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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 3950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3950 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 189/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 189/2021 R.G., avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 16.10.2024, e vertente
TRA
P.IVA. , con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Napoli, alla Via Benedetto Croce n. 38, in persona dell'Amministratore Unico, in persona del Geom. c.f. Controparte_1 [...]
, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria C.F._1
dell' Controparte_2
rappresentata e difesa, ai fini del presente procedimento, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'8.4.2024, dall'avv. Gennaro Nocerino,
c.f. , del Foro di Roma, con domicilio digitale eletto CodiceFiscale_2 2
presso l'indirizzo PEC del medesimo: nonché, Email_1
per quanto possa occorrere, presso lo studio professionale posto in Roma, Via
Federico Cesi n. 72.
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te RT
pro - tempore, con sede in Benevento, alla Piazza Guerrazzi n. 1, P.IVA
, rapp.to e difeso giusta procura in calce al presente atto, P.IVA_2
dall'avvocato Aniello Mele, c.f. e con lo stesso CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Umberto I, n. 75, PEC:
- fax. 081.4109707. Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante in persona del Parte_1
legale rapp.te pro - tempore, come da atto di appello, e quindi:
“1) Dichiarare ammissibile il presente appello, accoglierlo
integralmente e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza;
2) in accoglimento dell'appello proposto, accertare e dichiarare
l'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 692/2017, emesso dal Tribunale di
Benevento, in data 24.03.2017;
3) in accoglimento dello spiegato appello e/o in subordine, si chiede
all'Ecc.ma Corte di riformare la condanna alle spese di lite e di conseguenza,
condannare il e/o chi di competenza per l'ipotesi Controparte_4
di validità della garanzia invocata al pagamento delle spese e competenze
professionali del doppio grado di giudizio, oltre iva e cpa. 3
In subordine, qualora l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere
corretta la sentenza resa dal Tribunale, si chiede di riformare la sentenza
impugnata compensando integralmente le spese tra le parti, anche per questo
grado di giudizio”.
Per l'appellata , in persona del RT
legale rappresentante pro - tempore, rigettarsi l'appello, con ogni conseguente statuizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione innanzi al Tribunale di Benevento del 13.3.2014 - in riassunzione rispetto ad altro procedimento introdotto innanzi al Tribunale di
Napoli, Sezione Specializzata per le Imprese, con atto del 12.10.2013, che dichiarava la propria incompetenza - la in Parte_1
persona del legale rapp.te pro - tempore, premetteva che, con contratto stipulato in data 4.7.2005, l' le aveva RT
Con affidato, in proprio ed qualità di capogruppo mandataria dell' costituita tra la stessa e la società i lavori di ristrutturazione Controparte_2
dell'Immobile ex ubicato in Benevento, alla Via San Pasquale, CP_5
finalizzati alla realizzazione di un programma di edilizia residenziale in favore degli studenti universitari per un importo di euro 2.132.913,40, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 60.000,00, ed oltre I.V.A.
L'esecuzione dei lavori aveva avuto inizio in data 18.7.2005, come da verbale di consegna redatto in pari data e che la data di ultimazione degli stessi era stata prevista in n. 630 giorni naturali continuativi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
L'attrice, dopo aver descritto dettagliatamente l'andamento dei lavori 4
e le ragioni che ne avevano determinato il mancato completamento, esponeva che, con Decreto Rettoriale n. 700 del 26.6.2013, l' RT
aveva dichiarato risolto il contratto di appalto n. 120 del 4.7.2005, per
[...]
presunto comportamento inadempiente dell'appaltatrice, avendo quest'ultima causato: “..…un'insostenibile ritardo nel completamento dei lavori, con
conseguente impossibilità di poter garantire la piena funzionalità
dell'immobile per il 10 settembre 2013, termine ultimo assegnato dalla Società
per Azioni Cassa Depositi e Prestiti per la piena funzionalità e fruibilità
dell'immobile; nel contempo, veniva invitata la D.L. a redigere lo stato di consistenza dei lavori e richiesto, con nota del 23.7.2013, il pagamento della cauzione definitiva per € 97.712,69, in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs 163/2006 ed al d.P.R. n. 207/2010; con nota del 2.9.2013, all'esito delle vicende meglio descritte nell'atto introduttivo, il D.L. aveva dato atto che l'impresa aveva provveduto alla riconsegna del cantiere alla stazione appaltate.
Tanto premesso, l'istante evidenziava di non essere in alcun modo inadempiente, né tantomeno responsabile, della mancata conclusione dei lavori che, diversamente da quanto prospettato nell'atto risolutivo del contratto della stazione appaltante, era ascrivibile unicamente alla predisposizione di progetti carenti e/o insufficienti sotto il profilo delle indagini preliminari e della verifica della rispondenza dello Stato dei luoghi a quanto concretamente ed effettivamente sussistente.
Inoltre, la stazione appaltante aveva ripetutamente ed ingiustificatamente disatteso le richieste dell'appaltatore finalizzate alla risoluzione delle problematiche riscontrate ed alla sollecita prosecuzione dei 5
lavori, essendo ad essa imputabile la mancata della conclusione, oltre che tutti i danni.
La in persona del legale rapp.te Parte_1
pro – tempore, conveniva quindi innanzi al predetto Tribunale di Benevento
l' , in persona del suo legale rapp.te pro – RT
tempore, allo scopo di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Preliminarmente, accertare e dichiarare che i fatti di cui in
narrativa sono causa sufficiente e determinante alla pronuncia di risoluzione
del contratto di appalto per grave inadempimento ad opera
dell'Amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. per aver
violato tutti gli obblighi precontrattuali e contrattuali sulla stessa gravanti ed
in particolare per aver posto in gara un progetto assolutamente carente,
lacunoso e superficiale non esecutivo né eseguibile, privo delle necessarie e
propedeutiche indagini preliminari, per non essersi mai concretamente
attivata per la risoluzione di tutte le problematiche riscontrate
dall'appaltatrice in corso d'opera, e di cui alla copiosa corrispondenza in atti;
2) per l'effetto, condannare l' , in RT
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
dell'Impresa del relativo indennizzo, di cui all'art. 10, comma 5, del D.M.
145/2000 e 169 D.P.R. 207/2010, nella misura massima del 20% dell'importo
contrattuale quantificabile in € 5.794.837,53, il tutto oltre interessi e
rivalutazione monetaria;
3) In ogni caso, condannare la medesima Committente al risarcimento
dì tutti i danni connessi e consequenziali, anche con riferimento a quanto
esplicitato nelle riserve apposte in calce al registro dì contabilità e qui 6
riportate e aggiornate e da interpretarsi quali voci di danno, ovvero, al ristoro
di tutti i danni nonché di tutti i maggiori oneri e costi connessi all'inutile
decorrere del tempo quali maggiori spese generali, maggior vincolo
attrezzature e macchinari, maggior vincolo manodopera e polizze, ritardato
conseguimento dell'utile, per un importo pari ad € 5.545.800.08,
maggiorando lo stesso di interessi e rivalutazione monetaria;
4) Accertare e dichiarare che, per effetto dell'inutile decorrere del
tempo, dovuto alla forzata ridotta produzione, l'Impresa ha conseguito con
notevole ritardo l'utile contrattuale ad essa spettante sui lavori regolarmente
eseguiti e contabilizzati, e conseguentemente dichiarare il diritto dell'Impresa
all'aggiornamento del relativo importo, pari al 10% dell'importo
contabilizzato, di interessi legali e rivalutazione monetaria per l'intero
periodo di ritardato conseguimento;
5) Accertare e dichiarare, per effetto dell'intervenuta risoluzione del
CP_ contratto di appalto per grave inadempimento della il diritto dell'
[...]
al pagamento Controparte_2
del valore venale ovvero del prezzo di mercato delle opere eseguite. In
subordine all'integrazione degli importi di corrispettivo maturato con il
ribasso del 25,292% offerto in sede di gara;
6) Accertare e dichiarare il diritto dell' Controparte_2
al risarcimento di tutti i danni subiti dalla
[...]
stessa per il mancato ammortamento dei mezzi e dei macchinari investiti in
cantiere nonché per l'anticipata conclusione dei rapporti di fornitura e
similari;
7) Accertare e dichiarare il diritto dell'ATI Parte_1 [...] [...]
al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Controparte_7
stessa per l'eccessiva onerosità degli interventi di risoluzione delle
interferenze con gli enti gestori sia in termini di maggior tempo che in termini
strettamente economici, in ragione di un progetto esecutivo carente nelle
necessarie identificazione di interferenza, liquidi il Giudice anche in via
equitativa l'adeguato importo;
8) Accettare e dichiarare il diritto dell'ATI Parte_1 [...]
al pagamento della somma di 35.000,00 a Controparte_2
titolo di corrispettivo dei lavori in economia eseguiti e fatturati
conformemente alla perizia di variante n. 3;
9) Dichiarare, infine, il diritto dell'Impresa all'immediato svincolo
delle polizze fideiussorie trattenute tuttora dalla Stazione Appaltante a
garanzia degli obblighi contrattuali.
Il tutto, oltre rivalutazione ed Interessi come innanzi conteggiati,
emettendo i consequenziali provvedimenti di condanna, per le somme innanzi
indicate o per quelle diverse ritenute di giustizia, da aggiornarsi al valore
attuale delle opere appaltate, a carico dell' . RT
Si richiede, inoltre, che le suddette somme, ovvero quelle diverse che
verranno ritenute di giustizia, di cui si è chiesta condanna siano aggiornate e
maggiorate per rivalutazione monetaria dalla data di stipula del contratto
fino alla data di pubblicazione della sentenza e sulla somma progressivamente
rivalutata (ovvero "anno per anno ” incrementata nominalmente in base agli
indici 1STAT), andranno corrisposti anche gli interessi legali a titolo di lucro
cessante, decorrenti dalla data dell'illecito fino alla effettiva liquidazione.
Con condanna di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, 8
oltre IVA e CPA, come per legge”.
In via istruttoria, l'istante chiedeva disporsi c.t.u. al fine di determinare e quantificare i danni subiti dall'impresa, nonché verificare ed accertare l'eseguibilità dell'originario progetto affidato.
Con comparsa del 21.5.2014 si costituiva la convenuta
[...]
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, RT
eccependo innanzitutto l'inammissibilità dell'avversa domanda di risoluzione,
essendo il contratto già risolto per effetto del menzionato Decreto Rettoriale
n. 700 del 26.6.2013 - del quale non era stata chiesta la disapplicazione - a causa del grave ritardo ed inadempimento dell'appaltatrice; allo stesso modo,
eccepiva l'inammissibilità delle richieste risarcitorie stante l'intempestività e la decadenza relative alle riserve formulate dall'impresa.
In ogni caso, la comparente, per le ragioni meglio precisate in comparsa, deduceva comunque l'infondatezza della proposta domanda di risoluzione contrattuale nonché la inammissibilità delle richieste risarcitorie per violazione dell'art. 240bis del D.lgs. n. 163/2006; in ogni caso, in via gradata, la comparente deduceva l'erronea quantificazione ed infondatezza delle riserve formulate dall'impresa, chiedendo in ogni caso il rigetto dell'avversa domanda.
Nel contempo, la convenuta dichiarava d proporre domanda riconvenzionale allo scopo di ottenere il risarcimento di tutti i danni da essa patiti a causa del comportamento inadempiente dell'appaltatore, in conseguenza della risoluzione di cui al menzionato Decreto Rettoriale n. 700
del 26.6.2013, ai sensi dell'art. 119 del d.P.R. 21.12.1999, n. 554, nella misura da accertare in corso di causa, anche a mezzo c.t.u., ovvero liquidata in via 9
equitativa dal giudice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, nonché attribuzione al difensore anticipatario.
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata c.t.u., ed all'esito della precisazione delle conclusioni il Tribunale, riservatasi la decisione, così
provvedeva:
“1) RIGETTA, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda
principale avanzata dall'attrice;
2) ACCOGLIE, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la
domanda riconvenzionale sporta da parte convenuta e, per l'effetto,
3) ND parte attrice a pagare in favore di parte convenuta la
somma di Euro 430.205,59, oltre I.V.A., se dovuta, come per legge, nonché
gli interessi al tasso legale dal 26.06.2013 sulla somma innanzi liquidata
all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 26.06.2013 e, quindi,
di anno in anno, ed a partire da tale ultima data e fino al momento del deposito
della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla
rivalutazione di quella sopra precisata;
4) ND, altresì, parte attrice al pagamento in favore di parte
convenuta degli interessi al saggio legale -sulla somma totale come liquidata
all'attualità all'esito dell'operazione di cui al punto “3)” del presente
dispositivo-, dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
5) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
6) PONE definitivamente le spese di C.T.U., come già nel complesso
liquidate in corso di causa, a carico di parte attrice”.
Avverso detta decisione proponeva impugnazione la [...] [...]
in persona del legale rappresentante pro – tempore, e, con Controparte_8
citazione del 7.1.2021, conveniva innanzi all'intestata Corte di Appello
l' , in persona del legale rappresentante pro RT
– tempore, chiedendo, per le ragioni ivi meglio precisate e previsa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, in riforma della gravata decisione, di accogliere le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Stazione Appaltante
a titolo di risarcimento dei danni, all'uopo riformando integralmente
l'impugnata Sentenza nella parte in cui ha stabilito la condanna della Società
al pagamento dell'ingente somma di euro 430.205,59; e ciò in ragione
dell'inadempimento ascrivibile alla condotta dell'odierna appellata, sia in
fase pre-contrattuale che contrattuale che legittima l'Appaltatrice ad agire
giudizialmente per la risoluzione del Contratto;
- accertare e dichiarare che i fatti di cui in narrativa sono causa
sufficiente e determinante alla pronuncia di risoluzione del contratto di
appalto per grave inadempimento ad opera dell'Amministrazione appaltante
ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. per aver violato tutti gli obblighi
precontrattuali e contrattuali sulla stessa gravanti ed in particolare per aver
posto in gara un progetto assolutamente carente, lacunoso e superficiale non
esecutivo né eseguibile, privo delle necessarie e propedeutiche indagini
preliminari, per non essersi mai concretamente attivata per la risoluzione di
tutte le problematiche riscontrate dall'appaltatrice in corso d'opera, e di cui
alla copiosa corrispondenza in atti e, per l'effetto,
2) condannare l' , in persona del RT
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'Impresa del 11
relativo indennizzo, di cui all'art. 10, comma 5, del D.M. 145/2000 e 169
D.P.R. 207/2010, nella misura massima del 20% dell'importo contrattuale
quantificabile in € 5.794.837,53, il tutto oltre interessi e rivalutazione
monetaria; in ogni caso,
3) condannare la medesima Committente al risarcimento dì tutti i
danni connessi e consequenziali, anche con riferimento a quanto esplicitato
nelle riserve apposte in calce al registro dì contabilità e qui riportate e
aggiornate e da interpretarsi quali voci di danno, ovvero, al ristoro di tutti i
danni nonché di tutti i maggiori oneri e costi connessi all'inutile decorrere
del tempo quali maggiori spese generali, maggior vincolo attrezzature e
macchinari, maggior vincolo manodopera e polizze, ritardato conseguimento
dell'utile, per un importo pari ad € 5.545.800.08. maggiorando lo stesso di
interessi e rivalutazione monetaria;
4) accertare e dichiarare che, per effetto dell'inutile decorrere del
tempo, dovuto alla forzata ridotta produzione, l'Impresa ha conseguito con
notevole ritardo l'utile contrattuale ad essa spettante sui lavori regolarmente
eseguiti e contabilizzati, e conseguentemente dichiarare il diritto dell'Impresa
all'aggiornamento del relativo importo, pari al 10% dell'importo
contabilizzato, di interessi legali e rivalutazione monetaria per l'intero
periodo di ritardato conseguimento;
5) accertare e dichiarare, per effetto dell'intervenuta risoluzione del
CP_ Cont contratto di appalto per grave inadempimento della il diritto dell'
al pagamento Controparte_2
del valore venale ovvero del prezzo di mercato delle opere eseguite. In
subordine all'integrazione degli importi di corrispettivo maturato con il 12
ribasso del 25,292% offerto in sede di gara;
6) accertare e dichiarare il diritto dell' Controparte_2
al risarcimento di tutti i danni subiti dalla
[...]
stessa per il mancato ammortamento dei mezzi e dei macchinari investiti in
cantiere nonché per l'anticipata conclusione dei rapporti di fornitura e
similari;
7) accertare e dichiarare il diritto dell'ATI
[...]
al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Controparte_2
stessa per l'eccessiva onerosità degli interventi di risoluzione delle
interferenze con gli enti gestori sia in termini di maggior tempo che in termini
strettamente economici, in ragione di un progetto esecutivo carente nelle
necessarie identificazioni di interferenza, liquidi il Giudice anche in via
equitativa l'adeguato importo;
8) accettare e dichiarare il diritto dell'ATI
[...]
al pagamento della somma di 35.000,00 a Controparte_2
titolo di corrispettivo dei lavori in economia eseguiti e fatturati
conformemente alla perizia di variante n. 3; 9) dichiarare, infine, il diritto
dell'Impresa all'immediato svincolo delle polizze fideiussorie trattenute
tuttora dalla Stazione Appaltante a garanzia degli obblighi contrattuali.
Il tutto, oltre rivalutazione ed interessi come innanzi conteggiati,
emettendo i consequenziali provvedimenti di condanna, per le somme innanzi
indicate o per quelle diverse ritenute di giustizia, da aggiornarsi al valore
attuale delle opere appaltate, a carico dell' . RT
Si richiede, inoltre, che le suddette somme, ovvero quelle diverse che
verranno ritenute di giustizia, di cui si è chiesta condanna siano aggiornate e 13
maggiorate per rivalutazione monetaria dalla data di stipula del contratto
fino alla data di pubblicazione della sentenza e sulla somma progressivamente
rivalutata (ovvero “anno per anno” incrementata nominalmente in base agli
indici 1STAT), andranno corrisposti anche gli interessi legali a titolo di lucro
cessante, decorrenti dalla data dell'illecito fino alla effettiva liquidazione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della
domanda principale, voglia l'On.le Collegio adito:
- ridurre nella misura ritenuta equa e di giustizia, l'importo del
risarcimento dei danni disposto dal primo Giudice in favore della Stazione
Appaltante per le ragioni dedotte nel presente atto.
In via via istruttoria, si chiede la rinnovazione della C.T.U., anche in
relazione alle motivate e documentate osservazioni critiche del C.T.P. della
Società, ed atteso che il contenuto dell'espletata consulenza non ha fornito
adeguate, logiche e convincenti risposte ai quesiti formulati dal primo
Giudice”.
Con comparsa del 19.2.2021 si costituiva il RT
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, eccependo
[...]
preliminarmente l'inammissibilità ed infondatezza dell'istanza di sospensiva;
deduceva inoltre l'infondatezza dell'appello nel merito, per le ragioni meglio indicate in comparsa, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 27.2.2021, a seguito di ricorso del 20.1.2021, con il quale l'appellante aveva richiesto l'anticipata trattazione della questione, la
Corte rigettava la proposta istanza di sospensione della efficacia esecutiva e\o 14
dell'esecuzione provvisoria dell'impugnato provvedimento.
All'esito quindi della successiva trattazione e della precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16.10.2024, per la quale veniva disposta la trattazione scritta - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte dell'appellata , in persona del legale RT
rappresentante pro – tempore.
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma,
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata). 15
Nel merito, l'appello non è fondato e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione, nei termini e per le ragioni che di seguito si espongono.
Orbene, il giudice di primo grado, con pronuncia sul punto non oggetto di contestazione in questo grado, ha innanzitutto ritenuto infondata l'eccezione sollevata dall' - originaria RT
convenuta, oggi appellata - di inammissibilità della domanda di risoluzione proposta dalla fondata sulla circostanza del Parte_1
già adottato decreto rettoriale n. 700 del 26.06.2013, con il quale, ai sensi dell'art. 119 del d.P.R. n. 554 del 21.12.1999, il contratto di appalto n. 120
Rep. stipulato in data 4.7.2005 (cfr. allegato B77 doc 74 all'atto di citazione in appello), era stato già dichiarato risolto dall'Amministrazione appaltante
“per grave inadempimento e grave ritardo nella esecuzione dei lavori…”.
Il Tribunale precisava infatti che, come affermato dalla Suprema Corte
(cfr., ex plurimis, Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 23323 del
27/09/2018; cfr. anche n. 21882 del 27/10/2015), in tema di appalto di opere pubbliche, il provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante non impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., poiché il potere autoritativo di cui si rende espressione il provvedimento di rescissione adottato dalla P.A.,
non è idoneo ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal rapporto contrattuale aventi consistenza di diritti soggettivi.
Quanto poi all'ulteriore eccezione di inammissibilità delle richieste risarcitorie relative alla intempestività e decadenza riguardanti le riserve 16
formulate dall'impresa appaltatrice, il primo giudice, ancora una volta con decisione non oggetto sul punto di ulteriore contestazione in questo grado, ha correttamente richiamato l'insegnamento della Suprema Corte (v. Cassazione
civile sez. I, 09/01/2019, n.289, e, in senso conforme, cfr. Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, n.22275; Cass. Civ., sez. 01, 17/10/2014, n. 22036; Cass.
Civ., sez. 01, 17/09/2014, n. 19531), secondo cui “in tema di appalto di opere
pubbliche la riserva, attenendo a una pretesa economica di matrice
contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede
l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del
contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per
inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione
appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma
seguono i principi di cui agli articoli 1453 e 1458 del Cc.”.
Ciò premesso, dunque, l'esame del gravame va incentrato innanzitutto sulla censura, costituente il primo motivo di impugnazione, secondo cui il
Tribunale avrebbe rigettato le domande di essa appellante - originaria parte attrice - sulla base dell'erroneo presupposto in base al quale, ai sensi degli artt.
7 e 9 del Contratto, la stessa avrebbe assunto su di sé ogni responsabilità in ordine a qualsivoglia evento pregiudizievole afferente all'esecuzione delle opere, ivi compreso, da un lato, il verificarsi di circostanze non prevedibili né
conoscibili - quantomeno dall'appaltatrice - e, dall'altro lato, l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni rilasciate da Enti terzi.
Ed invero, ai fini di comprendere al meglio la censura proposta e la decisione sul punto assunta da questa Corte, pare utile richiamare la motivazione adottata in merito dal Tribunale, secondo cui : 17
“….l'immobile oggetto del contratto di appalto sottoscritto dalle parti
(cfr. allegato sub 3 alla comparsa di costituzione e risposta) non era
sottoposto ad alcun tipo di vincolo, secondo quanto emerge dalla nota del
26.03.2003 della sopraintendenza archeologica per le Provincie di Benevento
ed NO (cfr. allegato sub 2 alla comparsa di costituzione e risposta) con
cui è stato concesso il nulla osta per i lavori “[…] a condizione che vengano
eseguite esplorazioni archeologiche in occasione degli scavi necessari per la
verifica ed il rinforzo delle fondazioni esistenti […]”, sul presupposto,
appunto, che l'edificio, pur essendo ubicato in un'area di interesse
archeologico “[…] non è sottoposto a nessun tipo di vincolo […]”: ne
consegue che, stante l'assenza di vincoli specifici in relazione all'immobile in
esame, per un verso, i lavori che lo interessano non sono soggetti alla
disciplina di cui agli artt. 211 e ss. del d.p.r. 554/1999 (applicabile pro
tempore alla vicenda oggetto di giudizio), e, dunque, alle relative
prescrizioni; e, per altro verso, la progettazione (nei suoi vari “livelli”) e la
documentazione tecnica posta a base dell'appalto oggetto di causa deve
ritenersi idonea ed esaustiva a tal fine. Piuttosto, mediante il nulla osta in
esame la sopraintendenza ha ritenuto unicamente che fosse necessario
svolgere delle esplorazioni archeologiche non preliminarmente, ma durante
l'esecuzione dell'appalto, e, in particolare, al momento degli scavi in
fondazione.
D'altronde, non può non osservarsi che, per un verso, tale circostanza
era conosciuta da parte attrice in quanto la nota in esame è allegata al
contratto stipulato con la convenuta;
e, per altro verso, l'appaltatore in sede
contrattuale, dopo aver dichiarato di aver preso conoscenza di tutti gli atti 18
posti a suo fondamento, ha dichiarato “[…] di aver preso completa
conoscenza di tutte le condizioni […] archeologiche dei luoghi nei quali dovrà
operare e rinunciando di conseguenza a qualsiasi pretesa, sia di compenso
sia di proroga sul tempo di ultimazione dei lavori, nel caso le condizioni stesse
si rivelino, successivamente alla firma dei documenti contrattuali, diverse da
quelle previste dall'Appaltatore […]” (cfr. art. 7 del contratto) nonché “[…]
l'Appaltatore dichiara espressamente di essere edotto, già in sede di offerta,
dello stato dei luoghi e [...] dichiara di ritenere nelle normali tolleranze e di
accettabile grado di approssimazione i rilievi stessi […] l'Appaltatore oltre a
far proprio il progetto di contratto ed assumerne la responsabilità tecnica ed
economica […] solleva l'Amministrazione da ogni onere e responsabilità
[…]” (cfr. art. 9).
Ne consegue che le sospensioni dei lavori per i rinvenimenti
archeologici sono da ritenere legittime (ad eccezione dei tempi di
approvazione della terza sospensione, cfr. infra) in quanto determinate da
forza maggiore: ed invero l'immobile non era sottoposto a vincoli di sorta
(ma, piuttosto, era un bene rientrante in area di interesse archeologico),
motivo per il quale, posto che il rinvenimento di reperti era stata configurata
come possibile, la Sopraintendenza aveva disposto esplorazioni
archeologiche solo durante l'esecuzione dei lavori in fondazione. D'altronde,
l'esposta impostazione ermeneutica (da cui, cioè, si desume la legittimità delle
sospensioni) è corroborata anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo
la quale “in tema di appalti pubblici, la forza maggiore idonea a determinare
la sospensione dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 30, primo comma,
del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 è integrata dal mero collegamento con 19
l'area di cantiere della cosiddetta "sorpresa archeologica", tanto se essa
venga ad emergere totalmente o parzialmente dal cantiere stesso, quanto se
la sua emersione sia configurata come possibile dal provvedimento del
competente organo della P.A. che imponga un'attività di indagine, essendo
sufficiente, a tal fine, la probabile reperibilità del reperto e, cioè, che sia
accertata la sussistenza di un quadro che renda ineludibile far precedere il
normale corso dell'esecuzione dell'appalto da un'attività di "esplorazione"
archeologica” (Cassazione civile sez. I, 17/02/2014, n.3670).
