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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 1967/2024 R.G.L., promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Cavalieri ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, per procura in atti ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
convenuta contumace
Oggetto: dimissioni per giusta causa - restituzione dell'indennità sostitutiva del preavviso - pagamento retribuzioni e TFR
Conclusioni di parte ricorrente: come in atti.
Fatto e diritto
La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo generale telematico il
17.12.2024, ha esposto di essere stata assunta dalla società CP_1
(inizialmente , attiva nel commercio e nella vendita al dettaglio e CP_2
all'ingrosso di articoli alimentari e di qualsiasi altro genere presso più unità locali
– cfr. visura di cui al doc. n. 1) dal 19.3.2018, con contratto di lavoro a tempo determinato, con qualifica di addetta alle vendite con promiscuità di mansioni nell'ambito di tutti i reparti all'interno della struttura organizzativa delle filiali societarie, e con inquadramento al 4° livello del CCNL del Terziario
Confcommercio (doc. n. 2). Il rapporto veniva trasformato a tempo indeterminato dall'1.3.2019 (doc. n. 3). La lavoratrice ha specificato che il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa era originariamente il punto vendita di Parabiago, venendo poi trasferita al Carrefour Market di Cantello e successivamente in quello di (doc. nn. 4 e 5). Parte_2
La ricorrente ha asserito che le retribuzioni le venivano corrisposte regolarmente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di maturazione. Tuttavia, dalla fine del 2023, sin dalla mensilità di novembre, il datore di lavoro versava la retribuzione in ritardo e anche in più acconti, come da bonifici prodotti (doc. da n. 6 a n. 15), non versando alcun importo al fondo pensione “Generazione previdenza” di sebbene in data 29.11.24 la lavoratrice avesse Controparte_3
espressamente chiesto alla società di versarvi il proprio TFR (doc. n. 16) e nonostante le trattenute effettuatele ogni mese dalle buste paga.
A seguito di tali comportamenti datoriali, il 16.9.2024 la ricorrente ha comunicato a le proprie dimissioni per giusta causa (doc. n. 17), contestate dal CP_1
datore di lavoro con lettera del 19.9.2024, con conseguente trattenuta del preavviso, dalla busta paga del mese di settembre 2024, nell'importo di € 943,72 con la causale “assenza assunti/dimessi” (cfr. doc. nn. 21 e 22).
La lavoratrice, pertanto, ha convenuto in giudizio , chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che la IG.ra
si è dimessa dal rapporto di lavoro per giusta causa;
2) Condannare Pt_1
a pagare alla IG.ra per le causali di cui in premessa la somma CP_4 Pt_1
di € 13.693,26 di cui € 9.593,43 per TFR, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal 16.9.24 alla domanda e agli interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo o, subordine, la somma maggiore o minore che risulterà dovuta nel corso di causa, oltre agli interessi come richiesti”. Nel corso dell'odierna udienza, constatata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, è stata dichiarata la contumacia della società convenuta e parte ricorrente ha discusso la causa precisando che la società ha provveduto al pagamento della busta paga del mese di settembre
2024, per l'importo netto di € 2.269,39 (cfr. doc. n. 22), rideterminando il credito complessivo nella somma lorda di € 11.480,87, comprensivi di TFR (per l'importo di € 9.593,43 di cui € 8.197,35 maturato al 31.12.2023, come da certificazione dei redditi di cui al doc. n. 23 e oggi prodotta, oltre 1.396,08 per ratei di TFR destinati a generazione previdenza e mani versati, come da buste paga dell'anno 2024 – doc. n. 18), indennità sostitutiva del preavviso e restituzione della trattenuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (€ 943,72 trattenute nella busta paga del mese di settembre 2024 - doc. n. 22). Al termine della discussione la controversia viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato.
È documentale (come testimoniato dalle ricevute dei bonifici depositate - cfr. doc. nn. 6-14) che, a decorrere dalla corresponsione della retribuzione del mese di novembre 2023 in poi, la società ha sempre pagato la dipendente oltre il termine del 15 del mese successivo a quello di maturazione. In più occasioni, inoltre, il pagamento non avveniva in un'unica soluzione, ma dietro versamento di più acconti.
Parte convenuta, rimanendo contumace, non ha giustificato il ritardo dei pagamenti delle retribuzioni e non ha fornito una diversa ricostruzione dei fatti.
In considerazione di tali reiterati ritardi nel pagamento di quanto dovutole, più volte protrattasi oltre il termine previsto dal CCNL applicato (entro fine mese o al massimo entro il 10 del mese successivo), deve dichiararsi che la lavoratrice si è dimessa dal rapporto di lavoro per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., atteso che alla data delle dimissioni del 16.9.2024 (doc. n. 17) doveva ancora percepire il saldo della retribuzione del mese di luglio 2024 (poi saldata il 25.9.2024) e la retribuzione del mese di agosto 2024, subendo le trattenute del
TFR senza che il datore di lavoro provvedesse a versarle al fondo previdenziale.
Va riconosciuta, conseguentemente, l'illegittimità della trattenuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, pari a € 943,72 (visibile nella già citata busta paga di settembre 2024 – doc. n. 22).
Deve riconoscersi, inoltre, a favore della ricorrente, la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura di € 943,72, in considerazione del fatto che le dimissioni sono avvenute per giusta causa ex art. 2119 cod. civ..
Quanto al TFR rivendicato e dovuto alla lavoratrice ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., parte convenuta, rimanendo contumace, non ha dimostrato l'avvenuto pagamento, né una diversa quantificazione delle stesse.
La lavoratrice ha dimostrato di aver aderito, in data 17.11.2023, al fondo
“GenerAzione Previdente” di compilando inoltre un Controparte_3
apposito modulo, datato 29.11.2023, inerente alla scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto, optando per il conferimento alla suddetta forma pensionistica complementare (doc. n. 16). Il datore di lavoro, pertanto, era tenuto a versarvi le relative quote.
Conseguentemente, la società convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma rivendicata pari a € 9.539,43 (€ 8.197,35 per il TFR maturato al 31.12.2023, come risultante dalla certificazione dei redditi
+ € 1.396,08 a titolo di ratei di TFR destinati al fondo “Generazione Previdente” e mai versati come risultanti dalle buste paga anno 2024).
Complessivamente, quindi, la società convenuta deve corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo lordo di € 11.480,87, di cui € 9.593,43 per TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dal 16.9.24 alla domanda e interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico della società convenuta contumace, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti nella contumacia della società convenuta:
- dichiara che la IG.ra si è dimessa dal rapporto di lavoro per giusta Pt_1
causa;
- condanna a pagare alla IG.ra la somma lorda di € CP_1 Pt_1
11.480,87, di cui € 9.593,43 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dal 16.9.24 alla domanda e interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna la società convenuta contumace al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano in € 2.109,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Busto Arsizio, 11 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 1967/2024 R.G.L., promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Cavalieri ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, per procura in atti ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
convenuta contumace
Oggetto: dimissioni per giusta causa - restituzione dell'indennità sostitutiva del preavviso - pagamento retribuzioni e TFR
Conclusioni di parte ricorrente: come in atti.
Fatto e diritto
La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo generale telematico il
17.12.2024, ha esposto di essere stata assunta dalla società CP_1
(inizialmente , attiva nel commercio e nella vendita al dettaglio e CP_2
all'ingrosso di articoli alimentari e di qualsiasi altro genere presso più unità locali
– cfr. visura di cui al doc. n. 1) dal 19.3.2018, con contratto di lavoro a tempo determinato, con qualifica di addetta alle vendite con promiscuità di mansioni nell'ambito di tutti i reparti all'interno della struttura organizzativa delle filiali societarie, e con inquadramento al 4° livello del CCNL del Terziario
Confcommercio (doc. n. 2). Il rapporto veniva trasformato a tempo indeterminato dall'1.3.2019 (doc. n. 3). La lavoratrice ha specificato che il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa era originariamente il punto vendita di Parabiago, venendo poi trasferita al Carrefour Market di Cantello e successivamente in quello di (doc. nn. 4 e 5). Parte_2
La ricorrente ha asserito che le retribuzioni le venivano corrisposte regolarmente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di maturazione. Tuttavia, dalla fine del 2023, sin dalla mensilità di novembre, il datore di lavoro versava la retribuzione in ritardo e anche in più acconti, come da bonifici prodotti (doc. da n. 6 a n. 15), non versando alcun importo al fondo pensione “Generazione previdenza” di sebbene in data 29.11.24 la lavoratrice avesse Controparte_3
espressamente chiesto alla società di versarvi il proprio TFR (doc. n. 16) e nonostante le trattenute effettuatele ogni mese dalle buste paga.
A seguito di tali comportamenti datoriali, il 16.9.2024 la ricorrente ha comunicato a le proprie dimissioni per giusta causa (doc. n. 17), contestate dal CP_1
datore di lavoro con lettera del 19.9.2024, con conseguente trattenuta del preavviso, dalla busta paga del mese di settembre 2024, nell'importo di € 943,72 con la causale “assenza assunti/dimessi” (cfr. doc. nn. 21 e 22).
