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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/06/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dr.ssa Patrizia
G. Nigri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5260 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2022 – avente ad oggetto: donazione – vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.f. Parte_1
, in persona del Curatore Speciale, Avv. giusta nomina C.F._1 Parte_2 del 02.06.2025 nel giudizio RG V.G. n 1637/2024-1 a firma del G.T. dott.ssa Raffaela Gennari, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianni Brunetti e Giandomenico Bruni;
Attrice
E
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Lanzo;
C.F._2
Convenuto
NONCHE'
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Briganti C.F._3
Convenuto
Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 della legge n. 69 del 2009.
La causa ha ad oggetto la domanda di revocazione per ingratitudine ai sensi dell'art. 801 c.c., delle donazioni disposte dalla signora in favore dei figli e Parte_1 Controparte_2 con atto pubblico del 19 agosto 2013, rogato dal Notaio Controparte_1 Per_1
di NC TA (BR) n. Rep. 5001 Racc. 23773. Con tale atto l' attrice , mantenendo
[...] per sé l'usufrutto, aveva donato a , la nuda proprietà della casa per Controparte_2 civile abitazione sita al piano terra della via V. Emanuele n. 117 (attualmente n. 141, dopo la variazione in catasto) in SA MA di SA PP (TA) con annesso garage, in catasto al fg. 11,
p.lla 1438 sub. 4 e p.lla 1438 sub. 2 ed a la nuda proprietà delle Controparte_1 seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito alla via Greghetto-Via Roma in NC
TA (BR): 1) casa per civile abitazione al secondo piano, in catasto al fg. 214, p.lla 1570, sub. 6;
2) casa per civile abitazione al primo piano, interno 2, in catasto al fg. 214, p.lla 1570, sub. 9; 3) casa per civile abitazione al primo piano, interno 3, in catasto al fg. 214, p.lla Firmato Da: Parte_3
Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 10fa30a 2 1570, sub. 10; 4) casa per civile
[...] abitazione al primo piano, interno 4, in catasto al fg. 214, p.lla 1570, sub. 11; 5) locale commerciale al piano terra e primo piano, in catasto al fg. 241, p.lla 1570, sub. 12; 6) locale commerciale al piano terra, in catasto al fg. 241, p.lla 1570, sub. 13; pertanto, ne chiedeva la restituzione.
Ammesse le richieste istruttorie, le parti domandavano vari rinvii del giudizio al fine di giungere ad una definizione bonaria della controversia.
All'udienza del 18.06.2025 le parti a mezzo dei propri difensori, nonché il Curatore Speciale dell'attrice giusta nomina dal G.T. nel procedimento di amministrazione di Parte_1 sostegno RG VG 1637/2024, in atti depositato, Avv. hanno dichiarato di Parte_2 rinunciare al diritto e all'azione in ragione del raggiunto accordo del 02/06/2025 acquisito nel provvedimento n. cronol. 13178/2025 RG n. 1637/2024 -1 a firma del G.T. Dott.ssa Raffaela Gennari nella procedura 1637/2024 VG in atti depositato, nonché ordinarsi la cancellazione della domanda giudiziale iscritta il 15.12.2022 al reg. generale 35783 e al reg. part. 25702.
Pertanto, la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali.
Sussistono i presupposti per accogliere tale richiesta, essendo sopravvenuta nel corso del processo, una situazione che ha eliminato la posizione di contrasto tra le parti e ha fatto venir meno la necessità della pronunzia del giudice.
La cessazione della materia del contendere, difatti, costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della superfluità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del processo.
Le spese del giudizio vanno regolamentate come da accordo intervento tra parti il 02.06.2025 in atti depositato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n. 5260 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2022 instaurato da nei confronti di Parte_1
e così provvede: Controparte_2 Controparte_1
- ordina al Conservatore dei RR.II. di procedere alla cancellazione della domanda giudiziale effettuata in data 15.12.2022 al reg. generale 35783 e al reg. part. 25702;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dispone che le spese del giudizio siano regolamentate come da accordo delle parti del
02.06.2025.
- Si comunichi.
Così deciso in Taranto in data 25.06.2025
Il Giudice Dott.ssa Patrizia Nigri