Articolo 857 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 829Articolo 830
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9 ottobre 2010
Art. 857. Anzianita' relativa 1. L'anzianita' relativa e' l'ordine di precedenza del militare fra i pari grado dello stesso ruolo. 2. L'anzianita' relativa e' determinata dalle graduatorie di merito, compilate al termine del concorso di ammissione in ruolo, o al termine del corso di formazione iniziale, o negli avanzamenti a scelta, quando espressamente stabilito.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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