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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/04/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3813/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Sezione Specializzata Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gaetano Savona Presidente dott. Bruno Malagoli Giudice relatore dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3813/2015 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Capoterra, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Barberio, Stefano Porcu e Matteo Atzeni, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Studio Legale dei medesimi avvocati, alla Via Garibaldi
n. 105, in virtù di procura speciale alle liti resa a margine dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 11
c.p.a. depositato in data 30.04.2015
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Floriana Isola e Giovanni Parisi dell'Ufficio Legale dell'Ente, ed elettivamente domiciliata presso il medesimo Ufficio in Cagliari, al
Viale Trento n. 69, in virtù di procura speciale allegata all'Atto di costituzione di nuovo difensore in data
04.03.2021
CONVENUTA
e
(p. iva ) con sede in Cagliari, alla Via dei Giornalisti n. 6, in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti
Sergio Segneri e Daniela Piras, ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo Studio Legale dei pagina 1 di 18 medesimi avvocati, alla Via Sonnino n. 84, in virtù di procura speciale alle liti resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA nonché contro
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e residente in Controparte_3 C.F._2
Oristano
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dei motivi suesposti e contrariis rejectis, previo – ove necessario – accertamento della illiceità dei comportamenti e della illegittimità degli atti della
[...]
(con contestuale loro disapplicazione) Controparte_4 CP_2
1) Accertare e dichiarare il diritto dell'attore l risarcimento dei danni patiti consistenti Parte_1
nella mancata percezione delle indennità e compensi dovuti per la carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione di , dal 26 novembre 2013 (data della revoca) al 20 giugno 2014 (data di CP_2
approvazione del bilancio), a cagione della illegittima revoca dalla carica posta in essere illegittimamente e senza giusta causa, per fatto e comportamenti riconducibili alla Controparte_1
e a;
[...] CP_2
2) Condannare, per l'effetto, la al risarcimento di tutti Controparte_5
i danni patiti da nella misura pari: Parte_1
- al lordo, a Euro 50.049,966; al netto, a Euro 28.729,96 (salvo errore), oltre interessi nella misura legale e rivalutazione, o in quell'altra somma che codesto Illustrissimo Tribunale dovesse ritenere dovuta o di giustizia, per la mancata percezione delle indennità e compensi dovuti per la carica di
Presidente del Consiglio di Amministrazione d , dal 26 novembre 2013 (data della revoca), CP_2
al 20 giugno 2014 (data di approvazione del bilancio).
In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da CP_2
[...]
3) accertare la integrale ed esclusiva responsabilità del dott. nella sua qualità, Controparte_3 all'epoca dei fatti di cui è causa, di Amministratore Delegato e successivamente Amministratore Unico di per l'asserito danno sofferto da in ragione dei compensi liquidati Controparte_2 Controparte_2 in favore dell'attore o, altrimenti, in subordine, accertarne la parziale responsabilità per quella misura che il Tribunale riterrà dovuta e di giustizia;
pagina 2 di 18 4) condannare, per l'effetto, il dott. a tenere indenne e manlevare, per quanto di Controparte_3 ragione, l'odierno attore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento della riconvenzionale o, altrimenti, in subordine, condannarlo pro quota in uno con l'attore, in quanto concorrente nel danno sofferto dalla società per quella misura che il Tribunale riterrà dovuta e di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
Nell'interesse della convenuta : Controparte_1
“codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, voglia pregiudizialmente dichiarare inammissibile
l'avversa domanda per carenza di interesse;
nel merito rigettarla in quanto infondata, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Nell'interesse della convenuta Controparte_2 si conclude chiedendo che l'Ill.mo Tribunale intestato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia:
- in via principale, rigettare ovvero dichiarare inammissibili le avverse domande, mandando assolta da ogni avversa pretesa;
Controparte_2
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il sig. ha indebitamente percepito Parte_1
l'importo di € 205.774,72, per l'effetto condannandolo a restituire a il suddetto importo, CP_2 come documentato in corso di causa […], maggiorato di interessi dalla percezione delle singole mensilità del compenso sino al saldo.
- in ogni caso, con vittoria di competenze e spese del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con atto di citazione in riassunzione notificato il 24 aprile 2015, ha convenuto in Parte_1
giudizio la e (società in house providing della stessa , al Controparte_1 Controparte_6 CP_1
fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dalla revoca dalla carica di presidente del c.d.a. della società convenuta, asseritamente disposta in assenza di giusta causa.
A tal fine, l'attore (per quanto rileva) ha esposto in fatto che:
- in data 15.3.2011, la giunta regionale (con delibera n. 13/22) lo aveva nominato presidente del consiglio di amministrazione di (società in house della Regione AR, preposta alla fornitura di CP_2 CP_2 servizi e prestazioni informatiche;
d'ora in poi anche solo “la società”);
- secondo la delibera di nomina ed in base all'art. 19 dello Statuto societario allora in vigore, la durata della carica era stata stabilita in tre esercizi, con termine di scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e con effetto dalla costituzione del nuovo organo di amministrazione;
pagina 3 di 18 - ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, gli esercizi sociali si dovevano chiudere al 31 dicembre di ogni anno, trascorso il quale il consiglio di amministrazione avrebbe dovuto procedere alla formazione del bilancio entro 120 giorni, o entro 180 giorni (qualora si fossero verificate le condizioni di cui all'art. 2364, ultimo comma, del codice civile);
- l'incarico sarebbe dunque andato a scadere dalla data dell'assemblea per l'approvazione dell'ultimo bilancio successiva alla chiusura dell'esercizio sociale 2013, vale a dire entro 120 o 180 giorni dal
31.12.2013;
- alla luce dell'esito del referendum consultivo regionale del 6.5.2012 – concernente l'abolizione dei consigli di amministrazione di tutti gli enti e le agenzie regionali, e delle successive disposizioni dettate dall'art. 4, comma 4, del D.L. 95/2012, come convertito con legge 135/2012 – la Giunta regionale, con deliberazione n. 39/17 del 26.9.2012, aveva disposto che gli assessorati regionali competenti, previa modifica degli statuti delle società partecipate o controllate, alla scadenza dei c.d.a. in carica provvedessero ad affidarne l'amministrazione ad organi monocratici;
- tale modifica avrebbe dovuto trovare applicazione “con decorrenza dal primo rinnovo degli organi di amministrazione successivo alla data” della stessa delibera;
- ciò perché la trasformazione dei c.d.a. in organi monocratici, prima della loro naturale scadenza, avrebbe comportato, per giurisprudenza pacifica, la revoca senza giusta causa dei consiglieri, con i conseguenti risarcimenti in loro favore;
dunque, correttamente la aveva stabilito che la modifica CP_1
degli organi amministrativi dovesse applicarsi solo successivamente alla loro naturale scadenza;
- il c.d.a. della società, pertanto, sarebbe stato trasformato in organo monocratico, con decorrenza dalla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio successiva alla chiusura dell'esercizio sociale 2013, vale a dire entro 120 o 180 giorni dal 31 dicembre 2013, data stabilita per il rinnovo dell'organo;
- coerentemente con quanto sopra illustrato, l'organo amministrativo della società aveva predisposto una prima bozza di Statuto, nella quale era stato previsto che il passaggio al modello gestionale del c.d.a. a quello di amministratore unico, con decorrenza dal primo rinnovo dal consiglio di amministrazione;
- ciononostante, con deliberazione n. 16/2 del 9.4.2013, la con espresso richiamo alla delibera CP_1
n. 39/17 del 26.9.2012, nell'approvare lo schema del nuovo Statuto di , aveva previsto di CP_2 sostituire, con effetto immediato, all'organo collegiale un amministratore unico;
- di conseguenza, con nota prot. 6701 del 28 ottobre 2013, il Presidente della aveva invitato il CP_1 presidente del c.d.a. di a convocare senza indugio l'assemblea dei soci ai fini dell'adozione CP_2
del nuovo Statuto, senza la previsione di una disciplina transitoria;
- il collegio sindacale della società aveva rilevato l'illegittimità di tale modo di procedere, evidenziando che l'anticipata approvazione dello Statuto avrebbe comportato la revoca di fatto degli amministratori,
pagina 4 di 18 senza giusta causa, con conseguenti, presumibili, richieste di risarcimento danni da parte degli amministratori;
- inopinatamente, la con delibera n. 49/42 del 26.11.2013, aveva disposto la nomina del dott. CP_1
quale amministratore unico e la conseguente implicita revoca dell'attore dalla carica Controparte_3
di presidente, con decorrenza immediata (tale nomina era infatti avvenuta prima ancora che l'assemblea approvasse il nuovo Statuto);
- all'esito dell'approvazione del nuovo Statuto, i consiglieri di amministrazione ( e Controparte_3
si erano dimessi, mentre l'attore si era riservato di tutelare i propri diritti;
Persona_1
- quindi, aveva successivamente proposto, innanzi al TAR Sardegna, un ricorso per l'annullamento del provvedimento di nomina dell'amministratore unico della società (e di sua implicita revoca senza giusta causa), nonché per il risarcimento del danno e per la liquidazione dei compensi maturati e non liquidati;
- con sentenza n. 25 del 14.1.2015 il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto CP_2 di giurisdizione;
il processo era stato poi riassunto innanzi all'intestato Tribunale.
1.2 L'attore ha affermato che la revoca era stata adottata in assenza di giusta causa, con conseguente diritto al risarcimento del danno, stante il disposto degli artt. 2449 e 2383 c.c., ed ha altresì lamentato la violazione dei principi di legittimo affidamento e di buona fede contrattuale.
Sotto il primo profilo l'attore ha spiegato che:
- quando la con deliberazione n. 39/17 del 26.09.2012, aveva stabilito gli Controparte_1
indirizzi per la trasformazione dei consigli di amministrazione delle società controllate e/o partecipate in organi monocratici, aveva, contestualmente, previsto che tale modifica avrebbe dovuto trovare applicazione con decorrenza dal primo rinnovo degli organi di amministrazione, successivo all'emanazione della deliberazione 39/17 del 26.09.2012;
- la si era così auto-vincolata a sostituire i c.d.a. con un amministratore unico, secondo CP_1
una ben precisa tempistica;
- la deliberazione 39/17 non era mai stata revocata, neanche parzialmente, anzi era stata espressamente richiamata dall'Amministrazione regionale, sia quando era stato approvato il nuovo Statuto di , sia quando era stato nominato l'amministratore unico;
CP_2
- pertanto, risultava manifestamente illegittimo che la nomina dell'amministratore unico, nonché
l'approvazione del nuovo Statuto da parte dell'assemblea di , fossero intervenute CP_2
almeno 5 mesi prima della scadenza del consiglio di amministrazione in carica;
- mediante la nomina dell'amministratore, con decorrenza immediata e con l'approvazione del nuovo Statuto, che prevedeva, appunto, la figura dell'amministratore unico, il consiglio di pagina 5 di 18 amministrazione in carica, del quale l'attore risultava essere il presidente, era stato, di fatto, revocato senza giusta causa;
- in conseguenza della illegittimità della revoca, discendeva, per pacifica giurisprudenza, il diritto dell'attore al risarcimento dei danni patiti;
del resto, anche il legislatore nazionale quando, con
Decreto Legge n. 95 del 6.07.2012, art. 4 (doc. 11), aveva disposto la riduzione del numero dei componenti dei c.d.a. delle società controllate da Pubbliche Amministrazioni aveva, contestualmente, previsto che tale modifica avrebbe trovato applicazione con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
Quanto al legittimo affidamento ed alla violazione del principio di buona fede contrattuale, l'attore ha sottolineato e ribadito che la vincolandosi mediante la deliberazione 39/17 a nominare CP_1
l'amministratore unico della società solo dopo la naturale scadenza del c.d.a., aveva ingenerato un legittimo affidamento a ricoprire l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione sino al 30 aprile o, addirittura, sino al 30 giugno 2014; legittimo affidamento gravemente leso dalla revoca intervenuta il 26 novembre 2013.
