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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/05/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del dott. U. Scavuzzo, Presidente di Sezione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5956.2018 R.G.
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, (c.f. , presso il C.F._1 cui Ufficio Distrettuale di Messina in via dei Mille is. 221 n. 65 é ope legis domiciliato appellante
E
nata a [...] il [...], residente in [...]
Ruffo n. 30, codice fiscale , rappresentata e difesa, in virtù di procura in C.F._2 atti dall'avv. Carmelo RUSSO CIARRO, del Foro di PATTI (ME), codice fiscale elettivamente domiciliata in (98070) ACQUEDOLCI (ME), Via A. Diaz, C.F._3
86B e per gli obblighi di rito al fax nu-mero 0941722399 ed indirizzo di PEC
Email_1 parte appellata
Avente ad oggetto: indennità di servizio e magistratura onoraria
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di discussione del 8.5.2025
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 6 novembre 2018, il Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 1195/18 del 28.06.2018, emessa il 2.05.2018, nella causa civile iscritta al n. 1621/2017 R.G. con la quale il Giudice di Pace di Messina, accogliendo la domanda proposta nei suoi confronti dall'Avv. condannava il Controparte_1 Parte_1
al pagamento della somma di € 4.458,74, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di
[...] indennità ex art. 11, comma 3, della Legge n. 374/1991, in relazione al periodo di ferie giudiziarie dall'anno 2004 al 2007 e dall'anno 2008 al 2014, alla stessa spettante per l'esercizio delle funzioni di Giudice di Pace. A fondamento dell'impugnazione, l'appellante deduceva la manifesta erroneità ed ingiustizia del provvedimento contestando la citata statuizione per la porzione di essa in cui il
Giudice di prime cure aveva ritenuto come dovuta detta indennità durante il periodo suddetto, in quanto “il Legislatore con tale norma ha riconosciuto in favore del Giudice di Pace la debenza di una indennità mensile e forfettaria per tutte le attività connesse all'Ufficio e poste in essere dal Giudice medesimo e correlate alla funzione espletata, funzione che non necessariamente deve svolgersi nei locali dell'Ufficio di appartenenza, come ad esempio l'esame e lo studio dei fascicoli, l'aggiornamento professionale, la redazione delle sentenze ecc. ecc. e con l'ulteriore
1 aggiunta dell'espletamento “dei servizi generali di istituto”. La detta indennità, quindi, è dovuta al Giudice perché stabilita e fissata nella sua entità dalla legge. L'opposizione da parte del
, invece, si fonda su circolari ministeriali (esplicative e/o interpretative) che non solo Parte_1 non assumono alcun valore legislativo, ma appaiono, a volte, volutamente riduttive nei confronti del Giudice di Pace, pur riconoscendo allo stesso una parità con il Giudice togato che, nei fatti, in verità non viene né riconosciuta né applicata”, nonché per la porzione di essa in cui aveva affermato che “accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il Parte_1 convenuto, in persona del tempore, al pagamento in favore dell'attore dell'importo CP_2 di € 4.458.74, per le causali di cui alla parte motiva, rivalutato secondo gli indici ISTAT e maggiorato di interessi di legge dal dovuto al soddisfo, il tutto entro il limite di competenza per valore di questa Autorità Giudiziaria;
dichiara compensate le spese di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.4.2019, si costituiva in giudizio l'Avv. deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per la formazione Controparte_1 di un giudicato esterno;
nel merito, contestava la fondatezza dell'appello svolto e chiedeva, pertanto, il rigetto.
