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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 3818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3818 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 5109 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Rosina Maffei, in virtù di procura C.F._2 in atti
Appellanti
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara CP_1 C.F._3
Carbognani, in virtù di procura in atti
Appellato
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, – proprietario dell'appezzamento di terreno sito CP_1 nel comune di RO (BN), censito in catasto al foglio 14, p.lle 24, 25, confinante sul lato ovest con le p.lle 22 e 23 - conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Benevento (Sezione
Specializzata Agraria), e . Parte_2 Parte_1
Deduceva che: -in data 03.04.2017 gli veniva notificato il contratto preliminare di compravendita, dal quale emergeva che in merito alle particelle 22 e 23 venivano promesse in vendita le quote relativamente a 7/8 dell'intera estensione (complessiva di ha. 03.13.70) per un prezzo pari ad euro 90.000,00;
-in base a quanto proposto, non aveva espresso alcuna volontà all'acquisto dei relativi cespiti, in quanto cifra sproporzionata rispetto a quanto promesso ed in quanto venivano alienati solo i 7/8 della proprietà indivisa;
-con atto notarile del 25.07.2017, le convenute acquistavano per intero (1000/1000) e non solo per i 7/8, le predette particelle (unitamente alla particella 52) ad un prezzo pari ad euro
120.000,00, per un'estensione complessiva di ha. 04.95.27, tale da giungersi ad un prezzo pari ad euro 2,4229 al metro quadrato, quale importo notevolmente variato – nonché mai resogli noto -, rispetto al contratto preliminare di compravendita notificatogli. Ragion per cui, dato l'evidente contrasto – in termini di condizioni - tra l'atto notarile (in cui all'art. 10, co.3, le parti venditrici dichiaravano di non prestare alcuna garanzia circa l'esistenza di eventuali diritti di prelazione agraria spettanti a terzi, dimostrando di essere a conoscenza del diritto di prelazione spettante all'attore) e il predetto contratto, l'attore riteneva il contratto definitivo nullo, non avendo potuto lo stesso esercitare il diritto di prelazione agraria;
-possedendo tutti i requisiti – sia soggettivo che oggettivo - previsti dalla normativa vigente in materia di prelazione agraria, intendeva esercitare il proprio diritto di prelazione sulle suindicate particelle 22 e 23, in quanto confinanti col proprio appezzamento di terreno al foglio 14, p.lle 24 e 25.
Ciò premesso, l'attore così concludeva:
“dichiarare il diritto del Sig. alla prelazione e pertanto sussistendone i CP_1 presupposti riconoscere in capo al medesimo il diritto di riscatto sull'appezzamento di terreno, allocato in RO (BN) alla Località Limo, distinto catastalmente al foglio 14, particella 22 e p.lla 23 per una estensione complessiva di ha 03.13.70 con ogni dipendenza, servitù, in ogni caso come pervenuto con atto per Notar el 25.07.2017, Repertorio Per_1
n. 24105. Raccolta n. 11671 e per l'effetto dichiarare contra legem ed inefficace l'atto di vendita nei confronti di nata a [...] il [...] residente a[...]
Valle Cerase n. 3 82030 San Lorenzo Maggiore (BN) C.F.: e C.F._2
nata a [...] il [...] e residente in [...]
(BN) alla C.da Laurete n.8 C.F.: e, pertanto, disporre e/o ordinare che C.F._4
i precitati appezzamenti di terreno siano assegnati in favore del Sig. , CP_1 disponendo, al contempo, le modalità di deposito della somma dovuta e di ogni altro adempimento e/o formalità per il trasferimento dell'immobile; adottare ogni opportuno e necessario provvedimento, deinde ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Benevento di procedere alla relativa trascrizione;
condannare le controparti al pagamento delle spese tutte del giudizio, diritti e onorari, oltre IVA e Cpa a e 15% ex art. 14 T.F., come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario".
2. Si costituivano in giudizio e , contestando Parte_1 Parte_2 quanto ex adverso dedotto e si opponevano all'accoglimento della domanda, in quanto del tutto infondata.
Deducevano che:
-risultava insussistente il requisito oggettivo di cui all'art. 7, co. 2, n. 2, legge 817/1971, dal momento che il fondo oggetto di compravendita – alla data dei rispettivi atto notarile e contratto di compravendita - era condotto in fitto da (in virtù di contratto CP_2 datato 1.4.2003 e con scadenza naturale prevista per il 31.3.2018), tale da non potersi ritenere maturato alcun diritto di prelazione in capo all'istante sulle particelle in contestazione. Inoltre, la notifica del preliminare all' non era stata effettuata al fine di CP_1 denuntiatio ex art. 8, L. 817/1971, ma al solo scopo di appurare un eventuale interesse concreto all'acquisto dell'attore;
-risultavano insussistenti anche i residui requisiti – soggetti ed oggettivi - previsti ex art. 7, l.
817/1971 (e finanche previsto dall'art. 8, l. 690/65, al quale l'art. 7 rinvia), dato il carente supporto probatorio a sostegno di quanto asserito da parte dell'attore. Difatti, quest'ultimo non aveva fornito alcuna prova in ordine alla propria attività di coltivatore diretto svolta sui terreni di cui alle particelle 24 e 25, al requisito della mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto, all'effettiva qualifica di coltivatore diretto, alla capacità lavorativa della famiglia;
-l'istante era pervenuto ad un errato calcolo in merito alle valutazioni dei prezzi del metro quadrato delle particelle 22 e 23, dal momento che queste ultime andavano tenute distinte esaminando disgiuntamente il prezzo di euro 105.000,00 (accordato per le particelle 22 e
23) e quello pari ad euro 15.000,00 (accordato per la particella 52);
-in caso di accoglimento della domanda attorea, doveva corrispondere alle CP_1 convenute, pro quota, la somma complessiva di euro 105.000,00 e, inoltre, asserivano che la prova per testi articolata ex adverso non poteva che ritenersi inammissibile, in quanto non provante alcunché.
e così concludevano: Parte_1 Parte_2 “perché sia respinta la domanda proposta dal ricorrente e, in subordine, perché, accertato il diritto al riscatto del ricorrente, sia accertato l'obbligo di quest'ultimo a corrispondere alle resistenti la somma di € 105.000,00 da dividere pro quota tra le stesse, stabilendo, altresì, le relative modalità. Con vittoria di spese e competenze di causa e con distrazione.”.
3. Alla prima udienza, il Collegio rilevava d'ufficio l'incompetenza per materia della sezione agraria e, successivamente, il procedimento veniva assegnato al giudice unico.
4. Con sentenza n. 2283, pubblicata l'8.11.2021, il Tribunale di Benevento, così statuiva:
“1) Accoglie la domanda attorea di retratto agrario e per l'effetto, in relazione all'atto di compravendita per notar in data 25/7/2017 rep. n. 24105 racc. n. 11671, dichiara Per_1 la sostituzione di esso attore nella posizione sostanziale delle acquirenti CP_1
e limitatamente al fondo agricolo sito in RO Parte_1 Parte_2
(BN), riportato in catasto al foglio 14, p.lle 22 e 23 per il prezzo di euro 75.915,40 somma da corrispondere alle predette convenute
2) Condanna in solido le convenute al pagamento all'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 786,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ai difensori antistatari.”
In motivazione, deduceva che:
-in virtù della normativa vigente in materia di prelazione agraria, la domanda attorea di retratto agrario andava accolta;
-difatti, nel caso di specie, non vi era stata alcuna contestazione – in ogni caso, era stata acquisita sufficiente prova - in ordine alla contiguità dei fondi (quale documentalmente provata dall'attore), alla destinazione agricola del fondo e che la compravendita fosse avvenuta senza preventiva denuntiatio (la quale effettuata in precedenza avente ad oggetto un preliminare a differenti condizioni), all'insussistente vendita effettuata nel biennio precedente (quale circostanza negativa provata dall' mediante visura immobiliare); CP_1
-inoltre, considerato che l'attore aveva provato con documenti (cassetto previdenziale INPS, titolo di proprietà, iscrizione quale coltivatore diretto nella relativa sezione del registro delle imprese e nei relativi elenchi del Servizio contributi agricoli unificati, estratto contributi versati) di essere coltivatore diretto dal 1993 e che, invece, le convenute non avevano provveduto a fornire alcuna prova del summenzionato contratto di affitto (del quale si rilevava come affittuario la società Castello Ducale Srl, di cui rivestiva la CP_2 qualifica di legale rappresentante, nonché venditore pro quota del terreno de quo), non poteva che ritenersi legittimato a riscattare l'appezzamento di terreno oggetto CP_1 di causa (p.lle 22 e 23) alle medesime condizioni e prezzo rappresentate nel rogito notarile di compravendita. A sua volta, atteso che la compravendita aveva ad oggetto anche la p.lla
52, l'attore era tenuto a corrispondere alle convenute una somma pari ad euro 75.915,40.
