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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/04/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3620/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3620/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 14/4/2025; promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia 136 L, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano
De Caro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Torino n. 100, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corte Cesare Gaetani n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Piccione, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente pagina 1 di 4 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 25/10/2023);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/9/2023, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in Floridia, in data 15/9/1988,
(Atto iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune, al n. 81, Parte II, Serie A, Anno 1988).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con in data 15/9/1988, in Floridia;
CP_1
- che dalla loro unione sono nati i figli, (il 14/7/1989) e (il 9/2/1991) entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficiente;
- di essersi separata consensualmente dal marito con sentenza n. 860/2020 pubblicata il 23/9/2020 emessa dal Tribunale di Siracusa;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata e che venisse disposto l'obbligo in capo al marito di erogare la somma di €350,00 mensile a titolo di assegno divorzile in favore della moglie atteso lo stato di disoccupazione della stessa.
Con decreto del 29/9/2023, il Giudice delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 30/4/2024, fissando il termine del 14/12/2023 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con provvedimento del 9/4/2024, il Giudice delegato rinviava l'udienza già fissata in data 9/7/2024.
All'udienza sopraindicata, attesa la richiesta formulata dalla ricorrente di concessione di termini per il perfezionamento della notifica – il Giudice rinviava all'udienza del 25/2/2025 assegnando termine fino al 7/11/2024 per notificare al resistente il ricorso, il decreto di fissazione e il verbale d'udienza.
Con comparsa del 27/11/2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla declaratoria ex adverso formulata, ma evidenziava la pendenza di un procedimento iscritto al n.
2367/2024 innanzi al Tribunale di Siracusa avente ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili,
e pertanto, chiedeva la riunione al presente procedimento. Nel merito, contestava le domande ex adverso formulate chiedendo altresì il rigetto delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente nonché il rigetto della domanda di assegno divorzile.
Comparsi all'udienza del 25/2/2025 dinanzi al Dott. Ottaviano, in sostituzione del Giudice titolare, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e la causa veniva rimessa pagina 2 di 4 la Giudice tabellarmente competente.
Con successivo provvedimento del 3/3/2025, il Presidente fissava l'udienza di decisione in data
14/4/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti - poneva quindi la causa in decisione senza la concessione dei termini di rito attesa la precisazione congiunta delle conclusioni.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 25/10/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1. e rinunziano reciprocamente ad ogni assegno di carattere alimentare Parte_1 CP_1
o di mantenimento considerato che sono economicamente indipendenti ed in grado di provvedere alle proprie necessità e conseguentemente, rinunzia alla domanda di assegno di Parte_1
mantenimento in favore della medesima e a carico di . CP_1
2. consegna a la somma di euro 4.000,00 con assegno circolare della CP_1 Parte_1
BAPS n. 0500737275-12 del 21/01/2025 intestato a a saldo di qualsiasi pretesa Parte_1
economica derivante dal matrimonio anche a conferma, altresì delle pattuizioni di cui all'accordo di separazione consensuale.
3. OR , in conseguenza della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e Pt_1
della cessazione del rapporto di coniugio, dichiara di rinunziare, per come in effetti rinunzia, al diritto di sepoltura nella cappella funeraria della famiglia in Floridia di cui alla concessione in data CP_1
26/10/1992, rep. 5143 non avendo alcun diritto.
4. Le parti dichiarano che ogni pendenza di natura economica e di mantenimento è stata definitivamente regolata e definita e che non sussiste alcuna ragione reciproca di credito.
5. Il procedimento iscritto al n. 2367/2024 R.G., che sarà chiamato all'udienza del 5/6/2025, sarà
pagina 3 di 4 abbandonato con la mancata comparizione delle parti per la declaratoria di inefficacia della domanda.
6. I procedimenti promossi da e pendenti aventi il Giudice di pace di Siracusa aventi Parte_1 ad oggetto opposizione all'esecuzione ed iscritti rispettivamente ai nn. 3620/2023 R.G. e 2771/2023
R.G., saranno abbandonati ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 c.p.c. con la compensazione delle spese del giudizio.
7. OR dichiara altresì di rinunziare al procedimento esecutivo mobiliare pendente avanti il Pt_1
Tribunale di Siracusa iscritto al n. 614/2022 R. Es. Civ. avente al oggetto pignoramento presso terzi, attualmente sospeso, autorizzando lo svincolo delle somme pignorate.
8. Le parti dichiarano che tutte le spese dei procedimenti giudiziari sono compensate e i rispettivi difensori, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di rinunziare alla solidarietà di cui alla legge professionale.”
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , in Floridia, in CP_1 Parte_1
data 15/9/1988, (Atto iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune, al n. 81, Parte II, Serie
A, Anno 1988), alle medesime condizioni della separazione.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di FLORIDIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 17/4/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3620/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 14/4/2025; promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia 136 L, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano
De Caro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Torino n. 100, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corte Cesare Gaetani n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Piccione, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente pagina 1 di 4 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 25/10/2023);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/9/2023, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in Floridia, in data 15/9/1988,
(Atto iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune, al n. 81, Parte II, Serie A, Anno 1988).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con in data 15/9/1988, in Floridia;
CP_1
- che dalla loro unione sono nati i figli, (il 14/7/1989) e (il 9/2/1991) entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficiente;
- di essersi separata consensualmente dal marito con sentenza n. 860/2020 pubblicata il 23/9/2020 emessa dal Tribunale di Siracusa;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata e che venisse disposto l'obbligo in capo al marito di erogare la somma di €350,00 mensile a titolo di assegno divorzile in favore della moglie atteso lo stato di disoccupazione della stessa.
Con decreto del 29/9/2023, il Giudice delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 30/4/2024, fissando il termine del 14/12/2023 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con provvedimento del 9/4/2024, il Giudice delegato rinviava l'udienza già fissata in data 9/7/2024.
All'udienza sopraindicata, attesa la richiesta formulata dalla ricorrente di concessione di termini per il perfezionamento della notifica – il Giudice rinviava all'udienza del 25/2/2025 assegnando termine fino al 7/11/2024 per notificare al resistente il ricorso, il decreto di fissazione e il verbale d'udienza.
Con comparsa del 27/11/2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla declaratoria ex adverso formulata, ma evidenziava la pendenza di un procedimento iscritto al n.
2367/2024 innanzi al Tribunale di Siracusa avente ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili,
e pertanto, chiedeva la riunione al presente procedimento. Nel merito, contestava le domande ex adverso formulate chiedendo altresì il rigetto delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente nonché il rigetto della domanda di assegno divorzile.
Comparsi all'udienza del 25/2/2025 dinanzi al Dott. Ottaviano, in sostituzione del Giudice titolare, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e la causa veniva rimessa pagina 2 di 4 la Giudice tabellarmente competente.
Con successivo provvedimento del 3/3/2025, il Presidente fissava l'udienza di decisione in data
14/4/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti - poneva quindi la causa in decisione senza la concessione dei termini di rito attesa la precisazione congiunta delle conclusioni.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 25/10/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1. e rinunziano reciprocamente ad ogni assegno di carattere alimentare Parte_1 CP_1
o di mantenimento considerato che sono economicamente indipendenti ed in grado di provvedere alle proprie necessità e conseguentemente, rinunzia alla domanda di assegno di Parte_1
mantenimento in favore della medesima e a carico di . CP_1
2. consegna a la somma di euro 4.000,00 con assegno circolare della CP_1 Parte_1
BAPS n. 0500737275-12 del 21/01/2025 intestato a a saldo di qualsiasi pretesa Parte_1
economica derivante dal matrimonio anche a conferma, altresì delle pattuizioni di cui all'accordo di separazione consensuale.
3. OR , in conseguenza della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e Pt_1
della cessazione del rapporto di coniugio, dichiara di rinunziare, per come in effetti rinunzia, al diritto di sepoltura nella cappella funeraria della famiglia in Floridia di cui alla concessione in data CP_1
26/10/1992, rep. 5143 non avendo alcun diritto.
4. Le parti dichiarano che ogni pendenza di natura economica e di mantenimento è stata definitivamente regolata e definita e che non sussiste alcuna ragione reciproca di credito.
5. Il procedimento iscritto al n. 2367/2024 R.G., che sarà chiamato all'udienza del 5/6/2025, sarà
pagina 3 di 4 abbandonato con la mancata comparizione delle parti per la declaratoria di inefficacia della domanda.
6. I procedimenti promossi da e pendenti aventi il Giudice di pace di Siracusa aventi Parte_1 ad oggetto opposizione all'esecuzione ed iscritti rispettivamente ai nn. 3620/2023 R.G. e 2771/2023
R.G., saranno abbandonati ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 c.p.c. con la compensazione delle spese del giudizio.
7. OR dichiara altresì di rinunziare al procedimento esecutivo mobiliare pendente avanti il Pt_1
Tribunale di Siracusa iscritto al n. 614/2022 R. Es. Civ. avente al oggetto pignoramento presso terzi, attualmente sospeso, autorizzando lo svincolo delle somme pignorate.
8. Le parti dichiarano che tutte le spese dei procedimenti giudiziari sono compensate e i rispettivi difensori, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di rinunziare alla solidarietà di cui alla legge professionale.”
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , in Floridia, in CP_1 Parte_1
data 15/9/1988, (Atto iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune, al n. 81, Parte II, Serie
A, Anno 1988), alle medesime condizioni della separazione.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di FLORIDIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 17/4/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
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