A ciò si aggiunga che, per un verso, non è contestato che nell'ambito
del primo atto di sottomissione relativo alla prima variante tecnica e
suppletiva l'attrice ha approvato i lavori e la proroga del termine per la
conclusione dei lavori ivi previsto, rinunciando espressamente ad avanzare
richieste risarcitorie per il differimento di tale ultimo termine;
e, per altro
verso, nell'ambito dell'atto aggiuntivo al contratto di appalto del 26.10.2009
- in cui, peraltro, vi è un espresso e specifico riferimento alla sospensione dei
lavori appaltati ed alla proroga dei termini per la loro ultimazione-, la
convenuta ha espressamente accettato i lavori di cui alla perizia di variante
suppletiva n. 2 senza manifestare dissenso o sollevare contestazioni.
Ebbene, tali evidenze istruttorie -valutate unitamente alla circostanza
che l'attrice non solo ha percepito compensi aggiuntivi in relazione alle varie
campagne di scavo ed alle relative sospensioni, ma ha anche continuato i
lavori fino al citato decreto rettoriale n. 700/2013 con cui la convenuta ha
manifestato la volontà di risolvere il contratto-, fanno emergere la legittimità
delle sospensioni dei lavori (ad eccezione dei tempi di approvazione della
terza sospensione); nonché la rinuncia della parte attrice a richiedere la 20
risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno in relazione alle
sospensioni di cui alle varianti approvate.
A tale ultimo riguardo, la stessa giurisprudenza di legittimità ha
chiarito che “la rinuncia ad esercitare un diritto può risultare da fatti
incompatibili con la volontà di avvalersene. In tal caso, al fatto diverso dalla
dichiarazione espressa di rinunzia ad un diritto può essere attribuito valore
di rinuncia tacita al medesimo diritto ove tra il fatto posto in essere e la
volontà di esercitare il diritto sussista un rapporto di contraddizione. Ne
consegue che ove una parte, in presenza dell'inadempimento dell'altra a lei
noto, abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di ottenere
la risoluzione del contratto, deve ritenersi che essa abbia tacitamente
rinunciato al diritto di domandarla, esprimendo la volontà che il contratto
continui ad avere esecuzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha
confermato la decisione impugnata, reiettiva della domanda di risoluzione del
contratto di appalto proposta dall'impresa appaltatrice in seguito a condotte
inadempienti imputabili all'ente appaltante, in quanto, successivamente al
loro accertamento, le parti avevano concluso uno schema di atto contrattuale
aggiuntivo)” (Cassazione civile sez. I, 20/03/2017, n.7108; e, in senso
conforme, cfr. Cassazione civile, sez. I, n. 18224/02; Tribunale di Palermo,
30 marzo 2017).
Pertanto, alla luce delle esposte ragioni in fatto ed in diritto, la
domanda avanzata in giudizio da parte attrice è infondata e va, pertanto,
rigettata”.
Ed invero, secondo l'appellante, nella sentenza di primo grado sarebbe stata erroneamente ignorata la circostanza che essa istante era semplice 21
esecutrice materiale delle opere oggetto del contratto, non avendo pertanto redatto, ovvero preso parte, all'articolato e complesso processo di redazione del relativo Progetto esecutivo che, per tale ragione, le era stato imposto dalla
Stazione Appaltante;
ragionando in termini differenti, il Tribunale avrebbe dovuto qualificare il contratto come “aleatorio”, e rilevarne la relativa nullità.
Osserva la Corte che si tratta di affermazione del tutto apodittica, posto che la mancata partecipazione della ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori alla fase di predisposizione della progettazione costituisce circostanza assolutamente ordinaria in tale tipologia di appalto;
d'altra parte, le clausole richiamate dal Tribunale sono state oggetto di libera accettazione da parte dell'impresa, non emergendo in alcun modo che le stesse siano state invece oggetto di qualsivoglia “imposizione”, ovvero che vadano considerate, per qualsivoglia motivo, come aventi carattere “abusivo”; si tratta peraltro di eccezione che non è stata neanche sollevata nel precedente grado del giudizio.
Allo stesso modo, il tema dell'eventuale “aleatorietà” del contratto in questione, risulta anch'esso sollevato per la prima volta, in maniera del tutto inammissibile, soltanto in questo grado di giudizio;
peraltro, sulla base degli elementi ben rappresentati dal giudice di primo grado, da intendersi in questa sede richiamati - soprattutto con riguardo alle indicazioni della
Sopraintendenza Archeologia di Benevento di cui alla nota del 26.3.2003,
Prot. 12912 del 20.11.2002 - detta aleatorietà è del tutto da escludere;
pare peraltro utile richiamare sul punto i criteri fatti propri dalla Suprema Corte (v.
Cassazione civile, Sez. I, 6/07/2022, n. 21448; cfr. anche Sez. 1, Sentenza n.
5262 del 17/03/2015), secondo cui “In tema di appalto di opere pubbliche a
corpo o a forfait, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, ex articolo 326 22
della legge n. 2248 del 1865 , allegato F, sicché, ove risulti rispettato dalle
parti di quel rapporto l'obbligo di comportarsi secondo buona fede giusta l'
articolo 1175 del Cc e, dunque, siano stati correttamente rappresentati
dall'appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa
dell'appaltatore, grava su quest'ultimo il rischio relativo alla ulteriore
quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile,
dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea
normale del contratto, con conseguente deroga all' articolo 1664 del Cc . Ciò,
peraltro, non comporta un'alterazione della struttura o della funzione
dell'appalto, che non si trasforma in un contratto aleatorio, benché
l'allargamento del rischio accollato all'appaltatore releghi a situazioni affatto
marginali la rilevanza della imprevedibilità delle condizioni di maggior
difficoltà nell'esecuzione delle opere, potendo venire qui in considerazione
solo situazioni che finiscano per incidere sulla natura stessa della
prestazione”.
Il motivo di censura sopra esposto risulta quindi in conclusione del tutto infondato.
Allo stesso modo appare del tutto generico, non confrontandosi in realtà con il contenuto della motivazione adottata sul punto dal primo giudice,
il secondo motivo di gravame, basato, a dire dell'appellante, sull'illogica ed erronea applicazione da parte del Tribunale di norme di diritto, con particolare riferimento alla disciplina pubblicistica.
In particolare, l'istante richiama gli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 554/1999
secondo cui la Stazione Appaltante, in sede di progettazione preliminare, è
tenuta a compiere ogni tipo di indagine utile per la cantierabilità delle opere;
23
e, tra queste, vengono certamente ricondotte quelle di tipo geologico,
idrogeologico ed archeologico, i cui esiti devono essere esposti nella relazione illustrativa del progetto preliminare.
Il progetto definitivo dovrebbe quindi contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni nonché tutti gli studi, i rilievi e le indagini occorrenti che devono essere condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo;
nella specie, il progetto definitivo approvato dalla sarebbe stato condizionato CP_9
dall'esecuzione degli scavi in presenza, circostanza omessa dalla P.A. in sede di redazione, approvazione e validazione del progetto esecutivo.
Nella specie, secondo quanto sostiene la Parte_1
l'Amministrazione committente non aveva consentito ad essa
[...]
appaltatrice di eseguire regolarmente i lavori oggetto del contratto, per avere la stessa volontariamente omesso negli atti di gara prima, e nella progettazione contrattuale poi, ogni elemento utile a supportare quanto in precedenza rilevato dalla Soprintendenza, dovendo quindi rispondere dei danni provocati dalla mancata previa attività d'indagine e accertamento dello stato dei luoghi,
nonché della mancata cooperazione in corso d'opera.
Si tratta di un assunto del tutto generico e che, come già precisato, non tiene alcun conto - sottoponendolo ad una eventuale critica specifica - di quanto indicato dal Tribunale in ordine alla completezza degli atti sottoposti all'appaltatrice ed alla relativa accettazione da parte dello stesso, ponendosi quindi ai limiti dell'inammissibilità e risultando, comunque, del tutto infondato. 24
Con il terzo motivo di gravame l'appellante critica ancora le risultanze dell'espletata c.t.u., siccome poste a fondamento dell'impugnata decisione.
Secondo l'appellante il c.t.u. avrebbe giustificato l'incompletezza progettuale sulla base dell'errato presupposto che l'esecuzione di scavi archeologici fosse annoverata tra le prestazioni contemplate nel contratto,
giustificando quindi le sospensioni disposte per l'esecuzione delle campagne archeologiche, ritenendo le stesse legittime.
Orbene, il nominato c.t.u. (v. pagg. 7 della propria relazione) ha evidenziato che, nella fase di approvazione del progetto, la Stazione
Appaltante aveva inoltrato domanda per il rilascio di nulla osta alla
Soprintendenza archeologica competente, la quale aveva provveduto al relativo rilascio, a condizione che, in occasione degli scavi previsti in progetto,
fossero eseguite opportune esplorazioni archeologiche sotto il diretto controllo del personale dell'ufficio, condizione questa comune a tutti i progetti che riguardano interventi in area d'interesse archeologico.
In conseguenza, al momento della indizione della gara di appalto per i lavori di ristrutturazione dell'immobile in oggetto (22.01.2005) la circostanza era ben conosciuta ai partecipanti alla gara stessa, ed anche in sede di stipulazione del contratto (04.07.2005) i documenti e atti progettuali, ivi incluso il nulla-osta della Soprintendenza archeologica, erano allegati al contratto stesso.
Rileva quindi il tecnico nominato che la circostanza di trovarsi in area fortemente caratterizzata dal ritrovamento di reperti archeologici e la previsione delle esplorazioni archeologiche contenuta nel nulla-osta erano note all'impresa, che aveva così avuto modo di prevedere e valutarne gli 25
effetti.
Il tecnico ha ancora rilevato che le sospensioni non avrebbero inciso sui termini contrattuali di esecuzione, poiché la durata non era calcolata nel tempo fissato dal contratto (art. 24, comma 6, del DM 145/2000) o, in caso di sospensione parziale, avrebbero determinato il differimento dei termini contrattuali (art. 24 c. 7); né era possibile procedere a campagne di scavo precedenti l'inizio dei lavori o a esatta valutazione della sostanza di eventuali ritrovamenti.
Sulla base di tali considerazioni, il tecnico nominato ha affermato la piena legittimità delle sospensioni intervenute allo scopo di effettuare le indagini archeologiche, posto che l'ipotesi dei ritrovamenti era già presente negli atti di gara, e non era certo possibile programmare in fase di progettazione l'entità degli stessi e preordinare la durata necessaria per ogni indagine preventiva.
Il tecnico non ha quindi affermato, come erroneamente dedotto dall'appellante, che l'esecuzione degli scavi archeologici “fosse annoverata
tra le prestazioni contemplate nel contratto” (tanto che, dette indagini, sono state, almeno in parte, affidate ad altra ditta specializzata), ma semplicemente che la necessità di effettuare verifiche archeologiche in corso d'opera, cui era appunto stato subordinato il nulla - osta della Sopraintendenza, era sin dall'origine contrattualmente prevista.
Non colgono nel segno, quindi, i rilievi dell'istante, tutti collegati all'affermazione erronea che la Stazione Appaltante avrebbe in realtà stipulato un contratto avente ad oggetto anche la esecuzione di indagini archeologiche,
senza rispettare la normativa prevista in materia 26
D'altra parte, le sospensioni sono state correttamente computate al fine di verificare il rispetto del termine originariamente previsto per l'esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice.
Nell'ambito della medesima censura, l'istante lamenta che la carenza progettuale sarebbe inoltre comprovata dalla circostanza che, per completare gli allacci alle reti dei servizi pubblici, occorreva in realtà attraversare un'area sottoposta al vincolo dell'Ente Ferrovie dello Stato;
l'Amministrazione
medesima si era resa conto solamente in corso d'opera che i tempi per il rilascio delle autorizzazioni sarebbero stati troppo lunghi rispetto a quelli contrattuali e, pertanto, era stata costretta a variare i tracciati delle tubazioni per l'allacciamento alla rete elettrica ed alla rete di gas metano, evitando di passare per la strada parallela alla ferrovia su cui gravava il vincolo delle Ente
Ferrovie dello Stato, per cui nessun ritardo o impedimento era imputabile all'appaltatrice.
Sul punto, basti semplicemente osservare che, come rilevato dal c.t.u.,
per quanto riguardava la necessità di modificare i tracciati degli allacci alle pubbliche utenze, il contratto di appalto (art. 20 - Obblighi e oneri dell'appaltatore - comma 46) poneva completamente a carico dell'appaltatore
- nonché incluso nell'importo a forfait globale - “la verifica della
compatibilità delle opere da realizzare con opere o beni di proprietà o in
gestione da parte degli Enti pubblici e altre amministrazioni anche private
(FFSS, Anas, Enel, Telecom, acquedotti, ecc.) ottenendone il benestare, anche
mediante apposite convenzioni, da stipularsi a cura e spese dell'appaltatore”.
Vero è che l'appellante censura tale conclusione, sostenendo che, per quanto riguardava le autorizzazioni e tutte le opere necessarie alla fruizione 27
dei servizi da erogarsi dagli Enti terzi, essa aveva pienamente ottemperato a quanto pattuito da atto di appalto, necessitando semplicemente, ai fini del completamento dell'opera, i contratti di allaccio delle varie utenze, necessari al fine di poter procedere ai collaudi degli impianti, di competenza questi della stazione appaltante.
Si tratta tuttavia nuovamente di una mera affermazione, non accompagnata in sede di gravame da specifici elementi di riscontro fattuale,
anche sul piano della mera allegazione.
La censura di parte appellante, quindi, si presenta ancora una volta di carattere generico, non fornendo una diversa ricostruzione in base alla quale la predetta previsione contrattuale non trovi applicazione o, comunque, valga a sostenere una diversa ricostruzione rispetto a quella operata dal c.t.u. e,
quindi, dal giudice di primo grado in ordine alla responsabilità per inadempimento dell'appaltatrice.
Allo stesso modo, la sostiene che il Controparte_10
CTU avrebbe omesso di valutare che le sospensioni, previste come parziali,
avevano in realtà interessato l'intera opera su cui i lavori dovevano essere eseguiti;
infatti, nel corso dell'esecuzione dei saggi l'appaltatore non aveva potuto eseguire alcun tipo di lavoro, neppure sulle parti non interessate alle indagini.
Si tratta nuovamente di una mera affermazione, non supportata dall'allegazione, ovvero dalla dimostrazione, di un diverso andamento dei lavori rispetto a quanto evidenziato dal c.t.u.
L'appellante censura ancora, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1362 e ss. c.c., la parte della sentenza di primo grado in cui il 28
Tribunale ha affermato che : “con il primo atto di sottomissione relativo alla
prima variante tecnica e suppletiva l'attrice ha approvato i lavori e la proroga
del termine per la conclusione dei lavori ivi previsto, rinunciando
espressamente ad avanzare richieste risarcitorie per il differimento di tale
ultimo termine;
e per altro verso, nell'ambito dell'atto aggiuntivo al contratto
di appalto del 26.10.2009 – in cui peraltro, vi è un espresso e specifico
riferimento alla sospensione dei lavori appaltati ed alla proroga dei termini
per la loro ultimazione -, la convenuta ha espressamente accettato i lavori di
cui alla perizia di variante suppletiva n. 2 – senza manifestare dissenso o
sollevare contestazioni”(cfr., pag. n. 3 e 4 sentenza).
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe così omesso di rilevare che,
sulla base del tenore del citato atto di sottomissione e del comportamento complessivo delle parti, avrebbe dovuto invece escludersi ogni ipotesi di rinuncia da parte dell'impresa; ciò in palese contrasto con le norme di legge sopra richiamate e con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza in materia di rinuncia alle riserve.
Nella specie, infatti, sulla base dei principi giurisprudenziali richiamati nell'atto di impugnazione - relativi alla necessità di chiara ed univoca espressione di una volontà abdicativa - nel caso di specie, a dire dell'appellante, l'atto di sottomissione, non conteneva alcun espresso riferimento a ipotesi transattive, ovvero a rinunce del concessionario.
Inoltre, il verbale di ripresa lavori del 29.10.2009, conseguenziale alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo di pari data, era stato sottoscritto con riserva dall'Impresa, la quale aveva provveduto ad esplicitare, tra l'altro, che
“i lavori furono illegittimamente sospesi in data 2 marzo 2007”. 29
Il Tribunale, pertanto, in violazione dei principali canoni di ermeneutica contrattuale (art. 1362, comma 1, c.c.), aveva desunto l'esistenza di una rinuncia dell'impresa a tutte le domande e richieste alla stessa spettanti,
in contrasto con il chiaro tenore letterale dell'atto di sottomissione sottoscritto
inter partes.
Si tratta di questione del tutto irrilevante, posto che il Tribunale si è
limitato ad indicare tale aspetto in maniera del tutto ultronea, posto che l'affermata legittimità delle sospensioni dei lavori per i rinvenimenti archeologici rende del tutto irrilevante l'accertamento dell'avvenuta rinuncia o meno da parte dell'impresa alle riserve formulate e fondate, invece, sulla presunta illegittimità delle sospensioni.
In altre parole, anche ove venisse rilevato l'errore ermeneutico lamentato, ciò non comporterebbe alcuna modifica della statuizione adottata,
rendendo peraltro del tutto superfluo l'esame dell'aspetto sollevato dall'appellante.
Infine, con il proprio ultimo motivo di gravame, la Parte_1
lamenta comunque l'erronea quantificazione da parte del
[...]
Tribunale dei danni riconosciuti in favore dell' , nella RT
complessiva somma di “…..Euro 430.205,59, oltre I.V.A., se dovuta, come per
legge, nonché gli interessi al tasso legale dal 26.06.2013 sulla somma innanzi
liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 26.06.2013
e, quindi, di anno in anno, ed a partire da tale ultima data e fino al momento
del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante
dalla rivalutazione di quella sopra precisata”.
Sul punto il Tribunale ha così motivato al propria decisione: 30
“A tale ultimo riguardo –per la quantificazione, cioè, dei danni, in
esame- è stato conferito un apposito incarico al C.T.U., Ing. Per_1
, il quale ha redatto un elaborato peritale aderenti ai quesiti
[...]
posti, logico nelle premesse e nel complesso coerente nelle conclusioni ed al
quale, pertanto, si rimanda.
Ebbene, tali danni consistono nei maggiori costi ed oneri sostenuti per
procedere ad un nuovo appalto, per il recupero delle opere nel frattempo
danneggiate, per le spese tecniche aggiuntive, per le penali da ritardo e per
gli incarichi professionali aggiuntivi ai fini del completamento delle opere
appaltate. Vanno, invece, detratti non solo i costi derivanti dal tempo
eccessivo per l'approvazione della terza variante per il mancato reperimento
dei fondi aggiuntivi che ha determinato, per detto frangente di tempo (stimato
in 511 giorni), l'illegittimità della sospensione dei lavori addebitale a parte
convenuta (ed i cui costi, dunque, rimangono a carico di tale ultima parte),
ma anche i lavori eseguiti dall'attrice e non ancora liquidati con il CP_11
11, nonché il credito maturato da tale ultima parte per la differenza tra i lavori
eseguiti e gli importi pagati fino al . CP_12
Il C.T.U., secondo quanto esaustivamente e condivisibilmente
osservato a pagg. 14 e ss. dell'integrazione di consulenza, ha quantificato i
danni in esame in Euro 430.205,59, quantificazione peraltro neppure oggetto
di specifica contestazione da parte dell'attrice (che ha, invece, limitato le
contestazioni in ordine alle quantificazioni dei danni subiti da parte attrice
per il caso in cui l'inadempimento fosse stato imputabile a parte convenuta,
ipotesi ritenuta infondata per le ragioni sopra esposte).
L'obbligazione di risarcimento del danno in esame, sebbene derivante 31
da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, come tale
quantificabile tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria,
sopravvenuta, fino alla data della liquidazione (cfr., inter alia, Cassazione
civile sez. II, 24/01/2019, n. 2037; Cassazione civile sez. I, 17/01/2017, n.973;
Cass. n. 18299 del 01/12/2003; n. 5843 / 10/03/2010 Cass. SSUU 26008 del
2008): ne consegue che sull'importo sopra determinato (Euro 430.205,59),
vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma innanzi
liquidata all'attualità, ma devalutate, in base agli indici ISTAT, al 26.06.2013
–quale data del decreto rettoriale n. 700/2013 con cui è stato risolto il
contratto- e, quindi, anno per anno, a partire da tale ultima data e fino al
momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta
risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di
anatocismo.
Inoltre, sulla somma così determinata, dal momento della pronunzia
della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, dovranno essere
corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, secondo i
parametri appena evidenziati, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art.
1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21
aprile 1998 n. 4030).
Infine, non vanno riconosciuti gli ulteriori danni pure richiesti da
parte convenuta, non avendo tale ultima parte fornito prove specifiche ed
esaustive in relazione ai danni in esame, limitandosi, piuttosto, a formulare
genericamente la relativa domanda. Né tali danni, in assenza di prova nei
termini appena precisati, possono essere liquidati in via equitativa: la
giurisprudenza di legittimità, infatti, ha sul punto chiarito che “l'esercizio del 32
potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al
giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone che sia provata l'esistenza di
danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente
difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare
(Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011) […] Questa S.C. ha
invero ribadito a questo riguardo, che l'esercizio del potere discrezionale del
giudice di liquidare il danno in via equitativa, a lui conferito dagli artt. 1226
e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà
luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto
caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che,
pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che
risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte
interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile,
invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della
responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno
nella sua esistenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10607 del 30/04/2010; Cass. 3,
Sentenza n. 20990 del 12/10/2011)” (cfr. Cass. n. 17752/15).
In altri termini, il riconoscimento di ulteriori danni in esame, in
assenza di idonea, specifica ed esaustive deduzioni, allegazioni e prove (o,
quantomeno, indizi) assumerebbe i contorni di una liquidazione che, lungi
dall'essere equitativa, sarebbe arbitraria –e, dunque, illegittima”.
Orbene, osserva sul punto la Corte che è certamente del tutto inconferente il rilievo di parte appellante secondo il quale, avendo essa contestato la stessa fonte dell'obbligazione risarcitoria, risulterebbe comunque contestato l'ammontare dei danni, avendo quindi il Tribunale erroneamente 33
fatto riferimento semplicemente a quanto risultante dalla c.t.u., non risultando provata la pretesa dell'istante.
In realtà, anche dalla lettura delle scarne considerazioni di cui a pagg.
66 – 68 dell'atto di appello, emergono critiche del tutto generiche all'operato del c.t.u., senza che venga offerta alla Corte alcuna ricostruzione critica di un diverso percorso motivazionale rispetto a quello seguito dal c.t.u.;
quest'ultimo, invece, sia nella relazione inizialmente depositata che nei chiarimenti successivamente resi, ha diffusamente esposto, voce per voce, le ragioni, da intendersi qui richiamate, in base alle quali ha riconosciuto ogni singola posta riconosciuta a titolo risarcitorio.
L'appellante continua sostenere, in modo assolutamente generico, la mancanza di prova dei danni lamentati dall' , RT
senza invece effettuare alcuna critica motivata e specifica rispetto agli accertamenti dettagliatamente effettuati dal consulente tecnico di ufficio.
Appare quindi del tutto condivisibile il ragionamento sul punto effettuato, che non solo ha valorizzato l'assenza di specifiche contestazioni da parte dell'odierna parte appellata - originaria attrice - ma ha anche evidenziato come queste ultime fossero limitate alla quantificazione dei danni da essa stessa subiti, in ipotesi di riconosciuta responsabilità della stazione appaltante.
D'altra parte, ancora una volta, la a Parte_1
pagg. 68 - 75 dell'atto di impugnazione, continua ad esporre una serie di considerazioni che riguardano solo ed esclusivamente l'ammontare dei danni che assume da essa subiti a causa dell'inadempimento di parte attrice che,
invece, è stato escluso dalla sentenza di primo grado, confermata in questa sede. 34
Anche tale ultimo motivo di censura, quindi, appare del tutto infondato.
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, aventi carattere del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione posta dalle parti,
l'impugnazione proposta va senz'altro rigettata, con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze di lite anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellata , in persona del RT
legale rappresentante pro - tempore, seguono la soccombenza dell'appellante
in persona del legale rapp.te pro - Parte_1
tempore, e si liquidano in favore della prima come da dispositivo che segue,
tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquida-zione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia e del grado di difficoltà delle questioni trattate - oltre che, per il presente grado, dell'assenza di fase istruttoria.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dette spese e competenze vanno distratte in favore dell'Avv. Aniello Mele, dichiaratosi anticipatario.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona del legale Parte_1
rapp.te pro - tempore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per l'impugnazione. 35
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rapp.te pro - Parte_1
tempore, con citazione del 7.1.2021, nei confronti del RT
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, nonché
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1347/2020 del 5.10.2020,
così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata sentenza;
2) Condanna la in persona del legale Parte_1
rapp.te pro - tempore al pagamento in favore del RT
, in persona del legale rappresentante pro - tempore,
[...]
di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida, in complessivi € 12.000,00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa,
se dovute, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Aniello
Mele, dichiaratosi anticipatario;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona del Parte_1
legale rapp.te pro - tempore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.3.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE 36
Fulvio Dacomo
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 189/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 189/2021 R.G., avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 16.10.2024, e vertente
TRA
P.IVA. , con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Napoli, alla Via Benedetto Croce n. 38, in persona dell'Amministratore Unico, in persona del Geom. c.f. Controparte_1 [...]
, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria C.F._1
dell' Controparte_2
rappresentata e difesa, ai fini del presente procedimento, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'8.4.2024, dall'avv. Gennaro Nocerino,
c.f. , del Foro di Roma, con domicilio digitale eletto CodiceFiscale_2 2
presso l'indirizzo PEC del medesimo: nonché, Email_1
per quanto possa occorrere, presso lo studio professionale posto in Roma, Via
Federico Cesi n. 72.
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te RT
pro - tempore, con sede in Benevento, alla Piazza Guerrazzi n. 1, P.IVA
, rapp.to e difeso giusta procura in calce al presente atto, P.IVA_2
dall'avvocato Aniello Mele, c.f. e con lo stesso CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Umberto I, n. 75, PEC:
- fax. 081.4109707. Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante in persona del Parte_1
legale rapp.te pro - tempore, come da atto di appello, e quindi:
“1) Dichiarare ammissibile il presente appello, accoglierlo
integralmente e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza;
2) in accoglimento dell'appello proposto, accertare e dichiarare
l'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 692/2017, emesso dal Tribunale di
Benevento, in data 24.03.2017;
3) in accoglimento dello spiegato appello e/o in subordine, si chiede
all'Ecc.ma Corte di riformare la condanna alle spese di lite e di conseguenza,
condannare il e/o chi di competenza per l'ipotesi Controparte_4
di validità della garanzia invocata al pagamento delle spese e competenze
professionali del doppio grado di giudizio, oltre iva e cpa. 3
In subordine, qualora l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere
corretta la sentenza resa dal Tribunale, si chiede di riformare la sentenza
impugnata compensando integralmente le spese tra le parti, anche per questo
grado di giudizio”.
Per l'appellata , in persona del RT
legale rappresentante pro - tempore, rigettarsi l'appello, con ogni conseguente statuizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione innanzi al Tribunale di Benevento del 13.3.2014 - in riassunzione rispetto ad altro procedimento introdotto innanzi al Tribunale di
Napoli, Sezione Specializzata per le Imprese, con atto del 12.10.2013, che dichiarava la propria incompetenza - la in Parte_1
persona del legale rapp.te pro - tempore, premetteva che, con contratto stipulato in data 4.7.2005, l' le aveva RT
Con affidato, in proprio ed qualità di capogruppo mandataria dell' costituita tra la stessa e la società i lavori di ristrutturazione Controparte_2
dell'Immobile ex ubicato in Benevento, alla Via San Pasquale, CP_5
finalizzati alla realizzazione di un programma di edilizia residenziale in favore degli studenti universitari per un importo di euro 2.132.913,40, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 60.000,00, ed oltre I.V.A.
L'esecuzione dei lavori aveva avuto inizio in data 18.7.2005, come da verbale di consegna redatto in pari data e che la data di ultimazione degli stessi era stata prevista in n. 630 giorni naturali continuativi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
L'attrice, dopo aver descritto dettagliatamente l'andamento dei lavori 4
e le ragioni che ne avevano determinato il mancato completamento, esponeva che, con Decreto Rettoriale n. 700 del 26.6.2013, l' RT
aveva dichiarato risolto il contratto di appalto n. 120 del 4.7.2005, per
[...]
presunto comportamento inadempiente dell'appaltatrice, avendo quest'ultima causato: “..…un'insostenibile ritardo nel completamento dei lavori, con
conseguente impossibilità di poter garantire la piena funzionalità
dell'immobile per il 10 settembre 2013, termine ultimo assegnato dalla Società
per Azioni Cassa Depositi e Prestiti per la piena funzionalità e fruibilità
dell'immobile; nel contempo, veniva invitata la D.L. a redigere lo stato di consistenza dei lavori e richiesto, con nota del 23.7.2013, il pagamento della cauzione definitiva per € 97.712,69, in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs 163/2006 ed al d.P.R. n. 207/2010; con nota del 2.9.2013, all'esito delle vicende meglio descritte nell'atto introduttivo, il D.L. aveva dato atto che l'impresa aveva provveduto alla riconsegna del cantiere alla stazione appaltate.
Tanto premesso, l'istante evidenziava di non essere in alcun modo inadempiente, né tantomeno responsabile, della mancata conclusione dei lavori che, diversamente da quanto prospettato nell'atto risolutivo del contratto della stazione appaltante, era ascrivibile unicamente alla predisposizione di progetti carenti e/o insufficienti sotto il profilo delle indagini preliminari e della verifica della rispondenza dello Stato dei luoghi a quanto concretamente ed effettivamente sussistente.
Inoltre, la stazione appaltante aveva ripetutamente ed ingiustificatamente disatteso le richieste dell'appaltatore finalizzate alla risoluzione delle problematiche riscontrate ed alla sollecita prosecuzione dei 5
lavori, essendo ad essa imputabile la mancata della conclusione, oltre che tutti i danni.
La in persona del legale rapp.te Parte_1
pro – tempore, conveniva quindi innanzi al predetto Tribunale di Benevento
l' , in persona del suo legale rapp.te pro – RT
tempore, allo scopo di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Preliminarmente, accertare e dichiarare che i fatti di cui in
narrativa sono causa sufficiente e determinante alla pronuncia di risoluzione
del contratto di appalto per grave inadempimento ad opera
dell'Amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. per aver
violato tutti gli obblighi precontrattuali e contrattuali sulla stessa gravanti ed
in particolare per aver posto in gara un progetto assolutamente carente,
lacunoso e superficiale non esecutivo né eseguibile, privo delle necessarie e
propedeutiche indagini preliminari, per non essersi mai concretamente
attivata per la risoluzione di tutte le problematiche riscontrate
dall'appaltatrice in corso d'opera, e di cui alla copiosa corrispondenza in atti;
2) per l'effetto, condannare l' , in RT
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
dell'Impresa del relativo indennizzo, di cui all'art. 10, comma 5, del D.M.
145/2000 e 169 D.P.R. 207/2010, nella misura massima del 20% dell'importo
contrattuale quantificabile in € 5.794.837,53, il tutto oltre interessi e
rivalutazione monetaria;
3) In ogni caso, condannare la medesima Committente al risarcimento
dì tutti i danni connessi e consequenziali, anche con riferimento a quanto
esplicitato nelle riserve apposte in calce al registro dì contabilità e qui 6
riportate e aggiornate e da interpretarsi quali voci di danno, ovvero, al ristoro
di tutti i danni nonché di tutti i maggiori oneri e costi connessi all'inutile
decorrere del tempo quali maggiori spese generali, maggior vincolo
attrezzature e macchinari, maggior vincolo manodopera e polizze, ritardato
conseguimento dell'utile, per un importo pari ad € 5.545.800.08,
maggiorando lo stesso di interessi e rivalutazione monetaria;
4) Accertare e dichiarare che, per effetto dell'inutile decorrere del
tempo, dovuto alla forzata ridotta produzione, l'Impresa ha conseguito con
notevole ritardo l'utile contrattuale ad essa spettante sui lavori regolarmente
eseguiti e contabilizzati, e conseguentemente dichiarare il diritto dell'Impresa
all'aggiornamento del relativo importo, pari al 10% dell'importo
contabilizzato, di interessi legali e rivalutazione monetaria per l'intero
periodo di ritardato conseguimento;
5) Accertare e dichiarare, per effetto dell'intervenuta risoluzione del
CP_ contratto di appalto per grave inadempimento della il diritto dell'
[...]
al pagamento Controparte_2
del valore venale ovvero del prezzo di mercato delle opere eseguite. In
subordine all'integrazione degli importi di corrispettivo maturato con il
ribasso del 25,292% offerto in sede di gara;
6) Accertare e dichiarare il diritto dell' Controparte_2
al risarcimento di tutti i danni subiti dalla
[...]
stessa per il mancato ammortamento dei mezzi e dei macchinari investiti in
cantiere nonché per l'anticipata conclusione dei rapporti di fornitura e
similari;
7) Accertare e dichiarare il diritto dell'ATI Parte_1 [...] [...]
al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Controparte_7
stessa per l'eccessiva onerosità degli interventi di risoluzione delle
interferenze con gli enti gestori sia in termini di maggior tempo che in termini
strettamente economici, in ragione di un progetto esecutivo carente nelle
necessarie identificazione di interferenza, liquidi il Giudice anche in via
equitativa l'adeguato importo;
8) Accettare e dichiarare il diritto dell'ATI Parte_1 [...]
al pagamento della somma di 35.000,00 a Controparte_2
titolo di corrispettivo dei lavori in economia eseguiti e fatturati
conformemente alla perizia di variante n. 3;
9) Dichiarare, infine, il diritto dell'Impresa all'immediato svincolo
delle polizze fideiussorie trattenute tuttora dalla Stazione Appaltante a
garanzia degli obblighi contrattuali.
Il tutto, oltre rivalutazione ed Interessi come innanzi conteggiati,
emettendo i consequenziali provvedimenti di condanna, per le somme innanzi
indicate o per quelle diverse ritenute di giustizia, da aggiornarsi al valore
attuale delle opere appaltate, a carico dell' . RT
Si richiede, inoltre, che le suddette somme, ovvero quelle diverse che
verranno ritenute di giustizia, di cui si è chiesta condanna siano aggiornate e
maggiorate per rivalutazione monetaria dalla data di stipula del contratto
fino alla data di pubblicazione della sentenza e sulla somma progressivamente
rivalutata (ovvero "anno per anno ” incrementata nominalmente in base agli
indici 1STAT), andranno corrisposti anche gli interessi legali a titolo di lucro
cessante, decorrenti dalla data dell'illecito fino alla effettiva liquidazione.
Con condanna di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, 8
oltre IVA e CPA, come per legge”.
In via istruttoria, l'istante chiedeva disporsi c.t.u. al fine di determinare e quantificare i danni subiti dall'impresa, nonché verificare ed accertare l'eseguibilità dell'originario progetto affidato.
Con comparsa del 21.5.2014 si costituiva la convenuta
[...]
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, RT
eccependo innanzitutto l'inammissibilità dell'avversa domanda di risoluzione,
essendo il contratto già risolto per effetto del menzionato Decreto Rettoriale
n. 700 del 26.6.2013 - del quale non era stata chiesta la disapplicazione - a causa del grave ritardo ed inadempimento dell'appaltatrice; allo stesso modo,
eccepiva l'inammissibilità delle richieste risarcitorie stante l'intempestività e la decadenza relative alle riserve formulate dall'impresa.
In ogni caso, la comparente, per le ragioni meglio precisate in comparsa, deduceva comunque l'infondatezza della proposta domanda di risoluzione contrattuale nonché la inammissibilità delle richieste risarcitorie per violazione dell'art. 240bis del D.lgs. n. 163/2006; in ogni caso, in via gradata, la comparente deduceva l'erronea quantificazione ed infondatezza delle riserve formulate dall'impresa, chiedendo in ogni caso il rigetto dell'avversa domanda.
Nel contempo, la convenuta dichiarava d proporre domanda riconvenzionale allo scopo di ottenere il risarcimento di tutti i danni da essa patiti a causa del comportamento inadempiente dell'appaltatore, in conseguenza della risoluzione di cui al menzionato Decreto Rettoriale n. 700
del 26.6.2013, ai sensi dell'art. 119 del d.P.R. 21.12.1999, n. 554, nella misura da accertare in corso di causa, anche a mezzo c.t.u., ovvero liquidata in via 9
equitativa dal giudice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, nonché attribuzione al difensore anticipatario.
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata c.t.u., ed all'esito della precisazione delle conclusioni il Tribunale, riservatasi la decisione, così
provvedeva:
“1) RIGETTA, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda
principale avanzata dall'attrice;
2) ACCOGLIE, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la
domanda riconvenzionale sporta da parte convenuta e, per l'effetto,
3) ND parte attrice a pagare in favore di parte convenuta la
somma di Euro 430.205,59, oltre I.V.A., se dovuta, come per legge, nonché
gli interessi al tasso legale dal 26.06.2013 sulla somma innanzi liquidata
all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 26.06.2013 e, quindi,
di anno in anno, ed a partire da tale ultima data e fino al momento del deposito
della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla
rivalutazione di quella sopra precisata;
4) ND, altresì, parte attrice al pagamento in favore di parte
convenuta degli interessi al saggio legale -sulla somma totale come liquidata
all'attualità all'esito dell'operazione di cui al punto “3)” del presente
dispositivo-, dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
5) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
6) PONE definitivamente le spese di C.T.U., come già nel complesso
liquidate in corso di causa, a carico di parte attrice”.
Avverso detta decisione proponeva impugnazione la [...] [...]
in persona del legale rappresentante pro – tempore, e, con Controparte_8
citazione del 7.1.2021, conveniva innanzi all'intestata Corte di Appello
l' , in persona del legale rappresentante pro RT
– tempore, chiedendo, per le ragioni ivi meglio precisate e previsa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, in riforma della gravata decisione, di accogliere le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Stazione Appaltante
a titolo di risarcimento dei danni, all'uopo riformando integralmente
l'impugnata Sentenza nella parte in cui ha stabilito la condanna della Società
al pagamento dell'ingente somma di euro 430.205,59; e ciò in ragione
dell'inadempimento ascrivibile alla condotta dell'odierna appellata, sia in
fase pre-contrattuale che contrattuale che legittima l'Appaltatrice ad agire
giudizialmente per la risoluzione del Contratto;
- accertare e dichiarare che i fatti di cui in narrativa sono causa
sufficiente e determinante alla pronuncia di risoluzione del contratto di
appalto per grave inadempimento ad opera dell'Amministrazione appaltante
ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. per aver violato tutti gli obblighi
precontrattuali e contrattuali sulla stessa gravanti ed in particolare per aver
posto in gara un progetto assolutamente carente, lacunoso e superficiale non
esecutivo né eseguibile, privo delle necessarie e propedeutiche indagini
preliminari, per non essersi mai concretamente attivata per la risoluzione di
tutte le problematiche riscontrate dall'appaltatrice in corso d'opera, e di cui
alla copiosa corrispondenza in atti e, per l'effetto,
2) condannare l' , in persona del RT
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'Impresa del 11
relativo indennizzo, di cui all'art. 10, comma 5, del D.M. 145/2000 e 169
D.P.R. 207/2010, nella misura massima del 20% dell'importo contrattuale
quantificabile in € 5.794.837,53, il tutto oltre interessi e rivalutazione
monetaria; in ogni caso,
3) condannare la medesima Committente al risarcimento dì tutti i
danni connessi e consequenziali, anche con riferimento a quanto esplicitato
nelle riserve apposte in calce al registro dì contabilità e qui riportate e
aggiornate e da interpretarsi quali voci di danno, ovvero, al ristoro di tutti i
danni nonché di tutti i maggiori oneri e costi connessi all'inutile decorrere
del tempo quali maggiori spese generali, maggior vincolo attrezzature e
macchinari, maggior vincolo manodopera e polizze, ritardato conseguimento
dell'utile, per un importo pari ad € 5.545.800.08. maggiorando lo stesso di
interessi e rivalutazione monetaria;
4) accertare e dichiarare che, per effetto dell'inutile decorrere del
tempo, dovuto alla forzata ridotta produzione, l'Impresa ha conseguito con
notevole ritardo l'utile contrattuale ad essa spettante sui lavori regolarmente
eseguiti e contabilizzati, e conseguentemente dichiarare il diritto dell'Impresa
all'aggiornamento del relativo importo, pari al 10% dell'importo
contabilizzato, di interessi legali e rivalutazione monetaria per l'intero
periodo di ritardato conseguimento;
5) accertare e dichiarare, per effetto dell'intervenuta risoluzione del
CP_ Cont contratto di appalto per grave inadempimento della il diritto dell'
al pagamento Controparte_2
del valore venale ovvero del prezzo di mercato delle opere eseguite. In
subordine all'integrazione degli importi di corrispettivo maturato con il 12
ribasso del 25,292% offerto in sede di gara;
6) accertare e dichiarare il diritto dell' Controparte_2
al risarcimento di tutti i danni subiti dalla
[...]
stessa per il mancato ammortamento dei mezzi e dei macchinari investiti in
cantiere nonché per l'anticipata conclusione dei rapporti di fornitura e
similari;
7) accertare e dichiarare il diritto dell'ATI
[...]
al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Controparte_2
stessa per l'eccessiva onerosità degli interventi di risoluzione delle
interferenze con gli enti gestori sia in termini di maggior tempo che in termini
strettamente economici, in ragione di un progetto esecutivo carente nelle
necessarie identificazioni di interferenza, liquidi il Giudice anche in via
equitativa l'adeguato importo;
8) accettare e dichiarare il diritto dell'ATI
[...]
al pagamento della somma di 35.000,00 a Controparte_2
titolo di corrispettivo dei lavori in economia eseguiti e fatturati
conformemente alla perizia di variante n. 3; 9) dichiarare, infine, il diritto
dell'Impresa all'immediato svincolo delle polizze fideiussorie trattenute
tuttora dalla Stazione Appaltante a garanzia degli obblighi contrattuali.
Il tutto, oltre rivalutazione ed interessi come innanzi conteggiati,
emettendo i consequenziali provvedimenti di condanna, per le somme innanzi
indicate o per quelle diverse ritenute di giustizia, da aggiornarsi al valore
attuale delle opere appaltate, a carico dell' . RT
Si richiede, inoltre, che le suddette somme, ovvero quelle diverse che
verranno ritenute di giustizia, di cui si è chiesta condanna siano aggiornate e 13
maggiorate per rivalutazione monetaria dalla data di stipula del contratto
fino alla data di pubblicazione della sentenza e sulla somma progressivamente
rivalutata (ovvero “anno per anno” incrementata nominalmente in base agli
indici 1STAT), andranno corrisposti anche gli interessi legali a titolo di lucro
cessante, decorrenti dalla data dell'illecito fino alla effettiva liquidazione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della
domanda principale, voglia l'On.le Collegio adito:
- ridurre nella misura ritenuta equa e di giustizia, l'importo del
risarcimento dei danni disposto dal primo Giudice in favore della Stazione
Appaltante per le ragioni dedotte nel presente atto.
In via via istruttoria, si chiede la rinnovazione della C.T.U., anche in
relazione alle motivate e documentate osservazioni critiche del C.T.P. della
Società, ed atteso che il contenuto dell'espletata consulenza non ha fornito
adeguate, logiche e convincenti risposte ai quesiti formulati dal primo
Giudice”.
Con comparsa del 19.2.2021 si costituiva il RT
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, eccependo
[...]
preliminarmente l'inammissibilità ed infondatezza dell'istanza di sospensiva;
deduceva inoltre l'infondatezza dell'appello nel merito, per le ragioni meglio indicate in comparsa, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 27.2.2021, a seguito di ricorso del 20.1.2021, con il quale l'appellante aveva richiesto l'anticipata trattazione della questione, la
Corte rigettava la proposta istanza di sospensione della efficacia esecutiva e\o 14
dell'esecuzione provvisoria dell'impugnato provvedimento.
All'esito quindi della successiva trattazione e della precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16.10.2024, per la quale veniva disposta la trattazione scritta - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte dell'appellata , in persona del legale RT
rappresentante pro – tempore.
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma,
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata). 15
Nel merito, l'appello non è fondato e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione, nei termini e per le ragioni che di seguito si espongono.
Orbene, il giudice di primo grado, con pronuncia sul punto non oggetto di contestazione in questo grado, ha innanzitutto ritenuto infondata l'eccezione sollevata dall' - originaria RT
convenuta, oggi appellata - di inammissibilità della domanda di risoluzione proposta dalla fondata sulla circostanza del Parte_1
già adottato decreto rettoriale n. 700 del 26.06.2013, con il quale, ai sensi dell'art. 119 del d.P.R. n. 554 del 21.12.1999, il contratto di appalto n. 120
Rep. stipulato in data 4.7.2005 (cfr. allegato B77 doc 74 all'atto di citazione in appello), era stato già dichiarato risolto dall'Amministrazione appaltante
“per grave inadempimento e grave ritardo nella esecuzione dei lavori…”.
Il Tribunale precisava infatti che, come affermato dalla Suprema Corte
(cfr., ex plurimis, Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 23323 del
27/09/2018; cfr. anche n. 21882 del 27/10/2015), in tema di appalto di opere pubbliche, il provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante non impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., poiché il potere autoritativo di cui si rende espressione il provvedimento di rescissione adottato dalla P.A.,
non è idoneo ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal rapporto contrattuale aventi consistenza di diritti soggettivi.
Quanto poi all'ulteriore eccezione di inammissibilità delle richieste risarcitorie relative alla intempestività e decadenza riguardanti le riserve 16
formulate dall'impresa appaltatrice, il primo giudice, ancora una volta con decisione non oggetto sul punto di ulteriore contestazione in questo grado, ha correttamente richiamato l'insegnamento della Suprema Corte (v. Cassazione
civile sez. I, 09/01/2019, n.289, e, in senso conforme, cfr. Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, n.22275; Cass. Civ., sez. 01, 17/10/2014, n. 22036; Cass.
Civ., sez. 01, 17/09/2014, n. 19531), secondo cui “in tema di appalto di opere
pubbliche la riserva, attenendo a una pretesa economica di matrice
contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede
l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del
contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per
inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione
appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma
seguono i principi di cui agli articoli 1453 e 1458 del Cc.”.
Ciò premesso, dunque, l'esame del gravame va incentrato innanzitutto sulla censura, costituente il primo motivo di impugnazione, secondo cui il
Tribunale avrebbe rigettato le domande di essa appellante - originaria parte attrice - sulla base dell'erroneo presupposto in base al quale, ai sensi degli artt.
7 e 9 del Contratto, la stessa avrebbe assunto su di sé ogni responsabilità in ordine a qualsivoglia evento pregiudizievole afferente all'esecuzione delle opere, ivi compreso, da un lato, il verificarsi di circostanze non prevedibili né
conoscibili - quantomeno dall'appaltatrice - e, dall'altro lato, l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni rilasciate da Enti terzi.
Ed invero, ai fini di comprendere al meglio la censura proposta e la decisione sul punto assunta da questa Corte, pare utile richiamare la motivazione adottata in merito dal Tribunale, secondo cui : 17
“….l'immobile oggetto del contratto di appalto sottoscritto dalle parti
(cfr. allegato sub 3 alla comparsa di costituzione e risposta) non era
sottoposto ad alcun tipo di vincolo, secondo quanto emerge dalla nota del
26.03.2003 della sopraintendenza archeologica per le Provincie di Benevento
ed NO (cfr. allegato sub 2 alla comparsa di costituzione e risposta) con
cui è stato concesso il nulla osta per i lavori “[…] a condizione che vengano
eseguite esplorazioni archeologiche in occasione degli scavi necessari per la
verifica ed il rinforzo delle fondazioni esistenti […]”, sul presupposto,
appunto, che l'edificio, pur essendo ubicato in un'area di interesse
archeologico “[…] non è sottoposto a nessun tipo di vincolo […]”: ne
consegue che, stante l'assenza di vincoli specifici in relazione all'immobile in
esame, per un verso, i lavori che lo interessano non sono soggetti alla
disciplina di cui agli artt. 211 e ss. del d.p.r. 554/1999 (applicabile pro
tempore alla vicenda oggetto di giudizio), e, dunque, alle relative
prescrizioni; e, per altro verso, la progettazione (nei suoi vari “livelli”) e la
documentazione tecnica posta a base dell'appalto oggetto di causa deve
ritenersi idonea ed esaustiva a tal fine. Piuttosto, mediante il nulla osta in
esame la sopraintendenza ha ritenuto unicamente che fosse necessario
svolgere delle esplorazioni archeologiche non preliminarmente, ma durante
l'esecuzione dell'appalto, e, in particolare, al momento degli scavi in
fondazione.
D'altronde, non può non osservarsi che, per un verso, tale circostanza
era conosciuta da parte attrice in quanto la nota in esame è allegata al
contratto stipulato con la convenuta;
e, per altro verso, l'appaltatore in sede
contrattuale, dopo aver dichiarato di aver preso conoscenza di tutti gli atti 18
posti a suo fondamento, ha dichiarato “[…] di aver preso completa
conoscenza di tutte le condizioni […] archeologiche dei luoghi nei quali dovrà
operare e rinunciando di conseguenza a qualsiasi pretesa, sia di compenso
sia di proroga sul tempo di ultimazione dei lavori, nel caso le condizioni stesse
si rivelino, successivamente alla firma dei documenti contrattuali, diverse da
quelle previste dall'Appaltatore […]” (cfr. art. 7 del contratto) nonché “[…]
l'Appaltatore dichiara espressamente di essere edotto, già in sede di offerta,
dello stato dei luoghi e [...] dichiara di ritenere nelle normali tolleranze e di
accettabile grado di approssimazione i rilievi stessi […] l'Appaltatore oltre a
far proprio il progetto di contratto ed assumerne la responsabilità tecnica ed
economica […] solleva l'Amministrazione da ogni onere e responsabilità
[…]” (cfr. art. 9).
Ne consegue che le sospensioni dei lavori per i rinvenimenti
archeologici sono da ritenere legittime (ad eccezione dei tempi di
approvazione della terza sospensione, cfr. infra) in quanto determinate da
forza maggiore: ed invero l'immobile non era sottoposto a vincoli di sorta
(ma, piuttosto, era un bene rientrante in area di interesse archeologico),
motivo per il quale, posto che il rinvenimento di reperti era stata configurata
come possibile, la Sopraintendenza aveva disposto esplorazioni
archeologiche solo durante l'esecuzione dei lavori in fondazione. D'altronde,
l'esposta impostazione ermeneutica (da cui, cioè, si desume la legittimità delle
sospensioni) è corroborata anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo
la quale “in tema di appalti pubblici, la forza maggiore idonea a determinare
la sospensione dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 30, primo comma,
del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 è integrata dal mero collegamento con 19
l'area di cantiere della cosiddetta "sorpresa archeologica", tanto se essa
venga ad emergere totalmente o parzialmente dal cantiere stesso, quanto se
la sua emersione sia configurata come possibile dal provvedimento del
competente organo della P.A. che imponga un'attività di indagine, essendo
sufficiente, a tal fine, la probabile reperibilità del reperto e, cioè, che sia
accertata la sussistenza di un quadro che renda ineludibile far precedere il
normale corso dell'esecuzione dell'appalto da un'attività di "esplorazione"
archeologica” (Cassazione civile sez. I, 17/02/2014, n.3670).
A ciò si aggiunga che, per un verso, non è contestato che nell'ambito
del primo atto di sottomissione relativo alla prima variante tecnica e
suppletiva l'attrice ha approvato i lavori e la proroga del termine per la
conclusione dei lavori ivi previsto, rinunciando espressamente ad avanzare
richieste risarcitorie per il differimento di tale ultimo termine;
e, per altro
verso, nell'ambito dell'atto aggiuntivo al contratto di appalto del 26.10.2009
- in cui, peraltro, vi è un espresso e specifico riferimento alla sospensione dei
lavori appaltati ed alla proroga dei termini per la loro ultimazione-, la
convenuta ha espressamente accettato i lavori di cui alla perizia di variante
suppletiva n. 2 senza manifestare dissenso o sollevare contestazioni.
Ebbene, tali evidenze istruttorie -valutate unitamente alla circostanza
che l'attrice non solo ha percepito compensi aggiuntivi in relazione alle varie
campagne di scavo ed alle relative sospensioni, ma ha anche continuato i
lavori fino al citato decreto rettoriale n. 700/2013 con cui la convenuta ha
manifestato la volontà di risolvere il contratto-, fanno emergere la legittimità
delle sospensioni dei lavori (ad eccezione dei tempi di approvazione della
terza sospensione); nonché la rinuncia della parte attrice a richiedere la 20
risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno in relazione alle
sospensioni di cui alle varianti approvate.
A tale ultimo riguardo, la stessa giurisprudenza di legittimità ha
chiarito che “la rinuncia ad esercitare un diritto può risultare da fatti
incompatibili con la volontà di avvalersene. In tal caso, al fatto diverso dalla
dichiarazione espressa di rinunzia ad un diritto può essere attribuito valore
di rinuncia tacita al medesimo diritto ove tra il fatto posto in essere e la
volontà di esercitare il diritto sussista un rapporto di contraddizione. Ne
consegue che ove una parte, in presenza dell'inadempimento dell'altra a lei
noto, abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di ottenere
la risoluzione del contratto, deve ritenersi che essa abbia tacitamente
rinunciato al diritto di domandarla, esprimendo la volontà che il contratto
continui ad avere esecuzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha
confermato la decisione impugnata, reiettiva della domanda di risoluzione del
contratto di appalto proposta dall'impresa appaltatrice in seguito a condotte
inadempienti imputabili all'ente appaltante, in quanto, successivamente al
loro accertamento, le parti avevano concluso uno schema di atto contrattuale
aggiuntivo)” (Cassazione civile sez. I, 20/03/2017, n.7108; e, in senso
conforme, cfr. Cassazione civile, sez. I, n. 18224/02; Tribunale di Palermo,
30 marzo 2017).
Pertanto, alla luce delle esposte ragioni in fatto ed in diritto, la
domanda avanzata in giudizio da parte attrice è infondata e va, pertanto,
rigettata”.
Ed invero, secondo l'appellante, nella sentenza di primo grado sarebbe stata erroneamente ignorata la circostanza che essa istante era semplice 21
esecutrice materiale delle opere oggetto del contratto, non avendo pertanto redatto, ovvero preso parte, all'articolato e complesso processo di redazione del relativo Progetto esecutivo che, per tale ragione, le era stato imposto dalla
Stazione Appaltante;
ragionando in termini differenti, il Tribunale avrebbe dovuto qualificare il contratto come “aleatorio”, e rilevarne la relativa nullità.
Osserva la Corte che si tratta di affermazione del tutto apodittica, posto che la mancata partecipazione della ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori alla fase di predisposizione della progettazione costituisce circostanza assolutamente ordinaria in tale tipologia di appalto;
d'altra parte, le clausole richiamate dal Tribunale sono state oggetto di libera accettazione da parte dell'impresa, non emergendo in alcun modo che le stesse siano state invece oggetto di qualsivoglia “imposizione”, ovvero che vadano considerate, per qualsivoglia motivo, come aventi carattere “abusivo”; si tratta peraltro di eccezione che non è stata neanche sollevata nel precedente grado del giudizio.
Allo stesso modo, il tema dell'eventuale “aleatorietà” del contratto in questione, risulta anch'esso sollevato per la prima volta, in maniera del tutto inammissibile, soltanto in questo grado di giudizio;
peraltro, sulla base degli elementi ben rappresentati dal giudice di primo grado, da intendersi in questa sede richiamati - soprattutto con riguardo alle indicazioni della
Sopraintendenza Archeologia di Benevento di cui alla nota del 26.3.2003,
Prot. 12912 del 20.11.2002 - detta aleatorietà è del tutto da escludere;
pare peraltro utile richiamare sul punto i criteri fatti propri dalla Suprema Corte (v.
Cassazione civile, Sez. I, 6/07/2022, n. 21448; cfr. anche Sez. 1, Sentenza n.
5262 del 17/03/2015), secondo cui “In tema di appalto di opere pubbliche a
corpo o a forfait, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, ex articolo 326 22
della legge n. 2248 del 1865 , allegato F, sicché, ove risulti rispettato dalle
parti di quel rapporto l'obbligo di comportarsi secondo buona fede giusta l'
articolo 1175 del Cc e, dunque, siano stati correttamente rappresentati
dall'appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa
dell'appaltatore, grava su quest'ultimo il rischio relativo alla ulteriore
quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile,
dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea
normale del contratto, con conseguente deroga all' articolo 1664 del Cc . Ciò,
peraltro, non comporta un'alterazione della struttura o della funzione
dell'appalto, che non si trasforma in un contratto aleatorio, benché
l'allargamento del rischio accollato all'appaltatore releghi a situazioni affatto
marginali la rilevanza della imprevedibilità delle condizioni di maggior
difficoltà nell'esecuzione delle opere, potendo venire qui in considerazione
solo situazioni che finiscano per incidere sulla natura stessa della
prestazione”.
Il motivo di censura sopra esposto risulta quindi in conclusione del tutto infondato.
Allo stesso modo appare del tutto generico, non confrontandosi in realtà con il contenuto della motivazione adottata sul punto dal primo giudice,
il secondo motivo di gravame, basato, a dire dell'appellante, sull'illogica ed erronea applicazione da parte del Tribunale di norme di diritto, con particolare riferimento alla disciplina pubblicistica.
In particolare, l'istante richiama gli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 554/1999
secondo cui la Stazione Appaltante, in sede di progettazione preliminare, è
tenuta a compiere ogni tipo di indagine utile per la cantierabilità delle opere;
23
e, tra queste, vengono certamente ricondotte quelle di tipo geologico,
idrogeologico ed archeologico, i cui esiti devono essere esposti nella relazione illustrativa del progetto preliminare.
Il progetto definitivo dovrebbe quindi contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni nonché tutti gli studi, i rilievi e le indagini occorrenti che devono essere condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo;
nella specie, il progetto definitivo approvato dalla sarebbe stato condizionato CP_9
dall'esecuzione degli scavi in presenza, circostanza omessa dalla P.A. in sede di redazione, approvazione e validazione del progetto esecutivo.
Nella specie, secondo quanto sostiene la Parte_1
l'Amministrazione committente non aveva consentito ad essa
[...]
appaltatrice di eseguire regolarmente i lavori oggetto del contratto, per avere la stessa volontariamente omesso negli atti di gara prima, e nella progettazione contrattuale poi, ogni elemento utile a supportare quanto in precedenza rilevato dalla Soprintendenza, dovendo quindi rispondere dei danni provocati dalla mancata previa attività d'indagine e accertamento dello stato dei luoghi,
nonché della mancata cooperazione in corso d'opera.
Si tratta di un assunto del tutto generico e che, come già precisato, non tiene alcun conto - sottoponendolo ad una eventuale critica specifica - di quanto indicato dal Tribunale in ordine alla completezza degli atti sottoposti all'appaltatrice ed alla relativa accettazione da parte dello stesso, ponendosi quindi ai limiti dell'inammissibilità e risultando, comunque, del tutto infondato. 24
Con il terzo motivo di gravame l'appellante critica ancora le risultanze dell'espletata c.t.u., siccome poste a fondamento dell'impugnata decisione.
Secondo l'appellante il c.t.u. avrebbe giustificato l'incompletezza progettuale sulla base dell'errato presupposto che l'esecuzione di scavi archeologici fosse annoverata tra le prestazioni contemplate nel contratto,
giustificando quindi le sospensioni disposte per l'esecuzione delle campagne archeologiche, ritenendo le stesse legittime.
Orbene, il nominato c.t.u. (v. pagg. 7 della propria relazione) ha evidenziato che, nella fase di approvazione del progetto, la Stazione
Appaltante aveva inoltrato domanda per il rilascio di nulla osta alla
Soprintendenza archeologica competente, la quale aveva provveduto al relativo rilascio, a condizione che, in occasione degli scavi previsti in progetto,
fossero eseguite opportune esplorazioni archeologiche sotto il diretto controllo del personale dell'ufficio, condizione questa comune a tutti i progetti che riguardano interventi in area d'interesse archeologico.
In conseguenza, al momento della indizione della gara di appalto per i lavori di ristrutturazione dell'immobile in oggetto (22.01.2005) la circostanza era ben conosciuta ai partecipanti alla gara stessa, ed anche in sede di stipulazione del contratto (04.07.2005) i documenti e atti progettuali, ivi incluso il nulla-osta della Soprintendenza archeologica, erano allegati al contratto stesso.
Rileva quindi il tecnico nominato che la circostanza di trovarsi in area fortemente caratterizzata dal ritrovamento di reperti archeologici e la previsione delle esplorazioni archeologiche contenuta nel nulla-osta erano note all'impresa, che aveva così avuto modo di prevedere e valutarne gli 25
effetti.
Il tecnico ha ancora rilevato che le sospensioni non avrebbero inciso sui termini contrattuali di esecuzione, poiché la durata non era calcolata nel tempo fissato dal contratto (art. 24, comma 6, del DM 145/2000) o, in caso di sospensione parziale, avrebbero determinato il differimento dei termini contrattuali (art. 24 c. 7); né era possibile procedere a campagne di scavo precedenti l'inizio dei lavori o a esatta valutazione della sostanza di eventuali ritrovamenti.
Sulla base di tali considerazioni, il tecnico nominato ha affermato la piena legittimità delle sospensioni intervenute allo scopo di effettuare le indagini archeologiche, posto che l'ipotesi dei ritrovamenti era già presente negli atti di gara, e non era certo possibile programmare in fase di progettazione l'entità degli stessi e preordinare la durata necessaria per ogni indagine preventiva.
Il tecnico non ha quindi affermato, come erroneamente dedotto dall'appellante, che l'esecuzione degli scavi archeologici “fosse annoverata
tra le prestazioni contemplate nel contratto” (tanto che, dette indagini, sono state, almeno in parte, affidate ad altra ditta specializzata), ma semplicemente che la necessità di effettuare verifiche archeologiche in corso d'opera, cui era appunto stato subordinato il nulla - osta della Sopraintendenza, era sin dall'origine contrattualmente prevista.
Non colgono nel segno, quindi, i rilievi dell'istante, tutti collegati all'affermazione erronea che la Stazione Appaltante avrebbe in realtà stipulato un contratto avente ad oggetto anche la esecuzione di indagini archeologiche,
senza rispettare la normativa prevista in materia 26
D'altra parte, le sospensioni sono state correttamente computate al fine di verificare il rispetto del termine originariamente previsto per l'esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice.
Nell'ambito della medesima censura, l'istante lamenta che la carenza progettuale sarebbe inoltre comprovata dalla circostanza che, per completare gli allacci alle reti dei servizi pubblici, occorreva in realtà attraversare un'area sottoposta al vincolo dell'Ente Ferrovie dello Stato;
l'Amministrazione
medesima si era resa conto solamente in corso d'opera che i tempi per il rilascio delle autorizzazioni sarebbero stati troppo lunghi rispetto a quelli contrattuali e, pertanto, era stata costretta a variare i tracciati delle tubazioni per l'allacciamento alla rete elettrica ed alla rete di gas metano, evitando di passare per la strada parallela alla ferrovia su cui gravava il vincolo delle Ente
Ferrovie dello Stato, per cui nessun ritardo o impedimento era imputabile all'appaltatrice.
Sul punto, basti semplicemente osservare che, come rilevato dal c.t.u.,
per quanto riguardava la necessità di modificare i tracciati degli allacci alle pubbliche utenze, il contratto di appalto (art. 20 - Obblighi e oneri dell'appaltatore - comma 46) poneva completamente a carico dell'appaltatore
- nonché incluso nell'importo a forfait globale - “la verifica della
compatibilità delle opere da realizzare con opere o beni di proprietà o in
gestione da parte degli Enti pubblici e altre amministrazioni anche private
(FFSS, Anas, Enel, Telecom, acquedotti, ecc.) ottenendone il benestare, anche
mediante apposite convenzioni, da stipularsi a cura e spese dell'appaltatore”.
Vero è che l'appellante censura tale conclusione, sostenendo che, per quanto riguardava le autorizzazioni e tutte le opere necessarie alla fruizione 27
dei servizi da erogarsi dagli Enti terzi, essa aveva pienamente ottemperato a quanto pattuito da atto di appalto, necessitando semplicemente, ai fini del completamento dell'opera, i contratti di allaccio delle varie utenze, necessari al fine di poter procedere ai collaudi degli impianti, di competenza questi della stazione appaltante.
Si tratta tuttavia nuovamente di una mera affermazione, non accompagnata in sede di gravame da specifici elementi di riscontro fattuale,
anche sul piano della mera allegazione.
La censura di parte appellante, quindi, si presenta ancora una volta di carattere generico, non fornendo una diversa ricostruzione in base alla quale la predetta previsione contrattuale non trovi applicazione o, comunque, valga a sostenere una diversa ricostruzione rispetto a quella operata dal c.t.u. e,
quindi, dal giudice di primo grado in ordine alla responsabilità per inadempimento dell'appaltatrice.
Allo stesso modo, la sostiene che il Controparte_10
CTU avrebbe omesso di valutare che le sospensioni, previste come parziali,
avevano in realtà interessato l'intera opera su cui i lavori dovevano essere eseguiti;
infatti, nel corso dell'esecuzione dei saggi l'appaltatore non aveva potuto eseguire alcun tipo di lavoro, neppure sulle parti non interessate alle indagini.
Si tratta nuovamente di una mera affermazione, non supportata dall'allegazione, ovvero dalla dimostrazione, di un diverso andamento dei lavori rispetto a quanto evidenziato dal c.t.u.
L'appellante censura ancora, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1362 e ss. c.c., la parte della sentenza di primo grado in cui il 28
Tribunale ha affermato che : “con il primo atto di sottomissione relativo alla
prima variante tecnica e suppletiva l'attrice ha approvato i lavori e la proroga
del termine per la conclusione dei lavori ivi previsto, rinunciando
espressamente ad avanzare richieste risarcitorie per il differimento di tale
ultimo termine;
e per altro verso, nell'ambito dell'atto aggiuntivo al contratto
di appalto del 26.10.2009 – in cui peraltro, vi è un espresso e specifico
riferimento alla sospensione dei lavori appaltati ed alla proroga dei termini
per la loro ultimazione -, la convenuta ha espressamente accettato i lavori di
cui alla perizia di variante suppletiva n. 2 – senza manifestare dissenso o
sollevare contestazioni”(cfr., pag. n. 3 e 4 sentenza).
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe così omesso di rilevare che,
sulla base del tenore del citato atto di sottomissione e del comportamento complessivo delle parti, avrebbe dovuto invece escludersi ogni ipotesi di rinuncia da parte dell'impresa; ciò in palese contrasto con le norme di legge sopra richiamate e con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza in materia di rinuncia alle riserve.
Nella specie, infatti, sulla base dei principi giurisprudenziali richiamati nell'atto di impugnazione - relativi alla necessità di chiara ed univoca espressione di una volontà abdicativa - nel caso di specie, a dire dell'appellante, l'atto di sottomissione, non conteneva alcun espresso riferimento a ipotesi transattive, ovvero a rinunce del concessionario.
Inoltre, il verbale di ripresa lavori del 29.10.2009, conseguenziale alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo di pari data, era stato sottoscritto con riserva dall'Impresa, la quale aveva provveduto ad esplicitare, tra l'altro, che
“i lavori furono illegittimamente sospesi in data 2 marzo 2007”. 29
Il Tribunale, pertanto, in violazione dei principali canoni di ermeneutica contrattuale (art. 1362, comma 1, c.c.), aveva desunto l'esistenza di una rinuncia dell'impresa a tutte le domande e richieste alla stessa spettanti,
in contrasto con il chiaro tenore letterale dell'atto di sottomissione sottoscritto
inter partes.
Si tratta di questione del tutto irrilevante, posto che il Tribunale si è
limitato ad indicare tale aspetto in maniera del tutto ultronea, posto che l'affermata legittimità delle sospensioni dei lavori per i rinvenimenti archeologici rende del tutto irrilevante l'accertamento dell'avvenuta rinuncia o meno da parte dell'impresa alle riserve formulate e fondate, invece, sulla presunta illegittimità delle sospensioni.
In altre parole, anche ove venisse rilevato l'errore ermeneutico lamentato, ciò non comporterebbe alcuna modifica della statuizione adottata,
rendendo peraltro del tutto superfluo l'esame dell'aspetto sollevato dall'appellante.
Infine, con il proprio ultimo motivo di gravame, la Parte_1
lamenta comunque l'erronea quantificazione da parte del
[...]
Tribunale dei danni riconosciuti in favore dell' , nella RT
complessiva somma di “…..Euro 430.205,59, oltre I.V.A., se dovuta, come per
legge, nonché gli interessi al tasso legale dal 26.06.2013 sulla somma innanzi
liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 26.06.2013
e, quindi, di anno in anno, ed a partire da tale ultima data e fino al momento
del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante
dalla rivalutazione di quella sopra precisata”.
Sul punto il Tribunale ha così motivato al propria decisione: 30
“A tale ultimo riguardo –per la quantificazione, cioè, dei danni, in
esame- è stato conferito un apposito incarico al C.T.U., Ing. Per_1
, il quale ha redatto un elaborato peritale aderenti ai quesiti
[...]
posti, logico nelle premesse e nel complesso coerente nelle conclusioni ed al
quale, pertanto, si rimanda.
Ebbene, tali danni consistono nei maggiori costi ed oneri sostenuti per
procedere ad un nuovo appalto, per il recupero delle opere nel frattempo
danneggiate, per le spese tecniche aggiuntive, per le penali da ritardo e per
gli incarichi professionali aggiuntivi ai fini del completamento delle opere
appaltate. Vanno, invece, detratti non solo i costi derivanti dal tempo
eccessivo per l'approvazione della terza variante per il mancato reperimento
dei fondi aggiuntivi che ha determinato, per detto frangente di tempo (stimato
in 511 giorni), l'illegittimità della sospensione dei lavori addebitale a parte
convenuta (ed i cui costi, dunque, rimangono a carico di tale ultima parte),
ma anche i lavori eseguiti dall'attrice e non ancora liquidati con il CP_11
11, nonché il credito maturato da tale ultima parte per la differenza tra i lavori
eseguiti e gli importi pagati fino al . CP_12
Il C.T.U., secondo quanto esaustivamente e condivisibilmente
osservato a pagg. 14 e ss. dell'integrazione di consulenza, ha quantificato i
danni in esame in Euro 430.205,59, quantificazione peraltro neppure oggetto
di specifica contestazione da parte dell'attrice (che ha, invece, limitato le
contestazioni in ordine alle quantificazioni dei danni subiti da parte attrice
per il caso in cui l'inadempimento fosse stato imputabile a parte convenuta,
ipotesi ritenuta infondata per le ragioni sopra esposte).
L'obbligazione di risarcimento del danno in esame, sebbene derivante 31
da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, come tale
quantificabile tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria,
sopravvenuta, fino alla data della liquidazione (cfr., inter alia, Cassazione
civile sez. II, 24/01/2019, n. 2037; Cassazione civile sez. I, 17/01/2017, n.973;
Cass. n. 18299 del 01/12/2003; n. 5843 / 10/03/2010 Cass. SSUU 26008 del
2008): ne consegue che sull'importo sopra determinato (Euro 430.205,59),
vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma innanzi
liquidata all'attualità, ma devalutate, in base agli indici ISTAT, al 26.06.2013
–quale data del decreto rettoriale n. 700/2013 con cui è stato risolto il
contratto- e, quindi, anno per anno, a partire da tale ultima data e fino al
momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta
risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di
anatocismo.
Inoltre, sulla somma così determinata, dal momento della pronunzia
della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, dovranno essere
corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, secondo i
parametri appena evidenziati, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art.
1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21
aprile 1998 n. 4030).
Infine, non vanno riconosciuti gli ulteriori danni pure richiesti da
parte convenuta, non avendo tale ultima parte fornito prove specifiche ed
esaustive in relazione ai danni in esame, limitandosi, piuttosto, a formulare
genericamente la relativa domanda. Né tali danni, in assenza di prova nei
termini appena precisati, possono essere liquidati in via equitativa: la
giurisprudenza di legittimità, infatti, ha sul punto chiarito che “l'esercizio del 32
potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al
giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone che sia provata l'esistenza di
danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente
difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare
(Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011) […] Questa S.C. ha
invero ribadito a questo riguardo, che l'esercizio del potere discrezionale del
giudice di liquidare il danno in via equitativa, a lui conferito dagli artt. 1226
e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà
luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto
caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che,
pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che
risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte
interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile,
invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della
responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno
nella sua esistenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10607 del 30/04/2010; Cass. 3,
Sentenza n. 20990 del 12/10/2011)” (cfr. Cass. n. 17752/15).
In altri termini, il riconoscimento di ulteriori danni in esame, in
assenza di idonea, specifica ed esaustive deduzioni, allegazioni e prove (o,
quantomeno, indizi) assumerebbe i contorni di una liquidazione che, lungi
dall'essere equitativa, sarebbe arbitraria –e, dunque, illegittima”.
Orbene, osserva sul punto la Corte che è certamente del tutto inconferente il rilievo di parte appellante secondo il quale, avendo essa contestato la stessa fonte dell'obbligazione risarcitoria, risulterebbe comunque contestato l'ammontare dei danni, avendo quindi il Tribunale erroneamente 33
fatto riferimento semplicemente a quanto risultante dalla c.t.u., non risultando provata la pretesa dell'istante.
In realtà, anche dalla lettura delle scarne considerazioni di cui a pagg.
66 – 68 dell'atto di appello, emergono critiche del tutto generiche all'operato del c.t.u., senza che venga offerta alla Corte alcuna ricostruzione critica di un diverso percorso motivazionale rispetto a quello seguito dal c.t.u.;
quest'ultimo, invece, sia nella relazione inizialmente depositata che nei chiarimenti successivamente resi, ha diffusamente esposto, voce per voce, le ragioni, da intendersi qui richiamate, in base alle quali ha riconosciuto ogni singola posta riconosciuta a titolo risarcitorio.
L'appellante continua sostenere, in modo assolutamente generico, la mancanza di prova dei danni lamentati dall' , RT
senza invece effettuare alcuna critica motivata e specifica rispetto agli accertamenti dettagliatamente effettuati dal consulente tecnico di ufficio.
Appare quindi del tutto condivisibile il ragionamento sul punto effettuato, che non solo ha valorizzato l'assenza di specifiche contestazioni da parte dell'odierna parte appellata - originaria attrice - ma ha anche evidenziato come queste ultime fossero limitate alla quantificazione dei danni da essa stessa subiti, in ipotesi di riconosciuta responsabilità della stazione appaltante.
D'altra parte, ancora una volta, la a Parte_1
pagg. 68 - 75 dell'atto di impugnazione, continua ad esporre una serie di considerazioni che riguardano solo ed esclusivamente l'ammontare dei danni che assume da essa subiti a causa dell'inadempimento di parte attrice che,
invece, è stato escluso dalla sentenza di primo grado, confermata in questa sede. 34
Anche tale ultimo motivo di censura, quindi, appare del tutto infondato.
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, aventi carattere del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione posta dalle parti,
l'impugnazione proposta va senz'altro rigettata, con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze di lite anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellata , in persona del RT
legale rappresentante pro - tempore, seguono la soccombenza dell'appellante
in persona del legale rapp.te pro - Parte_1
tempore, e si liquidano in favore della prima come da dispositivo che segue,
tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquida-zione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia e del grado di difficoltà delle questioni trattate - oltre che, per il presente grado, dell'assenza di fase istruttoria.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dette spese e competenze vanno distratte in favore dell'Avv. Aniello Mele, dichiaratosi anticipatario.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona del legale Parte_1
rapp.te pro - tempore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per l'impugnazione. 35
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rapp.te pro - Parte_1
tempore, con citazione del 7.1.2021, nei confronti del RT
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, nonché
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1347/2020 del 5.10.2020,
così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata sentenza;
2) Condanna la in persona del legale Parte_1
rapp.te pro - tempore al pagamento in favore del RT
, in persona del legale rappresentante pro - tempore,
[...]
di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida, in complessivi € 12.000,00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa,
se dovute, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Aniello
Mele, dichiaratosi anticipatario;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona del Parte_1
legale rapp.te pro - tempore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.3.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE 36
Fulvio Dacomo