5. e propongono appello. Parte_1 Parte_2
Con un unico motivo d'appello, le appellanti ritengono infondato quanto rappresentato da
, non avendo quest'ultimo né allegato - se non tardivamente, ovvero nella CP_1 seconda memoria ex art. 183, co. 6 cpc - la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti ex artt. 31 e 7, l. 590/65, né tantomeno provato i relativi elementi costitutivi della domanda, Inoltre, le predette appellanti asseriscono che il giudice di prime cure avrebbe – in base al mero dato formale dell'iscrizione di in appositi elenchi - CP_1 impropriamente ritenuto fornita la prova concernente la qualifica di coltivatore diretto in capo all'odierno appellato, così violando quanto disposto in materia dalla Suprema Corte, ovvero della necessaria dimostrazione dell'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio o della propria famiglia.
Ancora, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'anzidetto motivo di gravame, chiedono che – in base a quanto emerso in fase istruttoria - venga corrisposta, in conformità del prezzo attribuito agli atti alle particelle 22 e 23, una somma pari ad euro 105.000,00, rispetto all'incongruente somma riconosciutole dal Tribunale.
Così dedotto, hanno chiesto:
“ - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 2283 emessa dal Tribunale di Benevento in composizione monocratica in persona del Dott. Flavio CUSANI nel giudizio recante RG 360/2018 depositata 1'8.11.2021 e notificata l'11.11.2021, rigettare la domanda di retratto agrario formulata da nei confronti di e CP_1 Parte_1 Parte_2 relativamente all'atto di vendita dell'appezzamento di terreno sito in RO (BN) alla località Limo, identificato catastalmente al foglio 14, p.lla 22 e p.lla 23 dell'estensione complessiva di ha 03.13.70 come pervenuto con atto per notar del 25.07.2017, Per_1
Rep. 24105, Raccolta n. 11671;
-ordinare alla Conservatoria dei registri Immobiliari di Benevento di cancellare la trascrizione della sentenza n. 2283 emessa dal Tribunale di Benevento in composizione monocratica in persona del Dott. Flavio CUSANI nel giudizio recante RG 360/2018 depositata 1'8.11.2021
e notificata l'11.11.2021, con esonero da sua responsabilità;
- in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza gravata e di accoglimento della domanda di retratto, ed in parziale modifica della sentenza gravata, disporre che la somma da corrispondere alle odierne appellanti quale prezzo per il riscatto del fondo agricolo in RO (BN) individuato in catasto al Foglio 14 p.lle 22 e 23 sia pari ad euro 105.000,00 (centocinquemila/00).
- Condannare alle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al CP_1 procuratore che si dichiara antistatario.”.
6. Si costituisce . CP_1
In particolare, deduce che:
-è pretestuoso quanto appellato – in particolare nella parte in cui secondo l'appellante il tribunale avrebbe ritenuto provate determinate circostanze, solo perché non contestate - dal momento che quanto documentalmente versato in atti (tale da offrirne anche una prova orale) è stato ritenuto dal giudice di prime cure correttamente idoneo, tale da dimostrare la sussistenza, in capo all'odierno appellato, di tutti i requisiti previsti per l'esercizio del diritto di riscatto. Ragion per cui il Tribunale ha applicato correttamente il principio di non contestazione;
-è stata pienamente dimostrata la sussistenza del requisito concernente la circostanza ostativa dell'insediamento sul fondo compravenduto di un coltivatore diretto, tale da non potersi ritenere escluso – in base a quanto argomentato dalla difesa di e Parte_1
, ovvero della presenza di un affittuario coltivatore diretto sul fondo de quo – il Pt_2 diritto di prelazione del confinante, attesa l'assenza di qualsivoglia accordo (invocato da controparte e ritenuto, in prime cure, inefficace ex art. 7, co. 2, n. 2, l. 817/1971) contrattuale tra i proprietari e il coltivare stesso;
-controparte non può eccepire alcuna errata applicazione del principio della non contestazione, atteso il proprio comportamento incompatibile con la negazione della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo all'odierno appellato per l'esercizio del diritto di riscatto. Invero, le appellanti hanno manlevato i loro danti causa da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla violazione del diritto vantato dall' (così da CP_1 dimostrare di essere a conoscenza dell'anzidetto diritto);
-la notifica del preliminare di vendita pervenuta all'odierno appellato costituisce una - invalida ed irrituale - denuntiatio formulatagli a differenti condizioni da quelle poi realizzate (così come correttamente argomentato dal Tribunale), tale da ritenersi legittimato all'esercizio del retratto agrario;
-in merito a quanto statuito in ordine al prezzo di riscatto, quest'ultimo è stato correttamente calcolato.
Ha così concluso:
“Disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere il gravame proposto da e Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte la Parte_2 sentenza n. 2283 emessa dal Tribunale di Benevento, Il sezione, in data 03.11.2021, pubblicata in data 08.11.2021, notificata in data 11.11.2021.
Dichiarare in ogni caso il diritto di alla prelazione agraria e pertanto, Parte_3 sussistendone i presupposti, riconoscere in capo allo stesso il diritto di riscatto sull'appezzamento di terreno allocato in RO (BN), alla Località Limo, distinto catastalmente al foglio 14, particella 22 e particella 23, per una estensione complessiva di ha 03,13.70, con ogni dipendenza, servitù, in ogni caso come pervenuto con atto per Notar del25.07.2017, Repertorio n. 24105, raccolta n. 11671 e per l'effetto dichiarare Per_1 contra legem ed inefficace l'atto di vendita nei confronti di e Parte_2 Parte_1
e pertanto disporre e/o ordinare che i precitati appezzamenti di terreno siano
[...] assegnati in favore del sig. , disponendo al contempo le modalità di deposito CP_1 della somma dovuta e di ogni altro adempimento e/o formalità per il trasferimento dell'immobile; adottare ogni opportuno e necessario provvedimento, ordinando alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Benevento di procedere alla relativa trascrizione
Con vittoria di spese e competenze.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo comma dell'art. 8 della legge 590 del 1965, come modificato dall'art. 7 della legge 517 del 1971, recita: “In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della, superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”.
Il primo comma dell'art. 1 della legge 590 del 1965 recita: “Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame”.
Il secondo comma dell'art. 7 della legge 817 del 1971 ha esteso il diritto di prelazione regolato dall'art. 8 della legge 590 del 1965 anche “al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”.
2. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nello statuire che i requisiti, oggettivi e soggettivi, di cui all'art 8 della legge 590/65 e art. 7 della legge 817/1971 sono tutti indispensabili e concorrenti ai fini della sussistenza del diritto alla prelazione agraria, in quanto condizioni dell'azione, la cui prova incombe sul confinante retraente. Il giudice, che deve accertare la sussistenza dei requisiti, nei limiti delle contestazioni sollevate dalla controparte, ove si sia convinto che il retraente non abbia fornito adeguata dimostrazione di alcuna tra le suddette condizioni, può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi. (v. Cass. 537/2020; 7253/2013; 12893/2012).
3. Per coltivatore diretto deve intendersi chi si dedica, direttamente e abitualmente, alla coltivazione dei fondi e all'allevamento del bestiame, purché la forza lavoro dell'agricoltore e dei componenti del suo nucleo familiare che collaborano con lui nell'esercizio dell'attività non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità dell'azienda agricola.
4. La qualità di coltivatore diretto deve essere provata, dal soggetto che intende esercitare il diritto di prelazione, in concreto, trattandosi di nozione fatto. In particolare, il soggetto deve dimostrare di coltivare il fondo finitimo a quello sui cui vuole esercitare il diritto di prelazione – e non altri fondi (v. Cass. 1712/2010; 8595/2001; 13927/1991) - e, al fine di fornire la prova della effettiva, diretta ed abituale coltivazione del fondo, non sono sufficienti documenti che abbiano una finalità amministrativa o fiscale, come il fascicolo aziendale (v. Cass. 28374/2023), né è sufficiente la dimostrazione dell'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) (v. Cass. 123/2020;
1712/2010).
5. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la qualifica di coltivatore diretto spetta anche a chi coltiva il fondo in modo non professionale, né è richiesta una valutazione di prevalenza dell'attività agricola rispetto alle altre, oppure la verifica di quale sia la principale fonte di reddito dell'interessato, risultando sufficiente che l'attività di coltivazione sia esercitata in modo abituale e stabile (quini non occasionale) e che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo. Neanche la qualifica di coltivatore diretto è esclusa dalla circostanza che il soggetto svolga un'altra attività lavorativa principale, da cui trae un reddito superiore a quello (secondario) derivante dall'attività agricola (v.
Cass.13792/2018; 2019/2011; 12374/2001; Cass. n. 759/1995).
