Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 177/2025
N. R.G. 1298/2024 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1298/2024, avverso la sentenza n.
2676/2024, del Tribunale di Milano, Dott. Giorgio Mariani, promossa da:
P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Roberto Pessi;
dal Prof.
Avv. Giuseppe Sigillò Massara e dal Prof. Avv. Raffaele Fabozzi, con domicilio eletto presso il loro studio, in Milano, Corso Monforte n.15.
APPELLANTE
C/
, (C.F. ); Controparte_2 CodiceFiscale_1
, (C.F. ); Controparte_3 CodiceFiscale_2
pagina 1 di 23
, (C.F. ). CP_5 CodiceFiscale_4
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Annalisa Ciaffi e Giuseppe Sottile ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell' Avv. Annalisa Ciaffi sito a Roma, in Via Galilei n. 45
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda (anche istruttoria),
istanza, eccezione o deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di
Milano, Sez. Lav., Dott. Giorgio Mariani, n. 2676/2024 emessa all'esito del giudizio sub R.G.
n. 11788/2023, pubblicata in data 27 maggio 2024, non notificata, in accoglimento dei motivi di appello di cui sopra:
- in via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto,
accogliere il presente ricorso in appello e respingere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rigettando le domande proposte dai ricorrenti (oggi appellati), in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova, con ogni conseguenza di legge, anche in termini di restituzione di quanto già corrisposto dall'Appellante in esecuzione della sentenza;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di confermato accoglimento da parte della Corte di
Appello adita delle domande avversarie, riformare comunque la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata nella pagina 2 di 23 memoria depositata dalla convenuta nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, contenere la condanna economica nei limiti della predetta eccezione di prescrizione;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
PER GLI APPELLATI
rigetto del ricorso in appello ex adverso proposto,
con conferma della sentenza impugnata e con liquidazione delle spese del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. gli allora ricorrenti, tutti dipendenti di , con le seguenti CP_1
decorrenze: il Sig. dal 04/06/1998; - il Sig. dal 24/10/2000; - la Sig.ra CP_2 CP_3
dal 18/05/1998;- la Sig.ra dal 24/08/1998, hanno esposto di aver goduto di CP_4 CP_5
un superminimo individuale;
si dolgono che tale superminimo sia stato unilateralmente assorbito dalla società dal 20 febbraio 2018 in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del CCNL
del 01 febbraio 2013, stabiliva aumenti contrattuali ai dipendenti.
Rassegnavano le seguenti conclusioni: ““Accertare e dichiarare, in via principale per la cause indicata al paragrafo a) e in via subordinata per la causale indicata al paragrafo b), la illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Superminimo individuale” operati da in danno dei ricorrenti dal CP_1
febbraio 2018 e in conseguenza e per l'effetto, condannare in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce “AP/Superminimo
individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 nelle seguenti misure Euro
pagina 3 di 23 3.550,00 per , Euro 4.026,10 per Euro 4.897,40 Controparte_2 Controparte_3
per , Euro 4.366,50 per o nelle diverse misure maggiori o minori Controparte_4 CP_5
ritenute di giustizia.
Disporre, occorrendo, CTU sugli importi spettanti ai ricorrenti.
Con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.”
Il Giudice di I grado ha accolto il ricorso ed ha così disposto:
- 1) accerta e dichiara l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti della voce in busta paga “ ” operati da in danno dei Controparte_6 CP_1
ricorrenti dal febbraio 2018;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione CP_1
della predetta voce “AP/Superminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018,
nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018
nelle seguenti misure:
Euro 3.550,00 per , Controparte_2
Euro 4.026,10 per Controparte_3
Euro 4.897,40 per , Controparte_4
Euro 4.366,50 per , CP_5
con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo,
3) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a CP_1
vantaggio di , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
pagina 4 di 23 , liquidate in complessivi € 4.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai CP_5
sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda dei lavoratori sotto un duplice profilo:
1) il primo relativo alla volontà negoziale delle parti nel senso dell'esclusione dell'assorbibilità
del superminimo come emergente dal comportamento tenuto dalle stesse anche successivamente alla conclusione del contratto;
ed in particolare la protrazione nel tempo della condotta aziendale di sottrazione del superminimo agli aumenti retributivi intervenuti nel corso dei rapporti di lavoro;
2) il secondo relativo all'esistenza di un uso aziendale.
In relazione al primo profilo, richiamando la sentenza n.146/2022 di questa Corte di Appello,
ha così ritenuto: “Va premesso che il superminimo è, di regola, soggetto all'assorbimento, con l'eccezione dei casi in cui la contrattazione collettiva disponga diversamente ovvero dei casi in cui le parti del contratto di lavoro abbiano diversamente convenuto, caso quest'ultimo che si dà nella fattispecie di causa.
Certamente la prova della volontà delle parti di sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento (a seguito di miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, di rinnovi contrattualcollettivi) è a carico del lavoratore, ma, ai fini della ricostruzione della volontà negoziale (cioè quanto qui rileva in concreto, avendo il contratto forza di legge fra le parti: art. 1372 c.c.), come è noto, deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto (art. 1362, secondo comma, c.c.) e non ci si deve,
quindi, limitare al significato letterale del negozio (art. 1362, primo comma, c.c.).
pagina 5 di 23 L'intera questione, quindi, si risolve sul piano della interpretazione del contratto di lavoro,
rispetto alla quale il comportamento tenuto dalle parti dopo la stipulazione è materia rilevante.
Può quindi assumere valore dirimente la protrazione nel tempo della condotta aziendale di sottrazione del superminimo agli aumenti tabellari fissati dal contratto collettivo (Cass., ord.,
10 novembre 2021 n. 33209; Cass., ord., 10 novembre 2021 n. 33058; Cass., ord., 27 luglio
2020 n. 15967).
3. Nel caso di specie, la circostanza dimostrata dai lavoratori per cui il loro superminimo (pur definito dalle parti “assorbibile”) fosse rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso dei rispettivi rapporti di lavoro (in occasione dei molteplici rinnovi contrattuali) come allegato dalla loro Difesa e non contestato, consente di ritenere ricostruibile la effettiva volontà negoziale nel senso dell'esclusione dell'assorbibilità del superminimo.
Tali conclusioni, coerenti con l'insegnamento reso dalla Corte di Cassazione, anche nella sentenza n. 14689 del 29 agosto 2012, (pronunziata in un caso analogo a questo) ben possono ribadirsi anche nel caso in esame, considerato che in occasione dei successivi rinnovi e degli aumenti via via riconosciuti, il superminimo di , Controparte_2 [...]
, , non è mai stato riassorbito, fino a febbraio CP_3 Controparte_4 CP_5
2018.”
In ordine al secondo profilo, l'esistenza dell'uso aziendale ha rilevato:” L'uso aziendale,
invero, fa sorgere in capo al datore di lavoro un obbligo unilaterale avente carattere collettivo e agisce sui rapporti individuali di lavoro con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass. 6295/2017). Pertanto, l'uso aziendale (contrariamente alla tesi riportata al pagina 6 di 23 precedente §) non incide direttamente sul contratto individuale di lavoro modificandone il contenuto, ma opera come fonte esterna dello stesso (Cass. 6453/2010).
Nondimeno, “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali –
tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda – agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (Cass. 15632/2020).
Dunque, l'uso aziendale dovrebbe essere equiparato al contratto collettivo aziendale anche sotto il profilo dell'eliminazione del trattamento di maggior favore introdotto, il quale deve ritenersi derogabile solo da fonti collettive (nazionali o aziendali) sopravvenute (Cass.
3296/2016 e Cass. 13816/2008).
