Articolo 3 della Legge 15 aprile 1965, n. 441
Articolo 2
Versione
30 maggio 1965
Art. 3.
All'onere di lire 75 milioni per l'anno finanziario 1965 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota del gettito relativo alla applicazione della legge 3 novembre 1964, numero 1190 , concernente variazioni delle aliquote della imposta di ricchezza mobile.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 30 maggio 1965