6. Tra gli elementi che connotano la qualifica di coltivatore diretto vi è anche la capacità lavorativa del nucleo familiare, che non deve essere inferiore ad un terzo della forza lavoro occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo finitimo e del fondo sui cui esercitare il diritto di prelazione (v. Cass. 12893/2012).
La Corte di legittimità ha chiarito che “la qualifica di coltivatore diretto va stabilita in base ad un rapporto di proporzionalità, per almeno un terzo, tra il fabbisogno di attività lavorativa del fondo oggetto della controversia e la forza lavorativa familiare che vi trova impiego. Il primo termine del rapporto, che è alla base del calcolo, è costituito da quel che occorre, in giornate lavorative, per far fronte alle normali necessità di coltivazione del detto fondo, tenuto conto della sua estensione, del tipo di coltura, del sistema di coltivazione e dell'ausilio di mezzi meccanici;
il secondo termine del rapporto, costituito dalla forza lavorativa propria dell'affittuario e della sua famiglia, non è quella in astratto disponibile ma quella che in concreto può essere impiegata nella coltivazione del fondo, con la conseguenza che, ove
l'affittuario sia nel godimento di una pluralità di fondi ai quali dedica l'attività lavorativa propria
e della sua famiglia, di ciò occorrerà tener conto ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza della proporzione richiesta con riferimento al fondo di cui si controverte” (v.
Cass. 10546/1990).
7. Al fine di valutare il requisito della forza lavoro, il giudice non deve limitarsi a considerare la sola estensione catastale del fondo confinante con quello oggetto di riscatto e di quest'ultimo, ma deve, altresì, verificare quale sia, da un lato, l'attività in concreto svolta da colui che si assume coltivatore diretto (eventualmente anche in campo extragricolo) e, dall'altro, se lo stesso, a qualsiasi titolo (comodato, affitto, comproprietà, ecc.), sia, o meno, nel godimento di altri fondi, tali da essere idonei ad assorbire la capacità lavorativa sua e della sua famiglia. (v. Cass. 1107/2006).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato come le attività ulteriori svolte dal coltivatore diretto possano avere una rilevanza, quando impediscano la possibilità di un effettivo esercizio, in modo stabile e continuativo, dell'attività di coltivatore del fondo (v. Cass.
9865/1997; 2618/1990).
8. AL sostiene che e abbiano tenuto un comportamento Parte_1 Pt_2 incompatibile con la contestazione, in capo all' dei requisiti per esercitare il diritto di CP_1 retratto agrario.
In particolare, evidenzia che a) non è credibile quanto affermato dalle appellanti, vale a dire che la notifica del preliminare in data 3.4.2017 sia stata fatta al mero scopo di verificare se l osse interessato all'acquisto; piuttosto, la notifica evidenziava che fosse noto che l CP_1 CP_1 fosse titolare di un diritto di prelazione, b) nel contratto preliminare del 9.2.2017 era previsto che il contratto stesso fosse sottoposto a condizione sospensiva integrata dal mancato esercizio della prelazione da parte dei confinanti coltivatori diretti;
c) nel contratto del
25.7.2017 era previsto che i venditori non prestassero alcuna garanzia circa l'esistenza di eventuali diritti di prelazione agraria spettanti a terzi confinanti e che le acquirenti manlevavano i venditori da ogni garanzia.
Deduce l quindi, che e sapessero che l ra titolare di un diritto CP_1 Parte_1 Pt_2 CP_1 di prelazione agraria.
L'accezione non è fondata.
8.1. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in tema di prelazione agraria, la comunicazione di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 (modificato dall'art. 8 della legge
n. 817 del 1971), non contenendo alcun riconoscimento implicito e costituendo solo
l'adempimento unilaterale di una formalità dovuta, proveniente dal proprietario alienante il fondo, soggetto diverso dall'eventuale acquirente del fondo, nei cui confronti deve essere fatto valere il diritto di riscatto, non può esonerare il retraente dall'onere della prova dell'esistenza dei requisiti richiesti per l'esercizio di tale diritto, che resta a suo carico secondo il principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ.” (v. Cass. 22187/2009; 10789/2000;
3836/1995).
8.2. Nella specie, la notifica del preliminare di vendita, da parte dei venditori, il 3.4.2017, non ha alcun valore di riconoscimento, in capo all' della sussistenza dei requisiti per CP_1 esercitare il diritto di prelazione.
La clausola contenuta nel contratto preliminare del 9.2.2017 ha un contenuto del tutto generico, a modo di clausola di stile;
la clausola contenuta nel contratto definitivo del
25.6.2017 non fa alcun cenno all' e per, altro, parla di “eventuali” diritti di prelazione CP_1 agraria. Pertanto, da tali clausole non emerge alcun riconoscimento della qualità di prelazionario in capo all' CP_1
8.3. Per altro, la non contestazione integra una sorta di relevatio ab onere probandi (v.
Cass.14589/2022; 32820/2023) intesa quale alleggerimento dell'onere probatorio gravante sull'attore e, pertanto, può maturare solo in giudizio.
Nella specie, e , in primo grado, hanno contestato che fosse Parte_1 Pt_2 CP_1 intestatario di tutti i requisiti richiesti dalla legge n. 590 del 1965 per l'esercizio della prelazione.
Pertanto, gli elementi indicati dall' - e appena analizzati - possono essere valutati solo CP_1 come elementi utili alla dimostrazione della esistenza di tutti i requisiti necessari per l'esercizio della prelazione. E, alla luce dei caratteri riscontrati in tali elementi, deve escludersi che abbiano un reale valenza probatoria.
9. AL deduce che le contestazioni sollevate dalle appellanti, in primo grado, in merito ai requisiti necessari per la qualifica di coltivatore diretto, sono state generiche.
Anche tale eccezione è infondata.
9.1. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, in tema di non contestazione, che il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (v. Cass. 10629/2024; 21075/2016).
Quindi, a fronte di una allegazione generica, la contestazione può legittimamente essere generica (v. Cass. 4747/2023)
9.2. Nella specie, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in merito alla CP_1 sussistenza delle necessarie condizioni per l'esercizio della prelazione agraria, si è limitato ad allegre quanto segue: “nella fattispecie, il sig. , possiede tutti i requisiti previti CP_1 dalla normativa vigente in materia di prelazione agraria, sia il requisito soggettivo che quello oggettivo, per cui, lo stesso con il presente atto intende riscattare i terreni censiti al foglio 14 particelle m. 22 e 2 individuati nel Comune di RO (BN), poiché lo stesso è coltivatore diretto, coltiva i propri fondi da oltre cinque anni, inoltre sul terreno contiguo messo in vendita non sono insediati affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti, e, soprattutto i terreni posti in vendita confinano materialmente con quelli coltivati dal prelazionario . In sede istruttoria, l nello stesso atto introduttivo, articolò i seguenti CP_1 CP_1 capitoli:
“vero che il sig. è imprenditore agricolo e conduce da diversi anni i fondi di sua
CP_1 proprietà”; “vero che il sig. lavora sia a mano che con l'ausilio di attrezzi agricoli gli
CP_1 appezzamenti di terreno in sua disponibilità”; “vero che l è coadiuvato da familiari nei
CP_1 lavori agricoli”; “vero che il sig. è confinante con gli appezzamenti di terreno oggetto
CP_1 della prelazione”; “vero che il sig. è coltivatore diretto e coltiva i propri fondi da piò di
CP_1 cinque anni”.
e , nel costituirsi nel giudizio di primo grado hanno contestato Parte_1 Pt_2 espressamente la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l'esercizio della prelazione. Hanno, in particolare, contestato: la prova che sul fondo oggetto di prelazione non vi fosse un affittuario (v. pg. 2); la mancanza di prova che coltivasse i CP_1 terreni finitimi (v. pg. 4); la prova della mancata vendita dei fondi rustici nel biennio precedente (v. pg. 5); l'esistenza della prova di una sufficiente forza lavoro (v. pg. 5-7).
9.3. Le allegazioni di in merito ai requisiti richiesti dalla legge 590 del 1965 per CP_1
l'esercizio della prelazione, nel concreto, sono stati assai generiche. A fronte di tali allegazioni generiche, e hanno sollevato puntuali contestazioni circa la Parte_1 Pt_2 sussistenza di ognuna delle condizioni legittimanti la domanda di retratto agrario.
9.4. Pertanto, deve escludersi che nel giudizio le appellanti abbiano sollevato contestazioni generiche;
dunque, non è configurabile alcuna maturazione di non contestazione.
10. Le appellanti criticano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la qualifica di coltivatore diretto in capo all' sulla base della documentazione da questi CP_1 prodotta (cassetto previdenziale INPS;
titolo di proprietà; iscrizione quale coltivatore diretto nella relativa sezione del registro delle imprese e nei relativi elenchi del Servizio contributi agricoli unificati;
estratto contributi versati).
A fondamento della doglianza sostengono che in primo grado, non ha neanche allegato CP_1 di essere in possesso di tutti requisiti necessari per essere definito coltivatore diretto e che lo stesso non ha fornito la prova della esistenza di tali requisiti, atteso che la documentazione indicata dal tribunale in sentenza non è sufficiente.
Il motivo di appello è fondato.
10.1. La sentenza di primo grado è errata nella parte in cui ha ritenuto provata la qualità di coltivatore diretto in capo all' sulla base dei documenti prodotti, tutti relativi a CP_1 certificazioni fiscali e ammnistrative. Alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, come detto, la prova della qualità di coltivatore diretto deve essere fondata su fatti concreti, vale a dire sulla concreta coltivazione del fondo finitimo a quello oggetto di domanda di prelazione, a mezzo della forza lavoro del coltivatore stesso e della sua famiglia, purchè tale capacità lavorativa raggiunga almeno un terzo della forza lavoro necessaria per la coltivazione abituale (e non occasionale) del terreno finitimo e del terreno oggetto di prelazione.
10.2. Quanto alla forza lavoro necessaria - come correttamente osservato dalle appellanti - non ha allegato nulla di specifico in primo grado. Si sono già riportate le uniche CP_1 allegazione contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in ordine ai requisiti necessari per l'esercizio del diritto di prelazione;
l'unico riferimento alla forza lavoro esercitata dai famigliari era contenuta in uno dei capitoli di prova orale articolati (“vero che il sig. è coadiuvato da familiari nei lavori agricoli”). CP_1
10.3. Con la memoria istruttoria ex art 183, comma 6, n. 2 cpc, nel giudizio di primo CP_1 grado, ha articolato alcuni capitoli di prova, volti a comprovare l'effettiva qualità di coltivatore diretto e, in particolare, l'attività lavorativa svolta da lui stesso e dai suo famigliari (“a) Vero
è che l'attore sin dal 1993, coltiva i propri terreni confinanti con le particelle compravendute alle convenute, occupandosi direttamente, personalmente, abitualmente e quotidianamente che i vigneti ed i frutteti ivi presenti siano sempre in ottime condizioni, ed in particolare vero
è che l'attore prepara e lavora il terreno, provvede all'estirpatura, erpicatura, fresatura, aratura, inerbimento, concimazione, arieggiamento ed innaffiatura dello stesso, pota viti e piante, sistema i pali dei filari, irrora viti e piante in modo da proteggerle da malattie e parassiti, elimina i cosiddetti “succhioni” (ramoscelli che spuntano sul fusto e che, per la loro disposizione, assorbono una notevole quantità di linfa a danno degli altri rami), pratica la
“scacchiatura” (asportazione dei germogli non uviferi), procede all'accollamento (lega i rami giovani ai filari), provvede alle operazioni di sfogliamento o cimatura, si occupa se necessario del diradamento dei grappoli, provvede alla schermatura, procede alla raccolta ed alla vendemmia, vende il raccolto o realizza vini, si occupa della rincalzatura dei ceppi per proteggerli dal freddo etc.
b) Vero è che a tale attività l'esponente si dedica e si è sempre dedicato personalmente, ricorrendo talvolta, soprattutto durante il periodo di vendemmia, all'aiuto dei suoi familiari, in particolare dei figli e della moglie che di tanto in tanto lo coadiuvano ed è vero che nello svolgimento di tale attività, impiega, ed ha sempre impiegato, tutti gli attrezzi del mestiere, da quelli più piccoli agli utensili da lavoro un po' più grandi, dai secchi alle tenaglie o forbici per la scacchiatura, dalle zappe, alle vanghe nonché un trattore alimentato a gasolio”).
Atteso che la prova orale richiesta dall' non è stata ammessa dal tribunale, in quanto CP_1 ritenuta irrilevante, l'appellato ha riproposto istanza istruttoria, articolando nuovamente i medesimi capitoli di prova.
10.4. Al di là della circostanza che in ordine alla forza lavoro esercitata dai famigliari l CP_1 non ha allegato nulla nel corso del giudizio di primo grado e che le uniche specificazione, in merito, sono contenute nel capitolo b) sopra riportato, questa Corte rileva che il capitolo b) in questione è del tutto generico e, per come formulato, del tutto irrilevante al fine di dimostrare quale apporto e in che misura i famigliari di contribuiscano alla coltivazione CP_1 del fondo finitimo e in che misura possano contribuire alla coltivazione anche del fondo da acquistare con l'accoglimento della domanda di riscatto.
In particolare, nel capitolo di prova:
-non è indicato neanche il numero di figli dell' che collaborerebbero con questi alla CP_1 coltivazione;
-non è indicato quando e quanto i figli aiuterebbero il padre nella coltivazione. precisa CP_1 che solo talvolta e di tanto in tanto i figli collaborerebbero;
- non è allegato se i figli e la moglie di svolgano altre attività lavorative e di che tipo. CP_1
10.5. Le indicazioni assai scarne contenute nell'unico capitolo di prova astrattamente rilevante non consentono di delineare, neanche grossolanamente, quale apporto i figli e la moglie di possano conferire alla lavorazione del fondo già in proprietà dell'appellato e CP_1 del fondo che questi vorrebbe riscattare. Premesso che manca il dato nel numero dei figli impegnati nella coltivazione – evidentemente, dato rilevante per calcolare la forza lavoro di questi -, non è dato intendere quanto i figli possano impegnarsi nella coltivazione: si CP_1 limita ad indicare un impegno saltuario, ma va ricordato che per la qualifica di coltivatore diretto la coltivazione deve essere non occasionale, ma costante – seppure non esclusiva.
Inoltre, la assenza di qualunche indicazione per quantificare l'impegno dei figli di e CP_1
l'assenza di informazioni in ordine ad eventuali altre attività lavorative svolte da questi, impedisce di valutare se l'attività svolta da insieme ai famigliari, raggiunga almeno un CP_1 terzo della forza lavoro necessaria per coltivare continuativamente il fondo da riscattare e il fondo finitimo.
10.6. La mancanza di elementi minimi per stimare l'asserito apporto dei figli (e anche della moglie) di nella coltivazione del fondo, oltre a rendere irrilevante l'espletamento della CP_1 prova orale, impedisce anche di disporre una CTU - come pure richiesto dall' – al fine di CP_1 stimare la capacità lavorativa del nucleo famigliare.
Una CTU disposta in assenza degli elementi già evidenziati non potrebbe fondarsi su dati necessari e, quindi, si risolverebbe o in una valutazione del tutto astratta o in un mezzo per colmare le lacune allegatorie e probatorie imputabili all' CP_1
10.7. Deve concludersi che non abbia provato quale sia la misura della capacità CP_1 lavorativa del nucleo famigliare e se tale capacità lavorativa raggiunga almeno un terzo di quella necessaria per la coltivazione del fondo finitimo e del fono da acquistare a mezzo del riscatto.
In assenza di tale prova, deve escludersi che sia stata provata la qualifica di coltivatore diretto in capo ad CP_1 10.8. Come già evidenziato, la mancata prova anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di riscatto comporta il rigetto della domanda, senza necessità di accertare la sussistenza degli altri requisiti.
11. Con l'accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata e, per l'effetto, deve essere rigettata la domanda di riscatto agrario avanzata da CP_1 ed avente ad oggetto il fondo agricolo sito in RO (BN), in Catasto al foglio 14, particelle
22 e 23.
12. Va ordinata, ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita da e della annotazione della sentenza di primo CP_1 grado.
13. In forza della riforma della sentenza di primo grado, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, come imposto dall'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
14. Per la regolazione delle spese del doppio grado di giudizio deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo del giudizio.
15. In ragione della regola della soccombenza (art. 91 cpc) le spese devono gravare su e vengono liquidate in favore del difensore antistatario delle appellanti. CP_1
16. Per la liquidazione deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
17. Il valore della controversia è determinato dal prezzo del terreno oggetto di domanda di riscatto, come indicato nel contratto di vendita del 25.7.2017.
