Sentenza 13 agosto 2004
Massime • 2
In tema di computo dei termini di prescrizione, l'art. 2963, terzo comma, cod. civ., secondo il quale "se il termine scade in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo", configura un principio generale applicabile, in assenza di diversa previsione, anche in materia di decadenza, atteso che l'art. 2964 c.c. dichiara inapplicabili alla decadenza soltanto le norme relative alla interruzione ed alla sospensione della prescrizione e che le norme disponenti decadenze devono essere interpretate in senso favorevole al soggetto onerato e, quindi, secondo il criterio del tempo utile. *Massima tratta dal CED della Cassazione.
In tema di computo dei termini di prescrizione, l'art. 2963, terzo comma, cod. civ., secondo il quale "se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo", configura un principio generale applicabile, in assenza di diversa previsione, anche in materia di decadenza, atteso che l'art. 2964 c.c. dichiara inapplicabili alla decadenza soltanto le norme relative alla interruzione ed alla sospensione della prescrizione e che le norme disponenti decadenze devono essere interpretate in senso favorevole al soggetto onerato e, quindi, secondo il criterio del tempo utile.
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Come precisa IFEL, quest'anno il termine del 30 aprile, scadenza approvazione rendiconto, cade in un giorno festivo, pertanto deve intendersi prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, vale a dire al 2 maggio 2023, come da costante giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, che hanno elevato a principio generale quanto previsto dall'art. 2963, terzo comma, c.c. (cfr. Cons. Stato Sez. V, 13-03-2014, n. 1257, Cons. Stato Sez. VI, 07-09-2012, n. 4752, Cass. civ. Sez. V, 04-06-2007, n. 12998 (Cass. civ. Sez. V, 13-08-2004, n. 15832).
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1. NORMATIVA Codice civile Art. 2963. (Computo dei termini di prescrizione) I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese. Codice di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/08/2004, n. 15832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15832 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COLETTI SPA, corrente in San Vendemmiamo (Treviso), Via Venezia 23/25, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. UR CO, assistita e rappresentata dall'avv.to Claudio Toniolo del Foro di Vicenza;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro pro tempore, difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, legalmente domiciliata;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 12720/01 proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, alla via dei Portoghesi 12, legalmente domiciliato;
- ricorrente -
contro
LA COLETTI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., sig. GI CO, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Toniolo del Foro di Vicenza;
- intimata -
avverso la sentenza n. 278/00 pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia, Sez. prima civile, depositata il 17 febbraio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/04 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9 novembre 1994, la CO S.p.A. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Venezia, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, chiedendo la restituzione delle somme percepite a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società dal 1985 al 1992. Riteneva infatti detta tassa in contrasto con la Direttiva Comunitaria 17 luglio 1969, 69/335/CEE.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 1704/1995, condannava l'Amministrazione convenuta a rifondere alla società la somma di lire 81.000.000, oltre agli interessi legali dalla data di notifica della citazione al saldo.
Avverso detta sentenza l'Amministrazione delle Finanze proponeva appello avanti alla Corte di Appello di Venezia lamentando, tra gli altri motivi, la intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 13 del DPR 641/1972.
Resisteva l'odierna ricorrente e proponeva appello incidentale. La Corte di Appello di Venezia, con decisione 278/2000 depositata il 17 febbraio 2000, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale, condannava l'Amministrazione a pagare la somma di lire 51.000.000. Avverso detta sentenza ricorreva per cassazione la società CO con un motivo di impugnazione. Resisteva con controricorso e ricorso incidentale il Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte procede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il motivo del ricorso la contribuente ha lamentato la "violazione di legge art. 2963 c.c. - Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia", atteso che la Corte di Appello ha ritenuto la rilevanza della data di spedizione della domanda di rimborso a mezzo del servizio postale quale effetto impeditivo della decadenza prevista dall'art. 13 DPR 641/1972. Passando successivamente a fare concreta applicazione del principio di diritto enunciato, la Corte ha affermato che si è verificata decadenza per la somma di lire 15.000.000 pagata in data 30 giugno 1988, a fronte di una istanza, affermata tardiva, perché spedita in data 1 luglio 1991, e pertanto oltre il termine triennale previsto. Ma nel valutare la tempestività della presentazione di detta istanza la Corte avrebbe omesso di considerare il fatto che il giorno 30 giugno 1991 cadeva di domenica, dando pertanto una interpretazione censurabile dell'art. 2963 c.c. che prevede che "se il termine scade il giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo".
Secondo la ricorrente, pertanto, l'istanza di rimborso in esame sarebbe da ritenersi tempestiva.
Il motivo è fondato.
Si deve infatti ritenere che il principio fissato dall'art. 2963, 3 e, c.c. configuri un principio generale applicabile in difetto di diversa previsione tanto in materia di prescrizione quanto in materia di decadenza.
