TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/04/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 316/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. BOERI C.F._1
FEDERICA del Foro di Imperia
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. GIOFFRE' C.F._2
MARIA del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a PE (IM) in data 20/08/2017;
• hanno avuto ed minorenni. Per_1 Per_2
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse dei figli, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Controparte_1
PE (IM) il 20/08/2017, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune anno.2017, parte 2, serie A, atto n. 1), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. I figli minori ed ono affidati in modo condiviso a entrambi i genitori Per_1 Per_2
i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I figli avranno residenza abituale presso la casa della nonna al Vicolo Cantone n. 4 in Dolceacqua con collocamento egualitario presso la casa famigliare (per due settimane al mese) con il padre e per altre due settimane al mese presso la madre in Dolceacqua, via Vicolo Cantone n.
4. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2 2. La casa coniugale di PE, Strada Santa Giusta n. 25, di proprietà della sig.ra
, viene assegnata al sig. che ivi continuerà a vivere CP_1 Parte_1
unitamente ai figli minori nelle due settimane mensili di sua spettanza;
ogni arredo e pertinenza vengono lasciati nella disponibilità del sig. . La sig.ra Pt_1 CP_1
ritirerà nel minor tempo possibile pentolame, piatti, bicchieri da collezione, elettrodomestici, attrezzatura da lavoro che era del padre, abiti ed accessori personali della stessa e dei minori.
3.I figli minori trascorreranno la prima settimana del mese dal lunedì alle ore 18 alla domenica successiva alle ore 18 con il sig. . Durante questa settimana Parte_1
il padre si occuperà in via esclusiva di tutte le necessità dei figli minori. I bambini, dall'uscita della scuola fino alle ore 18 di ogni giorno staranno con la madre ovvero con la nonna materna, ove verranno prelevati alla sera. Ogni mattina verranno accompagnati dal padre a
San Biagio della Cima ove la mamma li preleverà per portarli a scuola. La seconda settimana di ciascun mese i bambini la trascorreranno con la mamma la quale, durante questa settimana si occuperà in via esclusiva di tutte le necessità. Si procederà così alternando le settimane. I minori trascorreranno un anno il Natale con il padre e il Capodanno con la madre e l'anno successivo il Natale con la madre e il Capodanno con il papà. La stessa alternanza verrà rispettata per le festività pasquali. I figli trascorreranno 15 gg anche non consecutivi di vacanze estive con ciascun genitore. Per il sig. ciò avverrà nel mese di agosto;
Pt_1
per la sig.ra il periodo verrà indicato in base all'alternanza del periodo di ferie CP_1
presso l'attività ove lei lavora.
4. In forza dell'affido condiviso dei minori ed non viene versato alcun Per_1 Per_2
assegno di mantenimento da parte di un genitore all'altro. Le parti concordano che l'assegno unico venga richiesto esclusivamente e per il 100% dalla sig.ra . CP_1
Il sig. e la sig.ra saranno tenuti al pagamento delle spese straordinarie Pt_1 CP_1
nella misura del 50% ciascuno da intendersi quali: A) – Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale d) ticket sanitari;
B) – Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale d) farmaci particolari;
C)
– Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico e) mensa;
D) –
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie
3 imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E) – Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo;
a) corsi di istruzione;
b) attività sportive, attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) patente di guida;
d) assicurazione RCA, bolli, revisione e manutenzione mezzo di trasporto privato.
Le spese straordinarie del tutto imprevedibili dovranno essere preventivamente concordate dai genitori, salva l'urgenza. Nel caso di anticipo integrale della spesa straordinaria da parte di un genitore, la stessa dovrà essere rimborsata al 50% da parte dell'altro genitore previa esibizione di idoneo giustificativo. Sono da ritenersi idonee anche le ricevute non fiscali, a condizione che contengano l'intestazione del beneficiario e la causale del pagamento. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Rientrano tra le spese straordinarie i buoni pasto.
5. Il mutuo acceso dalla sig.ra per l'acquisto della casa coniugale continuerà ad CP_1
essere pagato nella misura del 100% dal sig. (in qualità di usufruttuario Pt_1
dell'immobile). Il Sig. si farà anche carico di tutte le spese per le utenze, Pt_1 Per_3
e spese di manutenzione ordinaria dell'immobile.
6. L'immobile di PE, Strada Santa Giusta n. 25 verrà posto in vendita ed al momento della vendita le parti fin d'ora concordano che dalla somma ricavata dalla cessione dell'immobile, dedotta la quota di mutuo residuo, la parte rimanente verrà divisa al 50% tra i sigg.ri e . Pt_1 CP_1
7 Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di PE (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 16/04/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
4