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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/08/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 15 aprile 2025, iscritta al n. 975 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a Buchach, in [...] il [...], Parte_1
c.f. , elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Antonio C.F._1
Pacinotti n. 5, presso lo studio dell'Avv. Andrea Gnignera che la rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nato a [...] l'[...], c.f. , elet- Parte_2 C.F._2 tivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Vicenza n. 78, presso lo studio dell'Avv. Samuel Schiaffino che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente il 15 ed il 22 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai Parte_1 Parte_2
sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimo- nio civile contratto in data 21 gennaio 2012 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte I, n. 2).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio Persona_1
a Viterbo il 1° aprile 2017; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 6 aprile 2023; che la separazione si è pro- tratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Nella casa familiare coniugale, sita in Viterbo (VT), Via Sant'Agostino n. 40, continuerà a risiedere stabilmente la SI.ra unita- Parte_1
mente al figlio minore;
viceversa, il SI ha acquisito diversa residenza. Parte_2
Le parti dichiarano nuovamente che sull'immobile in comunione è stato estinto il mutuo garantito da ipoteca di primo grado sostanziale, i cui ratei sono stati, sino al completamento del piano di ammortamento, a carico del SI. Sulla Parte_2
base di quanto sopra, cadranno a carico dell'occupante tutte le spese di ammini- strazione e manutenzione ordinaria e straordinaria (queste ultime in quanto di lieve entità) concernenti l'abitazione, finché la stessa resterà assegnata alla SI.r Pt_3
.
[...]
2. Il figlio minor viene affidato ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1
disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in Viterbo (VT), alla Via Sant'Ago- stino n. 40. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso. È espressamente
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escluso tra le parti il trasferimento del figlio permanentemente al di fuori del terri- torio nazionale senza mutuo consenso.
3. Le parti prevedono l'individuazione di un assegno di mantenimento mensile per il figli da doversi corrispondere dal SI alla SI.ra Persona_1 Parte_2
, pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00), da Parte_1
corrispondersi entro il 5 di ogni mese;
parimenti convengono che parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie, da concordarsi preventiva- mente, in conformità del “Protocollo per la regolazione delle spese straordinarie relativa al mantenimento dei figli” adottato dal Tribunale di Viterbo in data
11/9/2018. In ragione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento, gli Assegni per il Nucleo Familiare verranno percepiti interamente dalla SI.r Parte_1
.
[...]
4. I coniugi, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, pur nell'esercizio dell'affidamento condiviso e della potestà condivisa, così come introdotto e regola- mentato dalla legge n. 54/2006, concordano che il genitore non collocatario potrà avere il figlio con sé, previo semplice accordo telefonico, a settimane alterne, dal sabato pomeriggio sino la domenica sera e, la settimana successiva, un giorno dal lunedì al venerdì da concordarsi tra i coniugi, da pranzo fino al mattino del giorno successivo. In ogni caso ogni settimana, dal lunedì al venerdì, il genitore non collo- catario potrà avere il figlio con sé, previo semplice accordo telefonico un pomerig- gio da pranzo fino a dopo cena. Le feste verranno concordate di volta in volta te- nendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i co- niugi di stare pari tempo con il figlio. Laddove un accordo non sia rinvenibile, i coniugi concordano che il figlio trascorrerà, ad anni alterni, il 24 ed il 25 dicembre con un genitore ed il 26 dicembre con l'altro, il 31 dicembre ed il 1° gennaio con un solo genitore ma secondo il criterio dell'alternanza annuale, la domenica di Pa- squa con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, in modo che il minore possa trascorrere le festività con entrambi i genitori. In ordine al periodo estivo post-scolastico, che va da giugno a settembre, i coniugi avranno la facoltà di avere
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con sé la prole per un periodo continuativo di 15 giorni da concordare. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel ri- spetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della prole, nonché nell'at- tenta osservanza delle volontà future del figlio.
5. I genitori si impegnano a crescere ed educare la prole con equilibrio affinché provi analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi. Si impe- gnano, altresì, a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale tutelando la fi- gura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della repu- tazione l'uno dell'altro alla presenza della prole. Le parti acconsentono, altresì, a far sviluppare alla prole un corretto e sano rapporto con entrambe le famiglie di ap- partenenza.
6. L'autoveicolo Citroën C3, targato FL047DW, acquistato in costanza di matrimo- nio e pagato integralmente dal marito, rimane nella sola ed esclusiva proprietà della
SI.r . Parte_1
7. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile essendo entrambi economicamente indipendenti e non ricorrendo i pre- supposti di legge. I ricorrenti prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto.
8. I coniugi dichiarano altresì di aver regolato tra loro ogni rapporto economico e patrimoniale e, pertanto, di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo sciogli- mento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
Pag. 4 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
e alle condizioni indicate in motivazione;
[...] Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 29 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 15 aprile 2025, iscritta al n. 975 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a Buchach, in [...] il [...], Parte_1
c.f. , elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Antonio C.F._1
Pacinotti n. 5, presso lo studio dell'Avv. Andrea Gnignera che la rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nato a [...] l'[...], c.f. , elet- Parte_2 C.F._2 tivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Vicenza n. 78, presso lo studio dell'Avv. Samuel Schiaffino che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente il 15 ed il 22 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai Parte_1 Parte_2
sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimo- nio civile contratto in data 21 gennaio 2012 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte I, n. 2).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio Persona_1
a Viterbo il 1° aprile 2017; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 6 aprile 2023; che la separazione si è pro- tratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Nella casa familiare coniugale, sita in Viterbo (VT), Via Sant'Agostino n. 40, continuerà a risiedere stabilmente la SI.ra unita- Parte_1
mente al figlio minore;
viceversa, il SI ha acquisito diversa residenza. Parte_2
Le parti dichiarano nuovamente che sull'immobile in comunione è stato estinto il mutuo garantito da ipoteca di primo grado sostanziale, i cui ratei sono stati, sino al completamento del piano di ammortamento, a carico del SI. Sulla Parte_2
base di quanto sopra, cadranno a carico dell'occupante tutte le spese di ammini- strazione e manutenzione ordinaria e straordinaria (queste ultime in quanto di lieve entità) concernenti l'abitazione, finché la stessa resterà assegnata alla SI.r Pt_3
.
[...]
2. Il figlio minor viene affidato ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1
disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in Viterbo (VT), alla Via Sant'Ago- stino n. 40. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso. È espressamente
Pag. 2 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
escluso tra le parti il trasferimento del figlio permanentemente al di fuori del terri- torio nazionale senza mutuo consenso.
3. Le parti prevedono l'individuazione di un assegno di mantenimento mensile per il figli da doversi corrispondere dal SI alla SI.ra Persona_1 Parte_2
, pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00), da Parte_1
corrispondersi entro il 5 di ogni mese;
parimenti convengono che parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie, da concordarsi preventiva- mente, in conformità del “Protocollo per la regolazione delle spese straordinarie relativa al mantenimento dei figli” adottato dal Tribunale di Viterbo in data
11/9/2018. In ragione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento, gli Assegni per il Nucleo Familiare verranno percepiti interamente dalla SI.r Parte_1
.
[...]
4. I coniugi, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, pur nell'esercizio dell'affidamento condiviso e della potestà condivisa, così come introdotto e regola- mentato dalla legge n. 54/2006, concordano che il genitore non collocatario potrà avere il figlio con sé, previo semplice accordo telefonico, a settimane alterne, dal sabato pomeriggio sino la domenica sera e, la settimana successiva, un giorno dal lunedì al venerdì da concordarsi tra i coniugi, da pranzo fino al mattino del giorno successivo. In ogni caso ogni settimana, dal lunedì al venerdì, il genitore non collo- catario potrà avere il figlio con sé, previo semplice accordo telefonico un pomerig- gio da pranzo fino a dopo cena. Le feste verranno concordate di volta in volta te- nendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i co- niugi di stare pari tempo con il figlio. Laddove un accordo non sia rinvenibile, i coniugi concordano che il figlio trascorrerà, ad anni alterni, il 24 ed il 25 dicembre con un genitore ed il 26 dicembre con l'altro, il 31 dicembre ed il 1° gennaio con un solo genitore ma secondo il criterio dell'alternanza annuale, la domenica di Pa- squa con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, in modo che il minore possa trascorrere le festività con entrambi i genitori. In ordine al periodo estivo post-scolastico, che va da giugno a settembre, i coniugi avranno la facoltà di avere
Pag. 3 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
con sé la prole per un periodo continuativo di 15 giorni da concordare. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel ri- spetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della prole, nonché nell'at- tenta osservanza delle volontà future del figlio.
5. I genitori si impegnano a crescere ed educare la prole con equilibrio affinché provi analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi. Si impe- gnano, altresì, a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale tutelando la fi- gura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della repu- tazione l'uno dell'altro alla presenza della prole. Le parti acconsentono, altresì, a far sviluppare alla prole un corretto e sano rapporto con entrambe le famiglie di ap- partenenza.
6. L'autoveicolo Citroën C3, targato FL047DW, acquistato in costanza di matrimo- nio e pagato integralmente dal marito, rimane nella sola ed esclusiva proprietà della
SI.r . Parte_1
7. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile essendo entrambi economicamente indipendenti e non ricorrendo i pre- supposti di legge. I ricorrenti prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto.
8. I coniugi dichiarano altresì di aver regolato tra loro ogni rapporto economico e patrimoniale e, pertanto, di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo sciogli- mento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
Pag. 4 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
e alle condizioni indicate in motivazione;
[...] Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 29 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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