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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 16/09/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2799/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di CU – Sezione Civile – in composizione collegiale nelle persone di: dott. Roberta Bonaudi Presidente relatore dott. Ruggiero Berardi Giudice dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2799/2021 avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
TRA
(c.f. ) , rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PAROLA MICHELE (c.f. ) C.F._2
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'Avv. CONGEDO FRANCESCO (c.f. ) e dall'Avv. GRIMALDI C.F._4
FRANCESCA ( ) C.F._5
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- previe le declaratorie di legge,
IN RITO, in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la procedibilità della domanda e la legittimazione passiva del IG. ; Controparte_1
NEL MERITO
In via principale: accertare e dichiarare il riconoscimento della qualità di erede necessario in capo al IG.
, legittimario totalmente pretermesso: Parte_1 dalle disposizioni testamentarie del de cuius IG. , in relazione all'eredità Persona_1 morendo dismessa dal medesimo, per la quota di riserva pari a ¼ del patrimonio ereditario,
1 dalle disposizioni testamentarie della de cuius IG.ra in relazione all'eredità Persona_2 morendo dismessa dalla medesima, per la quota di riserva pari a 1/3 del patrimonio morendo ereditario e, per l'effetto, ricostruire fittiziamente la massa ereditaria del IG. Persona_1
e della IG.ra computando il donatum ed il relictum e dunque ordinare la Persona_2 reintegrazione nella quota legittima del pretermesso IG. mediante riduzione Parte_1 delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui i testatori potevano disporre;
dichiarare la carenza di interesse ad agire del IG. in merito all'azione di Controparte_1 riduzione con riferimento alla successione del IG. per i motivi esposti in Persona_1 narrativa e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la relativa domanda riconvenzionale;
In via istruttoria: ordinare al convenuto la produzione giudiziale degli eventuali estratti conto e documenti relativi a posizioni mobiliari attive ulteriori rispetto a quelli già prodotti, da cui possa evincersi con completezza la lista movimenti dei conti correnti intestati e/o cointestati al IG. Per_1
ed alla IG.ra al momento del decesso e nei dieci anni precedenti;
[...] Persona_2 nominare un esperto per la determinazione della quota disponibile ex art. 556 c.c. nonché del valore dei beni donati ed oggetto delle disposizioni testamentarie del IG. e Persona_1 della IG.ra Persona_2 ove occorrendo, ammettere la prova per interrogatorio e testi sui capitoli dedotti nell'atto di citazione, premesso il prefisso “vero che”; con riserva di ulteriormente argomentare, produrre, dedurre ed intimare testi nei successivi termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.; si richiamano integralmente i documenti prodotti.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
IA NO
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO in via riconvenzionale:
- accertata e dichiarata la qualità di erede necessario in capo all'odierno attore in Parte_1 relazione alla successione del padre accertare e dichiarare il riconoscimento Persona_1 della qualità di erede necessario altresì in capo al sig. legittimario Controparte_1 pretermesso in relazione alla successione del di lui padre sig. per la quota di Persona_1 riserva pari a ¼ del patrimonio ereditario e,
- per l'effetto, tenendo conto dei beni e dei valori tutti come indicati ed accertati in corso di causa dal Consulente tecnico d'ufficio Geom. ordinare la reintegrazione nella quota CP_2 di legittima di - legittimario pretermesso - mediante riduzione delle Controparte_1 disposizioni testamentarie del padre eccedenti la quota disponibile, Persona_1 attribuendosi pertanto al conchiudente ¼ del patrimonio di cui all'eredità paterna;
2 in via principale:
a) stante l'accertanda e dichiaranda qualità di erede necessario in capo all'odierno attore
[...]
legittimario pretermesso in relazione alle disposizioni testamentarie di padre e Parte_1 madre, e , disporsi la reintegrazione della quota di legittima di Persona_1 Persona_2 parte attrice con le seguenti modalità:
1. accertarsi che l'attore è titolare di ¼ dei beni relitti di cui all'eredità paterna al netto della somma di euro 40.000,00 già percepita dal sig. in data 3 aprile 2020 a titolo di Parte_1 acconto sulla quota di legittima;
2. disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento materno, ex art. 558 c.c., mediante riduzione delle disposizioni non oggetto di prelegato preferenziale e, solo qualora ciò non sia sufficiente e per la sola parte necessaria, mediante riduzione dei prelegati ed in tal caso, ai sensi dell'art. 560 c.c., disporsi la liquidazione in denaro della quota di tali beni oggetto di legato eventualmente necessaria a reintegrare la legittima dell'attore;
b) all'esito di quanto sopra, disporsi la divisione dei beni indivisi tra le parti nei termini proposti dal Consulente tecnico d'ufficio Geom. in particolare: CP_2
- nei termini di cui alla c.d. “soluzione A con riconoscimento del debito ” (pag. 39 Persona_2 relazione tecnica) con addebito in capo al sig. della quota di 1/3 delle spese Parte_1 successive anticipate dal sig. in corso di causa, ammontanti a complessivi € Controparte_1
13.041,82, come da documentazione in atti (doc. n. 14); ovvero in subordine
- nei termini di cui alla c.d. “soluzione B con riconoscimento del debito ” (pag. 42 Persona_2 relazione tecnica), con addebito in capo al sig. della quota di 1/3 delle spese Parte_1 successive anticipate dal sig. in corso di causa, ammontanti a complessivi € Controparte_1
13.041,82, come da documentazione in atti (doc. n. 14); in via istruttoria: concedersi i termini per il deposito della comparsa conclusionale e memorie di replica.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e sono figli dei IG.ri , nato a [...] Parte_1 Controparte_1 Persona_1
(CN) il 05/02/1923, e nata a [...]il [...], entrambi in vita Persona_2 residenti CU, via San Sebastiano n. 7.
Il 05/12/2018 decedeva in CU , che aveva disposto dei suoi beni con Persona_1 testamento olografo pubblicato con atto a IT Notaio (Rep. N. 200480– Per_3
Racc.N.45448), in data 29/04/2019, registrato a CU il 27/05/2019 al n. 10569–Serie 1T, del seguente tenore letterale: “MIO Testamento Io sottoscritto nelle mie piene Persona_1 facolta mentale, Intendo fare testamento nel modo che segue. revoco ed annullo ogni eventuale
Diversa disposizione b nomino erede universale di ogni mio avere mobile ed immobile mia moglie se mia moglie dovesse mancare prima, di me, cosi Dispongo in Persona_2
3 sostituzione Prelego a mio figlio tutta la proppieta che possiedo o potro possedere in CP_1 relazione ai seguenti immobile fabbricati e terreni eventualmente cossistenti nelle respettive località e precisamente, la propprieta in CU, tetto Cavallo, via porta Mondovi. La proppreta in CU via S Sebastiano 7 La proppreta in terreni e fabbricati Prelego a mio figlio Per_4
tutta la proppreta in fossano S Sebastiano terreni e fabbricati) La proppreta in RV, Pt_1 frazione Santa Croce La propprieta a CU, Frazione Ronchi Per il resti nomino eredi i Detti figli
ed in Parte uguali tuttavia, se qualcuno non dovesse accettare questo testemento, CP_1 Pt_1 dispongo che sia ridotta alla pura quota di legittima, tenendo conto di tutto quanto da me ricevuto in Vita Questa è la mia volonta 17-7-2013 ” Persona_1
In data 26/01/2021 decedeva a BO (CN) la IG.ra che aveva disposto dei Persona_2 suoi beni con testamento pubblico datato 16/04/2019 attivato con atto a IT Notaio
Rep. N. 204221–Racc.N.47879), del seguente tenore letterale: “Revoco ed annullo Per_3 ogni precedente testamento. Così dispongo per quando avrò cessato di vivere. Sono stata informata dei diritti della cosiddetta legittima dei miei figli e tuttavia voglio espressamente che mio figlio sia unico erede di ogni mio avere mobile ed immobile che possiedo o potrò CP_1 possedere al momento della successione. A detto mio figlio prelego in ogni caso le CP_1 intere ragioni che risulteranno di mia spettanza sui seguenti immobili, compresi mobili, arredi e tutto il relativo contenuto, e precisamente (avendo fatto accertare da tecnico di mia fiducia i dati che seguono): in Comune di CU ∙ via San Sebastiano numero 7, -Catasto fabbricati: F. 89
n. 305 sub. 24 cat. A/4 ubicazione via San Sebastiano n. 7 p.
1-5 F. 89 n. 305 sub. 25 cat-C/2 ubicazione via San Sebastiano n. 7 p. S1 ∙ , via Porta Mondovì numero 12, -Catasto Parte_2
Fabbricati F. 97 n. 127 sub. 1 cat. A/3 ubicazione via Tetto Cavallo n. 25 p. S-T F. 97 n. 127 sub.
2 cat. A/3 ubicazione via Tetto Cavallo n. 25 p. S-1 –Catasto Terreni: f. 97 n. 301 are 00.17 f. 97
n. 129 are 04.60 (are quattro e centiare settantasette totali). Se mio figlio avrà diritto a Pt_1 pretendere la sua quota di legittima, dispongo in tal caso che il detto prelegato abbia completo effetto a preferenza di ogni altra disposizione. Questa è la mia volontà.
2. Con atto di citazione datato 11.10.2021 conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di CU il fratello e, premesso in fatto quanto sopra, lamentava Controparte_1 che le disposizioni testamentarie del padre che istituivano erede unicamente la moglie ledevano la quota legittima riservata all'attore pari al ¼ del patrimonio morendo dismesso dal de cuius ai sensi dell'art. 542, comma 2, c.c. Esponeva che durante l'esperimento della
Mediazione Obbligatoria da lui promossa nei confronti della mamma, quest'ultima era deceduta, istituendo appunto erede unico il fratello, il quale con atto IT Notaio
(Rep. N. 204221–Racc. N. 47879) aveva dichiarato di voler espressamente Per_3 accettare l'eredità; lamentava quindi che anche le disposizioni testamentarie della madre avevano totalmente leso la quota legittima riservata all'attore pari a 1/3 del patrimonio morendo dismesso dalla de cuius ai sensi dell'art. 537, comma 2, c.c.
4 L'attore dichiarava dunque di (i) agire in riduzione nei confronti del fratello IG. CP_1
(in qualità di erede universale della IG.ra a sua volta erede universale
[...] Persona_2 beneficiaria delle disposizioni testamentarie del IG. ) al fine di ottenere il Persona_1 riconoscimento della propria quota legittima pari a ¼ del patrimonio morendo dismesso dal de cuius IG. e di ottenere la reintegrazione della quota di propria spettanza, con Persona_1 riserva di impugnare il testamento olografo redatto dal IG. ; (ii) b) agire in Persona_1 riduzione nei confronti del fratello IG. (in qualità di erede universale della Controparte_1
IG.ra al fine di ottenere il riconoscimento della propria quota legittima pari a Persona_2
1/3 del patrimonio morendo dismesso dalla IG.ra e di ottenere la Persona_2 reintegrazione della quota di propria spettanza, con riserva di impugnarne il testamento.
3. Si costituiva tempestivamente il convenuto che in fatto precisava (i) che, in relazione alla successione del padre non solo parte attrice ma entrambi i figli risultavano Persona_1 pretermessi, avendo il de cuius esclusivamente istituito erede universale la moglie
[...]
; (ii) che in data 3 aprile 2020, aveva già ricevuto – formalmente Per_2 Parte_1 dall'esponente, ma per conto della madre - un bonifico di euro 40.000,00 con causale “acconto legittima successione ”, somma necessariamente da computare ai fini della Persona_1 quantificazione della lesione di legittima asseritamente subìta dall'attore; (iii) che il testamento materno prevedeva che due immobili (e cioè il fabbricato in CU, Via Porta Mondovì 12, con relativo terreno, ed il fabbricato in CU, Via San Sebastiano 7), fossero oggetto di prelegato in favore dell'esponente, con la disposizione che tale prelegato avesse completo effetto a preferenza di ogni altra disposizione e con la conseguenza che tale disposizione non si sarebbe dovuta ridurre se non in quanto il valore degli altri beni di cui era disposto per testamento non fosse sufficiente ad integrare la quota riservata ai legittimari, così come stabilito dall'articolo
558 del codice civile;
(iii) che nel corso degli anni l'esponente aveva compiuto nell'interesse dei genitori tutte quelle attività necessarie alla gestione, mantenimento e conservazione del patrimonio degli stessi, incluso il versamento di imposte e tasse, spese condominiali, contributi vari, nonché l'acquisto dei medicinali e di tutto quanto necessario alla vita quotidiana provvedendo anche a supplire con denaro proprio, parte dei costi delle suddette prestazioni;
in considerazione di ciò i genitori - in data 22 novembre 2016 - avevano effettuato un bonifico di euro 40.000,00 dal proprio conto corrente cointestato a favore del figlio a Controparte_1 parziale rimborso delle spese dallo stesso già sostenute nel loro interesse, nonché quale anticipo per le spese ancora da sostenere, al fine di consentire al figlio di provvedere autonomamente agli esborsi che si sarebbero presentati di volta in volta per soddisfare le necessità varie dei genitori; inoltre, al fine di quantificare detti esborsi non documentabili e tutelare l'interesse e il diritto del figlio a riceverne il rimborso, i genitori avevano redatto un atto di CP_1 riconoscimento del debito in suo favore per complessivi euro 23.500,00 a cui andavano sommati tutti gli esborsi regolarmente documentati di cui al doc. n. 2, ammontanti a circa euro
28.000,00, per un totale di euro 51.500,00.
5 Ciò premesso, così concludeva: in via riconvenzionale: - accertata e dichiarata la qualità di erede necessario in capo all'odierno attore in relazione alla successione del padre Parte_1
accertare e dichiarare il riconoscimento della qualità di erede necessario altresì Persona_1 in capo al sig. legittimario pretermesso in relazione alla successione del di lui Controparte_1 padre sig. per la quota di riserva pari a ¼ del patrimonio ereditario e, - per Persona_1
l'effetto, tenendo conto dei beni e dei valori tutti indicati dall'esponente in narrativa, ovvero i diversi valori accertandi in corso di causa, ordinare la reintegrazione nella quota di legittima di
- legittimario pretermesso - mediante riduzione delle disposizioni Controparte_1 testamentarie del padre eccedenti la quota disponibile, attribuendosi pertanto Persona_1 al conchiudente ¼ del patrimonio di cui all'eredità paterna;
in via principale: a) stante
l'accertanda e dichiaranda qualità di erede necessario in capo all'odierno attore Parte_1 legittimario pretermesso in relazione alle disposizioni testamentarie di padre e madre,
[...]
e , disporsi la reintegrazione della quota di legittima di parte attrice con Per_1 Persona_2 le seguenti modalità:
1. accertarsi che l'attore è titolare di ¼ dei beni relitti di cui all'eredità paterna al netto della somma di euro 40.000,00 già percepita dal sig. in data 3 Parte_1 aprile 2020 a titolo di acconto sulla quota di legittima;
2. disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento materno, ex art. 558 c.c., mediante riduzione delle disposizioni non oggetto di prelegato preferenziale e, solo qualora ciò non sia sufficiente e per la sola parte necessaria, mediante riduzione dei prelegati ed in tal caso, ai sensi dell'art. 560 c.c., disporsi la liquidazione in denaro della quota di tali beni oggetto di legato eventualmente necessaria a reintegrare la legittima dell'attore; b) all'esito di quanto sopra disporsi la divisione dei beni indivisi tra le parti nei seguenti termini: - con assegnazione e conferma in capo al convenuto degli immobili a) e b) di cui al punto 2) che precede, oggetto di prelegato nel testamento materno;
- assegnazione all'odierno attore degli immobili residui di cui al punto 2) che precede, non oggetto di prelegato, il cui valore ammonta ad euro 187.950,00; - assegnazione al sig. della somma di euro 11.636,83 - ovvero della maggiore o Parte_1 minore somma accertanda in corso di causa - che, sommata all'importo di euro 187.950,00 di cui sopra, consente all'attore di soddisfare l'intero importo delle lesioni di legittima, ammontanti appunto ad euro 199.586,83 come risultante dai calcoli che precedono;
4. In esito alla prima udienza del 23.02.2022, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183
c.p.c. e con ordinanza 27.06.2023 rigettava l'istanza di ordine di esibizione formulata dall'attore; rigettava le richieste di prova orale formulate da entrambe le parti;
disponeva CTU volta a determinare il complessivo asse ereditario, con i seguenti quesiti:
“il CTU, letti gli atti e i documenti del processo, sentite le parti e i loro consulenti, compiuta ogni opportuna indagine e accesso presso uffici pubblici, catastali e immobiliari, ai quali si ordina sin
d'ora ex art. 213 c.p.c. di mettere a disposizione dell'esperto le informazioni e i documenti che richiederà loro, esperito il tentativo di conciliazione:
6
1. Descriva, anche mediante riproduzione grafica e fotografica, gli immobili caduti nella successione ereditaria di e in quella di , determinandone il valore Persona_1 Persona_2 di mercato al momento dell'apertura della successione e indicando analiticamente i criteri della stima;
2. descriva la consistenza di eventuali conti correnti, valori mobiliari e titoli caduti in successione e intestati ai defunti, determinando il valore complessivo dell'asse ereditario;
3. elabori una stima alternativa che ricomprenda il valore del riconoscimento di debito della de cuius;
Persona_2
4. Determini: a. la quota di legittima spettante a ciascuna parte in relazione all'eredità morendo dismessa dal de cuius quali legittimari pretermessi in ragione della Persona_1 all'attore quale erede legittimario pretermesso rispettivamente dell'eredità morendo dismessa da e dell'eredità morendo dismessa da;
Persona_1 Persona_2
b. la quota di legittima spettante all'attore in relazione all'eredità morendo dismessa dalla defunta , quale legittimario pretermesso;
Persona_2
5. riferisca al giudice ogni altro elemento utile ai fini della decisione della controversia, individuando eventuali soluzioni transattive”.
Dopo una serie di motivate richieste di proroga del termine per il deposito della relazione peritale, questa veniva infine depositata il 15.06.2024 e le parti rappresentavano adesione alle proposte transattive formulate dal CTU che aveva offerto al Giudice quattro alternative soluzioni di divisione.
Con ordinanza 26.07.2024 il Giudice (rilevato che parte attrice ha dichiarato di accettare la proposta B nella formulazione senza il riconoscimento di debito da parte di;
- Persona_2 rilevato che parte convenuta ha dichiarato di accettare entrambe le proposte formulate dal CTU
(con preferenza per la soluzione A) ma in ogni caso nella formulazione con il riconoscimento di debito;
- rilevato che il giudizio ha per oggetto la domanda di reintegrazione della quota di legittima del pretermesso mediante la riduzione delle disposizioni testamentare Parte_1 dei genitori;
- rilevato che, quindi, a prescindere dall'accordo o meno sulle soluzioni transattive proposte dal CTU, è necessario che su tale domanda il collegio si pronunci con sentenza, eventualmente su conclusioni congiunte, non potendo -neppure transattivamente- definirsi il giudizio con una ordinanza di assegnazione di beni immobili senza detta preventiva pronuncia;
- rilevato che non sono sorte tra le parti contestazioni in ordine al diritto alla reintegrazione della quota di legittima, né in ordine alla valutazione di detta quota operata dal CTU (se non per la rilevanza o meno del riconoscimento di debito), sicché può fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni) fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18/12/2024 disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza 20/12/2024 il Giudice assumeva la causa in decisione collegiale concedendo alle parti termine sino al 20/02/2025 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni 20 per il deposito delle repliche
7 IN DIRITTO
1. Questioni non controverse.
Tenuto conto della posizione processuale delle parti e delle loro conclusioni, può ritenersi pacifico che (i) l'attore è erede necessario pretermesso totalmente dalle Parte_1 disposizioni testamentarie del padre in relazione alla cui eredità ha diritto Persona_1 alla quota di riserva pari a ¼ del patrimonio mobiliare e immobiliare e ugualmente è erede necessario pretermesso totalmente dalle disposizioni testamentarie della madre Per_2
in relazione alla cui eredità ha diritto alla quota di riserva di 1/3 del patrimonio
[...] mobiliare e immobiliare;
(ii) quest'ultimo è costituito sia da beni già di proprietà della , Per_2 sia da beni da lei ereditati dal marito premorto per la quota pari a ½ essendo l'altro mezzo riservato ai due figli, eredi legittimari per ¼ ciascuno;
(iii) per effetto della domanda riconvenzionale svolta dal convenuto, a seguito della reintegrazione della quota di legittima sull'eredità del padre (a favore di entrambi i figli) e sulla eredità della madre a favore del solo attore, il patrimonio morendo dismesso dai genitori delle parti è oggetto di divisione.
Le parti hanno anche condiviso le conclusioni cui è pervenuto il CTU in ordine alla valutazione dei beni, alla individuazione delle quote di riserva e alla formazione di un progetto di divisione;
il CTU ha in verità formulato due proposte di divisione, ciascuna delle quali ha anche una variante a seconda che si consideri o meno valido il riconoscimento di debito invocato dal convenuto.
Di conseguenza, saranno oggetto di esame e decisione soltanto le questioni rimaste controverse tra le parti che incidono sulla scelta tra le quattro proposte di divisione formulate dal CTU, e quindi: -interesse del convenuto alla domanda riconvenzionale di riduzione per lesioni della legittima in relazione alla eredità del padre;
-esistenza e validità di un riconoscimento di debito a favore del convenuto;
-scelta della soluzione divisionale tra soluzione A e soluzione B.
2. Domanda riconvenzionale di riduzione nella successione paterna.
Come si è detto, in fatto è pacifico che devolvendo l'intero suo patrimonio morendo dismesso alla moglie, abbia leso la quota di legittima di entrambi i figli. Persona_1
Assume l'attore che sebbene ciò sia incontestabile, il convenuto non avrebbe interesse alla relativa dichiarazione perché, essendo nominato erede universale della madre, ha comunque eredità la quota di riserva dell'eredità paterna in un secondo momento quando ha accettato quella materna.
L'assunto non appare corretto.
L'accertamento e la dichiarazione della pretermissione di entrambi i figli nella devoluzione testamentaria paterna sono necessari al fine di correttamente individuare le quote di spettanza su tale eredità (con valutazione alla data di apertura della successione), la quota del patrimonio paterno confluita in quello materno e quindi di quantificare la quota sull'eredità materna di spettanza dell'attore quale erede pretermesso.
8 L'ordine logico e giuridico delle operazioni divisionali presuppone quindi che anche il convenuto sia espressamente riconosciuto come erede leso anch'egli dalle disposizioni testamentarie del padre;
peraltro, in difetto di contestazione su tale lesione, non si comprende neppure la contestazione dell'attore se il risultato finale per la quantificazione della quota di legittima a suo favore non subisce variazioni con o senza esplicita dichiarazione di lesione di quella del fratello convenuto.
3. Riconoscimento di debito.
Assume il convenuto che i genitori, consapevoli che molte delle spese pagate dal figlio con sua provvista nel loro interesse non erano documentabili perché fatte in contanti CP_1
e senza rilascio di documenti fiscali o quietanze, si erano determinati a redigere un riconoscimento di debito per euro 23.500,00 come da scritto che segue:
9 10 Parte attrice ha eccepito come il documento non sia sottoscritto e sia privo di data e quindi non possa qualificarsi come riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.
Parte convenuta replica che il riconoscimento di debito non esige una formula speciale, essendo solo necessario che sia chiara la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà; che non può esservi dubbio che lo scritto proviene dai genitori delle parti (visto che è firmato “mamma e papà” e fa riferimento alle relazioni di parentela con esse, sicché la identificazione degli autori è incontestabile); che la mancanza
11 della data è irrilevante, essendo peraltro evidente che lo scritto era stato redatto in vita di entrambi i genitori e quindi prima del 5.12.2018.
In relazione al documento di cui sopra, si osserva che seppure lo stesso abbia contenuto di riconoscimento di debito (che non richiede una forma particolare né una intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che manifesti la consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà; vedi Cass. sez. 3 n. 22948 del 20/08/2024: Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo
(Cass., 9097/2018). L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., 30/10/2002,
n. 15353), non giova alla tesi difensiva del convenuto.
In primo luogo, proviene solo dalla mamma delle parti: anche se risulta apposta la espressione
“mamma e papà” in margine, lo scritto proviene da “ moglie di Persona_5 Persona_1
e mamma di e vorrei scrivere due parole…”, sicché la manifestazione della CP_1 Pt_1 consapevolezza e la volontarietà della stessa non può che provenire solo dalla mamma e non certo dal papà che non ha contribuito evidentemente alla redazione e non lo ha firmato di suo pugno anche solo con la qualifica “papà”.
In secondo luogo, la mancata datazione dello scritto non consente di riferire la ricognizione di debito ad un'epoca successiva al bonifico di euro 40.000,00 proveniente dal conto dei genitori a favore di : tale bonifico, senza causale, è riferito dalla parte alla volontà dei genitori CP_1 di rimborsargli i pagamenti eseguiti con provvista sua in relazione a spese di loro pertinenza
(vedi pag. 2 comparsa di costituzione: 3) nel corso degli anni il signor in Controparte_1 effetti, ha compiuto nell'interesse dei genitori tutte quelle attività necessarie alla gestione, mantenimento e conservazione del patrimonio degli stessi, incluso il versamento di imposte e tasse, spese condominiali, contributi vari, nonché l'acquisto dei medicinali e di tutto quanto necessario alla vita quotidiana (cfr. ricevute di pagamento: doc. n. 2), provvedendo anche a supplire con denaro proprio, parte dei costi delle suddette prestazioni;
4) ciò considerato, i coniugi - in data 22 novembre 2016 - hanno effettuato un bonifico di euro 40.000,00 Per_1 dal proprio conto corrente cointestato a favore del figlio somma che gli stessi Controparte_1 hanno considerato quale parziale rimborso delle spese dallo stesso già sostenute nel loro interesse, nonché quale anticipo per le spese ancora da sostenere, al fine di consentire al figlio di provvedere autonomamente agli esborsi che si sarebbero presentati di volta in volta per soddisfare le necessità varie dei genitori (cfr. estratto conto: doc. n. 3). Peraltro, se si esaminano i documenti prodotti cumulativamente nel doc. 2, si rileva che trattasi di pagamenti tutti
12 risalenti al periodo successivo al decesso di entrambi i genitori. Sicché, in difetto di prova che la ricognizione di debito provenisse da entrambi i genitori e fosse successiva al 22.11.2016, non può affermarsi che quel debito di cui allo scritto sopra riportato non sia stato già saldato con il bonifico del novembre 2016 che, non potendo essere collegato a spese documentate effettuate dal figlio con provviste proprie nell'interesse dei genitori, va ritenuto satisfattivo di tale debito. Peraltro, lo stesso convenuto ammetteva che tale bonifico andava anche a coprire quel debito asseritamente riconosciuto: pertanto, la somma di euro 40.000,00 bonificata dai genitori in favore dell'esponente risulta a parziale copertura dei versamenti documentati eseguiti dall'esponente con denaro proprio nel di loro interesse, nonché del debito dagli stessi formalmente riconosciuto per iscritto nei confronti del figlio (cfr. ancora doc. n. 2 e doc. n. 4)
(pag. 2 comparsa). Atteso che il doc. 2 indica tutti pagamenti successivi al decesso dei genitori, non può affermarsi che il bonifico del 22.11.2016 andasse a soddisfare i pagamenti effettuati per tutto quanto necessario alla vita quotidiana dei genitori, in vita loro, e di riflesso lo stesso è idoneo a soddisfare l'intero credito di cui all'allegato riconoscimento di debito.
4. Proposta divisionale.
Calcolando il valore degli assi ereditari e il valore delle quote di legittima senza tale riconoscimento, il CTU (senza contestazioni dalle parti) ha così calcolato gli assi e le quote di legittima (tenuto conto del valore degli immobili e dei saldi del conto corrente e del libretto postale di risparmio):
Totale asse ereditario : €.336.973,37 Persona_1
Totale quota erede sull'eredità di : €.168.486,69 Persona_2 Persona_1
Totale quota di legittima sull'eredità di : €.84.243,34 Controparte_1 Persona_1
Totale quota di legittima sull'eredità di : €.84.243,34 Parte_1 Persona_1
Totale asse ereditario : €.555.615,45 Persona_2
Totale quota ereditaria sull'eredità di : €.370.410,30 Controparte_1 Persona_2
Totale quota di legittima sull'eredità di : €.185.205,15 Parte_1 Persona_2
Totale complessivo quota sull'eredità legittima di e Controparte_1 Persona_1 quota ereditaria sull'eredità di : €.454.653,64 Persona_2
Totale quota di legittima sulle eredità di e sull'eredità di Parte_1 Persona_1
: €.269.448,49 Persona_2
I due progetti divisionali differiscono perché nel primo (lett. A) al convenuto vengono assegnati per intero i due immobili di CU così censiti: 1) Comune di CU: Part.129-301 Fg.97
(Catasto Terreni) e Sub.1-2-3 Part.127 Fg.97 (Catasto Fabbricati) per la quota di 1/1; 2- Comune di CU: Sub.24-25 Part.305 Fg.89 (Catasto Fabbricati) per la quota di 1/1, mentre nel secondo (lett. B) gli viene assegnato solo il bene sub 1 (il sub. 2 è assegnato all'attore) e poi due altri immobili in RV e Fossano.
