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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/02/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 9579/2023, promosso con ricorso depositato in data 6 luglio 2023
da
Parte_1
nata in [...] il [...], C.F. , C.F._1
, Parte_2
nata in [...] il [...], C.F. , in proprio ed in qualità di C.F._2
rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore:
, Parte_3
nato in [...] il [...], C.F. , C.F._3
Parte_4
nata in [...] il [...], C.F. C.F._4
Parte_5
nata in [...] il [...], C.F. , C.F._5
Parte_6
nato in [...] il [...], C.F. C.F._6
1 , Parte_7
nato in [...] il [...], C.F. C.F._7
tutti rappresentati dall'Avv. Riccardo De Simone e dall'Avv. Valeria Saitta del Foro di Roma
ricorrenti
contro
, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, Controparte_1
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione tenutasi all'udienza del 16 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, dal comune avo, cittadino italiano nato a San Bellino, in [...] CP_2 Persona_1
Rovigo il 20/05/1892. Ad integrazione della domanda, i ricorrenti deducevano che
[...]
emigrava in Brasile, ove contraeva matrimonio con dalla CP_3 CP_4
quale aveva la figlia;
deducevano, inoltre, che si univa in Per_2 CP_5
matrimonio con e che da tale unione coniugale nascevano, tra il 1950 e Persona_3
il 1962, i figli , , , e , i quali sono i Persona_4 Per_5 Persona_6 Per_7 Per_8
genitori degli odierni ricorrenti. Precisavano, infine, i ricorrenti che Controparte_3
decedeva in Brasile senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, come dimostrato dal certificato negativo di naturalizzazione e 2 che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine il medesimo l'ha trasmessa, iure sanguinis, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti hanno evidenziato di avere inviato al di San Paolo, competente in Parte_8
base alle loro residenze, l'istanza di riconoscimento della cittadinanza, ma di non avere ricevuto alcuna convocazione e di non avere alcuna aspettativa di riceverla in tempi brevi, atteso che il predetto ha in corso di evasione le domande pervenute più Parte_8
di dieci anni prima, con conseguente necessità di adire le vie giudiziarie.
Il resistente, regolarmente inviato in giudizio, non si è costituito in giudizio e va CP_1
dichiarato contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
Rovigo, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione che, all'art. 1, stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Il principio del
3 riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino,
a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del 05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett. a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Alla luce della normativa citata ne consegue che, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza, è necessario dimostrare, con i certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso e ciò consente di affermare che i ricorrenti sono i discendenti di Controparte_3
Nello specifico si rileva che era cittadino italiano, in quanto nato in Controparte_3
territorio italiano da genitori italiani e risulta avere sempre conservato la cittadinanza italiana nel corso della sua vita, non avendo mai acquisito volontariamente la cittadinanza brasiliana o rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana, come risulta
4 dal doc. 3 versati in atti;
di conseguenza l'avo era in possesso della cittadinanza italiana quando è nata la figlia la quale a loro volta l'ha trasmessa ai suoi figli e Per_2
discendenti secondo la linea di discendenza esplicitata nel ricorso fino agli odierni ricorrenti, anche se detti discendenti hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Si osserva, infìne, che non è di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico il fatto che vi siano delle differenze nei nomi e cognomi e che l'originario cognome sia mutato, da ritenersi dovuto ad errori di trascrizione causate dalla scarsa alfabetizzazione dei dichiaranti e dei riceventi nei tempi meno recenti e all'adattamento alla lingua portoghese;
non vi è, infatti, dubbio che si tratti degli avi dei ricorrenti, attesa la corrispondenza dei nomi dei genitori e dei nonni.
Ciò premesso, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile intervenuti in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983 sopra citate). Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , Controparte_1
i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, comunque, a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Consolato di San Paolo, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova di avere presentato nell'anno 2022 la domanda di riconoscimento della cittadinanza al predetto Consolato Generale, ove è fatto notario che vi sia una lista di attesa superiore ai dieci anni.
Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini
5 determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti e della normativa richiamata, deve essere accolta la domanda dei ricorrenti, dichiarando che i medesimi come indicati in epigrafe sono cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del Controparte_1
dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato ed eccezionale numero di richieste presentate in sede consolate non ne consente la tempestiva evasione e la mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia il 14 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 9579/2023, promosso con ricorso depositato in data 6 luglio 2023
da
Parte_1
nata in [...] il [...], C.F. , C.F._1
, Parte_2
nata in [...] il [...], C.F. , in proprio ed in qualità di C.F._2
rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore:
, Parte_3
nato in [...] il [...], C.F. , C.F._3
Parte_4
nata in [...] il [...], C.F. C.F._4
Parte_5
nata in [...] il [...], C.F. , C.F._5
Parte_6
nato in [...] il [...], C.F. C.F._6
1 , Parte_7
nato in [...] il [...], C.F. C.F._7
tutti rappresentati dall'Avv. Riccardo De Simone e dall'Avv. Valeria Saitta del Foro di Roma
ricorrenti
contro
, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, Controparte_1
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione tenutasi all'udienza del 16 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, dal comune avo, cittadino italiano nato a San Bellino, in [...] CP_2 Persona_1
Rovigo il 20/05/1892. Ad integrazione della domanda, i ricorrenti deducevano che
[...]
emigrava in Brasile, ove contraeva matrimonio con dalla CP_3 CP_4
quale aveva la figlia;
deducevano, inoltre, che si univa in Per_2 CP_5
matrimonio con e che da tale unione coniugale nascevano, tra il 1950 e Persona_3
il 1962, i figli , , , e , i quali sono i Persona_4 Per_5 Persona_6 Per_7 Per_8
genitori degli odierni ricorrenti. Precisavano, infine, i ricorrenti che Controparte_3
decedeva in Brasile senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, come dimostrato dal certificato negativo di naturalizzazione e 2 che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine il medesimo l'ha trasmessa, iure sanguinis, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti hanno evidenziato di avere inviato al di San Paolo, competente in Parte_8
base alle loro residenze, l'istanza di riconoscimento della cittadinanza, ma di non avere ricevuto alcuna convocazione e di non avere alcuna aspettativa di riceverla in tempi brevi, atteso che il predetto ha in corso di evasione le domande pervenute più Parte_8
di dieci anni prima, con conseguente necessità di adire le vie giudiziarie.
Il resistente, regolarmente inviato in giudizio, non si è costituito in giudizio e va CP_1
dichiarato contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
Rovigo, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione che, all'art. 1, stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Il principio del
3 riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino,
a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del 05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett. a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Alla luce della normativa citata ne consegue che, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza, è necessario dimostrare, con i certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso e ciò consente di affermare che i ricorrenti sono i discendenti di Controparte_3
Nello specifico si rileva che era cittadino italiano, in quanto nato in Controparte_3
territorio italiano da genitori italiani e risulta avere sempre conservato la cittadinanza italiana nel corso della sua vita, non avendo mai acquisito volontariamente la cittadinanza brasiliana o rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana, come risulta
4 dal doc. 3 versati in atti;
di conseguenza l'avo era in possesso della cittadinanza italiana quando è nata la figlia la quale a loro volta l'ha trasmessa ai suoi figli e Per_2
discendenti secondo la linea di discendenza esplicitata nel ricorso fino agli odierni ricorrenti, anche se detti discendenti hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Si osserva, infìne, che non è di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico il fatto che vi siano delle differenze nei nomi e cognomi e che l'originario cognome sia mutato, da ritenersi dovuto ad errori di trascrizione causate dalla scarsa alfabetizzazione dei dichiaranti e dei riceventi nei tempi meno recenti e all'adattamento alla lingua portoghese;
non vi è, infatti, dubbio che si tratti degli avi dei ricorrenti, attesa la corrispondenza dei nomi dei genitori e dei nonni.
Ciò premesso, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile intervenuti in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983 sopra citate). Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , Controparte_1
i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, comunque, a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Consolato di San Paolo, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova di avere presentato nell'anno 2022 la domanda di riconoscimento della cittadinanza al predetto Consolato Generale, ove è fatto notario che vi sia una lista di attesa superiore ai dieci anni.
Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini
5 determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti e della normativa richiamata, deve essere accolta la domanda dei ricorrenti, dichiarando che i medesimi come indicati in epigrafe sono cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del Controparte_1
dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato ed eccezionale numero di richieste presentate in sede consolate non ne consente la tempestiva evasione e la mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia il 14 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
6