Pertanto, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
18. Quanto al primo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%. Quindi, va liquidata la somma di euro 7.051,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
19. Quanto al secondo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 7.158,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accoglie l'appello promosso da e , riforma la Parte_1 Parte_2 sentenza del tribunale di Benevento n. 2283, pubblicata il 8.11.2021 e, per l'effetto, rigetta la domanda di riscatto agrario avanzata da , avente ad oggetto il fondo agricolo CP_1 sito in RO (BN), in Catasto al foglio 14, particelle 22 e 23;
b) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di retratto agrario e della annotazione della sentenza di primo grado del tribunale di Benevento n. 2283, pubblicata il 8.11.2021;
c) condanna al pagamento delle pese del doppio grado di giudizio, liquidando, CP_1 in favore del difensore antistatario di e , quanto al Parte_1 Parte_2 primo grado, la somma di euro 7.051,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa e, quanto al secondo grado, la somma di euro
7.158,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 8.7.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 5109 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Rosina Maffei, in virtù di procura C.F._2 in atti
Appellanti
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara CP_1 C.F._3
Carbognani, in virtù di procura in atti
Appellato
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, – proprietario dell'appezzamento di terreno sito CP_1 nel comune di RO (BN), censito in catasto al foglio 14, p.lle 24, 25, confinante sul lato ovest con le p.lle 22 e 23 - conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Benevento (Sezione
Specializzata Agraria), e . Parte_2 Parte_1
Deduceva che: -in data 03.04.2017 gli veniva notificato il contratto preliminare di compravendita, dal quale emergeva che in merito alle particelle 22 e 23 venivano promesse in vendita le quote relativamente a 7/8 dell'intera estensione (complessiva di ha. 03.13.70) per un prezzo pari ad euro 90.000,00;
-in base a quanto proposto, non aveva espresso alcuna volontà all'acquisto dei relativi cespiti, in quanto cifra sproporzionata rispetto a quanto promesso ed in quanto venivano alienati solo i 7/8 della proprietà indivisa;
-con atto notarile del 25.07.2017, le convenute acquistavano per intero (1000/1000) e non solo per i 7/8, le predette particelle (unitamente alla particella 52) ad un prezzo pari ad euro
120.000,00, per un'estensione complessiva di ha. 04.95.27, tale da giungersi ad un prezzo pari ad euro 2,4229 al metro quadrato, quale importo notevolmente variato – nonché mai resogli noto -, rispetto al contratto preliminare di compravendita notificatogli. Ragion per cui, dato l'evidente contrasto – in termini di condizioni - tra l'atto notarile (in cui all'art. 10, co.3, le parti venditrici dichiaravano di non prestare alcuna garanzia circa l'esistenza di eventuali diritti di prelazione agraria spettanti a terzi, dimostrando di essere a conoscenza del diritto di prelazione spettante all'attore) e il predetto contratto, l'attore riteneva il contratto definitivo nullo, non avendo potuto lo stesso esercitare il diritto di prelazione agraria;
-possedendo tutti i requisiti – sia soggettivo che oggettivo - previsti dalla normativa vigente in materia di prelazione agraria, intendeva esercitare il proprio diritto di prelazione sulle suindicate particelle 22 e 23, in quanto confinanti col proprio appezzamento di terreno al foglio 14, p.lle 24 e 25.
Ciò premesso, l'attore così concludeva:
“dichiarare il diritto del Sig. alla prelazione e pertanto sussistendone i CP_1 presupposti riconoscere in capo al medesimo il diritto di riscatto sull'appezzamento di terreno, allocato in RO (BN) alla Località Limo, distinto catastalmente al foglio 14, particella 22 e p.lla 23 per una estensione complessiva di ha 03.13.70 con ogni dipendenza, servitù, in ogni caso come pervenuto con atto per Notar el 25.07.2017, Repertorio Per_1
n. 24105. Raccolta n. 11671 e per l'effetto dichiarare contra legem ed inefficace l'atto di vendita nei confronti di nata a [...] il [...] residente a[...]
Valle Cerase n. 3 82030 San Lorenzo Maggiore (BN) C.F.: e C.F._2
nata a [...] il [...] e residente in [...]
(BN) alla C.da Laurete n.8 C.F.: e, pertanto, disporre e/o ordinare che C.F._4
i precitati appezzamenti di terreno siano assegnati in favore del Sig. , CP_1 disponendo, al contempo, le modalità di deposito della somma dovuta e di ogni altro adempimento e/o formalità per il trasferimento dell'immobile; adottare ogni opportuno e necessario provvedimento, deinde ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Benevento di procedere alla relativa trascrizione;
condannare le controparti al pagamento delle spese tutte del giudizio, diritti e onorari, oltre IVA e Cpa a e 15% ex art. 14 T.F., come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario".
2. Si costituivano in giudizio e , contestando Parte_1 Parte_2 quanto ex adverso dedotto e si opponevano all'accoglimento della domanda, in quanto del tutto infondata.
Deducevano che:
-risultava insussistente il requisito oggettivo di cui all'art. 7, co. 2, n. 2, legge 817/1971, dal momento che il fondo oggetto di compravendita – alla data dei rispettivi atto notarile e contratto di compravendita - era condotto in fitto da (in virtù di contratto CP_2 datato 1.4.2003 e con scadenza naturale prevista per il 31.3.2018), tale da non potersi ritenere maturato alcun diritto di prelazione in capo all'istante sulle particelle in contestazione. Inoltre, la notifica del preliminare all' non era stata effettuata al fine di CP_1 denuntiatio ex art. 8, L. 817/1971, ma al solo scopo di appurare un eventuale interesse concreto all'acquisto dell'attore;
-risultavano insussistenti anche i residui requisiti – soggetti ed oggettivi - previsti ex art. 7, l.
817/1971 (e finanche previsto dall'art. 8, l. 690/65, al quale l'art. 7 rinvia), dato il carente supporto probatorio a sostegno di quanto asserito da parte dell'attore. Difatti, quest'ultimo non aveva fornito alcuna prova in ordine alla propria attività di coltivatore diretto svolta sui terreni di cui alle particelle 24 e 25, al requisito della mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto, all'effettiva qualifica di coltivatore diretto, alla capacità lavorativa della famiglia;
-l'istante era pervenuto ad un errato calcolo in merito alle valutazioni dei prezzi del metro quadrato delle particelle 22 e 23, dal momento che queste ultime andavano tenute distinte esaminando disgiuntamente il prezzo di euro 105.000,00 (accordato per le particelle 22 e
23) e quello pari ad euro 15.000,00 (accordato per la particella 52);
-in caso di accoglimento della domanda attorea, doveva corrispondere alle CP_1 convenute, pro quota, la somma complessiva di euro 105.000,00 e, inoltre, asserivano che la prova per testi articolata ex adverso non poteva che ritenersi inammissibile, in quanto non provante alcunché.
e così concludevano: Parte_1 Parte_2 “perché sia respinta la domanda proposta dal ricorrente e, in subordine, perché, accertato il diritto al riscatto del ricorrente, sia accertato l'obbligo di quest'ultimo a corrispondere alle resistenti la somma di € 105.000,00 da dividere pro quota tra le stesse, stabilendo, altresì, le relative modalità. Con vittoria di spese e competenze di causa e con distrazione.”.
3. Alla prima udienza, il Collegio rilevava d'ufficio l'incompetenza per materia della sezione agraria e, successivamente, il procedimento veniva assegnato al giudice unico.
4. Con sentenza n. 2283, pubblicata l'8.11.2021, il Tribunale di Benevento, così statuiva:
“1) Accoglie la domanda attorea di retratto agrario e per l'effetto, in relazione all'atto di compravendita per notar in data 25/7/2017 rep. n. 24105 racc. n. 11671, dichiara Per_1 la sostituzione di esso attore nella posizione sostanziale delle acquirenti CP_1
e limitatamente al fondo agricolo sito in RO Parte_1 Parte_2
(BN), riportato in catasto al foglio 14, p.lle 22 e 23 per il prezzo di euro 75.915,40 somma da corrispondere alle predette convenute
2) Condanna in solido le convenute al pagamento all'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 786,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ai difensori antistatari.”
In motivazione, deduceva che:
-in virtù della normativa vigente in materia di prelazione agraria, la domanda attorea di retratto agrario andava accolta;
-difatti, nel caso di specie, non vi era stata alcuna contestazione – in ogni caso, era stata acquisita sufficiente prova - in ordine alla contiguità dei fondi (quale documentalmente provata dall'attore), alla destinazione agricola del fondo e che la compravendita fosse avvenuta senza preventiva denuntiatio (la quale effettuata in precedenza avente ad oggetto un preliminare a differenti condizioni), all'insussistente vendita effettuata nel biennio precedente (quale circostanza negativa provata dall' mediante visura immobiliare); CP_1
-inoltre, considerato che l'attore aveva provato con documenti (cassetto previdenziale INPS, titolo di proprietà, iscrizione quale coltivatore diretto nella relativa sezione del registro delle imprese e nei relativi elenchi del Servizio contributi agricoli unificati, estratto contributi versati) di essere coltivatore diretto dal 1993 e che, invece, le convenute non avevano provveduto a fornire alcuna prova del summenzionato contratto di affitto (del quale si rilevava come affittuario la società Castello Ducale Srl, di cui rivestiva la CP_2 qualifica di legale rappresentante, nonché venditore pro quota del terreno de quo), non poteva che ritenersi legittimato a riscattare l'appezzamento di terreno oggetto CP_1 di causa (p.lle 22 e 23) alle medesime condizioni e prezzo rappresentate nel rogito notarile di compravendita. A sua volta, atteso che la compravendita aveva ad oggetto anche la p.lla
52, l'attore era tenuto a corrispondere alle convenute una somma pari ad euro 75.915,40.