Alla prima udienza del 23.5.2019, il Presidente istruttore rinviava all'udienza del
9.7.2020 per discussione orale con termini alle parti per memorie conclusionali;
in data 4.6.2020 il Presidente di sezione disponeva lo svolgimento dell'udienza del 9.7.2020 secondo le modalità della c.d. partecipazione virtuale o cartolare, assegnando termine alle parti per il deposito telematico di note scritte. All'udienza del 9.7.2020, il Giudice rinviava il processo al 28.10.2021 per discussione orale con termini alle parti per memorie conclusionali;
l'udienza del 28.10.2021 veniva sostituita dal deposito telematico. Il Presidente di sezione rinviava l'udienza ultima all'udienza straordinaria del 16.12.2021, sostituita, successivamente, dal deposito telematico di note scritte e rinviata dal Giudice all'udienza del 13.10.2022. All'udienza del 13.10.2022, il Giudice rinviava all'11.01.2024 per la discussione orale, con termini alle parti per memorie conclusionali. All'udienza dell'11.1.2024 il Giudice rimetteva la causa per la discussione orale e la decisione all'udienza del 10.10.2024, poi differita al 8.5.2025 al fine di provocare sull'intervento della Corte di Giustizia del 27.6.2024 con la sentenza n. 41, all'esito della quale il Presidente di sezione ha formulato riserva di deposito della sentenza facendo applicazione del comma 3 dell'art. 281 sexies c.p.c. Preliminarmente, alla luce dei principi generali del diritto processuale civile, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la formazione di un giudicato esterno avanzata dall'appellata e secondo la quale il giudicato formatosi in giudizi analoghi a quello per cui è causa deve estendersi anche all'odierna fattispecie. Invero, il mero fatto che siano stati coinvolti in separato e analogo giudizio soggetti appartenenti alla medesima categoria professionale non è sufficiente affinché la statuizione relativa a siffatto diverso giudizio vincoli nella decisione il giudicante. L'appello è fondato nel merito e va accolto e ciò per quanto di ragione. La controversia ha ad oggetto la dibattuta questione delle modalità di attribuzione ai Giudici di Pace dell'indennità di cui all'art. 11, comma 3, della Legge 21 novembre 1991, n. 374, a norma del quale ai Giudici di Pace compete “un'indennità di L. 500.000 (oggi € 258,23) per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto”, ed in particolare se tale indennità spetti al Giudice di Pace anche nel periodo di sospensione dei termini processuali, dall'1 agosto al 15 settembre di ogni anno (e dal 2015 dall'1 al 31 agosto), a prescindere dalla circostanza che il medesimo risulti in servizio per effetto delle tabelle di turnazione.
2 Ai fini della decisione occorre, dunque, chiarire se nel periodo suddetto – di sospensione dei termini processuali – spetti o meno ai Giudici di pace l'indennità di cui all'art. 11, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374, ovvero se detta indennità spetti, in tale periodo, solo ai giudici di pace che risultino in servizio per effetto delle tabelle di turnazione che impongono la presenza in servizio o la reperibilità del personale ivi inserito.
Per risolvere la controversia in esame è necessario, preliminarmente, interpretare correttamente la nozione di "effettivo servizio". Orbene, è pur vero che l'art.11 cit., facendo riferimento al concetto di “servizio effettivo”, opera un richiamo ad un concetto di diritto non altrove, né ivi, specificato;
tuttavia, il riferimento al termine “effettivo” già pone come di immediata percezione il fatto che, plausibilmente – poiché è palese il fatto che il rapporto di servizio del giudice di pace non ha le caratteristiche di quello dipendente (esso è svincolato da obblighi di presenza in ufficio, concretandosi nell'obbligo di presenza del giudice per le udienze e per l'espletamento delle attività ad esse finalizzate o collegate, e non comporta il diritto alle ferie, durante il quale i magistrati togati devono essere considerati in servizio) – l'intenzione del legislatore, che deve essere utilizzata come criterio interpretativo stante la non univocità dell'interpretazione letterale, concretata nella disposizione in esame è quella di evitare che tale indennità possa essere corrisposta se non a fronte di una presenza “in servizio”, e dunque in tutti quei casi in cui tale obbligo di presenza sia escluso. Durante la sospensione feriale dei termini i giudici di pace, che non sono da considerarsi in servizio “effettivo” perché non sono “in ferie”, sono obbligati a essere presenti solo secondo le tabelle di turnazione, e solo al fine della trattazione delle cause di cui agli artt. 91 e 92 Ord. Giud., e, conseguentemente, poiché l'indennità ex art. 11 cit. deve essere corrisposta solo per i giorni di servizio “effettivo”, ritiene anche questo giudice che detta indennità non spetta se non per i giorni nei quali il giudice è impegnato in servizio per turno tabellare.
Secondo condivisibile giurisprudenza, anche di questo Tribunale (v. Trib. Messina,
25.05.2023, n. 1018; Trib. Messina, 31.05.2023, n. 1064; Trib. Messina, 21.12.2022, n. 2186), la predetta disposizione legislativa deve essere interpretata nel senso che “con riferimento al periodo di sospensione feriale dei termini, l'attività di effettivo servizio, in relazione al quale l'indennità forfettaria ai sensi della l. n. 374/1991, art. 11, comma 3, risulta dovuta, non può che identificarsi in quella in cui il singolo magistrato onorario sia chiamato sulla base dei provvedimenti di turnazione, adottati dal coordinatore dell'ufficio, che individui per ciascun appartenente ad esso, i periodi di astensione e di persistente svolgimento delle attività a provvedere alla trattazione di quegli affari penali e civili che, a norma degli artt. 91 e 92 r.d. n. 12/1941, sono sottratti all'applicazione della disciplina recata dalla l. n. 742/1969” (Cass. Civ., sez. III, 14.10.2019, n. 25767; conf. Cass. Civ., 10.02.2022, n. 4386; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Milano, sez. I, 21.08.2018, n. 8732, per la quale “non sussiste per i Giudici di Pace un diritto alle ferie, bensì una mera sospensione dalle loro funzioni, quindi, limitatamente al periodo feriale, l'indennità ex art. 11, comma 3, della L. 21 novembre 1991, n. 374, deve essere corrisposta soltanto per i giorni in cui il Giudice di Pace è immediatamente reperibile perché in servizio nel turno tabellare: con essa di tende a valorizzare il fatto di essere a disposizione e in condizione di immediata reperibilità”). La Suprema Corte ha, infatti, osservato che “ai giudici onorari di tribunale non può essere esteso il trattamento economico previsto per i magistrati togati, in quanto, quale riflesso della non omogeneità tra la figura del funzionario onorario e quella del pubblico dipendente (qual è, invece, il magistrato togato), vi ostano le differenze esistenti, non solo nelle modalità di accesso alla carica, ma anche quanto alla natura e all'esercizio delle funzioni espletate, connotate dall'esclusività solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo, nonché alla durata dello svolgimento dell'attività giudiziaria, tendenzialmente indeterminata solo nel rapporto di
3 pubblico impiego” (Cass. Civ., 03.05.2022, n. 13973; conf. Cass. Civ., sez. lav. 05.06.2020, n. 10774). Lo scrivente non giudica sussistenti motivi per discostarsi dal condivisibile l'orientamento già assunto da questo Tribunale (cfr. Trib. Messina, 31.05.2023, n. 1064), per il quale la richiamata soluzione non è incompatibile con la giurisprudenza unionale anche recente;
il Giudice onorario ha diritto a condizioni di impiego (il trattamento economico, normativo e previdenziale) non necessariamente eguali a quelle del magistrato togato, ma solo “parametrabili” a queste ultime, con operazione accertativa assegnata alla magistratura italiana, considerata come Giudice di base dell'ordinamento europeo. Con una recente pronuncia (CGUE, sez. I, 7 aprile 2022 (causa C236/20), in https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/197), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha avuto modo, infatti, di evidenziare come “46. le differenze tra le procedure di assunzione dei giudici di pace e dei magistrati ordinari e, segnatamente, la particolare importanza attribuita dall'ordinamento giuridico nazionale, e più specificamente dall'articolo 106, paragrafo 1, della Costituzione italiana, ai concorsi appositamente concepiti per l'assunzione dei magistrati ordinari, sembrano indicare una particolare natura delle mansioni di cui questi ultimi devono assumere la responsabilità e un diverso livello delle qualifiche richieste ai fini dell'assolvimento di tali mansioni. In ogni caso, spetta al giudice del rinvio valutare, a tal fine, gli elementi qualitativi e quantitativi disponibili riguardanti le funzioni svolte dai giudici di pace e dai magistrati professionali, i vincoli di orario e le sanzioni cui sono soggetti nonché, in generale, l'insieme delle circostanze e dei fatti pertinenti [v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), C-658/18,
EU:C:2020:572, punto 161]. 47. Discende, quindi, da tale giurisprudenza che l'esistenza di un concorso iniziale specificamente concepito per i magistrati ordinari ai fini dell'accesso alla magistratura, che invece non vale per la nomina dei giudici di pace, consente di escludere che questi ultimi beneficino integralmente dei diritti dei magistrati ordinari (…) 53. Pertanto, fatte salve le verifiche di competenza esclusiva del giudice nazionale, occorre considerare che, sebbene talune differenze di trattamento possano essere giustificate dalle differenze di qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui i magistrati ordinari devono assumere la responsabilità, l'esclusione dei giudici di pace da ogni diritto alle ferie retribuite nonché da ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale è, alla luce della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato o della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, inammissibile. Invero, premesso che i magistrati c.d. di carriera a tempo indeterminato godono di un periodo feriale che può o meno coincidere con il mese di sospensione feriale dei termini, nel contesto della turnazione stabilita con le tabelle feriali, la diversa caratterizzazione
a tempo determinato del rapporto (di lavoro, come qui sostenuto, o di servizio) dei giudici onorari (e di pace in particolare) e la specifica previsione normativa dell'invocato art. 11 impedisce una piena assimilazione delle due figure di magistrato sotto il profilo del corrispettivo economico del servizio reso”. Né può, del resto, essere condiviso quanto affermato dal Giudice di prime cure nella parte in cui richiama la circolare del Ministero della Giustizia del 15 marzo 2006, avendo la Suprema Corte precisato che, “se è vero che la norma – come afferma la già citata circolare ministeriale del 15 marzo 2006 – riconosce tale indennità “sul presupposto che i giudici di pace, al pari di quanto avviene per i magistrati ordinari, svolgono il loro lavoro non esclusivamente in udienza
o attraverso l'emissione di provvedimenti, ma anche attraverso il compimento delle predette attività, che al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie sono prodromiche o comunque funzionali”, resta nondimeno inteso (secondo quanto ribadisce, del resto, la medesima circolare) che il solo “limite posto dall'art. 11, comma 3 è dato dall'effettivo servizio svolto”[…] Di conseguenza, con riferimento al periodo di sospensione feriale dei termini, l'attività di effettivo
4 servizio, in relazione al quale l'indennità risulta dovuta, non può che identificarsi in quella in cui il singolo magistrato onorario sia chiamato - sulla base dei provvedimenti di turnazione, adottati dal coordinatore dell'Ufficio, che individui, per ciascun appartenente ad esso, i periodi di astensione e di persistente svolgimento delle attività - a provvedere alla trattazione di quegli affari penali e civili che, a norma del R.D. n. 12 del 1941, artt. 91 e 92, sono sottratti all'applicazione della disciplina recata dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742.” (cfr., Cass. Civ., sez. III, 14.10.2019, n. 25767).
Alla luce delle superiori considerazioni, allo stato della legislazione e tenendo conto di quanto evidenziato in diritto, non può quindi sostenersi che nel periodo di esenzione dal lavoro, secondo un ordine di turnazione durante la sospensione dei termini processuali, ricorra il presupposto normativo dell'effettivo servizio, la cui sussistenza era onere dell'istante, odierno appellato, dimostrare (cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. III, 18.05.2023, n. 13673, ha precisato che
“in definitiva, per tutte le ragioni che precedono, con riferimento al periodo di sospensione feriale dei termini, l'attività di effettivo servizio, in relazione al quale l'indennità in esame risulta dovuta, si identifica in quella in cui il singolo magistrato onorario sia chiamato - sulla base dei provvedimenti di turnazione, adottati dal coordinatore dell'Ufficio, che individui, per ciascun appartenente ad esso, i periodi di astensione e di persistente svolgimento delle attività - a provvedere alla trattazione di quegli affari penali e civili che, a norma del R.D. n. 12 del 1941, artt. 91 e 92, sono sottratti all'applicazione della disciplina recata dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742”). Pur vero che la Corte di Giustizia con sentenza n. 41 del 27.6.2024 ha statuito che
“L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che, a differenza di quanto prevede per i magistrati ordinari, esclude, per i magistrati onorari che si trovano in una situazione comparabile, qualsiasi diritto alla corresponsione di un'indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.”, ma è anche vero che dal 1 maggio 2025 il legislatore nazionale (si cfr. Legge n. 51 del 2025 entrata in vigore l'1.5.2025), solo dopo aver profondamente rinnovato e riformato lo status della magistratura onoraria sotto molteplici aspetti (costituendo il doppio binario degli esclusivisti e non esclusivisti, rimodulando integralmente l'orario di lavoro e la retribuzione), ha scelto, tenendo conto dei rinnovati aspetti e della natura dell'attività svolta dalla magistratura onoraria, di garantire ai giudici onorari, anche durante il periodo feriale, la corresponsione del compenso, indipendentemente dal fatto che svolgano o meno attività giudiziaria;
ciò che consente certamente di escludere che, prima della riforma e nel periodo oggetto della presente contesa, vi fosse comparabilità alcuna tra la situazione lavorativa della magistratura professionale e la situazione – illo tempore manifestamente spoglia di una disciplina organica – della magistratura onoraria.
Per quanto fin qui dedotto, assorbita ogni ulteriore istanza, domanda e difesa, va accolto l'appello svolto dal avverso la sentenza n. 1195/18, emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di Messina in data 2.5.2018, con conseguente rigetto della domanda originariamente proposta nel primo grado di giudizio dall'Avv. in assenza di prova da parte Controparte_1 dell'originario attore di aver svolto effettivo servizio durante i giorni della turnazione riferita al periodo feriale degli anni di servizio per cui è causa. La controvertibilità delle questioni rende legittima l'integrale compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5956/2018 R.G., promossa da , in persona del Ministro pro tempore, Parte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, (c.f. P.IVA_1
, presso il cui Ufficio Distrettuale di Messina in via dei Mille is. 221 n. 65 é C.F._1 ope legis domiciliato, appellante, contro nata a [...] il [...], residente Controparte_1 in Gioiosa Marea, Via Barone Ruffo n. 30, codice fiscale , rappresentata C.F._2
e difesa, in virtù di procura in atti dall'avv. Carmelo RUSSO CIARRO, del Foro di PATTI (ME), codice fiscale elettivamente domiciliata in (98070) ACQUEDOLCI C.F._3
(ME), Via A. Diaz, 86B e per gli obblighi di rito al fax nu-mero 0941722399 ed indirizzo di PEC
appellata, così provvede: Email_1
1. accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, in riforma Parte_1 della sentenza n. 1195/18, emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 2 maggio 2018, rigetta la domanda azionata in primo grado dall'attrice;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 26.5.2025
Il Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo
6