La lavoratrice, pertanto, ha convenuto in giudizio , chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che la IG.ra
si è dimessa dal rapporto di lavoro per giusta causa;
2) Condannare Pt_1
a pagare alla IG.ra per le causali di cui in premessa la somma CP_4 Pt_1
di € 13.693,26 di cui € 9.593,43 per TFR, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal 16.9.24 alla domanda e agli interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo o, subordine, la somma maggiore o minore che risulterà dovuta nel corso di causa, oltre agli interessi come richiesti”. Nel corso dell'odierna udienza, constatata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, è stata dichiarata la contumacia della società convenuta e parte ricorrente ha discusso la causa precisando che la società ha provveduto al pagamento della busta paga del mese di settembre
2024, per l'importo netto di € 2.269,39 (cfr. doc. n. 22), rideterminando il credito complessivo nella somma lorda di € 11.480,87, comprensivi di TFR (per l'importo di € 9.593,43 di cui € 8.197,35 maturato al 31.12.2023, come da certificazione dei redditi di cui al doc. n. 23 e oggi prodotta, oltre 1.396,08 per ratei di TFR destinati a generazione previdenza e mani versati, come da buste paga dell'anno 2024 – doc. n. 18), indennità sostitutiva del preavviso e restituzione della trattenuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (€ 943,72 trattenute nella busta paga del mese di settembre 2024 - doc. n. 22). Al termine della discussione la controversia viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato.
È documentale (come testimoniato dalle ricevute dei bonifici depositate - cfr. doc. nn. 6-14) che, a decorrere dalla corresponsione della retribuzione del mese di novembre 2023 in poi, la società ha sempre pagato la dipendente oltre il termine del 15 del mese successivo a quello di maturazione. In più occasioni, inoltre, il pagamento non avveniva in un'unica soluzione, ma dietro versamento di più acconti.
Parte convenuta, rimanendo contumace, non ha giustificato il ritardo dei pagamenti delle retribuzioni e non ha fornito una diversa ricostruzione dei fatti.
In considerazione di tali reiterati ritardi nel pagamento di quanto dovutole, più volte protrattasi oltre il termine previsto dal CCNL applicato (entro fine mese o al massimo entro il 10 del mese successivo), deve dichiararsi che la lavoratrice si è dimessa dal rapporto di lavoro per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., atteso che alla data delle dimissioni del 16.9.2024 (doc. n. 17) doveva ancora percepire il saldo della retribuzione del mese di luglio 2024 (poi saldata il 25.9.2024) e la retribuzione del mese di agosto 2024, subendo le trattenute del
TFR senza che il datore di lavoro provvedesse a versarle al fondo previdenziale.
Va riconosciuta, conseguentemente, l'illegittimità della trattenuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, pari a € 943,72 (visibile nella già citata busta paga di settembre 2024 – doc. n. 22).
Deve riconoscersi, inoltre, a favore della ricorrente, la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura di € 943,72, in considerazione del fatto che le dimissioni sono avvenute per giusta causa ex art. 2119 cod. civ..
Quanto al TFR rivendicato e dovuto alla lavoratrice ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., parte convenuta, rimanendo contumace, non ha dimostrato l'avvenuto pagamento, né una diversa quantificazione delle stesse.
La lavoratrice ha dimostrato di aver aderito, in data 17.11.2023, al fondo
“GenerAzione Previdente” di compilando inoltre un Controparte_3
apposito modulo, datato 29.11.2023, inerente alla scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto, optando per il conferimento alla suddetta forma pensionistica complementare (doc. n. 16). Il datore di lavoro, pertanto, era tenuto a versarvi le relative quote.
Conseguentemente, la società convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma rivendicata pari a € 9.539,43 (€ 8.197,35 per il TFR maturato al 31.12.2023, come risultante dalla certificazione dei redditi
+ € 1.396,08 a titolo di ratei di TFR destinati al fondo “Generazione Previdente” e mai versati come risultanti dalle buste paga anno 2024).
Complessivamente, quindi, la società convenuta deve corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo lordo di € 11.480,87, di cui € 9.593,43 per TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dal 16.9.24 alla domanda e interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico della società convenuta contumace, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti nella contumacia della società convenuta:
- dichiara che la IG.ra si è dimessa dal rapporto di lavoro per giusta Pt_1
causa;
- condanna a pagare alla IG.ra la somma lorda di € CP_1 Pt_1
11.480,87, di cui € 9.593,43 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dal 16.9.24 alla domanda e interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna la società convenuta contumace al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano in € 2.109,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Busto Arsizio, 11 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa