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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/10/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1176/2024 R.G.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Manuela Saracino Presidente
2) Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
, (12.07.1985- Bari), rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.to Pierpaolo Petruzzelli;
-Appellante- E Controparte_1
, in persona del
[...] CP_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Elvira Castellaneta;
[...]
-Appellato- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Bari in data 18.11.2022,
“dirigente medico- disciplina pediatrica” presso l'Azienda Parte_1
ULSS n.9 Scaligera della Regione Veneto, ha premesso: di aver contratto, a seguito di visita medica su un paziente affetto da SARS-COV-2, il predetto virus e di essere stata sottoposta a tampone molecolare oro-faringeo in data 13.11.2020 con prognosi di 10 giorni lavorativi atteso l'esito positivo dell'indagine sanitaria;
di avere prontamente denunciato all' il contagio CP_1 essendo intervenuto in contesto professionale;
di essersi recata, il 15.11.2020, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgo Trento dal quale, effettuati gli accertamenti clinici e strumentali di pertinenza cardiologia e toracica, veniva dimessa presso il proprio domicilio con una diagnosi di dolore toracico e dolore di arto inf dx, covid positiva;
di essersi recata, il 19.11.2020, presso il P.S. dell'Ospedale Magalini Villafranca, per sottoporsi a ecodoppler e grafia cardiaca ove le veniva segnalata la necessità di eseguire ECG Holter 24h ed eventuale rivalutazione cardiologica;
di essersi nuovamente rivolta al Pronto Soccorso, in data 23.11.2020, ove le veniva posta una diagnosi di dolore toracico in infezione da SARS- COV-2, con prognosi di 3 giorni lavorativi;
di essere stato, l'infortunio così denunciato, definito in data 25.11.2020 con una diagnosi di “esiti da covid 19”; di essersi sottoposta, in data 9.12.2020, a visita cardiologica nell'ambito della quale emergeva la presenza di ritmo sinusale con aritmia respiro fasica e “variabilità circadiana della frequenza conservativa. Rarissimi battiti ectopici atriali, singoli. Occasionali battiti ectopici ventricolari, singoli, di una morfologia predominante (aspetto tipo blocco di branca sinistra, con asse elettrico verticale), tardivi. Assenza di pause. Non alterazioni ST-T indicative di ischemia miocardica transitoria. Incostante correlazione tra sintomi in diario e elevazione della frequenza cardiaca”; di avere effettuato, in data 28.12.2020, dosaggio dei D-dimeri, nella norma, ed ecocardiogramma, con riscontro di lieve insufficienza mitralica e tricuspidale;
di essersi recata, il 31.12.2020, presso il nosocomio più vicino, avvertendo un forte senso di oppressione toracica, edema e artralgia agli arti inferiori, ove era riscontrato l'incremento dei D- dimeri in paziente con recente infezione da SARS- COVID 19, senso di oppressione toracica e comparsa di edemi declivi;
di avere, pertanto, proceduto alla denuncia di ulteriore infortunio (registrato con numero protocollo 518136659), giusta certificato identificato con il numero 10720881, per “vasculite e pericardite post infezione da covid 19”; di avere effettuato, in data 14.01.2021, un ulteriore ecocardiogramma, il quale documentava la presenza di un minimo versamento pericardico retro atriale e una insufficienza mitralica e tricuspidale lieve – media, cui si associava un ispessimento delle cuspidi aortiche e minimo rigurgito, con conferma di bradicardia, trattata con ibuprofene, unitamente ad un lieve versamento pericardico, riscontrato con esame TAC torace;
di essersi rivolta al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, ove veniva effettuato esame TC torace in urgenza e, ancora, un ecocardiogramma il quale confermava la presenza del lieve versamento pericardico già riscontrato in precedenza e confermato, il successivo 25.01.2021, da un controllo ecocardiografico eseguito presso l'Azienda Mista Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Foggia”; di essersi sottoposta, in data 15.02.2021, a visita presso il dipartimento di diagnostica per immagini e radiologia interventistica dell'Ospedale “P. Pederzoli” di Peschiera del Garda, a seguito della quale veniva refertata la seguente diagnosi:
“enhancement tardivo nel miocardio ventricolare sinistro ad estensione intramurale a livello anterolaterale basale, anterolaterale medio (pattern non ischemico)”; di avere effettuato ulteriori accertamenti nel marzo 2021, i quali documentavano l'ispessimento delle cuspidi aortiche con minimo rigurgito, lieve rigurgito mitralico e tricuspidale e minimo scollamento pericardico anteriore, con diagnosi di “pregressa infezione da SARS-Co V-2, con prevalenti manifestazioni di tipo vasculitico ed esiti di lieve pericardite”; di avere appreso, in data 8.09.2021, a seguito di visita specialistica presso l'U.O.C. Reumatologia Universitaria del Policlinico di Bari, di essere affetta da “modesti esiti di pancardite post- covid”, diagnosi, quest'ultima, confermata dalla Dott.ssa dell'Unità Operativa di Cardiologia del Policlinico più volte Persona_1 citato, a seguito di visita cardiologica;
di avere effettuato ulteriore visita specialistica, in data 6.04.2022, presso lo studio del Prof. Persona_2 ricercatore TD-B di Medicina Legale presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell'Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, il quale, anche 2 sulla scorta della documentazione sanitaria richiamata in narrativa, redigeva apposita relazione medico – legale, nella quale si quantificavano degli esiti definitivi di danno biologico valutabili in una misura non inferiore al 25%; di avere, pertanto, avanzato all' due denunce, di cui una a seguito del CP_1 contagio da SARS COV 2, e la successiva a causa del persistere della sintomatologia dolorosa collegata al ridetto virus;
di esserle stato attribuito un periodo di inabilità temporanea tra il 13 e il 26.11.2021 e tra il 24.02 e 31.08.2022; di avere inviato nota alle sedi avanzando richiesta di CP_1 indennizzo del danno biologico permanente lamentato e quantificato nella misura percentuale del 25%, come da CTP;
di essere stata, la richiesta di esiti definitivi da infortunio, rimasta priva di riscontro;
di essere stata, pertanto, costretta ad adire il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire: “- accertare e dichiarare che l'infortunio n. 518136659 denunciato addì 31 dicembre 2020 fosse collegato al precedente sinistro e che, pertanto, la sintomatologia dolorosa lamentata attualmente dall'assicurata sia da ricollegarsi all'infezione contratta nel novembre 2020 e denunciata addì 13 novembre 2020; - all'uopo, riconoscere e dichiarare che dal complesso patologico descritto in narrativa sia residuato un danno biologico quantificabile nella misura del 25%, come da relazione medica di parte allegata agli atti o nell'altra misura maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia a mezzo di idonea CTU medico legale, comunque superiore al minimo indennizzabile;
- per l'effetto, condannare l' , in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, alla costituzione della rendita per malattia professionale o alla liquidazione del danno biologico, a seconda della percentuale di inabilità che verrà calcolata in corso di giustizia a mezzo di idonea CTU medico – legale, con decorrenza di legge”. 1.2. L' , ritualmente costituitosi con memoria del 07.04.2023, CP_1 contestava ogni avversa pretesa invocando il rigetto integrale del ricorso proposto, con vittoria delle spese di lite. 1.3. Con sentenza n. 2684/2024 del 27.06.2024, l'adito Tribunale, all'esito dell'espletamento della CTU medico legale, così provvedeva: “condanna l' alla liquidazione dell'indennizzo per gli infortuni di cui in CP_1 motivazione rapportandolo ad grado di invalidità complessivo del 6% oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91; - compensa per 3/4 le spese processuali e condanna l' a CP_1 corrispondere la restante quota che liquida complessivamente in Euro 1159,50 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge con distrazione”.
2.1. Con ricorso depositato in data 23.12.2024 ha interposto Parte_1 appello dolendosi dell'erroneità della sentenza per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, invocando, in riforma della stessa, l'accoglimento della domanda come proposta in prime cure, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
3 2.2. L' si è costituito con memoria del 10.09.2025 chiedendo CP_1
l'integrale conferma della statuizione impugnata.
