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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 336/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 336/2019 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. SIANO Parte_1 C.F._1
ADALBERTO MARIA
RICORRENTE
Contro
), rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUANO LUCA CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione 25.1.2019 , sostenendo che con contratto 1.7.2017 aveva Parte_1
concesso in locazione a il suo immobile in Fiumicino, Via Passo Buole 230, deduceva CP_1 pagina 1 di 4 che, nonostante la durata prevista di anni 3+2, la conduttrice aveva esercitato senza preavviso il recesso, riconsegnandogli l'appartamento il 30.4.2018.
Il produceva il verbale di rilascio sostenendo che, nello stesso, le parti avevano Pt_1 reciprocamente dato atto dei danni causati all'immobile ed al mobilio nonchè del pessimo stato di conservazione in cui veniva riconsegnato, attribuendo tale condizione alla colpevole incuria da parte della sig.ra a cui attribuiva la responsabilità della presenza di muffa su soffitti e pareti che CP_1
documentava attraverso rappresentazioni fotografiche e concludeva - richiamando gli obblighi del conduttore ex art. 1590 c.c. - con una richiesta risarcitoria di totali Euro 9.994,60 per danni cagionati all'immobile ed agli arredi e per lucro cessante.
Mutato il rito da ordinario a locatizio si costituiva depositando la memoria ex art. 426 cpc CP_1 con la quale, producendo perizia giurata dell'Architetto del 21.3.2018, contestava Persona_1 di essere stata costretta a rilasciare l'immobile in quanto rivelatosi insalubre per la presenza di muffa diffusa su pareti e soffitto , come aveva dichiarato nel verbale di riconsegna, stante l'immobilismo del a mettere rimedio alle problematiche tra cui le estese infiltrazioni d'acqua. Concludeva per il Pt_1
rigetto della domanda del con vittoria di spese. Pt_1
Ammesse le prove orali si procedeva all'interrogatorio formale del ed alla prova testimoniale , Pt_1 all'esito della quale veniva disposta ed effettuata CTU;
In esito all'istruttoria , all'udienza del 10.7.2023, parte attrice dichiarava di rinunciare ad una parte della domanda, limitandola a quella di risarcimento danni arrecati dalla conduttrice al mobilio.
La domanda proposta dal è infondata. Pt_1
Con la costituzione ha allegato l'invio di una lettera il 21 marzo 2018 al con cui CP_1 Pt_1
gli aveva comunicato la sua volontà di “retrocessione dal contratto” sostenendo di voler restituire l'immobile entro il 30 aprile 2024 a causa dei vizi e disagi abitativi causati dalla presenza di muffa.
I vizi lamentati dalla sono effettivamente risultati presenti nell'immobile ed attribuibili alla CP_1
responsabilità del locatore piuttosto che a quella della conduttrice, atteso che gli estesi fenomeni degenerativi, che a distanza di pochi mesi dall'inizio del rapporto di locazione avevano afflitto l'appartamento, concesso dal primo luglio 2017 dal alla sig.ra sono risultati Pt_1 CP_1 ascrivibili a vizi strutturali e, per quanto concerne l'infiltrazione di acqua proveniente dal soprastante terrazzo, a guasti non riparati.
Quanto sopra è stato diffusamente evidenziato dapprima nella perizia giurata dell'Arch.
[...]
i cui contenuti sono stati confermati dallo stesso perito di parte nel corso della sua Persona_1 pagina 2 di 4 escussione in qualità di teste, e, successivamente, dai contenuti della CTU con cui, il perito incaricato
Ing. attestava che, nel lasso di tempo tra la riconsegna da parte di ed il Persona_2 CP_1
sopralluogo da lui effettuato il 18.7.2022, l'immobile era stato ritinteggiato dal e ciò Pt_1
nonostante presentava ancora segni di infiltrazione di acqua provenienti dal sovrastante lastrico solare nel secondo servizio igienico.
L'elaborato peritale, attraverso una motivazione coerente e condivisibile ed esente da vizi logici, attribuendo a difetti di impermeabilizzazione della sovrastante terrazza dell'appartamento aggravati da difetti di coibentazione le cause dell'ammaloramento, ha escluso ogni responsabilità della resistente nella conduzione dell'immobile, considerando che non era ragionevolmente compatibile con il breve periodo di utilizzo una diversa causa, anche ipotizzando un uso scorretto con eccessiva produzione di acqua e senza adeguati ricambi d'aria negli ambienti così da escludere che possa essere ascritto alla l'aver causato o aggravato le problematiche riscontrate nell'appartamento. CP_1
Del resto lo stesso all'interrogatorio formale, pur negando la presenza di Parte_1 infiltrazioni, aveva confermato che lo stato dell'immobile corrispondeva a quello documentato dalle rappresentazioni fotografiche allegate alla perizia dell'Architetto dalle quali Persona_1
emerge, anche agli occhi dei meno esperti, la presenza di infiltrazioni di acqua meteorica in diversi punti, e peraltro lo stesso a seguito della CTU, ha dichiarato di limitare la sua domanda a Pt_1
quella di risarcimento danni agli arredi.
Anche la residuale domanda avanzata dal non merita accoglimento, ed infatti non risulta in Pt_1
alcun modo che, nel verbale di riconsegna, ove entrambe le parti avvaloravano quello che era l'effettivo stato dell'appartamento, che la conduttrice avesse riconosciuto di aver provocato danni alla mobilia che anzi attestava di aver migliorato con la sostituzione della cucina che veniva acquisita in proprietà dal locatore senza alcun corrispettivo;
ed infine, quanto ai divani sui quali non risultano evidenti danni, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo che siano attribuibili alla conduzione, ed anche per una sedia con uno strappo alla tappezzeria, il deterioramento deve considerarsi fisiologicamente attribuibile alla vetustà degli arredi.
Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del che ha inoltrato Pt_1
la presente azione attribuendo alla conduttrice responsabilità che ricadevano sullo stesso, rimando accertato che l'appartamento, all'inizio della locazione, risultava ristrutturato e ritinteggiato in tal modo sollecitando un legittimo affidamento da parte della conduttrice sul buono stato, così occultando l'esistenza di vizi preesistenti, di natura strutturale, che interessavano l'immobile.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
condanna a rimborsare al le spese di causa che liquida in complessive Parte_1 CP_1
€ 2.584,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU.
Civitavecchia, 17 aprile 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 336/2019 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. SIANO Parte_1 C.F._1
ADALBERTO MARIA
RICORRENTE
Contro
), rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUANO LUCA CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione 25.1.2019 , sostenendo che con contratto 1.7.2017 aveva Parte_1
concesso in locazione a il suo immobile in Fiumicino, Via Passo Buole 230, deduceva CP_1 pagina 1 di 4 che, nonostante la durata prevista di anni 3+2, la conduttrice aveva esercitato senza preavviso il recesso, riconsegnandogli l'appartamento il 30.4.2018.
Il produceva il verbale di rilascio sostenendo che, nello stesso, le parti avevano Pt_1 reciprocamente dato atto dei danni causati all'immobile ed al mobilio nonchè del pessimo stato di conservazione in cui veniva riconsegnato, attribuendo tale condizione alla colpevole incuria da parte della sig.ra a cui attribuiva la responsabilità della presenza di muffa su soffitti e pareti che CP_1
documentava attraverso rappresentazioni fotografiche e concludeva - richiamando gli obblighi del conduttore ex art. 1590 c.c. - con una richiesta risarcitoria di totali Euro 9.994,60 per danni cagionati all'immobile ed agli arredi e per lucro cessante.
Mutato il rito da ordinario a locatizio si costituiva depositando la memoria ex art. 426 cpc CP_1 con la quale, producendo perizia giurata dell'Architetto del 21.3.2018, contestava Persona_1 di essere stata costretta a rilasciare l'immobile in quanto rivelatosi insalubre per la presenza di muffa diffusa su pareti e soffitto , come aveva dichiarato nel verbale di riconsegna, stante l'immobilismo del a mettere rimedio alle problematiche tra cui le estese infiltrazioni d'acqua. Concludeva per il Pt_1
rigetto della domanda del con vittoria di spese. Pt_1
Ammesse le prove orali si procedeva all'interrogatorio formale del ed alla prova testimoniale , Pt_1 all'esito della quale veniva disposta ed effettuata CTU;
In esito all'istruttoria , all'udienza del 10.7.2023, parte attrice dichiarava di rinunciare ad una parte della domanda, limitandola a quella di risarcimento danni arrecati dalla conduttrice al mobilio.
La domanda proposta dal è infondata. Pt_1
Con la costituzione ha allegato l'invio di una lettera il 21 marzo 2018 al con cui CP_1 Pt_1
gli aveva comunicato la sua volontà di “retrocessione dal contratto” sostenendo di voler restituire l'immobile entro il 30 aprile 2024 a causa dei vizi e disagi abitativi causati dalla presenza di muffa.
I vizi lamentati dalla sono effettivamente risultati presenti nell'immobile ed attribuibili alla CP_1
responsabilità del locatore piuttosto che a quella della conduttrice, atteso che gli estesi fenomeni degenerativi, che a distanza di pochi mesi dall'inizio del rapporto di locazione avevano afflitto l'appartamento, concesso dal primo luglio 2017 dal alla sig.ra sono risultati Pt_1 CP_1 ascrivibili a vizi strutturali e, per quanto concerne l'infiltrazione di acqua proveniente dal soprastante terrazzo, a guasti non riparati.
Quanto sopra è stato diffusamente evidenziato dapprima nella perizia giurata dell'Arch.
[...]
i cui contenuti sono stati confermati dallo stesso perito di parte nel corso della sua Persona_1 pagina 2 di 4 escussione in qualità di teste, e, successivamente, dai contenuti della CTU con cui, il perito incaricato
Ing. attestava che, nel lasso di tempo tra la riconsegna da parte di ed il Persona_2 CP_1
sopralluogo da lui effettuato il 18.7.2022, l'immobile era stato ritinteggiato dal e ciò Pt_1
nonostante presentava ancora segni di infiltrazione di acqua provenienti dal sovrastante lastrico solare nel secondo servizio igienico.
L'elaborato peritale, attraverso una motivazione coerente e condivisibile ed esente da vizi logici, attribuendo a difetti di impermeabilizzazione della sovrastante terrazza dell'appartamento aggravati da difetti di coibentazione le cause dell'ammaloramento, ha escluso ogni responsabilità della resistente nella conduzione dell'immobile, considerando che non era ragionevolmente compatibile con il breve periodo di utilizzo una diversa causa, anche ipotizzando un uso scorretto con eccessiva produzione di acqua e senza adeguati ricambi d'aria negli ambienti così da escludere che possa essere ascritto alla l'aver causato o aggravato le problematiche riscontrate nell'appartamento. CP_1
Del resto lo stesso all'interrogatorio formale, pur negando la presenza di Parte_1 infiltrazioni, aveva confermato che lo stato dell'immobile corrispondeva a quello documentato dalle rappresentazioni fotografiche allegate alla perizia dell'Architetto dalle quali Persona_1
emerge, anche agli occhi dei meno esperti, la presenza di infiltrazioni di acqua meteorica in diversi punti, e peraltro lo stesso a seguito della CTU, ha dichiarato di limitare la sua domanda a Pt_1
quella di risarcimento danni agli arredi.
Anche la residuale domanda avanzata dal non merita accoglimento, ed infatti non risulta in Pt_1
alcun modo che, nel verbale di riconsegna, ove entrambe le parti avvaloravano quello che era l'effettivo stato dell'appartamento, che la conduttrice avesse riconosciuto di aver provocato danni alla mobilia che anzi attestava di aver migliorato con la sostituzione della cucina che veniva acquisita in proprietà dal locatore senza alcun corrispettivo;
ed infine, quanto ai divani sui quali non risultano evidenti danni, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo che siano attribuibili alla conduzione, ed anche per una sedia con uno strappo alla tappezzeria, il deterioramento deve considerarsi fisiologicamente attribuibile alla vetustà degli arredi.
Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del che ha inoltrato Pt_1
la presente azione attribuendo alla conduttrice responsabilità che ricadevano sullo stesso, rimando accertato che l'appartamento, all'inizio della locazione, risultava ristrutturato e ritinteggiato in tal modo sollecitando un legittimo affidamento da parte della conduttrice sul buono stato, così occultando l'esistenza di vizi preesistenti, di natura strutturale, che interessavano l'immobile.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
condanna a rimborsare al le spese di causa che liquida in complessive Parte_1 CP_1
€ 2.584,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU.
Civitavecchia, 17 aprile 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
pagina 4 di 4