5. e propongono appello. Parte_1 Parte_2
Con un unico motivo d'appello, le appellanti ritengono infondato quanto rappresentato da
, non avendo quest'ultimo né allegato - se non tardivamente, ovvero nella CP_1 seconda memoria ex art. 183, co. 6 cpc - la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti ex artt. 31 e 7, l. 590/65, né tantomeno provato i relativi elementi costitutivi della domanda, Inoltre, le predette appellanti asseriscono che il giudice di prime cure avrebbe – in base al mero dato formale dell'iscrizione di in appositi elenchi - CP_1 impropriamente ritenuto fornita la prova concernente la qualifica di coltivatore diretto in capo all'odierno appellato, così violando quanto disposto in materia dalla Suprema Corte, ovvero della necessaria dimostrazione dell'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio o della propria famiglia.
Ancora, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'anzidetto motivo di gravame, chiedono che – in base a quanto emerso in fase istruttoria - venga corrisposta, in conformità del prezzo attribuito agli atti alle particelle 22 e 23, una somma pari ad euro 105.000,00, rispetto all'incongruente somma riconosciutole dal Tribunale.
Così dedotto, hanno chiesto:
“ - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 2283 emessa dal Tribunale di Benevento in composizione monocratica in persona del Dott. Flavio CUSANI nel giudizio recante RG 360/2018 depositata 1'8.11.2021 e notificata l'11.11.2021, rigettare la domanda di retratto agrario formulata da nei confronti di e CP_1 Parte_1 Parte_2 relativamente all'atto di vendita dell'appezzamento di terreno sito in RO (BN) alla località Limo, identificato catastalmente al foglio 14, p.lla 22 e p.lla 23 dell'estensione complessiva di ha 03.13.70 come pervenuto con atto per notar del 25.07.2017, Per_1
Rep. 24105, Raccolta n. 11671;
-ordinare alla Conservatoria dei registri Immobiliari di Benevento di cancellare la trascrizione della sentenza n. 2283 emessa dal Tribunale di Benevento in composizione monocratica in persona del Dott. Flavio CUSANI nel giudizio recante RG 360/2018 depositata 1'8.11.2021
e notificata l'11.11.2021, con esonero da sua responsabilità;
- in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza gravata e di accoglimento della domanda di retratto, ed in parziale modifica della sentenza gravata, disporre che la somma da corrispondere alle odierne appellanti quale prezzo per il riscatto del fondo agricolo in RO (BN) individuato in catasto al Foglio 14 p.lle 22 e 23 sia pari ad euro 105.000,00 (centocinquemila/00).
- Condannare alle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al CP_1 procuratore che si dichiara antistatario.”.
6. Si costituisce . CP_1
In particolare, deduce che:
-è pretestuoso quanto appellato – in particolare nella parte in cui secondo l'appellante il tribunale avrebbe ritenuto provate determinate circostanze, solo perché non contestate - dal momento che quanto documentalmente versato in atti (tale da offrirne anche una prova orale) è stato ritenuto dal giudice di prime cure correttamente idoneo, tale da dimostrare la sussistenza, in capo all'odierno appellato, di tutti i requisiti previsti per l'esercizio del diritto di riscatto. Ragion per cui il Tribunale ha applicato correttamente il principio di non contestazione;
-è stata pienamente dimostrata la sussistenza del requisito concernente la circostanza ostativa dell'insediamento sul fondo compravenduto di un coltivatore diretto, tale da non potersi ritenere escluso – in base a quanto argomentato dalla difesa di e Parte_1
, ovvero della presenza di un affittuario coltivatore diretto sul fondo de quo – il Pt_2 diritto di prelazione del confinante, attesa l'assenza di qualsivoglia accordo (invocato da controparte e ritenuto, in prime cure, inefficace ex art. 7, co. 2, n. 2, l. 817/1971) contrattuale tra i proprietari e il coltivare stesso;
-controparte non può eccepire alcuna errata applicazione del principio della non contestazione, atteso il proprio comportamento incompatibile con la negazione della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo all'odierno appellato per l'esercizio del diritto di riscatto. Invero, le appellanti hanno manlevato i loro danti causa da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla violazione del diritto vantato dall' (così da CP_1 dimostrare di essere a conoscenza dell'anzidetto diritto);
-la notifica del preliminare di vendita pervenuta all'odierno appellato costituisce una - invalida ed irrituale - denuntiatio formulatagli a differenti condizioni da quelle poi realizzate (così come correttamente argomentato dal Tribunale), tale da ritenersi legittimato all'esercizio del retratto agrario;
-in merito a quanto statuito in ordine al prezzo di riscatto, quest'ultimo è stato correttamente calcolato.
Ha così concluso:
“Disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere il gravame proposto da e Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte la Parte_2 sentenza n. 2283 emessa dal Tribunale di Benevento, Il sezione, in data 03.11.2021, pubblicata in data 08.11.2021, notificata in data 11.11.2021.
Dichiarare in ogni caso il diritto di alla prelazione agraria e pertanto, Parte_3 sussistendone i presupposti, riconoscere in capo allo stesso il diritto di riscatto sull'appezzamento di terreno allocato in RO (BN), alla Località Limo, distinto catastalmente al foglio 14, particella 22 e particella 23, per una estensione complessiva di ha 03,13.70, con ogni dipendenza, servitù, in ogni caso come pervenuto con atto per Notar del25.07.2017, Repertorio n. 24105, raccolta n. 11671 e per l'effetto dichiarare Per_1 contra legem ed inefficace l'atto di vendita nei confronti di e Parte_2 Parte_1
e pertanto disporre e/o ordinare che i precitati appezzamenti di terreno siano
[...] assegnati in favore del sig. , disponendo al contempo le modalità di deposito CP_1 della somma dovuta e di ogni altro adempimento e/o formalità per il trasferimento dell'immobile; adottare ogni opportuno e necessario provvedimento, ordinando alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Benevento di procedere alla relativa trascrizione
Con vittoria di spese e competenze.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo comma dell'art. 8 della legge 590 del 1965, come modificato dall'art. 7 della legge 517 del 1971, recita: “In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della, superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”.
Il primo comma dell'art. 1 della legge 590 del 1965 recita: “Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame”.
Il secondo comma dell'art. 7 della legge 817 del 1971 ha esteso il diritto di prelazione regolato dall'art. 8 della legge 590 del 1965 anche “al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”.
2. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nello statuire che i requisiti, oggettivi e soggettivi, di cui all'art 8 della legge 590/65 e art. 7 della legge 817/1971 sono tutti indispensabili e concorrenti ai fini della sussistenza del diritto alla prelazione agraria, in quanto condizioni dell'azione, la cui prova incombe sul confinante retraente. Il giudice, che deve accertare la sussistenza dei requisiti, nei limiti delle contestazioni sollevate dalla controparte, ove si sia convinto che il retraente non abbia fornito adeguata dimostrazione di alcuna tra le suddette condizioni, può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi. (v. Cass. 537/2020; 7253/2013; 12893/2012).
3. Per coltivatore diretto deve intendersi chi si dedica, direttamente e abitualmente, alla coltivazione dei fondi e all'allevamento del bestiame, purché la forza lavoro dell'agricoltore e dei componenti del suo nucleo familiare che collaborano con lui nell'esercizio dell'attività non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità dell'azienda agricola.
4. La qualità di coltivatore diretto deve essere provata, dal soggetto che intende esercitare il diritto di prelazione, in concreto, trattandosi di nozione fatto. In particolare, il soggetto deve dimostrare di coltivare il fondo finitimo a quello sui cui vuole esercitare il diritto di prelazione – e non altri fondi (v. Cass. 1712/2010; 8595/2001; 13927/1991) - e, al fine di fornire la prova della effettiva, diretta ed abituale coltivazione del fondo, non sono sufficienti documenti che abbiano una finalità amministrativa o fiscale, come il fascicolo aziendale (v. Cass. 28374/2023), né è sufficiente la dimostrazione dell'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) (v. Cass. 123/2020;
1712/2010).
5. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la qualifica di coltivatore diretto spetta anche a chi coltiva il fondo in modo non professionale, né è richiesta una valutazione di prevalenza dell'attività agricola rispetto alle altre, oppure la verifica di quale sia la principale fonte di reddito dell'interessato, risultando sufficiente che l'attività di coltivazione sia esercitata in modo abituale e stabile (quini non occasionale) e che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo. Neanche la qualifica di coltivatore diretto è esclusa dalla circostanza che il soggetto svolga un'altra attività lavorativa principale, da cui trae un reddito superiore a quello (secondario) derivante dall'attività agricola (v.
Cass.13792/2018; 2019/2011; 12374/2001; Cass. n. 759/1995).
6. Tra gli elementi che connotano la qualifica di coltivatore diretto vi è anche la capacità lavorativa del nucleo familiare, che non deve essere inferiore ad un terzo della forza lavoro occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo finitimo e del fondo sui cui esercitare il diritto di prelazione (v. Cass. 12893/2012).
La Corte di legittimità ha chiarito che “la qualifica di coltivatore diretto va stabilita in base ad un rapporto di proporzionalità, per almeno un terzo, tra il fabbisogno di attività lavorativa del fondo oggetto della controversia e la forza lavorativa familiare che vi trova impiego. Il primo termine del rapporto, che è alla base del calcolo, è costituito da quel che occorre, in giornate lavorative, per far fronte alle normali necessità di coltivazione del detto fondo, tenuto conto della sua estensione, del tipo di coltura, del sistema di coltivazione e dell'ausilio di mezzi meccanici;
il secondo termine del rapporto, costituito dalla forza lavorativa propria dell'affittuario e della sua famiglia, non è quella in astratto disponibile ma quella che in concreto può essere impiegata nella coltivazione del fondo, con la conseguenza che, ove
l'affittuario sia nel godimento di una pluralità di fondi ai quali dedica l'attività lavorativa propria
e della sua famiglia, di ciò occorrerà tener conto ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza della proporzione richiesta con riferimento al fondo di cui si controverte” (v.
Cass. 10546/1990).
7. Al fine di valutare il requisito della forza lavoro, il giudice non deve limitarsi a considerare la sola estensione catastale del fondo confinante con quello oggetto di riscatto e di quest'ultimo, ma deve, altresì, verificare quale sia, da un lato, l'attività in concreto svolta da colui che si assume coltivatore diretto (eventualmente anche in campo extragricolo) e, dall'altro, se lo stesso, a qualsiasi titolo (comodato, affitto, comproprietà, ecc.), sia, o meno, nel godimento di altri fondi, tali da essere idonei ad assorbire la capacità lavorativa sua e della sua famiglia. (v. Cass. 1107/2006).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato come le attività ulteriori svolte dal coltivatore diretto possano avere una rilevanza, quando impediscano la possibilità di un effettivo esercizio, in modo stabile e continuativo, dell'attività di coltivatore del fondo (v. Cass.
9865/1997; 2618/1990).
8. AL sostiene che e abbiano tenuto un comportamento Parte_1 Pt_2 incompatibile con la contestazione, in capo all' dei requisiti per esercitare il diritto di CP_1 retratto agrario.
In particolare, evidenzia che a) non è credibile quanto affermato dalle appellanti, vale a dire che la notifica del preliminare in data 3.4.2017 sia stata fatta al mero scopo di verificare se l osse interessato all'acquisto; piuttosto, la notifica evidenziava che fosse noto che l CP_1 CP_1 fosse titolare di un diritto di prelazione, b) nel contratto preliminare del 9.2.2017 era previsto che il contratto stesso fosse sottoposto a condizione sospensiva integrata dal mancato esercizio della prelazione da parte dei confinanti coltivatori diretti;
c) nel contratto del
25.7.2017 era previsto che i venditori non prestassero alcuna garanzia circa l'esistenza di eventuali diritti di prelazione agraria spettanti a terzi confinanti e che le acquirenti manlevavano i venditori da ogni garanzia.
Deduce l quindi, che e sapessero che l ra titolare di un diritto CP_1 Parte_1 Pt_2 CP_1 di prelazione agraria.
L'accezione non è fondata.
8.1. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in tema di prelazione agraria, la comunicazione di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 (modificato dall'art. 8 della legge
n. 817 del 1971), non contenendo alcun riconoscimento implicito e costituendo solo
l'adempimento unilaterale di una formalità dovuta, proveniente dal proprietario alienante il fondo, soggetto diverso dall'eventuale acquirente del fondo, nei cui confronti deve essere fatto valere il diritto di riscatto, non può esonerare il retraente dall'onere della prova dell'esistenza dei requisiti richiesti per l'esercizio di tale diritto, che resta a suo carico secondo il principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ.” (v. Cass. 22187/2009; 10789/2000;
3836/1995).
8.2. Nella specie, la notifica del preliminare di vendita, da parte dei venditori, il 3.4.2017, non ha alcun valore di riconoscimento, in capo all' della sussistenza dei requisiti per CP_1 esercitare il diritto di prelazione.
La clausola contenuta nel contratto preliminare del 9.2.2017 ha un contenuto del tutto generico, a modo di clausola di stile;
la clausola contenuta nel contratto definitivo del
25.6.2017 non fa alcun cenno all' e per, altro, parla di “eventuali” diritti di prelazione CP_1 agraria. Pertanto, da tali clausole non emerge alcun riconoscimento della qualità di prelazionario in capo all' CP_1
8.3. Per altro, la non contestazione integra una sorta di relevatio ab onere probandi (v.
Cass.14589/2022; 32820/2023) intesa quale alleggerimento dell'onere probatorio gravante sull'attore e, pertanto, può maturare solo in giudizio.
Nella specie, e , in primo grado, hanno contestato che fosse Parte_1 Pt_2 CP_1 intestatario di tutti i requisiti richiesti dalla legge n. 590 del 1965 per l'esercizio della prelazione.
Pertanto, gli elementi indicati dall' - e appena analizzati - possono essere valutati solo CP_1 come elementi utili alla dimostrazione della esistenza di tutti i requisiti necessari per l'esercizio della prelazione. E, alla luce dei caratteri riscontrati in tali elementi, deve escludersi che abbiano un reale valenza probatoria.
9. AL deduce che le contestazioni sollevate dalle appellanti, in primo grado, in merito ai requisiti necessari per la qualifica di coltivatore diretto, sono state generiche.
Anche tale eccezione è infondata.
9.1. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, in tema di non contestazione, che il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (v. Cass. 10629/2024; 21075/2016).
Quindi, a fronte di una allegazione generica, la contestazione può legittimamente essere generica (v. Cass. 4747/2023)
9.2. Nella specie, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in merito alla CP_1 sussistenza delle necessarie condizioni per l'esercizio della prelazione agraria, si è limitato ad allegre quanto segue: “nella fattispecie, il sig. , possiede tutti i requisiti previti CP_1 dalla normativa vigente in materia di prelazione agraria, sia il requisito soggettivo che quello oggettivo, per cui, lo stesso con il presente atto intende riscattare i terreni censiti al foglio 14 particelle m. 22 e 2 individuati nel Comune di RO (BN), poiché lo stesso è coltivatore diretto, coltiva i propri fondi da oltre cinque anni, inoltre sul terreno contiguo messo in vendita non sono insediati affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti, e, soprattutto i terreni posti in vendita confinano materialmente con quelli coltivati dal prelazionario . In sede istruttoria, l nello stesso atto introduttivo, articolò i seguenti CP_1 CP_1 capitoli:
“vero che il sig. è imprenditore agricolo e conduce da diversi anni i fondi di sua
CP_1 proprietà”; “vero che il sig. lavora sia a mano che con l'ausilio di attrezzi agricoli gli
CP_1 appezzamenti di terreno in sua disponibilità”; “vero che l è coadiuvato da familiari nei
CP_1 lavori agricoli”; “vero che il sig. è confinante con gli appezzamenti di terreno oggetto
CP_1 della prelazione”; “vero che il sig. è coltivatore diretto e coltiva i propri fondi da piò di
CP_1 cinque anni”.
e , nel costituirsi nel giudizio di primo grado hanno contestato Parte_1 Pt_2 espressamente la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l'esercizio della prelazione. Hanno, in particolare, contestato: la prova che sul fondo oggetto di prelazione non vi fosse un affittuario (v. pg. 2); la mancanza di prova che coltivasse i CP_1 terreni finitimi (v. pg. 4); la prova della mancata vendita dei fondi rustici nel biennio precedente (v. pg. 5); l'esistenza della prova di una sufficiente forza lavoro (v. pg. 5-7).
9.3. Le allegazioni di in merito ai requisiti richiesti dalla legge 590 del 1965 per CP_1
l'esercizio della prelazione, nel concreto, sono stati assai generiche. A fronte di tali allegazioni generiche, e hanno sollevato puntuali contestazioni circa la Parte_1 Pt_2 sussistenza di ognuna delle condizioni legittimanti la domanda di retratto agrario.
9.4. Pertanto, deve escludersi che nel giudizio le appellanti abbiano sollevato contestazioni generiche;
dunque, non è configurabile alcuna maturazione di non contestazione.
10. Le appellanti criticano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la qualifica di coltivatore diretto in capo all' sulla base della documentazione da questi CP_1 prodotta (cassetto previdenziale INPS;
titolo di proprietà; iscrizione quale coltivatore diretto nella relativa sezione del registro delle imprese e nei relativi elenchi del Servizio contributi agricoli unificati;
estratto contributi versati).
