di maggioranza il ne è poi divenuto amministratore Persona_1 Per_1
unico nel 2010 (la società è stata dichiarata fallita nel 2014).
16 E' in atti una mail, datata 15.08.2009, di diretta a , con la Persona_6 Persona_4 quale il DOHRTEY preannuncia l'arrivo di una comunicazione da che Parte_1 attesterà la garanzia assicurativa dell'operazione e che tale garanzia viene prestata da un soggetto abilitato (doc. 33 fasc. HO).
5.3 – Il 17.08.2009, alle ore 8,20, , utilizzando l'account dell'istituto Parte_3
“@suedtirolbak.eu” e firmandosi “ – Alto Adige BA – Sudtirol Bank”, Parte_3
invia a , legale rappresentante HO, una e-mail del seguente Persona_4
tenore:
Con detta mail, il , dichiarando di agire su istruzione di RA (si CP_2
tratterebbe della che poi doveva gestire il capitale), Parte_4
conferma di aver verificato che quella società possiede i requisiti necessari per ottenere la garanzia da parte della ED TI NA SOCIETÀ FINANZIARIA, regolarmente autorizzata dalla BA d'AL e indicata come pienamente solvibile [good standing], richiama la sua esperienza di consulente finanziario da quindici anni della
17 riferisce che la stessa società gode di ottima reputazione e si Parte_4
impegna a far pervenire rapidamente la garanzia del credito.
Si tratta, evidentemente, della garanzia preannunciata il 15.08 precedente dalla mail di a . Persona_6 Persona_4
Ad ore 9,50 risponde al : dopo averlo ringraziato per le Persona_4 CP_2
informazioni e le rassicurazioni ricevute, lo informa che avrebbe proceduto rapidamente
(“quickly”) alla stipula del contratto di investimento e a bonificare i 10 milioni di euro, comunicandogli che il bonifico della somma sarebbe stato eseguito dalla LLOYSD
BANKING GROUP e che lo avrebbe messo in contatto con il funzionario di riferimento di tale banca, affinché potesse confermare anche a lui quanto dichiarato nella precedente e- mail.
Questa la mail di risposta, al doc. 12 fasc. HO:
5.4 – Nella stessa data del 17.08.2009, HO sigla con
[...] il contratto di investimento denominato “asset enhancement agreement” – Parte_4 accordo di valorizzazione (“potenziamento”) di attività.
Sempre il 17.08.2009, HO conclude con di Controparte_9 CP_16
un secondo contratto (v. sopra, § 5.2) finalizzato ad incrementare la fruttuosità
[...] della complessiva operazione di investimento con l'acquisto e rivendita di strumenti di debito bancario con rating Standard & Poor's di livello AA o migliore.
Il trasferimento di fondi viene seguito dal , il quale con due mails del 17 e del CP_2
18.08.2009 (sabato) si informa dell'accredito con AX PA, dipendente della banca londinese LLOYDS TSB, e riceve dal suo interlocutore conferma del bonifico alle coordinate
18 del conto di RA s.a. presso (doc. 17 fasc. HO Parte_1
primo grado).
Il 19.08.2009 la somma è accreditata da HO, tramite la banca londinese, sul conto della RA s.a., con valuta 20 (doc. 16).
5.5 – A partire dal giorno successivo l'accredito sul conto della RA s.a., la provvista di dieci milioni di euro bonificata da HO, anziché essere destinata agli investimenti promessi del contratto di asset enhancement agreement, viene trasferita - con una serie di bonifici che insospettiscono la e conducono alla Parte_1 segnalazione antiriciclaggio e alla convocazione del v oltre, § 5.6.2) – verso le Per_1
più disparate destinazioni;
la Guardia di Finanza, nel ricostruire i movimenti del denaro, verifica che almeno cinque dei dieci milioni di euro vengono destinati alle società del o a società dei suoi complici nella truffa (cfr. relazione al doc. 45.10 fasc. Per_1
HO, pag. 17).
In particolare, l'estratto conto del conto corrente di RA s.a., al doc. 16 fasc.
HO, riporta alla data del 26.08.2009 (prima, dunque, della segnalazione delle operazioni sospette all' del 1.09.2009 e dell'incontro con il un investimento CP_12 Per_1 di € 1.000.000 nella gestione patrimoniale “Alpi Quant” della . Parte_5
L'investimento in una gestione patrimoniale della è confermato anche dal Pt_1
nel verbale di s.i.t. del 14.06.2011 e poi nel verbale di interrogatorio come CP_2
persona sottoposta ad indagini del 15.03.2013, rispettivamente ai docc. 11 e 41 fasc.
HO.
Cioè a dire, parte dei 10 milioni costituenti la provvista fornita da HO è stata investita dal come amministratore RA, in prodotti finanziari della Per_1
banca odierna appellante.
