Versione
24 giugno 1965
24 giugno 1965
Art. 7.
Oltre il pagamento delle rate di ammortamento per capitale ed interesse, nessun altro onere puo' farsi gravare dagli istituti sulle ditte beneficiarie a qualsiasi titolo, salvo la trattenuta dello 0,20 per cento da operare all'atto della somministrazione della somma concessa a mutuo o prestito.
Agli istituti di credito, a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi delle spese per imposte e di ogni altro onere nonche' delle spese contrattuali, sara' riconosciuto un compenso nella misura da stabilire con apposite convenzioni.
Le annualita' di ammortamento comprensive di capitale ed interessi saranno versate dagli istituti al fondo di rotazione di cui all'articolo 16, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alle predette convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo sino al 31 dicembre 1384. Successivamente a tale data le annualita' e gli interessi saranno versati al Ministero del
tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata.
Gli istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non
abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualita'.
Oltre il pagamento delle rate di ammortamento per capitale ed interesse, nessun altro onere puo' farsi gravare dagli istituti sulle ditte beneficiarie a qualsiasi titolo, salvo la trattenuta dello 0,20 per cento da operare all'atto della somministrazione della somma concessa a mutuo o prestito.
Agli istituti di credito, a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi delle spese per imposte e di ogni altro onere nonche' delle spese contrattuali, sara' riconosciuto un compenso nella misura da stabilire con apposite convenzioni.
Le annualita' di ammortamento comprensive di capitale ed interessi saranno versate dagli istituti al fondo di rotazione di cui all'articolo 16, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alle predette convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo sino al 31 dicembre 1384. Successivamente a tale data le annualita' e gli interessi saranno versati al Ministero del
tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata.
Gli istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non
abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualita'.
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- 1. vendita fondo Archives "Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 4 dicembre 2017 · 0.8754844
Sintesi delle disposizioni vigenti: L'art. 1, comma 3 della legge 28 luglio 2016, n.154, prevede un'importante novità per il settore agricolo, in quanto viene modificata ed integrata la legge n° 817/1971, in materia di prelazione agraria per il caso della vendita del fondo confinante. Grazie alla modifica introdotta, l'articolo 7 si arricchisce infatti del nuovo comma 2 bis, come sotto evidenziato: Art.7 . Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio… Continue Reading ››
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- diritto di prelazione·
- mancata alienazione fondi rustici·
- coltivatore diretto·
- contumacia convenuto·
- prova della qualità di coltivatore diretto·
- art. 8 legge 590/1965·
- riscatto agrario·
- superficie massima coltivabile·
- art. 31 legge 590/1965