Pertanto ha accolto il ricorso con conseguente restituzione di quanto trattenuto per i titoli azionati in causa, il cui ammontare come indicato in ricorso non è stato specificamente contestato, e solo genericamente impugnato attraverso un'eccezione di prescrizione sostanzialmente non sviluppata.
ha proposto appello avverso la sentenza. Controparte_1
pagina 7 di 23 Primo motivo di appello intestato: “SULL'INSUSSISTENZA DI ALCUN USO AZIENDALE -
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA E
DELLE PRODUZIONI DOCUMENTALI”
Ritiene che la sentenza di prime cure, è errata perché ha rilevato un uso aziendale diretto a sottrarre definitivamente il superminimo dalla regola generale dell'assorbimento quando in realtà nel ricorso introduttivo del giudizio primo grado di giudizio non vi è traccia di elementi idonei a far ritenere integrata l'esistenza di tale “uso aziendale” ovvero di un comportamento concludente della Società in grado di determinare un mutamento del titolo di attribuzione del superminimo erogato agli odierni appellati, che invece risulta per tabulas pacificamente assorbibile, come peraltro dedotto nella memoria difensiva dall'odierna appellante e non contestato da controparte.
Co Nella memoria difensiva del primo grado di giudizio, infatti, ha contestato la tesi avversaria della non assorbibilità del superminimo, facendo leva innanzitutto sul dato contrattuale, dal momento che nelle lettere di attribuzione del superminimo redatte dall' (prodotte da controparte sub doc. 1 del ricorso di primo grado) veniva precisato Pt_1
espressamente – con diverse formulazioni – che l'emolumento in commento è “assorbibile”
(peraltro, anche laddove così non fosse stato, secondo costante giurisprudenza nel silenzio delle Parti dovrà riconoscersi l'assorbibilità dell'emolumento).
Il principio dell'assorbimento dei superminimi in occasione di adeguamenti retributivi deve quindi ritenersi automaticamente e generalmente applicabile anche in assenza di una specifica pattuizione in tal senso, sicché occorre una volontà comune delle parti del rapporto di lavoro per escluderne – e non già per consentirne – l'applicazione (Cass. n. 10945/16;
Cass. n. 7685/13) e dunque per escludere il meccanismo dell'assorbimento occorrerebbe un pagina 8 di 23 vero e proprio accordo novativo tra datore di lavoro e lavoratore volto a derogare il principio generale dell'assorbimento (non allegato e non provato dagli odierni appellati).
I ricorrenti in primo grado non si sarebbero quindi dovuti limitare ad affermare genericamente di percepire – e di aver percepito – il superminimo, ma avrebbero dovuto provare che pur a fronte delle variazioni retributive previste nei precedenti rinnovi contrattuali, il datore di lavoro avesse continuato a erogare l'emolumento ad personam considerando la natura “non assorbibile” – originaria o sopravvenuta – dello stesso.
Ma le controparti non sono riuscite a dimostrare né il riconoscimento in loro favore di un superminimo ab origine di natura non assorbibile né una volontà successiva dell'Azienda
volta a rendere l'emolumento intoccabile.
Secondo motivo di appello intestato: “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER NON AVER
RITENUTO “SUPERABILE” L'USO AZIENDALE ASSERITAMENTE RILEVATO”
Richiama la sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 1136 dell'11.12.2023 che affrontando un caso analogo a quello odierno, ha sancito che: “Il fatto, dunque, che CP_1 CP_1
per molto tempo abbia rinunciato ad avvalersi della facoltà di compensare il superminimo assorbibile di cui si discute con gli aumenti contrattuali successivi via via introdotti dai CCNL
(o con la maggiore retribuzione dovuta in virtù del riconosciuto superiore inquadramento) non comporta la vigenza sine die del trattamento migliorativo, rendendo perpetuo il vincolo obbligatorio, né cristallizza il (presunto) diritto del lavoratore a mantenere invariato nel tempo l'emolumento speciale percepito, poiché l'uso aziendale in essere è venuto meno nel momento in cui la società, a fronte degli aumenti salariali sanciti dall'ultimo contratto aziendale, ha deciso di disporre nuovamente dell'assorbimento contrattualmente pattuito,
senza che occorresse al riguardo una specifica previsione o un espresso recesso, in quanto pagina 9 di 23 opera la regola generale dell'assorbimento del superminimo nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia diversamente disposto (cfr. Cass. n. 10945/16)”
Volendo sintetizzare, la scelta aziendale di assorbire il superminimo è legittima perché:
a) l'uso aziendale costituisce una fonte eteronoma, al pari della contrattazione collettiva di livello aziendale, come tale liberamente superabile per effetto di altri usi o di ulteriori pattuizioni contrattuali collettive sopravvenute;
b) di conseguenza in presenza di successivi aumenti contrattuali il datore di lavoro, è libero di operare la decurtazione della somma, non essendo in alcun modo vincolato dal precedente uso aziendale per effetto del quale operava, invece, il cumulo.
È errata quindi la conclusione cui è pervenuto il Giudice di primo grado nella parte in cui ha escluso che l'uso aziendale favorevole ai lavoratori sia venuto meno con l'attuazione dell'accordo di programma del 23 novembre 2017.
Terzo motivo d'appello intestato: “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI
Co HA CONDANNATO LA A RICOSTITUIRE IL SUPERMINIMO FINO A GENNAIO 2018
NONCHÉ AL VERSAMENTO DELLE SOMME ASSORBITE DA 2018” CP_7
Sostiene che dall'accoglimento dei motivi di appello sopra esposti non potrà che discendere automaticamente, per tutte le ragioni nel I e nel II motivo di appello espressamente indicate,
anche la riforma della sentenza - che in ogni caso si chiede - nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ingiustamente accolto il ricorso di primo grado e disposto la condanna della
Co
.
pagina 10 di 23 Quarto motivo d'appello intestato:” ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI
HA OMESSO IN TOTO DI ESAMINARE L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SPIEGATA
DALLA CONVENUTA”.
Rileva che “le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive […] si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.” (Cassazione civile, sez. lav., 24 maggio 2006, n.
12238, Giust. civ.Mass. 2006, 5; ex multiis Cassazione civile, sez. lav., 8 aprile 2011, n. 8057,
Giust. civ. Mass. 2011, 4, 562).
Chiede la riforma della sentenza, contenendo ogni riconoscimento economico nei limiti dell'eccezione di prescrizione sollevata fin dalla memoria difensiva del giudizio di primo grado, accertando quindi l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti asseritamente vantati dai ricorrenti per i periodi anteriori al quinquennio precedente la data (12.03.2024) di deposito del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
Hanno resistito i lavoratori, richiamando i numerosi precedenti della Corte favorevoli alla loro tesi, a cui la sentenza appellata si è conformata.
All'udienza del 25 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * *
L'appello non coglie nel segno e va rigettato.
Osserva questo Collegio che, preliminarmente, bisogna dare atto del passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui, nell'interpretazione del contratto di lavoro, ha ritenuto sussistente la volontà negoziale delle parti nel senso dell'esclusione dell'assorbibilità del superminimo, non avendo l'appellante mosso alcun gravame su tale aspetto.
pagina 11 di 23 Ciò basterebbe a respingere integralmente l'appello.
In ogni caso, i motivi di appello non sono fondati.
In relazione all'esistenza dell'uso aziendale, le censure relative ai primi tre motivi di gravame sono state già vagliate da questa Corte, che si è reiteratamente pronunciata sulla questione
(nn. 263/2023, 664/2023, 724/2023, 781/2023, 1087/2023, 128/2024, 168/2024, 211/2024,
217/2024).