A fondamento della doglianza sostengono che in primo grado, non ha neanche allegato CP_1 di essere in possesso di tutti requisiti necessari per essere definito coltivatore diretto e che lo stesso non ha fornito la prova della esistenza di tali requisiti, atteso che la documentazione indicata dal tribunale in sentenza non è sufficiente.
Il motivo di appello è fondato.
10.1. La sentenza di primo grado è errata nella parte in cui ha ritenuto provata la qualità di coltivatore diretto in capo all' sulla base dei documenti prodotti, tutti relativi a CP_1 certificazioni fiscali e ammnistrative. Alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, come detto, la prova della qualità di coltivatore diretto deve essere fondata su fatti concreti, vale a dire sulla concreta coltivazione del fondo finitimo a quello oggetto di domanda di prelazione, a mezzo della forza lavoro del coltivatore stesso e della sua famiglia, purchè tale capacità lavorativa raggiunga almeno un terzo della forza lavoro necessaria per la coltivazione abituale (e non occasionale) del terreno finitimo e del terreno oggetto di prelazione.
10.2. Quanto alla forza lavoro necessaria - come correttamente osservato dalle appellanti - non ha allegato nulla di specifico in primo grado. Si sono già riportate le uniche CP_1 allegazione contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in ordine ai requisiti necessari per l'esercizio del diritto di prelazione;
l'unico riferimento alla forza lavoro esercitata dai famigliari era contenuta in uno dei capitoli di prova orale articolati (“vero che il sig. è coadiuvato da familiari nei lavori agricoli”). CP_1
10.3. Con la memoria istruttoria ex art 183, comma 6, n. 2 cpc, nel giudizio di primo CP_1 grado, ha articolato alcuni capitoli di prova, volti a comprovare l'effettiva qualità di coltivatore diretto e, in particolare, l'attività lavorativa svolta da lui stesso e dai suo famigliari (“a) Vero
è che l'attore sin dal 1993, coltiva i propri terreni confinanti con le particelle compravendute alle convenute, occupandosi direttamente, personalmente, abitualmente e quotidianamente che i vigneti ed i frutteti ivi presenti siano sempre in ottime condizioni, ed in particolare vero
è che l'attore prepara e lavora il terreno, provvede all'estirpatura, erpicatura, fresatura, aratura, inerbimento, concimazione, arieggiamento ed innaffiatura dello stesso, pota viti e piante, sistema i pali dei filari, irrora viti e piante in modo da proteggerle da malattie e parassiti, elimina i cosiddetti “succhioni” (ramoscelli che spuntano sul fusto e che, per la loro disposizione, assorbono una notevole quantità di linfa a danno degli altri rami), pratica la
“scacchiatura” (asportazione dei germogli non uviferi), procede all'accollamento (lega i rami giovani ai filari), provvede alle operazioni di sfogliamento o cimatura, si occupa se necessario del diradamento dei grappoli, provvede alla schermatura, procede alla raccolta ed alla vendemmia, vende il raccolto o realizza vini, si occupa della rincalzatura dei ceppi per proteggerli dal freddo etc.
b) Vero è che a tale attività l'esponente si dedica e si è sempre dedicato personalmente, ricorrendo talvolta, soprattutto durante il periodo di vendemmia, all'aiuto dei suoi familiari, in particolare dei figli e della moglie che di tanto in tanto lo coadiuvano ed è vero che nello svolgimento di tale attività, impiega, ed ha sempre impiegato, tutti gli attrezzi del mestiere, da quelli più piccoli agli utensili da lavoro un po' più grandi, dai secchi alle tenaglie o forbici per la scacchiatura, dalle zappe, alle vanghe nonché un trattore alimentato a gasolio”).
Atteso che la prova orale richiesta dall' non è stata ammessa dal tribunale, in quanto CP_1 ritenuta irrilevante, l'appellato ha riproposto istanza istruttoria, articolando nuovamente i medesimi capitoli di prova.
10.4. Al di là della circostanza che in ordine alla forza lavoro esercitata dai famigliari l CP_1 non ha allegato nulla nel corso del giudizio di primo grado e che le uniche specificazione, in merito, sono contenute nel capitolo b) sopra riportato, questa Corte rileva che il capitolo b) in questione è del tutto generico e, per come formulato, del tutto irrilevante al fine di dimostrare quale apporto e in che misura i famigliari di contribuiscano alla coltivazione CP_1 del fondo finitimo e in che misura possano contribuire alla coltivazione anche del fondo da acquistare con l'accoglimento della domanda di riscatto.
In particolare, nel capitolo di prova:
-non è indicato neanche il numero di figli dell' che collaborerebbero con questi alla CP_1 coltivazione;
-non è indicato quando e quanto i figli aiuterebbero il padre nella coltivazione. precisa CP_1 che solo talvolta e di tanto in tanto i figli collaborerebbero;
- non è allegato se i figli e la moglie di svolgano altre attività lavorative e di che tipo. CP_1
10.5. Le indicazioni assai scarne contenute nell'unico capitolo di prova astrattamente rilevante non consentono di delineare, neanche grossolanamente, quale apporto i figli e la moglie di possano conferire alla lavorazione del fondo già in proprietà dell'appellato e CP_1 del fondo che questi vorrebbe riscattare. Premesso che manca il dato nel numero dei figli impegnati nella coltivazione – evidentemente, dato rilevante per calcolare la forza lavoro di questi -, non è dato intendere quanto i figli possano impegnarsi nella coltivazione: si CP_1 limita ad indicare un impegno saltuario, ma va ricordato che per la qualifica di coltivatore diretto la coltivazione deve essere non occasionale, ma costante – seppure non esclusiva.
Inoltre, la assenza di qualunche indicazione per quantificare l'impegno dei figli di e CP_1
l'assenza di informazioni in ordine ad eventuali altre attività lavorative svolte da questi, impedisce di valutare se l'attività svolta da insieme ai famigliari, raggiunga almeno un CP_1 terzo della forza lavoro necessaria per coltivare continuativamente il fondo da riscattare e il fondo finitimo.
10.6. La mancanza di elementi minimi per stimare l'asserito apporto dei figli (e anche della moglie) di nella coltivazione del fondo, oltre a rendere irrilevante l'espletamento della CP_1 prova orale, impedisce anche di disporre una CTU - come pure richiesto dall' – al fine di CP_1 stimare la capacità lavorativa del nucleo famigliare.
Una CTU disposta in assenza degli elementi già evidenziati non potrebbe fondarsi su dati necessari e, quindi, si risolverebbe o in una valutazione del tutto astratta o in un mezzo per colmare le lacune allegatorie e probatorie imputabili all' CP_1
10.7. Deve concludersi che non abbia provato quale sia la misura della capacità CP_1 lavorativa del nucleo famigliare e se tale capacità lavorativa raggiunga almeno un terzo di quella necessaria per la coltivazione del fondo finitimo e del fono da acquistare a mezzo del riscatto.
In assenza di tale prova, deve escludersi che sia stata provata la qualifica di coltivatore diretto in capo ad CP_1 10.8. Come già evidenziato, la mancata prova anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di riscatto comporta il rigetto della domanda, senza necessità di accertare la sussistenza degli altri requisiti.
11. Con l'accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata e, per l'effetto, deve essere rigettata la domanda di riscatto agrario avanzata da CP_1 ed avente ad oggetto il fondo agricolo sito in RO (BN), in Catasto al foglio 14, particelle
22 e 23.
12. Va ordinata, ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita da e della annotazione della sentenza di primo CP_1 grado.
13. In forza della riforma della sentenza di primo grado, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, come imposto dall'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
14. Per la regolazione delle spese del doppio grado di giudizio deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo del giudizio.
15. In ragione della regola della soccombenza (art. 91 cpc) le spese devono gravare su e vengono liquidate in favore del difensore antistatario delle appellanti. CP_1
16. Per la liquidazione deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
17. Il valore della controversia è determinato dal prezzo del terreno oggetto di domanda di riscatto, come indicato nel contratto di vendita del 25.7.2017.
Pertanto, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
18. Quanto al primo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%. Quindi, va liquidata la somma di euro 7.051,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
19. Quanto al secondo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 7.158,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accoglie l'appello promosso da e , riforma la Parte_1 Parte_2 sentenza del tribunale di Benevento n. 2283, pubblicata il 8.11.2021 e, per l'effetto, rigetta la domanda di riscatto agrario avanzata da , avente ad oggetto il fondo agricolo CP_1 sito in RO (BN), in Catasto al foglio 14, particelle 22 e 23;
b) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di retratto agrario e della annotazione della sentenza di primo grado del tribunale di Benevento n. 2283, pubblicata il 8.11.2021;
c) condanna al pagamento delle pese del doppio grado di giudizio, liquidando, CP_1 in favore del difensore antistatario di e , quanto al Parte_1 Parte_2 primo grado, la somma di euro 7.051,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa e, quanto al secondo grado, la somma di euro
7.158,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 8.7.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini