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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 11/06/2024, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Giuseppe DISABA-
TO, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1686/2022, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, riservata per la decisione all'udienza del 12 marzo 2024
TRA
(C.F. Parte_1
), con l'Avv. FRANCIONE EUSTACHIO C.F._1
MAURO (C.F. ) C.F._2
– PARTE OPPONENTE –
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con l'Avv. BARATTINI MICHELE (C.F. P.IVA_1
– PARTE OPPOSTA – C.F._3
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra indicata le parti hanno concluso come da ver- bale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della
1 decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
“1° MOTIVO D'OPPOSIZIONE” – L'opponente si duole dell'approvazione di un unico rendiconto relativo a tre annualità e richiama, sul punto, Tribunale Roma Sez. V, 08/04/2019, secondo cui “Il rendiconto condominiale riferito a un anno di gestione non può prescindere dai saldi della gestione precedente per consentire all'amministratore di predisporre un documento contabile allinea- to ed effettuare operazioni contabili in vista del nuovo esercizio finanziario collegato al precedente. Ne consegue che è viziato il bilancio consuntivo del che annovera due annualità Parte_2
di gestione” (in particolare, in motivazione il Giudice osserva che
“Del resto il principio di annualità della gestione discende dai ri- ferimenti dell'articolo 1135 c.c. all'annualità tanto del bilancio preventivo quanto del rendiconto consuntivo, con la conseguenza
(esplicitata in Cass. n. 7706/96) della nullità della deliberazione condominiale che vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese, oltre quella annuale, ed alla quale si commisuri l'obbligo della contribuzione).
Il motivo dev'essere disatteso, in quanto la previsione legislativa citata prevede la nullità allegata da parte opponente al fine di pre- servare il patrimonio dei singoli condomini da spese future, come precisato anche da Cass. civ. Sez. II, 21/08/1996, n. 7706 (richia- mata nella suddetta pronuncia capitolina), e non da spese che il ha già sostenuto e per le quali vi è l'obbligo di contri- Parte_2
buzione di ogni singolo condomino. Nel caso in esame,
l'assemblea condominiale ha approvato i bilanci degli esercizi già trascorsi, per i quali detta assemblea non era stata convocata stante l'emergenza da Covid-19, come allegato da parte opposta e non
2 contestato dall'opponente.
“2° MOTIVO D'OPPOSIZIONE” – L'opponente si duole dell'approvazione di un rendiconto, consuntivo e preventivo, non veritiero, essendo emersi profili di responsabilità del precedente amministratore che rendevano viziati i rendiconti dallo stesso pre- sentati.
Anche questo motivo dev'essere disatteso perché, come ripetu- tamente affermato in giurisprudenza, “Il vizio immediato e diretto della delibera di approvazione del rendiconto, su cui sia stata fondata l'emissione di decreto ingiuntivo, ovvero l'esistenza di er- rori di calcolo per pagamenti non contabilizzati, attenendo alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, dà luogo all'annullabilità della stessa, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c., e può essere oggetto di sindacato del giudice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi con- dominiali fondati su tale delibera solo se il vizio è dedotto in via
d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annul- lamento contenuta nell'atto di citazione, e non in via di eccezione”
(così Cass. civ. Sez. II Ord., 17/04/2023, n. 10101 – orientamento richiamato anche dalla giurisprudenza allegata dall'opponente).
Nel caso in esame, i vizi dedotti dall'opponente, ove sussistenti ed accertati, non determinerebbero la nullità della delibera condomi- niale in oggetto, perché anche se si accertasse una diversa e minor somma dovuta dall'opponente, il precedente errore nella sua de- terminazione costituirebbe un motivo d'annullabilità e non di nul- lità della citata delibera, vizio da far valere nei termini di cui
3 all'articolo 1137 c.c. (Cass. civ. Sez. II Ord., 20/10/2023, n.
29175: “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sinda- care sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della de- liberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia
l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconven- zionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione”), termini nella fattispecie ampiamente de- corsi.
“3° MOTIVO D'OPPOSIZIONE” – L'opponente si duole della mancata ricezione della documentazione relativa alle questioni da trattare in occasione dell'assemblea condominiale del 28.6.2021, ma non prova in alcun modo di aver formulato per tempo la relativa ri- chiesta, in quanto l'unica mail prodotta al riguardo riporta la data del 29.7.2019, ovvero un mese dopo (si richiama Cass. civ. Sez.
VI - 2 Ord., 25/06/2018, n. 16677: “L'amministratore del condo- minio non ha l'obbligo di depositare integralmente la documenta- zione giustificativa del bilancio negli edifici, ma è soltanto tenuto
a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione con- tabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'ammi- nistratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà”).
Inoltre, come dedotto e dimostrato dal condominio opposto e non contestato dall'opponente, quest'ultimo partecipava alla suc- cessiva assemblea condominiale del 29.1.2022 senza nulla eccepi- re al riguardo, seppur nel corso della stessa “Alle 17:10
4 l'amministratrice procede a lettura del verbale di assemblea del giorno 28/06/2021, che essendo stato portato a conoscenza dell'assemblea, viene ratificato”.
Infine, dev'essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In materia di condominio negli edifici, la violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare, a sua richiesta e secondo adeguate modalità di tempo e di luogo, la documentazio- ne attinente ad argomenti posti all'ordine del giorno di una suc- cessiva assemblea condominiale, determina, in quanto incidente sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari,
l'annullabilità della delibera di approvazione dei medesimi” (così
Cass. civ. Sez. II, 11/09/2003, n. 13350).
Conclusivamente, anche questo motivo va disatteso.
L'opposizione, infondata, va pertanto rigettata, così come la domanda riconvenzionale proposta, con la quale si chiede dichia- rare la nullità ed inefficacia della delibera condominiale del
28.6.2021 e, in applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va di- sposta la condanna dell'opponente, parte soccombente, al paga- mento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concre- to profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in €
800,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, €
300,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
“LA RICHIESTA EX ARTICOLO 96 C.P.C.” – Questa richiesta non appa- re fondata perché l'opponente ha formulato motivi d'opposizione per i quali, seppur infondati, ha allegato richiami giurisprudenziali
5 mal interpretati.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, a norma dell'articolo 282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sull'opposizione formulata, con atto notificato in data 10.10.2022, da Parte_3
[... avverso il decreto ingiuntivo n. 297/2022, emesso da questo
Tribunale in data 30.6.2022, con il quale l'opponente veniva con- dannato al pagamento, in favore del Controparte_1
della somma di € 8.331,41, oltre interessi e spese di
[...]
procedura così come ivi liquidati, nonché sulla domanda ricon- venzionale proposta unitamente a detta opposizione, rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto di cui di- chiara l'esecutorietà, rigetta la domanda riconvenzionale e con- danna l'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dal condominio opposto, che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.A.P. come per legge.
Sentenza esecutiva.
Matera, 10 giugno 2024. Il Giudice
Dr. Giuseppe Disabato
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Giuseppe DISABA-
TO, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1686/2022, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, riservata per la decisione all'udienza del 12 marzo 2024
TRA
(C.F. Parte_1
), con l'Avv. FRANCIONE EUSTACHIO C.F._1
MAURO (C.F. ) C.F._2
– PARTE OPPONENTE –
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con l'Avv. BARATTINI MICHELE (C.F. P.IVA_1
– PARTE OPPOSTA – C.F._3
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra indicata le parti hanno concluso come da ver- bale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della
1 decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
“1° MOTIVO D'OPPOSIZIONE” – L'opponente si duole dell'approvazione di un unico rendiconto relativo a tre annualità e richiama, sul punto, Tribunale Roma Sez. V, 08/04/2019, secondo cui “Il rendiconto condominiale riferito a un anno di gestione non può prescindere dai saldi della gestione precedente per consentire all'amministratore di predisporre un documento contabile allinea- to ed effettuare operazioni contabili in vista del nuovo esercizio finanziario collegato al precedente. Ne consegue che è viziato il bilancio consuntivo del che annovera due annualità Parte_2
di gestione” (in particolare, in motivazione il Giudice osserva che
“Del resto il principio di annualità della gestione discende dai ri- ferimenti dell'articolo 1135 c.c. all'annualità tanto del bilancio preventivo quanto del rendiconto consuntivo, con la conseguenza
(esplicitata in Cass. n. 7706/96) della nullità della deliberazione condominiale che vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese, oltre quella annuale, ed alla quale si commisuri l'obbligo della contribuzione).
Il motivo dev'essere disatteso, in quanto la previsione legislativa citata prevede la nullità allegata da parte opponente al fine di pre- servare il patrimonio dei singoli condomini da spese future, come precisato anche da Cass. civ. Sez. II, 21/08/1996, n. 7706 (richia- mata nella suddetta pronuncia capitolina), e non da spese che il ha già sostenuto e per le quali vi è l'obbligo di contri- Parte_2
buzione di ogni singolo condomino. Nel caso in esame,
l'assemblea condominiale ha approvato i bilanci degli esercizi già trascorsi, per i quali detta assemblea non era stata convocata stante l'emergenza da Covid-19, come allegato da parte opposta e non
2 contestato dall'opponente.