Inoltre, risultava significativa la disparità di trattamento realizzata dall'amministrazione regionale nei confronti della società, rispetto a tutti gli altri enti strumentali ed aziende controllate dalla Regione, per le quali non era stato disposto l'anticipato scioglimento del c.d.a. rispetto alla naturale scadenza stabilita
(così era avvenuto, ad esempio, per , CP_7 Controparte_8 CP_9 [...]
ed . Controparte_10 Controparte_11
1.3 ha pertanto richiesto il risarcimento del danno, consistente nella mancata percezione Parte_1
delle indennità e dei compensi dovuti per la carica di presidente del consiglio di amministrazione di
, dal 26 novembre 2013 (data della revoca), al 20 giugno 2014 (data di approvazione del CP_2
bilancio), nonché nella lesione subita alla propria immagine e credibilità politica a causa della illegittima revoca senza causa dalla carica.
2.1 Si è costituita la società contestando la fondatezza della domanda e formulando Controparte_2 domanda riconvenzionale per il compenso indebitamente percepito dall'attore nel corso del suo mandato.
La società ha inteso, anzitutto, tratteggiare la peculiarità del caso in esame, ricordando, da un lato, che il legislatore nazionale, con il D.L. 95/2012 – avente natura di norma di riforma economica e sociale (Corte
Cost., sentenze 16 aprile 2014, n. 99 e 14 giugno 2012, n. 151), come tale applicabile anche alle Regioni
a statuto speciale – aveva previsto la liquidazione delle società pubbliche reputate inutili e lo snellimento degli organi di amministrazione delle società partecipate o controllate da enti pubblici;
dall'altro, che, ancor prima della suddetta riforma, nel referendum consultivo svoltosi il 6 maggio 2012, il corpo pagina 6 di 18 elettorale sardo si era espresso per l'abolizione dei consigli di amministrazione di tutti gli enti e le agenzie regionali.
La convenuta ha quindi dedotto che, nel suddetto contesto, si era imposto un deciso intervento della specie con riferimento alle società pubbliche in house providing, preposte all'erogazione di CP_1
fondamentali servizi di carattere specialistico, come Per questo motivo la Giunta regionale CP_2
aveva disposto di modificare lo Statuto di prevedendo che fosse gestita da un amministratore CP_2 unico “titolato” per le sue competenze manageriali.
Chiarito quanto sopra, la società ha allegato che:
- la modifica statutaria aveva potuto avere immediata attuazione per il fatto che due dei tre consiglieri di amministrazione avevano rassegnato le loro dimissioni dalla carica, informandone il socio nel corso dell'assemblea convocata per l'approvazione del nuovo Statuto;
- le suddette dimissioni erano state rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri di amministrazione prima dell'approvazione del nuovo Statuto (la circostanza trovava riscontro nel fatto che il dott.
uno dei membri del c.d.a., le aveva rese note durante l'assemblea alla quale non era CP_3 presente l'avv. altro membro del c.d.a.); Per_1
- né, sul punto, poteva essere equivocato il tenore della nota recante le dimissioni, posto che l'inciso
“facendo seguito all'approvazione del nuovo statuto” si riferisce non già alla decisione assembleare ma alla delibera adottata a monte dalla Giunta regionale;
- per effetto delle dimissioni e della successiva modifica dello Statuto, era divenuta impossibile la ricostituzione del Consiglio di amministrazione;
e tale circostanza rendeva assolutamente irrilevante la sussistenza o meno della “giusta causa”, comunque ravvisabile nel carattere prevalente dell'interesse pubblico perseguito e nell'esigenza di dare attuazione alla volontà manifestata dagli elettori.
Inoltre, la convenuta ha dedotto che, anche a voler ritenere che vi fosse stata una revoca dell'attore dalla carica di Presidente, ogni valutazione concernente la giusta causa non potesse comunque prescindere dal fatto che era ed è una società in house providing, il cui unico socio era ed è la CP_2 CP_1
che su di essa esercita un controllo analogo a quello svolto sugli enti strumentali. E tale
[...]
controllo si esplicherebbe, nella prospettazione della convenuta, anche attraverso il potere di revocare o rimuovere gli amministratori, non solo, per giusta causa, ma anche, in conseguenza di provvedimenti di macro organizzazione che incidono sulla struttura degli stessi enti.
La revoca dell'attore dalla presidenza del c.d.a. doveva pertanto ricondursi al rapporto di controllo analogo esplicato dalla sull'ente ed, in particolare, alla decisione della giunta regionale di CP_1
pagina 7 di 18 modificare lo Statuto della società, affidandone la gestione a un amministratore unico, attraverso l'adozione di un atto di macro-organizzazione (che non era stato impugnato dal . Pt_1
Dunque, la giusta causa era insita nell'esigenza di recepire, conformemente all'interesse pubblico, la volontà espressa dal popolo sardo che aveva imposto l'abolizione dei consigli di amministrazione degli enti strumentali, anche operanti in forma di società pubblica.
In definitiva, secondo la tesi della convenuta, attesa la natura di società in house di , la CP_2
aveva il potere, anche sulla base di atti di macro organizzazione rimasti inoppugnati, di nominare CP_1
e revocare i componenti del suo consiglio di amministrazione, prescindendo dalla sussistenza di una giusta causa, che comunque era rinvenibile nelle stringenti disposizioni in materia di riduzione della spesa imposte dalla normativa nazionale e dagli obblighi comunitari.
2.2 La convenuta ha poi contestato la pretesa dell'attore sotto un ulteriore profilo.
La società ha infatti evidenziato che la pretesa del fondata sulla circostanza che l'attore dovesse Pt_1 rimanere in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2014 e sul fatto che l'attore avesse diritto di percepire il compenso fissato per il Presidente] era ab origine infondata.
Secondo la società, infatti, l'attore, stante il disposto dell'articolo 5, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78 (convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122), ricoprendo la carica di consigliere del Comune di Capoterra – circostanza taciuta dallo stesso all'atto della nomina – non aveva diritto di percepire alcun compenso, ma esclusivamente un rimborso correlato alle spese sostenute per svolgere le funzioni di presidente del c.d.a..
In base alla citata disposizione, infatti, “ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute;
eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta”.
La società ha quindi concluso che l'attore non poteva rivendicare alcun compenso e/o indennità, in relazione al mandato conferitogli dalla Regione AR (pacificamente ricompresa tra le pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, dell'art. 1 della legge196/2009), posto che, all'epoca del suo insediamento e per tutta la durata dell'incarico di presidente del c.d.a. di , egli rivestiva CP_2
contestualmente la carica (elettiva) di consigliere del Comune di Capoterra (ed avendo quindi solo un diritto al rimborso delle spese sostenute e ad eventuali gettoni di presenza di importo non superiore ai 30 euro per ogni seduta).
Nella fattispecie, quindi, anche nell'ipotesi in cui il Magi fosse rimasto in carica, questi avrebbe al più potuto conseguire il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ed eventualmente (se pagina 8 di 18 previsto) un gettone di presenza. Da ciò conseguiva l'infondatezza delle sue domande, posto che l'attore non aveva subito alcun pregiudizio di natura patrimoniale per effetto della cessazione dalla carica di
Presidente del c.d.a. della società.
2.3 Sulla base delle suddette allegazioni, la società ha poi formulato domanda riconvenzionale, allegando che:
- dal maggio del 2001 l'attore aveva ricoperto, per tre legislature consecutive, la carica di consigliere comunale nel Comune di Capoterra;
e che, in relazione a tale carica, come la società aveva tardivamente appreso, egli aveva sempre percepito le indennità previste dalla legge;
- l'attore avrebbe dovuto svolgere le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione di CP_2
[.
senza compenso, avendo diritto al solo rimborso delle spese sostenute;
- pertanto, sulla base della normativa richiamata, l'attore aveva indebitamente percepito, oltre ai rimborsi spese sicuramente dovuti, un compenso che non gli spettava in quanto titolare di carica elettiva;
- in particolare, l'attore aveva indebitamente percepito, nel periodo intercorrente tra il 29 giugno del 2011
e il 28 novembre 2013, compensi per un ammontare complessivo di € 205.774,72 (somma dalla quale potevano essere sottratte somme per eventuali gettoni di presenza dovuti per la partecipazione alle sedute degli organi societari); da ciò derivava che il sig. oveva restituire alla società esponente l'importo Pt_1
sopra indicato, ovvero quello, maggiore o minore, determinato in corso di causa.
3. Si è costituita in giudizio anche la rivendicando la legittimità dell'operato della Controparte_1 giunta regionale, che si era determinata alla sostituzione dell'organo amministrativo della società – in veste di socio unico ed esercitando un potere di natura privatistica ex art. 2449 c.c. – sulla base della normativa nazionale di cui al decreto D.L. 95/2012 e dell'esito del referendum consultivo svoltosi il
6.5.2012, che aveva espresso un preciso indirizzo in ordine alla volontà del popolo sardo che avrebbe
“imposto” di snellire gli organi di amministrazione delle società partecipate o controllate da enti pubblici.
Peraltro, la modifica statutaria, che aveva determinato la trasformazione dell'organo amministrativo della società (da collegiale a monocratico) era stata accettata dalla maggioranza dei componenti dell'allora consiglio di amministrazione, i quali informalmente avevano manifestato la propria disponibilità, poi attuata nel corso dell'assemblea del 28.11.2013, a rassegnare le dimissioni dall'incarico di consiglieri del c.d.a. della società.
Sulla base della suddetta normativa e degli esiti del referendum, la ha specificamente contestato CP_1 che, nel caso di specie, non ricorresse un'ipotesi di giusta causa di revoca.
Sotto il profilo risarcitorio, la ha eccepito l'infondatezza della domanda risarcitoria, per assenza CP_1 degli elementi costitutivi dell'illecito (cfr. pagine 13 e 14 della comparsa) e, comunque, per l'applicabilità
pagina 9 di 18 dell'art. 5 co 5 del d.l. 78/2010, in virtù del quale il vrebbe avuto diritto solo al rimborso spese ed Pt_1
a gettoni di presenza.
4. Nel corso della prima udienza, l'attore ha contestato le difese delle convenute ed ha prodotto documentazione attestante la circostanza che la società e la erano a piena conoscenza della carica CP_1 elettiva dallo stesso ricoperta nell'ambito di altro ente locale.
L'attore ha quindi contestato la fondatezza della domanda riconvenzionale, eccependo il difetto di legittimazione attiva in capo alla società.
Si legge in proposito nelle memorie ex art. 183 co 6 n.1 c.p.c. dell'attore che:
“La domanda riconvenzionale è inammissibile, infondata e, comunque, irrilevante.
Difatti, si deve rilevare che:
1) l'art. 5 comma 5 del D.L. 78/2010 rappresenta una norma senza alcuna precettività in quanto sfornita di decreti e/o regolamenti attuativi;
2) l'art. 5 comma 5 del D.L. 78/2010 non risulta essere mai stato applicato, nei termini proposti dalla difesa di , dalla che, anche in casi di nomina diretta, paga e versa CP_2 Controparte_1
regolarmente i compensi a soggetti che, pur svolgendo attività politica, prestano la propria opera in organi collegiali (sarà cura in sede istruttoria dare pacifica dimostrazione di quanto quivi si afferma, anche attraverso testimonianze);
3) in ogni caso la normativa anzidetta non risulta applicabile a in quanto l'art. 5 co. 5 D.L. CP_2
78/2010 si riferisce esplicitamente a “qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196”, ossia al c.d. consolidato ISTAT. A tal proposito si fa rilevare che l'accesso agli atti amministrativi effettuato presso la sede ISTAT di
Cagliari ha dimostrato che “la società , avente C.F., P.IVA , REA Parte_2 P.IVA_2
CA-244574 non risulta presente nell'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del Settore delle
'Amministrazioni Pubbliche' (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.
229 del 30 settembre 2013. La società in questione risulta, invece, presente nell'elenco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 210 del 10 settembre 2014” (all. 1 prodotto all'udienza del
22.09.2015). In tal senso, sino al 2014, le disposizioni di cui al D.L. 78/2010 non si applicavano a
che, pertanto, non rientrando tra le Amministrazioni del c.d. "consolidato ISTAT", non ha CP_2
alcun titolo a vedersi "restituire" alcunché dal Sig. Pt_1
4) Non risponde al vero l'affermazione più volte riportata nella comparsa di costituzione di CP_2
[.
che il Sig. vrebbe omesso di comunicare a di ricoprire la carica di Consigliere Pt_1 CP_2
Comunale di Capoterra. Tale aspetto è smentito per tabulas. Il fatto che l'attore fosse Amministratore
pagina 10 di 18 Comunale era noto alla Regione Sardegna fin dal momento della designazione alla carica di Presidente
(all. 2 prodotto all'udienza del 22.09.2015) ed era, altresì, chiarissimo all'Amministratore delegato,
Dott. al quale venne inviata la mail con il curriculum pochi giorni prima Controparte_3 dell'insediamento (all. 3 prodotto all'udienza del 22.09.2015) ed al quale, sempre, veniva inviata una mail in data 8 luglio 2011 (all. 4 prodotto all'udienza del 22.09.2015) nella quale veniva dato atto del fatto che l'attore fosse Consigliere Comunale di Capoterra. In tal senso il Dott. nella sua qualità CP_3
di Amministratore delegato, ergo di organo decisionale apicale della Società, avrebbe, ove fosse fondata la tesi di controparte, dovuto evitare di liquidare il compenso all'attore fin dal principio. Procedendo con la liquidazione dei compensi integrali a favore del Sig. enza mai eccepire alcunché e sebbene Pt_1
in pacifica conoscenza del suo ruolo di Consigliere Comunale di Capoterra ha, pertanto, concorso direttamente a cagionare l'asserito danno sofferto da;
CP_2
5) Giova precisare che nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere che, nel caso di specie, l'incarico sia stato conferito all'attore da parte della (amministrazione ricompresa nel Controparte_1
consolidato ISTAT, e come tale sottoposta all'art. 5 co. 5 D.L. 78/2010), la domanda riconvenzionale risulterebbe palesemente inammissibile in quanto proposta da soggetto ( IT) privo di CP_2 legittimazione in tal senso (poiché estraneo all'affidamento dell'incarico all'attore)”.
Sin dalla prima udienza, l'attore ha poi chiesto al Tribunale di autorizzare la chiamata in causa di all'epoca della vicenda amministratore delegato di e poi Amministratore Controparte_3 CP_2
Unico, in qualità di terzo per sentirlo, in caso di accoglimento delle pretese formulate da , CP_2 condannare a tenere indenne e manlevare, per quanto di ragione, l'attore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole o, comunque, in subordine, per sentirlo condannare solidalmente o pro quota in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale presentata da avverso il Sig. in quanto CP_2 Pt_1
concorrente nel danno sofferto dalla Società e/o per culpa in vigilando.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, questi, nonostante la regolarità della notifica non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 14.03.2017.
***
La causa è stata successivamente istruita con soli documenti e viene decisa con la presente sentenza, all'esito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
***
5. Per il principio della ragione più liquida (che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di pagina 11 di 18 economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata - cfr., in termini espressi,
Cass. 11 novembre 2011, n. 23621 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass., sez. un., 12 ottobre 2011, n. 20932; Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883;
Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29523; Cass. 16 maggio 2006, n. 11356) la domanda dell'attore deve essere rigettata, in quanto il profilo di danno lamentato discende dal mancato percepimento di emolumenti che, dall'origine, non spettavano al in conseguenza della diretta applicazione dell'art. Pt_1
5 co 5 del D.L. 78/2010 e della conseguente operatività del principio di gratuità degli incarichi conferiti dalle p.a. ai detentori di cariche elettive (risulta pertanto superfluo scrutinare la questione inerente l'effettiva sussistenza di una revoca – esplicita od implicita – e la presenza o meno di una giusta causa a sostegno della stessa).
5.1 Giova anzitutto premettere che la è una società a totale capitale pubblico, che vede Controparte_2
quale socio unico la Controparte_1
La società, in conformità al modello in house providing, è soggetta a poteri di direzione e controllo da parte della RAS, di tipo analogo a quello esercitato sui propri servizi, secondo contenuti e modalità stabiliti dalla giunta regionale (cfr. Statuto in atti).
L'art. 19 dello Statuto vigente al momento del conferimento dell'incarico all'attore stabiliva che “...la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri anche non Soci la cui nomina, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, è riservata al Presidente della RAS, previa conforme delibera della Giunta”; il successivo art. 20 – dando attuazione al disposto dell'art. 2468 co 3 c.c. in materia di società a responsabilità limitata – stabiliva inoltre che: “Non sono attribuiti particolari diritti amministrativi ad alcun socio, fatta eccezione per i seguenti diritti, attribuiti in via esclusiva alla RAS – che verranno esercitati dal Presidente previa conforme deliberazione della Giunta – e precisamente: ...
– nomina e revoca del Consiglio di amministrazione e determinazione dell'eventuale compenso;
...”.
Stante il richiamo espresso alla norma e la contestuale previsione di un potere di revoca, attribuito in via esclusiva alla non possono dunque esservi grossi dubbi circa la diretta applicabilità della CP_1 disposizione di cui all'art. 2449 c.c. (dettata per le s.p.a.) alla società (a responsabilità limitata) convenuta.
5.2 Ciò posto, al fine di decidere, rilevano due circostanze, non contestate e documentalmente dimostrate:
1) l'incarico all'attore di presiedere la società era stato conferito dal Presidente della Controparte_1
previa delibera della giunta regionale e, dunque, dalla stessa (in proposito può essere richiamata CP_1 la delibera di nomina di cui al doc. 7, delibera n. 13/22 del 15.3.2011); 2) l'attore rivestiva al momento della nomina (e per tutta la durata dell'incarico) la carica di consigliere del Comune di Capoterra [l'attore ha sul punto offerto – ma la circostanza (nella presente sede) è irrilevante – ampia dimostrazione che pagina 12 di 18 società e Regione erano ben a conoscenza del fatto che lui ricoprisse la predetta carica elettiva (cfr. docc. prodotti in sede di prima udienza)].
Ebbene, il decreto legge 31.5.2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), all'art. 5 co 5 stabilisce che: “Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute;
eventuali gettoni di presenza non possono superare
l'importo di 30 euro a seduta. (...)”.
Pertanto, pacifico che la rientri (così come vi rientrava al momento del conferimento CP_1 dell'incarico) tra le amministrazioni di cui al “comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.
196”, l'attore non aveva alcun diritto a percepire alcun compenso;
con la conseguenza ulteriore che non può vantare alcun diritto alle indennità rivendicate, per il periodo successivo alla sua sostituzione.
5.4 L'attore ha contestato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 5 richiamato per plurime ragioni, che risultano tuttavia tutte infondate.
5.4.1 Sostiene, anzitutto, il Magi che l'art. 5 co 5 del D.L. 78/2010 non avrebbe mai trovato attuazione nel nostro ordinamento, non essendo mai stati emanati i regolamenti attuativi necessari per la sua effettiva vincolatività.
La contestazione è inconsistente. La disposizione contiene all'evidenza un precetto, generale ed astratto, immediatamente vincolante, che non necessita di alcun regolamento attuativo per divenire operativo, con la conseguenza che la sua vincolatività discende dalla sua entrata in vigore, che è avvenuta nel giugno del 2010, in un momento ben antecedente alla nomina del Magi quale presidente del c.d.a. della società
(che risale al marzo del 2011).
5.4.2 In secondo luogo, la circostanza che, a dire dell'attore, la disposizione non sarebbe mai stata applicata dalla agli altri enti partecipati o controllati – in disparte il fatto che l'affermazione CP_1
risulta indimostrata – risulta del tutto inconferente, non comprendendosi per quale motivo ciò dovrebbe in qualche modo giustificare un compenso percepito in violazione di legge.
5.4.3 In terzo luogo, l'attore afferma che la normativa anzidetta non risulterebbe applicabile alla società, perché l'art. 5 co. 5 D.L. 78/2010 si riferirebbe esplicitamente a “qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196”, ossia al c.d. consolidato ISTAT, in cui la società non rientrava al momento del conferimento dell'incarico. eccepisce, in particolare, che la società risulterebbe presente nel settore delle Parte_1
amministrazioni pubbliche, i cui conti concorrono alla costruzione del conto economico consolidato, solo pagina 13 di 18 a partire dal 10.9.2014 e, dunque, le disposizioni di cui al D.L. 78/2010, nel 2011, non dovrebbero applicarsi alla stessa, quantomeno sino al settembre 2014.
La contestazione è inconferente, perché la circostanza che la società non rientrasse tra le amministrazioni richiamate dalla disposizione è irrilevante: l'incarico di presidente del c.d.a. è stato infatti conferito dalla amministrazione pacificamente rientrante nel novero delle amministrazioni richiamate dalla CP_1
disposizione citata. Così come irrilevante è la circostanza che sia la società che la fossero a CP_1
conoscenza del fatto che il rivestisse la carica elettiva di consigliere comunale;
ciò semmai Pt_1
rilevando sul versante della responsabilità erariale, che non viene qui in alcun modo scrutinata.
5.4.4 L'attore assume inoltre che l'art. 5 co 5 del D.L. 78/2010 potrebbe trovare ragionevole applicazione solo nell'ipotesi in cui la carica elettiva sia ricoperta dall' “incaricato” nell'ambito della medesima amministrazione conferente l'incarico, circostanza non ricorrente nel caso di specie, ove il era Pt_1 consigliere comunale del Comune di Capoterra, non rivestendo alcun ruolo nell'ambito della amministrazione regionale.
Anche tale tesi risulta infondata. Il tenore letterale della disposizione è inequivocabile: la regola della gratuità è estesa a “qualsiasi incarico”, inclusa la partecipazione ad organi collegiali “di qualsiasi tipo”;
e si noti che laddove la normativa di cui al D.L. 78/2010 ha inteso prevedere eccezioni, lo ha fatto espressamente (si legga a tal fine la seconda parte del medesimo comma cinque del richiamato articolo).
La suddetta interpretazione trova conforto in diverse pronunce delle sezioni consultive della Corte dei
Conti (si veda, tra le altre, il parere del 20.6.2022 reso dalla Corte dei Conti sezione . CP_2
In particolare, la Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, in data 18.3.2016, ha avuto modo di evidenziare che: “...il dispositivo normativo de qua persegue una duplice finalità: di contenimento dei costi per le pubbliche amministrazioni, e di contenimento delle retribuzioni corrisposte ai titolari di cariche elettive. Corollario di questa duplice ratio normativa è il disincentivo sia per i rappresentanti dei cittadini ad assumere altri incarichi oltre a quelli attribuiti elettivamente, sia per le pubbliche amministrazioni ad indirizzare la propria scelta verso titolari di cariche elettive piuttosto che verso altri professionisti, anche nel caso in cui l'amministrazione richiedente la prestazione sia diversa dall'ente presso il quale la persona in questione sia stata eletta.
La norma, infatti, dopo aver richiamato il regime delle incompatibilità vigente, non dispone un divieto di assunzione di ulteriori incarichi da parte dei titolari di cariche elettive, ma esclude la possibilità per costoro di percepire ulteriori emolumenti, facendo salvi i rimborsi spese e i gettoni di presenza per la partecipazione a sedute di organi. Il titolare della carica elettiva e le pubbliche amministrazioni, dunque, non possono non essere consapevoli della tendenziale gratuità dell'incarico conferito a tale soggetto dalle amministrazioni stesse”.
pagina 14 di 18 5.4.5 Deve infine essere superata l'eccezione di incostituzionalità formulata dall'attore, stante la sua evidente genericità: l'attore si è limitato a richiamare il disposto delle disposizioni di cui agli artt. 3, 4,
36 e 51 della Costituzione, senza indicare in alcun modo come la disposizione censurata determinerebbe una loro violazione.
Può comunque aggiungersi che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 151 del
2012, la norma di cui all'art. 5 co 5 del D.L. 78/2010, che introduce il principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle indicate pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive (inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo), il quale ha natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e “risponde alla ratio di evitare il cumulo di incarichi retribuiti e di perseguire in tal modo, attraverso un risparmio della spesa corrente, l'equilibrio della finanza pubblica complessiva. L'impugnata normativa è, pertanto, espressione di una scelta di fondo, diretta a connotare la disciplina settoriale degli incarichi conferiti ai titolari delle cariche elettive e, nel contempo, a ridurre gli oneri della finanza pubblica”.
Si tratta dunque di una disposizione che, in una prospettiva di contrasto alla crisi delle finanze pubbliche
– crisi tale da porre a repentaglio l'efficienza del servizio pubblico in sé e la stessa esistenza dello Stato
– detta nello specifico una regola strumentale a fronteggiare la cronica mancanza di liquidità degli enti territoriali e consentire dunque a tutte le amministrazioni (comprese quelle regionali e locali) di poter utilmente perseguire la cura degli interessi pubblici ad esse demandate.
Stante quanto sopra, non si rinviene alcuna violazione degli artt. 3, 4 e 51 della Costituzione, posto che, come evidenziatosi nel parere della Corte dei Conti sopra citato, non è disposto alcun divieto di assunzione di ulteriori incarichi da parte dei titolari di cariche elettive, essendo semplicemente esclusa la possibilità per costoro di percepire ulteriori emolumenti (facendo salvi i rimborsi spese e i gettoni di presenza per la partecipazione a sedute di organi); si tratta dunque di una limitazione che riguarda esclusivamente il compenso e che trova piena giustificazione in quanto sopra evidenziato. Nessun vulnus ai principi di cui alle disposizioni costituzionali indicate è, dunque, seriamente riscontrabile nella disciplina in questione, che esprime una scelta legislativa del tutto legittima, con il condivisibile intento di contenere e porre sotto controllo la spesa pubblica.
Quanto al parametro dell'art. 36, deve qui evidenziarsi che il diritto al compenso vantato dall'amministratore nei confronti di una società, anche a partecipazione pubblica, è riconducibile ad un rapporto di tipo societario e non è assimilabile né ad un contratto d'opera, né ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato (cfr. Cass. S.U. n. 1545/2017); la conseguenza è che per tale tipologia di compensi non trova neppure applicazione il disposto di cui all'art. 36 Cost. (cfr. in tal senso il parere reso dalla Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Abruzzo, 132/2019).
pagina 15 di 18 6. La domanda riconvenzionale formulata dalla società risulta invece fondata.
6.1 La società ha inteso, con la domanda in questione, formulare azione di ripetizione dell'indebito oggettivo.
Ebbene, la fondatezza della domanda emerge da quanto sopra chiarito in relazione alla gratuità dell'incarico conferito dalla rimanendo in esso pienamente dimostrato l'indebito oggettivo che CP_1
si è verificato (potendosi qui semplicemente richiamare quanto osservato ai punti 5.3 e 5.4 della presente motivazione).
6.2 In relazione alla domanda riconvenzionale formulata dalla società, l'attore ha tuttavia eccepito il difetto di legittimazione attiva della , essendo stata la a conferirgli l'incarico ed CP_2 CP_1
essendo dunque solo la (nella tesi sostenuta) il soggetto legittimato a ripetere quanto versatogli. CP_1
L'eccezione è infondata.
Il conferimento dell'incarico da parte della con la conseguente gratuità dello stesso, costituisce CP_1
infatti solo un elemento oggettivo della fattispecie dell'indebito, rispetto alla quale, soggetto legittimato a esercitare la relativa azione, è certamente la società, quale soggetto che ha indebitamente corrisposto all'amministratore un compenso che oggettivamente non gli spettava.
Non vi è dunque alcuna contraddizione nel fatto che l'incarico sia stato conferito dalla soggetto CP_1
diverso da quello legittimato alla ripetizione (la società), trattandosi di due fattispecie normative diverse, in cui la prima, determinata dall'applicazione dell'art. 5 co 5 del D.L. 78/2010, confluisce nella base oggettiva per l'applicazione della seconda, individuata autonomamente dall'art. 2033 c.c., senza alcuna possibilità di sovrapposizione dei due “piani” operativi delle disposizioni, né di compressione delle prerogative del soggetto che ha effettivamente versato quanto non dovuto.
La società, che è il soggetto che ha indebitamente corrisposto il compenso al er la durata del suo Pt_1
mandato, è pertanto pienamente legittimata alla azione di ripetizione qui formulata.
6.3 La società, con una quantificazione che è rimasta non contestata, ha allegato di aver versato all'attore la complessiva somma di Euro 205.774,72. deve pertanto essere condannato alla restituzione della suddetta somma in favore di Parte_1
Controparte_2
7. Le domande subordinate dell'attore sono infondate.
La società ha agito per la restituzione di quanto indebitamente corrisposto al ai sensi dell'art. 2033 Pt_1
c.c. e la domanda è risultata fondata.
A fronte di ciò, l'attore ha chiesto di “Accertare la integrale ed esclusiva responsabilità del dott.
nella sua qualità, all'epoca dei fatti di cui è causa, di Amministratore Delegato e Controparte_3 successivamente Amministratore Unico di per l'asserito danno sofferto da Controparte_2 CP_2
pagina 16 di 18 in ragione dei compensi liquidati in favore dell'attore o, altrimenti, in subordine, accertarne la CP_2
parziale responsabilità per quella misura che il Tribunale riterrà dovuta e di giustizia;
Condannare, per
l'effetto, il dott. a tenere indenne e manlevare, per quanto di ragione, l'odierno attore Controparte_3 da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento della riconvenzionale o, altrimenti, in subordine, condannarlo pro quota in uno con l'attore, in quanto concorrente nel danno sofferto dalla Società per quella misura che il Tribunale riterrà dovuta e di giustizia”.
Sul punto, occorre evidenziare che la società ha agito in via riconvenzionale, non per il risarcimento del danno, ma per la ripetizione di un indebito oggettivo, rispetto al quale la eventuale responsabilità dell'amministratore delegato risulta inconferente;
né quest'ultimo può essere chiamato a rispondere solidalmente rispetto alla obbligazione restitutoria, che ha ad oggetto, esclusivamente ed oggettivamente, la restituzione di quanto percepito dall'attore.
Per altro verso, la responsabilità erariale del e del non è oggetto del presente processo, CP_3 Pt_1
dunque l'eventuale danno prodottosi al patrimonio della società non può essere scrutinato, non venendo qui in considerazione alcuna obbligazione risarcitoria nei confronti della partecipata. Né il arebbe Pt_1
legittimato a far valere autonomamente la relativa azione, essendo all'evidenza privo di legittimazione attiva rispetto alla stessa.
Le domande subordinate risultano quindi infondate e devono essere rigettate.
***
Si deve tuttavia procedere alla trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti, per le eventuali determinazioni di competenza, rispetto ai fatti emersi nell'ambito della presente controversia.
***
Posto quanto sopra, le domande dell'attore devono essere integralmente rigettate;
mentre deve essere accolta la domanda riconvenzionale della società. deve pertanto essere condannato alla Parte_1
restituzione in favore di della somma di Euro 205.774,72, oltre interessi dalla Controparte_2
percezione delle singole mensilità del compenso sino al saldo. deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 CP_2
che vengono liquidate in Euro 9.142,00 oltre spese generali ed accessori;
e deve essere altresì
[...]
condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla liquidate Controparte_1
in Euro 7.052,00, tenendosi a tal fine conto della effettiva attività difensiva svolta in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande formulate in via principale da Parte_1
pagina 17 di 18 accoglie la domanda riconvenzionale formulata da e, per l'effetto, condanna Controparte_2 Parte_1
lla restituzione in favore della società della somma di Euro 205.774,72, oltre
[...] Controparte_2
interessi dalla percezione delle singole mensilità del compenso sino al saldo;
rigetta le domande formulate in via subordinata da Parte_1
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da che liquida in Parte_1 Controparte_2
Euro 9.142,00 oltre spese generali ed accessori;
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 Controparte_1
che liquida in Euro 7.052,00 oltre spese generali ed accessori.
[...]
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Bruno Malagoli dott. Gaetano Savona
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Sezione Specializzata Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gaetano Savona Presidente dott. Bruno Malagoli Giudice relatore dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3813/2015 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Capoterra, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Barberio, Stefano Porcu e Matteo Atzeni, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Studio Legale dei medesimi avvocati, alla Via Garibaldi
n. 105, in virtù di procura speciale alle liti resa a margine dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 11
c.p.a. depositato in data 30.04.2015
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Floriana Isola e Giovanni Parisi dell'Ufficio Legale dell'Ente, ed elettivamente domiciliata presso il medesimo Ufficio in Cagliari, al
Viale Trento n. 69, in virtù di procura speciale allegata all'Atto di costituzione di nuovo difensore in data
04.03.2021
CONVENUTA
e
(p. iva ) con sede in Cagliari, alla Via dei Giornalisti n. 6, in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti
Sergio Segneri e Daniela Piras, ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo Studio Legale dei pagina 1 di 18 medesimi avvocati, alla Via Sonnino n. 84, in virtù di procura speciale alle liti resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA nonché contro
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e residente in Controparte_3 C.F._2
Oristano
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dei motivi suesposti e contrariis rejectis, previo – ove necessario – accertamento della illiceità dei comportamenti e della illegittimità degli atti della
[...]
(con contestuale loro disapplicazione) Controparte_4 CP_2
1) Accertare e dichiarare il diritto dell'attore l risarcimento dei danni patiti consistenti Parte_1
nella mancata percezione delle indennità e compensi dovuti per la carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione di , dal 26 novembre 2013 (data della revoca) al 20 giugno 2014 (data di CP_2
approvazione del bilancio), a cagione della illegittima revoca dalla carica posta in essere illegittimamente e senza giusta causa, per fatto e comportamenti riconducibili alla Controparte_1
e a;
[...] CP_2
2) Condannare, per l'effetto, la al risarcimento di tutti Controparte_5
i danni patiti da nella misura pari: Parte_1
- al lordo, a Euro 50.049,966; al netto, a Euro 28.729,96 (salvo errore), oltre interessi nella misura legale e rivalutazione, o in quell'altra somma che codesto Illustrissimo Tribunale dovesse ritenere dovuta o di giustizia, per la mancata percezione delle indennità e compensi dovuti per la carica di
Presidente del Consiglio di Amministrazione d , dal 26 novembre 2013 (data della revoca), CP_2
al 20 giugno 2014 (data di approvazione del bilancio).
In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da CP_2
[...]
3) accertare la integrale ed esclusiva responsabilità del dott. nella sua qualità, Controparte_3 all'epoca dei fatti di cui è causa, di Amministratore Delegato e successivamente Amministratore Unico di per l'asserito danno sofferto da in ragione dei compensi liquidati Controparte_2 Controparte_2 in favore dell'attore o, altrimenti, in subordine, accertarne la parziale responsabilità per quella misura che il Tribunale riterrà dovuta e di giustizia;
pagina 2 di 18 4) condannare, per l'effetto, il dott. a tenere indenne e manlevare, per quanto di Controparte_3 ragione, l'odierno attore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento della riconvenzionale o, altrimenti, in subordine, condannarlo pro quota in uno con l'attore, in quanto concorrente nel danno sofferto dalla società per quella misura che il Tribunale riterrà dovuta e di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
Nell'interesse della convenuta : Controparte_1
“codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, voglia pregiudizialmente dichiarare inammissibile
l'avversa domanda per carenza di interesse;
nel merito rigettarla in quanto infondata, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Nell'interesse della convenuta Controparte_2 si conclude chiedendo che l'Ill.mo Tribunale intestato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia:
- in via principale, rigettare ovvero dichiarare inammissibili le avverse domande, mandando assolta da ogni avversa pretesa;
Controparte_2
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il sig. ha indebitamente percepito Parte_1
l'importo di € 205.774,72, per l'effetto condannandolo a restituire a il suddetto importo, CP_2 come documentato in corso di causa […], maggiorato di interessi dalla percezione delle singole mensilità del compenso sino al saldo.
- in ogni caso, con vittoria di competenze e spese del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con atto di citazione in riassunzione notificato il 24 aprile 2015, ha convenuto in Parte_1
giudizio la e (società in house providing della stessa , al Controparte_1 Controparte_6 CP_1
fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dalla revoca dalla carica di presidente del c.d.a. della società convenuta, asseritamente disposta in assenza di giusta causa.
A tal fine, l'attore (per quanto rileva) ha esposto in fatto che:
- in data 15.3.2011, la giunta regionale (con delibera n. 13/22) lo aveva nominato presidente del consiglio di amministrazione di (società in house della Regione AR, preposta alla fornitura di CP_2 CP_2 servizi e prestazioni informatiche;
d'ora in poi anche solo “la società”);
- secondo la delibera di nomina ed in base all'art. 19 dello Statuto societario allora in vigore, la durata della carica era stata stabilita in tre esercizi, con termine di scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e con effetto dalla costituzione del nuovo organo di amministrazione;
pagina 3 di 18 - ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, gli esercizi sociali si dovevano chiudere al 31 dicembre di ogni anno, trascorso il quale il consiglio di amministrazione avrebbe dovuto procedere alla formazione del bilancio entro 120 giorni, o entro 180 giorni (qualora si fossero verificate le condizioni di cui all'art. 2364, ultimo comma, del codice civile);
- l'incarico sarebbe dunque andato a scadere dalla data dell'assemblea per l'approvazione dell'ultimo bilancio successiva alla chiusura dell'esercizio sociale 2013, vale a dire entro 120 o 180 giorni dal
31.12.2013;
- alla luce dell'esito del referendum consultivo regionale del 6.5.2012 – concernente l'abolizione dei consigli di amministrazione di tutti gli enti e le agenzie regionali, e delle successive disposizioni dettate dall'art. 4, comma 4, del D.L. 95/2012, come convertito con legge 135/2012 – la Giunta regionale, con deliberazione n. 39/17 del 26.9.2012, aveva disposto che gli assessorati regionali competenti, previa modifica degli statuti delle società partecipate o controllate, alla scadenza dei c.d.a. in carica provvedessero ad affidarne l'amministrazione ad organi monocratici;
- tale modifica avrebbe dovuto trovare applicazione “con decorrenza dal primo rinnovo degli organi di amministrazione successivo alla data” della stessa delibera;
- ciò perché la trasformazione dei c.d.a. in organi monocratici, prima della loro naturale scadenza, avrebbe comportato, per giurisprudenza pacifica, la revoca senza giusta causa dei consiglieri, con i conseguenti risarcimenti in loro favore;
dunque, correttamente la aveva stabilito che la modifica CP_1
degli organi amministrativi dovesse applicarsi solo successivamente alla loro naturale scadenza;
- il c.d.a. della società, pertanto, sarebbe stato trasformato in organo monocratico, con decorrenza dalla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio successiva alla chiusura dell'esercizio sociale 2013, vale a dire entro 120 o 180 giorni dal 31 dicembre 2013, data stabilita per il rinnovo dell'organo;
- coerentemente con quanto sopra illustrato, l'organo amministrativo della società aveva predisposto una prima bozza di Statuto, nella quale era stato previsto che il passaggio al modello gestionale del c.d.a. a quello di amministratore unico, con decorrenza dal primo rinnovo dal consiglio di amministrazione;
- ciononostante, con deliberazione n. 16/2 del 9.4.2013, la con espresso richiamo alla delibera CP_1
n. 39/17 del 26.9.2012, nell'approvare lo schema del nuovo Statuto di , aveva previsto di CP_2 sostituire, con effetto immediato, all'organo collegiale un amministratore unico;
- di conseguenza, con nota prot. 6701 del 28 ottobre 2013, il Presidente della aveva invitato il CP_1 presidente del c.d.a. di a convocare senza indugio l'assemblea dei soci ai fini dell'adozione CP_2
del nuovo Statuto, senza la previsione di una disciplina transitoria;
- il collegio sindacale della società aveva rilevato l'illegittimità di tale modo di procedere, evidenziando che l'anticipata approvazione dello Statuto avrebbe comportato la revoca di fatto degli amministratori,
pagina 4 di 18 senza giusta causa, con conseguenti, presumibili, richieste di risarcimento danni da parte degli amministratori;
- inopinatamente, la con delibera n. 49/42 del 26.11.2013, aveva disposto la nomina del dott. CP_1
quale amministratore unico e la conseguente implicita revoca dell'attore dalla carica Controparte_3
di presidente, con decorrenza immediata (tale nomina era infatti avvenuta prima ancora che l'assemblea approvasse il nuovo Statuto);
- all'esito dell'approvazione del nuovo Statuto, i consiglieri di amministrazione ( e Controparte_3
si erano dimessi, mentre l'attore si era riservato di tutelare i propri diritti;
Persona_1
- quindi, aveva successivamente proposto, innanzi al TAR Sardegna, un ricorso per l'annullamento del provvedimento di nomina dell'amministratore unico della società (e di sua implicita revoca senza giusta causa), nonché per il risarcimento del danno e per la liquidazione dei compensi maturati e non liquidati;
- con sentenza n. 25 del 14.1.2015 il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto CP_2 di giurisdizione;
il processo era stato poi riassunto innanzi all'intestato Tribunale.
1.2 L'attore ha affermato che la revoca era stata adottata in assenza di giusta causa, con conseguente diritto al risarcimento del danno, stante il disposto degli artt. 2449 e 2383 c.c., ed ha altresì lamentato la violazione dei principi di legittimo affidamento e di buona fede contrattuale.
Sotto il primo profilo l'attore ha spiegato che:
- quando la con deliberazione n. 39/17 del 26.09.2012, aveva stabilito gli Controparte_1
indirizzi per la trasformazione dei consigli di amministrazione delle società controllate e/o partecipate in organi monocratici, aveva, contestualmente, previsto che tale modifica avrebbe dovuto trovare applicazione con decorrenza dal primo rinnovo degli organi di amministrazione, successivo all'emanazione della deliberazione 39/17 del 26.09.2012;
- la si era così auto-vincolata a sostituire i c.d.a. con un amministratore unico, secondo CP_1
una ben precisa tempistica;
- la deliberazione 39/17 non era mai stata revocata, neanche parzialmente, anzi era stata espressamente richiamata dall'Amministrazione regionale, sia quando era stato approvato il nuovo Statuto di , sia quando era stato nominato l'amministratore unico;
CP_2
- pertanto, risultava manifestamente illegittimo che la nomina dell'amministratore unico, nonché
l'approvazione del nuovo Statuto da parte dell'assemblea di , fossero intervenute CP_2
almeno 5 mesi prima della scadenza del consiglio di amministrazione in carica;
- mediante la nomina dell'amministratore, con decorrenza immediata e con l'approvazione del nuovo Statuto, che prevedeva, appunto, la figura dell'amministratore unico, il consiglio di pagina 5 di 18 amministrazione in carica, del quale l'attore risultava essere il presidente, era stato, di fatto, revocato senza giusta causa;
- in conseguenza della illegittimità della revoca, discendeva, per pacifica giurisprudenza, il diritto dell'attore al risarcimento dei danni patiti;
del resto, anche il legislatore nazionale quando, con
Decreto Legge n. 95 del 6.07.2012, art. 4 (doc. 11), aveva disposto la riduzione del numero dei componenti dei c.d.a. delle società controllate da Pubbliche Amministrazioni aveva, contestualmente, previsto che tale modifica avrebbe trovato applicazione con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
Quanto al legittimo affidamento ed alla violazione del principio di buona fede contrattuale, l'attore ha sottolineato e ribadito che la vincolandosi mediante la deliberazione 39/17 a nominare CP_1
l'amministratore unico della società solo dopo la naturale scadenza del c.d.a., aveva ingenerato un legittimo affidamento a ricoprire l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione sino al 30 aprile o, addirittura, sino al 30 giugno 2014; legittimo affidamento gravemente leso dalla revoca intervenuta il 26 novembre 2013.
Inoltre, risultava significativa la disparità di trattamento realizzata dall'amministrazione regionale nei confronti della società, rispetto a tutti gli altri enti strumentali ed aziende controllate dalla Regione, per le quali non era stato disposto l'anticipato scioglimento del c.d.a. rispetto alla naturale scadenza stabilita
(così era avvenuto, ad esempio, per , CP_7 Controparte_8 CP_9 [...]
ed . Controparte_10 Controparte_11
1.3 ha pertanto richiesto il risarcimento del danno, consistente nella mancata percezione Parte_1
delle indennità e dei compensi dovuti per la carica di presidente del consiglio di amministrazione di
, dal 26 novembre 2013 (data della revoca), al 20 giugno 2014 (data di approvazione del CP_2
bilancio), nonché nella lesione subita alla propria immagine e credibilità politica a causa della illegittima revoca senza causa dalla carica.
2.1 Si è costituita la società contestando la fondatezza della domanda e formulando Controparte_2 domanda riconvenzionale per il compenso indebitamente percepito dall'attore nel corso del suo mandato.
La società ha inteso, anzitutto, tratteggiare la peculiarità del caso in esame, ricordando, da un lato, che il legislatore nazionale, con il D.L. 95/2012 – avente natura di norma di riforma economica e sociale (Corte
Cost., sentenze 16 aprile 2014, n. 99 e 14 giugno 2012, n. 151), come tale applicabile anche alle Regioni
a statuto speciale – aveva previsto la liquidazione delle società pubbliche reputate inutili e lo snellimento degli organi di amministrazione delle società partecipate o controllate da enti pubblici;
dall'altro, che, ancor prima della suddetta riforma, nel referendum consultivo svoltosi il 6 maggio 2012, il corpo pagina 6 di 18 elettorale sardo si era espresso per l'abolizione dei consigli di amministrazione di tutti gli enti e le agenzie regionali.
La convenuta ha quindi dedotto che, nel suddetto contesto, si era imposto un deciso intervento della specie con riferimento alle società pubbliche in house providing, preposte all'erogazione di CP_1
fondamentali servizi di carattere specialistico, come Per questo motivo la Giunta regionale CP_2
aveva disposto di modificare lo Statuto di prevedendo che fosse gestita da un amministratore CP_2 unico “titolato” per le sue competenze manageriali.
Chiarito quanto sopra, la società ha allegato che:
- la modifica statutaria aveva potuto avere immediata attuazione per il fatto che due dei tre consiglieri di amministrazione avevano rassegnato le loro dimissioni dalla carica, informandone il socio nel corso dell'assemblea convocata per l'approvazione del nuovo Statuto;
- le suddette dimissioni erano state rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri di amministrazione prima dell'approvazione del nuovo Statuto (la circostanza trovava riscontro nel fatto che il dott.
uno dei membri del c.d.a., le aveva rese note durante l'assemblea alla quale non era CP_3 presente l'avv. altro membro del c.d.a.); Per_1
- né, sul punto, poteva essere equivocato il tenore della nota recante le dimissioni, posto che l'inciso
“facendo seguito all'approvazione del nuovo statuto” si riferisce non già alla decisione assembleare ma alla delibera adottata a monte dalla Giunta regionale;
- per effetto delle dimissioni e della successiva modifica dello Statuto, era divenuta impossibile la ricostituzione del Consiglio di amministrazione;
e tale circostanza rendeva assolutamente irrilevante la sussistenza o meno della “giusta causa”, comunque ravvisabile nel carattere prevalente dell'interesse pubblico perseguito e nell'esigenza di dare attuazione alla volontà manifestata dagli elettori.
Inoltre, la convenuta ha dedotto che, anche a voler ritenere che vi fosse stata una revoca dell'attore dalla carica di Presidente, ogni valutazione concernente la giusta causa non potesse comunque prescindere dal fatto che era ed è una società in house providing, il cui unico socio era ed è la CP_2 CP_1
che su di essa esercita un controllo analogo a quello svolto sugli enti strumentali. E tale
[...]
controllo si esplicherebbe, nella prospettazione della convenuta, anche attraverso il potere di revocare o rimuovere gli amministratori, non solo, per giusta causa, ma anche, in conseguenza di provvedimenti di macro organizzazione che incidono sulla struttura degli stessi enti.
La revoca dell'attore dalla presidenza del c.d.a. doveva pertanto ricondursi al rapporto di controllo analogo esplicato dalla sull'ente ed, in particolare, alla decisione della giunta regionale di CP_1
pagina 7 di 18 modificare lo Statuto della società, affidandone la gestione a un amministratore unico, attraverso l'adozione di un atto di macro-organizzazione (che non era stato impugnato dal . Pt_1
Dunque, la giusta causa era insita nell'esigenza di recepire, conformemente all'interesse pubblico, la volontà espressa dal popolo sardo che aveva imposto l'abolizione dei consigli di amministrazione degli enti strumentali, anche operanti in forma di società pubblica.
In definitiva, secondo la tesi della convenuta, attesa la natura di società in house di , la CP_2
aveva il potere, anche sulla base di atti di macro organizzazione rimasti inoppugnati, di nominare CP_1
e revocare i componenti del suo consiglio di amministrazione, prescindendo dalla sussistenza di una giusta causa, che comunque era rinvenibile nelle stringenti disposizioni in materia di riduzione della spesa imposte dalla normativa nazionale e dagli obblighi comunitari.
2.2 La convenuta ha poi contestato la pretesa dell'attore sotto un ulteriore profilo.
La società ha infatti evidenziato che la pretesa del fondata sulla circostanza che l'attore dovesse Pt_1 rimanere in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2014 e sul fatto che l'attore avesse diritto di percepire il compenso fissato per il Presidente] era ab origine infondata.
Secondo la società, infatti, l'attore, stante il disposto dell'articolo 5, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78 (convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122), ricoprendo la carica di consigliere del Comune di Capoterra – circostanza taciuta dallo stesso all'atto della nomina – non aveva diritto di percepire alcun compenso, ma esclusivamente un rimborso correlato alle spese sostenute per svolgere le funzioni di presidente del c.d.a..
In base alla citata disposizione, infatti, “ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute;
eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta”.
La società ha quindi concluso che l'attore non poteva rivendicare alcun compenso e/o indennità, in relazione al mandato conferitogli dalla Regione AR (pacificamente ricompresa tra le pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, dell'art. 1 della legge196/2009), posto che, all'epoca del suo insediamento e per tutta la durata dell'incarico di presidente del c.d.a. di , egli rivestiva CP_2
contestualmente la carica (elettiva) di consigliere del Comune di Capoterra (ed avendo quindi solo un diritto al rimborso delle spese sostenute e ad eventuali gettoni di presenza di importo non superiore ai 30 euro per ogni seduta).
Nella fattispecie, quindi, anche nell'ipotesi in cui il Magi fosse rimasto in carica, questi avrebbe al più potuto conseguire il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ed eventualmente (se pagina 8 di 18 previsto) un gettone di presenza. Da ciò conseguiva l'infondatezza delle sue domande, posto che l'attore non aveva subito alcun pregiudizio di natura patrimoniale per effetto della cessazione dalla carica di
Presidente del c.d.a. della società.
2.3 Sulla base delle suddette allegazioni, la società ha poi formulato domanda riconvenzionale, allegando che:
- dal maggio del 2001 l'attore aveva ricoperto, per tre legislature consecutive, la carica di consigliere comunale nel Comune di Capoterra;
e che, in relazione a tale carica, come la società aveva tardivamente appreso, egli aveva sempre percepito le indennità previste dalla legge;
- l'attore avrebbe dovuto svolgere le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione di CP_2
[.
senza compenso, avendo diritto al solo rimborso delle spese sostenute;
- pertanto, sulla base della normativa richiamata, l'attore aveva indebitamente percepito, oltre ai rimborsi spese sicuramente dovuti, un compenso che non gli spettava in quanto titolare di carica elettiva;
- in particolare, l'attore aveva indebitamente percepito, nel periodo intercorrente tra il 29 giugno del 2011
e il 28 novembre 2013, compensi per un ammontare complessivo di € 205.774,72 (somma dalla quale potevano essere sottratte somme per eventuali gettoni di presenza dovuti per la partecipazione alle sedute degli organi societari); da ciò derivava che il sig. oveva restituire alla società esponente l'importo Pt_1
sopra indicato, ovvero quello, maggiore o minore, determinato in corso di causa.
3. Si è costituita in giudizio anche la rivendicando la legittimità dell'operato della Controparte_1 giunta regionale, che si era determinata alla sostituzione dell'organo amministrativo della società – in veste di socio unico ed esercitando un potere di natura privatistica ex art. 2449 c.c. – sulla base della normativa nazionale di cui al decreto D.L. 95/2012 e dell'esito del referendum consultivo svoltosi il
6.5.2012, che aveva espresso un preciso indirizzo in ordine alla volontà del popolo sardo che avrebbe
“imposto” di snellire gli organi di amministrazione delle società partecipate o controllate da enti pubblici.
Peraltro, la modifica statutaria, che aveva determinato la trasformazione dell'organo amministrativo della società (da collegiale a monocratico) era stata accettata dalla maggioranza dei componenti dell'allora consiglio di amministrazione, i quali informalmente avevano manifestato la propria disponibilità, poi attuata nel corso dell'assemblea del 28.11.2013, a rassegnare le dimissioni dall'incarico di consiglieri del c.d.a. della società.
Sulla base della suddetta normativa e degli esiti del referendum, la ha specificamente contestato CP_1 che, nel caso di specie, non ricorresse un'ipotesi di giusta causa di revoca.
Sotto il profilo risarcitorio, la ha eccepito l'infondatezza della domanda risarcitoria, per assenza CP_1 degli elementi costitutivi dell'illecito (cfr. pagine 13 e 14 della comparsa) e, comunque, per l'applicabilità
pagina 9 di 18 dell'art. 5 co 5 del d.l. 78/2010, in virtù del quale il vrebbe avuto diritto solo al rimborso spese ed Pt_1
a gettoni di presenza.
4. Nel corso della prima udienza, l'attore ha contestato le difese delle convenute ed ha prodotto documentazione attestante la circostanza che la società e la erano a piena conoscenza della carica CP_1 elettiva dallo stesso ricoperta nell'ambito di altro ente locale.
L'attore ha quindi contestato la fondatezza della domanda riconvenzionale, eccependo il difetto di legittimazione attiva in capo alla società.
Si legge in proposito nelle memorie ex art. 183 co 6 n.1 c.p.c. dell'attore che:
“La domanda riconvenzionale è inammissibile, infondata e, comunque, irrilevante.
Difatti, si deve rilevare che:
1) l'art. 5 comma 5 del D.L. 78/2010 rappresenta una norma senza alcuna precettività in quanto sfornita di decreti e/o regolamenti attuativi;
2) l'art. 5 comma 5 del D.L. 78/2010 non risulta essere mai stato applicato, nei termini proposti dalla difesa di , dalla che, anche in casi di nomina diretta, paga e versa CP_2 Controparte_1
regolarmente i compensi a soggetti che, pur svolgendo attività politica, prestano la propria opera in organi collegiali (sarà cura in sede istruttoria dare pacifica dimostrazione di quanto quivi si afferma, anche attraverso testimonianze);
3) in ogni caso la normativa anzidetta non risulta applicabile a in quanto l'art. 5 co. 5 D.L. CP_2
78/2010 si riferisce esplicitamente a “qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196”, ossia al c.d. consolidato ISTAT. A tal proposito si fa rilevare che l'accesso agli atti amministrativi effettuato presso la sede ISTAT di
Cagliari ha dimostrato che “la società , avente C.F., P.IVA , REA Parte_2 P.IVA_2
CA-244574 non risulta presente nell'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del Settore delle
'Amministrazioni Pubbliche' (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.
229 del 30 settembre 2013. La società in questione risulta, invece, presente nell'elenco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 210 del 10 settembre 2014” (all. 1 prodotto all'udienza del
22.09.2015). In tal senso, sino al 2014, le disposizioni di cui al D.L. 78/2010 non si applicavano a
che, pertanto, non rientrando tra le Amministrazioni del c.d. "consolidato ISTAT", non ha CP_2
alcun titolo a vedersi "restituire" alcunché dal Sig. Pt_1
4) Non risponde al vero l'affermazione più volte riportata nella comparsa di costituzione di CP_2
[.
che il Sig. vrebbe omesso di comunicare a di ricoprire la carica di Consigliere Pt_1 CP_2
Comunale di Capoterra. Tale aspetto è smentito per tabulas. Il fatto che l'attore fosse Amministratore
pagina 10 di 18 Comunale era noto alla Regione Sardegna fin dal momento della designazione alla carica di Presidente
(all. 2 prodotto all'udienza del 22.09.2015) ed era, altresì, chiarissimo all'Amministratore delegato,
Dott. al quale venne inviata la mail con il curriculum pochi giorni prima Controparte_3 dell'insediamento (all. 3 prodotto all'udienza del 22.09.2015) ed al quale, sempre, veniva inviata una mail in data 8 luglio 2011 (all. 4 prodotto all'udienza del 22.09.2015) nella quale veniva dato atto del fatto che l'attore fosse Consigliere Comunale di Capoterra. In tal senso il Dott. nella sua qualità CP_3
di Amministratore delegato, ergo di organo decisionale apicale della Società, avrebbe, ove fosse fondata la tesi di controparte, dovuto evitare di liquidare il compenso all'attore fin dal principio. Procedendo con la liquidazione dei compensi integrali a favore del Sig. enza mai eccepire alcunché e sebbene Pt_1
in pacifica conoscenza del suo ruolo di Consigliere Comunale di Capoterra ha, pertanto, concorso direttamente a cagionare l'asserito danno sofferto da;
CP_2
5) Giova precisare che nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere che, nel caso di specie, l'incarico sia stato conferito all'attore da parte della (amministrazione ricompresa nel Controparte_1
consolidato ISTAT, e come tale sottoposta all'art. 5 co. 5 D.L. 78/2010), la domanda riconvenzionale risulterebbe palesemente inammissibile in quanto proposta da soggetto ( IT) privo di CP_2 legittimazione in tal senso (poiché estraneo all'affidamento dell'incarico all'attore)”.
Sin dalla prima udienza, l'attore ha poi chiesto al Tribunale di autorizzare la chiamata in causa di all'epoca della vicenda amministratore delegato di e poi Amministratore Controparte_3 CP_2
Unico, in qualità di terzo per sentirlo, in caso di accoglimento delle pretese formulate da , CP_2 condannare a tenere indenne e manlevare, per quanto di ragione, l'attore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole o, comunque, in subordine, per sentirlo condannare solidalmente o pro quota in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale presentata da avverso il Sig. in quanto CP_2 Pt_1
concorrente nel danno sofferto dalla Società e/o per culpa in vigilando.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, questi, nonostante la regolarità della notifica non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 14.03.2017.
***
La causa è stata successivamente istruita con soli documenti e viene decisa con la presente sentenza, all'esito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
***
5. Per il principio della ragione più liquida (che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di pagina 11 di 18 economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata - cfr., in termini espressi,
Cass. 11 novembre 2011, n. 23621 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass., sez. un., 12 ottobre 2011, n. 20932; Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883;
Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29523; Cass. 16 maggio 2006, n. 11356) la domanda dell'attore deve essere rigettata, in quanto il profilo di danno lamentato discende dal mancato percepimento di emolumenti che, dall'origine, non spettavano al in conseguenza della diretta applicazione dell'art. Pt_1
5 co 5 del D.L. 78/2010 e della conseguente operatività del principio di gratuità degli incarichi conferiti dalle p.a. ai detentori di cariche elettive (risulta pertanto superfluo scrutinare la questione inerente l'effettiva sussistenza di una revoca – esplicita od implicita – e la presenza o meno di una giusta causa a sostegno della stessa).
5.1 Giova anzitutto premettere che la è una società a totale capitale pubblico, che vede Controparte_2
quale socio unico la Controparte_1
La società, in conformità al modello in house providing, è soggetta a poteri di direzione e controllo da parte della RAS, di tipo analogo a quello esercitato sui propri servizi, secondo contenuti e modalità stabiliti dalla giunta regionale (cfr. Statuto in atti).
L'art. 19 dello Statuto vigente al momento del conferimento dell'incarico all'attore stabiliva che “...la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri anche non Soci la cui nomina, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, è riservata al Presidente della RAS, previa conforme delibera della Giunta”; il successivo art. 20 – dando attuazione al disposto dell'art. 2468 co 3 c.c. in materia di società a responsabilità limitata – stabiliva inoltre che: “Non sono attribuiti particolari diritti amministrativi ad alcun socio, fatta eccezione per i seguenti diritti, attribuiti in via esclusiva alla RAS – che verranno esercitati dal Presidente previa conforme deliberazione della Giunta – e precisamente: ...
– nomina e revoca del Consiglio di amministrazione e determinazione dell'eventuale compenso;
...”.
Stante il richiamo espresso alla norma e la contestuale previsione di un potere di revoca, attribuito in via esclusiva alla non possono dunque esservi grossi dubbi circa la diretta applicabilità della CP_1 disposizione di cui all'art. 2449 c.c. (dettata per le s.p.a.) alla società (a responsabilità limitata) convenuta.
5.2 Ciò posto, al fine di decidere, rilevano due circostanze, non contestate e documentalmente dimostrate:
1) l'incarico all'attore di presiedere la società era stato conferito dal Presidente della Controparte_1
previa delibera della giunta regionale e, dunque, dalla stessa (in proposito può essere richiamata CP_1 la delibera di nomina di cui al doc. 7, delibera n. 13/22 del 15.3.2011); 2) l'attore rivestiva al momento della nomina (e per tutta la durata dell'incarico) la carica di consigliere del Comune di Capoterra [l'attore ha sul punto offerto – ma la circostanza (nella presente sede) è irrilevante – ampia dimostrazione che pagina 12 di 18 società e Regione erano ben a conoscenza del fatto che lui ricoprisse la predetta carica elettiva (cfr. docc. prodotti in sede di prima udienza)].
Ebbene, il decreto legge 31.5.2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), all'art. 5 co 5 stabilisce che: “Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute;
eventuali gettoni di presenza non possono superare
l'importo di 30 euro a seduta. (...)”.
Pertanto, pacifico che la rientri (così come vi rientrava al momento del conferimento CP_1 dell'incarico) tra le amministrazioni di cui al “comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.
196”, l'attore non aveva alcun diritto a percepire alcun compenso;
con la conseguenza ulteriore che non può vantare alcun diritto alle indennità rivendicate, per il periodo successivo alla sua sostituzione.
5.4 L'attore ha contestato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 5 richiamato per plurime ragioni, che risultano tuttavia tutte infondate.
5.4.1 Sostiene, anzitutto, il Magi che l'art. 5 co 5 del D.L. 78/2010 non avrebbe mai trovato attuazione nel nostro ordinamento, non essendo mai stati emanati i regolamenti attuativi necessari per la sua effettiva vincolatività.
La contestazione è inconsistente. La disposizione contiene all'evidenza un precetto, generale ed astratto, immediatamente vincolante, che non necessita di alcun regolamento attuativo per divenire operativo, con la conseguenza che la sua vincolatività discende dalla sua entrata in vigore, che è avvenuta nel giugno del 2010, in un momento ben antecedente alla nomina del Magi quale presidente del c.d.a. della società
(che risale al marzo del 2011).
5.4.2 In secondo luogo, la circostanza che, a dire dell'attore, la disposizione non sarebbe mai stata applicata dalla agli altri enti partecipati o controllati – in disparte il fatto che l'affermazione CP_1
risulta indimostrata – risulta del tutto inconferente, non comprendendosi per quale motivo ciò dovrebbe in qualche modo giustificare un compenso percepito in violazione di legge.
5.4.3 In terzo luogo, l'attore afferma che la normativa anzidetta non risulterebbe applicabile alla società, perché l'art. 5 co. 5 D.L. 78/2010 si riferirebbe esplicitamente a “qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196”, ossia al c.d. consolidato ISTAT, in cui la società non rientrava al momento del conferimento dell'incarico. eccepisce, in particolare, che la società risulterebbe presente nel settore delle Parte_1
amministrazioni pubbliche, i cui conti concorrono alla costruzione del conto economico consolidato, solo pagina 13 di 18 a partire dal 10.9.2014 e, dunque, le disposizioni di cui al D.L. 78/2010, nel 2011, non dovrebbero applicarsi alla stessa, quantomeno sino al settembre 2014.
La contestazione è inconferente, perché la circostanza che la società non rientrasse tra le amministrazioni richiamate dalla disposizione è irrilevante: l'incarico di presidente del c.d.a. è stato infatti conferito dalla amministrazione pacificamente rientrante nel novero delle amministrazioni richiamate dalla CP_1
disposizione citata. Così come irrilevante è la circostanza che sia la società che la fossero a CP_1
conoscenza del fatto che il rivestisse la carica elettiva di consigliere comunale;
ciò semmai Pt_1
rilevando sul versante della responsabilità erariale, che non viene qui in alcun modo scrutinata.
5.4.4 L'attore assume inoltre che l'art. 5 co 5 del D.L. 78/2010 potrebbe trovare ragionevole applicazione solo nell'ipotesi in cui la carica elettiva sia ricoperta dall' “incaricato” nell'ambito della medesima amministrazione conferente l'incarico, circostanza non ricorrente nel caso di specie, ove il era Pt_1 consigliere comunale del Comune di Capoterra, non rivestendo alcun ruolo nell'ambito della amministrazione regionale.
Anche tale tesi risulta infondata. Il tenore letterale della disposizione è inequivocabile: la regola della gratuità è estesa a “qualsiasi incarico”, inclusa la partecipazione ad organi collegiali “di qualsiasi tipo”;
e si noti che laddove la normativa di cui al D.L. 78/2010 ha inteso prevedere eccezioni, lo ha fatto espressamente (si legga a tal fine la seconda parte del medesimo comma cinque del richiamato articolo).
La suddetta interpretazione trova conforto in diverse pronunce delle sezioni consultive della Corte dei
Conti (si veda, tra le altre, il parere del 20.6.2022 reso dalla Corte dei Conti sezione . CP_2
In particolare, la Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, in data 18.3.2016, ha avuto modo di evidenziare che: “...il dispositivo normativo de qua persegue una duplice finalità: di contenimento dei costi per le pubbliche amministrazioni, e di contenimento delle retribuzioni corrisposte ai titolari di cariche elettive. Corollario di questa duplice ratio normativa è il disincentivo sia per i rappresentanti dei cittadini ad assumere altri incarichi oltre a quelli attribuiti elettivamente, sia per le pubbliche amministrazioni ad indirizzare la propria scelta verso titolari di cariche elettive piuttosto che verso altri professionisti, anche nel caso in cui l'amministrazione richiedente la prestazione sia diversa dall'ente presso il quale la persona in questione sia stata eletta.
La norma, infatti, dopo aver richiamato il regime delle incompatibilità vigente, non dispone un divieto di assunzione di ulteriori incarichi da parte dei titolari di cariche elettive, ma esclude la possibilità per costoro di percepire ulteriori emolumenti, facendo salvi i rimborsi spese e i gettoni di presenza per la partecipazione a sedute di organi. Il titolare della carica elettiva e le pubbliche amministrazioni, dunque, non possono non essere consapevoli della tendenziale gratuità dell'incarico conferito a tale soggetto dalle amministrazioni stesse”.
pagina 14 di 18 5.4.5 Deve infine essere superata l'eccezione di incostituzionalità formulata dall'attore, stante la sua evidente genericità: l'attore si è limitato a richiamare il disposto delle disposizioni di cui agli artt. 3, 4,
36 e 51 della Costituzione, senza indicare in alcun modo come la disposizione censurata determinerebbe una loro violazione.
Può comunque aggiungersi che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 151 del
2012, la norma di cui all'art. 5 co 5 del D.L. 78/2010, che introduce il principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle indicate pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive (inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo), il quale ha natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e “risponde alla ratio di evitare il cumulo di incarichi retribuiti e di perseguire in tal modo, attraverso un risparmio della spesa corrente, l'equilibrio della finanza pubblica complessiva. L'impugnata normativa è, pertanto, espressione di una scelta di fondo, diretta a connotare la disciplina settoriale degli incarichi conferiti ai titolari delle cariche elettive e, nel contempo, a ridurre gli oneri della finanza pubblica”.
Si tratta dunque di una disposizione che, in una prospettiva di contrasto alla crisi delle finanze pubbliche
– crisi tale da porre a repentaglio l'efficienza del servizio pubblico in sé e la stessa esistenza dello Stato
– detta nello specifico una regola strumentale a fronteggiare la cronica mancanza di liquidità degli enti territoriali e consentire dunque a tutte le amministrazioni (comprese quelle regionali e locali) di poter utilmente perseguire la cura degli interessi pubblici ad esse demandate.
Stante quanto sopra, non si rinviene alcuna violazione degli artt. 3, 4 e 51 della Costituzione, posto che, come evidenziatosi nel parere della Corte dei Conti sopra citato, non è disposto alcun divieto di assunzione di ulteriori incarichi da parte dei titolari di cariche elettive, essendo semplicemente esclusa la possibilità per costoro di percepire ulteriori emolumenti (facendo salvi i rimborsi spese e i gettoni di presenza per la partecipazione a sedute di organi); si tratta dunque di una limitazione che riguarda esclusivamente il compenso e che trova piena giustificazione in quanto sopra evidenziato. Nessun vulnus ai principi di cui alle disposizioni costituzionali indicate è, dunque, seriamente riscontrabile nella disciplina in questione, che esprime una scelta legislativa del tutto legittima, con il condivisibile intento di contenere e porre sotto controllo la spesa pubblica.
Quanto al parametro dell'art. 36, deve qui evidenziarsi che il diritto al compenso vantato dall'amministratore nei confronti di una società, anche a partecipazione pubblica, è riconducibile ad un rapporto di tipo societario e non è assimilabile né ad un contratto d'opera, né ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato (cfr. Cass. S.U. n. 1545/2017); la conseguenza è che per tale tipologia di compensi non trova neppure applicazione il disposto di cui all'art. 36 Cost. (cfr. in tal senso il parere reso dalla Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Abruzzo, 132/2019).
pagina 15 di 18 6. La domanda riconvenzionale formulata dalla società risulta invece fondata.
6.1 La società ha inteso, con la domanda in questione, formulare azione di ripetizione dell'indebito oggettivo.
Ebbene, la fondatezza della domanda emerge da quanto sopra chiarito in relazione alla gratuità dell'incarico conferito dalla rimanendo in esso pienamente dimostrato l'indebito oggettivo che CP_1
si è verificato (potendosi qui semplicemente richiamare quanto osservato ai punti 5.3 e 5.4 della presente motivazione).
6.2 In relazione alla domanda riconvenzionale formulata dalla società, l'attore ha tuttavia eccepito il difetto di legittimazione attiva della , essendo stata la a conferirgli l'incarico ed CP_2 CP_1
essendo dunque solo la (nella tesi sostenuta) il soggetto legittimato a ripetere quanto versatogli. CP_1
L'eccezione è infondata.
Il conferimento dell'incarico da parte della con la conseguente gratuità dello stesso, costituisce CP_1
infatti solo un elemento oggettivo della fattispecie dell'indebito, rispetto alla quale, soggetto legittimato a esercitare la relativa azione, è certamente la società, quale soggetto che ha indebitamente corrisposto all'amministratore un compenso che oggettivamente non gli spettava.
Non vi è dunque alcuna contraddizione nel fatto che l'incarico sia stato conferito dalla soggetto CP_1
diverso da quello legittimato alla ripetizione (la società), trattandosi di due fattispecie normative diverse, in cui la prima, determinata dall'applicazione dell'art. 5 co 5 del D.L. 78/2010, confluisce nella base oggettiva per l'applicazione della seconda, individuata autonomamente dall'art. 2033 c.c., senza alcuna possibilità di sovrapposizione dei due “piani” operativi delle disposizioni, né di compressione delle prerogative del soggetto che ha effettivamente versato quanto non dovuto.
La società, che è il soggetto che ha indebitamente corrisposto il compenso al er la durata del suo Pt_1
mandato, è pertanto pienamente legittimata alla azione di ripetizione qui formulata.
6.3 La società, con una quantificazione che è rimasta non contestata, ha allegato di aver versato all'attore la complessiva somma di Euro 205.774,72. deve pertanto essere condannato alla restituzione della suddetta somma in favore di Parte_1
Controparte_2
7. Le domande subordinate dell'attore sono infondate.
La società ha agito per la restituzione di quanto indebitamente corrisposto al ai sensi dell'art. 2033 Pt_1
c.c. e la domanda è risultata fondata.
A fronte di ciò, l'attore ha chiesto di “Accertare la integrale ed esclusiva responsabilità del dott.
nella sua qualità, all'epoca dei fatti di cui è causa, di Amministratore Delegato e Controparte_3 successivamente Amministratore Unico di per l'asserito danno sofferto da Controparte_2 CP_2
pagina 16 di 18 in ragione dei compensi liquidati in favore dell'attore o, altrimenti, in subordine, accertarne la CP_2
parziale responsabilità per quella misura che il Tribunale riterrà dovuta e di giustizia;
Condannare, per
l'effetto, il dott. a tenere indenne e manlevare, per quanto di ragione, l'odierno attore Controparte_3 da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento della riconvenzionale o, altrimenti, in subordine, condannarlo pro quota in uno con l'attore, in quanto concorrente nel danno sofferto dalla Società per quella misura che il Tribunale riterrà dovuta e di giustizia”.
Sul punto, occorre evidenziare che la società ha agito in via riconvenzionale, non per il risarcimento del danno, ma per la ripetizione di un indebito oggettivo, rispetto al quale la eventuale responsabilità dell'amministratore delegato risulta inconferente;
né quest'ultimo può essere chiamato a rispondere solidalmente rispetto alla obbligazione restitutoria, che ha ad oggetto, esclusivamente ed oggettivamente, la restituzione di quanto percepito dall'attore.
Per altro verso, la responsabilità erariale del e del non è oggetto del presente processo, CP_3 Pt_1
dunque l'eventuale danno prodottosi al patrimonio della società non può essere scrutinato, non venendo qui in considerazione alcuna obbligazione risarcitoria nei confronti della partecipata. Né il arebbe Pt_1
legittimato a far valere autonomamente la relativa azione, essendo all'evidenza privo di legittimazione attiva rispetto alla stessa.
Le domande subordinate risultano quindi infondate e devono essere rigettate.
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Si deve tuttavia procedere alla trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti, per le eventuali determinazioni di competenza, rispetto ai fatti emersi nell'ambito della presente controversia.
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Posto quanto sopra, le domande dell'attore devono essere integralmente rigettate;
mentre deve essere accolta la domanda riconvenzionale della società. deve pertanto essere condannato alla Parte_1
restituzione in favore di della somma di Euro 205.774,72, oltre interessi dalla Controparte_2
percezione delle singole mensilità del compenso sino al saldo. deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 CP_2
che vengono liquidate in Euro 9.142,00 oltre spese generali ed accessori;
e deve essere altresì
[...]
condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla liquidate Controparte_1
in Euro 7.052,00, tenendosi a tal fine conto della effettiva attività difensiva svolta in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande formulate in via principale da Parte_1
pagina 17 di 18 accoglie la domanda riconvenzionale formulata da e, per l'effetto, condanna Controparte_2 Parte_1
lla restituzione in favore della società della somma di Euro 205.774,72, oltre
[...] Controparte_2
interessi dalla percezione delle singole mensilità del compenso sino al saldo;
rigetta le domande formulate in via subordinata da Parte_1
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da che liquida in Parte_1 Controparte_2
Euro 9.142,00 oltre spese generali ed accessori;
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 Controparte_1
che liquida in Euro 7.052,00 oltre spese generali ed accessori.
[...]
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Bruno Malagoli dott. Gaetano Savona
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