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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 439/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 439/2024
avente ad oggetto: Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con gli avv.ti Carola Sommariva e Anna Polito ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. Chiara Sattin convenuta
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della
Repubblica di data 14 marzo 2023.
posta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “In via principale: - accertare e dichiarare che la sig.ra è risultata gravemente inadempiente rispetto all'obbligo ex lege di Controparte_1 esercitare di comune accordo con l'altro genitore la responsabilità genitoriale e che ha compiuto atti che hanno ostacolato il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso della prole previste da Codesto Tribunale di Trento stabilite nel procedimento sub RG n. 5184/2021 e dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del sig. sui figli minori Parte_1 [...]
e - per l'effetto ai sensi dell'art. 473 bis.39, comma 1 e 2 c.p.c.: Per_1 Persona_2
1 1) ammonire il genitore inadempiente sig.ra per avere la stessa reiteratamente posto in CP_1
essere condotte che hanno ostacolato il diritto alla bigenitorialità del sig. ; Parte_1
2) condannare la sig.ra al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria Controparte_1
a favore della Cassa delle ammende in base ai parametri di cui al primo comma, lettera a) dall'art.
473 bis.39 c.p.c.;
3) fissare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. nell'importo di 1.000,00= la somma di denaro dovuta dalla sig.ra a ciascuno degli odierni attori - sig. ed i figli minori CP_1 Parte_1 Persona_3
e per ogni violazione o inosservanza successiva del diritto dell'altro genitore
[...] Persona_2 all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e, in particolar modo, del diritto del sig.
di partecipare alla scelta della residenza della prole ed il loro percorso scolastico;
Parte_1
4) condannare il genitore inadempiente sig.ra al risarcimento dei danni in favore Controparte_1
del sig. nella misura di euro 1.226,03 per il danno patrimoniale come quantificato in parte Pt_1
narrativa e al risarcimento per i danni cagionati della sig.ra ai figli CP_1 Persona_1
e e al sig. a causa della violazione degli obblighi genitoriali nella misura Persona_2 Pt_1 di euro 10.000,00, ovvero, in subordine, dell'importo diverso minore o maggiore ritenuto di giustizia.
- sempre in via principale: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto od in parte della domanda riconvenzionale formulata da parte resistente, accertata la rispondenza all'interesse dei figli della spesa straordinaria di Euro 102,78 compensare la somma di Euro 51,39 con il controcredito che risulterà accertato.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “In via principale e di merito,
1)- rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto per i fatti tutti descritti in narrativa e coperte già dal giudicato delle precedenti sentenze civili e penali in cui il signor aveva descritto i medesimi fatti e per il mancato assolvimento dell'onere della Pt_1
prova in relazione agli asseriti danni subiti;
2) accertato che il signor nelle cause precedenti, aveva già avanzato analoghe richieste, Pt_1
sempre pretestuose, accusando la signora di fatti non veri, si chiede che il giudice, ai CP_1
sensi degli art. 91 e 96 c.p.c., 3° comma, vogliacondannare la parte soccombente anche al pagamento di una somma a favore della signora equitativamente determinata. CP_1
In via riconvenzionale
1. Previa verifica degli inadempimenti del signor nell'esercizio della responsabilità Pt_1
genitoriale, relativi sia al mancato consenso tempestivo per cure mediche e agli inadempimenti economici sopra descritti ai sensi dell'art 473 bis, nr. 39, accertata la rispondenza tra le esigenze che hanno determinato gli esborsi nell'interesse dei figli e nonché alla utilità e Per_2 Per_1
2 sostenibilità della spesa, accertare che il credito vantato dalla signora nei confronti del CP_1 ricorrente a titolo di rimborso spese straordinarie anticipate è pari a €. 5.633,52 come specificate in narrativa e condannare il signor a corrispondere alla signora la Parte_1 Controparte_1 somma di euro €. €. 5.633,52 la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria;
2. Accertare, ai sensi dell'art. 473 bis, nr. 39 che il signor si è reso inadempiente per Pt_1
omesse rivalutazioni TA sugli assegni di contributo al mantenimento dei figli ed è debitore, a tale titolo della somma di €. 1.988,16 (aggiornata al luglio 2024) e/o della maggiore o minore somma anche per le mensilità maturande, che sarà ritenutadi giustizia oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria e condannarlo al pagamento della somma dovuta alla signora;
CP_1
3. Ammonire il signor a cessare qualsiasi forma di ostruzionismo e/o inadempienza Pt_1 rispetto all'utilizzo dell'affidamento condiviso e della responsabilità genitoriale che comporti un ritardo nelle prese in carico mediche e di cura dei figli e ivi compresa la consegna Per_2 Per_1
tempestiva di un calendario per le visite ai bambini;
4. Individuare in via equitativa ai sensi dell'art. 614 bis la somma che il signor sarà Parte_1
costretto a versare per ogni giorno di ritardo nel dare il consenso ad attività e cure mediche necessarie ai figli e di consegna alla madre del calendario di visita ai bambini;
5. Ci si rimette in merito alla richiesta di condanna del signor alla luce dei reiterati Pt_1
inadempimenti sopra riportati, al pagamento di una somma di risarcimento dei danni patiti dalla signora stabiliti in via equitativa. CP_1
In via subordinata: - Nella denegatissima ipotesi in cui si dovesse ritenere fondata, anche, solo parzialmente fondata la domanda di parte ricorrente, la signora dichiara di voler CP_1
opporre la compensazione con le somme da leivantate nei confronti del signor sopra Pt_1 indicate e documentate;
Con vittoria di spese e onorari di lite ed accessori di legge.”
