Art. 3.
All'onere di lire 75 milioni per l'anno finanziario 1965 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota del gettito relativo alla applicazione della legge 3 novembre 1964, numero 1190 , concernente variazioni delle aliquote della imposta di ricchezza mobile.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 75 milioni per l'anno finanziario 1965 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota del gettito relativo alla applicazione della legge 3 novembre 1964, numero 1190 , concernente variazioni delle aliquote della imposta di ricchezza mobile.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.