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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 5235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5235 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N.2085 /2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2085 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2021
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carratu' Parte_1
Salvatore, presso il cui studio sito in Cava de' Tirreni (SA), alla Via Tommaso Principe
Di Savoia N.18, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
, in persona del Procuratore della Controparte_1
funzione Contenzioso della in virtù di procura in atti, Controparte_2
dall'avv. Trematerra Michele, presso il cui studio sitoin Napoli, alla P.tta Duca
D'Aosta n. 265, elettivamente domicilia
nonché , Controparte_3
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di , presso cui domicilia al C.so Vittorio Emanuele, 58 CP_3
in ; CP_3
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sent. n. 3557/2020, resa dal Giudice di Pace di CP_3
in data 18/08/2020, depositata in cancelleria il 31/08/2020 e non notificata
CONCLUSIONI
Come da memorie in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1.03.2021, il sig. ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 3557/2020, resa dal Giudice di Pace di in data CP_3
18/08/2020, depositata in cancelleria il 31/08/2020 e non notificata, con la quale il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione spiegata dall'appellante.
Con il primo motivo di ricorso, l'appellante contesta la decisione di prime cure nella parte in cui il Giudice di pace erroneamente ha ritenuto provata e dunque esistente, in quanto regolarmente effettuata, la notifica della cartella esattoriale n.
10020200003385811000 da parte dell , effettuata Controparte_1
mediante PEC, attraverso un indirizzo non presente nei pubblici registri.
Con il secondo motivo, l'appellante rileva la mancata prova e dunque l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale di cui all'estratto di ruolo impugnato per il mancato deposito da parte della resistente della “la ricevuta telematica di accettazione” del messaggio e.mail/pec contenente l'avviso in questione.
Con il terzo motivo di gravame lamenta l'omessa notifica del verbale di contestazione posto alla base della cartella esattoriale.
Chiedeva, quindi, accogliersi l'appello con conseguente riforma totale della sentenza impugnata ed accertamento dell'inesistenza del credito portato nell'estratto di ruolo n.
000493/2020 (euro 621,81), avente ad oggetto una sanzione amministrativa e/o una cartella di pagamento (quella n. 10020200003385811000) mai notificate e,
conseguentemente, ordinare la cancellazione del predetto importo dal ruolo esattoriale.
Con comparsa del 21.06.2021, si costituiva L' , in Controparte_4
persona del Procuratore della funzione Contenzioso della Controparte_2
che, contestando in fatto ed in diritto l'avverso atto di appello, ne chiedeva
[...]
il rigetto e la conferma della sentenza. in particolare l'appello risulta inammissibile quanto ai primi due motivi, trattandosi di contestazioni nuove e tardive, non sollevate in primo grado in violazione dell'art. 115 c.p.c. e del divieto di nova ex art. 345 c.p.c.
Quanto al terzo motivo, la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 19704/2015; Cass. n. 5443/2019), secondo cui la mancata notifica dell'atto presupposto può essere dedotta solo con l'impugnazione della cartella, ritualmente notificata nel caso di specie. Ne consegue la conferma integrale della sentenza di prime cure.
Successivamente, con propria comparsa depositata in data 3/02/2022, si costituiva la
, in persona del Presidente p.t., Controparte_3
con cui eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza delle pretese dell'appellante. In particolare, contestava: 1) l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., per lo spirare del termine di giorni 20 ex art. 617 c.p.c., avendo l'attore posto a fondamento delle proprie doglianze vizi formali (come la notifica nulla della cartella in quanto proveniente da indirizzo non presente nei pubblici registri); 2) l'infondatezza della censura relativa all'inesistenza della notifiche effettuata dell Controparte_5
in quanto non applicabile alla PA la disciplina e la giurisprudenza richiamata ex adverso, attinenti alle comunicazioni processuali effettuate dai difensori;
3)
l'appellante, vertendo la vicenda in materia di sanzioni previste dal codice della strada,
ha inevitabilmente carattere recuperatorio, non può legittimamente muoversi impugnando un mero estratto di ruolo, essendo stata notificata e non opposta la cartella di pagamento.
Instaurato il contraddittorio, il G.I. rinviava all'udienza, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta (ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7 lett. h) legge 24.4.2020
n. 27, come modificato dal D.L. 28/2020 e dell'art. 221 del Decreto Legge 34/2020
convertito con Legge 77 del 17/7/2020, del 14/05/2025), per la precisazione delle conclusioni e, con provvedimento depositato in data 18/5/2025, rimetteva la causa in decisione.
Nel merito, l'appello è infondato e non trova accoglimento con conseguente conferma della sentenza del Giudice di Pace n. 3557/2020, risultando infondata la doglianza espressa dall' appellante con il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi ivi espressi.
Il Giudice di Pace di ha correttamente ritenuto valida la notifica via PEC della CP_3 cartella impugnata, sebbene proveniente da indirizzo non risultante nei pubblici registri
(INI-PEC, ReGIndE, IPA).
Dirimente è una recente ordinanza della Corte di cassazione Civile Sez. 5 N.
15903/2025, che fa luce su alcuni aspetti cruciali sul punto, stabilendo che la notifica di una cartella esattoriale via PEC è efficace anche in assenza di alcune formalità, a patto che il diritto di difesa del cittadino sia garantito. In particolare, la Corte ha ribadito un principio di sostanza sulla forma: le irregolarità non invalidano l'atto se questo ha comunque raggiunto il suo scopo e non ha causato un pregiudizio concreti al diritto di difesa del destinatario. È stato specificato che la normativa (in particolare l'art. 26 del d.P.R. 602/1973) richiede che sia l'indirizzo del destinatario a dover essere estratto dai pubblici registri, non necessariamente quello del mittente. L'assenza dell'indirizzo
PEC dell'agente della riscossione da registri come INI-PEC non rende, di per sé, nulla la notifica. Spetta al contribuente che riceve l'atto dimostrare quale danno effettivo al proprio diritto di difesa sia derivato da tale circostanza. Cosa che ne caso di specie non
è avvenuta.
Ancora, con decisione n. 15710 del 12 giugno 2025 la Cassazione conferma il filone giurisprudenziale sopra richiamato. In particolare, chiarisce che nel caso in cui l'indirizzo sia univocamente riconducibile alla PA notificante, come in questo caso,
l'attenzione deve spostarsi dalla mera regolarità formale della casella del mittente alla prova, a carico del contribuente, di un concreto e sostanziale pregiudizio al diritto di difesa. Come già peraltro affermato dalle sezioni unite con la pronuncia n. 15979 del
18/05/2022, se l'indirizzo di posta elettronica istituzionale è rinvenibile sul sito internet dell'Amministrazione, benché non risultante in pubblici registri, la notifica non è nulla,
ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese e abbia quindi raggiunto lo scopo. In riferimento a tale onere probatorio a carico del contribuente, non è sufficiente allegare l'estraneità dall'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC, ma occorre “invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.
Tali considerazioni depongono per il rigetto dell'appello spiegato e nè le ulteriori doglianze reiterate in sede d'appello dall'originario opponente risultano sufficienti a dare conferma alla sentenza impugnata.
Circa le spese, in riforma della sentenza di primo grado, esse seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e sono liquidate in conformità ai parametri di cui al
DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, applicando la riduzione dei valori al
50% in applicazione dell'art 4 co. 1 DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n., disattesa ogni contraria istanza, eccezione CP_3
e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di n. 3557/2020, resa in data 18/08/2020, depositata il 31/08/2020 e non CP_3 notificata, dichiarando l , in Controparte_1
persona del Procuratore della funzione Contenzioso della Controparte_2
legittimata alla riscossione delle somme portate dall'ingiunzione di
[...]
pagamento n. 10020200003385811000;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali di entrambi i Parte_1
gradi di giudizio che liquida in:
• € 139,00 (fase studio €34,00, fase introduttiva, € 34,00, fase decisionale € 71,00) per il giudizio di primo grado, nonché € 20,85 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;
• € 232,00 (fase studio € 66,00, fase introduttiva € 66,00, fase decisionale € 100,00) per il presente giudizio, nonché € 34,80 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno il 24/09/2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2085 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2021
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carratu' Parte_1
Salvatore, presso il cui studio sito in Cava de' Tirreni (SA), alla Via Tommaso Principe
Di Savoia N.18, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
, in persona del Procuratore della Controparte_1
funzione Contenzioso della in virtù di procura in atti, Controparte_2
dall'avv. Trematerra Michele, presso il cui studio sitoin Napoli, alla P.tta Duca
D'Aosta n. 265, elettivamente domicilia
nonché , Controparte_3
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di , presso cui domicilia al C.so Vittorio Emanuele, 58 CP_3
in ; CP_3
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sent. n. 3557/2020, resa dal Giudice di Pace di CP_3
in data 18/08/2020, depositata in cancelleria il 31/08/2020 e non notificata
CONCLUSIONI
Come da memorie in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1.03.2021, il sig. ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 3557/2020, resa dal Giudice di Pace di in data CP_3
18/08/2020, depositata in cancelleria il 31/08/2020 e non notificata, con la quale il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione spiegata dall'appellante.
Con il primo motivo di ricorso, l'appellante contesta la decisione di prime cure nella parte in cui il Giudice di pace erroneamente ha ritenuto provata e dunque esistente, in quanto regolarmente effettuata, la notifica della cartella esattoriale n.
10020200003385811000 da parte dell , effettuata Controparte_1
mediante PEC, attraverso un indirizzo non presente nei pubblici registri.
Con il secondo motivo, l'appellante rileva la mancata prova e dunque l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale di cui all'estratto di ruolo impugnato per il mancato deposito da parte della resistente della “la ricevuta telematica di accettazione” del messaggio e.mail/pec contenente l'avviso in questione.
Con il terzo motivo di gravame lamenta l'omessa notifica del verbale di contestazione posto alla base della cartella esattoriale.
Chiedeva, quindi, accogliersi l'appello con conseguente riforma totale della sentenza impugnata ed accertamento dell'inesistenza del credito portato nell'estratto di ruolo n.
000493/2020 (euro 621,81), avente ad oggetto una sanzione amministrativa e/o una cartella di pagamento (quella n. 10020200003385811000) mai notificate e,
conseguentemente, ordinare la cancellazione del predetto importo dal ruolo esattoriale.
Con comparsa del 21.06.2021, si costituiva L' , in Controparte_4
persona del Procuratore della funzione Contenzioso della Controparte_2
che, contestando in fatto ed in diritto l'avverso atto di appello, ne chiedeva
[...]
il rigetto e la conferma della sentenza. in particolare l'appello risulta inammissibile quanto ai primi due motivi, trattandosi di contestazioni nuove e tardive, non sollevate in primo grado in violazione dell'art. 115 c.p.c. e del divieto di nova ex art. 345 c.p.c.
Quanto al terzo motivo, la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 19704/2015; Cass. n. 5443/2019), secondo cui la mancata notifica dell'atto presupposto può essere dedotta solo con l'impugnazione della cartella, ritualmente notificata nel caso di specie. Ne consegue la conferma integrale della sentenza di prime cure.
Successivamente, con propria comparsa depositata in data 3/02/2022, si costituiva la
, in persona del Presidente p.t., Controparte_3
con cui eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza delle pretese dell'appellante. In particolare, contestava: 1) l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., per lo spirare del termine di giorni 20 ex art. 617 c.p.c., avendo l'attore posto a fondamento delle proprie doglianze vizi formali (come la notifica nulla della cartella in quanto proveniente da indirizzo non presente nei pubblici registri); 2) l'infondatezza della censura relativa all'inesistenza della notifiche effettuata dell Controparte_5
in quanto non applicabile alla PA la disciplina e la giurisprudenza richiamata ex adverso, attinenti alle comunicazioni processuali effettuate dai difensori;
3)
l'appellante, vertendo la vicenda in materia di sanzioni previste dal codice della strada,
ha inevitabilmente carattere recuperatorio, non può legittimamente muoversi impugnando un mero estratto di ruolo, essendo stata notificata e non opposta la cartella di pagamento.
Instaurato il contraddittorio, il G.I. rinviava all'udienza, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta (ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7 lett. h) legge 24.4.2020
n. 27, come modificato dal D.L. 28/2020 e dell'art. 221 del Decreto Legge 34/2020
convertito con Legge 77 del 17/7/2020, del 14/05/2025), per la precisazione delle conclusioni e, con provvedimento depositato in data 18/5/2025, rimetteva la causa in decisione.
Nel merito, l'appello è infondato e non trova accoglimento con conseguente conferma della sentenza del Giudice di Pace n. 3557/2020, risultando infondata la doglianza espressa dall' appellante con il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi ivi espressi.
Il Giudice di Pace di ha correttamente ritenuto valida la notifica via PEC della CP_3 cartella impugnata, sebbene proveniente da indirizzo non risultante nei pubblici registri
(INI-PEC, ReGIndE, IPA).
Dirimente è una recente ordinanza della Corte di cassazione Civile Sez. 5 N.
15903/2025, che fa luce su alcuni aspetti cruciali sul punto, stabilendo che la notifica di una cartella esattoriale via PEC è efficace anche in assenza di alcune formalità, a patto che il diritto di difesa del cittadino sia garantito. In particolare, la Corte ha ribadito un principio di sostanza sulla forma: le irregolarità non invalidano l'atto se questo ha comunque raggiunto il suo scopo e non ha causato un pregiudizio concreti al diritto di difesa del destinatario. È stato specificato che la normativa (in particolare l'art. 26 del d.P.R. 602/1973) richiede che sia l'indirizzo del destinatario a dover essere estratto dai pubblici registri, non necessariamente quello del mittente. L'assenza dell'indirizzo
PEC dell'agente della riscossione da registri come INI-PEC non rende, di per sé, nulla la notifica. Spetta al contribuente che riceve l'atto dimostrare quale danno effettivo al proprio diritto di difesa sia derivato da tale circostanza. Cosa che ne caso di specie non
è avvenuta.
Ancora, con decisione n. 15710 del 12 giugno 2025 la Cassazione conferma il filone giurisprudenziale sopra richiamato. In particolare, chiarisce che nel caso in cui l'indirizzo sia univocamente riconducibile alla PA notificante, come in questo caso,
l'attenzione deve spostarsi dalla mera regolarità formale della casella del mittente alla prova, a carico del contribuente, di un concreto e sostanziale pregiudizio al diritto di difesa. Come già peraltro affermato dalle sezioni unite con la pronuncia n. 15979 del
18/05/2022, se l'indirizzo di posta elettronica istituzionale è rinvenibile sul sito internet dell'Amministrazione, benché non risultante in pubblici registri, la notifica non è nulla,
ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese e abbia quindi raggiunto lo scopo. In riferimento a tale onere probatorio a carico del contribuente, non è sufficiente allegare l'estraneità dall'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC, ma occorre “invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.
Tali considerazioni depongono per il rigetto dell'appello spiegato e nè le ulteriori doglianze reiterate in sede d'appello dall'originario opponente risultano sufficienti a dare conferma alla sentenza impugnata.
Circa le spese, in riforma della sentenza di primo grado, esse seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e sono liquidate in conformità ai parametri di cui al
DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, applicando la riduzione dei valori al
50% in applicazione dell'art 4 co. 1 DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n., disattesa ogni contraria istanza, eccezione CP_3
e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di n. 3557/2020, resa in data 18/08/2020, depositata il 31/08/2020 e non CP_3 notificata, dichiarando l , in Controparte_1
persona del Procuratore della funzione Contenzioso della Controparte_2
legittimata alla riscossione delle somme portate dall'ingiunzione di
[...]
pagamento n. 10020200003385811000;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali di entrambi i Parte_1
gradi di giudizio che liquida in:
• € 139,00 (fase studio €34,00, fase introduttiva, € 34,00, fase decisionale € 71,00) per il giudizio di primo grado, nonché € 20,85 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;
• € 232,00 (fase studio € 66,00, fase introduttiva € 66,00, fase decisionale € 100,00) per il presente giudizio, nonché € 34,80 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno il 24/09/2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.