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21 febbraio 2024 ex art. 473bis.39 c.p.c., il ricorrente Parte_1
ha adito questo Tribunale chiedendo che: “In via principale: - per i fatti di cui in narrativa, accertare
e dichiarare che la sig.ra è risultata gravemente inadempiente rispetto all'obbligo Controparte_1 ex lege di esercitare di comune accordo con l'altro genitore la responsabilità genitoriale e che ha compiuto atti che hanno ostacolato il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso
3 della prole previste da Codesto Tribunale di Trento stabilite nel procedimento sub RGn. 5184/2021
e dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del sig. sui figli minori Parte_1 [...]
e Per_1 Persona_2
- per l'effetto ai sensi dell'art. 473 bis.39, comma 1 e 2 c.p.c.:
1) ammonire il genitore inadempiente sig.ra per avere la stessa reiteratamente posto in CP_1
essere condotte che hanno ostacolato il diritto alla bigenitorialità del sig. ; Parte_1
2) condannare la sig.ra al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria Controparte_1
a favore della delle ammende in base ai parametri di cui al primo comma, lettera a) dall'art. CP_2
473 bis.39 c.p.c.;
3) fissare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. nell'importo di 1.000,00= la somma di denaro dovuta dalla sig.ra a ciascuno degli odierni attori - sig. ed i figli minori CP_1 Parte_1 [...]
e per ogni violazione o inosservanza successiva del diritto dell'altro Per_1 Persona_2 genitore all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e, in particolar modo, del diritto del sig. di partecipare alla scelta della residenza della prole ed il loro percorso Parte_1
scolastico;
4) condannare il genitore inadempiente sig.ra al risarcimento dei danni in favore Controparte_1
del sig. nella misura di euro 1.226,03 per il danno patrimoniale come quantificato in parte Pt_1
narrativa e al risarcimento per i danni cagionati della sig.ra ai figli CP_1 Persona_1
e e al sig. a causa della violazione degli obblighi genitoriali nella misura Persona_2 Pt_1 di euro 10.000,00, ovvero, in subordine, dell'importo diverso minore o maggiore ritenuto di giustizia.”.
A fondamento della pretesa il ricorrente ha dedotto:
- che le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale sono nati i figli (il 5 Per_1
maggio 2018) e (il 26 giugno 2019); Per_2
- che il nucleo familiare ha dapprima vissuto in Portogallo e che successivamente la convenuta, senza il consenso del padre, si è trasferita a Trento assieme ai figli, senza più tornare in Portogallo nella casa familiare;
- che con decreto n. 2341/2022 di questo Tribunale (di data 2 agosto 2022) è stato disposto l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e diritto di visita paterno per dieci giorni al mese e con obbligo a carico del padre di corrispondere la somma mensile di euro
800,00 a titolo di mantenimento ordinario, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Il ricorrente ha dedotto che già in seno a quel procedimento aveva lamentato di essere stato in più occasioni escluso dalla sig.ra da scelte di maggior importanza relative ai figli, quali CP_1
l'iscrizione dei minori all'asilo nido e all'asilo e il battesimo del figlio Per_4 Persona_5 Per_2
4 - che a seguito del decreto n. 2341/2022 egli si era attivato per trovare una casa in Italia, prendendo in affitto un appartamento nei dintorni di Trento, a Garniga Terme, a distanza di circa 25 minuti dall'abitazione dei minori e dagli asili frequentati dai figli;
- che nel mese di agosto 2022 egli è venuto a conoscenza che i figli nel mese di settembre avrebbero cambiato scuola, iniziando a frequentare la scuola dell'infanzia i Trento: egli ha lamentato Per_6
di non essere stato coinvolto in tale scelta, tanto che nella domanda di iscrizione di data 16 febbraio
2022 manca qualunque riferimento alla figura paterna;
il ricorrente, inoltre, ha lamentato che tale cambio di scuola gli ha cagionato un danno di natura patrimoniale, considerato che il tragitto per raggiungere la nuova scuola dei figli era più lungo, ossia 25,6 km a fronte dei 22,5 km che separavano in precedenza la sua abitazione dalla scuola dei minori;
- che nel mese di settembre 2022 egli è venuto, altresì, a conoscenza del fatto che la residenza dei minori era cambiata, essendosi madre e figli trasferiti in altra abitazione, sempre nel Comune di
Trento: il ricorrente ha lamentato di essere stato previamente informato del trasferimento e di non essere stato coinvolto nella decisione;
egli ha, inoltre, lamentato che tale decisione gli ha cagionato un danno di natura patrimoniale, considerato che il tragitto per raggiungere la nuova abitazione dei figli era più lungo, ossia 26,4 km a fronte dei 22,4 km che separavano in precedenza le due abitazioni;
- che successivamente si è trasferito a Trento, acquistando ivi un immobile, per poter essere più vicino e ai figli e considerato che in sede di Appello la Corte aveva disatteso la sua richiesta di affidamento paritario dei minori in ragione della distanza tra le abitazioni dei genitori;
il ricorrente ha lamentato che la scelta di trasferirsi a Trento, con i conseguenti costi, è ascrivibile alla convenuta, la quale in precedenza faticava a dare flessibilità al padre per tenere con sé i bambini e non si era mai resa disponibile ad accompagnare i bambini presso la casa del papà.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la convenuta, chiedendo: “In via principale e di merito, 1)- rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto
e in diritto per i fatti tutti descritti in narrativa e coperte già dal giudicato delle precedenti sentenze civili e penali in cui il signor aveva descritto i medesimi fatti e per il mancato assolvimento Pt_1 dell'onere della prova in relazione agli asseriti danni subiti;
2) accertato che il signor Pt_1
nelle cause precedenti, aveva già avanzato analoghe richieste, sempre pretestuose, accusando la signora di fatti non veri, si chiede che il giudice, ai sensi degli art. 91 e 96 c.p.c., 3° CP_1
comma, voglia condannare la parte soccombente anche al pagamento di una somma a favore della signora equitativamente determinata. In via riconvenzionale 1. Previa verifica degli CP_1 inadempimenti del signor nell'esercizio della responsabilità genitoriale, relativi sia al Pt_1
mancato consenso tempestivo per cure mediche e agli inadempimenti economici sopra descritti ai sensi dell'art 473 bis, nr. 39, accertata la rispondenza tra le esigenze che hanno determinato gli
5 esborsi nell'interesse dei figli e nonché alla utilità e sostenibilità della spesa, accertare Per_2 Per_1
che il credito vantato dalla signora nei confronti del ricorrente a titolo di rimborso CP_1 spese straordinarie anticipate è pari a €. €. 7.292,64 come specificate in narrativa e condannare il signor a corrispondere alla signora la somma di euro €.€. 7.292,64 Parte_1 Controparte_1
o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria;
2. Accertare, ai sensi dell'art. 473 bis, nr. 39 che il signor si è reso inadempiente per Pt_1
omesse rivalutazioni TA sugli assegni di contributo al mantenimento dei figli ed è debitore, a tale titolo della somma di €. 1.659,12 e/o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria e condannarlo al pagamento della somma dovuta alla signora;
CP_1
3. Ammonire il signor a cessare qualsiasi forma di ostruzionismo e/o inadempienza Pt_1 rispetto all'utilizzo dell'affidamento condiviso e della responsabilità genitoriale che comporti un ritardo nelle prese in carico mediche e di cura dei figli e ivi compresa la consegna Per_2 Per_1
tempestiva di un calendario per le visite ai bambini;
4. Individuare in via equitativa ai sensi dell'art.
614 bis la somma che il signor sarà costretto a versare per ogni giorno di ritardo nel Parte_1
dare il consenso ad attività e cure mediche necessarie ai figli e di consegna alla madre del calendario di visita ai bambini;
5. Condannare il signor alla luce dei reiterati inadempimenti sopra Pt_1
riportati, al pagamento di una somma di risarcimento dei danni patiti dalla signora CP_1
stabiliti in via equitativa. In via subordinata: - Nella denegatissima ipotesi in cui si dovesse ritenere fondata, anche, solo parzialmente fondata la domanda di parte ricorrente, la signora CP_1
dichiara di voler opporre la compensazione con le somme da lei vantate nei confronti del signor sopra indicate e documentate;
Con vittoria di spese e onorari di lite ed accessori di legge”. Pt_1
La convenuta ha eccepito che il ricorso presentato dalla controparte contiene una serie di fatti che sono già stati oggetto di quattro procedimenti giudiziari in Italia e uno in Portogallo, che hanno tutti accertato che le ricostruzioni dei fatti prospettate dal ricorrente non sono veritiere. In particolare, la convenuta ha rappresentato che in sede di reclamo il ricorrente, con note integrativa di data 23 settembre 2022, aveva lamentato l'avvenuto trasferimento della madre in altra abitazione nel Comune di Trento, sollevando altresì le medesime questioni relative al cambio della scuola, sicché tutti i fatti antecedenti alla decisione della Corte d'Appello sono coperti da giudicato. La stessa ha affermato, inoltre, come non sia stato correttamente assolto l'onere della prova dal ricorrente, rispetto ai danni causati dal comportamento della convenuta sia nei confronti dei figli che del ricorrente.
In via riconvenzionale, la convenuta ha altresì lamentato una serie di gravi inadempienze economiche imputabili al ricorrente, connesse al mancato adeguamento dell'assegno di mantenimento per i figli agli indici ISTAT e al mancato pagamento della di lui quota delle spese straordinarie riguardanti
6 direttamente i figli. La stessa ha manifestato l'assunzione, da parte del ricorrente, di un atteggiamento ostativo sia rispetto al percorso di psicomotricità per il figlio suggerito dall'istituto scolastico, Per_2
sia rispetto al percorso logopedico per la figlia La convenuta ha lamentato, altresì, una Per_1 violazione dell'obbligo di collaborazione da parte del ricorrente, il quale non comunica alla stessa le date in cui si troverà a Trento per godere dei dieci giorni al mese previsti in virtù del diritto/dovere di visita dei figli.
Con note di replica autorizzate, depositate in data 12 giugno 2024, il ricorrente ha dedotto che nei precedenti giudizi, ancorché abbia dato atto dei comportamenti tenuti dalla convenuta, non ha mai svolto domande sui fatti oggetto del presente giudizio, di talché alcun giudicato può dirsi formato, mancando un qualunque accertamento giudiziale. Il ricorrente ha, inoltre, rappresentato che la convenuta assume unilateralmente le decisioni in punto di spese straordinarie, senza il raggiungimento di un previo accordo.
Con memoria di replica autorizzata, depositata in data 12 luglio 2024, la convenuta ha rappresentato che i fatti di cui al presente procedimento, ancorché non siano stati oggetto di domande precedenti, devono intendersi coperti dal giudicato atteso che il giudice, venuto a conoscenza delle lamentate inadempienze, avrebbe potuto procedere anche d'ufficio; ne discende che, non avendo il giudice dei precedenti giudizi rilevato alcun grave inadempimento con riguardo ai fatti di cui al presente procedimento, come già rappresentati nei precedenti gradi di giudizio, deve ritenersi formato il giudicato su tali fatti.
Le domande non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Iniziando la disamina dalle domande svolte dalla parte ricorrente, osserva innanzitutto il Collegio che in atti non è stata prodotta la nota integrativa al reclamo di data 23 settembre 2022 – atto in cui, secondo le deduzioni delle parti, il sig. avrebbe prospettato alla Corte d'Appello, adita Parte_1
in sede di reclamo, le condotte asseritamente inadempimenti poste in essere dalla sig.ra CP_1
oggetto del presente giudizio – sicché non è possibile valutare in questa sede se quei fatti furono
[...]
oggetto di domande e se siano, quindi, coperti da giudicato. Peraltro, da una lettura complessiva delle difese di parte convenuta, sembrerebbe pacifico che in sede di appello il reclamante (odierno ricorrente) non avesse svolto alcuna domanda avente ad oggetto l'accertamento dei fatti di cui al presente giudizio.
Ciò posto, ritiene il Collegio che le domande di parte ricorrente non possano trovare accoglimento, non integrando le condotte poste in essere dalla sig.ra – consistite nell'aver spostato Controparte_1
la residenza dei figli e nell'aver iscritto i minori a una diversa scuola senza il previo consenso paterno
– “gravi inadempienze” ex art. 473bis.39 c.p.c..
7 Giova premettere che, ai sensi dell'art. 337ter, co. 3 c.p.c., le decisioni relative alla scelta della residenza abituale dei figli minori devono essere assunte “di comune accordo” dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, rientrando tra le decisioni di maggiore interesse per i figli.
La ratio sottesa alla necessità che i genitori concordino il luogo di residenza dei figli minori, e quindi l'eventuale cambio di residenza, è quella di evitare che uno dei genitori, in modo arbitrario, allontani i minori dall'altro genitore, così impedendo o rendendo maggiormente difficoltosa la frequentazione tra il genitore non collocatario e i figli, con pregiudizio del diritto di costoro di costruire e mantenere con entrambi i genitori un rapporto pieno ed effettivo.
Nel caso che occupa, deve osservarsi che il cambio di residenza dei figli, deciso dalla madre senza il previo accordo con il padre, è avvenuto – per espressa prospettazione di parte ricorrente – non solo all'interno dello stesso Comune in cui in precedenza i minori avevano la residenza assieme alla madre, ossia all'interno del Comune di Trento, bensì anche a una distanza minima dalla precedente abitazione dei figli, ossia a distanza di circa 3 km.
Va, dunque, ritenuto che, in concreto, la scelta della madre, ancorché non concordata, non abbia in alcun modo pregiudicato il preminente interesse dei figli minori a mantenere un rapporto effettivo e continuativo con entrambi i genitori né abbia inciso sul diritto del padre di partecipare in modo pieno ed effettivo alla vita dei figli: si tratta, infatti, di uno spostamento che è avvenuto in uno spazio geografico prossimo a quello della precedente abitazione dei minori, sostanziandosi, di fatto, la scelta materna più che in una decisione relativa al “luogo” di residenza – che è rimasto sempre nel Comune di Trento – in una decisione relativa alla concreta “abitazione” ove fissare la residenza dei minori, spostata a distanza trascurabile da quella precedente.
Allo stesso modo, va osservato che anche le decisioni relative all'istruzione dei figli minori devono essere assunte “di comune accordo” dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, rientrando tra le decisioni di maggiore interesse per i figli di cui all'art. 337ter, co. 3 c.p.c..
Ed invero, le scelte che riguardano l'istruzione hanno un diretto e significativo impatto sulla vita dei figli, condizionandone la formazione e ponendo le basi per il loro sviluppo futuro, ragione per cui sono state annoverate dal legislatore tra le decisioni di maggior interesse per i figli, che richiedono l'accordo dei genitori, tanto più considerato che ai sensi dell'art. 30 della Costituzione “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.
Nel caso che occupa, va osservato che il cambio di scuola si è sostanziato nell'individuazione di una scuola dell'Infanzia diversa rispetto a quella in precedenza frequentata dai minori, posta all'interno del medesimo Comune ove erano collocate le precedenti scuole, ossia Trento. Orbene, ad avviso del
Collegio, secondo una valutazione da effettuarsi in concreto, non può ritenersi che il cambio di scuola abbia pregiudicato i figli né abbia ostacolato il pieno esercizio della responsabilità genitoriale paterna,
8 tanto più considerato che i minori frequentavano già l'asilo (scuola materna l'uno e asilo nido l'altro), sicché il trasferimento – peraltro, avvenuto a pochi chilometri di distanza – non ha inciso sulle scelte relative al percorso formativo scolastico dei figli, i quali già in precedenza avevano intrapreso il percorso della scuola non dell'obbligo.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che non sia ravvisabile la sussistenza di alcuna condotta materna qualificabile come “grave inadempimento” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473bis.39
c.p.c., con conseguente rigetto delle domande svolte dalla parte ricorrente.
Passando alla disamina delle domande riconvenzionali svolte dalla parte convenuta, ritiene innanzitutto il Collegio che la domanda di condanna del sig. al pagamento in favore della Pt_1
sig.ra della somma dovuta – nella misura da accertarsi nel presente giudizio – a titolo di CP_1
omesse rivalutazioni TA sugli assegni di contributo al mantenimento dei figli sia in questa sede inammissibile. Ed invero, l'art. 473bis.39 c.p.c. prevede che, a fronte di accertate gravi inadempienze di un genitore, il giudice possa modificare i provvedimenti in vigore oppure adottare, anche congiuntamente, una delle misure indicate nella disposizione, ma non anche accertare la sussistenza di crediti di un genitore nei confronti dell'altro, con correlata condanna di pagamento delle somme accertate. La predetta disposizione, infatti, prevede solamente la condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (lettera c) ovvero la condanna al risarcimento dei danni in favore dell'altro genitore o del minore (comma 2). In ogni caso, ritiene il Collegio che, in concreto, la condotta paterna di omesso versamento della rivalutazione TA (nella misura come esposta dalla convenuta) non integri una grave inadempienza di natura economica di cui all'art. 473bis.39 c.p.c., tanto più che il relativo pagamento è stato richiesto dalla madre per la prima volta in questa sede, come espressamente dedotto dal padre in replica alla costituzione avversaria e non contestato successivamente dalla convenuta.
Allo stesso modo, ritiene il Collegio che sia inammissibile anche la domanda di condanna del sig. al pagamento in favore della sig.ra della quota parte delle spese straordinarie Pt_1 CP_1 anticipate nell'interesse dei figli nonché della domanda di accertamento del relativo credito, esulando dall'ambito applicativo dell'art. 473bis.39 c.p.c., come sopra evidenziato.
Quanto, infine, alle domande di parte convenuta correlate all'asserita mancata tempestiva comunicazione del calendario di visite da parte del padre e all'asserito ritardo nel prestare il consenso per le cure mediche, va osservato, da un lato, che le deduzioni relative al calendario risultano generiche e non ben circostanziate, non essendo possibile valutare le censurate condotte paterne, anche alla luce di quanto disciplinato da questo Tribunale e dalla Corte d'Appello in sede di reclamo;
dall'altro lato, che le deduzioni relative alle cure mediche si riferiscono a fatti pregressi, rispetto cui
9 è già intervenuto il consenso paterno, sicché non è possibile addivenire ad una pronuncia ex art. 614bis c.p.c.. Vanno, pertanto, rigettate anche le ulteriori domande riconvenzionali.
Peraltro, osserva il Collegio che le domande reciprocamente svolte dalle parti in questa sede sono sintomatiche di un quadro di generale ed esasperata conflittualità tra le parti che, ove non risolta, o, perlomeno, attenuata, potrà avere ripercussioni negative sul benessere dei figli, invitandosi, pertanto, entrambe le parti a serbare nell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale comportamenti il più possibile collaborativi, nel preminente interesse dei figli minori.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta le domande di parte ricorrente;
2. dichiara inammissibili le domande riconvenzionali di cui ai numeri 1 e 2, con rigetto delle ulteriori domande;
3. spese di lite compensate.
Così deciso a Trento, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 439/2024
avente ad oggetto: Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con gli avv.ti Carola Sommariva e Anna Polito ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. Chiara Sattin convenuta
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della
Repubblica di data 14 marzo 2023.
posta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “In via principale: - accertare e dichiarare che la sig.ra è risultata gravemente inadempiente rispetto all'obbligo ex lege di Controparte_1 esercitare di comune accordo con l'altro genitore la responsabilità genitoriale e che ha compiuto atti che hanno ostacolato il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso della prole previste da Codesto Tribunale di Trento stabilite nel procedimento sub RG n. 5184/2021 e dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del sig. sui figli minori Parte_1 [...]
e - per l'effetto ai sensi dell'art. 473 bis.39, comma 1 e 2 c.p.c.: Per_1 Persona_2
1 1) ammonire il genitore inadempiente sig.ra per avere la stessa reiteratamente posto in CP_1
essere condotte che hanno ostacolato il diritto alla bigenitorialità del sig. ; Parte_1
2) condannare la sig.ra al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria Controparte_1
a favore della Cassa delle ammende in base ai parametri di cui al primo comma, lettera a) dall'art.
473 bis.39 c.p.c.;
3) fissare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. nell'importo di 1.000,00= la somma di denaro dovuta dalla sig.ra a ciascuno degli odierni attori - sig. ed i figli minori CP_1 Parte_1 Persona_3
e per ogni violazione o inosservanza successiva del diritto dell'altro genitore
[...] Persona_2 all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e, in particolar modo, del diritto del sig.
di partecipare alla scelta della residenza della prole ed il loro percorso scolastico;
Parte_1
4) condannare il genitore inadempiente sig.ra al risarcimento dei danni in favore Controparte_1
del sig. nella misura di euro 1.226,03 per il danno patrimoniale come quantificato in parte Pt_1
narrativa e al risarcimento per i danni cagionati della sig.ra ai figli CP_1 Persona_1
e e al sig. a causa della violazione degli obblighi genitoriali nella misura Persona_2 Pt_1 di euro 10.000,00, ovvero, in subordine, dell'importo diverso minore o maggiore ritenuto di giustizia.
- sempre in via principale: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto od in parte della domanda riconvenzionale formulata da parte resistente, accertata la rispondenza all'interesse dei figli della spesa straordinaria di Euro 102,78 compensare la somma di Euro 51,39 con il controcredito che risulterà accertato.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “In via principale e di merito,
1)- rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto per i fatti tutti descritti in narrativa e coperte già dal giudicato delle precedenti sentenze civili e penali in cui il signor aveva descritto i medesimi fatti e per il mancato assolvimento dell'onere della Pt_1
prova in relazione agli asseriti danni subiti;
2) accertato che il signor nelle cause precedenti, aveva già avanzato analoghe richieste, Pt_1
sempre pretestuose, accusando la signora di fatti non veri, si chiede che il giudice, ai CP_1
sensi degli art. 91 e 96 c.p.c., 3° comma, vogliacondannare la parte soccombente anche al pagamento di una somma a favore della signora equitativamente determinata. CP_1
In via riconvenzionale
1. Previa verifica degli inadempimenti del signor nell'esercizio della responsabilità Pt_1
genitoriale, relativi sia al mancato consenso tempestivo per cure mediche e agli inadempimenti economici sopra descritti ai sensi dell'art 473 bis, nr. 39, accertata la rispondenza tra le esigenze che hanno determinato gli esborsi nell'interesse dei figli e nonché alla utilità e Per_2 Per_1
2 sostenibilità della spesa, accertare che il credito vantato dalla signora nei confronti del CP_1 ricorrente a titolo di rimborso spese straordinarie anticipate è pari a €. 5.633,52 come specificate in narrativa e condannare il signor a corrispondere alla signora la Parte_1 Controparte_1 somma di euro €. €. 5.633,52 la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria;
2. Accertare, ai sensi dell'art. 473 bis, nr. 39 che il signor si è reso inadempiente per Pt_1
omesse rivalutazioni TA sugli assegni di contributo al mantenimento dei figli ed è debitore, a tale titolo della somma di €. 1.988,16 (aggiornata al luglio 2024) e/o della maggiore o minore somma anche per le mensilità maturande, che sarà ritenutadi giustizia oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria e condannarlo al pagamento della somma dovuta alla signora;
CP_1
3. Ammonire il signor a cessare qualsiasi forma di ostruzionismo e/o inadempienza Pt_1 rispetto all'utilizzo dell'affidamento condiviso e della responsabilità genitoriale che comporti un ritardo nelle prese in carico mediche e di cura dei figli e ivi compresa la consegna Per_2 Per_1
tempestiva di un calendario per le visite ai bambini;
4. Individuare in via equitativa ai sensi dell'art. 614 bis la somma che il signor sarà Parte_1
costretto a versare per ogni giorno di ritardo nel dare il consenso ad attività e cure mediche necessarie ai figli e di consegna alla madre del calendario di visita ai bambini;
5. Ci si rimette in merito alla richiesta di condanna del signor alla luce dei reiterati Pt_1
inadempimenti sopra riportati, al pagamento di una somma di risarcimento dei danni patiti dalla signora stabiliti in via equitativa. CP_1
In via subordinata: - Nella denegatissima ipotesi in cui si dovesse ritenere fondata, anche, solo parzialmente fondata la domanda di parte ricorrente, la signora dichiara di voler CP_1
opporre la compensazione con le somme da leivantate nei confronti del signor sopra Pt_1 indicate e documentate;
Con vittoria di spese e onorari di lite ed accessori di legge.”
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21 febbraio 2024 ex art. 473bis.39 c.p.c., il ricorrente Parte_1
ha adito questo Tribunale chiedendo che: “In via principale: - per i fatti di cui in narrativa, accertare
e dichiarare che la sig.ra è risultata gravemente inadempiente rispetto all'obbligo Controparte_1 ex lege di esercitare di comune accordo con l'altro genitore la responsabilità genitoriale e che ha compiuto atti che hanno ostacolato il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso
3 della prole previste da Codesto Tribunale di Trento stabilite nel procedimento sub RGn. 5184/2021
e dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del sig. sui figli minori Parte_1 [...]
e Per_1 Persona_2
- per l'effetto ai sensi dell'art. 473 bis.39, comma 1 e 2 c.p.c.:
1) ammonire il genitore inadempiente sig.ra per avere la stessa reiteratamente posto in CP_1
essere condotte che hanno ostacolato il diritto alla bigenitorialità del sig. ; Parte_1
2) condannare la sig.ra al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria Controparte_1
a favore della delle ammende in base ai parametri di cui al primo comma, lettera a) dall'art. CP_2
473 bis.39 c.p.c.;
3) fissare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. nell'importo di 1.000,00= la somma di denaro dovuta dalla sig.ra a ciascuno degli odierni attori - sig. ed i figli minori CP_1 Parte_1 [...]
e per ogni violazione o inosservanza successiva del diritto dell'altro Per_1 Persona_2 genitore all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e, in particolar modo, del diritto del sig. di partecipare alla scelta della residenza della prole ed il loro percorso Parte_1
scolastico;
4) condannare il genitore inadempiente sig.ra al risarcimento dei danni in favore Controparte_1
del sig. nella misura di euro 1.226,03 per il danno patrimoniale come quantificato in parte Pt_1
narrativa e al risarcimento per i danni cagionati della sig.ra ai figli CP_1 Persona_1
e e al sig. a causa della violazione degli obblighi genitoriali nella misura Persona_2 Pt_1 di euro 10.000,00, ovvero, in subordine, dell'importo diverso minore o maggiore ritenuto di giustizia.”.
A fondamento della pretesa il ricorrente ha dedotto:
- che le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale sono nati i figli (il 5 Per_1
maggio 2018) e (il 26 giugno 2019); Per_2
- che il nucleo familiare ha dapprima vissuto in Portogallo e che successivamente la convenuta, senza il consenso del padre, si è trasferita a Trento assieme ai figli, senza più tornare in Portogallo nella casa familiare;
- che con decreto n. 2341/2022 di questo Tribunale (di data 2 agosto 2022) è stato disposto l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e diritto di visita paterno per dieci giorni al mese e con obbligo a carico del padre di corrispondere la somma mensile di euro
800,00 a titolo di mantenimento ordinario, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Il ricorrente ha dedotto che già in seno a quel procedimento aveva lamentato di essere stato in più occasioni escluso dalla sig.ra da scelte di maggior importanza relative ai figli, quali CP_1
l'iscrizione dei minori all'asilo nido e all'asilo e il battesimo del figlio Per_4 Persona_5 Per_2
4 - che a seguito del decreto n. 2341/2022 egli si era attivato per trovare una casa in Italia, prendendo in affitto un appartamento nei dintorni di Trento, a Garniga Terme, a distanza di circa 25 minuti dall'abitazione dei minori e dagli asili frequentati dai figli;
- che nel mese di agosto 2022 egli è venuto a conoscenza che i figli nel mese di settembre avrebbero cambiato scuola, iniziando a frequentare la scuola dell'infanzia i Trento: egli ha lamentato Per_6
di non essere stato coinvolto in tale scelta, tanto che nella domanda di iscrizione di data 16 febbraio
2022 manca qualunque riferimento alla figura paterna;
il ricorrente, inoltre, ha lamentato che tale cambio di scuola gli ha cagionato un danno di natura patrimoniale, considerato che il tragitto per raggiungere la nuova scuola dei figli era più lungo, ossia 25,6 km a fronte dei 22,5 km che separavano in precedenza la sua abitazione dalla scuola dei minori;
- che nel mese di settembre 2022 egli è venuto, altresì, a conoscenza del fatto che la residenza dei minori era cambiata, essendosi madre e figli trasferiti in altra abitazione, sempre nel Comune di
Trento: il ricorrente ha lamentato di essere stato previamente informato del trasferimento e di non essere stato coinvolto nella decisione;
egli ha, inoltre, lamentato che tale decisione gli ha cagionato un danno di natura patrimoniale, considerato che il tragitto per raggiungere la nuova abitazione dei figli era più lungo, ossia 26,4 km a fronte dei 22,4 km che separavano in precedenza le due abitazioni;
- che successivamente si è trasferito a Trento, acquistando ivi un immobile, per poter essere più vicino e ai figli e considerato che in sede di Appello la Corte aveva disatteso la sua richiesta di affidamento paritario dei minori in ragione della distanza tra le abitazioni dei genitori;
il ricorrente ha lamentato che la scelta di trasferirsi a Trento, con i conseguenti costi, è ascrivibile alla convenuta, la quale in precedenza faticava a dare flessibilità al padre per tenere con sé i bambini e non si era mai resa disponibile ad accompagnare i bambini presso la casa del papà.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la convenuta, chiedendo: “In via principale e di merito, 1)- rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto
e in diritto per i fatti tutti descritti in narrativa e coperte già dal giudicato delle precedenti sentenze civili e penali in cui il signor aveva descritto i medesimi fatti e per il mancato assolvimento Pt_1 dell'onere della prova in relazione agli asseriti danni subiti;
2) accertato che il signor Pt_1
nelle cause precedenti, aveva già avanzato analoghe richieste, sempre pretestuose, accusando la signora di fatti non veri, si chiede che il giudice, ai sensi degli art. 91 e 96 c.p.c., 3° CP_1
comma, voglia condannare la parte soccombente anche al pagamento di una somma a favore della signora equitativamente determinata. In via riconvenzionale 1. Previa verifica degli CP_1 inadempimenti del signor nell'esercizio della responsabilità genitoriale, relativi sia al Pt_1
mancato consenso tempestivo per cure mediche e agli inadempimenti economici sopra descritti ai sensi dell'art 473 bis, nr. 39, accertata la rispondenza tra le esigenze che hanno determinato gli
5 esborsi nell'interesse dei figli e nonché alla utilità e sostenibilità della spesa, accertare Per_2 Per_1
che il credito vantato dalla signora nei confronti del ricorrente a titolo di rimborso CP_1 spese straordinarie anticipate è pari a €. €. 7.292,64 come specificate in narrativa e condannare il signor a corrispondere alla signora la somma di euro €.€. 7.292,64 Parte_1 Controparte_1
o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria;
2. Accertare, ai sensi dell'art. 473 bis, nr. 39 che il signor si è reso inadempiente per Pt_1
omesse rivalutazioni TA sugli assegni di contributo al mantenimento dei figli ed è debitore, a tale titolo della somma di €. 1.659,12 e/o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria e condannarlo al pagamento della somma dovuta alla signora;
CP_1
3. Ammonire il signor a cessare qualsiasi forma di ostruzionismo e/o inadempienza Pt_1 rispetto all'utilizzo dell'affidamento condiviso e della responsabilità genitoriale che comporti un ritardo nelle prese in carico mediche e di cura dei figli e ivi compresa la consegna Per_2 Per_1
tempestiva di un calendario per le visite ai bambini;
4. Individuare in via equitativa ai sensi dell'art.
614 bis la somma che il signor sarà costretto a versare per ogni giorno di ritardo nel Parte_1
dare il consenso ad attività e cure mediche necessarie ai figli e di consegna alla madre del calendario di visita ai bambini;
5. Condannare il signor alla luce dei reiterati inadempimenti sopra Pt_1
riportati, al pagamento di una somma di risarcimento dei danni patiti dalla signora CP_1
stabiliti in via equitativa. In via subordinata: - Nella denegatissima ipotesi in cui si dovesse ritenere fondata, anche, solo parzialmente fondata la domanda di parte ricorrente, la signora CP_1
dichiara di voler opporre la compensazione con le somme da lei vantate nei confronti del signor sopra indicate e documentate;
Con vittoria di spese e onorari di lite ed accessori di legge”. Pt_1
La convenuta ha eccepito che il ricorso presentato dalla controparte contiene una serie di fatti che sono già stati oggetto di quattro procedimenti giudiziari in Italia e uno in Portogallo, che hanno tutti accertato che le ricostruzioni dei fatti prospettate dal ricorrente non sono veritiere. In particolare, la convenuta ha rappresentato che in sede di reclamo il ricorrente, con note integrativa di data 23 settembre 2022, aveva lamentato l'avvenuto trasferimento della madre in altra abitazione nel Comune di Trento, sollevando altresì le medesime questioni relative al cambio della scuola, sicché tutti i fatti antecedenti alla decisione della Corte d'Appello sono coperti da giudicato. La stessa ha affermato, inoltre, come non sia stato correttamente assolto l'onere della prova dal ricorrente, rispetto ai danni causati dal comportamento della convenuta sia nei confronti dei figli che del ricorrente.
In via riconvenzionale, la convenuta ha altresì lamentato una serie di gravi inadempienze economiche imputabili al ricorrente, connesse al mancato adeguamento dell'assegno di mantenimento per i figli agli indici ISTAT e al mancato pagamento della di lui quota delle spese straordinarie riguardanti
6 direttamente i figli. La stessa ha manifestato l'assunzione, da parte del ricorrente, di un atteggiamento ostativo sia rispetto al percorso di psicomotricità per il figlio suggerito dall'istituto scolastico, Per_2
sia rispetto al percorso logopedico per la figlia La convenuta ha lamentato, altresì, una Per_1 violazione dell'obbligo di collaborazione da parte del ricorrente, il quale non comunica alla stessa le date in cui si troverà a Trento per godere dei dieci giorni al mese previsti in virtù del diritto/dovere di visita dei figli.
Con note di replica autorizzate, depositate in data 12 giugno 2024, il ricorrente ha dedotto che nei precedenti giudizi, ancorché abbia dato atto dei comportamenti tenuti dalla convenuta, non ha mai svolto domande sui fatti oggetto del presente giudizio, di talché alcun giudicato può dirsi formato, mancando un qualunque accertamento giudiziale. Il ricorrente ha, inoltre, rappresentato che la convenuta assume unilateralmente le decisioni in punto di spese straordinarie, senza il raggiungimento di un previo accordo.
Con memoria di replica autorizzata, depositata in data 12 luglio 2024, la convenuta ha rappresentato che i fatti di cui al presente procedimento, ancorché non siano stati oggetto di domande precedenti, devono intendersi coperti dal giudicato atteso che il giudice, venuto a conoscenza delle lamentate inadempienze, avrebbe potuto procedere anche d'ufficio; ne discende che, non avendo il giudice dei precedenti giudizi rilevato alcun grave inadempimento con riguardo ai fatti di cui al presente procedimento, come già rappresentati nei precedenti gradi di giudizio, deve ritenersi formato il giudicato su tali fatti.
Le domande non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Iniziando la disamina dalle domande svolte dalla parte ricorrente, osserva innanzitutto il Collegio che in atti non è stata prodotta la nota integrativa al reclamo di data 23 settembre 2022 – atto in cui, secondo le deduzioni delle parti, il sig. avrebbe prospettato alla Corte d'Appello, adita Parte_1
in sede di reclamo, le condotte asseritamente inadempimenti poste in essere dalla sig.ra CP_1
oggetto del presente giudizio – sicché non è possibile valutare in questa sede se quei fatti furono
[...]
oggetto di domande e se siano, quindi, coperti da giudicato. Peraltro, da una lettura complessiva delle difese di parte convenuta, sembrerebbe pacifico che in sede di appello il reclamante (odierno ricorrente) non avesse svolto alcuna domanda avente ad oggetto l'accertamento dei fatti di cui al presente giudizio.
Ciò posto, ritiene il Collegio che le domande di parte ricorrente non possano trovare accoglimento, non integrando le condotte poste in essere dalla sig.ra – consistite nell'aver spostato Controparte_1
la residenza dei figli e nell'aver iscritto i minori a una diversa scuola senza il previo consenso paterno
– “gravi inadempienze” ex art. 473bis.39 c.p.c..
7 Giova premettere che, ai sensi dell'art. 337ter, co. 3 c.p.c., le decisioni relative alla scelta della residenza abituale dei figli minori devono essere assunte “di comune accordo” dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, rientrando tra le decisioni di maggiore interesse per i figli.
La ratio sottesa alla necessità che i genitori concordino il luogo di residenza dei figli minori, e quindi l'eventuale cambio di residenza, è quella di evitare che uno dei genitori, in modo arbitrario, allontani i minori dall'altro genitore, così impedendo o rendendo maggiormente difficoltosa la frequentazione tra il genitore non collocatario e i figli, con pregiudizio del diritto di costoro di costruire e mantenere con entrambi i genitori un rapporto pieno ed effettivo.
