Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RG 5450 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5450 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] A Parte_1
EM (NA) rappresentata e difesa dall'avv. RENINO CodiceFiscale_1
CIRO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CARRANO BRUNO presso il CodiceFiscale_2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 26/03/2024 le parti, ANNUNZIATA
CONFESSORE e chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili Controparte_1
1
Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nato il [...], minorenne. Per_1
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti all'11/02/2025.
Disposto breve rinvio per integrare le condizioni divorzili, le parti comparivano all'udienza del
15/04/2025 ed in quella sede, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni della separazione;
dichiaravano infatti che le condizioni, così come concordate, avevano superato il banco di prova, non registrandosi alcuna criticità nella relazione con i figli e nella gestione della bigenitorialità.
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 112/2024, depositata in data 07/6/2024, veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente,
(14/05/2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Le parti concordano nell'affidare il figlio ad entrambi i genitori, con dimora presso la madre ed i nonni materni, nell'immobile, detenuto in locazione, sito in Portici, alla via Università n. 48.
Il NO avrà diritto di abitare presso la casa coniugale, sita in San Giorgio a Cremano, CP_1
alla Via San Martino n.117.
A fronte della rinuncia alla casa coniugale, qualora vi siano eventi che rendano impossibile
o estremamente difficoltosa l'uso dell'immobile sito in Via Università48, il NO si CP_1 impegna ad individuare e garantire un'altra dimora alla moglie ed al figlio, idonea alle loro esigenze abitative, acquistandola o versando il relativo canone di locazione. Laddove la scelta del marito cada su di un immobile da locare, tale appartamento dovrà essere posto nel territorio del Comune di
Portici o di San Giorgio a Cremano.
Invero concordano con valenza obbligatoria l'impegno a carico del , nel caso in cui CP_1 verrà meno per qualsiasi evento la disponibilità della casa di Via Università 48, ovvero nell'ipotesi in cui si dovesse verificare la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile in via Università
2 48 o comunque il rilascio dello stesso. Il si impegna in tal caso ad acquistare un immobile CP_1
per la dimora della moglie e del figlio o a versare il relativo canone di locazione o un contributo al pagamento dello stesso per un importo massimo di € 400 mensili.
Il NO avrà diritto di vedere ed avere con sé il minore nei giorni CP_1 Per_1
infrasettimanali, ogni qualvolta lo desideri, previa comunicazione alla moglie.
Il padre potrà tenere il minore con sé, a fine settimana altrimenti, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, previo avviso alla madre.
Il minore sarà accompagnato tutti i giorni, presso l'istituto scolastico frequentato, dal Per_1
genitore collocatario;
tuttavia il padre, compatibilmente con i suoi orari lavorativi, potrà alternarsi con la moglie nelle attività di accompagnamento/prelievo del minore dall'istituto scolastico.
La medesima modalità verrà attuata per l'eventuale accompagnamento del piccolo per Per_1
sostenere visite mediche di routine e/o straordinarie: tale attività spetterà al genitore collocatario;
tuttavia il padre, previo avviso, potrà curare tale adempimento, solo o congiuntamente alla moglie.
Qualora vi sia impedimento per entrambi i genitori, per quanto concerne le attività di accompagnamento del minore presso l'istituto scolastico o per sostenere visite mediche, tali incombenti saranno curati dai nonni materni.
I compleanni e le festività verranno trascorse dal minore con entrambi i genitori, secondo la regola dell'alternanza.
Il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio durante le vacanze estive per quindici giorni consecutivi, previo avviso alla madre, entro il primo giugno di ogni anno.
Il NO , impiegato dell'Asl di San Giorgio a Cremano, verserà a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento del figlio per le spese ordinarie, euro 300 mensili. Il NO CP_1
contribuirà altresì nella misura del 50% per le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, ed in particolare, per le spese inerenti alle vacanze estive del minore.
Le parti concordano che la NOa beneficerà dell'assegno unico nella misura Parte_1
del 100%, e quindi anche della quota che, secondo le disposizioni normative, spetterebbe al marito in virtù dell'affidamento condiviso del minore.
Nulla sarà corrisposto dalla , in favore del marito. Parte_2
I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra il figlio ed i rami di parentela paterni e materni.
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore.
3 I coniugi si autorizzano reciprocamente a concedere il proprio consenso al rilascio del passaporto.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse del minore, peraltro infradodicenne, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto dello stesso in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per cessazione effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e Parte_1 [...]
a ERCOLANO il 14/10/2017 (atto n. 101, P. II, S. A, reg. Atti Matrimonio CP_1
anno 2017);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERCOLANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/04/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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