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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/12/2024, n. 19670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 19670 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 52990/2023, promossa da:
CP_1 con il patrocinio dell'Avv. STRONATI CLAUDIO
E
CP_2
con il patrocinio dell'Avv. STRONATI CLAUDIO
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 10.09.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 18/11/2022 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “a. i coniugi vivranno separati, obbligandosi al reciproco rispetto;
b. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
c. i figli, entrambi minori, sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
d. i figli saranno collocati presso la madre, nella sua abitazione attualmente in Roma, Via Giulio Chevalier n. 17, mentre il padre potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà, previo accordo con la collocataria, tenendo conto delle esigenze lavorative e di quelle dei figli, e, comunque, in caso di disaccordo: per due pomeriggi a settimana, con accompagno a casa entro le ore
21.00, previa comunicazione entro il giorno precedente;
- a fine settimana alternati dal sabato (al massimo entro le 19:00), con orario da concordare entro il venerdì precedente, alle ore 21:00 della domenica, con eventuale pernotto ove possibile e tenendo conto dei turni lavorativi comunicati dalla collocataria ad inizio mese;
- durante le festività natalizie, il 24 dicembre con la madre e il 25 dicembre con il padre;
- il 31 dicembre (con riaccompagno entro le ore 12:00 del giorno successivo) o il 1° gennaio, ad anni alterni;
- il 5 gennaio con la madre e il 6 gennaio con il padre, sempre ad anni alterni;
- durante le festività natalizie potranno essere concordati ulteriori giorni consecutivi con pernotto
(ove possibile) con il padre;
- durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
- durante le vacanze estive per almeno 14 giorni, di cui almeno sette consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- le altre festività alternate;
- i giorni dei compleanni dei figli potranno essere festeggiati insieme da entrambi i genitori;
e. il Signor corrisponderà CP_1 alla Signora per il mantenimento di entrambi i figli minori, la somma di Euro 600,00 CP_2 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, sportive, ricreative e sanitarie se non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale ed il tutto secondo quanto dettagliatamente previsto nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Roma, di cui i coniugi sono stati informati e che dichiarano di accettare;
f. gli assegni familiari per i figli minori andranno a favore e a beneficio della Signora g. l'ex casa coniugale in Roma, non di proprietà CP_2 delle parti, è stata già rilasciata ed i coniugi hanno già provveduto alla divisione di quanto in essa contenuto, essendosi accordati anche per tutte le altre questioni patrimoniali;
h. i coniugi concordemente si danno reciproco assenso per il rilascio e per il rinnovo dei propri passaporti.”.
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1
in Roma, in data 08.06.2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_2
dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2014, atto n.00118 , parte 2, serie
A04, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 18/11/2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 52990/2023, promossa da:
CP_1 con il patrocinio dell'Avv. STRONATI CLAUDIO
E
CP_2
con il patrocinio dell'Avv. STRONATI CLAUDIO
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 10.09.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 18/11/2022 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “a. i coniugi vivranno separati, obbligandosi al reciproco rispetto;
b. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
c. i figli, entrambi minori, sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
d. i figli saranno collocati presso la madre, nella sua abitazione attualmente in Roma, Via Giulio Chevalier n. 17, mentre il padre potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà, previo accordo con la collocataria, tenendo conto delle esigenze lavorative e di quelle dei figli, e, comunque, in caso di disaccordo: per due pomeriggi a settimana, con accompagno a casa entro le ore
21.00, previa comunicazione entro il giorno precedente;
- a fine settimana alternati dal sabato (al massimo entro le 19:00), con orario da concordare entro il venerdì precedente, alle ore 21:00 della domenica, con eventuale pernotto ove possibile e tenendo conto dei turni lavorativi comunicati dalla collocataria ad inizio mese;
- durante le festività natalizie, il 24 dicembre con la madre e il 25 dicembre con il padre;
- il 31 dicembre (con riaccompagno entro le ore 12:00 del giorno successivo) o il 1° gennaio, ad anni alterni;
- il 5 gennaio con la madre e il 6 gennaio con il padre, sempre ad anni alterni;
- durante le festività natalizie potranno essere concordati ulteriori giorni consecutivi con pernotto
(ove possibile) con il padre;
- durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
- durante le vacanze estive per almeno 14 giorni, di cui almeno sette consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- le altre festività alternate;
- i giorni dei compleanni dei figli potranno essere festeggiati insieme da entrambi i genitori;
e. il Signor corrisponderà CP_1 alla Signora per il mantenimento di entrambi i figli minori, la somma di Euro 600,00 CP_2 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, sportive, ricreative e sanitarie se non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale ed il tutto secondo quanto dettagliatamente previsto nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Roma, di cui i coniugi sono stati informati e che dichiarano di accettare;
f. gli assegni familiari per i figli minori andranno a favore e a beneficio della Signora g. l'ex casa coniugale in Roma, non di proprietà CP_2 delle parti, è stata già rilasciata ed i coniugi hanno già provveduto alla divisione di quanto in essa contenuto, essendosi accordati anche per tutte le altre questioni patrimoniali;
h. i coniugi concordemente si danno reciproco assenso per il rilascio e per il rinnovo dei propri passaporti.”.
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1
in Roma, in data 08.06.2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_2
dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2014, atto n.00118 , parte 2, serie
A04, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 18/11/2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi