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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2024, n. 10198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10198 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sezione XII specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
in persona del giudice onorario in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Laura Agata Crosignani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di R.G. 22032/2023, proposta da , Parte_1
nata in [...], il [...], , nato in [...] Parte_2
il 15-03-1994, nata in [...] il [...], Parte_3 [...]
nato in [...] il [...], Parte_4 Parte_5
nato in [...] il [...], nato in
[...] Parte_6
Argentina il 25-02-1950, nato in [...] il 02-06- Parte_7
1989, nato in [...] il [...], Parte_8 Parte_9
nata in [...] il [...], nato in [...] il 20-08-
[...] Parte_10
1987, nato in [...] il [...], Parte_11 [...]
nata in [...] il [...], Parte_12 Parte_13
nato in [...] il [...],
[...] Parte_14
, nata in [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in Roma, Viale Liegi 34,
[...]
rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele DELLA BELLA e Gabriella CIERI ricorrenti contro
, c.f. in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano, Via Freguglia 1, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA dello STATO distrettuale di MILANO, avv. Isotta VITELLI CASELLA resistente con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO All'udienza del 07.11.2024, i ricorrenti hanno precisato le conclusioni come da ricorso:
Per parte ricorrente: “Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare
e dichiarare che i sig.ri , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 [...]
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, Parte_10 Parte_11 Parte_12
e
[...] Parte_13 Parte_14 hanno diritto all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza italiana iure
[...] sanguinis e, per l'effetto, ordinare al funzionario dell'Ufficio di Stato Civile del Consolato competente - avuto riguardo alla residenza dei ricorrenti - ovvero ad altro Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”.
Per parte resistente come da comparsa di costituzione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, così giudicare: Nel merito, in via principale, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo ai ricorrenti, e sempre che ne ricorrano, per ciascuno di essi, i necessari presupposti in fatto ed in diritto, riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre comunque,
e nella specie, la compensazione delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti chiedono il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, quali discendenti, in linea retta, di , nato a [...] il [...] ed emigrato in Persona_1
Argentina.
In relazione al dante causa, producono estratto dell'atto di nascita (doc. 2), atto di matrimonio (doc.
4) e certificato negativo elettorale (doc. 3).
Espongono e provano la successiva discendenza (da , a Persona_2 [...]
, a a e Persona_3 Parte_6 Parte_12 [...]
da a Parte_11 Parte_6 Parte_4
a e;
da , Parte_13 Parte_14 Persona_2
a , a , a Controparte_2 Parte_3 Persona_4 [...]
e ; da a Persona_5 Parte_2 Controparte_2 [...]
a e Parte_5 Parte_1 Parte_7
) sino agli odierni ricorrenti, producendo i certificati di nascita e, Parte_9
per alcuni, di matrimonio. Documenti tutti depositati nuovamente, debitamente tradotti e apostillati in data 24.06.2024 con numerazione corrispondente a quella indicata nell'indice dell'atto (docc. da 5
a 28).
Si è costituita l'Avvocatura dello Stato che, ricostruendo il quadro di riferimento legislativo e giurisprudenziale in punto di discendenza per via materna, senza opporsi, chiede, nel caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese di giudizio ritenendo sussistere giusti motivi.
Il P.M., regolarmente notiziato, non si è costituito.
Ricostruiti così succintamente il procedimento e le domande delle parti, il ricorso merita di essere accolto per i seguenti motivi.
Il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis comporta una valutazione vincolata, legata a parametri oggettivi e fondata sulla documentazione allegata atta a dimostrare la discendenza in linea retta, senza interruzione alcuna, dei richiedenti da un/a cittadino/a italiano/a (art. 4 Codice Civile
1865; artt. 1 e 7 L. 555/1912; art. 1 L. 91/1992).
Gli istanti hanno documentalmente provato la loro discendenza diretta da cittadino Persona_1
italiano che non ha rinunciato al proprio status civitatis (doc.3).
Inoltre, per quanto la genealogia in esame sia caratterizzata anche da un “passaggio” per via materna
), antecedente il 1948 e regolato dalla legge 555/1912, la stessa non può Persona_2
ritenersi giuridicamente interrotta ai fini della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
Come noto, il legislatore del 1912 aveva previsto che lo status di cittadino potesse essere trasmesso solo per via paterna (art. 1 n. 1 L. 555/1912) e che la donna italiana, sposandosi con uno straniero, perdesse la propria originaria cittadinanza (art. 10 c. 3 L. 555/1912). Norme, dichiarate incostituzionali (Corte Costituzionale sentenza n. 30/1983 e n. 87/1975), con conseguente diritto delle donne italiane di tramandare il proprio status ai discendenti e di non perderlo, salvo volontaria rinuncia, in caso di matrimonio con uno straniero.
Diritti che, nonostante il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, trovano riconoscimento anche in relazione a rapporti (filiazione e matrimonio) che si sono costituiti prima dell'entrata in vigore della Costituzione (01.01.1948) ma non si sono esauriti, perché, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 4466 del 25.02.2009), lo “status permanente ed imprescrittibile”, leso dalla norma precostituzionale dichiarata incostituzionale, “è giustiziabile in ogni tempo”, consentendo di elidere “l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.” I ricorrenti, quindi, hanno dimostrato la loro discendenza in linea retta, senza interruzione alcuna, dall'avo cittadino italiano, . Per questo motivo, si ritiene fondata la domanda introduttiva Persona_1
e da ciò consegue la dichiarazione che i richiedenti sono cittadini italiani dalla nascita.
In punto di spese, la richiesta compensazione non può essere accolta.
Il quadro giuridico e giurisprudenziale in relazione alla discendenza per via materna non giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 cpc, così come modificato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018.
Non è, nemmeno, possibile procedere alla compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'articolo
92 c. 3 cpc, non avendo le parti definito la causa con una conciliazione.
Le spese seguono, quindi, la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, nella misura minima (valore indeterminato-complessità bassa), per la fase di studio e introduttiva, ridotte del 30% vista la serialità e semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda, eccezione, istanza, anche istruttoria, disattesa o assorbita,
-in accoglimento del ricorso di , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_15
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 [...]
Parte_11 Parte_12 [...]
, , li Parte_13 Parte_14
dichiara cittadini italiani dalla nascita;
-ordina al e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, con onere di provvedere alle eventuali comunicazioni alle
Autorità Consolari competenti;
- condanna il a rifondere le spese del presente giudizio che liquida Controparte_1
in euro 1.017,10 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta ed al rimborso degli esborsi effettivamente sostenuti.
Milano, il 25 novembre 2024
Il Giudice onorario Laura Agata Crosignani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sezione XII specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
in persona del giudice onorario in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Laura Agata Crosignani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di R.G. 22032/2023, proposta da , Parte_1
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il 15-03-1994, nata in [...] il [...], Parte_3 [...]
nato in [...] il [...], Parte_4 Parte_5
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[...] Parte_6
Argentina il 25-02-1950, nato in [...] il 02-06- Parte_7
1989, nato in [...] il [...], Parte_8 Parte_9
nata in [...] il [...], nato in [...] il 20-08-
[...] Parte_10
1987, nato in [...] il [...], Parte_11 [...]
nata in [...] il [...], Parte_12 Parte_13
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[...] Parte_14
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rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele DELLA BELLA e Gabriella CIERI ricorrenti contro
, c.f. in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano, Via Freguglia 1, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA dello STATO distrettuale di MILANO, avv. Isotta VITELLI CASELLA resistente con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO All'udienza del 07.11.2024, i ricorrenti hanno precisato le conclusioni come da ricorso:
Per parte ricorrente: “Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare
e dichiarare che i sig.ri , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 [...]
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, Parte_10 Parte_11 Parte_12
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[...] Parte_13 Parte_14 hanno diritto all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza italiana iure
[...] sanguinis e, per l'effetto, ordinare al funzionario dell'Ufficio di Stato Civile del Consolato competente - avuto riguardo alla residenza dei ricorrenti - ovvero ad altro Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”.
Per parte resistente come da comparsa di costituzione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, così giudicare: Nel merito, in via principale, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo ai ricorrenti, e sempre che ne ricorrano, per ciascuno di essi, i necessari presupposti in fatto ed in diritto, riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre comunque,
e nella specie, la compensazione delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti chiedono il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, quali discendenti, in linea retta, di , nato a [...] il [...] ed emigrato in Persona_1
Argentina.
In relazione al dante causa, producono estratto dell'atto di nascita (doc. 2), atto di matrimonio (doc.
4) e certificato negativo elettorale (doc. 3).
Espongono e provano la successiva discendenza (da , a Persona_2 [...]
, a a e Persona_3 Parte_6 Parte_12 [...]
da a Parte_11 Parte_6 Parte_4
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da , Parte_13 Parte_14 Persona_2
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per alcuni, di matrimonio. Documenti tutti depositati nuovamente, debitamente tradotti e apostillati in data 24.06.2024 con numerazione corrispondente a quella indicata nell'indice dell'atto (docc. da 5
a 28).
Si è costituita l'Avvocatura dello Stato che, ricostruendo il quadro di riferimento legislativo e giurisprudenziale in punto di discendenza per via materna, senza opporsi, chiede, nel caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese di giudizio ritenendo sussistere giusti motivi.
Il P.M., regolarmente notiziato, non si è costituito.
Ricostruiti così succintamente il procedimento e le domande delle parti, il ricorso merita di essere accolto per i seguenti motivi.
Il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis comporta una valutazione vincolata, legata a parametri oggettivi e fondata sulla documentazione allegata atta a dimostrare la discendenza in linea retta, senza interruzione alcuna, dei richiedenti da un/a cittadino/a italiano/a (art. 4 Codice Civile
1865; artt. 1 e 7 L. 555/1912; art. 1 L. 91/1992).
Gli istanti hanno documentalmente provato la loro discendenza diretta da cittadino Persona_1
italiano che non ha rinunciato al proprio status civitatis (doc.3).
Inoltre, per quanto la genealogia in esame sia caratterizzata anche da un “passaggio” per via materna
), antecedente il 1948 e regolato dalla legge 555/1912, la stessa non può Persona_2
ritenersi giuridicamente interrotta ai fini della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
Come noto, il legislatore del 1912 aveva previsto che lo status di cittadino potesse essere trasmesso solo per via paterna (art. 1 n. 1 L. 555/1912) e che la donna italiana, sposandosi con uno straniero, perdesse la propria originaria cittadinanza (art. 10 c. 3 L. 555/1912). Norme, dichiarate incostituzionali (Corte Costituzionale sentenza n. 30/1983 e n. 87/1975), con conseguente diritto delle donne italiane di tramandare il proprio status ai discendenti e di non perderlo, salvo volontaria rinuncia, in caso di matrimonio con uno straniero.
Diritti che, nonostante il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, trovano riconoscimento anche in relazione a rapporti (filiazione e matrimonio) che si sono costituiti prima dell'entrata in vigore della Costituzione (01.01.1948) ma non si sono esauriti, perché, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 4466 del 25.02.2009), lo “status permanente ed imprescrittibile”, leso dalla norma precostituzionale dichiarata incostituzionale, “è giustiziabile in ogni tempo”, consentendo di elidere “l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.” I ricorrenti, quindi, hanno dimostrato la loro discendenza in linea retta, senza interruzione alcuna, dall'avo cittadino italiano, . Per questo motivo, si ritiene fondata la domanda introduttiva Persona_1
e da ciò consegue la dichiarazione che i richiedenti sono cittadini italiani dalla nascita.
In punto di spese, la richiesta compensazione non può essere accolta.
Il quadro giuridico e giurisprudenziale in relazione alla discendenza per via materna non giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 cpc, così come modificato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018.
Non è, nemmeno, possibile procedere alla compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'articolo
92 c. 3 cpc, non avendo le parti definito la causa con una conciliazione.
Le spese seguono, quindi, la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, nella misura minima (valore indeterminato-complessità bassa), per la fase di studio e introduttiva, ridotte del 30% vista la serialità e semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda, eccezione, istanza, anche istruttoria, disattesa o assorbita,
-in accoglimento del ricorso di , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6
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[...] Parte_7 Parte_15
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 [...]
Parte_11 Parte_12 [...]
, , li Parte_13 Parte_14
dichiara cittadini italiani dalla nascita;
-ordina al e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, con onere di provvedere alle eventuali comunicazioni alle
Autorità Consolari competenti;
- condanna il a rifondere le spese del presente giudizio che liquida Controparte_1
in euro 1.017,10 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta ed al rimborso degli esborsi effettivamente sostenuti.
Milano, il 25 novembre 2024
Il Giudice onorario Laura Agata Crosignani