2.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 23.09.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il Tribunale, accoglieva parzialmente la domanda avanzata da Pt_1
e, in adesione alle valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio
[...] dott. specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, con Per_3 motivazione ossuta, statuiva che “nel caso di specie – in cui il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione del danno biologico scaturito dall'infortunio denunciato in data 13.11.2020 e dall'infortunio denunciato in data 25.11.2020 previa loro unificazione - il consulente tecnico d'ufficio (le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate) ha quantificato il danno biologico nella superiore misura del 6%”. Condannava così l' alla liquidazione dell'indennizzo in capitale, nella CP_1 misura corrispondente al grado di invalidità accertato, compensando le spese di lite per ¾, in ragione del parziale accoglimento della domanda, e condannando l' alla refusione, in favore della controparte, della restante parte. CP_1
4. con un unico articolato rilievo, censura la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui il Tribunale, aderendo supinamente e sbrigativamente alle conclusioni rassegnate dal CTU, ha ritenuto essere residuati danni permanenti ai danni della nella sola misura del 6%, Pt_1 accogliendo così solo parzialmente la domanda proposta, in luogo della maggiore misura del 28-30% invocata in prime cure, sottovalutando una serie di patologie di derivazione da infezione post Covid. Evidenzia che la valutazione è stata effettuata senza un adeguato esame critico della documentazione clinica prodotta e delle osservazioni formulate dal proprio CTP, prof. che evidenziava invece una condizione Persona_2 patologica ben più grave di quella rilevata nella consulenza tecnica d'ufficio. L'ausiliario del giudice -prosegue il rilievo critico- avrebbe escluso dal perimetro valutativo le ulteriori e gravi patologie conseguenti al contagio Covid-19, come riportate nella relazione di parte redatta in data 26.10.2023, a sostegno delle doglianze mosse nel ricorso in appello, dal dott. Persona_4 quali: valvulopatie mitralica e tricuspidalica, ipertensione polmonare, esiti di miocardite e di pericardite con versamento pericardico organizzato, vasculite diffusa in paziente con predisposizione trombofilica, disautonomia neuromotoria. Ritiene l'appellante che tale complessità patologica – caratteristica della sindrome infiammatoria multisistemica post-Covid (MIS-A) – non può essere ricondotta ad una mera cardiopatia lieve, bensì richiede una valutazione composita e integrata, secondo i criteri del c.d. danno composto elaborati dall' . CP_1
Alla luce di tanto evidenzia che la relazione medico-legale di parte mette in 4 rilievo – con supporto di indagini strumentali (ecocardiogrammi, risonanza magnetica) e di letteratura scientifica– che le menomazioni residue incidono in maniera rilevante sulla capacità funzionale cardiaca e sul complesso equilibrio psico-fisico dell'assicurata. Lo stesso consulente ha chiarito che, avuto riguardo alla molteplicità delle menomazioni e applicando i criteri di valutazione proporzionale previsti dall' , la misura del danno non può essere stimata al di sotto della CP_1 percentuale invalidante del 28-30%. Assume, infine, che la liquidazione in misura pari al 6% non tiene conto della reale incidenza che le patologie riportate hanno sulla vita lavorativa e sociale della risultando la stessa oggi fortemente limitata nello svolgimento Pt_1 delle proprie mansioni professionali e nelle attività di vita quotidiana, con significative ripercussioni anche sulla sfera personale e relazionale. Alla luce delle predette argomentazioni, l'appellante invoca la riforma della statuizione impugnata con riconoscimento di un danno biologico in misura non inferiore al 28-30%, con conseguente condanna dell' alla corresponsione CP_1 della corrispondente prestazione economica prevista ex lege. 5. L'appello è infondato. Occorre premettere che il CTU officiato dal Tribunale, dott. Per_5
, a seguito di una attenta analisi della documentazione sanitaria e di
[...] accurata visita della perizianda, aveva rilevato nell'esame obiettivo che: «Dagli esami degli atti e per l'esito del nostro accertamento, possiamo affermare che la Dott.ssa , quali sequele dell'infezione da Covid 19, questa Parte_1 presenta esiti di pancardite, allo stato caratterizzati solo da lieve rigurgito mitralico non emodinamicamente significativo. Ricordiamo brevemente che l'evento fu denunciato all' come infortunio e l' riconobbe il caso CP_1 CP_1 indennizzando la sola temporanea, in quanto all'epoca dei fatti la stessa contrasse presso il reparto pediatrico dell'Ospedale Magalini in Verona, infezione da SARS-Covid-2, con quadro di pericardite acuta ed innalzamento dei D-Dimeri, per cui fu poi seguita presso l'ambulatoria di Cardiologia post covid degli OORR di Foggia. In merito ai postumi questi nell'attualità sono rappresentati da un ispessimento fibrotico di lembi della valvola mitralica che determinano un lieve rigurgito senza ripercussioni dell'emodinamica circolatoria. È questa una condizione patomorfologica, inquadrabile nella voce al punto 1 del D.Leg 38/2000, è ciò in una cardiopatia riconducibile ad una I NYHA, ove si annoverano le malattie cardiache, accertabile, in assenza di sintomatologia nello svolgimento delle normali occupazioni ancorché nell'attiva fisica». Dunque, il consulente, valutando attentamente tutti i referti medici agli atti, quantificando correttamente i postumi permanenti (e non anche gli accessi durante la fase acuta della malattia, poi scomparsi) aveva concluso affermando: «Motivo per cui, tenendo fermi i parametri di riferimento obiettivo, come strumentalmente accertati nell'esame ecocardio del 26.10.23 (FE, dimensioni, spessore, ecc.) rilevabili dalla stessa indagine che mostra anche la ricorrenza 5 di lieve rigurgito tricuspidale con PAPS però nella norma, ancorché aortico senza significato funzionale, deve ritenersi essere ricorrente in persona della
un danno biologico nella misura del 6 %». Parte_1
Va aggiunto che l'ausiliario prendeva altresì atto delle osservazioni mosse alla CTU dal consulente di parte dott. e, in maniera esaustiva, così Per_2 corrispondeva: “Prendo atto di quanto dedotto dal collega Dr. ma Per_2 nella realtà, sotto un profilo anatomo patologico, ancorché patomorfologico, l'attuale situazione cardiovascolare delinea una condizione di compromissione funzionale cardiaca lieve, inquadrabile, come già detta in un I classe NYHA, quale evoluzione del pregresso episodio infettivo da covid 19. Ai quesiti proposti e alle note di parte si risponde che le menomazioni che affliggono la SI.ra , determinano un danno biologico nella misura del 6%.” Parte_1
Tanto detto, va evidenziato che le censure mosse nell'atto di appello dalla supportate da valutazioni mediche espresse da un nuovo ausiliario e Pt_1 che divagano in argomentazioni scientifiche, esulando da quanto risulta refertato dalla documentazione medica versata in atti in prime cure, non affrontano, al fine di confutarle, le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio, il quale, in disparte le tante possibili teoriche evoluzioni che possono scientificamente derivare dalla contrazione della infezione da Covid-19 (evidenziate dal dott. come possibili e future evoluzioni, tanto che il Per_4 medesimo afferma testualmente che “la malattia infiammatoria del miocardio
…non produce sintomi evidenti” ma il quadro clinico potrebbe essere associato ad una serie di anomalie, come aritmia, debolezza del muscolo cardiaco, arresto cardiaco improvviso, necrosi del tessuto cardiaco, ecc.), si basano su referti ospedalieri certi che segnalano le sole patologie ivi riportate, che non conducono attualmente a postumi invalidanti più gravi. Il motivo di censura sollevato in appello si sofferma dunque nel mero richiamo di diverse valutazioni e conclusioni, cui sarebbe pervenuto il proprio consulente di parte, omettendo di attingere e criticare specificamente la motivazione medico-legale del dr. , posta a base della decisione e Per_3 che escludeva, sulla scorta della documentazione medica agli atti, alcun peggioramento dello stato clinico già più volte accertato. 6. È noto, invece, che i motivi di gravame devono “dialogare” con la pronuncia di primo grado, ponendosi in rapporto di diretta pertinenza rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice e confrontandosi in modo conferente con il contenuto delle stesse (Cass. Civ., Sez. I, n. 21824/2019). Ebbene, nel caso in esame nessuna censura specifica risulta in tal senso articolata, nessuna motivata critica è stata avanzata a confutazione delle valutazioni (finali) espresse dal CTU e fatte proprie dal primo giudice a sostegno della impugnata sentenza. Di contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono, alla luce di quanto in precedenza evidenziato, senz'altro condivisibili, perché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immuni da vizi logico-giuridici ed aderenti ai riscontri dell'esame obiettivo, sicché neppure vi è necessità di 6 ulteriori approfondimenti istruttori. Come bene osservato dall' previdenziale, con richiamo CP_1 all'orientamento costante della Suprema Corte sul punto, “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali – relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) – la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem
... la motivazione in fatto della sentenza impugnata – che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito – con la conseguenza che … il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (v. Cass. 17178/06, in motivazione)”.
7. Sulla base delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato, senza alcuna necessità di rinnovo della compiuta indagine peritale, e la sentenza impugnata confermata in ogni parte. Resta assorbita ogni altra questione.
8. Le spese processuali del presente grado vanno dichiarate irripetibili a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri-buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 23.12.2024 Parte_1 avverso la sentenza n. 2684/2024 resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 27.06.2024 nei confronti dell' , così provvede: rigetta l'appello; CP_1 conferma l'impugnata sentenza;
dichiara non dovuto dall'appellante il rimborso delle spese processuali del giudizio di appello nei confronti dell' ; dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte CP_1 dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, in data 23 settembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Manuela Saracino Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Elvira Palma
7
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Manuela Saracino Presidente
2) Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
, (12.07.1985- Bari), rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.to Pierpaolo Petruzzelli;
-Appellante- E Controparte_1
, in persona del
[...] CP_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Elvira Castellaneta;
[...]
-Appellato- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Bari in data 18.11.2022,
“dirigente medico- disciplina pediatrica” presso l'Azienda Parte_1
ULSS n.9 Scaligera della Regione Veneto, ha premesso: di aver contratto, a seguito di visita medica su un paziente affetto da SARS-COV-2, il predetto virus e di essere stata sottoposta a tampone molecolare oro-faringeo in data 13.11.2020 con prognosi di 10 giorni lavorativi atteso l'esito positivo dell'indagine sanitaria;
di avere prontamente denunciato all' il contagio CP_1 essendo intervenuto in contesto professionale;
di essersi recata, il 15.11.2020, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgo Trento dal quale, effettuati gli accertamenti clinici e strumentali di pertinenza cardiologia e toracica, veniva dimessa presso il proprio domicilio con una diagnosi di dolore toracico e dolore di arto inf dx, covid positiva;
di essersi recata, il 19.11.2020, presso il P.S. dell'Ospedale Magalini Villafranca, per sottoporsi a ecodoppler e grafia cardiaca ove le veniva segnalata la necessità di eseguire ECG Holter 24h ed eventuale rivalutazione cardiologica;
di essersi nuovamente rivolta al Pronto Soccorso, in data 23.11.2020, ove le veniva posta una diagnosi di dolore toracico in infezione da SARS- COV-2, con prognosi di 3 giorni lavorativi;
di essere stato, l'infortunio così denunciato, definito in data 25.11.2020 con una diagnosi di “esiti da covid 19”; di essersi sottoposta, in data 9.12.2020, a visita cardiologica nell'ambito della quale emergeva la presenza di ritmo sinusale con aritmia respiro fasica e “variabilità circadiana della frequenza conservativa. Rarissimi battiti ectopici atriali, singoli. Occasionali battiti ectopici ventricolari, singoli, di una morfologia predominante (aspetto tipo blocco di branca sinistra, con asse elettrico verticale), tardivi. Assenza di pause. Non alterazioni ST-T indicative di ischemia miocardica transitoria. Incostante correlazione tra sintomi in diario e elevazione della frequenza cardiaca”; di avere effettuato, in data 28.12.2020, dosaggio dei D-dimeri, nella norma, ed ecocardiogramma, con riscontro di lieve insufficienza mitralica e tricuspidale;
di essersi recata, il 31.12.2020, presso il nosocomio più vicino, avvertendo un forte senso di oppressione toracica, edema e artralgia agli arti inferiori, ove era riscontrato l'incremento dei D- dimeri in paziente con recente infezione da SARS- COVID 19, senso di oppressione toracica e comparsa di edemi declivi;
di avere, pertanto, proceduto alla denuncia di ulteriore infortunio (registrato con numero protocollo 518136659), giusta certificato identificato con il numero 10720881, per “vasculite e pericardite post infezione da covid 19”; di avere effettuato, in data 14.01.2021, un ulteriore ecocardiogramma, il quale documentava la presenza di un minimo versamento pericardico retro atriale e una insufficienza mitralica e tricuspidale lieve – media, cui si associava un ispessimento delle cuspidi aortiche e minimo rigurgito, con conferma di bradicardia, trattata con ibuprofene, unitamente ad un lieve versamento pericardico, riscontrato con esame TAC torace;
di essersi rivolta al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, ove veniva effettuato esame TC torace in urgenza e, ancora, un ecocardiogramma il quale confermava la presenza del lieve versamento pericardico già riscontrato in precedenza e confermato, il successivo 25.01.2021, da un controllo ecocardiografico eseguito presso l'Azienda Mista Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Foggia”; di essersi sottoposta, in data 15.02.2021, a visita presso il dipartimento di diagnostica per immagini e radiologia interventistica dell'Ospedale “P. Pederzoli” di Peschiera del Garda, a seguito della quale veniva refertata la seguente diagnosi:
“enhancement tardivo nel miocardio ventricolare sinistro ad estensione intramurale a livello anterolaterale basale, anterolaterale medio (pattern non ischemico)”; di avere effettuato ulteriori accertamenti nel marzo 2021, i quali documentavano l'ispessimento delle cuspidi aortiche con minimo rigurgito, lieve rigurgito mitralico e tricuspidale e minimo scollamento pericardico anteriore, con diagnosi di “pregressa infezione da SARS-Co V-2, con prevalenti manifestazioni di tipo vasculitico ed esiti di lieve pericardite”; di avere appreso, in data 8.09.2021, a seguito di visita specialistica presso l'U.O.C. Reumatologia Universitaria del Policlinico di Bari, di essere affetta da “modesti esiti di pancardite post- covid”, diagnosi, quest'ultima, confermata dalla Dott.ssa dell'Unità Operativa di Cardiologia del Policlinico più volte Persona_1 citato, a seguito di visita cardiologica;
di avere effettuato ulteriore visita specialistica, in data 6.04.2022, presso lo studio del Prof. Persona_2 ricercatore TD-B di Medicina Legale presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell'Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, il quale, anche 2 sulla scorta della documentazione sanitaria richiamata in narrativa, redigeva apposita relazione medico – legale, nella quale si quantificavano degli esiti definitivi di danno biologico valutabili in una misura non inferiore al 25%; di avere, pertanto, avanzato all' due denunce, di cui una a seguito del CP_1 contagio da SARS COV 2, e la successiva a causa del persistere della sintomatologia dolorosa collegata al ridetto virus;
di esserle stato attribuito un periodo di inabilità temporanea tra il 13 e il 26.11.2021 e tra il 24.02 e 31.08.2022; di avere inviato nota alle sedi avanzando richiesta di CP_1 indennizzo del danno biologico permanente lamentato e quantificato nella misura percentuale del 25%, come da CTP;
di essere stata, la richiesta di esiti definitivi da infortunio, rimasta priva di riscontro;
di essere stata, pertanto, costretta ad adire il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire: “- accertare e dichiarare che l'infortunio n. 518136659 denunciato addì 31 dicembre 2020 fosse collegato al precedente sinistro e che, pertanto, la sintomatologia dolorosa lamentata attualmente dall'assicurata sia da ricollegarsi all'infezione contratta nel novembre 2020 e denunciata addì 13 novembre 2020; - all'uopo, riconoscere e dichiarare che dal complesso patologico descritto in narrativa sia residuato un danno biologico quantificabile nella misura del 25%, come da relazione medica di parte allegata agli atti o nell'altra misura maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia a mezzo di idonea CTU medico legale, comunque superiore al minimo indennizzabile;
- per l'effetto, condannare l' , in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, alla costituzione della rendita per malattia professionale o alla liquidazione del danno biologico, a seconda della percentuale di inabilità che verrà calcolata in corso di giustizia a mezzo di idonea CTU medico – legale, con decorrenza di legge”. 1.2. L' , ritualmente costituitosi con memoria del 07.04.2023, CP_1 contestava ogni avversa pretesa invocando il rigetto integrale del ricorso proposto, con vittoria delle spese di lite. 1.3. Con sentenza n. 2684/2024 del 27.06.2024, l'adito Tribunale, all'esito dell'espletamento della CTU medico legale, così provvedeva: “condanna l' alla liquidazione dell'indennizzo per gli infortuni di cui in CP_1 motivazione rapportandolo ad grado di invalidità complessivo del 6% oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91; - compensa per 3/4 le spese processuali e condanna l' a CP_1 corrispondere la restante quota che liquida complessivamente in Euro 1159,50 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge con distrazione”.
2.1. Con ricorso depositato in data 23.12.2024 ha interposto Parte_1 appello dolendosi dell'erroneità della sentenza per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, invocando, in riforma della stessa, l'accoglimento della domanda come proposta in prime cure, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
3 2.2. L' si è costituito con memoria del 10.09.2025 chiedendo CP_1
l'integrale conferma della statuizione impugnata.
2.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 23.09.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il Tribunale, accoglieva parzialmente la domanda avanzata da Pt_1
e, in adesione alle valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio
[...] dott. specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, con Per_3 motivazione ossuta, statuiva che “nel caso di specie – in cui il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione del danno biologico scaturito dall'infortunio denunciato in data 13.11.2020 e dall'infortunio denunciato in data 25.11.2020 previa loro unificazione - il consulente tecnico d'ufficio (le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate) ha quantificato il danno biologico nella superiore misura del 6%”. Condannava così l' alla liquidazione dell'indennizzo in capitale, nella CP_1 misura corrispondente al grado di invalidità accertato, compensando le spese di lite per ¾, in ragione del parziale accoglimento della domanda, e condannando l' alla refusione, in favore della controparte, della restante parte. CP_1
4. con un unico articolato rilievo, censura la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui il Tribunale, aderendo supinamente e sbrigativamente alle conclusioni rassegnate dal CTU, ha ritenuto essere residuati danni permanenti ai danni della nella sola misura del 6%, Pt_1 accogliendo così solo parzialmente la domanda proposta, in luogo della maggiore misura del 28-30% invocata in prime cure, sottovalutando una serie di patologie di derivazione da infezione post Covid. Evidenzia che la valutazione è stata effettuata senza un adeguato esame critico della documentazione clinica prodotta e delle osservazioni formulate dal proprio CTP, prof. che evidenziava invece una condizione Persona_2 patologica ben più grave di quella rilevata nella consulenza tecnica d'ufficio. L'ausiliario del giudice -prosegue il rilievo critico- avrebbe escluso dal perimetro valutativo le ulteriori e gravi patologie conseguenti al contagio Covid-19, come riportate nella relazione di parte redatta in data 26.10.2023, a sostegno delle doglianze mosse nel ricorso in appello, dal dott. Persona_4 quali: valvulopatie mitralica e tricuspidalica, ipertensione polmonare, esiti di miocardite e di pericardite con versamento pericardico organizzato, vasculite diffusa in paziente con predisposizione trombofilica, disautonomia neuromotoria. Ritiene l'appellante che tale complessità patologica – caratteristica della sindrome infiammatoria multisistemica post-Covid (MIS-A) – non può essere ricondotta ad una mera cardiopatia lieve, bensì richiede una valutazione composita e integrata, secondo i criteri del c.d. danno composto elaborati dall' . CP_1
Alla luce di tanto evidenzia che la relazione medico-legale di parte mette in 4 rilievo – con supporto di indagini strumentali (ecocardiogrammi, risonanza magnetica) e di letteratura scientifica– che le menomazioni residue incidono in maniera rilevante sulla capacità funzionale cardiaca e sul complesso equilibrio psico-fisico dell'assicurata. Lo stesso consulente ha chiarito che, avuto riguardo alla molteplicità delle menomazioni e applicando i criteri di valutazione proporzionale previsti dall' , la misura del danno non può essere stimata al di sotto della CP_1 percentuale invalidante del 28-30%. Assume, infine, che la liquidazione in misura pari al 6% non tiene conto della reale incidenza che le patologie riportate hanno sulla vita lavorativa e sociale della risultando la stessa oggi fortemente limitata nello svolgimento Pt_1 delle proprie mansioni professionali e nelle attività di vita quotidiana, con significative ripercussioni anche sulla sfera personale e relazionale. Alla luce delle predette argomentazioni, l'appellante invoca la riforma della statuizione impugnata con riconoscimento di un danno biologico in misura non inferiore al 28-30%, con conseguente condanna dell' alla corresponsione CP_1 della corrispondente prestazione economica prevista ex lege. 5. L'appello è infondato. Occorre premettere che il CTU officiato dal Tribunale, dott. Per_5
, a seguito di una attenta analisi della documentazione sanitaria e di
[...] accurata visita della perizianda, aveva rilevato nell'esame obiettivo che: «Dagli esami degli atti e per l'esito del nostro accertamento, possiamo affermare che la Dott.ssa , quali sequele dell'infezione da Covid 19, questa Parte_1 presenta esiti di pancardite, allo stato caratterizzati solo da lieve rigurgito mitralico non emodinamicamente significativo. Ricordiamo brevemente che l'evento fu denunciato all' come infortunio e l' riconobbe il caso CP_1 CP_1 indennizzando la sola temporanea, in quanto all'epoca dei fatti la stessa contrasse presso il reparto pediatrico dell'Ospedale Magalini in Verona, infezione da SARS-Covid-2, con quadro di pericardite acuta ed innalzamento dei D-Dimeri, per cui fu poi seguita presso l'ambulatoria di Cardiologia post covid degli OORR di Foggia. In merito ai postumi questi nell'attualità sono rappresentati da un ispessimento fibrotico di lembi della valvola mitralica che determinano un lieve rigurgito senza ripercussioni dell'emodinamica circolatoria. È questa una condizione patomorfologica, inquadrabile nella voce al punto 1 del D.Leg 38/2000, è ciò in una cardiopatia riconducibile ad una I NYHA, ove si annoverano le malattie cardiache, accertabile, in assenza di sintomatologia nello svolgimento delle normali occupazioni ancorché nell'attiva fisica». Dunque, il consulente, valutando attentamente tutti i referti medici agli atti, quantificando correttamente i postumi permanenti (e non anche gli accessi durante la fase acuta della malattia, poi scomparsi) aveva concluso affermando: «Motivo per cui, tenendo fermi i parametri di riferimento obiettivo, come strumentalmente accertati nell'esame ecocardio del 26.10.23 (FE, dimensioni, spessore, ecc.) rilevabili dalla stessa indagine che mostra anche la ricorrenza 5 di lieve rigurgito tricuspidale con PAPS però nella norma, ancorché aortico senza significato funzionale, deve ritenersi essere ricorrente in persona della
un danno biologico nella misura del 6 %». Parte_1
Va aggiunto che l'ausiliario prendeva altresì atto delle osservazioni mosse alla CTU dal consulente di parte dott. e, in maniera esaustiva, così Per_2 corrispondeva: “Prendo atto di quanto dedotto dal collega Dr. ma Per_2 nella realtà, sotto un profilo anatomo patologico, ancorché patomorfologico, l'attuale situazione cardiovascolare delinea una condizione di compromissione funzionale cardiaca lieve, inquadrabile, come già detta in un I classe NYHA, quale evoluzione del pregresso episodio infettivo da covid 19. Ai quesiti proposti e alle note di parte si risponde che le menomazioni che affliggono la SI.ra , determinano un danno biologico nella misura del 6%.” Parte_1
Tanto detto, va evidenziato che le censure mosse nell'atto di appello dalla supportate da valutazioni mediche espresse da un nuovo ausiliario e Pt_1 che divagano in argomentazioni scientifiche, esulando da quanto risulta refertato dalla documentazione medica versata in atti in prime cure, non affrontano, al fine di confutarle, le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio, il quale, in disparte le tante possibili teoriche evoluzioni che possono scientificamente derivare dalla contrazione della infezione da Covid-19 (evidenziate dal dott. come possibili e future evoluzioni, tanto che il Per_4 medesimo afferma testualmente che “la malattia infiammatoria del miocardio
…non produce sintomi evidenti” ma il quadro clinico potrebbe essere associato ad una serie di anomalie, come aritmia, debolezza del muscolo cardiaco, arresto cardiaco improvviso, necrosi del tessuto cardiaco, ecc.), si basano su referti ospedalieri certi che segnalano le sole patologie ivi riportate, che non conducono attualmente a postumi invalidanti più gravi. Il motivo di censura sollevato in appello si sofferma dunque nel mero richiamo di diverse valutazioni e conclusioni, cui sarebbe pervenuto il proprio consulente di parte, omettendo di attingere e criticare specificamente la motivazione medico-legale del dr. , posta a base della decisione e Per_3 che escludeva, sulla scorta della documentazione medica agli atti, alcun peggioramento dello stato clinico già più volte accertato. 6. È noto, invece, che i motivi di gravame devono “dialogare” con la pronuncia di primo grado, ponendosi in rapporto di diretta pertinenza rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice e confrontandosi in modo conferente con il contenuto delle stesse (Cass. Civ., Sez. I, n. 21824/2019). Ebbene, nel caso in esame nessuna censura specifica risulta in tal senso articolata, nessuna motivata critica è stata avanzata a confutazione delle valutazioni (finali) espresse dal CTU e fatte proprie dal primo giudice a sostegno della impugnata sentenza. Di contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono, alla luce di quanto in precedenza evidenziato, senz'altro condivisibili, perché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immuni da vizi logico-giuridici ed aderenti ai riscontri dell'esame obiettivo, sicché neppure vi è necessità di 6 ulteriori approfondimenti istruttori. Come bene osservato dall' previdenziale, con richiamo CP_1 all'orientamento costante della Suprema Corte sul punto, “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali – relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) – la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem
... la motivazione in fatto della sentenza impugnata – che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito – con la conseguenza che … il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (v. Cass. 17178/06, in motivazione)”.
7. Sulla base delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato, senza alcuna necessità di rinnovo della compiuta indagine peritale, e la sentenza impugnata confermata in ogni parte. Resta assorbita ogni altra questione.
8. Le spese processuali del presente grado vanno dichiarate irripetibili a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri-buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 23.12.2024 Parte_1 avverso la sentenza n. 2684/2024 resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 27.06.2024 nei confronti dell' , così provvede: rigetta l'appello; CP_1 conferma l'impugnata sentenza;
dichiara non dovuto dall'appellante il rimborso delle spese processuali del giudizio di appello nei confronti dell' ; dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte CP_1 dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, in data 23 settembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Manuela Saracino Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Elvira Palma
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