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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/12/2024, n. 4442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4442 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n.5501 /2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2
Parte_2
Pt_1
3 Parte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Verbale di causa Udienza 04.12.2024 alle ore 14,05 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità . Si riporta al Pt_1 Pt_4 ricorso ed esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 16,30
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 5501/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n.5501 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Parte_1
2 Controparte_2
[...]
3 Parte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 04.12.2024
I. Con ricorso depositato in data 20.03.2024
1 , nato il 16 ottobre a 1975, in Brasile, in proprio e in qualità di Parte_1 rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
Dott. Giovanni Calasso 2
2. , nata il [...], in [...], Controparte_2
e sulla figlia minore
3. , nata il [...], ivi residenti in [...] Bom Pastor, numero 1473, città di Campo Grande, Mato Grosso, CAP 79051-220;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“ accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto ordinare al , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti ai fini dell'iscrizione anagrafica.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato in data [...], nel Comune di Persona_1
Agugliaro (VI) il quale successivamente emigrava in Brasile ove, in data 31.8.1912 si univa in matrimonio con la IG.ra ; Controparte_3
- In data 13.12.1923, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva il IG. il Per_2 quale si univa, in data 27.5.1948, in matrimonio con la IG.ra ; Persona_3
-In data 19.2.1949, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva il Persona_4 quale, in data 4.1.1973, si univa in matrimonio con;
Controparte_4
- In data 16.10.1975, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva il Parte_1 quale, in data 16.1.2007, si univa in matrimonio con . Da detta unione Persona_5 matrimoniale nascevano:
• In data 5.2.2010, Controparte_2
• In data 19.7.2015, Parte_3
- in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 tutti i ricorrenti avevano avanzato richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Parte_5 presente nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di residenza individuati in quello di Porto Alegre, e pur ricevendo un numero di prenotazione la richiesta non poteva definirsi entro un tempo ragionevole tento conto del numero assegnato alle istanze precedenti e dei tempi per evaderli, senza ricevere una data disponibile per la definizione della richiesta;
II Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto al presso l'Avvocatura Controparte_1 Distrettuale dello Stato di Venezia nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 3
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Parte_6
, altresì, dedotto che:
[...]
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Per quanto concerne le spese di lite, parte ricorrente, o per il numero elevato di richieste a definire in via amministrativa i procedimenti (linea paterna), o per la mancata previsione legislativa (linea materna)- è stata, di fatto, costretta a proporre ricorso in via giudiziale.
Tanto che il , considerato il numero di ricorsi, non è si costituito in giudizio CP_1
Considerato però che, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge n. 89/2014 parte ricorrente era tenuta a corrispondere, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa, la somma di €.300,00 per ciascuno dei ricorrenti e che, con la proposizione del ricorso, detta somme non vengono corrisposte, le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, ferma rimanendo la soccombenza del sulla quale graveranno, come conseguenza della CP_1 soccombenza, le spese successive.
Dott. Giovanni Calasso 4
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
Invero, la soccombenza non va esclusa neppure nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell'attore o sia rimasto contumace, posto che la soccombenza va riferita al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo.
In linea con quanto detto, la soccombenza è da applicarsi anche qualora la contumacia della parte convenuta è a ragione adeguata e sufficiente per dichiarare irripetibili le spese.
Ciò in quanto il legislatore ha inteso applicare al presente giudizio il procedimento di cognizione semplificato che rimane pur sempre un procedimento contenzioso
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). dichiara le spese iniziali irripetibili e pone quelle successive al deposito della sentenza a carico del soccombente Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
16,30
Lecce-Venezia, 04.12.2024
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n.5501 /2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2
Parte_2
Pt_1
3 Parte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Verbale di causa Udienza 04.12.2024 alle ore 14,05 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità . Si riporta al Pt_1 Pt_4 ricorso ed esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 16,30
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 5501/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n.5501 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Parte_1
2 Controparte_2
[...]
3 Parte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 04.12.2024
I. Con ricorso depositato in data 20.03.2024
1 , nato il 16 ottobre a 1975, in Brasile, in proprio e in qualità di Parte_1 rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
Dott. Giovanni Calasso 2
2. , nata il [...], in [...], Controparte_2
e sulla figlia minore
3. , nata il [...], ivi residenti in [...] Bom Pastor, numero 1473, città di Campo Grande, Mato Grosso, CAP 79051-220;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“ accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto ordinare al , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti ai fini dell'iscrizione anagrafica.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato in data [...], nel Comune di Persona_1
Agugliaro (VI) il quale successivamente emigrava in Brasile ove, in data 31.8.1912 si univa in matrimonio con la IG.ra ; Controparte_3
- In data 13.12.1923, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva il IG. il Per_2 quale si univa, in data 27.5.1948, in matrimonio con la IG.ra ; Persona_3
-In data 19.2.1949, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva il Persona_4 quale, in data 4.1.1973, si univa in matrimonio con;
Controparte_4
- In data 16.10.1975, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva il Parte_1 quale, in data 16.1.2007, si univa in matrimonio con . Da detta unione Persona_5 matrimoniale nascevano:
• In data 5.2.2010, Controparte_2
• In data 19.7.2015, Parte_3
- in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 tutti i ricorrenti avevano avanzato richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Parte_5 presente nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di residenza individuati in quello di Porto Alegre, e pur ricevendo un numero di prenotazione la richiesta non poteva definirsi entro un tempo ragionevole tento conto del numero assegnato alle istanze precedenti e dei tempi per evaderli, senza ricevere una data disponibile per la definizione della richiesta;
II Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto al presso l'Avvocatura Controparte_1 Distrettuale dello Stato di Venezia nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 3
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Parte_6
, altresì, dedotto che:
[...]
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Per quanto concerne le spese di lite, parte ricorrente, o per il numero elevato di richieste a definire in via amministrativa i procedimenti (linea paterna), o per la mancata previsione legislativa (linea materna)- è stata, di fatto, costretta a proporre ricorso in via giudiziale.
Tanto che il , considerato il numero di ricorsi, non è si costituito in giudizio CP_1
Considerato però che, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge n. 89/2014 parte ricorrente era tenuta a corrispondere, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa, la somma di €.300,00 per ciascuno dei ricorrenti e che, con la proposizione del ricorso, detta somme non vengono corrisposte, le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, ferma rimanendo la soccombenza del sulla quale graveranno, come conseguenza della CP_1 soccombenza, le spese successive.
Dott. Giovanni Calasso 4
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
Invero, la soccombenza non va esclusa neppure nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell'attore o sia rimasto contumace, posto che la soccombenza va riferita al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo.
In linea con quanto detto, la soccombenza è da applicarsi anche qualora la contumacia della parte convenuta è a ragione adeguata e sufficiente per dichiarare irripetibili le spese.
Ciò in quanto il legislatore ha inteso applicare al presente giudizio il procedimento di cognizione semplificato che rimane pur sempre un procedimento contenzioso
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). dichiara le spese iniziali irripetibili e pone quelle successive al deposito della sentenza a carico del soccombente Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
16,30
Lecce-Venezia, 04.12.2024
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6