Ordinanza collegiale 14 ottobre 2024
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 30/04/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01496/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00455/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 455 del 2024, proposto da
Teleriscaldamento Termo-Elettrico Dobbiaco-San Candido Soc. Coop. - Fernheizkraftwerk Toblach-Innichen Genossenschaft, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Renna, Nicola Sabbini, Lucia Bolognini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mauro Renna in Milano, viale Bianca Maria 45;
contro
Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Sp Consulting S.r.l., non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Fiper - Federazione Italiana Produttori di Energia Da Fonti Rinnovabili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Amati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Deliberazione di ARERA 28 dicembre 2023 638/2023/R/tlr recante « Approvazione del metodo tariffario teleriscaldamento per il periodo transitorio (MTL-T) » e del relativo Allegato A – « Metodo tariffario teleriscaldamento per il periodo transitorio 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 », pubblicata sul sito istituzionale dell''Autorità in data 29 dicembre 2023;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto agli atti impugnati, ivi compreso l''avviso di correzione errori materiali pubblicato da ARERA in data 16.01.2024, la deliberazione del 20 giugno 2023 277/2023/R/tlr pubblicata il 22 giugno 2023, e i documenti per la consultazione del 3 agosto 2023 388/2023/R/tlr e del 24 novembre 2023 546/2023/R/tlr.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato la deliberazione ARERA in oggetto per violazione di legge ed eccesso di potere.
In data 20/03/2025 ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e richiesta di compensazione delle spese accettata anche dall’Avvocatura dello Stato.
All’udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
3. L’accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di Mario | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO