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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35880/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 35880/2021 trattenuta in decisione all'udienza del
30.09.2024, con la concessione del termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al
29.11.2024e delle memorie di replica fino al 19.12.2024 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Francesco Longo Bifano giusta procura prodotta in allegato all'atto di appello
ATTORE- APPELLANTE
E
(P. IVA , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. Giulia Piacentino, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO- APPELLATO
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n.r.g. 20734/2020 emessa in data 28.10.2020.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso coma da verbale di udienza del 30.9.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello, regolarmente notificato, il Sig. ha proposto impugnazione Parte_1 avverso la sentenza n.r.g. 20734/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma nell'ambito del procedimento n.r.g. 16896/2019 in data 28.10.2020, nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna al pagamento della somma di € 739,21 nei confronti della compagnia , Controparte_1 di cui € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex. art. 7 del Regolamento 261/2004 ed € 489,21 pagina 1 di 4 a titolo di rimborso per spese sostenute.
A tal fine l'attore ha dedotto: - di aver acquistato presso la compagnia aerea il Controparte_1 titolo di viaggio con itinerario Londra (Gatwick) – Valencia con destinazione finale Bari, con volo acquistato con altra compagnia aerea con partenza in data 20.12.2018, volo BA2794; - di aver appreso della cancellazione del volo BA2794 all'arrivo in aeroporto e di non aver ricevuto alcuna soluzione alternativa dalla compagnia aerea;
- di aver acquistato un biglietto con la compagnia aerea
KLM con scalo ad Amsterdam;
- che, con diffida del 23.01.2019, aveva chiesto il risarcimento del danno, non ottenendo alcun riscontro da parte della compagnia. Ha concluso nel merito chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna della compagnia al pagamento della complessiva somma di € 739,21 ai sensi dell'art. 7 Regolamento 261/2004, di cui € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria e € 489,21 per spese di viaggio sostenute.
Si è costituita la compagnia , contestando integralmente gli assunti dell'attore, Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande proposte e la conferma della sentenza oggetto di impugnazione. A tal fine ha dedotto: - che la cancellazione del volo Londra – Valencia era stata determinata da una causa di forza maggiore, con conseguente assenza del diritto del passeggero ad ottenere la compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 5 comma III del Reg. CE n. 261/04; - di aver prestato assistenza al passeggero mediante la prenotazione di un volo alternativo per raggiungere la destinazione;
- che nulla era dovuto a titolo di rimborso del prezzo del biglietto aereo acquistato dal passeggero pari all'importo di € 489,21.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30.9.2024, con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
In via preliminare si ritiene che la fattispecie in esame rientri nell'ambito di applicazione della
Regolamento CE 261/2004 in materia di trasporto aereo;
invero, il suddetto Regolamento si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di un paese dell'Ue e ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di un paese Ue soggetto alle disposizioni dei trattati se il volo è operato da un vettore comunitario, circostanza che risulta provata dalla documentazione depositata da parte attrice (cfr. all. 1 fascicolo di primo grado).
Deve considerarsi incontestata la sussistenza di un contratto di trasporto tra le parti come previsto dagli artt. 1677 e ss. del cod.civ., circostanza che risulta provata dalla produzione documentale di parte attrice (cfr. all. 1 fascicolo di primo grado).
Ciò premesso, occorre esaminare la fondatezza della richiesta di compensazione pecuniaria avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 7 del Regolamento 261/2004 pari all'importo di € 250,00, oltre a quella della domanda di condanna al pagamento della somma di € 489,21 a titolo di rimborso per le spese sostenute relative all'acquisto di un volo alternativo per raggiungere la destinazione.
pagina 2 di 4 Si osserva sul primo punto, che secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento 261/2004, segnatamente, al comma III, il vettore aereo non è tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria a norma dell'art. 7 del suddetto Regolamento, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Nel caso in esame, parte convenuta ha dedotto la circostanza della chiusura dell'aeroporto di Gatwick per ragioni di sicurezza nazionale, a causa di droni non identificati presenti in pista.
Dall'esame della produzione documentale di parte attrice e dall'atto introduttivo si desume la circostanza che il Sig. ha acquistato, in seguito alla cancellazione del volo BA 2794, Parte_1 un titolo di viaggio con partenza da altro aeroporto, nello specifico, l'aeroporto di Londra City.
Tale circostanza, unitamente al contenuto della documentazione prodotta dalla parte convenuta, costituisce prova relativa alla chiusura dell'aeroporto di Gatwick che ha coinvolto l'intero scalo aeroportuale e dunque anche il volo BA 2794 – in partenza da Londra e diretto a Valencia (cfr. doc. da
3 a 7 parte convenuta).
In ragione di ciò, la richiesta di compensazione di pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del Regolamento
261/2004 pari all'importo di € 250,00, non deve essere accolta, essendo stata prodotta specifica documentazione attestante la sussistenza di una causa di forza maggiore, quale fattore estraneo all'organizzazione del trasporto e che costituisce causa non imputabile ex. art. 1218 cod. civ. e porta ad escludere la responsabilità del vettore.
In merito alla domanda di condanna al pagamento della somma di € 489,21 a titolo di rimborso per le spese sostenute per l'acquisto di un volo alternativo, nello specifico, il titolo di viaggio dalla compagnia
KLM, Londra - Amsterdam (cfr. all.3 parte attrice) si osserva che l'art. 8 del Regolamento 261/2004 prevede, in caso di cancellazione o ritardo del volo, l'offerta al passeggero dell'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili o l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale ad una successiva data di suo gradimento, a seconda delle disponibilità dei posti.
Dall'esame della documentazione allegata da parte convenuta risulta provata l'assistenza al passeggero mediante l'offerta di un volo alternativo per il rientro in Italia (doc. 11 – prenotazioni voli – parte convenuta); risulta altresì provata la circostanza che il passeggero ha rifiutato il titolo di viaggio offerto dalla (cfr. doc. 11). In ragione di ciò, la richiesta di rimborso pari all'importo di € Controparte_1
489,21 deve essere rigettata, ritenendosi parte convenuta non responsabile di eventuali costi supplementari sostenuti autonomamente dal passeggero.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'impugnazione proposta deve essere integralmente respinta, dovendosi condividere la decisione di rigetto delle domande proposte dall'odierno appellante in primo pagina 3 di 4 grado.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
respinge l'appello, confermando integralmente la sentenza appellata;
condanna alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, che Parte_1 liquida in € 700,00 per compensi, oltre iva cpa e spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico della parte appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo, unificato come determinato ai sensi dell'art. 13 comma 1bis e 1 quater d.p.r.
115/2002.
Così deciso in Roma il 15.1.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 35880/2021 trattenuta in decisione all'udienza del
30.09.2024, con la concessione del termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al
29.11.2024e delle memorie di replica fino al 19.12.2024 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Francesco Longo Bifano giusta procura prodotta in allegato all'atto di appello
ATTORE- APPELLANTE
E
(P. IVA , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. Giulia Piacentino, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO- APPELLATO
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n.r.g. 20734/2020 emessa in data 28.10.2020.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso coma da verbale di udienza del 30.9.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello, regolarmente notificato, il Sig. ha proposto impugnazione Parte_1 avverso la sentenza n.r.g. 20734/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma nell'ambito del procedimento n.r.g. 16896/2019 in data 28.10.2020, nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna al pagamento della somma di € 739,21 nei confronti della compagnia , Controparte_1 di cui € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex. art. 7 del Regolamento 261/2004 ed € 489,21 pagina 1 di 4 a titolo di rimborso per spese sostenute.
A tal fine l'attore ha dedotto: - di aver acquistato presso la compagnia aerea il Controparte_1 titolo di viaggio con itinerario Londra (Gatwick) – Valencia con destinazione finale Bari, con volo acquistato con altra compagnia aerea con partenza in data 20.12.2018, volo BA2794; - di aver appreso della cancellazione del volo BA2794 all'arrivo in aeroporto e di non aver ricevuto alcuna soluzione alternativa dalla compagnia aerea;
- di aver acquistato un biglietto con la compagnia aerea
KLM con scalo ad Amsterdam;
- che, con diffida del 23.01.2019, aveva chiesto il risarcimento del danno, non ottenendo alcun riscontro da parte della compagnia. Ha concluso nel merito chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna della compagnia al pagamento della complessiva somma di € 739,21 ai sensi dell'art. 7 Regolamento 261/2004, di cui € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria e € 489,21 per spese di viaggio sostenute.
Si è costituita la compagnia , contestando integralmente gli assunti dell'attore, Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande proposte e la conferma della sentenza oggetto di impugnazione. A tal fine ha dedotto: - che la cancellazione del volo Londra – Valencia era stata determinata da una causa di forza maggiore, con conseguente assenza del diritto del passeggero ad ottenere la compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 5 comma III del Reg. CE n. 261/04; - di aver prestato assistenza al passeggero mediante la prenotazione di un volo alternativo per raggiungere la destinazione;
- che nulla era dovuto a titolo di rimborso del prezzo del biglietto aereo acquistato dal passeggero pari all'importo di € 489,21.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30.9.2024, con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
In via preliminare si ritiene che la fattispecie in esame rientri nell'ambito di applicazione della
Regolamento CE 261/2004 in materia di trasporto aereo;
invero, il suddetto Regolamento si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di un paese dell'Ue e ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di un paese Ue soggetto alle disposizioni dei trattati se il volo è operato da un vettore comunitario, circostanza che risulta provata dalla documentazione depositata da parte attrice (cfr. all. 1 fascicolo di primo grado).
Deve considerarsi incontestata la sussistenza di un contratto di trasporto tra le parti come previsto dagli artt. 1677 e ss. del cod.civ., circostanza che risulta provata dalla produzione documentale di parte attrice (cfr. all. 1 fascicolo di primo grado).
Ciò premesso, occorre esaminare la fondatezza della richiesta di compensazione pecuniaria avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 7 del Regolamento 261/2004 pari all'importo di € 250,00, oltre a quella della domanda di condanna al pagamento della somma di € 489,21 a titolo di rimborso per le spese sostenute relative all'acquisto di un volo alternativo per raggiungere la destinazione.
pagina 2 di 4 Si osserva sul primo punto, che secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento 261/2004, segnatamente, al comma III, il vettore aereo non è tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria a norma dell'art. 7 del suddetto Regolamento, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Nel caso in esame, parte convenuta ha dedotto la circostanza della chiusura dell'aeroporto di Gatwick per ragioni di sicurezza nazionale, a causa di droni non identificati presenti in pista.
Dall'esame della produzione documentale di parte attrice e dall'atto introduttivo si desume la circostanza che il Sig. ha acquistato, in seguito alla cancellazione del volo BA 2794, Parte_1 un titolo di viaggio con partenza da altro aeroporto, nello specifico, l'aeroporto di Londra City.
Tale circostanza, unitamente al contenuto della documentazione prodotta dalla parte convenuta, costituisce prova relativa alla chiusura dell'aeroporto di Gatwick che ha coinvolto l'intero scalo aeroportuale e dunque anche il volo BA 2794 – in partenza da Londra e diretto a Valencia (cfr. doc. da
3 a 7 parte convenuta).
In ragione di ciò, la richiesta di compensazione di pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del Regolamento
261/2004 pari all'importo di € 250,00, non deve essere accolta, essendo stata prodotta specifica documentazione attestante la sussistenza di una causa di forza maggiore, quale fattore estraneo all'organizzazione del trasporto e che costituisce causa non imputabile ex. art. 1218 cod. civ. e porta ad escludere la responsabilità del vettore.
In merito alla domanda di condanna al pagamento della somma di € 489,21 a titolo di rimborso per le spese sostenute per l'acquisto di un volo alternativo, nello specifico, il titolo di viaggio dalla compagnia
KLM, Londra - Amsterdam (cfr. all.3 parte attrice) si osserva che l'art. 8 del Regolamento 261/2004 prevede, in caso di cancellazione o ritardo del volo, l'offerta al passeggero dell'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili o l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale ad una successiva data di suo gradimento, a seconda delle disponibilità dei posti.
Dall'esame della documentazione allegata da parte convenuta risulta provata l'assistenza al passeggero mediante l'offerta di un volo alternativo per il rientro in Italia (doc. 11 – prenotazioni voli – parte convenuta); risulta altresì provata la circostanza che il passeggero ha rifiutato il titolo di viaggio offerto dalla (cfr. doc. 11). In ragione di ciò, la richiesta di rimborso pari all'importo di € Controparte_1
489,21 deve essere rigettata, ritenendosi parte convenuta non responsabile di eventuali costi supplementari sostenuti autonomamente dal passeggero.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'impugnazione proposta deve essere integralmente respinta, dovendosi condividere la decisione di rigetto delle domande proposte dall'odierno appellante in primo pagina 3 di 4 grado.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
respinge l'appello, confermando integralmente la sentenza appellata;
condanna alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, che Parte_1 liquida in € 700,00 per compensi, oltre iva cpa e spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico della parte appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo, unificato come determinato ai sensi dell'art. 13 comma 1bis e 1 quater d.p.r.
115/2002.
Così deciso in Roma il 15.1.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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