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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/11/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3349/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3349/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), in giudizio personalmente ex art.86 c.p.c. e con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CIRO IACONI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RA AN, giusta procura in atti,
RESISTENTE
( Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'Avv. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 di liquidazione del CTU del 14.10.2024 emesso dal Giudice nel procedimento civile R.G. n. 2060/2023 in favore della dott.ssa chiedendo, previa revoca del decreto opposto, di Controparte_1 determinare il giusto compenso spettante al CTU ex artt. 1 e 2 DM 30.5.2002.
La resistente si è costituita in giudizio con apposita comparsa depositata in data 5.2.2025, nella quale ha concluso per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
, parte del giudizio nell'ambito del quale è stato emesso il decreto di liquidazione Controparte_2 opposto, è rimasto contumace (la relativa dichiarazione va effettuata in dispositivo, essendo stata omessa nel corso del presente procedimento).
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha dedotto in fatto che:
1) aveva agito in giudizio nei suoi confronti per sentire accogliere le seguenti Controparte_3 conclusioni: “in via principale e nel merito: accertare l'avvenuto versamento in favore dell'avv. Pt_1
da parte del prof. di tutte le somme enunciate in narrativa e, per l'effetto, dichiarare
[...] CP_2
l'estinzione di qualsivoglia debito nei confronti della odierna resistente, per intervenuto integrale pagamento delle somme di cui all'ordinanza di assegnazione del 18.04.2019 (n. 58/2019 R.G.E.
Tribunale di Chieti), nonché delle somme di cui all'ordinanza di assegnazione del 02.11.2018 (n.
597/2018 R.G.E. Tribunale di Chieti); per l'effetto, ordinare all' di cessare, con decorrenza CP_4 immediata, la trattenuta del quinto della pensione del prof. in favore dell'avv. CP_2 Pt_1 accertare e dichiarare, alla luce di tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto, l'importo dovuto dall'avv. nei confronti del prof. attualmente quantificabile nella misura di € Pt_1 CP_2
2.648,65, oltre alle successive somme mensili che saranno trattenute dall' ; per l'effetto, CP_4 condannare l'avv. alla ripetizione, in favore del prof. delle predette maggiori Parte_1 CP_2 somme indebitamente percepite, oltre agli interessi dalla domanda sino alla data dell'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”;
2) la convenuta si era costituita in giudizio ed aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare ed in rito: accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito per essere la causa devoluta alla competenza per valore del Giudice di Pace di Pescara;
dichiarare inutilizzabile, per violazione dell'art. 48 Codice Deontologico Forense, la nota a firma dell'avv. datata 16.2.2023 Pt_1 con allegati conteggi. Nel merito: rigettare il ricorso con il favore delle spese del giudizio”;
pagina 2 di 7 3) nel corso del giudizio era stata ammessa consulenza tecnica d'ufficio ed era stata nominata CTU la dott.ssa Controparte_1
4) con decreto di liquidazione del 14.10.2024, il giudice aveva liquidato alla CTU la somma di €
2.592,02 a titolo di onorario, comprensivo dell'anticipo, oltre CP ed IVA come per legge;
ed ha quindi sostenuto in diritto che il decreto di liquidazione sarebbe illegittimo ed erroneo per violazione del DM 182/2002 in quanto:
1. tale decreto all'art. 1 dispone che per la determinazione degli onorari a percentuale per la consulenza tecnica deve aversi riguardo al valore della controversia;
2. nell'istanza di liquidazione la CTU aveva posto a base della stessa il valore stimato di € 118.568,00;
3. il Giudice nella determinazione del compenso si era erroneamente uniformato alla richiesta del CTU;
4. sia il CTU che il Giudice avrebbero dovuto tener conto del valore della controversia che, per come introdotta dal ricorrente era pari ad € 2.648,65; dunque il presupposto della liquidazione sarebbe errato nel valore;
5. tenendo conto dell'effettivo valore della controversia, ovvero € 2.648,65, il compenso spettante al
CTU ai sensi del DM 30.5.2002 n. 182 può essere pari ad € 145,132 nel minimo, € 186,52 nel medio ed
€ 248,83 nel massimo.
La resistente ha così replicato:
1) la domanda proposta dal ricorrente era volta all'accertamento di quanto versato dall'Obletter in favore dell'avv. ed anche alla richiesta di ripetizione delle maggiori somme indebitamente Pt_1 percepite dalla stessa;
2) a fronte delle richieste del giudice, la CTU aveva provveduto a ricostruire i plurimi rapporti intercorsi tra le parti e lo stato dei pagamenti conseguenti alle procedure di esecuzione forzata presso terzi poste in essere dalla parte creditrice;
3) tale ricostruzione aveva portato a determinare un totale dei pagamenti effettuati dal ricorrente di oltre
€ 160.000,00 a fronte di un debito inferiore ad € 140.000,00 ovvero € 120.000,00, comprensivo di sorte capitale, interessi, spese e competenze varie;
e il giudice in sede di liquidazione del CTU dovrebbe accertare il valore della causa anche utilizzando gli accertamenti svolti dal medesimo consulente tecnico, come era stato fatto nel caso di specie.
pagina 3 di 7 Il ricorso è infondato e va respinto per quanto segue.
Le ragioni dell'impugnazione riguardano sostanzialmente l'errata individuazione del valore della controversia che, ad assunto della ricorrente, risulterebbe pari ad € 2.648,65, corrispondenti ad una sola delle domande dell rese nel ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 2060/2023, segnatamente CP_2 quella di “accertare e dichiarare, alla luce di tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto,
l'importo dovuto dall'avv. nei confronti del prof. attualmente quantificabile nella Pt_1 CP_2 misura di € 2.648,65, oltre alle successive somme mensili che saranno trattenute dall' . CP_4
Tuttavia le domande proposte dall' nel procedimento civile n. 2060/2023 erano le seguenti: CP_2
“in via principale e nel merito: accertare l'avvenuto versamento in favore dell'avv. da Parte_1 parte del prof. di tutte le somme enunciate in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione CP_2 di qualsivoglia debito nei confronti della odierna resistente, per intervenuto integrale pagamento delle somme di cui all'ordinanza di assegnazione del 18.04.2019 (n. 58/2019 R.G.E. Tribunale di Chieti), nonché delle somme di cui all'ordinanza di assegnazione del 02.11.2018 (n. 597/2018 R.G.E. Tribunale di Chieti);
per l'effetto, ordinare all' di cessare, con decorrenza immediata, la trattenuta del quinto della CP_4 pensione del prof. in favore dell'avv. CP_2 Pt_1
accertare e dichiarare, alla luce di tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto, l'importo dovuto dall'avv. nei confronti del prof. attualmente quantificabile nella misura di € Pt_1 CP_2
2.648,65, oltre alle successive somme mensili che saranno trattenute dall' per l'effetto, CP_4 condannare l'avv. alla ripetizione, in favore del prof. delle predette maggiori Parte_1 CP_2 somme indebitamente percepite, oltre agli interessi dalla domanda sino alla data dell'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
Attese tali specifiche domande, il giudice ha posto al CTU i seguenti quesiti: “ Verifichi ed accerti il
Ctu nominato sulla scorta della documentazione in atti depositata, avuto riguardo alle doglianze rispettivamente esposte dalle parti nei propri scritti difensivi, i rapporti dare ± avere, alla data di proposizione del giudizio ed alla data di inizio delle operazioni peritali. Proceda ad effettuare altra ipotesi ricostruttiva di tali rapporti anche sulla scorta della documentazione che verrà prodotta in sede di operazioni peritali in relazione alle spese vive sostenute. Tenti, in ogni caso, la conciliazione tra le parti “.
pagina 4 di 7 Di conseguenza il CTU ha proceduto all'espletamento dell'indagine, individuando le somme dovute dall all'avv. a titolo di compenso professionale e spese legali ed i pagamenti CP_2 Pt_1 effettuati, calcolando gli interessi nella misura legale, rilevando pagamenti da parte dell' per CP_2 complessivi € 162.013,42 a fronte di un debito comprensivo di interessi via via maturati e pagati, di €
140.292,86 (sorte capitale €138.444,44 + interessi € 1.848,42), con una differenza a credito del Sig. di € 21.720,56. CP_2
Effettuando un ulteriore conteggio, ipotizzando l'accesso al regime forfettario da parte dell'avv.
l'ausiliario ha evidenziato che pagamenti in favore di quest'ultima da parte dell' per Pt_1 CP_2 complessivi € 162.013,42 a fronte di un debito comprensivo di interessi via via maturati e pagati di €
119.819,72 (sorte capitale € 118.567,95 + interessi € 1.251,77), con una differenza a credito del Sig. di € 42.193,70. CP_2
Ciò precisato, le norme per la liquidazione delle spese dell'ausiliario del giudice incaricato di accertamenti contabili sono quelle di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 30.5.2002, secondo cui:
“(Art. 1.) Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia;
se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni.
(Art. 2.) Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%; da euro
10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%; da euro 25.822,85 e fino a euro
51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al
3,7580%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%; da euro
258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.”
Deve ritenersi che il riferimento al valore della controversia, ai fini della liquidazione dell'onorario del consulente tecnico d'ufficio, non possa essere svincolato dall'oggetto in concreto dell'accertamento demandato al CTU, in quanto limitare il valore della controversia ad una sola delle domande avanzate pagina 5 di 7 nel ricorso introduttivo sarebbe contrario a quanto previsto dall'art. 10 c.p.c. e ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità.
Allo stesso modo prendere in considerazione il mero valore indicato nel ricorso introduttivo del predetto giudizio 260/2023 ai fini del contributo unificato, nel caso di specie di € 24869,05, che si ricorda ha finalità esclusivamente fiscale (Cass. civ., ordinanza n. 18732 del 22.9.2015), equivarrebbe a rimettere alle parti la determinazione delle spese di CTU, a prescindere dal valore dell'effettivo accertamento richiesto.
Si deve pertanto ritenere che, in base ad una interpretazione della norma basata sui canoni di ragionevolezza ed equità, il “valore della causa” da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'onorario del consulente, sia il valore della “res controversa”, intesa come l'insieme dei fatti materiali di cui viene demandato l'accertamento e sui quali la prospettazione delle parti differisce.
L'esame degli atti introduttivi del giudizio R.G. n. 2060/2023 evidenzia che i rapporti di dare/avere tra le parti erano totalmente controversi, dato che la convenuta in quel giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso, e per tale motivo si è resa necessaria la consulenza tecnica contabile.
Di conseguenza, deve ritenersi che il valore dell'effettivo accertamento richiesto sia da individuarsi in €
118.567,95, così come prospettato dal CTU.
Risulta pertanto corretta ed equa la liquidazione effettuata dal giudice, peraltro applicando i valori minimi previsti dal DM 30.5.2002, in relazione a detto valore.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo quanto ai compensi sulla base del valore della controversia pari ad € 2.592,02 (corrispondente al compenso liquidato al CTU nel provvedimento opposto), applicando i valori prossimi ai minimi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per la fase di studio, introduttiva e decisionale, vanno poste ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a carico di parte opponente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) rigetta l'opposizione;
pagina 6 di 7 3) condanna a pagare in favore di le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € € 900,00 oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP ed IVA come per legge.
Pescara 17 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3349/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), in giudizio personalmente ex art.86 c.p.c. e con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CIRO IACONI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RA AN, giusta procura in atti,
RESISTENTE
( Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'Avv. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 di liquidazione del CTU del 14.10.2024 emesso dal Giudice nel procedimento civile R.G. n. 2060/2023 in favore della dott.ssa chiedendo, previa revoca del decreto opposto, di Controparte_1 determinare il giusto compenso spettante al CTU ex artt. 1 e 2 DM 30.5.2002.
La resistente si è costituita in giudizio con apposita comparsa depositata in data 5.2.2025, nella quale ha concluso per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
, parte del giudizio nell'ambito del quale è stato emesso il decreto di liquidazione Controparte_2 opposto, è rimasto contumace (la relativa dichiarazione va effettuata in dispositivo, essendo stata omessa nel corso del presente procedimento).
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha dedotto in fatto che:
1) aveva agito in giudizio nei suoi confronti per sentire accogliere le seguenti Controparte_3 conclusioni: “in via principale e nel merito: accertare l'avvenuto versamento in favore dell'avv. Pt_1
da parte del prof. di tutte le somme enunciate in narrativa e, per l'effetto, dichiarare
[...] CP_2
l'estinzione di qualsivoglia debito nei confronti della odierna resistente, per intervenuto integrale pagamento delle somme di cui all'ordinanza di assegnazione del 18.04.2019 (n. 58/2019 R.G.E.
Tribunale di Chieti), nonché delle somme di cui all'ordinanza di assegnazione del 02.11.2018 (n.
597/2018 R.G.E. Tribunale di Chieti); per l'effetto, ordinare all' di cessare, con decorrenza CP_4 immediata, la trattenuta del quinto della pensione del prof. in favore dell'avv. CP_2 Pt_1 accertare e dichiarare, alla luce di tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto, l'importo dovuto dall'avv. nei confronti del prof. attualmente quantificabile nella misura di € Pt_1 CP_2
2.648,65, oltre alle successive somme mensili che saranno trattenute dall' ; per l'effetto, CP_4 condannare l'avv. alla ripetizione, in favore del prof. delle predette maggiori Parte_1 CP_2 somme indebitamente percepite, oltre agli interessi dalla domanda sino alla data dell'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”;
2) la convenuta si era costituita in giudizio ed aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare ed in rito: accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito per essere la causa devoluta alla competenza per valore del Giudice di Pace di Pescara;
dichiarare inutilizzabile, per violazione dell'art. 48 Codice Deontologico Forense, la nota a firma dell'avv. datata 16.2.2023 Pt_1 con allegati conteggi. Nel merito: rigettare il ricorso con il favore delle spese del giudizio”;
pagina 2 di 7 3) nel corso del giudizio era stata ammessa consulenza tecnica d'ufficio ed era stata nominata CTU la dott.ssa Controparte_1
4) con decreto di liquidazione del 14.10.2024, il giudice aveva liquidato alla CTU la somma di €
2.592,02 a titolo di onorario, comprensivo dell'anticipo, oltre CP ed IVA come per legge;
ed ha quindi sostenuto in diritto che il decreto di liquidazione sarebbe illegittimo ed erroneo per violazione del DM 182/2002 in quanto:
1. tale decreto all'art. 1 dispone che per la determinazione degli onorari a percentuale per la consulenza tecnica deve aversi riguardo al valore della controversia;
2. nell'istanza di liquidazione la CTU aveva posto a base della stessa il valore stimato di € 118.568,00;
3. il Giudice nella determinazione del compenso si era erroneamente uniformato alla richiesta del CTU;
4. sia il CTU che il Giudice avrebbero dovuto tener conto del valore della controversia che, per come introdotta dal ricorrente era pari ad € 2.648,65; dunque il presupposto della liquidazione sarebbe errato nel valore;
5. tenendo conto dell'effettivo valore della controversia, ovvero € 2.648,65, il compenso spettante al
CTU ai sensi del DM 30.5.2002 n. 182 può essere pari ad € 145,132 nel minimo, € 186,52 nel medio ed
€ 248,83 nel massimo.
La resistente ha così replicato:
1) la domanda proposta dal ricorrente era volta all'accertamento di quanto versato dall'Obletter in favore dell'avv. ed anche alla richiesta di ripetizione delle maggiori somme indebitamente Pt_1 percepite dalla stessa;
2) a fronte delle richieste del giudice, la CTU aveva provveduto a ricostruire i plurimi rapporti intercorsi tra le parti e lo stato dei pagamenti conseguenti alle procedure di esecuzione forzata presso terzi poste in essere dalla parte creditrice;
3) tale ricostruzione aveva portato a determinare un totale dei pagamenti effettuati dal ricorrente di oltre
€ 160.000,00 a fronte di un debito inferiore ad € 140.000,00 ovvero € 120.000,00, comprensivo di sorte capitale, interessi, spese e competenze varie;
e il giudice in sede di liquidazione del CTU dovrebbe accertare il valore della causa anche utilizzando gli accertamenti svolti dal medesimo consulente tecnico, come era stato fatto nel caso di specie.
pagina 3 di 7 Il ricorso è infondato e va respinto per quanto segue.
Le ragioni dell'impugnazione riguardano sostanzialmente l'errata individuazione del valore della controversia che, ad assunto della ricorrente, risulterebbe pari ad € 2.648,65, corrispondenti ad una sola delle domande dell rese nel ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 2060/2023, segnatamente CP_2 quella di “accertare e dichiarare, alla luce di tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto,
l'importo dovuto dall'avv. nei confronti del prof. attualmente quantificabile nella Pt_1 CP_2 misura di € 2.648,65, oltre alle successive somme mensili che saranno trattenute dall' . CP_4
Tuttavia le domande proposte dall' nel procedimento civile n. 2060/2023 erano le seguenti: CP_2
“in via principale e nel merito: accertare l'avvenuto versamento in favore dell'avv. da Parte_1 parte del prof. di tutte le somme enunciate in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione CP_2 di qualsivoglia debito nei confronti della odierna resistente, per intervenuto integrale pagamento delle somme di cui all'ordinanza di assegnazione del 18.04.2019 (n. 58/2019 R.G.E. Tribunale di Chieti), nonché delle somme di cui all'ordinanza di assegnazione del 02.11.2018 (n. 597/2018 R.G.E. Tribunale di Chieti);
per l'effetto, ordinare all' di cessare, con decorrenza immediata, la trattenuta del quinto della CP_4 pensione del prof. in favore dell'avv. CP_2 Pt_1
accertare e dichiarare, alla luce di tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto, l'importo dovuto dall'avv. nei confronti del prof. attualmente quantificabile nella misura di € Pt_1 CP_2
2.648,65, oltre alle successive somme mensili che saranno trattenute dall' per l'effetto, CP_4 condannare l'avv. alla ripetizione, in favore del prof. delle predette maggiori Parte_1 CP_2 somme indebitamente percepite, oltre agli interessi dalla domanda sino alla data dell'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
Attese tali specifiche domande, il giudice ha posto al CTU i seguenti quesiti: “ Verifichi ed accerti il
Ctu nominato sulla scorta della documentazione in atti depositata, avuto riguardo alle doglianze rispettivamente esposte dalle parti nei propri scritti difensivi, i rapporti dare ± avere, alla data di proposizione del giudizio ed alla data di inizio delle operazioni peritali. Proceda ad effettuare altra ipotesi ricostruttiva di tali rapporti anche sulla scorta della documentazione che verrà prodotta in sede di operazioni peritali in relazione alle spese vive sostenute. Tenti, in ogni caso, la conciliazione tra le parti “.
pagina 4 di 7 Di conseguenza il CTU ha proceduto all'espletamento dell'indagine, individuando le somme dovute dall all'avv. a titolo di compenso professionale e spese legali ed i pagamenti CP_2 Pt_1 effettuati, calcolando gli interessi nella misura legale, rilevando pagamenti da parte dell' per CP_2 complessivi € 162.013,42 a fronte di un debito comprensivo di interessi via via maturati e pagati, di €
140.292,86 (sorte capitale €138.444,44 + interessi € 1.848,42), con una differenza a credito del Sig. di € 21.720,56. CP_2
Effettuando un ulteriore conteggio, ipotizzando l'accesso al regime forfettario da parte dell'avv.
l'ausiliario ha evidenziato che pagamenti in favore di quest'ultima da parte dell' per Pt_1 CP_2 complessivi € 162.013,42 a fronte di un debito comprensivo di interessi via via maturati e pagati di €
119.819,72 (sorte capitale € 118.567,95 + interessi € 1.251,77), con una differenza a credito del Sig. di € 42.193,70. CP_2
Ciò precisato, le norme per la liquidazione delle spese dell'ausiliario del giudice incaricato di accertamenti contabili sono quelle di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 30.5.2002, secondo cui:
“(Art. 1.) Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia;
se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni.
(Art. 2.) Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%; da euro
10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%; da euro 25.822,85 e fino a euro
51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al
3,7580%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%; da euro
258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.”
Deve ritenersi che il riferimento al valore della controversia, ai fini della liquidazione dell'onorario del consulente tecnico d'ufficio, non possa essere svincolato dall'oggetto in concreto dell'accertamento demandato al CTU, in quanto limitare il valore della controversia ad una sola delle domande avanzate pagina 5 di 7 nel ricorso introduttivo sarebbe contrario a quanto previsto dall'art. 10 c.p.c. e ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità.
Allo stesso modo prendere in considerazione il mero valore indicato nel ricorso introduttivo del predetto giudizio 260/2023 ai fini del contributo unificato, nel caso di specie di € 24869,05, che si ricorda ha finalità esclusivamente fiscale (Cass. civ., ordinanza n. 18732 del 22.9.2015), equivarrebbe a rimettere alle parti la determinazione delle spese di CTU, a prescindere dal valore dell'effettivo accertamento richiesto.
Si deve pertanto ritenere che, in base ad una interpretazione della norma basata sui canoni di ragionevolezza ed equità, il “valore della causa” da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'onorario del consulente, sia il valore della “res controversa”, intesa come l'insieme dei fatti materiali di cui viene demandato l'accertamento e sui quali la prospettazione delle parti differisce.
L'esame degli atti introduttivi del giudizio R.G. n. 2060/2023 evidenzia che i rapporti di dare/avere tra le parti erano totalmente controversi, dato che la convenuta in quel giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso, e per tale motivo si è resa necessaria la consulenza tecnica contabile.
Di conseguenza, deve ritenersi che il valore dell'effettivo accertamento richiesto sia da individuarsi in €
118.567,95, così come prospettato dal CTU.
Risulta pertanto corretta ed equa la liquidazione effettuata dal giudice, peraltro applicando i valori minimi previsti dal DM 30.5.2002, in relazione a detto valore.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo quanto ai compensi sulla base del valore della controversia pari ad € 2.592,02 (corrispondente al compenso liquidato al CTU nel provvedimento opposto), applicando i valori prossimi ai minimi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per la fase di studio, introduttiva e decisionale, vanno poste ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a carico di parte opponente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) rigetta l'opposizione;
pagina 6 di 7 3) condanna a pagare in favore di le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € € 900,00 oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP ed IVA come per legge.
Pescara 17 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmine Di Fulvio
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