Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 12/05/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 860/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa IA Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso su ricorso congiunto depositato in data 27.02.2025 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...]
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Letizia Astorri del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Lattanzio Firmiano n. 26, Fermo (FM)
e
2) Controparte_1 nato in [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in Porto Sant'Elpidio (FM) alla Via del Palo snc con l'Avv. Moira Vallati del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Fossaceca n. 3/u Porto San Giorgio (FM)
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], cittadinanza italiana Parte_2
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.02.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio contenuta nella sentenza n. 614 del 26.07.2023 emanata dal Tribunale di Fermo alle seguenti condizioni: pagina 1 di 4
● La GL minore manterrà la residenza e la stabile collocazione presso Parte_2
l'abitazione della madre, ubicata a Fermo alla Via Augusto Vecchi n. 25 ed ogni eventuale cambio di residenza della minore dovrà essere autorizzato anche dal padre.
● Nel rispetto del diritto alla bigenitorialità e nell'esclusivo interesse della minore, il signor
[...]
potrà vedere e tenere con sé la GL secondo il seguente calendario, in modalità alternata, CP_1
a partire dalla prima settimana del mese e a seguire:
- SETTIMANA 1 – Lunedì, Mercoledì e Venerdì (periodo scolastico): il padre (o i nonni paterni, così come indicati alla scuola materna) prenderà IA all' uscita di scuola, a Fermo. Lunedì e Mercoledì egli resterà con la minore sino alle ore 20.30-21.00 quando, dopo aver cenato, la ricondurrà a Fermo presso l'abitazione materna, mentre il Venerdì resterà a dormire dal padre che la Pt_2 riaccompagnerà a Fermo, presso l'abitazione materna, entro le ore 8.30 del Sabato;
il
[...]
la minore starà con la madre. CP_2
- SETTIMANA 2 – Lunedì e Mercoledì (periodo scolastico): il padre (o altri familiari e/o delegati) prenderà dall' uscita da scuola, a Fermo ed egli resterà con la minore sino alle ore 20.30-21.00 Pt_2 quando, dopo aver cenato, la ricondurrà a Fermo, presso l'abitazione materna. Il Sabato mattina entro le ore 8.30 il padre prenderà con sé la piccola che resterà con questi per l'intero fine settimana, Pt_2 con pernotto, sino alla domenica alle ore 20.30-21.00 quando, dopo aver cenato, la ricondurrà a Fermo presso l'abitazione materna;
il la minore starà, quindi, con il padre. CP_2
- Per meglio precisare, saranno i genitori a stabilire fra loro concordemente l'assegnazione della prima settimana in funzione del principio dell'alternanza delle settimane: RIEPILOGANDO quindi, fermi gli orari già sopra prefissati, il padre prenderà con sé la GL, durante la settimana nei giorni fissi del
LUNEDI- MERCOLEDI, e il olo quando la minore starà il fine settimana con la madre. Fine CP_3 settimana alternati, con orari sopra già indicati e con modalità di prelievo della minore da parte del padre, già prefissata.
- Durante il periodo di vacanze estive la minore resterà presso l'abitazione paterna dalla mattina entro le 8.30 sino alla sera alle 20.30-21.00 negli stessi giorni in cui il padre starebbe con secondo il Pt_2 calendario concordato e sopra indicato con 1 e SETTIMANA 2. CP_2
- Inoltre, sempre durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà restare con la minore per due settimane, anche non consecutive, con possibilità per ciascun genitore di trascorrere detto intervallo fuori dal Comune di residenza della minore e del genitore, sempre nel rispetto delle esigenze della GL.
I genitori dovranno reciprocamente fornire l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno la GL, nonché comunicare all'altro genitore le località di vacanza, la data di partenza e di rientro.
- Le vacanze Natalizie saranno trascorse da nella seguente modalità: dal 24 Dicembre sino al Pt_2
30 Dicembre compreso con un genitore, mentre dalla mattina del 31 Dicembre sino alla sera del 6
Gennaio con l'altro genitore;
alternando di anno in anno il genitore con il quale trascorrerà il primo periodo con quello con il quale resterà per il secondo periodo.
pagina 2 di 4 - Anche le vacanze di Pasqua saranno ripartite fra i genitori e con alternanza annuale: il primo periodo va dal giorno successivo alla fine della scuola sino al giorno di Pasqua compreso;
il secondo periodo va dalla mattina del Lunedì dell'Angelo sino alla sera del giorno che precede la ripresa della scuola.
- I genitori dovranno alternarsi di anno in anno tra Natale e Pasqua rispettando il criterio della alternanza annuale nel senso che se la bambina resterà a Natale con un genitore (primo periodo di vacanze), la Pasqua (primo periodo di vacanze) resterà con l'altro genitore e così via alternandosi tra loro. E' d'uopo precisare che l'alternanza in concreto tra i genitori è iniziata a Natale 2024 che Pt_2 ha trascorso con la mamma, di talchè Pasqua 2025 la trascorrerà con il padre. Da Natale 2025 i genitori si invertiranno e tale ultima festività sarà trascorsa dalla minore con il padre, poi Pasqua 2026 con la madre e via dicendo.
- trascorrerà il giorno del compleanno un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro Pt_2 genitore, a partire dal compleanno del 2025 che trascorrerà con la madre.
- Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli interessi e degli impegni di studio, sportivi e sociali della GL.
● Il signor continuerà a contribuire al mantenimento della GL versando Controparte_1 mensilmente alla madre, NO , entro il 20 di ogni mese, la somma di Euro 350,00, da Parte_1 rivalutarsi annualmente in base alle variazioni Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della GL , dietro presentazione della documentazione comprovante il relativo Pt_2 esborso, secondo il “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” siglato in data 10.07.2024 anche dal Tribunale di Fermo in sede di Conferenza distrettuale.
● L'assegno unico sarà ripartito, come per legge, al 50% in favore di ciascun genitore.
● I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della GL con ciascuno di essi e con ciascuna area parentale;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro genitore.
Le parti prestano reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti, con rinuncia al vincolo della solidarietà passiva.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando a modifica della sentenza n. 614 del 26.07.2023 emanata dal
Tribunale di Fermo
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 08.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa IA Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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