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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3107 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32384/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 18/09/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
12.03.2025, discussa nella Camera di Consiglio in pari data e promossa
DA
c.f. nato in [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' avv. SACCOMANNO TOMMASO con studio in FORO BONAPARTE n. 68,
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nata in [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall' avv. PAESE VINCENZA con studio in VIA DURAZZO n. 9, ROMA presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 02.10.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso CONCLUSIONI
Per : “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data Parte_1
20 giugno 2020, davanti all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trevignano Romano, annotato nei Registri degli Atti di Matrimonio dell'anno 2020, numero 1, P1S, del Comune di Trevignano
Romano;
-ordinare al Comune di Trevignano Romano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-confermare la sentenza di separazione in ordine al mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento, e, quindi, senza riconoscimento alcuno dell'assegno divorzile.
Con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati del 15% per rimborso forfettario.”
CONCLUSIONI
Per : “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano adito: Controparte_1
- Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri Controparte_1
e in data 20.06.2020 innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1
Trevignano Romano, annotato nei Registri degli atti di Matrimonio dell'anno 2020 n.1, P1S, del
Comune di Trevignano Romano
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di , a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici
Spese di lite compensate.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 18 settembre 2024, , premesso di aver Parte_1
celebrato matrimonio con rito civile in Trevignano Romano (RM), in data 20 giugno 2020 ( iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Trevignano Romano ( anno 2020, n. 1, Parte I) con
, dalla cui unione non nascevano figli e da cui si era separato giudizialmente Controparte_1
con sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 7092/2024 del 3 luglio 2024 , pubblicata in data 17 luglio
2024 e passata in giudicato, chiedeva -di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
In data 13 dicembre 2024 si costituiva la quale - contestando quanto Controparte_1
ex adverso esposto – chiedeva di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Con decreto del 23 dicembre 2024, il Giudice Delegato fissava udienza innanzi al GOT delegato al fine di raccogliere le dichiarazioni delle parti e tentare di addivenire ad un accordo. In data 17 gennaio 2025, GOT delegato dopo aver ampiamente sentito le parti e fallito il tentativo di raggiungere un accordo rimetteva gli atti al Giudice Delegato per quanto di sua competenza.
All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 30/09/2024, tenutasi in data 12/03/2025, il Giudice Delegato, sentiti congiuntamente i coniugi ne tenta la conciliazione che non riesce e procedeva all'audizione delle parti le quali insistevano per la domanda di divorzio.
Alla suddetta udienza parte ricorrente precisava che non intendeva procedere ai sensi dell'art
473 bis n. 51 c.p.c., atteso che era stata notificata citazione per revocazione della sentenza di separazione, mentre il difensore di parte resistente specificava che la revocazione riguardava solo l'addebito e parte resistente dichiarava la volontà di voler procedere ai sensi dell'art 473 bis n 51 c.p.c.
Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12/03/2025.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno celebrato matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
civile in Trevignano Romano (RM) in data 20 giugno 2020 ( iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Trevignano Romano - anno 2020, n. 1, Parte I)
Si sono in seguito separati giudizialmente con sentenza resa dal Tribunale di Milano n.
7092/2024 del 3 luglio 2024 , pubblicata in data 17 luglio 2024 e passata in giudicato;
l'udienza presidenziale si è svolta il 28 marzo 2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, essendo il ricorso stato depositato il 18 settembre 2024, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle spese processuali
Le spese relative al procedimento devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito civile in Trevignano Romano (RM) in data CP_1
20 giugno 2020 ( iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Trevignano Romano - anno 2020, n. 1, Parte I);
2) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trevignano Romano (RM), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) COMPENSA tra le parti integralmente le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 12.03.2025
Il Giudice Rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 18/09/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
12.03.2025, discussa nella Camera di Consiglio in pari data e promossa
DA
c.f. nato in [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' avv. SACCOMANNO TOMMASO con studio in FORO BONAPARTE n. 68,
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nata in [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall' avv. PAESE VINCENZA con studio in VIA DURAZZO n. 9, ROMA presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 02.10.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso CONCLUSIONI
Per : “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data Parte_1
20 giugno 2020, davanti all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trevignano Romano, annotato nei Registri degli Atti di Matrimonio dell'anno 2020, numero 1, P1S, del Comune di Trevignano
Romano;
-ordinare al Comune di Trevignano Romano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-confermare la sentenza di separazione in ordine al mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento, e, quindi, senza riconoscimento alcuno dell'assegno divorzile.
Con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati del 15% per rimborso forfettario.”
CONCLUSIONI
Per : “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano adito: Controparte_1
- Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri Controparte_1
e in data 20.06.2020 innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1
Trevignano Romano, annotato nei Registri degli atti di Matrimonio dell'anno 2020 n.1, P1S, del
Comune di Trevignano Romano
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di , a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici
Spese di lite compensate.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 18 settembre 2024, , premesso di aver Parte_1
celebrato matrimonio con rito civile in Trevignano Romano (RM), in data 20 giugno 2020 ( iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Trevignano Romano ( anno 2020, n. 1, Parte I) con
, dalla cui unione non nascevano figli e da cui si era separato giudizialmente Controparte_1
con sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 7092/2024 del 3 luglio 2024 , pubblicata in data 17 luglio
2024 e passata in giudicato, chiedeva -di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
In data 13 dicembre 2024 si costituiva la quale - contestando quanto Controparte_1
ex adverso esposto – chiedeva di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Con decreto del 23 dicembre 2024, il Giudice Delegato fissava udienza innanzi al GOT delegato al fine di raccogliere le dichiarazioni delle parti e tentare di addivenire ad un accordo. In data 17 gennaio 2025, GOT delegato dopo aver ampiamente sentito le parti e fallito il tentativo di raggiungere un accordo rimetteva gli atti al Giudice Delegato per quanto di sua competenza.
All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 30/09/2024, tenutasi in data 12/03/2025, il Giudice Delegato, sentiti congiuntamente i coniugi ne tenta la conciliazione che non riesce e procedeva all'audizione delle parti le quali insistevano per la domanda di divorzio.
Alla suddetta udienza parte ricorrente precisava che non intendeva procedere ai sensi dell'art
473 bis n. 51 c.p.c., atteso che era stata notificata citazione per revocazione della sentenza di separazione, mentre il difensore di parte resistente specificava che la revocazione riguardava solo l'addebito e parte resistente dichiarava la volontà di voler procedere ai sensi dell'art 473 bis n 51 c.p.c.
Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12/03/2025.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno celebrato matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
civile in Trevignano Romano (RM) in data 20 giugno 2020 ( iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Trevignano Romano - anno 2020, n. 1, Parte I)
Si sono in seguito separati giudizialmente con sentenza resa dal Tribunale di Milano n.
7092/2024 del 3 luglio 2024 , pubblicata in data 17 luglio 2024 e passata in giudicato;
l'udienza presidenziale si è svolta il 28 marzo 2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, essendo il ricorso stato depositato il 18 settembre 2024, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle spese processuali
Le spese relative al procedimento devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito civile in Trevignano Romano (RM) in data CP_1
20 giugno 2020 ( iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Trevignano Romano - anno 2020, n. 1, Parte I);
2) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trevignano Romano (RM), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) COMPENSA tra le parti integralmente le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 12.03.2025
Il Giudice Rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Dott.ssa Anna Cattaneo