Nel caso che occupa, deve osservarsi che il cambio di residenza dei figli, deciso dalla madre senza il previo accordo con il padre, è avvenuto – per espressa prospettazione di parte ricorrente – non solo all'interno dello stesso Comune in cui in precedenza i minori avevano la residenza assieme alla madre, ossia all'interno del Comune di Trento, bensì anche a una distanza minima dalla precedente abitazione dei figli, ossia a distanza di circa 3 km.
Va, dunque, ritenuto che, in concreto, la scelta della madre, ancorché non concordata, non abbia in alcun modo pregiudicato il preminente interesse dei figli minori a mantenere un rapporto effettivo e continuativo con entrambi i genitori né abbia inciso sul diritto del padre di partecipare in modo pieno ed effettivo alla vita dei figli: si tratta, infatti, di uno spostamento che è avvenuto in uno spazio geografico prossimo a quello della precedente abitazione dei minori, sostanziandosi, di fatto, la scelta materna più che in una decisione relativa al “luogo” di residenza – che è rimasto sempre nel Comune di Trento – in una decisione relativa alla concreta “abitazione” ove fissare la residenza dei minori, spostata a distanza trascurabile da quella precedente.
Allo stesso modo, va osservato che anche le decisioni relative all'istruzione dei figli minori devono essere assunte “di comune accordo” dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, rientrando tra le decisioni di maggiore interesse per i figli di cui all'art. 337ter, co. 3 c.p.c..
Ed invero, le scelte che riguardano l'istruzione hanno un diretto e significativo impatto sulla vita dei figli, condizionandone la formazione e ponendo le basi per il loro sviluppo futuro, ragione per cui sono state annoverate dal legislatore tra le decisioni di maggior interesse per i figli, che richiedono l'accordo dei genitori, tanto più considerato che ai sensi dell'art. 30 della Costituzione “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.
Nel caso che occupa, va osservato che il cambio di scuola si è sostanziato nell'individuazione di una scuola dell'Infanzia diversa rispetto a quella in precedenza frequentata dai minori, posta all'interno del medesimo Comune ove erano collocate le precedenti scuole, ossia Trento. Orbene, ad avviso del
Collegio, secondo una valutazione da effettuarsi in concreto, non può ritenersi che il cambio di scuola abbia pregiudicato i figli né abbia ostacolato il pieno esercizio della responsabilità genitoriale paterna,
8 tanto più considerato che i minori frequentavano già l'asilo (scuola materna l'uno e asilo nido l'altro), sicché il trasferimento – peraltro, avvenuto a pochi chilometri di distanza – non ha inciso sulle scelte relative al percorso formativo scolastico dei figli, i quali già in precedenza avevano intrapreso il percorso della scuola non dell'obbligo.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che non sia ravvisabile la sussistenza di alcuna condotta materna qualificabile come “grave inadempimento” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473bis.39
c.p.c., con conseguente rigetto delle domande svolte dalla parte ricorrente.
Passando alla disamina delle domande riconvenzionali svolte dalla parte convenuta, ritiene innanzitutto il Collegio che la domanda di condanna del sig. al pagamento in favore della Pt_1
sig.ra della somma dovuta – nella misura da accertarsi nel presente giudizio – a titolo di CP_1
omesse rivalutazioni TA sugli assegni di contributo al mantenimento dei figli sia in questa sede inammissibile. Ed invero, l'art. 473bis.39 c.p.c. prevede che, a fronte di accertate gravi inadempienze di un genitore, il giudice possa modificare i provvedimenti in vigore oppure adottare, anche congiuntamente, una delle misure indicate nella disposizione, ma non anche accertare la sussistenza di crediti di un genitore nei confronti dell'altro, con correlata condanna di pagamento delle somme accertate. La predetta disposizione, infatti, prevede solamente la condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (lettera c) ovvero la condanna al risarcimento dei danni in favore dell'altro genitore o del minore (comma 2). In ogni caso, ritiene il Collegio che, in concreto, la condotta paterna di omesso versamento della rivalutazione TA (nella misura come esposta dalla convenuta) non integri una grave inadempienza di natura economica di cui all'art. 473bis.39 c.p.c., tanto più che il relativo pagamento è stato richiesto dalla madre per la prima volta in questa sede, come espressamente dedotto dal padre in replica alla costituzione avversaria e non contestato successivamente dalla convenuta.
Allo stesso modo, ritiene il Collegio che sia inammissibile anche la domanda di condanna del sig. al pagamento in favore della sig.ra della quota parte delle spese straordinarie Pt_1 CP_1 anticipate nell'interesse dei figli nonché della domanda di accertamento del relativo credito, esulando dall'ambito applicativo dell'art. 473bis.39 c.p.c., come sopra evidenziato.
Quanto, infine, alle domande di parte convenuta correlate all'asserita mancata tempestiva comunicazione del calendario di visite da parte del padre e all'asserito ritardo nel prestare il consenso per le cure mediche, va osservato, da un lato, che le deduzioni relative al calendario risultano generiche e non ben circostanziate, non essendo possibile valutare le censurate condotte paterne, anche alla luce di quanto disciplinato da questo Tribunale e dalla Corte d'Appello in sede di reclamo;
dall'altro lato, che le deduzioni relative alle cure mediche si riferiscono a fatti pregressi, rispetto cui
9 è già intervenuto il consenso paterno, sicché non è possibile addivenire ad una pronuncia ex art. 614bis c.p.c.. Vanno, pertanto, rigettate anche le ulteriori domande riconvenzionali.
Peraltro, osserva il Collegio che le domande reciprocamente svolte dalle parti in questa sede sono sintomatiche di un quadro di generale ed esasperata conflittualità tra le parti che, ove non risolta, o, perlomeno, attenuata, potrà avere ripercussioni negative sul benessere dei figli, invitandosi, pertanto, entrambe le parti a serbare nell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale comportamenti il più possibile collaborativi, nel preminente interesse dei figli minori.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta le domande di parte ricorrente;
2. dichiara inammissibili le domande riconvenzionali di cui ai numeri 1 e 2, con rigetto delle ulteriori domande;
3. spese di lite compensate.
Così deciso a Trento, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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