Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 6443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6443 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06443/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15902/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15902 del 2025, proposto da
Nivi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Lo Manto e Vittorio Amedeo Francois, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MA IT, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella De Fazio, con domicilio eletto presso il suo studio in MA, via del Tempio di Giove n. 21;
nei confronti
Safety21 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della decisione del Comune di MA ex art. 35, comma 4 del D. Lgs 36/2023, avente ad oggetto “ Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ricerca dei soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni alle norme del codice della strada, delle attività finalizzate alla notificazione del verbale, recupero credito internazionale e rendicontazione per conto di MA IT - Comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto ex art. 90, comma c, del D.Lgs. 36/2023 ” - comunicata con PEC del Portale Gare del 22.12.2025 - nella parte in cui ha accolto in parte qua la richiesta di oscuramento dell'offerta tecnica formulata dalla prima classificata Safety21, nonché per quanto occorrer possa e per quanto di interesse, del bando di gara relativo alla procedura, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico di appalto relativo alla procedura di gara, di tutti i verbali di gara nella parte in cui possono intendersi come strumentali all'accoglimento dell'istanza di oscuramento nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguentemente;
Per l’accertamento
- del diritto di Nivi Spa all'accesso integrale, mediante esame ed estrazione di copia dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria;
Per la condanna
- dell’amministrazione intimata di esibizione a) del suddetto documento nonché b) di tutti i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione di cui all'art. 36, comma 1 del D. Lgs 36 del 2023 – elencati nell'istanza di accesso Nivi del 10.12.2025 e non ancora messi a disposizione dal Comune alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MA IT e di Safety21 S.p.A.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. BE UG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente ha presentato ricorso ex art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023 e 116 c.p.a., al fine di ottenere l’annullamento della decisione del Comune di MA di accogliere in parte qua la richiesta di oscuramento dell'offerta tecnica formulata dall’aggiudicataria nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ricerca dei soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni alle norme del codice della strada, delle attività finalizzate alla notificazione del verbale, recupero credito internazionale e rendicontazione per conto di MA IT;
Rilevato che si sono costituite in giudizio MA IT e l’aggiudicataria;
Rilevato che , con memoria depositata in data 5 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato “ di non avere più interesse alla decisione del presente giudizio ”, chiedendo “ dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese ”;
Rilevato che, alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che , a fronte della dichiarazione di parte ricorrente, al Collegio non resti che prender atto del venir meno dell’interesse alla decisione della causa e, conseguentemente, dichiarare improcedibile il ricorso;
Ritenuto , con riferimento alle spese di lite, che sussistano giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE LI, Presidente
BE UG, Primo Referendario, Estensore
Silvia SI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE UG | BE LI |
IL SEGRETARIO