Non si applica pertanto la disposizione normativa dell'art. 2964, atteso che non trattasi ne' di sospensione ne' di interruzione, e le norme disponenti decadenze debbono essere interpretate in senso favorevole al soggetto onerato e quindi computate con il criterio del tempo utile.
Nel caso di specie l'ultimo giorno utile, il 30 giugno 1991, era un giorno festivo (domenica) e pertanto la decadenza de qua non deve ritenersi perfezionata il 30/06/1991 ma il 1^ luglio successivo. Con il primo motivo del ricorso incidentale il Ministero ha lamentato la "violazione dell'art 13 DPR 641/72: recettizieta dell'istanza di rimborso", atteso che il Giudice di appello ha ritenuto di dover calcolare la decadenza facendo riferimento alla data di spedizione dell'istanza di rimborso.
A parere dell'Amministrazione, invece, l'art. 13, secondo comma, del DPR citato prevede genericamente la facoltà di chiedere la restituzione della somma, senza nulla disporre in tema di modalità di presentazione dell'istanza stessa. Da ciò si evincerebbe che, a fronte del silenzio dell'art. 13, non può farsi applicazione della regola generale della natura recettizia dell'atto disciplinato da tale norma, con rilevanza, dunque, del solo momento della ricezione. Il motivo è infondato.
È infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, per il cui superamento non sono stati addotti motivi nuovi o diversi da quelli già in precedenza scrutinati e disattesi, che sussiste nell'ordinamento un principio che equipara, relativamente all'osservanza del termine, la spedizione alla presentazione all'ufficio, senza che si possa al riguardo fare una distinzione tra atti recettizi e atti non recettizi, ovvero tra atti di tipo giustiziale) (ex multis Cass. 7987/2003 - Cass. 11362/2001). Con il secondo motivo del ricorso incidentale il Ministero ha denunciato "Ius superveniens: applicazione dell'art. 11 della L. 23 dicembre 1998 n. 448 (Misure di Finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese). Art. 360, n. 3 c.p.c.). Il Ministero deduce l'operatività dello ius superveniens introdotto dall'art. 11 della L. 23 dicembre 1998 n. 48, nel quale la tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo è fissata in lire 500.000 per ogni tipo di società, ed altra tassa, variabile secondo il tipo di società, è stabilita per l'iscrizione di altri atti sociali. Nel comma terzo dello stesso articolo si dispone anche che sulle somme da rimborsare siano dovuti gli interessi al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge e quindi al tasso del 2,50% con decorrenza dalla data della domanda di rimborso.
A parere dell'Amministrazione, pertanto, dall'importo riconosciuto a titolo di rimborso andrebbero dedotti l'importo della tassa di iscrizione dell'atto costitutivo (lire 500.000) e l'importo della tassa per l'iscrizione degli altri atti sociali. Su detta somma spetterebbero interessi di mora a decorrere dalla data della domanda di rimborso.
Il motivo è infondato.
Al riguardo è principio ormai pacifico che in tema di tassa d'iscrizione delle società nel registro delle imprese, la legge n. 448 del 1998 - che ha fissato nuove misure di tale tassa e di quella di mantenimento dell'iscrizione per gli anni successivi, riconoscendo alle società contribuenti il diritto al rimborso della differenza per gli anni pregressi - è conforme alla Direttiva CE n. 335.69 limitatamente al primo anno (ovvero anno d'iscrizione della società nel registro), in quanto la tassa in questione è prevista a fronte di un servizio reso, come statuito nella sentenza impugnata. Permane, invece, il contrasto con la menzionata direttiva quanto alla tassa forfettariamente stabilita per gli anni successivi o di mantenimento, sicché tale normativa va disapplicata, con diritto del contribuente al rimborso della tassa indebitamente pagata, senza che possa essere opposto in compensazione l'importo dell'analoga tassa stabilito per gli anni successivi al primo (ex plurimis Cass. 14293/03 - Cass. 7236/03 - Cass. 28 novembre 2001, n. 15081, Cass. 22 novembre 1996 n.
10344 e 29 agosto 1996 n. 7952, nonché la recente sentenza della C. Giust. CE 10.09.2002 in procedimenti riuniti C. 216/99 e 222/99). La richiesta del Ministero ricorrente è pertanto illegittima, atteso che non c'è alcun nesso fra il costo del servizio e la tassa come dovuta per la sola esistenza in vita della società (ex plurimis Cass. 8012/2003 - Cass. 10344/1996). Sulla base degli elementi di fatto acquisiti e sopra precisati, è possibile decidere in merito in via definitiva, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., senza necessità di rinvio, e conseguentemente si deve accogliere il ricorso principale, rigettare quello incidentale, cassare la sentenza impugnata, e dichiarare dovuto il rimborso in relazione all'anno 1988.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero procedimento.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., dichiara dovuto il rimborso in relazione all'anno 1988. Compensa le spese dell'intero procedimento. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 5 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2004