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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
proc. n. 272/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA Il Giudice Lara Seccacini, a scioglimento della riserva che precede, visti gli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella causa civile iscritta al R.N.G. 272/2023; tra (cf. ), rapp.ta, difesa e Parte_1 C.F._1 dom.ta da/presso avv. VINCENZO MAIONE giusta procura in atti;
ricorrente e
, in persona del Ministro in carica, rapp.to, Controparte_1 dom.to e difeso, ex lege, da/presso Avvocatura Generale dello Stato di Ancona;
Controparte_2
, in persona del Prefetto pro tempore, rapp.to, difeso e dom.to
[...] da/presso Avvocatura Generale dello Stato di Ancona;
resistenti
1. Oggetto della controversia, decisione amministrativa impugnata e motivi di ricorso
1.1. La controversa ha ad oggetto l'impugnazione proposta con il ricorso in atti, depositato da avverso il provvedimento dell'8/11/2022 e Parte_1 notificato il 17/11/2022, con cui l'autorità amministrativa competente ha dichiarato inammissibile l'istanza, presentata dalla odierna ricorrente in data 17/01/2019, volta al riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii. La ricorrente impugnava, dunque, la suddetta pronuncia chiedendone l'annullamento con il consequenziale accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5 L. 91/1992, necessarie per il riconoscimento del suo diritto. Dalla documentazione versata in atti, emerge che, nell'agosto 2021, la Questura di Ancona procedeva, con esito positivo, alla verifica della regolare permanenza della ricorrente sul territorio italiano. Successivamente, il 25/05/2022, a mezzo raccomandata a/r, veniva richiesta all'interessata un'integrazione documentale per incongruità riscontrate nelle sue generalità, ma questa risultava “irreperibile”. In data 05/07/2022, la ricorrente presentava richiesta di variazione di domicilio in Via Alessandro Manzoni, n. 3, Fano (PU) e tale istanza veniva accolta a seguito dell'accertamento effettuato dalla Polizia Municipale del medesimo Comune. Il giorno 13/09/2022, attraverso la piattaforma CIVES, la Prefettura competente comunicava alla richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/90, atteso che, dagli accertamenti effettuati dal Comune di Fano e dalla Polizia Municipale in data 05/09/2022, emergeva l'irreperibilità della richiedente e del coniuge. Veniva, quindi, adottato il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana in data 08/11/2022.
1.2. Il e la , costituitisi in giudizio, insistevano per il Controparte_1 CP_2 rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto. L'amministrazione ha, in particolare, eccepito l'irreperibilità della richiedente all'indirizzo dichiarato nel momento in cui è stata invitata ad integrare la documentazione attraverso l'autorità diplomatica competente. Difatti, dai titoli di studio italiani risultava errato il nome ( anziché , nonché un luogo di nascita diverso da quello che Pt_1 Pt_1 emergeva nell'atto di nascita tunisino e tradotto in italiano. Allo stesso modo, anche nella certificazione italiana di matrimonio compariva un luogo di nascita della deducente diverso rispetto a quanto riportato nella documentazione tunisina. Pertanto, l'autorità amministrativa ha sostenuto che, al netto dell'impossibilità di accertare l'effettiva permanenza della ricorrente sul territorio italiano, non sussisterebbe neppure la certezza che la persona coniugata con il cittadino naturalizzato sia la stessa che ha presentato la domanda con le generalità indicate in oggetto.
2. Esame della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii In punto di diritto, va premesso che l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 e ss.mm.ii. I requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento sono:
- la residenza continuativa e interrotta in Italia da almeno due anni dalla data della celebrazione del matrimonio se i coniugi sono residenti sul territorio della Repubblica, oppure da almeno tre anni laddove questi risiedano all'estero (i termini sono dimezzarti in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
- la validità e stabilità del vincolo di coniugo fino all'adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza;
- pertanto, al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto, non deve essere intervenuta la separazione personale né tanto meno deve essere stato pronunciato il divorzio;
- al contrario, il decesso del coniuge dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza dal beneficio;
- l'assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;
l'assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
l'assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato e di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
- conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER); - non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana gli stranieri (anche se residenti all'estero) che abbiano sottoscritto l'Accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del D.Lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione;
i titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE (o CE) di cui all'articolo 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all'estero), solo se rilasciato dalle Autorità italiane;
coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal
[...]
e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Controparte_3
Cooperazione Internazionale. Tanto premesso, nel caso dell'odierna ricorrente debbono ritenersi integrati i presupposti che sottendono al riconoscimento della cittadinanza italiana, come emerge dalla documentazione in atti. In particolare, per quanto attiene al requisito della residenza ininterrotta e continuativa sul territorio nazionale, elemento contestato dall'amministrazione, questo deve considerarsi, al contrario, soddisfatto. In effetti, la richiedente ha presentato istanza presso la Prefettura competente in data 03/01/2019 e il controllo della Questura a ciò predeterminato, con esito favorevole, è avvenuto nell'agosto 2021, quindi ben oltre i due anni previsti dalla normativa di riferimento. Va, altresì, condiviso quanto sostenuto da parte ricorrente, nel momento in cui si evidenzia che l'irreperibilità dedotta dalla troverebbe il suo riscontro su un CP_2 continuum temporale tra la raccomandata spedita in data 25/05/2022 e l'accertamento effettuato il 05/09/2022, aspetto che non considera l'altro accertamento, andato a buon fine, svolto dalla Polizia Municipale di Fano a seguito della dichiarazione di variazione di domicilio da parte ricorrente presentata in data 05/07/2022. Pertanto, non trova riscontro effettivo la censura secondo cui “l'irreperibilità della ricorrente e del coniuge perdurava da diverso tempo”, anche alla luce dello storico di residenza dal quale emerge con evidenza l'ininterrotta permanenza della richiedente sul territorio nazionale. Si aggiunga, altresì, che la richiesta di documentazione integrativa effettuata tramite raccomandata a/r del 25/05/2022, cui è seguita la presunta irreperibilità, non può ben fondare la presunzione circa l'allontanamento della ricorrente dal territorio nazionale, evidenziando che tale accertamento non può considerarsi finalizzato alla sussistenza dei requisiti per l'acquisizione della cittadinanza iure matrimonii, quale è stato, al contrario, quello svolto dalla Questura di Ancona nell'agosto 2021. Infine, anche l'incongruenza dei dati anagrafici rilevata e che solleverebbe il dubbio circa la certezza che la persona coniugata con il cittadino italiano sia la stessa che ha presentato la domanda, può essere superata considerando gli accertamenti svolti nell'agosto 2021 e nel luglio 2022 che, per loro natura, presuppongono l'identificazione del soggetto e, quindi, la sua reale identità. Pertanto, tali inesattezze devono ritenersi sostanzialmente riconducibili a meri errori di trascrizione documentale che, in quanto tali, non possono incidere in maniera determinante per una pronuncia di inammissibilità del riconoscimento di un diritto già maturato in capo alla richiedente e sul quale l'attività amministrativa può ritenersi sostanzialmente vincolata, potendo incidere non nell'esercizio di discrezionalità, ma solo attraverso l'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti previsti dalla legge (quali la residenza effettiva e continuativa nonché i precedenti penali rilevanti).
3. Le spese di lite La scarsa collaborazione prestata dall'interessata al fine di facilitare la conclusione della procedura per il riconoscimento della cittadinanza, ovvero il mancato riscontro all'atto messo a sua disposizione sulla piattaforma informatica CIVES del CP_1
giustifica la compensazione delle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, riconosce a la Parte_1 cittadinanza italiana iure matrimonii perché comprovati i presupposti di cui all'art. 5 L. 91/1992; COMPENSA le spese di lite;
MANDA la cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza Ancona lì 03/IV/2025 Il Giudice
Lara Seccacini
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA Il Giudice Lara Seccacini, a scioglimento della riserva che precede, visti gli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella causa civile iscritta al R.N.G. 272/2023; tra (cf. ), rapp.ta, difesa e Parte_1 C.F._1 dom.ta da/presso avv. VINCENZO MAIONE giusta procura in atti;
ricorrente e
, in persona del Ministro in carica, rapp.to, Controparte_1 dom.to e difeso, ex lege, da/presso Avvocatura Generale dello Stato di Ancona;
Controparte_2
, in persona del Prefetto pro tempore, rapp.to, difeso e dom.to
[...] da/presso Avvocatura Generale dello Stato di Ancona;
resistenti
1. Oggetto della controversia, decisione amministrativa impugnata e motivi di ricorso
1.1. La controversa ha ad oggetto l'impugnazione proposta con il ricorso in atti, depositato da avverso il provvedimento dell'8/11/2022 e Parte_1 notificato il 17/11/2022, con cui l'autorità amministrativa competente ha dichiarato inammissibile l'istanza, presentata dalla odierna ricorrente in data 17/01/2019, volta al riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii. La ricorrente impugnava, dunque, la suddetta pronuncia chiedendone l'annullamento con il consequenziale accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5 L. 91/1992, necessarie per il riconoscimento del suo diritto. Dalla documentazione versata in atti, emerge che, nell'agosto 2021, la Questura di Ancona procedeva, con esito positivo, alla verifica della regolare permanenza della ricorrente sul territorio italiano. Successivamente, il 25/05/2022, a mezzo raccomandata a/r, veniva richiesta all'interessata un'integrazione documentale per incongruità riscontrate nelle sue generalità, ma questa risultava “irreperibile”. In data 05/07/2022, la ricorrente presentava richiesta di variazione di domicilio in Via Alessandro Manzoni, n. 3, Fano (PU) e tale istanza veniva accolta a seguito dell'accertamento effettuato dalla Polizia Municipale del medesimo Comune. Il giorno 13/09/2022, attraverso la piattaforma CIVES, la Prefettura competente comunicava alla richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/90, atteso che, dagli accertamenti effettuati dal Comune di Fano e dalla Polizia Municipale in data 05/09/2022, emergeva l'irreperibilità della richiedente e del coniuge. Veniva, quindi, adottato il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana in data 08/11/2022.
1.2. Il e la , costituitisi in giudizio, insistevano per il Controparte_1 CP_2 rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto. L'amministrazione ha, in particolare, eccepito l'irreperibilità della richiedente all'indirizzo dichiarato nel momento in cui è stata invitata ad integrare la documentazione attraverso l'autorità diplomatica competente. Difatti, dai titoli di studio italiani risultava errato il nome ( anziché , nonché un luogo di nascita diverso da quello che Pt_1 Pt_1 emergeva nell'atto di nascita tunisino e tradotto in italiano. Allo stesso modo, anche nella certificazione italiana di matrimonio compariva un luogo di nascita della deducente diverso rispetto a quanto riportato nella documentazione tunisina. Pertanto, l'autorità amministrativa ha sostenuto che, al netto dell'impossibilità di accertare l'effettiva permanenza della ricorrente sul territorio italiano, non sussisterebbe neppure la certezza che la persona coniugata con il cittadino naturalizzato sia la stessa che ha presentato la domanda con le generalità indicate in oggetto.
2. Esame della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii In punto di diritto, va premesso che l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 e ss.mm.ii. I requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento sono:
- la residenza continuativa e interrotta in Italia da almeno due anni dalla data della celebrazione del matrimonio se i coniugi sono residenti sul territorio della Repubblica, oppure da almeno tre anni laddove questi risiedano all'estero (i termini sono dimezzarti in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
- la validità e stabilità del vincolo di coniugo fino all'adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza;
- pertanto, al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto, non deve essere intervenuta la separazione personale né tanto meno deve essere stato pronunciato il divorzio;
- al contrario, il decesso del coniuge dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza dal beneficio;
- l'assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;
l'assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
l'assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato e di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
- conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER); - non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana gli stranieri (anche se residenti all'estero) che abbiano sottoscritto l'Accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del D.Lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione;
i titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE (o CE) di cui all'articolo 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all'estero), solo se rilasciato dalle Autorità italiane;
coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal
[...]
e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Controparte_3
Cooperazione Internazionale. Tanto premesso, nel caso dell'odierna ricorrente debbono ritenersi integrati i presupposti che sottendono al riconoscimento della cittadinanza italiana, come emerge dalla documentazione in atti. In particolare, per quanto attiene al requisito della residenza ininterrotta e continuativa sul territorio nazionale, elemento contestato dall'amministrazione, questo deve considerarsi, al contrario, soddisfatto. In effetti, la richiedente ha presentato istanza presso la Prefettura competente in data 03/01/2019 e il controllo della Questura a ciò predeterminato, con esito favorevole, è avvenuto nell'agosto 2021, quindi ben oltre i due anni previsti dalla normativa di riferimento. Va, altresì, condiviso quanto sostenuto da parte ricorrente, nel momento in cui si evidenzia che l'irreperibilità dedotta dalla troverebbe il suo riscontro su un CP_2 continuum temporale tra la raccomandata spedita in data 25/05/2022 e l'accertamento effettuato il 05/09/2022, aspetto che non considera l'altro accertamento, andato a buon fine, svolto dalla Polizia Municipale di Fano a seguito della dichiarazione di variazione di domicilio da parte ricorrente presentata in data 05/07/2022. Pertanto, non trova riscontro effettivo la censura secondo cui “l'irreperibilità della ricorrente e del coniuge perdurava da diverso tempo”, anche alla luce dello storico di residenza dal quale emerge con evidenza l'ininterrotta permanenza della richiedente sul territorio nazionale. Si aggiunga, altresì, che la richiesta di documentazione integrativa effettuata tramite raccomandata a/r del 25/05/2022, cui è seguita la presunta irreperibilità, non può ben fondare la presunzione circa l'allontanamento della ricorrente dal territorio nazionale, evidenziando che tale accertamento non può considerarsi finalizzato alla sussistenza dei requisiti per l'acquisizione della cittadinanza iure matrimonii, quale è stato, al contrario, quello svolto dalla Questura di Ancona nell'agosto 2021. Infine, anche l'incongruenza dei dati anagrafici rilevata e che solleverebbe il dubbio circa la certezza che la persona coniugata con il cittadino italiano sia la stessa che ha presentato la domanda, può essere superata considerando gli accertamenti svolti nell'agosto 2021 e nel luglio 2022 che, per loro natura, presuppongono l'identificazione del soggetto e, quindi, la sua reale identità. Pertanto, tali inesattezze devono ritenersi sostanzialmente riconducibili a meri errori di trascrizione documentale che, in quanto tali, non possono incidere in maniera determinante per una pronuncia di inammissibilità del riconoscimento di un diritto già maturato in capo alla richiedente e sul quale l'attività amministrativa può ritenersi sostanzialmente vincolata, potendo incidere non nell'esercizio di discrezionalità, ma solo attraverso l'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti previsti dalla legge (quali la residenza effettiva e continuativa nonché i precedenti penali rilevanti).
3. Le spese di lite La scarsa collaborazione prestata dall'interessata al fine di facilitare la conclusione della procedura per il riconoscimento della cittadinanza, ovvero il mancato riscontro all'atto messo a sua disposizione sulla piattaforma informatica CIVES del CP_1
giustifica la compensazione delle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, riconosce a la Parte_1 cittadinanza italiana iure matrimonii perché comprovati i presupposti di cui all'art. 5 L. 91/1992; COMPENSA le spese di lite;
MANDA la cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza Ancona lì 03/IV/2025 Il Giudice
Lara Seccacini