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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/03/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio all'udienza del 19.2.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 250/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F. C.F._1 C.F._2
), con il quale è domiciliato telematicamente all'indirizzo PEC:
[...]
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APPELLANTE
E
in persona del r.l. p.t., con sede in Napoli al Corso Controparte_1
Garibaldi n. 387, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca (C.F. ) e C.F._3 dall'avv. Roberta Troiano (C.F. ) con i medesimi elettivamente domiciliata in C.F._4
Napoli al Corso Garibaldi n. 387;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
1.Con ricorso depositato in data 4.8.2021 innanzi al Tribunale di Napoli nord, in funzione di giudice del lavoro, deduceva: Parte_1
- di aver prestato lavoro alle dipendenze della e, a seguito dell'incorporazione per Controparte_2 fusione di tale società nella di lavorare alle dipendenze di quest'ultima dal 21.11.2012; CP_3
- di essere stato inquadrato per il periodo dall'1.8.2014 al 31.7.2017, nel profilo professionale operatore qualificato, con parametro retributivo 160 e, successivamente, dall'1.8.2017 a tutt'oggi nel profilo professionale operatore tecnico, con parametro retributivo 170 di cui al CCNL
Autoferrontranvieri;
- che aveva goduto di giorni di ferie per ciascun anno di attività; - che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate in cui aveva goduto delle ferie era stata Contr inferiore a quanto spettante, avendo l' illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta quali la “indennità perequativa”, la "indennità compensativa", e i “ticket buoni pasto”.
Tanto premesso chiedeva la condanna della società datrice di lavoro al Parte_1 pagamento di € 2.443,41 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge.
2. Con sentenza n. 4162/23 il Tribunale di Napoli nord, ricostruita la normativa e la giurisprudenza di riferimento, rigettava la domanda di riliquidazione del trattamento retributivo erogato nelle giornate di ferie con inclusione delle indennità perequativa, la indennità compensativa e i ticket buoni pasto.
3. Avverso tale decisione proponeva appello e, previa rinuncia alla domanda Parte_1 riguardante l'inclusione dei ticket buoni pasto nella retribuzione normale da corrispondere durante le ferie, lamentava l'erronea interpretazione della disciplina applicabile e ribadiva il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione percepita nei giorni di ferie delle indennità perequativa e compensativa, così come riconosciuto negli accordi di secondo livello del 16 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1. Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'appellante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011 e l'indennità compensativa a.r. 2011, per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2. Condannare l'appellata, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma di €1.395,41 per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. ed in applicazione dell'art. 36 Cost.”.
3.1 Si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, CP_3 richiamando le difese già spiegate nel precedente grado di giudizio, ne chiedeva il rigetto. In via Contr subordinata l' reiterava l'eccezione relativa all'erronea quantificazione dei giorni di ferie che erano 26 e non 30, come calcolati dal;
evidenziava l'Ente che l'art. 5 CCNL prevedeva “26 Pt_1 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno...”; ai lavoratori spettavano, altresì, 4 giorni di permesso, di cui al CCNL 28 novembre 2015, ma in nessun modo si potevano equiparare i giorni di ferie ai permessi, essendo diversa anche la ratio sottesa agli stessi, essendo le giornate di ferie finalizzate al recupero psicofisico del lavoratore, mentre i giorni ulteriori di permesso erano riconosciuti da contratto in luogo delle cd. festività soppresse. Contr Eccepiva, altresì, l' la genericità dei conteggi non avendo il ricorrente operato un calcolo suddiviso analiticamente per voci come richieste in ricorso, fornendo, quindi, solo il totale complessivo degli stessi che non consentiva di verificare l'esattezza delle singole richieste. Deduceva, inoltre, che erroneamente erano stati riportati e conteggiati due volte gli importi richiesti per i mesi di settembre-dicembre 2020, per la somma di euro 82,12, che andava detratta.
Eccepiva, infine, parte appellata la prescrizione delle pretese differenze retributive. Il Contr ricorrente, osservava l' , aveva avanzato la propria richiesta, per le indennità perequativa e compensativa a far data da agosto 2014, ma non aveva fornito la prova di atti idonei all'interruzione della stessa, se non con la notifica del ricorso di I grado, avvenuta il 12.9.2022, pertanto, il diritto del era prescritto quanto meno dall'anno 2017. Pt_1
4. All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, innanzitutto, superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, posto che dalla lettura dell'atto emergono in maniera chiara le censure sollevate dall'appellante, le parti della sentenza impugnate e le riforme auspicate.
La domanda, inoltre, non appare modificata da alcun diverso ed ulteriore richiamo normativo o contrattuale rispetto al petitum delineato nel giudizio di primo grado.
Le fonti contrattuali invocate, infatti, come riportato nelle conclusioni innanzi trascritte sono rimaste immutate.
2. Nel merito l'appello è fondato.
2.1 Ai fini della soluzione della controversia, appare opportuno premettere che la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalle successive Cass. n. 22401 del 15.10.2020, e nn. 25840 e 25850 entrambe del 16.5.2024, dep.te il 27.9.2024), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Il particolare la Suprema Corte ha osservato:
"4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato
"Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui
l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, Per_ e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto Per_1 Per_2 Per_ 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato
"Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_5 citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del
12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Per_6
e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26,
[...] del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli
Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, R.S. e altri
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art.
7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a Persona_7 mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché
Schultz-Hoff e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-
385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Cont
a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE"
2.2 Fatta tale premessa, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata che, nell'esaminare la natura e la portata delle indennità escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali, ha affermato la legittimità della decurtazione operata, non sia condivisibile.
Ed invero, l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava, per i lavoratori in servizio alla data della stipula, la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa
“i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa:
- -sarà determinata in cifra fissa;
- -non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
Orbene, il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
Il primo giudice ha ritenuto che la lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale, potesse consentire l'adozione della interpretazione Contr restrittiva proposta dall' che in questa sede l'ha ribadita.
Osserva, invece, il Collegio che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice, esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
2.3 In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive "indennità perequativa/compensativa”, la Corte osserva come il primo giudice abbia, contrariamente ai criteri evidenziati, escluso tali emolumenti dalla base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
In realtà, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei
“valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Occorre, infine, osservare che la ricostruzione appena operata non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Tali conclusioni, come accennato, sono state recentemente ribadite dalla Suprema Corte
(Cass. n. 25840/24 e n. 25850/2024) investita in due occasioni in fattispecie in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio (computo dell'indennità perequativa, compensativa e di turno Contr nella retribuzione dovuta al personale nel periodo di ferie).
Nell'ultima di tali decisioni la Suprema Corte ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui “ la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale
e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
Ha inoltre osservato che la Corte di merito, attenendosi all'osservanza del principio dell'efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale delle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, aveva correttamente proceduto ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. Ha quindi affermato: “6. Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla
Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
7. In particolare, circa l'indennità perequativa e l'indennità compensativa, l'argomento della ricorrente che fa leva sul dato che in tali indennità sarebbero confluite varie indennità precedenti corrisposte in occasione dello svolgimento delle mansioni con valore di rimborso spese è meramente assertivo, come il cenno ad un'indennità chilometrica.
7.1. In ogni caso, correttamente la Corte territoriale ha fatto riferimento alla natura di tali indennità come già conformate nella contrattazione di rango non nazionale, che veniva in considerazione.
8. Parimenti plausibile è la motivazione resa dalla Corte territoriale circa l'indennità di turno;
motivazione che peraltro non risulta specificamente censurata dalla ricorrente dove ha concluso che è assimilabile alle “integrazioni collegate … alle qualifiche professionali” (Cass. n. 25850/2024). Contr
3. Va a questo punto esaminata l'eccezione sollevata da quanto ai giorni annuali di ferie conteggiati dal , il quale, evidenzia l'Ente, avrebbe incluso anche i quattro giorni di permessi Pt_1 riconosciuti dal contratto in luogo delle cd. festività soppresse. Ebbene, osserva la Corte che l'articolo
29 comma 2 CCNL 28/11/2015, previo riconoscimento di ulteriori Controparte_5
4 giornate di ferie o permessi retribuiti per le ex festività soppresse di cui al comma 1, dispone che nel caso di mancata fruizione degli stessi “sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie”, vale a dire la “retribuzione normale” (stante l'implicito richiamo alla disciplina dettata in materia di retribuzione delle ferie annue dall'art. 5
CCNL 23/07/1976 e s.m.i.). Ne consegue che il ragionamento svolto in relazione alla retribuzione normale dovuta al lavoratore per i giorni di ferie, vale anche per tali 4 giorni di permesso.
3.1 Va ancora esaminata l'eccezione di prescrizione. Osserva la Corte che a seguito della riforma Fornero, la reintegrazione ha cessato di costituire il normale rimedio sanzionatorio contro l'illegittimità del licenziamento e, dunque, la stessa ha comportato una sospensione del decorso della prescrizione fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Sulla questione è di recente intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione, la n. 26246/22 del
6.7.2022, che ha stabilito: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge numero 92 del 2012 e del decreto legislativo numero 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli articoli 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Da tutto quanto precisato consegue, nel caso di specie, che il termine di prescrizione riguardante le pretese economiche vantate dal riguardanti il periodo 2014- 2021 non risultano prescritte, in Pt_1 quanto riguardano il periodo successivo all'entrata in vigore della l. Fornero e il rapporto di lavoro era ancora in corso al momento della proposizione del ricorso.
4. Tanto precisato, in ordine alla quantificazione delle somme dovute può farsi ricorso ai conteggi specificati con l'atto d'appello dal , resisi necessari alla luce dell'intervenuta Pt_1 rinuncia ai ticket buoni pasto. Tali conteggi risultano essere stati correttamente e puntualmente sviluppati moltiplicando l'importo delle indennità perequativa e compensativa (come previsti dalla contrattazione collettiva per ciascuna giornata) per il numero di giornate di ferie godute e permessi nel periodo oggetto di causa, come risultanti dalle buste paga in atti.
4.1 Appare infondata la contestazione relativa ad una presunta duplicazione dei conteggi per il periodo settembre-dicembre 2020, emergendo dall'esame del prospetto contabile di parte appellante che non si tratti di duplicazione ma di un mero errore materiale nella indicazione del periodo, chiaramente riferibile ai mesi di gennaio-aprile dell'anno 2021. Invero, la tabella dei conteggi, elaborata da parte appellante sulla scorta delle buste paga prodotte, riporta nella prima colonna il periodo, ove sono trascritti, in ordine cronologico successivo, i mesi di ciascun anno lavorativo, a partire dall'agosto del 2014. Per l'anno 2020 sono indicate tutte le mensilità (gennaio-dicembre) e calcolate le differenze dovute in relazione alle ferie fruite nel corso dell'intera annualità computate in complessive n. 24,00 (cfr. buste paga in atti); in calce al mese di dicembre del 2020, vengono indicate solo altre quattro mensilità (settembre 2020, ottobre 2020, novembre 2020 e dicembre 2020), in relazione alle quali il numero complessivo di ferie fruite è pari a 5,50, mentre nulla è indicato per l'anno 2021, pur essendo state allegate le buste paga dei mesi di gennaio-aprile 2021. Dal confronto del prospetto con tali buste paga emerge che per questi mesi ha fruito di un numero Pt_1 complessivo di 5,50 ferie, esattamente corrispondente con quello indicato nella tabella rispetto ai mesi
“settembre – dicembre 2020” oggetto di presunta duplicazione. E' evidente, dunque che l'appellante sia incorso in mero errore materiale nell'indicare il periodo di fruizione di tali ferie nei mesi di settembre-dicembre 2020, anziché quello corretto di gennaio-aprile 2021.
4.2 Per il resto, i conteggi sono stati solo genericamente contestati da parte appellata. Al riguardo, si osserva che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto – risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5949 del
12/03/2018), e che l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur (Sez. L, Sentenza n. 29236 del 06/12/2017;
Sez. L, Sentenza n. 10116 del 18/05/2015; Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011).
5. Per le suindicate ragioni la sentenza di primo grado deve essere riformata e la domanda di Pt_1
va accolta così come quantificata nei conteggi prodotti con l'atto di appello. Ne consegue che
[...]
l' va condannata al pagamento della somma di euro 1.395,41 oltre interessi legali e CP_3 rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
5.1 Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendosi conto anche della serialità del giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di di Parte_1 percepire, per ciascun giorno di ferie e permessi, una retribuzione comprensiva dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa;
per l'effetto, condanna al pagamento in CP_3 favore di dell'importo di euro 1.395,41, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Parte_1 dalla maturazione del credito al saldo;
condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il CP_3 giudizio di primo grado in euro 2.109,00 e per il presente grado in euro 1984,00, oltre su tali importi spese generali, Iva e C.p.a. come per legge, da liquidarsi in favore dell'Avv. Pasquale Biondi, in qualità di antistatario.
Napoli, 19 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Mariavittoria Papa