L'attore ha manifestato la sua adesione alla proposta sub B assumendo che secondo tale soluzione non viene danneggiato il convenuto perché gli viene comunque assegnato l'immobile
13 che già occupa, ma vengono assegnati a lui beni che hanno un valore economico mentre quelli di RV e Fossano costituiscono solo dei pesi perché in parte sono da sanare e in parte sono beni privi di rendite di valore.
Il convenuto ha manifestato la sua preferenza per la soluzione A perché maggiormente rispettosa del prelegato di cui al testamento materno.
In effetti, nelle disposizioni testamentarie, la mamma aveva prelegato al figlio le CP_1 intere ragioni sugli immobili di CU: in Comune di CU ∙ via San Sebastiano numero 7, -Catasto fabbricati: F. 89 n. 305 sub. 24 cat.
A/4 ubicazione via San Sebastiano n. 7 p.
1-5 F. 89 n. 305 sub. 25 cat-C/2 ubicazione via San
Sebastiano n. 7 p. S1
∙ , via Porta Mondovì numero 12, -Catasto Fabbricati F. 97 n. 127 sub. 1 cat. A/3 Parte_2 ubicazione via Tetto Cavallo n. 25 p. S-T F. 97 n. 127 sub. 2 cat. A/3 ubicazione via Tetto Cavallo
n. 25 p. S-1 –Catasto Terreni: f. 97 n. 301 are 00.17 f. 97 n. 129 are 04.60 (are quattro e centiare settantasette totali) aggiungendo: Se mio figlio avrà diritto a pretendere la sua Pt_1 quota di legittima, dispongo in tal caso che il detto prelegato abbia completo effetto a preferenza di ogni altra disposizione
Orbene, è noto che il prelegato è il legato disposto a favore di uno dei coeredi. Esso ha carattere di legato per il suo intero ammontare ed è carico di tutta l'eredità, vale a dire, salve diverse indicazioni, è a carico di tutti i coeredi, fra essi incluso anche il coerede che ne sia beneficiato;
esso grava, in altri termini, anche sulla quota di spettanza dell'onorato (che viene, pertanto, ad essere, ad un tempo, onerato), nella qualità di erede. Trattandosi pur sempre di legato, il prelegato è soggetto allo stesso trattamento dei legati ordinari, sicché qualora si debbano ridurre i legati in ragione di lesione dei diritti di legittima, anche il prelegato subisce la riduzione.
La giurisprudenza ha parimenti affermato che il prelegato, quale disposizione testamentaria a titolo particolare a favore di uno dei coeredi ed a carico di tutta l'eredità, denota un generico intento preferenziale del testatore verso la persona dell'onorato, ciò, tuttavia, non vale a sottrarre i beni che ne formano oggetto all'azione eventuale di reintegrazione della quota riservata ai legittimari ed alle conseguenti riduzioni proporzionali di cui all'art 558, comma 1
(Cass. n. 2006/1967; Cass. sez. 2 n. 2776 del 29/12/1970: Il prelegato, che è disposizione testamentaria a titolo particolare a favore di uno dei coeredi ed a carico di tutta l'eredita, in se stesso denota un generico intento preferenziale del testatore e non vale a sottrarre i beni che lo costituiscono all'Azione eventuale di reintegrazione della quota riservata ai legittimari ed alle conseguenti riduzioni proporzionali di cui all'art 558, primo comma cod civ.).
Tenuto conto che il prelegato in sé non ha leso la quota di legittima spettante all'attore e che entrambe le soluzioni proposte dal CTU garantiscono omogeneità delle attribuzioni (tra immobili e mobili), si ritiene preferibile la soluzione A che risulta in effetti più rispettosa della
14 volontà espressa dalla testatrice proprio in riferimento all'esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima eventualmente esperenda dal figlio . Pt_1
Per effetto di tale soluzione risulta l'assegnazione -in sede di divisione- all'attore di beni mobili e immobili di valore inferiore per euro 107.000,00 con obbligo, pertanto, del condividente convenuto di versare a titolo di conguaglio la minore somma di euro 67.000,00 in considerazione dell'incasso dell'importo di euro 40.000,00 in conto di legittima per la successione del padre.
Quanto agli interessi su tale somma e alla efficacia della condanna al pagamento del conguaglio, si osserva che (Cass. sez. 2 n. 20457 dell'11/10/2016) in tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota, gli interessi sul conguaglio dovuto agli altri comunisti, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, la cui efficacia retroattiva - anche ove si attribuisca natura dichiarativa allo stesso - è limitata, ai sensi dell'art. 757 c.c., ai beni assegnati in proporzione del valore delle relative quote, e che (Cass. sez. 3 n. 12872 del 13/05/2021) la sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima racchiude due statuizioni, l'una, sempre uguale, consistente nell'accertamento della lesione della predetta quota e nella risoluzione, con effetto costitutivo limitato alle parti, delle disposizioni negoziali lesive, l'altra, avente contenuto di condanna, che si pone con la statuizione costitutiva in rapporto variabile, a seconda che la reintegra richieda la previa divisione di beni ereditari, con conseguente condanna di uno dei condividenti al pagamento del conguaglio, oppure unicamente il versamento da parte del donatario del controvalore della quota, ai sensi dell'art.560 c.c; pertanto, solo nel secondo caso, integrandosi un rapporto di "dipendenza" tra capo costitutivo e capo condannatorio, quest'ultimo è immediatamente eseguibile, ex art. 282 c.p.c., indipendentemente dal passaggio in giudicato del primo, mentre, nel primo caso, venendo in considerazione un rapporto di "corrispettività" tra i due capi della sentenza, l'esecuzione di quello di condanna ne presuppone il passaggio in giudicato.
6. Le spese di lite.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, nei giudizi di divisione le spese di lite devono essere poste a carico della massa se sono servite nel comune interesse a condurre il processo alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che sono conseguenza “di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte” (cfr. Cass. 22903/2013, Id. 3083/2006 e Id.
7059/2002).
In altri termini, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote stesse, mentre vale il principio
15 della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio.
Nel caso di specie, la controversia ha avuto ad oggetto la domanda di riduzione per lesione di legittima esperita dall'attore (e dal convenuto sulla eredità paterna) e solo di riflesso e per effetto della domanda riconvenzionale del convenuto, anche la divisione ereditaria con attribuzione all'attore di beni di valore pari alla quota di legittima spettantegli su entrambe le eredità. Sulle questioni controverse la soccombenza è reciproca, sicché le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti e il compenso del CTU posto a carico delle parti in pari quota, salva la solidarietà esterna.
P.Q.M.
Il Tribunale di CU, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda proposta da parte attrice e della domanda riconvenzionale di parte convenuta, accerta e dichiara la qualità di erede necessario in capo a , legittimario totalmente pretermesso dalle disposizioni Parte_1 testamentarie del de cuius IG. , in relazione all'eredità morendo Persona_1 dismessa dal medesimo, per la quota di riserva pari a ¼ del patrimonio ereditario, e dalle disposizioni testamentarie della de cuius IG.ra in relazione Persona_2 all'eredità morendo dismessa dalla medesima, per la quota di riserva pari a 1/3 del patrimonio morendo ereditario;
accerta e dichiara la qualità di erede necessario di
, legittimario pretermesso in relazione alla successione del di lui Controparte_1 padre sig. per la quota di riserva pari a ¼ del patrimonio ereditario;
Persona_1
2. ORDINA la reintegrazione nella quota di legittima di mediante riduzione Parte_1 delle disposizioni testamentarie del padre e della madre Persona_1 Per_2
eccedenti la quota disponibile e ORDINA la reintegrazione nella quota di
[...] legittima di mediante riduzione delle disposizioni testamentarie del Controparte_1 padre eccedenti la quota disponibile;
Persona_1
3. Per l'effetto di quanto sopra e in accoglimento della domanda riconvenzionale, ORDINA lo scioglimento della comunione tra le parti secondo la proposta formulata dal CTU alla lett. A senza riconoscimento di debito, assegnando quindi:
a i seguenti beni immobili e mobili: Controparte_1
- Comune di CU: Part.129-301 Fg.97 (Catasto Terreni) e Sub.1-2-3 Part.127 Fg.97 (Catasto
Fabbricati) per la quota di 1/1;
- Comune di CU: Sub.24-25 Part.305 Fg.89 (Catasto Fabbricati) per la quota di 1/1
- Denaro presente sul conto corrente n.20723 presso Cassa di Risparmio di Fossano per la quota di 1/1;
- Denaro presente sul libretto di risparmio n.23815477 presso per la quota di 1/1; CP_3
- Denaro presente sul libretto di risparmio n.49681375 presso per la quota di 1/2; CP_3
16 - Denaro presente sulla postapay evolution n.5333171094421639 presso per la CP_3 quota di 1/1.
Il tutto per un valore complessivo di €. 561.802,15
a i seguenti beni immobili e mobili: Parte_1
- Comune di Caraglio: Fg.28 Part.218 (Catasto Terreni) per la quota di 2/3;
- Comune di CU: Sub.1 Part.134 Fg.39 (Catasto Fabbricati) per la quota di 1/1;
- Comune di Fossano: Part.14-15 Fg.105 (Catasto Terreni) e Part.16 Fg.105 (Catasto Fabbricati) per la quota di 1/1;
- Comune di RV: Part.364 Fg.10 (Catasto Terreni) per la quota di 1/1;
- Comune di Part.380-125 Fg.2 (Catasto Terreni) per la quota di 1/1; Per_4
- Comune di Part.123 Fg.2 (Catasto Fabbricati) per la quota di 1/1; Per_4
- Comune di Part.141-363 Fg.3 (Catasto Terreni) per la quota di 1/1. Per_4
Il tutto per un valore complessivo di €.162.300,00.