5.6 – Sostiene HO che nell'autunno 2009 (dopo, quindi, la conclusione del contratto di asset enhancement agreement e la mail inviata dal a CP_2 [...]
sulla solidità della società investitrice e l'affidabilità della garanzia della ED Per_4
TI NA), si sarebbe svolto un incontro negli uffici della , Parte_1
presenti , presidente della banca, il vice direttore Persona_1 Per_8 Tes_1
e il responsabile dell'internal audit (lo stesso che aveva firmato la
[...] Tes_3 segnalazione del 27.07.2009, v. sopra, § 5.1.4), e che in quell'incontro, sarebbe stato
19 chiesto al destinatario del bonifico di 10 milioni di euro, di chiarire il motivo per Per_1
cui quella cifra non era ancora stata investita in prodotti di risparmio gestito.
La riunione viene datata dalla banca appellante, nei propri atti, al 14.09.2009.
5.6.1 - Interrogato come teste nel giudizio di primo grado, non nega Testimone_1
l'incontro (che colloca a settembre 2009), né che ad esso abbiano partecipato il presidente della , il il funzionario ma specifica che si sarebbe Parte_1 Per_1 Tes_3 trattato di una riunione di prassi “in quanto RA aveva della liquidità sul conto
e normalmente sollecitiamo in tali casi ad investire nei servizi di investimento anziché tenerli sul conto” e dice di non ricordare la cifra presente sul conto della RA s.a.
5.6.2 – Dall'esame della annotazione di p.g. della Guardia di Finanza del 30.06.2011 (doc.
45.12 fasc. HO) emergono ben diciotto segnalazioni antiriciclaggio effettuate da per operazioni compiute da come legale Parte_1 Persona_1
rappresentante della RA s.a. tra il 1.09.2009 e il 1.06.2010.
La prima di tali operazioni segnalate all' riguarda una serie di bonifici, a favore di vari CP_12
soggetti (tra cui la società italiana del titolare Parte_4 Per_1 dell'agenzia a NO, e la ED CONSUTING NA, di cui era socio Pt_7 di maggioranza lo stesso con causale l'acquisto di quote di partecipazione Per_1
azionaria, utilizzando come provvista proprio i 10 milioni di euro confluiti sul conto della
RA s.a. da parte della HO.
Alla data della riunione del 14.09.2009 (così collocata nel tempo dalla banca appellante) le operazioni di RA s.a. segnalate come sospette da sono CP_17
quattro, due del 1°.09 e due del 2.09.
La Guardia di Finanza riferisce che aveva comunicato all' di aver Parte_9 CP_12
convocato il insieme al suo promotore finanziario e che Per_1 CP_2 dall'incontro (si tratterebbe proprio della riunione del settembre 2009, di cui parla il vice direttore ) era emerso che i bonifici risultavano giustificati dal pagamento di fatture per Tes_1
attività professionali relative ad operazioni di investimento e che la provvista era costituita da somme ricevute da un membro della famiglia regnante del Qatar (lo sceicco Per_5
Di tale riunione il dr. , funzionario di , relaziona il suo Tes_3 Parte_1 referente presso la BA d'AL con mail del 16.09 seguente (doc. 6 fasc. , Pt_1
precisando che alla riunione erano presenti, oltre al vice-direttore , al presidente Tes_1
20 e al , anche il membro del collegio sindacale della banca dr. Pt_10 CP_2
PLASCHKE.
E' in atti, al doc.
6.1 prodd. , la raccomandata a mano con cui la banca Parte_5 comunica al per conto di RA s.a., di aver riscontrato “consistenti Per_1
e ripetuti movimenti di pagamento attraverso lo strumento del bonifico bancario” e rileva che
“tale attività non sporadica non coincide con quanto da Voi dichiarato in sede di accensione del rapporto (ai fini del d.lgs. 231/07) [è la normativa antiriciclaggio]”; si invita quindi il cliente ad un incontro per “comprendere se le Vostre esigenze siano o meno cambiate rispetto a quanto inizialmente dichiaratoci …”.
5.6.3 – Può dunque dirsi certo, ad onta delle dichiarazioni reticenti ed evasive del teste
, che , al 1°.09.2009 quando effettua la segnalazione Testimone_1 Parte_1 antiriciclaggio all' era perfettamente a conoscenza dei trasferimenti, da parte del CP_12 come amministratore RA s.a., del denaro ricevuto nell'agosto Per_1
precedente da HO, tanto da segnalarle come operazioni sospette e da convocare il per chiarimenti a riguardo;
la stessa banca era, inoltre, a Per_1 conoscenza – per quanto riportavano le causali dei bonifici e, di seguito, per quanto le aveva riferito il nell'incontro da essa banca sollecitato – che quei trasferimenti Per_1
corrispondevano ad investimenti finanziari con scopi e destinazione ignoti, e che comunque, dietro quelle operazioni, vi era proprio il (anche lui convocato a chiarimenti), CP_2
in veste di promotore finanziario.
Del resto, non si spiegherebbe la presenza del presidente dell'istituto e di un Per_8 componente del collegio sindacale all'incontro del 14.09.2009 con il se si fosse Per_1 trattato solo – come dichiara il vice-direttore – di un semplice colloquio “di prassi” con Tes_1
un cliente per discutere della liquidità sul suo conto.
5.7 – In data 21.10.2009, – sempre corrispondendo dall'account della Parte_3
, pur parlando di RA ( come “my client” - Parte_1 Parte_4 rassicura che ha personalmente seguito l'operazione ed è tutto a posto, salvo Persona_4
una questione di conformità che verrà risolto a breve.
Questo il testo (doc. 17 fasc. HO):
21 Il successivo 30.11 invia, dallo stesso account, un'altra e-mail relativa al seguito dell'operazione, di cui si incarica personalmente (doc. 18):
22 5.8 – Per cercare di chiarire se i rapporti tra e Parte_3 Persona_1
come legale rappresentante di RA s.a., coinvolgessero anche Parte_1
il Giudicante di primo grado ha emesso, nell'ordinanza istruttoria del 18.11.2021, un
[...] ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. per il “programma di lavoro” che sarebbe, nella prospettazione attorea, stato concordato tra il la banca odierna appellata, Per_1
e della corrispondenza intercorsa tra il e il ramite l'account messo CP_2 Per_1
a disposizione del primo dall'istituto bancario.
Con nota del 9.02.2022, ha risposto di non disporre più della Parte_1
corrispondenza elettronica in quanto il provider BRENNERCOM s.p.a. che utilizzava a quel tempo, aveva una struttura del servizio tale per cui la cancellazione definitiva, effettuata da ciascun utente, delle e-mail in entrata e in uscita sul proprio indirizzo, comportava la cancellazione definitiva delle stesse dal sistema, senza possibilità di recupero e che il servizio con quel provider era cessato dal 2013.
6. – Segue, l'esame congiunto dei motivi dell'appello principale e incidentale riguardanti la responsabilità di come promotore finanziario e solidale ex art. 31, co. Parte_3
3, TUF di IR Pt_1
6.1 – A norma dell'art. 31, co. 3, TUF, nel testo in vigore all'epoca dei fatti (periodo compreso tra il d.lgs. 101/2009 e il d.lgs. 44/2014), le banche e gli intermediari finanziari sono responsabili, in solido coi promotori finanziari da essi nominati quali dipendenti, agenti o mandatari, dei danni da essi arrecati a terzi nell'ambito di offerte fuori sede, anche se tali danni siano conseguenza di responsabilità penale.
Il fondamento di una tale responsabilità (da contatto sociale) sta nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa (art. 31, co. 1, TUF), traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere la rispondenza per le conseguenze pregiudizievoli che possono subire i terzi i quali entrano in rapporto con il promotore in quanto tale: l'intermediario, cioè, espone con l'affidamento di mansioni di speciale rilevanza e delicatezza al promotore la sfera giuridica altrui al rischio di un'ingerenza dannosa ad opera del soggetto di cui si avvale nella propria attività imprenditoriale, ed è in ragione di ciò che egli può essere chiamato a rispondere civilmente del fatto del promotore, pure in presenza di un fatto doloso integrante gli estremi di un reato.
Nell'ambito dei risarcimenti agli investitori danneggiati da violazioni della normativa in materia di finanza sussiste, bensì, una responsabilità solidale di natura contrattuale
23 dell'istituto di credito titolare dei rapporti contrattuali con gli investitori, in relazione proprio alle attività dannose del promotore;
ma una responsabilità della banca sussiste anche per attività illecite del promoter pur se questi non è legato da un rapporto negoziale con la banca o se la sua attività lesiva viene svolta al di fuori di uno specifico contratto per la prestazione di servizi di investimento, qualora detta attività sia svolta con modalità tali da ingenerare un incolpevole affidamento dell'investitore sullo stabile inserimento del promotore nella struttura gestionale della banca (Cass., 12.02.2025, n. 3644).
Presupposto della responsabilità dell'intermediario è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza di legittimità inquadra nella nozione di nesso di occasionalità necessaria, ponendo una sostanziale continuità tra l'art. 31, co. 3, TUF e l'art. 2049 c.c. sulla responsabilità del preponente e del datore di lavoro per il fatto del preposto o del lavoratore subordinato.
Per ritenere un rapporto di occasionalità necessaria è sufficiente che il fatto del promotore sia riconducibile alle attività e alle incombenze affidategli, senza che il carattere doloso della condotta valga di per sé solo ad interrompere il nesso causale (anche, dunque, in ipotesi di truffa ai danni del cliente, attuata senza alcuna consapevolezza dell'intermediario: cfr.
Cass., 25.10.2022, n. 31.453). Anzi: ricondotta la responsabilità ex art. 31, co. 3 TUF alla più ampia fattispecie della responsabilità dell'art. 2049 c.c. (così la Cass., n. 31.453/22, cit.), il nesso di occasionalità necessaria non è neppure escluso dal fatto che il promotore, in veste di preposto, abbia abusato della sua posizione od abbia agito per finalità estranee a quelle dell'intermediario, in veste di preponente (in relazione all'art. 2049 c.c., Cass.,
8.11.1984, n. 5649).
Il nesso di occasionalità necessaria può, semmai, essere escluso dal contegno del danneggiato, allorchè la sua condotta sia caratterizzata da anomalie tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, e in questo caso, la condotta del soggetto leso fa venire meno il legame causale tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della banca intermediaria per il fatto del promotore (ex coeteris, Cass. 27.08.2020, n. 17.947); il contegno anomalo dell'investitore può, inoltre, essere valutato quale fatto colposo concorrente con l'illecito del promotore finanziario, in funzione della diminuzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, 1° co., c.c.
(da ultimo, Cass. 28.07.2021, n. 21643);
24 6.2 – L'attività svolta dal nella vicenda, così come descritta al § 5, è CP_2
chiaramente riconducibile ad una prestazione di servizi di investimento attraverso la promozione della conclusione di un contratto di gestione patrimoniale (il contratto di asset enhancement agreement), in un luogo diverso dalla sede legale di chi presta l'attività o il servizio (nella specie, la , ai sensi dell'art. 30, co. 1, lett. b, Parte_4
TUF: attività che il ha compiuto ingenerando nel suo interlocutore CP_14 [...]
– grazie al coinvolgimento del vero dominus dell'affare nelle Per_4 Persona_1 relazioni con banca per cui il lavorava come promoter – il ragionevole CP_14 affidamento sul fatto che egli operasse in qualità di preposto dell'intermediario autorizzato
. Parte_1
La mail del del 17.08.2009 – evidentemente preceduta da contatti dello stesso CP_2
con gli altri soggetti dell'operazione, in particolare col con CP_2 Per_1 [...]
il quale, infatti, il 15 precedente preannuncia a l'arrivo di una missiva Per_6 Per_4 da che attesterà la garanzia assicurativa dell'operazione e che tale Parte_1 garanzia viene prestata da un soggetto abilitato – sarebbe risultata decisiva, od avrebbe comunque concorso in maniera rilevante alla decisione del di concludere il Per_4
contratto di asset enhancement agreement: con tale e-mail, il , forte di una CP_2
rivendicata esperienza quindicennale come consulente finanziario, fornisce rassicurazioni al consentendogli di superare ogni dubbio sull'affidabilità della Per_4 Parte_4
(trad.: “Essendo consulente personale e banchiere di RA da 15 anni,
[...] posso certificare senza dubbio l'eccellente reputazione di RA”) e sulla solidità Contr del garante ED TI NA (trad.: è una società regolarmente registrata ai sensi del diritto italiano e regolamentata dalla BA CE d'AL
(Bankitalia) con licenza n. 3611; la società è solvibile [good standing], la tutela del capitale
+ interessi fornita è valida e legalmente vincolante”), e lo stesso risponde Per_4
ringraziando delle informazioni e assicurazioni trasmessegli e che procederà rapidamente
(lo fa lo stesso giorno) alla sottoscrizione del contratto di investimento e al bonifico della relativa somma.
La circostanza che alla data della predetta comunicazione (ossia al 17.08.2009) i documenti del contratto di asset enhancement agreement fossero già verosimilmente stati predisposti e che, nelle more, il avrebbe avuto il tempo e l'opportunità di interpellare legali e Per_4 consulenti sulla bontà dell'affare, non esclude il contributo causale fornito della mail del
, dato che proprio quella missiva consente all'uomo d'affari londinese di CP_2 superare ogni dubbio residuo e di determinarsi a firmare, trasferendo “velocemente” o
25 “rapidamente” (quickly) il denaro (trad: “Da quanto ho capito, i contratti sono in fase di lavorazione [si tratterebbe delle garanzie della ED TI NA, dato che il testo del contratto di investimento, siglato il giorno stesso, sarebbe già pronto;
la garanzia arriva solo nei giorni seguenti] e dovremmo procedere rapidamente al trasferimento del denaro”).
Del pari, l'esclusione, da un certo momento in avanti, del dalla gestione del CP_2
presunto affare non annulla con effetti retroattivi il contributo causale fornito dal suo intervento con la mail del 17.08.2009, ed anzi, il fatto che nella corrispondenza successiva tra alcuni dei personaggi coinvolti nella truffa egli venga definito “il nostro banker” – lungi dallo sminuirne il ruolo, come assume la difesa appellante – sembra invece attribuirgli retrospettivamente un ruolo tutt'altro che marginale o secondario nella vicenda della conclusione dell'asset enhancement agreement tra HO e
[...]
Parte_4
6.3 - E' nei fatti, come rileva il primo Giudice, la violazione da parte del promotore finanziario dei doveri di diligenza attinenti all'adeguata informazione del cliente sulla affidabilità dei soggetti coinvolti nell'operazione di investimento, e dunque una sua responsabilità per cattiva condotta, in rapporto ai suoi doveri delineati dall'(allora vigente) art. 107 Reg.
CONSOB 29.10.2007, n. 16.190; ciò anche senza riconoscere una sua collusione od un suo coinvolgimento diretto con gli autori della truffa.