In particolare, questo Collegio richiama ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
condividendone le argomentazioni, la motivazione della recente sentenza della Corte di
Appello di Milano pubblicata il 7.8.2023 n. 724/2023 (Pres. che ha Persona_1
affrontato le medesime problematiche ora devolute alla Corte territoriale, trattandosi di fattispecie in fatto ed in diritto del tutto sovrapponibile a quella in esame:
«Non è contestato in causa che, nei contratti di lavoro individuali sottoscritti dalle parti, il superminimo individuale riconosciuto agli appellati fosse espressamente qualificato come assorbibile;
la circostanza è del resto anche di evidenza documentale per la pressoché
totalità degli appellati (…). Parimenti non è dubitabile che, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, sia di regola soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (così ad esempio, tra le molte, Cass. 17/10/2018
n. 26017; Cass. 29/08/2012 n. 14689; Cass. 17/07/2008, n.19750).
pagina 12 di 23 Tuttavia, nel caso di specie, detto onere è stato assolto dai lavoratori, ritenendo il Collegio
che del tutto correttamente il primo giudice abbia ravvisato l'esistenza, nel caso di specie, di un uso aziendale in forza del quale la regola dell'assorbibilità era stata derogata.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività
impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio
2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n.
26107; cfr. anche la più Cass., 2/11/2021, n. 31204)
“Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività
impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. ad esempio Cass. 8.4.2010, n. 8342) ha anche rimarcato che – una volta accertata la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca, come è nel caso di specie, in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello pagina 13 di 23 previsto dai contratti (individuali e collettivi) - la conseguente individuazione di un uso aziendale comporta che alla modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori non si applichino: • né l'art. 1340 cod. civ. (norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà di inserimento delle parti ed il potere delle stesse di escluderlo); • né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti (con esclusione,
quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, collocandosi l'uso aziendale sul piano della regolamentazione collettiva esterna ai contratti individuali e traendo origine dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro); • né l'art. 2077,
comma secondo, cod. civ. (attesa la dimensione collettiva e non individuale della regolamentazione originata da un uso aziendale, ferma peraltro la conseguente legittimazione delle fonti collettive, nazionali e aziendali, di disporre una modifica "in pejus" del trattamento in tal modo attribuito). Il protrarsi nel tempo di comportamenti aventi carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto,
comporta ex se la configurabilità di un vero e proprio “uso aziendale”, rendendo irrilevante l'indagine su quale fosse la volontà del datore di lavoro e ciò in quanto l'origine dell'uso aziendale deriva dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale (così Cass. SU 30.3.1994 n. 3134).
Nel caso di specie, non ha tempestivamente e puntualmente contestato, Controparte_8
nella propria memoria di costituzione avanti il Tribunale, l'allegazione effettuata dai lavoratori nel ricorso ex art. 414 c.p.c. (…) circa il fatto che mai, prima del 2018, in occasione dei precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali, la società avesse proceduto all'assorbimento del superminimo, nei confronti di uno qualsiasi dei dipendenti che aveva in godimento simile trattamento ad personam.
pagina 14 di 23 A fronte dell'allegazione da parte dei lavoratori di tutti gli elementi costitutivi dell'uso aziendale
- ed in particolare della reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro,
del comportamento favorevole per i dipendenti (il mancato assorbimento), per un periodo pluriennale risalente addirittura alla precedente forma societaria di la Parte_2
contestazione di è stata infatti generica, e non accompagnata nemmeno CP_1
dall'indicazione di un caso concreto in cui detto assorbimento, prima dei fatti di causa,
sarebbe stato effettuato.
si è infatti limitata ad enunciare quali fossero, a suo dire, gli elementi costitutivi CP_1
dell'uso aziendale;
come fosse regolato l'onere della prova;
quali fossero gli elementi che i lavoratori avrebbero dovuto allegare e provare.
Tuttavia, a fronte delle allegazioni effettuate nel ricorso, si è limitata a ricordare CP_1
che gravasse sull'avversario l'onere di fornire prova, senza tuttavia né allegare né provare almeno un episodio specifico in cui, per un qualche dipendente titolare di un superminimo SIP
spa prima, o poi, abbia proceduto ad assorbimento. Allegazione e Controparte_1
prova che era lecito aspettarsi da non solo in ossequio al principio per cui “Nel rito CP_1
del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c.” (Cass. 27/06/2018 n. 16970), ma anche a quello c.d. di vicinanza della prova (posto che per il datore di lavoro era senz'altro agevole smentire l'allegazione avversaria con l'indicazione di episodi specifici ed agevolmente documentali di segno contrario).
In assenza di una specifica contestazione i fatti allegati dai ricorrenti devono pertanto considerarsi pacifici e non bisognosi di prova, come ritenuto dal primo giudice (con pagina 15 di 23 motivazione la cui correttezza non è stata a ben vedere adeguatamente censurata da nemmeno nell'atto di appello). CP_1
Per queste ragioni il Collegio condivide l'approdo cui è giunto il Tribunale nel ravvisare l'esistenza di un uso aziendale favorevole ai lavoratori che escludeva il diritto dell'azienda a procedere all'assorbimento effettuato a far data dal 1°.2.2018.
Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché,
come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte.
Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante.
Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già
Testi menzionato , non contempla alcuna previsione dalla quale possa desumersi –
esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere – diversamente da quanto consentito dall'uso- all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti.
Non è pertanto pertinente il richiamo dell'appellante al principio espresso da Cass.
24/07/2006, n.16862 (pronuncia secondo cui “Poiché ogni norma del contratto collettivo è una nuova norma, nei confronti della - pur simile - norma contenuta nel precedente contratto (e,
nell'ipotesi di attribuzione al datore di disporre l'assorbimento di preesistenti assegni nei pagina 16 di 23 disposti aumenti contrattuali, il contratto conferisce un nuovo potere, indipendente da quello precedentemente riconosciutogli), il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o non disporre) l'assorbimento di preesistenti assegni personali nei miglioramenti recati dal singolo contratto, essendo indipendente dal comportamento del datore in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto, non costituisce una idonea base per formare, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale”), in quanto resa in una fattispecie in cui il contratto collettivo che prevedeva l'aumento retributivo espressamente affermava l'assorbibilità dell'incremento; nel caso di specie, invece, per un verso la scelta compiuta da di non CP_1
procedere all'assorbimento sino al 2018 è stata una scelta libera, (inizialmente) non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso,
l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.2.2018.
Né è ravvisabile, nella condotta aziendale, un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale.
Ed infatti, ad avviso del Collegio, la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo in occasione dell'accordo del 23.11.2017 integra al più un inadempimento dell'uso aziendale,
mentre non è idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore-
l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti.
La convinzione del Collegio in ordine alla ritenuta infondatezza del primo motivo di appello trova del resto conforto nella decisione assunta da questa Corte nella sentenza n. 263/2023
(est. Macaluso) in fattispecie analoga a quella odierna;
decisione la cui condivisa motivazione pagina 17 di 23 di seguito si richiama, ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “Non risulta contestato che gli appellati,
nell'ambito dei propri accordi individuali con il datore di lavoro, beneficino di superminimi,
qualificati negli stessi come “assorbibili”. Proprio per questo, in ragione di tale natura di compenso assorbibile derivante dall'accordo individuale, la ha argomentato di avere CP_1
legittimamente provveduto al loro assorbimento in rapporto agli aumenti contrattuali di cui all'accordo del 23 novembre del 2017. Sennonché, si deve ritenere che la tesi difensiva della non sia accoglibile, dovendosi accertare un uso aziendale a favore dei lavoratori per CP_1
il non assorbimento dei superminimi. In proposito, occorre rammentare che la Suprema Corte
ha chiarito che“ la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi)
integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod.
civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del pagina 18 di 23 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007
Sentenza n. 10591 del 03/06/2004).
Così come “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività
impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del
02/11/2021). E' pacifico che la per gli anni dedotti in causa e fino al 2017, quindi per CP_1
un significativo arco temporale, non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo.
Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è
certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva. Ciò in quanto “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può
essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr.
Cass. Sentenza n. 3296 del 19/02/2016. Inoltre nel corso del tempo si sono i sono succedute,
senza soluzione di continuità, procedure di mobilità volontaria e contratti di solidarietà eppure pagina 19 di 23 non sono mai stati assorbiti i superminimi. Non risulta, infatti, controverso che il 26 giugno
2008 è stata avviata una procedura di mobilità per 5.000 lavoratori;
- il 26 maggio 2009 è
stata adottata una procedura di mobilità per 470 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà per 1054 dipendenti;
- il 04 agosto 2010 è stata attuata una procedura di mobilità
per 3.900 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà siglato il 21 ottobre 2010 per
1.100 lavoratori, con durata sino al 07 novembre 2012; - il 27 marzo 2013 e stata avviata una procedura di mobilità per 500 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.500
lavoratori con durata sino al 14 aprile 2015; - il 27 aprile 2015 viene avviata una procedura di mobilità per 330 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.600 lavoratori con durata sino al 03 gennaio 2018 . Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta,
il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi,
confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è
tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale. E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette “fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta pagina 20 di 23 intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata. L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento. Le disposizioni collettive possono ovviamente modificare la regola del mancato assorbimento, operando l'uso aziendale sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010; Sez. L,
Sentenza n. 3296 del 19/02/2016) ma, ovviamente, è necessario perché ciò avvenga che risulti, sul piano collettivo, tale modifica. Nella fattispecie in esame, ad avviso del Collegio, sul piano collettivo tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo del sussistente,
per quanto si è detto, uso aziendale inerente la non assorbibilità del superminimo. Ed invero,
negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso, ma solo che
“ i trattamenti economici del personale dipendente….vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento Retributivo Separato. Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento».
Inoltre, del tutto correttamente “Il primo giudice ha evidenziato- …- che i ricorrenti avevano assolto i propri oneri di allegazione e prova. … fermo quanto già sopra osservato circa l'allegazione e la non contestazione in merito ai fatti costitutivi dell'uso aziendale, sin dal primo grado di giudizio erano stati prodotti: le lettere di attribuzione dei superminimi (…); il testo dell'accordo collettivo del 23.11.2017; le buste paga che dimostravano l'avvenuto pagina 21 di 23 assorbimento del superminimo;
elementi, questi, pienamente sufficienti per far ritenere ritualmente assolti gli oneri di allegazione e prova gravanti sui lavoratori”.
Testi Quanto al terzo motivo di appello, concernente l “esso è assorbito nella parte in cui è
volto a censurare l'affermazione di non assorbibilità del superminimo in ragione della sua
Testi
“eterogeneità” rispetto alla voce retributiva mentre va invece respinto nella parte in cui –
in via subordinata- è teso a lamentare l'indebita locupletazione che sarebbe stata assicurata ai lavoratori tramite il riconoscimento delle somme indicate nel ricorso di primo grado. Quanto
ai presupposti giuridici della liquidazione degli importi, il primo giudice ha correttamente dichiarato l'illegittimità dell'assorbimento e della conseguente “riduzione” del superminimo in
Testi importo corrispondente a quello dell' da ciò ha fatto discendere il diritto alle differenze
Testi retributive da calcolare sul presupposto che l' dovesse aggiungersi al superminimo per intero, come goduto sino al 31.1.2018”.
Anche il quarto motivo di gravame relativo all'eccezione di prescrizione va rigettato.
Questo Collegio si riporta alle motivazioni della sentenza n. 376/2019 di questa stessa Corte,
confermate da ultimo dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 26246/2022 che ha pronunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
pagina 22 di 23 Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa,
dell'attività svolta in giudizio, della serialità e del numero delle parti, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate in euro 2.600,00, oltre spese generali e oneri accessori come per legge in favore di parte appellata, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2676/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €. 2.600,00 oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
Milano 25 Febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO)
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