“2° MOTIVO D'OPPOSIZIONE” – L'opponente si duole dell'approvazione di un rendiconto, consuntivo e preventivo, non veritiero, essendo emersi profili di responsabilità del precedente amministratore che rendevano viziati i rendiconti dallo stesso pre- sentati.
Anche questo motivo dev'essere disatteso perché, come ripetu- tamente affermato in giurisprudenza, “Il vizio immediato e diretto della delibera di approvazione del rendiconto, su cui sia stata fondata l'emissione di decreto ingiuntivo, ovvero l'esistenza di er- rori di calcolo per pagamenti non contabilizzati, attenendo alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, dà luogo all'annullabilità della stessa, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c., e può essere oggetto di sindacato del giudice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi con- dominiali fondati su tale delibera solo se il vizio è dedotto in via
d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annul- lamento contenuta nell'atto di citazione, e non in via di eccezione”
(così Cass. civ. Sez. II Ord., 17/04/2023, n. 10101 – orientamento richiamato anche dalla giurisprudenza allegata dall'opponente).
Nel caso in esame, i vizi dedotti dall'opponente, ove sussistenti ed accertati, non determinerebbero la nullità della delibera condomi- niale in oggetto, perché anche se si accertasse una diversa e minor somma dovuta dall'opponente, il precedente errore nella sua de- terminazione costituirebbe un motivo d'annullabilità e non di nul- lità della citata delibera, vizio da far valere nei termini di cui
3 all'articolo 1137 c.c. (Cass. civ. Sez. II Ord., 20/10/2023, n.
29175: “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sinda- care sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della de- liberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia
l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconven- zionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione”), termini nella fattispecie ampiamente de- corsi.
“3° MOTIVO D'OPPOSIZIONE” – L'opponente si duole della mancata ricezione della documentazione relativa alle questioni da trattare in occasione dell'assemblea condominiale del 28.6.2021, ma non prova in alcun modo di aver formulato per tempo la relativa ri- chiesta, in quanto l'unica mail prodotta al riguardo riporta la data del 29.7.2019, ovvero un mese dopo (si richiama Cass. civ. Sez.
VI - 2 Ord., 25/06/2018, n. 16677: “L'amministratore del condo- minio non ha l'obbligo di depositare integralmente la documenta- zione giustificativa del bilancio negli edifici, ma è soltanto tenuto
a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione con- tabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'ammi- nistratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà”).
Inoltre, come dedotto e dimostrato dal condominio opposto e non contestato dall'opponente, quest'ultimo partecipava alla suc- cessiva assemblea condominiale del 29.1.2022 senza nulla eccepi- re al riguardo, seppur nel corso della stessa “Alle 17:10
4 l'amministratrice procede a lettura del verbale di assemblea del giorno 28/06/2021, che essendo stato portato a conoscenza dell'assemblea, viene ratificato”.
Infine, dev'essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In materia di condominio negli edifici, la violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare, a sua richiesta e secondo adeguate modalità di tempo e di luogo, la documentazio- ne attinente ad argomenti posti all'ordine del giorno di una suc- cessiva assemblea condominiale, determina, in quanto incidente sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari,
l'annullabilità della delibera di approvazione dei medesimi” (così
Cass. civ. Sez. II, 11/09/2003, n. 13350).
Conclusivamente, anche questo motivo va disatteso.
L'opposizione, infondata, va pertanto rigettata, così come la domanda riconvenzionale proposta, con la quale si chiede dichia- rare la nullità ed inefficacia della delibera condominiale del
28.6.2021 e, in applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va di- sposta la condanna dell'opponente, parte soccombente, al paga- mento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concre- to profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in €
800,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, €
300,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
“LA RICHIESTA EX ARTICOLO 96 C.P.C.” – Questa richiesta non appa- re fondata perché l'opponente ha formulato motivi d'opposizione per i quali, seppur infondati, ha allegato richiami giurisprudenziali
5 mal interpretati.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, a norma dell'articolo 282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sull'opposizione formulata, con atto notificato in data 10.10.2022, da Parte_3
[... avverso il decreto ingiuntivo n. 297/2022, emesso da questo
Tribunale in data 30.6.2022, con il quale l'opponente veniva con- dannato al pagamento, in favore del Controparte_1
della somma di € 8.331,41, oltre interessi e spese di
[...]
procedura così come ivi liquidati, nonché sulla domanda ricon- venzionale proposta unitamente a detta opposizione, rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto di cui di- chiara l'esecutorietà, rigetta la domanda riconvenzionale e con- danna l'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dal condominio opposto, che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.A.P. come per legge.
Sentenza esecutiva.
Matera, 10 giugno 2024. Il Giudice
Dr. Giuseppe Disabato
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