Non può infatti ragionevolmente sostenersi – come fanno le difese appellanti – che il non abbia violato alcuna regola di condotta ed abbia anzi del tutto CP_2 correttamente fornito informazioni favorevoli su soggetti che all'epoca godevano di larga reputazione commerciale: attesa la sua speciale relazione con il e con le sue Per_1
società, anche quando lavorava per BA DI, il disponeva CP_2 senz'altro di conoscenze sufficienti per comprendere quanto fosse opaca ed equivoca la gestione finanziaria delle società del dei faccendieri che ruotavano intorno a Per_1
lui, e di tale situazione avrebbe, come promotore finanziario, dovuto rendere edotto il cliente che proprio a lui chiedeva garanzie sull'affidabilità dei soggetti con cui stava per affidare ben
10 milioni di euro.
6.4 – , a fronte di segnalazioni provenienti dall'internal audit sul conto del Parte_1
(introdotto come cliente proprio dal ed anzi presentato ai vertici Per_1 CP_2 dell'istituto come un finanziere con aderenze di livello internazionale) risalenti a fine luglio
26 2009, non ha vigilato sull'operato del suo promotore, sebbene fossero da subito emersi, a neppure due mesi dall'ingresso del nuovo promoter e del suo cliente nell'istituto, dei trasferimenti non poco anomali sul dossier titoli della RA s.a., tanto da attivare la segnalazione alla BA d'AL e all' Significativo è tra l'altro il fatto che la CP_12 corrispondenza sull'account dell'ufficio, in entrata e in uscita, per il sistema in uso all'epoca con il provider BRENNERCOM, potesse essere cancellata da ciascun utente senza lasciare traccia: segno, questo, di un palese difetto di un adeguato sistema di controlli interni.
Tale condotta della banca configura una palese negligenza o trascuratezza dei propri doveri di operatore qualificato nella sorveglianza dell'operato dei propri collaboratori, che non ha impedito al , proprio in veste di promoter di con cliente il CP_2 Parte_1 di inviare dall'account di posta elettronica dell'istituto e con firma “Antonio Per_1
OC – Alto Adige BA – Sudtirol Bank”, la mail del 17.08.2009, a cui sarebbe seguita la stipula del contratto di asset enhancement agreement da parte del per conto di Per_4
HO.
Dopo l'incontro del 14.09.2009 a seguito di convocazione a chiarimenti del Per_1
insieme col , sulla scorta del riscontro di ulteriori operazioni anomale che CP_2
corrispondevano ad investimenti di dubbia liceità o sicuramente poco chiari nei loro destinatari e nelle loro finalità, la condotta di sarebbe divenuta di CP_11
consapevole accondiscendenza alle condotte del suo promotore, essendosi ormai rivelate la personalità del e le sue attività di spregiudicato faccendiere: ma sono Per_1 sufficienti a ritenere la grave negligenza in vigilando sull'operato del già gli CP_2 elementi di cui la banca disponeva con il report dell'internal audit del 29.07.2009, prima, dunque, che il si muovesse in favore delle società del on la mail CP_2 Per_1
incriminata del 17.08.2009.
Tutto ciò costituisce motivo per ritenere una responsabilità solidale di , Parte_1 insieme con l'autore della condotta illecita, ai sensi dell'art. 31, co. 3, TUF, nel testo vigente ratione temporis.
Il fatto che tra e RA s.a. Parte_1 Parte_4
e tra e HO non fosse mai stato concluso un contratto per Parte_1
la prestazione di servizi finanziari rimane, viceversa, privo di rilievo per disconoscere la responsabilità della banca;
così come è irrilevante, ai fini della responsabilità della banca ex art. 31, co. 3, TUF, il fatto che non vi sia stato alcun trasferimento di denaro al CP_2
o che egli non abbia comunque mai avuto la disponibilità di fondi da parte di
HO.
27 6.5 - Per quanto fin qui emerso e per le informazioni delle quali egli disponeva al momento della sottoscrizione dell'asset enhancement agreement, la condotta di , per Persona_4
HO, nella vicenda non sembra essere idonea ad interrompere il legame di connessione tra le mansioni del e la condotta dannosa da quest'ultimo CP_2
osservata.
La giurisprudenza (v. sopra, § 6.1) nega infatti ogni equivalenza tra il semplice concorso di colpa del danneggiato e il contegno dell'investitore idoneo ad elidere il nesso di occasionalità necessaria, ma richiede, per poter escludere la responsabilità solidale dell'intermediario, che il cliente osservi un comportamento significativamente anomalo al punto tale da rivelare una collusione od una consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (v. altresì Cass., 13.12.2013, n. 27925; Id.,
24.03.2011; Id., 25.01.2011, n. 1741): ma nessun elemento conduce a ritenere che il
, determinandosi grazie alle rassicurazioni (o grazie anche alle rassicurazioni) del Per_4
a concludere con l'asset enhancement agreement un'operazione finanziaria CP_2
dagli elevati contenti speculativi (ma i cui risultati sarebbero stati garantiti da una garanzia prestata da una società titolare di autorizzazione della BA d'AL, ossia la ED
TI NA), abbia agito accettando consapevolmente il rischio che le informazioni fornite dal sull'affidabilità della e sulla CP_2 Parte_4 solvibilità della garante fossero false – quasi che si trattasse di una scommessa o di una puntata ad un gioco d'azzardo.
Il contratto di asset enhancement agreement concluso da Parte_11
costituisce una gestione patrimoniale in cui una parte Parte_4 conferisce un capitale ad un'altra perché lo investa faccia rendere (“potenziamento” dell'asset-capitale; trad.: “… Premesso che il Cliente si impegna a trasferire il proprio asset al Gestore per un periodo di un anno dalla data di sottoscrizione del presente contratto e il
Gestore si impegna a garantire tale asset con garanzia assicurativa ... erogata da società di assicurazione dei crediti debitamente autorizzata … e a gestire l'asset in conformità alle condizioni di seguito stabilite”; punti 3 e 4: “Il Gestore si impegna ad avviare immediatamente il proprio processo di gestione e a versare al Cliente il 100% del valore dell'Asset entro 30 giorni lavorativi dal completamento del punto 1 di cui sopra.
4. Il Gestore si impegna inoltre a restituire al Cliente l'Asset oltre al 5% degli interessi quindici giorni prima della scadenza della garanzia di assicurazione dei crediti …”).
28 La genericità dell'oggetto del contratto, poiché non risulterebbero indicati gli investimenti che avrebbe effettuato per realizzare quei risultati, può bensì Parte_4 essere apprezzata in termini di imprudenza da parte dell'investitore, rilevante ex art. 1227,
1° co., c.c., ma non vale ad integrare quella rilevante anomalia di condotta, che sfocia in una condotta consapevole di adesione od acquiescenza alle inadempienze del promotore,
e che sola vale ad escludere la responsabilità, solidale e concorrente, della banca investitrice. Occorre considerare, infatti, che il rilascio di una garanzia di buona esecuzione da parte della ED TI NA, in quanto proveniente da un soggetto autorizzato dalla BA d'AL ai sensi dell'art. 106 TUB, poteva assicurare un certo margine di tranquillità anche ad un soggetto sicuramente esperto di investimenti come il
: la misura dell'utile promesso nell'operazione (recupero del capitale entro 30 Per_4
giorni, più un 5 % di rendimento a fronte di investimenti sui mercati mondiali, entro il termine di durata annuale della garanzia) è bensì indizio del suo carattere altamente speculativo, ma proprio per contenerne i possibili esiti negativi HO aveva preteso il rilascio di una garanzia a prima richiesta che trasferisse sul garante il rischio economico di un risultato in tutto o in parte sfavorevole degli investimenti da effettuare.
6.6 – Può in conclusione dirsi accertata, alla luce di quanto sopra, la responsabilità diretta del e solidale di a norma dell'art. 31, co. 3, TUF, per i danni CP_2 Parte_1
subiti da HO nella vicenda.
La doglianza per cui il Giudicante di prime cure non avrebbe indicato le norme violate e su cui si fonda l'affermazione di responsabilità della banca e del suo (ormai ex) promoter e che la sentenza risulterebbe equivoca in punto al titolo in base al quale viene Parte_1
chiamata a rispondere, se si tratti di responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, così impedendo di comprendere le reali ragioni poste a fondamento della decisione, è in larga misura infondata, risultando comunque chiaro il percorso argomentativo che fa il Tribunale per pervenire alla soluzione pur quando non vi sia una analitica indicazione delle norme di riferimento;
a tutto concedere, si tratterebbe di un vizio comunque destinato ad essere superato dalla sostituzione della sentenza appellata con quella da emettersi dal giudice del gravame, esulando dai casi in cui la pronuncia di appello è solo rescindente (cfr. art. 354, ult. co., c.p.c.).
7. – La quantificazione del danno. Il concorso di colpa e/o l'aggravamento del danno da parte di HO.
29 7.1 - Il danno patito da HO è quantificabile nel valore del capitale perduto nell'investimento concluso per effetto (o comunque col concorso rilevante) delle rassicurazioni fornite dal approfittando della sua posizione di promotore CP_2
finanziario di . Parte_1
Essendo il pregiudizio economico conseguente ad una distrazione delle somme che dovevano essere destinate all'investimento, poiché di esse si sono illecitamente appropriati i vari personaggi coinvolti nella truffa anche attraverso lo schermo di società offshore, la circostanza che nel contratto di asset enhancement agreement non fossero definiti i contenuti della gestione patrimoniale da effettuarsi da Parte_4 nell'interesse di HO non vale in alcun modo ad escludere il legame causale tra la perdita patrimoniale, riconducibile ad un'illecita appropriazione delle risorse, e il fatto lesivo.
Analogamente privo di rilievo è il fatto che HO, come soggetto danneggiato, abbia deciso di agire civilmente contro e , Parte_1 Parte_3
tralasciando gli altri protagonisti della vicenda e le loro società: vertendosi in ipotesi di concausazione dell'illecito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2055 c.c. e di conseguente responsabilità solidale del soggetti coinvolti (nel senso che l'art. 2055 c.c. valga anche nei casi di convergenza causale di condotte tra loro indipendenti, non richiedendo una compartecipazione consapevole nel fatto ingiusto, cfr., per tutte, Cass., 21.06.2013, n.
15.687), la scelta del debitore solidale contro il quale dirigere la richiesta di danno spetta evidentemente al creditore senza necessità di coinvolgere gli altri coobbligati.
Anche l'obiezione della difesa , per cui la sentenza di primo grado non avrebbe CP_2
tenuto conto del parallelo contratto di investimento stipulato tra HO e
[...]
e della possibile incidenza causale di esso nella produzione del danno CP_9
lamentato dalla società inglese, coincidente con la perdita del capitale investito, è del tutto fuorviante: il danno deriva da una distrazione delle somme che HO aveva destinato a quell'affare, sicchè anche i contenuti del rapporto con Controparte_9
rimangono ininfluenti nella causazione del pregiudizio lamentato.
7.2 – Il danno di cui si discute un debito risarcitorio;
esso va quindi liquidato attualizzandolo alla data di pronuncia della sentenza, con applicazione degli interessi sulla somma annualmente rivalutata con decorrenza dalla data dell'esborso della somma andata definitivamente perduta fino al saldo effettivo (per tutte, Cass., 10.04.2018, n. 8766, in tema di debiti risarcitori da fatto illecito).
30 E' errata, al riguardo, la pretesa di , formulata come settimo motivo di Parte_1
appello, di far decorrere interessi e rivalutazione dal giorno della messa in mora con la domanda giudiziale, notificata il 28.01.2021, o, al più, dalla richiesta di restituzione delle somme fatta da il 19.08.2014, dal momento che non si tratta di un debito CP_1 pecuniario già liquido agli effetti dell'art. 1224 c.c., bensì di un debito pecuniario di natura risarcitoria, come tale illiquido e che dovrà essere quantificato giudizialmente attualizzandolo, con gli interessi, alla data di deposito della sentenza.
7.3 – Entrambi gli appellanti, principale e incidentale, reiterano, con uno specifico motivo di gravame, il tema del concorso di colpa o dell'aggravamento del danno, da parte del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c.: HO e il suo amministratore
[...]
, consumato uomo d'affari inglese ed esperto investitore nei mercati internazionali, Per_4
avrebbe agito con particolare leggerezza affidando ben 10 milioni di euro alla
RA senza adottare le dovute cautele. ha a sua volta riproposto in questa sede, come motivo di appello CP_1 incidentale, il tema della tardività dell'eccezione di non essere intervenuta per contenere gli effetti dannosi dell'altri condotta illecita, proposta da in comparsa Parte_1 costitutiva depositata oltre i termini dell'art. 167 c.p.c.; tema sul quale il primo Giudice non si sarebbe espresso, o si sarebbe espresso indirettamente in modo negativo, con l'esaminare direttamente nel merito detta eccezione.
7.3.1 – L'eccezione di tardività formulata da HO è, per quanto attiene al concorso di colpa, infondata.
L'affermazione di un contributo colposo del soggetto leso nella causazione del danno non costituisce eccezione in senso proprio (Cass., 1.02.2000, n. 1073) poiché, incidendo sul nesso causale tra la condotta illecita e il danno ingiusto, attiene propriamente all'accertamento di uno degli elementi costitutivi della fattispecie illecita, e non integra un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto al risarcimento;
al contrario, la limitazione degli effetti dannosi da parte del danneggiato secondo buona fede, rilevante a norma del 2° co. dell'art. 1227 c.c., costituisce eccezione in senso proprio in quanto consiste nella violazione di un obbligo di condotta successivo al fatto illecito, diretto a contenerne le conseguenze pregiudizievoli (Cass., 25.05.2010, n. 12.714).
E nel caso di specie, è senz'altro ravvisabile un'ipotesi di concorso colposo a norma dell'art. 1227, 1° co., c.c.
31 7.3.2 – Il comportamento osservato nella vicenda da , amministratore di Persona_4
HO, appare contraddistinto da un non modesto grado di avventatezza ed imprudenza: egli ha affidato ingenti risorse da investire in operazioni speculative ad un soggetto privo di reale solidità patrimoniale (la società in Parte_4 accomandita semplice con capitale sociale di soli € 1.000: cfr. la visura a Registro delle
Imprese al doc. 5 fasc. HO) e senza definire adeguatamente i contenuti e le caratteristiche degli investimenti (diversamente dal contratto con , Controparte_9
dove si parla di acquisto e rivendita di strumenti di debito bancario con rating AA o migliore), facendo affidamento sulle rassicurazioni di un promoter con il quale non aveva avuto in precedenza alcun rapporto (il ), e pur potendo disporre di consulenti legali e CP_2
finanziari di ben altra levatura.
Tale comportamento, se non integra quegli estremi di “significativa anomalia” che vale a spezzare il nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del promotore e il fatto dannoso a lui riferibile, è nondimeno apprezzabile come concorso di colpa del danneggiato per avere contribuito, in maniera non trascurabile, alla causazione del pregiudizio economico subito.
La diversa valutazione del primo Giudice, che ha negato il contributo colposo di
HO col dire che “l'attrice, società straniera, ha fatto pieno affidamento sul comportamento dell'intermediario che si presentava all'esterno quale professionista del settore e sponsorizzava i recapiti della banca, di talchè manca quell'elemento di consapevole acquiescenza dell'investitore in ordine all'illecito dell'intermediario finanziario, che possa configurare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. …”, confonde evidentemente il concorso di colpa rilevante ex art. 1227, 1° co., c.c. al fine di limitare il diritto al risarcimento, con la condotta anomala che interrompe il nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del promotore e il fatto lesivo, ai fini della responsabilità solidale dell'intermediario a norma dell'art. 31, co. 3, TUF (v. sopra, §§ 6.1 e 6.5).
La misura del concorso della società appellata nell'evento è stimabile, anche in ragione dell'esperienza dell'investitore e dell'accessibilità, per via del suo ruolo, ad un livello di informazioni e di conoscenze, anche attraverso terzi professionisti, sicuramente molto elevato, nel 50 %.
8. – Conclusioni e spese.
8.1 – L'appello, per concludere, può essere parzialmente accolto col riconoscimento di un concorso di colpa di HO del 50 % e conseguente riduzione della metà del
32 danno risarcibile, calcolato in € 10.000.000 versati il 20.08.2009 attualizzati alla data di deposito della sentenza (non della camera di consiglio) secondo l'ultima rilevazione ISTAT di gennaio 2025 (€ 15.481.623,15).
Per la cifra di € 7.740.811,57 va pertanto ridotta la condanna di e di Parte_3
a.g., in solido, con interessi al tasso legale dalla presente sentenza fino Parte_1
al saldo effettivo.
8.2 – Le spese di entrambi i gradi debbono essere compensate nella stessa misura del concorso di colpa del danneggiato, e dunque della metà, ponendo la restante metà a carico solidale degli appellanti principale e incidentale e , Parte_1 Parte_3 comune essendo il loro interesse in causa agli effetti dell'art. 97 c.p.c.
La liquidazione va fatta come segue:
- calcolo sulla somma riconosciuta (art. 5 d.m. 55/3014) di € 7.740.811,57 comprensiva di interessi e rivalutazione (art. 10, 2° co., c.p.c., richiamato dall'art. 5 cit.); fa eccezione l'inibitoria cautelare, che si è svolta sulla somma liquidata dal primo Giudice, pari ad €
14.058.389,45;
- € 70.000 per le quattro fasi in primo grado, quantificati tra i medi e i massimi tariffari in ragione della complessità delle questioni trattate e dei documenti esaminati;
- aumento del liquidato per il primo grado ad € 75.000 ex art. 4, co. 2, d.m. 55/2014 per la pluralità di parti contro le quali HO si è dovuta difendere (le cui posizioni non sono perfettamente assimilabili);
- € 50.000 per questo secondo grado, quantificati tra i medi e i massimi tariffari in ragione della complessità delle questioni trattate e dei documenti esaminati, ed esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi;
- aumento del liquidato per il secondo grado ad € 55.000 ex art. 4, co. 2, d.m. 55/2014 per la pluralità di parti contro le quali HO si è dovuta difendere (le cui posizioni non sono perfettamente assimilabili);
- € 11.582 per l'inibitoria cautelare ex art. 283 c.p.c., calcolata sul valore del liquidato dal primo giudice (€ 14.058.389,45) sui minimi tariffari essendo le questioni già assorbite dall'esame della causa per il merito, escluse le fasi introduttiva (l'istanza era dell'appellante ) e di trattazione. Parte_1
P.Q.M.
33 La Corte d'Appello di NO, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
e da contro avverso Parte_3 Controparte_1
la sent. n. 1232/2022 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 12.12.2022, con atto di citazione notificato in data 20.12.2022 e con comparsa di risposta depositata in data 21.03.2023:
a) in parziale accoglimento dell'appello principale di a.g. e dell'appello Parte_1
incidentale di , condanna a.g. e Parte_3 Parte_1 [...]
, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di Parte_3 [...]
, danno che liquida in complessivi € 7.740.811,57, oltre a Parte_12
interessi al tasso legale dalla data di deposito della sentenza al saldo effettivo;
b) liquida le spese sostenute da per il primo Parte_12 grado di giudizio in complessivi € 75.000;
c) liquida le spese sostenute da per questo Parte_12 secondo grado di giudizio in complessivi € 55.000;
d) liquida le spese sostenute da per la fase di Parte_12 inibitoria ex art. 283 c.p.c. in € 11.582;
e) condanna a.g. e , in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_3
rifusione, in favore di delle spese dei due Parte_12
gradi di giudizio, liquidate come ai punti precedenti, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e c.u. come in atti, nella misura del 50 %;
f) dichiara compensate le spese per il restante 50 %.
Così deciso in NO, nella camera di consiglio del 7/01/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci
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