4. Per effetto, DICHIARA tenuto a corrispondere a favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo di conguaglio la somma di euro 67.000,00 oltre agli interessi nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
5. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite
6. Pone definitivamente le spese della CTU a carico delle parti per la metà ciascuna, salva la solidarietà esterna.
Così deciso in CU nella camera di consiglio del 02/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di CU – Sezione Civile – in composizione collegiale nelle persone di: dott. Roberta Bonaudi Presidente relatore dott. Ruggiero Berardi Giudice dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2799/2021 avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
TRA
(c.f. ) , rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PAROLA MICHELE (c.f. ) C.F._2
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'Avv. CONGEDO FRANCESCO (c.f. ) e dall'Avv. GRIMALDI C.F._4
FRANCESCA ( ) C.F._5
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- previe le declaratorie di legge,
IN RITO, in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la procedibilità della domanda e la legittimazione passiva del IG. ; Controparte_1
NEL MERITO
In via principale: accertare e dichiarare il riconoscimento della qualità di erede necessario in capo al IG.
, legittimario totalmente pretermesso: Parte_1 dalle disposizioni testamentarie del de cuius IG. , in relazione all'eredità Persona_1 morendo dismessa dal medesimo, per la quota di riserva pari a ¼ del patrimonio ereditario,
1 dalle disposizioni testamentarie della de cuius IG.ra in relazione all'eredità Persona_2 morendo dismessa dalla medesima, per la quota di riserva pari a 1/3 del patrimonio morendo ereditario e, per l'effetto, ricostruire fittiziamente la massa ereditaria del IG. Persona_1
e della IG.ra computando il donatum ed il relictum e dunque ordinare la Persona_2 reintegrazione nella quota legittima del pretermesso IG. mediante riduzione Parte_1 delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui i testatori potevano disporre;
dichiarare la carenza di interesse ad agire del IG. in merito all'azione di Controparte_1 riduzione con riferimento alla successione del IG. per i motivi esposti in Persona_1 narrativa e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la relativa domanda riconvenzionale;
In via istruttoria: ordinare al convenuto la produzione giudiziale degli eventuali estratti conto e documenti relativi a posizioni mobiliari attive ulteriori rispetto a quelli già prodotti, da cui possa evincersi con completezza la lista movimenti dei conti correnti intestati e/o cointestati al IG. Per_1
ed alla IG.ra al momento del decesso e nei dieci anni precedenti;
[...] Persona_2 nominare un esperto per la determinazione della quota disponibile ex art. 556 c.c. nonché del valore dei beni donati ed oggetto delle disposizioni testamentarie del IG. e Persona_1 della IG.ra Persona_2 ove occorrendo, ammettere la prova per interrogatorio e testi sui capitoli dedotti nell'atto di citazione, premesso il prefisso “vero che”; con riserva di ulteriormente argomentare, produrre, dedurre ed intimare testi nei successivi termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.; si richiamano integralmente i documenti prodotti.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
IA NO
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO in via riconvenzionale:
- accertata e dichiarata la qualità di erede necessario in capo all'odierno attore in Parte_1 relazione alla successione del padre accertare e dichiarare il riconoscimento Persona_1 della qualità di erede necessario altresì in capo al sig. legittimario Controparte_1 pretermesso in relazione alla successione del di lui padre sig. per la quota di Persona_1 riserva pari a ¼ del patrimonio ereditario e,
- per l'effetto, tenendo conto dei beni e dei valori tutti come indicati ed accertati in corso di causa dal Consulente tecnico d'ufficio Geom. ordinare la reintegrazione nella quota CP_2 di legittima di - legittimario pretermesso - mediante riduzione delle Controparte_1 disposizioni testamentarie del padre eccedenti la quota disponibile, Persona_1 attribuendosi pertanto al conchiudente ¼ del patrimonio di cui all'eredità paterna;
2 in via principale:
a) stante l'accertanda e dichiaranda qualità di erede necessario in capo all'odierno attore
[...]
legittimario pretermesso in relazione alle disposizioni testamentarie di padre e Parte_1 madre, e , disporsi la reintegrazione della quota di legittima di Persona_1 Persona_2 parte attrice con le seguenti modalità:
1. accertarsi che l'attore è titolare di ¼ dei beni relitti di cui all'eredità paterna al netto della somma di euro 40.000,00 già percepita dal sig. in data 3 aprile 2020 a titolo di Parte_1 acconto sulla quota di legittima;
2. disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento materno, ex art. 558 c.c., mediante riduzione delle disposizioni non oggetto di prelegato preferenziale e, solo qualora ciò non sia sufficiente e per la sola parte necessaria, mediante riduzione dei prelegati ed in tal caso, ai sensi dell'art. 560 c.c., disporsi la liquidazione in denaro della quota di tali beni oggetto di legato eventualmente necessaria a reintegrare la legittima dell'attore;
b) all'esito di quanto sopra, disporsi la divisione dei beni indivisi tra le parti nei termini proposti dal Consulente tecnico d'ufficio Geom. in particolare: CP_2
- nei termini di cui alla c.d. “soluzione A con riconoscimento del debito ” (pag. 39 Persona_2 relazione tecnica) con addebito in capo al sig. della quota di 1/3 delle spese Parte_1 successive anticipate dal sig. in corso di causa, ammontanti a complessivi € Controparte_1
13.041,82, come da documentazione in atti (doc. n. 14); ovvero in subordine
- nei termini di cui alla c.d. “soluzione B con riconoscimento del debito ” (pag. 42 Persona_2 relazione tecnica), con addebito in capo al sig. della quota di 1/3 delle spese Parte_1 successive anticipate dal sig. in corso di causa, ammontanti a complessivi € Controparte_1
13.041,82, come da documentazione in atti (doc. n. 14); in via istruttoria: concedersi i termini per il deposito della comparsa conclusionale e memorie di replica.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e sono figli dei IG.ri , nato a [...] Parte_1 Controparte_1 Persona_1
(CN) il 05/02/1923, e nata a [...]il [...], entrambi in vita Persona_2 residenti CU, via San Sebastiano n. 7.
Il 05/12/2018 decedeva in CU , che aveva disposto dei suoi beni con Persona_1 testamento olografo pubblicato con atto a IT Notaio (Rep. N. 200480– Per_3
Racc.N.45448), in data 29/04/2019, registrato a CU il 27/05/2019 al n. 10569–Serie 1T, del seguente tenore letterale: “MIO Testamento Io sottoscritto nelle mie piene Persona_1 facolta mentale, Intendo fare testamento nel modo che segue. revoco ed annullo ogni eventuale
Diversa disposizione b nomino erede universale di ogni mio avere mobile ed immobile mia moglie se mia moglie dovesse mancare prima, di me, cosi Dispongo in Persona_2
3 sostituzione Prelego a mio figlio tutta la proppieta che possiedo o potro possedere in CP_1 relazione ai seguenti immobile fabbricati e terreni eventualmente cossistenti nelle respettive località e precisamente, la propprieta in CU, tetto Cavallo, via porta Mondovi. La proppreta in CU via S Sebastiano 7 La proppreta in terreni e fabbricati Prelego a mio figlio Per_4
tutta la proppreta in fossano S Sebastiano terreni e fabbricati) La proppreta in RV, Pt_1 frazione Santa Croce La propprieta a CU, Frazione Ronchi Per il resti nomino eredi i Detti figli
ed in Parte uguali tuttavia, se qualcuno non dovesse accettare questo testemento, CP_1 Pt_1 dispongo che sia ridotta alla pura quota di legittima, tenendo conto di tutto quanto da me ricevuto in Vita Questa è la mia volonta 17-7-2013 ” Persona_1
In data 26/01/2021 decedeva a BO (CN) la IG.ra che aveva disposto dei Persona_2 suoi beni con testamento pubblico datato 16/04/2019 attivato con atto a IT Notaio
Rep. N. 204221–Racc.N.47879), del seguente tenore letterale: “Revoco ed annullo Per_3 ogni precedente testamento. Così dispongo per quando avrò cessato di vivere. Sono stata informata dei diritti della cosiddetta legittima dei miei figli e tuttavia voglio espressamente che mio figlio sia unico erede di ogni mio avere mobile ed immobile che possiedo o potrò CP_1 possedere al momento della successione. A detto mio figlio prelego in ogni caso le CP_1 intere ragioni che risulteranno di mia spettanza sui seguenti immobili, compresi mobili, arredi e tutto il relativo contenuto, e precisamente (avendo fatto accertare da tecnico di mia fiducia i dati che seguono): in Comune di CU ∙ via San Sebastiano numero 7, -Catasto fabbricati: F. 89
n. 305 sub. 24 cat. A/4 ubicazione via San Sebastiano n. 7 p.
1-5 F. 89 n. 305 sub. 25 cat-C/2 ubicazione via San Sebastiano n. 7 p. S1 ∙ , via Porta Mondovì numero 12, -Catasto Parte_2
Fabbricati F. 97 n. 127 sub. 1 cat. A/3 ubicazione via Tetto Cavallo n. 25 p. S-T F. 97 n. 127 sub.
2 cat. A/3 ubicazione via Tetto Cavallo n. 25 p. S-1 –Catasto Terreni: f. 97 n. 301 are 00.17 f. 97
n. 129 are 04.60 (are quattro e centiare settantasette totali). Se mio figlio avrà diritto a Pt_1 pretendere la sua quota di legittima, dispongo in tal caso che il detto prelegato abbia completo effetto a preferenza di ogni altra disposizione. Questa è la mia volontà.
2. Con atto di citazione datato 11.10.2021 conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di CU il fratello e, premesso in fatto quanto sopra, lamentava Controparte_1 che le disposizioni testamentarie del padre che istituivano erede unicamente la moglie ledevano la quota legittima riservata all'attore pari al ¼ del patrimonio morendo dismesso dal de cuius ai sensi dell'art. 542, comma 2, c.c. Esponeva che durante l'esperimento della
Mediazione Obbligatoria da lui promossa nei confronti della mamma, quest'ultima era deceduta, istituendo appunto erede unico il fratello, il quale con atto IT Notaio
(Rep. N. 204221–Racc. N. 47879) aveva dichiarato di voler espressamente Per_3 accettare l'eredità; lamentava quindi che anche le disposizioni testamentarie della madre avevano totalmente leso la quota legittima riservata all'attore pari a 1/3 del patrimonio morendo dismesso dalla de cuius ai sensi dell'art. 537, comma 2, c.c.
4 L'attore dichiarava dunque di (i) agire in riduzione nei confronti del fratello IG. CP_1
(in qualità di erede universale della IG.ra a sua volta erede universale
[...] Persona_2 beneficiaria delle disposizioni testamentarie del IG. ) al fine di ottenere il Persona_1 riconoscimento della propria quota legittima pari a ¼ del patrimonio morendo dismesso dal de cuius IG. e di ottenere la reintegrazione della quota di propria spettanza, con Persona_1 riserva di impugnare il testamento olografo redatto dal IG. ; (ii) b) agire in Persona_1 riduzione nei confronti del fratello IG. (in qualità di erede universale della Controparte_1
IG.ra al fine di ottenere il riconoscimento della propria quota legittima pari a Persona_2
1/3 del patrimonio morendo dismesso dalla IG.ra e di ottenere la Persona_2 reintegrazione della quota di propria spettanza, con riserva di impugnarne il testamento.
3. Si costituiva tempestivamente il convenuto che in fatto precisava (i) che, in relazione alla successione del padre non solo parte attrice ma entrambi i figli risultavano Persona_1 pretermessi, avendo il de cuius esclusivamente istituito erede universale la moglie
[...]
; (ii) che in data 3 aprile 2020, aveva già ricevuto – formalmente Per_2 Parte_1 dall'esponente, ma per conto della madre - un bonifico di euro 40.000,00 con causale “acconto legittima successione ”, somma necessariamente da computare ai fini della Persona_1 quantificazione della lesione di legittima asseritamente subìta dall'attore; (iii) che il testamento materno prevedeva che due immobili (e cioè il fabbricato in CU, Via Porta Mondovì 12, con relativo terreno, ed il fabbricato in CU, Via San Sebastiano 7), fossero oggetto di prelegato in favore dell'esponente, con la disposizione che tale prelegato avesse completo effetto a preferenza di ogni altra disposizione e con la conseguenza che tale disposizione non si sarebbe dovuta ridurre se non in quanto il valore degli altri beni di cui era disposto per testamento non fosse sufficiente ad integrare la quota riservata ai legittimari, così come stabilito dall'articolo
558 del codice civile;
(iii) che nel corso degli anni l'esponente aveva compiuto nell'interesse dei genitori tutte quelle attività necessarie alla gestione, mantenimento e conservazione del patrimonio degli stessi, incluso il versamento di imposte e tasse, spese condominiali, contributi vari, nonché l'acquisto dei medicinali e di tutto quanto necessario alla vita quotidiana provvedendo anche a supplire con denaro proprio, parte dei costi delle suddette prestazioni;
in considerazione di ciò i genitori - in data 22 novembre 2016 - avevano effettuato un bonifico di euro 40.000,00 dal proprio conto corrente cointestato a favore del figlio a Controparte_1 parziale rimborso delle spese dallo stesso già sostenute nel loro interesse, nonché quale anticipo per le spese ancora da sostenere, al fine di consentire al figlio di provvedere autonomamente agli esborsi che si sarebbero presentati di volta in volta per soddisfare le necessità varie dei genitori; inoltre, al fine di quantificare detti esborsi non documentabili e tutelare l'interesse e il diritto del figlio a riceverne il rimborso, i genitori avevano redatto un atto di CP_1 riconoscimento del debito in suo favore per complessivi euro 23.500,00 a cui andavano sommati tutti gli esborsi regolarmente documentati di cui al doc. n. 2, ammontanti a circa euro
28.000,00, per un totale di euro 51.500,00.
5 Ciò premesso, così concludeva: in via riconvenzionale: - accertata e dichiarata la qualità di erede necessario in capo all'odierno attore in relazione alla successione del padre Parte_1
accertare e dichiarare il riconoscimento della qualità di erede necessario altresì Persona_1 in capo al sig. legittimario pretermesso in relazione alla successione del di lui Controparte_1 padre sig. per la quota di riserva pari a ¼ del patrimonio ereditario e, - per Persona_1
l'effetto, tenendo conto dei beni e dei valori tutti indicati dall'esponente in narrativa, ovvero i diversi valori accertandi in corso di causa, ordinare la reintegrazione nella quota di legittima di
- legittimario pretermesso - mediante riduzione delle disposizioni Controparte_1 testamentarie del padre eccedenti la quota disponibile, attribuendosi pertanto Persona_1 al conchiudente ¼ del patrimonio di cui all'eredità paterna;
in via principale: a) stante
l'accertanda e dichiaranda qualità di erede necessario in capo all'odierno attore Parte_1 legittimario pretermesso in relazione alle disposizioni testamentarie di padre e madre,
[...]
e , disporsi la reintegrazione della quota di legittima di parte attrice con Per_1 Persona_2 le seguenti modalità:
1. accertarsi che l'attore è titolare di ¼ dei beni relitti di cui all'eredità paterna al netto della somma di euro 40.000,00 già percepita dal sig. in data 3 Parte_1 aprile 2020 a titolo di acconto sulla quota di legittima;
2. disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento materno, ex art. 558 c.c., mediante riduzione delle disposizioni non oggetto di prelegato preferenziale e, solo qualora ciò non sia sufficiente e per la sola parte necessaria, mediante riduzione dei prelegati ed in tal caso, ai sensi dell'art. 560 c.c., disporsi la liquidazione in denaro della quota di tali beni oggetto di legato eventualmente necessaria a reintegrare la legittima dell'attore; b) all'esito di quanto sopra disporsi la divisione dei beni indivisi tra le parti nei seguenti termini: - con assegnazione e conferma in capo al convenuto degli immobili a) e b) di cui al punto 2) che precede, oggetto di prelegato nel testamento materno;
- assegnazione all'odierno attore degli immobili residui di cui al punto 2) che precede, non oggetto di prelegato, il cui valore ammonta ad euro 187.950,00; - assegnazione al sig. della somma di euro 11.636,83 - ovvero della maggiore o Parte_1 minore somma accertanda in corso di causa - che, sommata all'importo di euro 187.950,00 di cui sopra, consente all'attore di soddisfare l'intero importo delle lesioni di legittima, ammontanti appunto ad euro 199.586,83 come risultante dai calcoli che precedono;
4. In esito alla prima udienza del 23.02.2022, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183
c.p.c. e con ordinanza 27.06.2023 rigettava l'istanza di ordine di esibizione formulata dall'attore; rigettava le richieste di prova orale formulate da entrambe le parti;
disponeva CTU volta a determinare il complessivo asse ereditario, con i seguenti quesiti:
“il CTU, letti gli atti e i documenti del processo, sentite le parti e i loro consulenti, compiuta ogni opportuna indagine e accesso presso uffici pubblici, catastali e immobiliari, ai quali si ordina sin
d'ora ex art. 213 c.p.c. di mettere a disposizione dell'esperto le informazioni e i documenti che richiederà loro, esperito il tentativo di conciliazione:
6
1. Descriva, anche mediante riproduzione grafica e fotografica, gli immobili caduti nella successione ereditaria di e in quella di , determinandone il valore Persona_1 Persona_2 di mercato al momento dell'apertura della successione e indicando analiticamente i criteri della stima;
2. descriva la consistenza di eventuali conti correnti, valori mobiliari e titoli caduti in successione e intestati ai defunti, determinando il valore complessivo dell'asse ereditario;
3. elabori una stima alternativa che ricomprenda il valore del riconoscimento di debito della de cuius;
Persona_2
4. Determini: a. la quota di legittima spettante a ciascuna parte in relazione all'eredità morendo dismessa dal de cuius quali legittimari pretermessi in ragione della Persona_1 all'attore quale erede legittimario pretermesso rispettivamente dell'eredità morendo dismessa da e dell'eredità morendo dismessa da;
Persona_1 Persona_2
b. la quota di legittima spettante all'attore in relazione all'eredità morendo dismessa dalla defunta , quale legittimario pretermesso;
Persona_2
5. riferisca al giudice ogni altro elemento utile ai fini della decisione della controversia, individuando eventuali soluzioni transattive”.
Dopo una serie di motivate richieste di proroga del termine per il deposito della relazione peritale, questa veniva infine depositata il 15.06.2024 e le parti rappresentavano adesione alle proposte transattive formulate dal CTU che aveva offerto al Giudice quattro alternative soluzioni di divisione.
Con ordinanza 26.07.2024 il Giudice (rilevato che parte attrice ha dichiarato di accettare la proposta B nella formulazione senza il riconoscimento di debito da parte di;
- Persona_2 rilevato che parte convenuta ha dichiarato di accettare entrambe le proposte formulate dal CTU
(con preferenza per la soluzione A) ma in ogni caso nella formulazione con il riconoscimento di debito;
- rilevato che il giudizio ha per oggetto la domanda di reintegrazione della quota di legittima del pretermesso mediante la riduzione delle disposizioni testamentare Parte_1 dei genitori;
- rilevato che, quindi, a prescindere dall'accordo o meno sulle soluzioni transattive proposte dal CTU, è necessario che su tale domanda il collegio si pronunci con sentenza, eventualmente su conclusioni congiunte, non potendo -neppure transattivamente- definirsi il giudizio con una ordinanza di assegnazione di beni immobili senza detta preventiva pronuncia;
- rilevato che non sono sorte tra le parti contestazioni in ordine al diritto alla reintegrazione della quota di legittima, né in ordine alla valutazione di detta quota operata dal CTU (se non per la rilevanza o meno del riconoscimento di debito), sicché può fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni) fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18/12/2024 disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza 20/12/2024 il Giudice assumeva la causa in decisione collegiale concedendo alle parti termine sino al 20/02/2025 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni 20 per il deposito delle repliche
7 IN DIRITTO
1. Questioni non controverse.
Tenuto conto della posizione processuale delle parti e delle loro conclusioni, può ritenersi pacifico che (i) l'attore è erede necessario pretermesso totalmente dalle Parte_1 disposizioni testamentarie del padre in relazione alla cui eredità ha diritto Persona_1 alla quota di riserva pari a ¼ del patrimonio mobiliare e immobiliare e ugualmente è erede necessario pretermesso totalmente dalle disposizioni testamentarie della madre Per_2
in relazione alla cui eredità ha diritto alla quota di riserva di 1/3 del patrimonio
[...] mobiliare e immobiliare;
(ii) quest'ultimo è costituito sia da beni già di proprietà della , Per_2 sia da beni da lei ereditati dal marito premorto per la quota pari a ½ essendo l'altro mezzo riservato ai due figli, eredi legittimari per ¼ ciascuno;
(iii) per effetto della domanda riconvenzionale svolta dal convenuto, a seguito della reintegrazione della quota di legittima sull'eredità del padre (a favore di entrambi i figli) e sulla eredità della madre a favore del solo attore, il patrimonio morendo dismesso dai genitori delle parti è oggetto di divisione.
Le parti hanno anche condiviso le conclusioni cui è pervenuto il CTU in ordine alla valutazione dei beni, alla individuazione delle quote di riserva e alla formazione di un progetto di divisione;
il CTU ha in verità formulato due proposte di divisione, ciascuna delle quali ha anche una variante a seconda che si consideri o meno valido il riconoscimento di debito invocato dal convenuto.
Di conseguenza, saranno oggetto di esame e decisione soltanto le questioni rimaste controverse tra le parti che incidono sulla scelta tra le quattro proposte di divisione formulate dal CTU, e quindi: -interesse del convenuto alla domanda riconvenzionale di riduzione per lesioni della legittima in relazione alla eredità del padre;
-esistenza e validità di un riconoscimento di debito a favore del convenuto;
-scelta della soluzione divisionale tra soluzione A e soluzione B.
2. Domanda riconvenzionale di riduzione nella successione paterna.
Come si è detto, in fatto è pacifico che devolvendo l'intero suo patrimonio morendo dismesso alla moglie, abbia leso la quota di legittima di entrambi i figli. Persona_1
Assume l'attore che sebbene ciò sia incontestabile, il convenuto non avrebbe interesse alla relativa dichiarazione perché, essendo nominato erede universale della madre, ha comunque eredità la quota di riserva dell'eredità paterna in un secondo momento quando ha accettato quella materna.
L'assunto non appare corretto.
L'accertamento e la dichiarazione della pretermissione di entrambi i figli nella devoluzione testamentaria paterna sono necessari al fine di correttamente individuare le quote di spettanza su tale eredità (con valutazione alla data di apertura della successione), la quota del patrimonio paterno confluita in quello materno e quindi di quantificare la quota sull'eredità materna di spettanza dell'attore quale erede pretermesso.
8 L'ordine logico e giuridico delle operazioni divisionali presuppone quindi che anche il convenuto sia espressamente riconosciuto come erede leso anch'egli dalle disposizioni testamentarie del padre;
peraltro, in difetto di contestazione su tale lesione, non si comprende neppure la contestazione dell'attore se il risultato finale per la quantificazione della quota di legittima a suo favore non subisce variazioni con o senza esplicita dichiarazione di lesione di quella del fratello convenuto.
3. Riconoscimento di debito.
Assume il convenuto che i genitori, consapevoli che molte delle spese pagate dal figlio con sua provvista nel loro interesse non erano documentabili perché fatte in contanti CP_1
e senza rilascio di documenti fiscali o quietanze, si erano determinati a redigere un riconoscimento di debito per euro 23.500,00 come da scritto che segue:
9 10 Parte attrice ha eccepito come il documento non sia sottoscritto e sia privo di data e quindi non possa qualificarsi come riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.
Parte convenuta replica che il riconoscimento di debito non esige una formula speciale, essendo solo necessario che sia chiara la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà; che non può esservi dubbio che lo scritto proviene dai genitori delle parti (visto che è firmato “mamma e papà” e fa riferimento alle relazioni di parentela con esse, sicché la identificazione degli autori è incontestabile); che la mancanza
11 della data è irrilevante, essendo peraltro evidente che lo scritto era stato redatto in vita di entrambi i genitori e quindi prima del 5.12.2018.
In relazione al documento di cui sopra, si osserva che seppure lo stesso abbia contenuto di riconoscimento di debito (che non richiede una forma particolare né una intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che manifesti la consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà; vedi Cass. sez. 3 n. 22948 del 20/08/2024: Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo
(Cass., 9097/2018). L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., 30/10/2002,
n. 15353), non giova alla tesi difensiva del convenuto.
In primo luogo, proviene solo dalla mamma delle parti: anche se risulta apposta la espressione
“mamma e papà” in margine, lo scritto proviene da “ moglie di Persona_5 Persona_1
e mamma di e vorrei scrivere due parole…”, sicché la manifestazione della CP_1 Pt_1 consapevolezza e la volontarietà della stessa non può che provenire solo dalla mamma e non certo dal papà che non ha contribuito evidentemente alla redazione e non lo ha firmato di suo pugno anche solo con la qualifica “papà”.
In secondo luogo, la mancata datazione dello scritto non consente di riferire la ricognizione di debito ad un'epoca successiva al bonifico di euro 40.000,00 proveniente dal conto dei genitori a favore di : tale bonifico, senza causale, è riferito dalla parte alla volontà dei genitori CP_1 di rimborsargli i pagamenti eseguiti con provvista sua in relazione a spese di loro pertinenza
(vedi pag. 2 comparsa di costituzione: 3) nel corso degli anni il signor in Controparte_1 effetti, ha compiuto nell'interesse dei genitori tutte quelle attività necessarie alla gestione, mantenimento e conservazione del patrimonio degli stessi, incluso il versamento di imposte e tasse, spese condominiali, contributi vari, nonché l'acquisto dei medicinali e di tutto quanto necessario alla vita quotidiana (cfr. ricevute di pagamento: doc. n. 2), provvedendo anche a supplire con denaro proprio, parte dei costi delle suddette prestazioni;
4) ciò considerato, i coniugi - in data 22 novembre 2016 - hanno effettuato un bonifico di euro 40.000,00 Per_1 dal proprio conto corrente cointestato a favore del figlio somma che gli stessi Controparte_1 hanno considerato quale parziale rimborso delle spese dallo stesso già sostenute nel loro interesse, nonché quale anticipo per le spese ancora da sostenere, al fine di consentire al figlio di provvedere autonomamente agli esborsi che si sarebbero presentati di volta in volta per soddisfare le necessità varie dei genitori (cfr. estratto conto: doc. n. 3). Peraltro, se si esaminano i documenti prodotti cumulativamente nel doc. 2, si rileva che trattasi di pagamenti tutti
12 risalenti al periodo successivo al decesso di entrambi i genitori. Sicché, in difetto di prova che la ricognizione di debito provenisse da entrambi i genitori e fosse successiva al 22.11.2016, non può affermarsi che quel debito di cui allo scritto sopra riportato non sia stato già saldato con il bonifico del novembre 2016 che, non potendo essere collegato a spese documentate effettuate dal figlio con provviste proprie nell'interesse dei genitori, va ritenuto satisfattivo di tale debito. Peraltro, lo stesso convenuto ammetteva che tale bonifico andava anche a coprire quel debito asseritamente riconosciuto: pertanto, la somma di euro 40.000,00 bonificata dai genitori in favore dell'esponente risulta a parziale copertura dei versamenti documentati eseguiti dall'esponente con denaro proprio nel di loro interesse, nonché del debito dagli stessi formalmente riconosciuto per iscritto nei confronti del figlio (cfr. ancora doc. n. 2 e doc. n. 4)
(pag. 2 comparsa). Atteso che il doc. 2 indica tutti pagamenti successivi al decesso dei genitori, non può affermarsi che il bonifico del 22.11.2016 andasse a soddisfare i pagamenti effettuati per tutto quanto necessario alla vita quotidiana dei genitori, in vita loro, e di riflesso lo stesso è idoneo a soddisfare l'intero credito di cui all'allegato riconoscimento di debito.
4. Proposta divisionale.
Calcolando il valore degli assi ereditari e il valore delle quote di legittima senza tale riconoscimento, il CTU (senza contestazioni dalle parti) ha così calcolato gli assi e le quote di legittima (tenuto conto del valore degli immobili e dei saldi del conto corrente e del libretto postale di risparmio):
Totale asse ereditario : €.336.973,37 Persona_1
Totale quota erede sull'eredità di : €.168.486,69 Persona_2 Persona_1
Totale quota di legittima sull'eredità di : €.84.243,34 Controparte_1 Persona_1
Totale quota di legittima sull'eredità di : €.84.243,34 Parte_1 Persona_1
Totale asse ereditario : €.555.615,45 Persona_2
Totale quota ereditaria sull'eredità di : €.370.410,30 Controparte_1 Persona_2
Totale quota di legittima sull'eredità di : €.185.205,15 Parte_1 Persona_2
Totale complessivo quota sull'eredità legittima di e Controparte_1 Persona_1 quota ereditaria sull'eredità di : €.454.653,64 Persona_2
Totale quota di legittima sulle eredità di e sull'eredità di Parte_1 Persona_1
: €.269.448,49 Persona_2
I due progetti divisionali differiscono perché nel primo (lett. A) al convenuto vengono assegnati per intero i due immobili di CU così censiti: 1) Comune di CU: Part.129-301 Fg.97
(Catasto Terreni) e Sub.1-2-3 Part.127 Fg.97 (Catasto Fabbricati) per la quota di 1/1; 2- Comune di CU: Sub.24-25 Part.305 Fg.89 (Catasto Fabbricati) per la quota di 1/1, mentre nel secondo (lett. B) gli viene assegnato solo il bene sub 1 (il sub. 2 è assegnato all'attore) e poi due altri immobili in RV e Fossano.
L'attore ha manifestato la sua adesione alla proposta sub B assumendo che secondo tale soluzione non viene danneggiato il convenuto perché gli viene comunque assegnato l'immobile
13 che già occupa, ma vengono assegnati a lui beni che hanno un valore economico mentre quelli di RV e Fossano costituiscono solo dei pesi perché in parte sono da sanare e in parte sono beni privi di rendite di valore.
Il convenuto ha manifestato la sua preferenza per la soluzione A perché maggiormente rispettosa del prelegato di cui al testamento materno.
In effetti, nelle disposizioni testamentarie, la mamma aveva prelegato al figlio le CP_1 intere ragioni sugli immobili di CU: in Comune di CU ∙ via San Sebastiano numero 7, -Catasto fabbricati: F. 89 n. 305 sub. 24 cat.
A/4 ubicazione via San Sebastiano n. 7 p.
1-5 F. 89 n. 305 sub. 25 cat-C/2 ubicazione via San
Sebastiano n. 7 p. S1
∙ , via Porta Mondovì numero 12, -Catasto Fabbricati F. 97 n. 127 sub. 1 cat. A/3 Parte_2 ubicazione via Tetto Cavallo n. 25 p. S-T F. 97 n. 127 sub. 2 cat. A/3 ubicazione via Tetto Cavallo
n. 25 p. S-1 –Catasto Terreni: f. 97 n. 301 are 00.17 f. 97 n. 129 are 04.60 (are quattro e centiare settantasette totali) aggiungendo: Se mio figlio avrà diritto a pretendere la sua Pt_1 quota di legittima, dispongo in tal caso che il detto prelegato abbia completo effetto a preferenza di ogni altra disposizione
Orbene, è noto che il prelegato è il legato disposto a favore di uno dei coeredi. Esso ha carattere di legato per il suo intero ammontare ed è carico di tutta l'eredità, vale a dire, salve diverse indicazioni, è a carico di tutti i coeredi, fra essi incluso anche il coerede che ne sia beneficiato;
esso grava, in altri termini, anche sulla quota di spettanza dell'onorato (che viene, pertanto, ad essere, ad un tempo, onerato), nella qualità di erede. Trattandosi pur sempre di legato, il prelegato è soggetto allo stesso trattamento dei legati ordinari, sicché qualora si debbano ridurre i legati in ragione di lesione dei diritti di legittima, anche il prelegato subisce la riduzione.
La giurisprudenza ha parimenti affermato che il prelegato, quale disposizione testamentaria a titolo particolare a favore di uno dei coeredi ed a carico di tutta l'eredità, denota un generico intento preferenziale del testatore verso la persona dell'onorato, ciò, tuttavia, non vale a sottrarre i beni che ne formano oggetto all'azione eventuale di reintegrazione della quota riservata ai legittimari ed alle conseguenti riduzioni proporzionali di cui all'art 558, comma 1
(Cass. n. 2006/1967; Cass. sez. 2 n. 2776 del 29/12/1970: Il prelegato, che è disposizione testamentaria a titolo particolare a favore di uno dei coeredi ed a carico di tutta l'eredita, in se stesso denota un generico intento preferenziale del testatore e non vale a sottrarre i beni che lo costituiscono all'Azione eventuale di reintegrazione della quota riservata ai legittimari ed alle conseguenti riduzioni proporzionali di cui all'art 558, primo comma cod civ.).
Tenuto conto che il prelegato in sé non ha leso la quota di legittima spettante all'attore e che entrambe le soluzioni proposte dal CTU garantiscono omogeneità delle attribuzioni (tra immobili e mobili), si ritiene preferibile la soluzione A che risulta in effetti più rispettosa della
14 volontà espressa dalla testatrice proprio in riferimento all'esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima eventualmente esperenda dal figlio . Pt_1
Per effetto di tale soluzione risulta l'assegnazione -in sede di divisione- all'attore di beni mobili e immobili di valore inferiore per euro 107.000,00 con obbligo, pertanto, del condividente convenuto di versare a titolo di conguaglio la minore somma di euro 67.000,00 in considerazione dell'incasso dell'importo di euro 40.000,00 in conto di legittima per la successione del padre.
Quanto agli interessi su tale somma e alla efficacia della condanna al pagamento del conguaglio, si osserva che (Cass. sez. 2 n. 20457 dell'11/10/2016) in tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota, gli interessi sul conguaglio dovuto agli altri comunisti, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, la cui efficacia retroattiva - anche ove si attribuisca natura dichiarativa allo stesso - è limitata, ai sensi dell'art. 757 c.c., ai beni assegnati in proporzione del valore delle relative quote, e che (Cass. sez. 3 n. 12872 del 13/05/2021) la sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima racchiude due statuizioni, l'una, sempre uguale, consistente nell'accertamento della lesione della predetta quota e nella risoluzione, con effetto costitutivo limitato alle parti, delle disposizioni negoziali lesive, l'altra, avente contenuto di condanna, che si pone con la statuizione costitutiva in rapporto variabile, a seconda che la reintegra richieda la previa divisione di beni ereditari, con conseguente condanna di uno dei condividenti al pagamento del conguaglio, oppure unicamente il versamento da parte del donatario del controvalore della quota, ai sensi dell'art.560 c.c; pertanto, solo nel secondo caso, integrandosi un rapporto di "dipendenza" tra capo costitutivo e capo condannatorio, quest'ultimo è immediatamente eseguibile, ex art. 282 c.p.c., indipendentemente dal passaggio in giudicato del primo, mentre, nel primo caso, venendo in considerazione un rapporto di "corrispettività" tra i due capi della sentenza, l'esecuzione di quello di condanna ne presuppone il passaggio in giudicato.
6. Le spese di lite.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, nei giudizi di divisione le spese di lite devono essere poste a carico della massa se sono servite nel comune interesse a condurre il processo alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che sono conseguenza “di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte” (cfr. Cass. 22903/2013, Id. 3083/2006 e Id.
7059/2002).
In altri termini, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote stesse, mentre vale il principio
15 della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio.
Nel caso di specie, la controversia ha avuto ad oggetto la domanda di riduzione per lesione di legittima esperita dall'attore (e dal convenuto sulla eredità paterna) e solo di riflesso e per effetto della domanda riconvenzionale del convenuto, anche la divisione ereditaria con attribuzione all'attore di beni di valore pari alla quota di legittima spettantegli su entrambe le eredità. Sulle questioni controverse la soccombenza è reciproca, sicché le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti e il compenso del CTU posto a carico delle parti in pari quota, salva la solidarietà esterna.
P.Q.M.
Il Tribunale di CU, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda proposta da parte attrice e della domanda riconvenzionale di parte convenuta, accerta e dichiara la qualità di erede necessario in capo a , legittimario totalmente pretermesso dalle disposizioni Parte_1 testamentarie del de cuius IG. , in relazione all'eredità morendo Persona_1 dismessa dal medesimo, per la quota di riserva pari a ¼ del patrimonio ereditario, e dalle disposizioni testamentarie della de cuius IG.ra in relazione Persona_2 all'eredità morendo dismessa dalla medesima, per la quota di riserva pari a 1/3 del patrimonio morendo ereditario;
accerta e dichiara la qualità di erede necessario di
, legittimario pretermesso in relazione alla successione del di lui Controparte_1 padre sig. per la quota di riserva pari a ¼ del patrimonio ereditario;
Persona_1
2. ORDINA la reintegrazione nella quota di legittima di mediante riduzione Parte_1 delle disposizioni testamentarie del padre e della madre Persona_1 Per_2
eccedenti la quota disponibile e ORDINA la reintegrazione nella quota di
[...] legittima di mediante riduzione delle disposizioni testamentarie del Controparte_1 padre eccedenti la quota disponibile;
Persona_1
3. Per l'effetto di quanto sopra e in accoglimento della domanda riconvenzionale, ORDINA lo scioglimento della comunione tra le parti secondo la proposta formulata dal CTU alla lett. A senza riconoscimento di debito, assegnando quindi:
a i seguenti beni immobili e mobili: Controparte_1
- Comune di CU: Part.129-301 Fg.97 (Catasto Terreni) e Sub.1-2-3 Part.127 Fg.97 (Catasto
Fabbricati) per la quota di 1/1;
- Comune di CU: Sub.24-25 Part.305 Fg.89 (Catasto Fabbricati) per la quota di 1/1
- Denaro presente sul conto corrente n.20723 presso Cassa di Risparmio di Fossano per la quota di 1/1;
- Denaro presente sul libretto di risparmio n.23815477 presso per la quota di 1/1; CP_3
- Denaro presente sul libretto di risparmio n.49681375 presso per la quota di 1/2; CP_3
16 - Denaro presente sulla postapay evolution n.5333171094421639 presso per la CP_3 quota di 1/1.
Il tutto per un valore complessivo di €. 561.802,15
a i seguenti beni immobili e mobili: Parte_1
- Comune di Caraglio: Fg.28 Part.218 (Catasto Terreni) per la quota di 2/3;
- Comune di CU: Sub.1 Part.134 Fg.39 (Catasto Fabbricati) per la quota di 1/1;
- Comune di Fossano: Part.14-15 Fg.105 (Catasto Terreni) e Part.16 Fg.105 (Catasto Fabbricati) per la quota di 1/1;
- Comune di RV: Part.364 Fg.10 (Catasto Terreni) per la quota di 1/1;
- Comune di Part.380-125 Fg.2 (Catasto Terreni) per la quota di 1/1; Per_4
- Comune di Part.123 Fg.2 (Catasto Fabbricati) per la quota di 1/1; Per_4
- Comune di Part.141-363 Fg.3 (Catasto Terreni) per la quota di 1/1. Per_4
Il tutto per un valore complessivo di €.162.300,00.
4. Per effetto, DICHIARA tenuto a corrispondere a favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo di conguaglio la somma di euro 67.000,00 oltre agli interessi nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
5. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite
6. Pone definitivamente le spese della CTU a carico delle parti per la metà ciascuna, salva la solidarietà esterna.
Così deciso in CU nella camera di consiglio del 02/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
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